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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/02/2025, n. 2522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2522 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 54420/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
DECIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Silvia Vescovi, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 54420 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019 vertente
TRA
(C.F. Parte_1
), in persona del legale rappresentante p.t. con sede P.IVA_1 Parte_1 in Roma, Via Marco Besso, 13 ed ivi elettivamente domiciliata in Via Buccari, 3 presso lo studio dell'avv. WALTER FINI che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione
- attrice -
E
(C.F. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._1
5/9/1986, residente in [...] ed ivi elettivamente domiciliata in Via
Monza, 9 presso lo studio dell'avv. ETTORE CECE che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuta -
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni nelle note di trattazione scritta depositate telematicamente in vista dell'udienza cartolare del 26/5/2023.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il 5/8/2019 la Parte_1 ha convenuto dinanzi al Tribunale di Roma la sig.ra
[...] [...]
per sentirla condannare al pagamento della somma di € 14.750,60 o, in CP_1 subordine, della somma di € 8.171,91 IVA compresa oltre interessi nonché al pagamento dell'ulteriore somma di € 15.758,36 IVA compresa (o la diversa somma che fosse stata ritenuta di giustizia anche in via equitativa) a titolo di risarcimento danni per l'inadempimento contrattuale della convenuta ovvero a titolo di indennizzo ex art. 1671
c.c. oltre interessi.
A sostegno delle domande la società attrice in punto di fatto deduceva che:
- la convenuta le aveva commissionato l'esecuzione di opere di ristrutturazione nel proprio appartamento sito in Roma, Via Tuscolana, 923, accettando, sia pure per fatti concludenti dando iniziale esecuzione agli accordi economici ivi convenuti, il
“preventivo definitivo” che le era stato sottoposto il 25/6/2018;
1 - detto preventivo prevedeva che il prezzo pattuito, complessivamente pari ad €
33.904,20 IVA compresa, fosse pagato in tre tranches, la prima, “all'ordine”, di € 10.171,26, regolarmente saldata dalla sig.ra , la seconda, di € 13.561,68, al CP_1 raggiungimento dell'esecuzione del 50% delle opere previste ed il saldo di € 10.171,26 al termine dei lavori;
- in data 8/8/2018 aveva predisposto il primo S.A.L. - che veniva sottoscritto dal
Direttore Lavori dott. in quanto “conforme al preventivo inviato [in Parte_2 realtà è scritto “preventivo iniziale”] e all'esecuzione dei lavori” – ed aveva emesso la fattura relativa alla seconda tranche;
- in data 3/9/2018 la committente, tramite il Direttore Lavori, le aveva inopinatamente comunicato la decisione di interrompere i lavori ed il giorno successivo aveva impedito agli operai recatisi in cantiere di accedervi, pretendendo la restituzione delle chiavi dell'appartamento;
- con comunicazione dell'8/9/2018 aveva inviato alla sig.ra il S.A.L. CP_1 aggiornato ove erano elencate tutte le opere realizzate sino a quella data (che veniva poi sottoscritto per presa visione e accettazione dal D.L.) nonché una nuova fattura
“allineata con quest'ultimo” unitamente ad una nota di credito per la fattura precedentemente emessa;
- quest'ultima fattura era rimasta insoluta ed anche la procedura di negoziazione assistita successivamente promossa si era conclusa in data 5/4/2019 con verbale negativo per mancato accordo.
In diritto l'attrice, dopo aver premesso che il contratto di appalto non è soggetto a rigore di forme e che pertanto l'accordo negoziale doveva ritenersi concluso ex art. 1326 c.c. per facta concludentia, sosteneva, avendo completato oltre la metà delle opere commissionatele, di aver maturato il diritto a ricevere il secondo acconto pattuito di € 13.561,68 nonché l'ulteriore importo di € 1.188,92 IVA compresa quale corrispettivo delle opere extra eseguite ed espressamente accettate. In subordine affermava di aver diritto al corrispettivo di € 18.343,17, pari al valore delle opere eseguite, per cui, detratto l'importo di € 10.171,26 già percepito, reclamava il pagamento di € 8.171,91
IVA compresa. Assumeva inoltre di aver diritto al risarcimento del danno sofferto in ragione dell'inadempimento della committente sotto un duplice profilo: il mancato incasso del prezzo totale convenuto e la mancata acquisizione di altri incarichi. In subordine, in ragione dell'avvenuto recesso della committente, chiedeva che la sig.ra fosse condannata a tenerla indenne delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e CP_1 del mancato guadagno così come previsto dall'art. 1671 c.c.
La sig.ra si costituiva in data 17/12/2019 contestando diffusamente in Controparte_1 fatto ed in diritto il contenuto dell'atto di citazione.
La convenuta innanzitutto negava di aver accettato il preventivo della Parte_1
, asserendo che la propria madre, sig.ra alla quale aveva delegato
[...] Parte_3 il compito di seguire i lavori di ristrutturazione, aveva deciso di saldare la prima fattura di € 10.171,26 “al solo ed esclusivo fine di dar avvio – finalmente – alla ristrutturazione dell'immobile”.
2 Lamentava poi che le opere eseguite fossero in buona parte non conformi “alle sue richieste ed alla regola dell'arte”, tanto che era stata costretta, una volta risolto il rapporto con l'attrice, ad affidare ad altra impresa, la ditta individuale , Controparte_2 non solo l'ultimazione dei lavori ma anche il rifacimento di molte delle opere eseguite non correttamente dalla . Parte_1
Contestava che l'attrice al momento dell'emissione della seconda fattura avesse effettivamente completato il 50% delle opere da realizzare.
Negava che l'approvazione, avvenuta a sua insaputa, dei da parte del Direttore Pt_4
Lavori potesse costituire accettazione degli stessi, avendo essa, per il tramite della madre, sig.ra tempestivamente contestato le lavorazioni eseguite. Pt_3
Infine deduceva che l'importo di € 10.171,26, pacificamente corrisposto alla società attrice, copriva ampiamente “tutte e tre le componenti dell'indennizzo per recesso unilaterale” di cui all'art. 1671 c.c. (ovvero: le spese sostenute, il compenso per i lavori eseguiti ed il mancato guadagno).
Concludeva quindi per il rigetto integrale delle domande attoree con il favore delle spese di lite.
All'udienza di prima comparizione venivano concessi i termini ex art. 183, comma 6,
c.p.c.
Respinte le istanze di prova per interpello e per testi articolate dalle parti in quanto inammissibili o superflue, veniva disposta c.t.u. volta a descrivere e quantificare le opere realizzate dall'attrice, ad accertare l'eventuale sussistenza di vizi e la loro causa, rideterminando, all'esito, i rapporti di dare-avere tra le parti, tenuto conto degli importi corrisposti.
Depositata la relazione peritale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Dopo taluni rinvii a causa del trasferimento ad altro Ufficio del giudice titolare e la sua definitiva sostituzione, la causa veniva trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Innanzitutto non v'è dubbio che tra le parti dal 6/7/2018 al 3/9/2018 (con una sospensione nel mese di agosto) sia intercorso un contratto di appalto avente ad oggetto lavori di ristrutturazione nell'immobile di proprietà della convenuta sito in Roma, Via
Tuscolana, 923.
A tale riguardo è agevole osservare che la stipulazione del contratto di appalto non prevede la forma scritta né ad substantiam né ad probationem (Cass. 6/6/2003 n. 9077).
Nel caso in disamina, pertanto, non rileva che il preventivo denominato “accordo finale” (doc. 4 di parte attrice) non sia stato sottoscritto dalla sig.ra . Controparte_1
Rileva piuttosto che la convenuta abbia di fatto accettato la proposta negoziale della
, avendo provveduto al pagamento dell'acconto ivi previsto di € Parte_1
10.171,28 IVA inclusa e consentito alle maestranze della società attrice l'avvio dei lavori di ristrutturazione programmati all'interno del proprio appartamento. È poi pacifico che l'incarico di Direttore Lavori delle opere di cui sopra sia stato conferito dalla committente, per il tramite della propria madre al sig. Parte_3
3 in quanto “marito di una sua carissima amica da oltre 20 anni” e Parte_2 quindi persona “conosciuta e di fiducia”.
Risulta inoltre documentalmente che il sig. abbia sottoscritto i due Parte_2
SAL prodotti dall'attrice, attestando l'esecuzione delle opere ivi descritte e la loro corrispondenza al preventivo della . Parte_1
Quanto alla cessazione del rapporto contrattuale, sebbene parte convenuta per un verso sostenga che sia stata la ad “abbandonare il cantiere”, in realtà poi Parte_1 non nega che sia stata la sig.ra madre della convenuta (e da questa delegata a Pt_3 seguire i lavori), dal momento che l'appaltatrice non aveva alcuna “intenzione di acconsentire alle richieste della Committente e – soprattutto – alcuna intenzione di mettere per iscritto le modifiche che si erano rese necessarie dopo il non corretto svolgimento dei lavori”, ad intimare agli operai di “rilasciare definitivamente l'immobile” così, di fatto, confermando la prospettazione attorea secondo cui era stata la committente a risolvere il rapporto negoziale, avendo allontanato gli operai “recatisi comunque in cantiere” e preteso la restituzione delle chiavi dell'appartamento, in tal modo impedendo il completamento dei lavori appaltati.
Risulta poi che la mattina dell'8/9/2018 la , preso atto della volontà Parte_1 manifestata dalla committente di risolvere anticipatamente il rapporto contrattuale, abbia trasmesso via email (doc. 10 di parte attrice) alla sig.ra il SAL finale con Pt_3
l'elenco delle opere realizzate alla data del 3/9/2018 ed una fattura a saldo dei lavori eseguiti di € 9.445,00 oltre IVA in luogo di quella precedentemente emessa come secondo acconto, rappresentandole altresì quali fossero le conseguenze sul piano risarcitorio del recesso unilaterale del committente.
Quindi, a fronte della pacifica definitiva interruzione dei lavori ed alla luce delle allegazioni delle parti nonché delle risultanze documentali risulta incontrovertibile che lo scioglimento del contratto sia effetto dell'esercizio del diritto potestativo di recesso unilaterale della committente ex art. 1671 c.c.
Giova in proposito ricordare l'insegnamento della Suprema Corte, ribadito anche recentemente (Cass. 8/1/2024 n. 421), secondo la quale “il diritto potestativo riconosciuto al committente di risolvere unilateralmente l'appalto può essere esercitato ad nutum in qualunque momento posteriore alla conclusione del contratto (purchè prima dell'ultimazione dell'opera) e può essere giustificato anche dalla sfiducia verso
l'appaltatore per fatti di inadempimento. Ne consegue che, in caso di recesso, il contratto si scioglie per l'iniziativa unilaterale dell'appaltante, senza necessità di indagini sull'importanza e sulla gravità dell'inadempimento (Cass. Sez. II, Sentenza n.
5368 del 07 marzo 2018; Sez. II, Sentenza n. 11028 del 26 luglio 2002; Sez. II, Sentenza
n. 6814 del 13 luglio 1998), le quali sono rilevanti soltanto quando il committente abbia preteso anche il risarcimento del danno dall'appaltatore per l'inadempimento in cui questi fosse già incorso al momento del recesso” (domanda risarcitoria che nel caso in esame non è stata avanzata in via riconvenzionale dalla convenuta).
Ciò posto, venendo ad esaminare le domande della , va innanzitutto Parte_1 respinta la domanda principale formulata dall'attrice, non avendo essa diritto a percepire l'importo di € 14.750,60, pari al secondo acconto contrattualmente previsto in
4 contemplazione del completamento dei lavori di ristrutturazione da parte dell'appaltatore, mentre dev'essere accolta la domanda subordinata volta al pagamento dei lavori da essa effettivamente eseguiti nella misura accertata dal c.t.u. con esclusione delle voci di cui si dirà in appresso.
Ed infatti, accertato l'intervenuto recesso della committente, spetta all'attrice l'indennizzo di cui all'art. 1671 c.c. che, nel ricomprendere gli elementi integrativi del risarcimento del danno ex art. 1223 c.c., si traduce tanto nel danno emergente (rimborso dei lavori eseguiti e delle spese sostenute) quanto nel lucro cessante (mancato guadagno).
Nulla l'attrice ha dedotto in ordine alle spese sostenute e pertanto non può esserle riconosciuto alcunché a tale titolo.
Quanto alle opere eseguite è stata disposta in corso di causa una c.t.u. volta proprio a individuare quali fossero state effettivamente realizzate dalla (posto Parte_1 che è pacifico che i lavori di ristrutturazione siano stati completati da altra ditta appaltatrice subentrata dopo il repentino recesso della committente) nonché a stimare il loro valore e ad accertare se fossero state realizzate a regola d'arte.
Ebbene, le conclusioni del c.t.u. ing. sono solo parzialmente Persona_1 condivisibili.
Il consulente tecnico, infatti, senza tenere nella dovuta considerazione le rispettive allegazioni delle parti e la documentazione in atti (in particolare il SAL finale prodotto da parte attrice sub doc. 11), nell'elenco delle “lavorazioni da riconoscere alla ” Pt_1
(pagg. 9 e 10 della relazione) ha inserito delle opere che - secondo quanto riportato nel
SAL finale sottoscritto dal D.L. prodotto dall'attrice - l' Parte_2 Parte_1
non risulta aver eseguito affatto ovvero risulta aver realizzato solo in minima
[...] parte.
Si tratta in particolare delle seguenti lavorazioni:
- la pavimentazione (solo posa interni ed esterni): il c.t.u. ritiene che sia stata realizzata come da preventivo e quindi riconosce come dovuto l'importo di € 2.945,00 mentre nel SAL finale l'importo richiesto per quest'opera è di € 176,70, il che costituisce sicuro indice del fatto che al più i lavori in questione erano stati appena abbozzati;
- la pittura (lavabile su soffitto e pareti, cantina compresa, vernice esclusa): il c.t.u. ritiene che sia stata realizzata come da preventivo (corretto in relazione alla superficie tinteggiata) e quindi riconosce come dovuto l'importo di € 3.096,11 mentre nel SAL finale l'importo complessivamente richiesto per queste opere è di € 828,07; vale quindi lo stesso ragionamento di cui sopra: si tratta all'evidenza di lavori non terminati (vedasi la nota in calce al SAL finale);
- la pittura effetto stucco veneziano (stucco escluso): il c.t.u. ritiene che sia stata realizzata come da preventivo e quindi riconosce come dovuto l'importo di € 2.502,45 mentre nel SAL finale questa lavorazione non risulta eseguita.
Per quanto concerne poi la voce “installazione e modifica per scalda salviette” il c.t.u., pur dando atto che tra le parti vi è “contestazione sulla sua posizione”, constatato che tale lavorazione è stata comunque realizzata, riconosce come dovuto l'importo di €
5 200,00 mentre nel SAL finale l'importo complessivamente richiesto per quest'opera è di € 140,00.
Sulle altre opere che il c.t.u. ha potuto verificare e che ha attribuito alla società attrice, si può invece concordare, trovando tale affermazione conferma nel summenzionato SAL dell'8/9/2018. Ed invero, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, gli stati di avanzamento approvati dal committente anche “mediatamente”, ovvero da persona da costui incaricata come il Direttore Lavori - come nel caso in disamina - pur non avendo valore confessorio (quindi non costituiscono prova legale in favore dell'appaltatore e contro il committente), “possono essere considerati prova del diritto dell'appaltatore, se il committente non dimostri che nei fatti, per quantità dei lavori eseguiti e prezzi applicati, l'opera è difforme da quella che da tali atti complessivamente risulta” (Cass.
4/1/2011 n. 106).
Di talché, anche in caso di mancato completamento dei lavori e quindi in assenza del collaudo dell'opera, avrebbe costituito onere della committente provare il fondamento delle proprie contestazioni dei lavori e dei prezzi certificati negli stati di avanzamento.
Prova che nel caso di specie non è stata fornita dalla convenuta.
Dunque, oltre alle lavorazioni di cui sopra (ancorché incomplete), le opere che risultano essere state realizzate dall'attrice sono le seguenti:
Demolizioni:
- cucina, bagno e pavimenti (€ 500,00);
- pareti: ingresso, corridoio, cucina e salone (€ 1.600,00);
- smaltimento demolizioni (€ 450,00 invece di € 500,00 in ragione del fatto che al momento dell'interruzione dei lavori in cantiere erano presenti 20-30 sacchetti di calcinacci).
Ricostruzioni:
- fornitura e smontaggio vani tre porte scorrevoli di cui una doppia (€ 2.150,00);
- muratura in cartongesso pareti (€ 4.250,00);
- messa in opera controtelai per quattro porte (€ 200,00).
Impianti:
- predisposizione tubi per aria condizionata (€ 200,00);
- assistenza muraria impianto elettrico fino a 55 punti luce (€ 3.300,00);
- parete fonoassorbente in lana di vetro (€ 1.275,00);
- spostamento radiatore salone (€ 200,00).
Pavimentazioni:
- impermeabilizzazione balconi (€ 275,00).
Opere extra:
- controparete per nascondere tubi spostamento termosifone salone (€ 195,00);
- ripristino parete tra cucina e bagno (€ 95,00);
- preparazìone pareti salone, pranzo e corridoio per stucco veneziano (€ 785,84);
- nicchia per alloggiamento contatore del gas (€ 55,00).
6 Il c.t.u. ha poi sostanzialmente confermato che il prezzo delle lavorazioni eseguite indicato nel SAL finale è corretto, attestando che esse sono state realizzate a regola d'arte. Non v'è motivo per discostarsi da siffatte valutazioni di ordine tecnico.
Ne discende che il valore complessivo delle opere in questione è pari a quello che leggesi nel predetto documento (€ 16.675,61 oltre IVA) e quindi ammonta ad €
18.343,17.
Pertanto, detratto dall'importo di € 18.343,17 (IVA compresa) l'acconto di € 10.171,26 (IVA compresa), pacificamente percepito dalla società attrice, l'importo residuo dovuto dalla convenuta per le opere eseguite dalla sino alla sua Parte_1 estromissione è di € 8.171,91 IVA inclusa. Sul predetto importo di € 8.171,91 sono dovuti gli interessi legali a decorrere dall'8/9/2018 (data in cui è stato richiesto dall'attrice il pagamento delle opere elencate nel SAL finale) nonché, come chiesto, gli interessi nella misura di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla proposizione della domanda giudiziale.
La domanda risarcitoria a titolo di lucro cessante deve essere invece rigettata in toto per difetto di idonea allegazione e quindi di prova.
L'attrice si è infatti limitata ad asserire in modo apodittico e meramente assertivo che il pregiudizio economico subito in conseguenza del recesso unilaterale della convenuta sarebbe stato pari alla “differenza tra il prezzo complessivo dell'appalto […] e la somma spettante all'appaltatrice medesima alla data di interruzione dei lavori”, senza tuttavia illustrare e/o allegare in cosa si sarebbe sostanziato nella pratica l'utile netto che essa avrebbe conseguito ove avesse potuto portare a termine i lavori e quindi percepito l'intero corrispettivo previsto nel c.d. “accordo finale”.
Ebbene, anche recentemente la Suprema Corte (Cass. 17/7/2020 n. 15304) ha ribadito la sua consolidata giurisprudenza che, in sintonia col principio della vicinanza al fatto oggetto di prova, da lustri afferma che, “in ipotesi di recesso unilaterale del committente dal contratto d'appalto, ai sensi dell'art. 1671 cod. civ., grava sull'appaltatore, che chiede di essere indennizzato del mancato guadagno, l'onere di dimostrare quale sarebbe stato l'utile netto da lui conseguibile con l'esecuzione delle opere appaltate, costituito dalla differenza tra il pattuito prezzo globale dell'appalto e le spese che si sarebbero rese necessarie per la realizzazione delle opere restando salva per il committente la facoltà di provare che l'interruzione dell'appalto non ha impedito all'appaltatore di realizzare guadagni sostitutivi ovvero gli ha procurato vantaggi diversi” (cfr., ex multis, Cass. 7/3/2018 n. 5368; Cass. 28/11/2017 n. 28402; Cass.
5/4/2017 n. 8853; Cass. 8/3/2017 n. 5879 e Cass. 6/6/2012 n. 9132).
In proposito merita altresì evidenziare che secondo i giudici di legittimità “Il danno patrimoniale da mancato guadagno, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, esclusi solo i mancati guadagni meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte, sicché la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità), che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti
7 dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere
l'entità del danno subito” (Cass. 10/9/2019 n. 22542; Cass. 8/3/2018 n. 5613; Cass.
3/12/2015 n. 24632; Cass. 20/5/2011 n. 11254; Cass. 19/12/2006 n. 27149; Cass.
3/9/1994 n. 7647).
Pertanto, nel caso di specie, in assenza di qualsivoglia elemento probatorio, anche indiziario di tipo induttivo, offerto dalla parte attrice a sostegno della richiesta di indennizzo per lucro cessante, la domanda avversaria non può che essere respinta,
Né è possibile - come pure richiesto dalla - procedere Parte_1 equitativamente alla liquidazione del lucro cessante, posto che l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al Giudice dagli artt. 1226
e 2056 c.c., postula in primo luogo il concreto accertamento dell'ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile, il cui onere probatorio ricade sul danneggiato. Pertanto, da un lato detto potere “è subordinato alla condizione che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare, dall'altro non ricomprende anche l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno, né esonera la parte stessa dal fornire gli elementi probatori e i dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre, affinché
l'apprezzamento equitativo sia, per quanto possibile, ricondotto alla sua funzione di colmare solo le lacune insuperabili nell'iter della determinazione dell'equivalente pecuniario del danno” (cfr., tra le tante, Cass. 4/12/2023 n. 33863; Cass. 24/8/2023 n.
25230; Cass. 22/6/2022 n. 20177; Cass. 24/10/2017 n. 25102; Cass. 22/2/2017 n. 4534;
Cass. 8/1/2016 n. 127).
In ragione del parziale accoglimento delle domande attoree, si stima equo compensare ex art. 92, 2° comma, c.p.c. per metà le spese di lite, che per la residua metà seguono la soccombenza e sono liquidate nei termini indicati nel dispositivo, avuto riguardo ai criteri stabiliti dall'art. 4 del D.M. n. 55/2014, ed ai parametri previsti dalla Tabella 2) al medesimo allegata per le controversie di valore tra € 5.200.01 ed € 26.000,00 nelle seguenti misure (per l'intero): € 919,00 per la fase di studio della controversia;
€ 777,00 per la fase introduttiva del giudizio;
€ 1.176,00 per la fase di trattazione;
€ 1.360,80 per la fase decisionale, per un totale di € 4.232,80. Sempre in ragione dell'esito complessivo del giudizio, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, nella misura liquidata con decreto del 17/12/2021, vanno poste in via definitiva per 2/3 a carico della sig.ra e per 1/3 a carico della Controparte_1
. Parte_1
Infine, può trovare solo parziale accoglimento la richiesta avanzata dall'attrice di ripetizione delle spese sostenute per la consulenza tecnica di parte (che ha natura di allegazione difensiva tecnica, cfr., tra le tante, Cass. 15/10/2024 n. 26729; Cass.
31/10/2023 n. 30293; Cass. 16/1/2023 n. 1135; Cass. 3/1/2013 n. 84; Cass. 16/6/1990 n.
6056), ammontanti ad € 1.094,00, come risulta dalla fattura dell'arch. Persona_2
del 29/11/2021 prodotta dall'attrice unitamente alla contabile bancaria
[...] attestante l'avvenuto pagamento di tale importo mediante bonifico.
8 Posto infatti che il suddetto c.t.p. ha solo partecipato all'unico sopralluogo del
12/5/2021 durato due ore e non ha elaborato note critiche (v. all. 3 alla perizia) si ritiene eccessiva la spesa in questione (soprattutto se paragonata al compenso che è stato riconosciuto al c.t.u.). Conseguentemente, in virtù della facoltà attribuita dall'art. 92, comma 1, c.p.c., la convenuta va condannata a rimborsare alla società attrice solo la metà della spesa sostenuta. Dunque, in luogo di € 1.094,00, l'inferiore importo di €
547,00.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione ed istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- condanna la sig.ra a pagare alla Controparte_1 Parte_1 la somma di € 8.171,91 (IVA compresa) oltre interessi come indicato
[...] nella parte motiva;
- compensa per metà le spese di lite e condanna la sig.ra al pagamento Controparte_1 della residua metà in favore della società attrice che liquida in € 2.116,40 per compenso, oltre 15% spese generali ex art. 2 D.M. n. 55/2014, CPA ed IVA nonché in € 135,98 per esborsi.
- pone in via definitiva le spese della c.t.u., nella misura liquidata con decreto del
17/12/2021, per 2/3 a carico della sig.ra e per 1/3 a carico della Controparte_1
Parte_1
- condanna la sig.ra a rimborsare alla società attrice le spese sostenute Controparte_1 per la consulenza tecnica di parte nella misura di € 547,00.
Così deciso in Roma in data 18 febbraio 2025
Il G.o.p. dott.ssa Silvia Vescovi
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
DECIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Silvia Vescovi, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 54420 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019 vertente
TRA
(C.F. Parte_1
), in persona del legale rappresentante p.t. con sede P.IVA_1 Parte_1 in Roma, Via Marco Besso, 13 ed ivi elettivamente domiciliata in Via Buccari, 3 presso lo studio dell'avv. WALTER FINI che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione
- attrice -
E
(C.F. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._1
5/9/1986, residente in [...] ed ivi elettivamente domiciliata in Via
Monza, 9 presso lo studio dell'avv. ETTORE CECE che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuta -
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni nelle note di trattazione scritta depositate telematicamente in vista dell'udienza cartolare del 26/5/2023.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il 5/8/2019 la Parte_1 ha convenuto dinanzi al Tribunale di Roma la sig.ra
[...] [...]
per sentirla condannare al pagamento della somma di € 14.750,60 o, in CP_1 subordine, della somma di € 8.171,91 IVA compresa oltre interessi nonché al pagamento dell'ulteriore somma di € 15.758,36 IVA compresa (o la diversa somma che fosse stata ritenuta di giustizia anche in via equitativa) a titolo di risarcimento danni per l'inadempimento contrattuale della convenuta ovvero a titolo di indennizzo ex art. 1671
c.c. oltre interessi.
A sostegno delle domande la società attrice in punto di fatto deduceva che:
- la convenuta le aveva commissionato l'esecuzione di opere di ristrutturazione nel proprio appartamento sito in Roma, Via Tuscolana, 923, accettando, sia pure per fatti concludenti dando iniziale esecuzione agli accordi economici ivi convenuti, il
“preventivo definitivo” che le era stato sottoposto il 25/6/2018;
1 - detto preventivo prevedeva che il prezzo pattuito, complessivamente pari ad €
33.904,20 IVA compresa, fosse pagato in tre tranches, la prima, “all'ordine”, di € 10.171,26, regolarmente saldata dalla sig.ra , la seconda, di € 13.561,68, al CP_1 raggiungimento dell'esecuzione del 50% delle opere previste ed il saldo di € 10.171,26 al termine dei lavori;
- in data 8/8/2018 aveva predisposto il primo S.A.L. - che veniva sottoscritto dal
Direttore Lavori dott. in quanto “conforme al preventivo inviato [in Parte_2 realtà è scritto “preventivo iniziale”] e all'esecuzione dei lavori” – ed aveva emesso la fattura relativa alla seconda tranche;
- in data 3/9/2018 la committente, tramite il Direttore Lavori, le aveva inopinatamente comunicato la decisione di interrompere i lavori ed il giorno successivo aveva impedito agli operai recatisi in cantiere di accedervi, pretendendo la restituzione delle chiavi dell'appartamento;
- con comunicazione dell'8/9/2018 aveva inviato alla sig.ra il S.A.L. CP_1 aggiornato ove erano elencate tutte le opere realizzate sino a quella data (che veniva poi sottoscritto per presa visione e accettazione dal D.L.) nonché una nuova fattura
“allineata con quest'ultimo” unitamente ad una nota di credito per la fattura precedentemente emessa;
- quest'ultima fattura era rimasta insoluta ed anche la procedura di negoziazione assistita successivamente promossa si era conclusa in data 5/4/2019 con verbale negativo per mancato accordo.
In diritto l'attrice, dopo aver premesso che il contratto di appalto non è soggetto a rigore di forme e che pertanto l'accordo negoziale doveva ritenersi concluso ex art. 1326 c.c. per facta concludentia, sosteneva, avendo completato oltre la metà delle opere commissionatele, di aver maturato il diritto a ricevere il secondo acconto pattuito di € 13.561,68 nonché l'ulteriore importo di € 1.188,92 IVA compresa quale corrispettivo delle opere extra eseguite ed espressamente accettate. In subordine affermava di aver diritto al corrispettivo di € 18.343,17, pari al valore delle opere eseguite, per cui, detratto l'importo di € 10.171,26 già percepito, reclamava il pagamento di € 8.171,91
IVA compresa. Assumeva inoltre di aver diritto al risarcimento del danno sofferto in ragione dell'inadempimento della committente sotto un duplice profilo: il mancato incasso del prezzo totale convenuto e la mancata acquisizione di altri incarichi. In subordine, in ragione dell'avvenuto recesso della committente, chiedeva che la sig.ra fosse condannata a tenerla indenne delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e CP_1 del mancato guadagno così come previsto dall'art. 1671 c.c.
La sig.ra si costituiva in data 17/12/2019 contestando diffusamente in Controparte_1 fatto ed in diritto il contenuto dell'atto di citazione.
La convenuta innanzitutto negava di aver accettato il preventivo della Parte_1
, asserendo che la propria madre, sig.ra alla quale aveva delegato
[...] Parte_3 il compito di seguire i lavori di ristrutturazione, aveva deciso di saldare la prima fattura di € 10.171,26 “al solo ed esclusivo fine di dar avvio – finalmente – alla ristrutturazione dell'immobile”.
2 Lamentava poi che le opere eseguite fossero in buona parte non conformi “alle sue richieste ed alla regola dell'arte”, tanto che era stata costretta, una volta risolto il rapporto con l'attrice, ad affidare ad altra impresa, la ditta individuale , Controparte_2 non solo l'ultimazione dei lavori ma anche il rifacimento di molte delle opere eseguite non correttamente dalla . Parte_1
Contestava che l'attrice al momento dell'emissione della seconda fattura avesse effettivamente completato il 50% delle opere da realizzare.
Negava che l'approvazione, avvenuta a sua insaputa, dei da parte del Direttore Pt_4
Lavori potesse costituire accettazione degli stessi, avendo essa, per il tramite della madre, sig.ra tempestivamente contestato le lavorazioni eseguite. Pt_3
Infine deduceva che l'importo di € 10.171,26, pacificamente corrisposto alla società attrice, copriva ampiamente “tutte e tre le componenti dell'indennizzo per recesso unilaterale” di cui all'art. 1671 c.c. (ovvero: le spese sostenute, il compenso per i lavori eseguiti ed il mancato guadagno).
Concludeva quindi per il rigetto integrale delle domande attoree con il favore delle spese di lite.
All'udienza di prima comparizione venivano concessi i termini ex art. 183, comma 6,
c.p.c.
Respinte le istanze di prova per interpello e per testi articolate dalle parti in quanto inammissibili o superflue, veniva disposta c.t.u. volta a descrivere e quantificare le opere realizzate dall'attrice, ad accertare l'eventuale sussistenza di vizi e la loro causa, rideterminando, all'esito, i rapporti di dare-avere tra le parti, tenuto conto degli importi corrisposti.
Depositata la relazione peritale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Dopo taluni rinvii a causa del trasferimento ad altro Ufficio del giudice titolare e la sua definitiva sostituzione, la causa veniva trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Innanzitutto non v'è dubbio che tra le parti dal 6/7/2018 al 3/9/2018 (con una sospensione nel mese di agosto) sia intercorso un contratto di appalto avente ad oggetto lavori di ristrutturazione nell'immobile di proprietà della convenuta sito in Roma, Via
Tuscolana, 923.
A tale riguardo è agevole osservare che la stipulazione del contratto di appalto non prevede la forma scritta né ad substantiam né ad probationem (Cass. 6/6/2003 n. 9077).
Nel caso in disamina, pertanto, non rileva che il preventivo denominato “accordo finale” (doc. 4 di parte attrice) non sia stato sottoscritto dalla sig.ra . Controparte_1
Rileva piuttosto che la convenuta abbia di fatto accettato la proposta negoziale della
, avendo provveduto al pagamento dell'acconto ivi previsto di € Parte_1
10.171,28 IVA inclusa e consentito alle maestranze della società attrice l'avvio dei lavori di ristrutturazione programmati all'interno del proprio appartamento. È poi pacifico che l'incarico di Direttore Lavori delle opere di cui sopra sia stato conferito dalla committente, per il tramite della propria madre al sig. Parte_3
3 in quanto “marito di una sua carissima amica da oltre 20 anni” e Parte_2 quindi persona “conosciuta e di fiducia”.
Risulta inoltre documentalmente che il sig. abbia sottoscritto i due Parte_2
SAL prodotti dall'attrice, attestando l'esecuzione delle opere ivi descritte e la loro corrispondenza al preventivo della . Parte_1
Quanto alla cessazione del rapporto contrattuale, sebbene parte convenuta per un verso sostenga che sia stata la ad “abbandonare il cantiere”, in realtà poi Parte_1 non nega che sia stata la sig.ra madre della convenuta (e da questa delegata a Pt_3 seguire i lavori), dal momento che l'appaltatrice non aveva alcuna “intenzione di acconsentire alle richieste della Committente e – soprattutto – alcuna intenzione di mettere per iscritto le modifiche che si erano rese necessarie dopo il non corretto svolgimento dei lavori”, ad intimare agli operai di “rilasciare definitivamente l'immobile” così, di fatto, confermando la prospettazione attorea secondo cui era stata la committente a risolvere il rapporto negoziale, avendo allontanato gli operai “recatisi comunque in cantiere” e preteso la restituzione delle chiavi dell'appartamento, in tal modo impedendo il completamento dei lavori appaltati.
Risulta poi che la mattina dell'8/9/2018 la , preso atto della volontà Parte_1 manifestata dalla committente di risolvere anticipatamente il rapporto contrattuale, abbia trasmesso via email (doc. 10 di parte attrice) alla sig.ra il SAL finale con Pt_3
l'elenco delle opere realizzate alla data del 3/9/2018 ed una fattura a saldo dei lavori eseguiti di € 9.445,00 oltre IVA in luogo di quella precedentemente emessa come secondo acconto, rappresentandole altresì quali fossero le conseguenze sul piano risarcitorio del recesso unilaterale del committente.
Quindi, a fronte della pacifica definitiva interruzione dei lavori ed alla luce delle allegazioni delle parti nonché delle risultanze documentali risulta incontrovertibile che lo scioglimento del contratto sia effetto dell'esercizio del diritto potestativo di recesso unilaterale della committente ex art. 1671 c.c.
Giova in proposito ricordare l'insegnamento della Suprema Corte, ribadito anche recentemente (Cass. 8/1/2024 n. 421), secondo la quale “il diritto potestativo riconosciuto al committente di risolvere unilateralmente l'appalto può essere esercitato ad nutum in qualunque momento posteriore alla conclusione del contratto (purchè prima dell'ultimazione dell'opera) e può essere giustificato anche dalla sfiducia verso
l'appaltatore per fatti di inadempimento. Ne consegue che, in caso di recesso, il contratto si scioglie per l'iniziativa unilaterale dell'appaltante, senza necessità di indagini sull'importanza e sulla gravità dell'inadempimento (Cass. Sez. II, Sentenza n.
5368 del 07 marzo 2018; Sez. II, Sentenza n. 11028 del 26 luglio 2002; Sez. II, Sentenza
n. 6814 del 13 luglio 1998), le quali sono rilevanti soltanto quando il committente abbia preteso anche il risarcimento del danno dall'appaltatore per l'inadempimento in cui questi fosse già incorso al momento del recesso” (domanda risarcitoria che nel caso in esame non è stata avanzata in via riconvenzionale dalla convenuta).
Ciò posto, venendo ad esaminare le domande della , va innanzitutto Parte_1 respinta la domanda principale formulata dall'attrice, non avendo essa diritto a percepire l'importo di € 14.750,60, pari al secondo acconto contrattualmente previsto in
4 contemplazione del completamento dei lavori di ristrutturazione da parte dell'appaltatore, mentre dev'essere accolta la domanda subordinata volta al pagamento dei lavori da essa effettivamente eseguiti nella misura accertata dal c.t.u. con esclusione delle voci di cui si dirà in appresso.
Ed infatti, accertato l'intervenuto recesso della committente, spetta all'attrice l'indennizzo di cui all'art. 1671 c.c. che, nel ricomprendere gli elementi integrativi del risarcimento del danno ex art. 1223 c.c., si traduce tanto nel danno emergente (rimborso dei lavori eseguiti e delle spese sostenute) quanto nel lucro cessante (mancato guadagno).
Nulla l'attrice ha dedotto in ordine alle spese sostenute e pertanto non può esserle riconosciuto alcunché a tale titolo.
Quanto alle opere eseguite è stata disposta in corso di causa una c.t.u. volta proprio a individuare quali fossero state effettivamente realizzate dalla (posto Parte_1 che è pacifico che i lavori di ristrutturazione siano stati completati da altra ditta appaltatrice subentrata dopo il repentino recesso della committente) nonché a stimare il loro valore e ad accertare se fossero state realizzate a regola d'arte.
Ebbene, le conclusioni del c.t.u. ing. sono solo parzialmente Persona_1 condivisibili.
Il consulente tecnico, infatti, senza tenere nella dovuta considerazione le rispettive allegazioni delle parti e la documentazione in atti (in particolare il SAL finale prodotto da parte attrice sub doc. 11), nell'elenco delle “lavorazioni da riconoscere alla ” Pt_1
(pagg. 9 e 10 della relazione) ha inserito delle opere che - secondo quanto riportato nel
SAL finale sottoscritto dal D.L. prodotto dall'attrice - l' Parte_2 Parte_1
non risulta aver eseguito affatto ovvero risulta aver realizzato solo in minima
[...] parte.
Si tratta in particolare delle seguenti lavorazioni:
- la pavimentazione (solo posa interni ed esterni): il c.t.u. ritiene che sia stata realizzata come da preventivo e quindi riconosce come dovuto l'importo di € 2.945,00 mentre nel SAL finale l'importo richiesto per quest'opera è di € 176,70, il che costituisce sicuro indice del fatto che al più i lavori in questione erano stati appena abbozzati;
- la pittura (lavabile su soffitto e pareti, cantina compresa, vernice esclusa): il c.t.u. ritiene che sia stata realizzata come da preventivo (corretto in relazione alla superficie tinteggiata) e quindi riconosce come dovuto l'importo di € 3.096,11 mentre nel SAL finale l'importo complessivamente richiesto per queste opere è di € 828,07; vale quindi lo stesso ragionamento di cui sopra: si tratta all'evidenza di lavori non terminati (vedasi la nota in calce al SAL finale);
- la pittura effetto stucco veneziano (stucco escluso): il c.t.u. ritiene che sia stata realizzata come da preventivo e quindi riconosce come dovuto l'importo di € 2.502,45 mentre nel SAL finale questa lavorazione non risulta eseguita.
Per quanto concerne poi la voce “installazione e modifica per scalda salviette” il c.t.u., pur dando atto che tra le parti vi è “contestazione sulla sua posizione”, constatato che tale lavorazione è stata comunque realizzata, riconosce come dovuto l'importo di €
5 200,00 mentre nel SAL finale l'importo complessivamente richiesto per quest'opera è di € 140,00.
Sulle altre opere che il c.t.u. ha potuto verificare e che ha attribuito alla società attrice, si può invece concordare, trovando tale affermazione conferma nel summenzionato SAL dell'8/9/2018. Ed invero, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, gli stati di avanzamento approvati dal committente anche “mediatamente”, ovvero da persona da costui incaricata come il Direttore Lavori - come nel caso in disamina - pur non avendo valore confessorio (quindi non costituiscono prova legale in favore dell'appaltatore e contro il committente), “possono essere considerati prova del diritto dell'appaltatore, se il committente non dimostri che nei fatti, per quantità dei lavori eseguiti e prezzi applicati, l'opera è difforme da quella che da tali atti complessivamente risulta” (Cass.
4/1/2011 n. 106).
Di talché, anche in caso di mancato completamento dei lavori e quindi in assenza del collaudo dell'opera, avrebbe costituito onere della committente provare il fondamento delle proprie contestazioni dei lavori e dei prezzi certificati negli stati di avanzamento.
Prova che nel caso di specie non è stata fornita dalla convenuta.
Dunque, oltre alle lavorazioni di cui sopra (ancorché incomplete), le opere che risultano essere state realizzate dall'attrice sono le seguenti:
Demolizioni:
- cucina, bagno e pavimenti (€ 500,00);
- pareti: ingresso, corridoio, cucina e salone (€ 1.600,00);
- smaltimento demolizioni (€ 450,00 invece di € 500,00 in ragione del fatto che al momento dell'interruzione dei lavori in cantiere erano presenti 20-30 sacchetti di calcinacci).
Ricostruzioni:
- fornitura e smontaggio vani tre porte scorrevoli di cui una doppia (€ 2.150,00);
- muratura in cartongesso pareti (€ 4.250,00);
- messa in opera controtelai per quattro porte (€ 200,00).
Impianti:
- predisposizione tubi per aria condizionata (€ 200,00);
- assistenza muraria impianto elettrico fino a 55 punti luce (€ 3.300,00);
- parete fonoassorbente in lana di vetro (€ 1.275,00);
- spostamento radiatore salone (€ 200,00).
Pavimentazioni:
- impermeabilizzazione balconi (€ 275,00).
Opere extra:
- controparete per nascondere tubi spostamento termosifone salone (€ 195,00);
- ripristino parete tra cucina e bagno (€ 95,00);
- preparazìone pareti salone, pranzo e corridoio per stucco veneziano (€ 785,84);
- nicchia per alloggiamento contatore del gas (€ 55,00).
6 Il c.t.u. ha poi sostanzialmente confermato che il prezzo delle lavorazioni eseguite indicato nel SAL finale è corretto, attestando che esse sono state realizzate a regola d'arte. Non v'è motivo per discostarsi da siffatte valutazioni di ordine tecnico.
Ne discende che il valore complessivo delle opere in questione è pari a quello che leggesi nel predetto documento (€ 16.675,61 oltre IVA) e quindi ammonta ad €
18.343,17.
Pertanto, detratto dall'importo di € 18.343,17 (IVA compresa) l'acconto di € 10.171,26 (IVA compresa), pacificamente percepito dalla società attrice, l'importo residuo dovuto dalla convenuta per le opere eseguite dalla sino alla sua Parte_1 estromissione è di € 8.171,91 IVA inclusa. Sul predetto importo di € 8.171,91 sono dovuti gli interessi legali a decorrere dall'8/9/2018 (data in cui è stato richiesto dall'attrice il pagamento delle opere elencate nel SAL finale) nonché, come chiesto, gli interessi nella misura di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla proposizione della domanda giudiziale.
La domanda risarcitoria a titolo di lucro cessante deve essere invece rigettata in toto per difetto di idonea allegazione e quindi di prova.
L'attrice si è infatti limitata ad asserire in modo apodittico e meramente assertivo che il pregiudizio economico subito in conseguenza del recesso unilaterale della convenuta sarebbe stato pari alla “differenza tra il prezzo complessivo dell'appalto […] e la somma spettante all'appaltatrice medesima alla data di interruzione dei lavori”, senza tuttavia illustrare e/o allegare in cosa si sarebbe sostanziato nella pratica l'utile netto che essa avrebbe conseguito ove avesse potuto portare a termine i lavori e quindi percepito l'intero corrispettivo previsto nel c.d. “accordo finale”.
Ebbene, anche recentemente la Suprema Corte (Cass. 17/7/2020 n. 15304) ha ribadito la sua consolidata giurisprudenza che, in sintonia col principio della vicinanza al fatto oggetto di prova, da lustri afferma che, “in ipotesi di recesso unilaterale del committente dal contratto d'appalto, ai sensi dell'art. 1671 cod. civ., grava sull'appaltatore, che chiede di essere indennizzato del mancato guadagno, l'onere di dimostrare quale sarebbe stato l'utile netto da lui conseguibile con l'esecuzione delle opere appaltate, costituito dalla differenza tra il pattuito prezzo globale dell'appalto e le spese che si sarebbero rese necessarie per la realizzazione delle opere restando salva per il committente la facoltà di provare che l'interruzione dell'appalto non ha impedito all'appaltatore di realizzare guadagni sostitutivi ovvero gli ha procurato vantaggi diversi” (cfr., ex multis, Cass. 7/3/2018 n. 5368; Cass. 28/11/2017 n. 28402; Cass.
5/4/2017 n. 8853; Cass. 8/3/2017 n. 5879 e Cass. 6/6/2012 n. 9132).
In proposito merita altresì evidenziare che secondo i giudici di legittimità “Il danno patrimoniale da mancato guadagno, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, esclusi solo i mancati guadagni meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte, sicché la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità), che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti
7 dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere
l'entità del danno subito” (Cass. 10/9/2019 n. 22542; Cass. 8/3/2018 n. 5613; Cass.
3/12/2015 n. 24632; Cass. 20/5/2011 n. 11254; Cass. 19/12/2006 n. 27149; Cass.
3/9/1994 n. 7647).
Pertanto, nel caso di specie, in assenza di qualsivoglia elemento probatorio, anche indiziario di tipo induttivo, offerto dalla parte attrice a sostegno della richiesta di indennizzo per lucro cessante, la domanda avversaria non può che essere respinta,
Né è possibile - come pure richiesto dalla - procedere Parte_1 equitativamente alla liquidazione del lucro cessante, posto che l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al Giudice dagli artt. 1226
e 2056 c.c., postula in primo luogo il concreto accertamento dell'ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile, il cui onere probatorio ricade sul danneggiato. Pertanto, da un lato detto potere “è subordinato alla condizione che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare, dall'altro non ricomprende anche l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno, né esonera la parte stessa dal fornire gli elementi probatori e i dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre, affinché
l'apprezzamento equitativo sia, per quanto possibile, ricondotto alla sua funzione di colmare solo le lacune insuperabili nell'iter della determinazione dell'equivalente pecuniario del danno” (cfr., tra le tante, Cass. 4/12/2023 n. 33863; Cass. 24/8/2023 n.
25230; Cass. 22/6/2022 n. 20177; Cass. 24/10/2017 n. 25102; Cass. 22/2/2017 n. 4534;
Cass. 8/1/2016 n. 127).
In ragione del parziale accoglimento delle domande attoree, si stima equo compensare ex art. 92, 2° comma, c.p.c. per metà le spese di lite, che per la residua metà seguono la soccombenza e sono liquidate nei termini indicati nel dispositivo, avuto riguardo ai criteri stabiliti dall'art. 4 del D.M. n. 55/2014, ed ai parametri previsti dalla Tabella 2) al medesimo allegata per le controversie di valore tra € 5.200.01 ed € 26.000,00 nelle seguenti misure (per l'intero): € 919,00 per la fase di studio della controversia;
€ 777,00 per la fase introduttiva del giudizio;
€ 1.176,00 per la fase di trattazione;
€ 1.360,80 per la fase decisionale, per un totale di € 4.232,80. Sempre in ragione dell'esito complessivo del giudizio, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, nella misura liquidata con decreto del 17/12/2021, vanno poste in via definitiva per 2/3 a carico della sig.ra e per 1/3 a carico della Controparte_1
. Parte_1
Infine, può trovare solo parziale accoglimento la richiesta avanzata dall'attrice di ripetizione delle spese sostenute per la consulenza tecnica di parte (che ha natura di allegazione difensiva tecnica, cfr., tra le tante, Cass. 15/10/2024 n. 26729; Cass.
31/10/2023 n. 30293; Cass. 16/1/2023 n. 1135; Cass. 3/1/2013 n. 84; Cass. 16/6/1990 n.
6056), ammontanti ad € 1.094,00, come risulta dalla fattura dell'arch. Persona_2
del 29/11/2021 prodotta dall'attrice unitamente alla contabile bancaria
[...] attestante l'avvenuto pagamento di tale importo mediante bonifico.
8 Posto infatti che il suddetto c.t.p. ha solo partecipato all'unico sopralluogo del
12/5/2021 durato due ore e non ha elaborato note critiche (v. all. 3 alla perizia) si ritiene eccessiva la spesa in questione (soprattutto se paragonata al compenso che è stato riconosciuto al c.t.u.). Conseguentemente, in virtù della facoltà attribuita dall'art. 92, comma 1, c.p.c., la convenuta va condannata a rimborsare alla società attrice solo la metà della spesa sostenuta. Dunque, in luogo di € 1.094,00, l'inferiore importo di €
547,00.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione ed istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- condanna la sig.ra a pagare alla Controparte_1 Parte_1 la somma di € 8.171,91 (IVA compresa) oltre interessi come indicato
[...] nella parte motiva;
- compensa per metà le spese di lite e condanna la sig.ra al pagamento Controparte_1 della residua metà in favore della società attrice che liquida in € 2.116,40 per compenso, oltre 15% spese generali ex art. 2 D.M. n. 55/2014, CPA ed IVA nonché in € 135,98 per esborsi.
- pone in via definitiva le spese della c.t.u., nella misura liquidata con decreto del
17/12/2021, per 2/3 a carico della sig.ra e per 1/3 a carico della Controparte_1
Parte_1
- condanna la sig.ra a rimborsare alla società attrice le spese sostenute Controparte_1 per la consulenza tecnica di parte nella misura di € 547,00.
Così deciso in Roma in data 18 febbraio 2025
Il G.o.p. dott.ssa Silvia Vescovi
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