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Sentenza 15 gennaio 2024
Sentenza 15 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 15/01/2024, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata
- I Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente relatore
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
Dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2981/2023 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi su domanda congiunta proposta
DA
(C.F. , nata a [...] il [...], ed ivi Parte_1 C.F._1
residente a[...] ed elettivamente domiciliata in EN al C.so Italia
n.261 presso lo studio dell'Avv. Thomas Ruggiero (cod. fisc. che la C.F._2
rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso (indirizzo di p.e.c. per le comunicazioni:
Email_1
E
(C.F. ), nato a [...] Controparte_1 C.F._3
l'11.01.1965, residente VI SE (Na), alla via Boza n.31 ed elettivamente domiciliato in
Napoli, al Viale M. Regina di Savoia, n.35 presso lo studio dell'Avv. Carmela De Gregorio (cod. fisc. ) che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso C.F._4
(indirizzo di p.e.c.: per le comunicazioni: Email_2
Ricorrenti
NONCHE'
IL P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata.
Interventore ex lege
Conclusioni: con note congiunte di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del
2.1.2024 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi a quanto già dedotto nel ricorso per la separazione consensuale dei coniugi depositato telematicamente in sede di costituzione nel presente giudizio in uno a tutti gli allegati;
hanno altresì dato atto di aver nuovamente depositato l'estratto di matrimonio rilevando che per mero errore del sistema informatico lo stesso non risultava essere presente nello storico del fascicolo e hanno chiesto rimettersi la causa in decisione.
Il P.M., in data 3.1.2024, ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1- Con ricorso congiunto depositato in data 12.6.2023, e Parte_1 Controparte_1
hanno chiesto a questo tribunale che fosse pronunciata la loro separazione personale, alle condizioni da essi concordate.
A fondamento della domanda hanno allegato: di avere contratto matrimonio concordatario in Meta
(Na) in data 13.12.1992 e che dalla loro unione erano nati due figli, , nato a [...] Per_1
il 24.07.1996, maggiorenne ed economicamente autosufficiente (lavora come skipper e vive unitamente alla propria compagna ed al figlio nato dalla loro unione) e nato a [...] Per_2
SE il 21.12.2001, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente (è iscritto al terzo anno della facoltà di ingegneria meccanica presso l' di Napoli e vive con la Organizzazione_1
madre); di essere entrambi economicamente autosufficienti, dal momento che la sig.ra Pt_1
da circa un anno lavora come cameriera ai piani presso una struttura recettiva, con contratto
[...]
stagionale e percepisce un reddito annuo da lavoro pari ad euro 9.492,00, mentre il Sig.
[...]
svolge mansioni di cuoco , con contratto stagionale, presso una struttura alberghiera con CP_1 busta paga base di euro 1.550,69; che dall'01.05.2022 la Sig.ra ed il figlio vivono Pt_1 Per_2 in un immobile sito in Piano di EN alla via Sant'Agostino n.20, versando mensilmente un canone di locazione di euro 700,00 essendo la casa coniugale, sita in Piano di EN alla via
Traversa Petrulo n.10, oggetto di lavori di straordinaria manutenzione, mentre il Controparte_2
, a seguito di lettera di separazione, aveva lasciato la casa coniugale all'inizio del mese
[...] di gennaio 2023 e si era trasferito nell'immobile sito in VI SE alla via Boza n.31, versando mensilmente un canone di locazione pari ad euro 450,00; che numerosi fatti e circostanze avevano fatto venire meno la comunione materiale e spirituale che caratterizza l'unione matrimoniale, tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
1.2.- All'udienza del 18.10.2023 fissata per la comparizione delle parti dinanzi al relatore, sentiti i coniugi ed esperito con esito infruttuoso il tentativo di conciliazione, la causa veniva riservata al collegio per la decisione e, con ordinanza in data 14.12.2023, rimessa nuovamente sul ruolo all'udienza camerale del 2.1.2024, di cui veniva disposta la trattazione cartolare, per il deposito del certificato di matrimonio rilasciato dal comune di celebrazione;
quindi, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, con ordinanza in data 3.1.2024 la causa veniva riservata per la decisione.
2.- La domanda è fondata e va pertanto accolta. Le condizioni della separazione personale dei coniugi di cui al ricorso congiunto, riportate in dispositivo, poiché non contrastano con norme inderogabili, possono essere senz'altro omologate.
Con gli accordi di separazione, invero, i coniugi, entrambi economicamente autosufficienti, hanno inteso esclusivamente regolare la collocazione abitativa del figlio studente universitario Per_2
convivente con la madre, cui è stata pertanto assegnata la casa familiare ed il concorso del padre al mantenimento del figlio suddetto.
Vanno quindi disposte le formalità previste dalla legge.
3.-Trattandosi di procedura in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
Il tribunale, pronunciando sul ricorso per separazione consensuale proposto dai coniugi Pt_1
e , così provvede:
[...] Controparte_1
A) Omologa la separazione consensuale dei coniugi , nata a [...] Parte_1
il 29.11.1968 e nato a [...] l'[...] alle condizioni Controparte_1
di al ricorso congiunto depositato in data 12.06.2023 e di seguito trascritte:
1) I coniugi potranno stabilire la loro residenza dove riterranno più opportuno, con l'obbligo del mutuo rispetto e con l'obbligo reciproco di comunicare ogni eventuale cambiamento di residenza o domicilio;
2) la casa coniugale, sita in Piano di EN alla via Traversa Petrulo n.10, condotta in locazione dalla Sig.ra viene assegnata alla stessa, quale genitore presso cui il figlio Parte_1 Per_2
manterrà la propria collocazione e residenza, mentre il sig. si è trasferito Controparte_1
presso l'immobile sito in VI SE alla via Boza n.31 ove ha stabilito la propria residenza anagrafica;
3) i mobili ed arredi della casa restano pertanto assegnati alla Sig.ra ed al figlio Parte_1 [...]
; Persona_3
4) il Sig. verserà mensilmente alla Sig.ra un contributo di euro 350,00, per il CP_1 Pt_1
mantenimento del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente. I Per_2
versamenti mensili del contributo al mantenimento dovranno essere eseguiti entro il giorno 15 di ogni mese e la somma verrà rivalutata annualmente secondo gli aumenti ISTAT.
5) Le spese straordinarie mediche non coperte dal SSN, scolastiche (libri tasse scolastiche ed universitarie relative a scuole pubbliche, corsi, dopo scuola ed eventuali corsi o soggiorni di
Org_ specializzazione/o studio a titolo esemplificativo il soggiorno e sportive (intese come tasse di iscrizione ad uno sport e materiale particolarmente costoso, che superi i 150,00 euro) saranno ripartite al 50%. 6) I coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti e di non avere null'altro da pretendere l'uno dall'altra.
7) I coniugi si concedono reciprocamente sin d'ora il consenso incondizionato per il rilascio del passaporto e per eventuali successivi rinnovi.
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica, all'
Ufficiale dello stato Civile del Comune di Meta (NA) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze (atto n. 84, parte II, Serie A, anno 1992).
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 3.1.2024.
Il presidente estensore dott.ssa Marianna Lopiano