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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 18/11/2025, n. 571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 571 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N.2845/2025 V.g.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. 2845/2025 promossa da:
(c.f. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. EL ZI
e
SI IN (c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._2
EL ZI
Comunicati gli atti al PM sede che ha espresso parere favorevole
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso
FATTO
Con ricorso depositato in data 02/09/2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Rosignano Marittimo (LI) il 19/01/2008 e che dalla loro unione nascevano i figli , nato a [...] il [...] e , nato Per_1 Per_2
a Pisa il 06/03/2008. Con provvedimento in data 09/09/2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 13/11/2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, in data 13/11/2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova e indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso (o: come modificate in udienza). Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo. Giacché, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni di cui alla pronuncia di separazione, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi
– trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127- ter, quinto comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis 19, secondo comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis 51, secondo comma, c.p.c. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra Parte_1
e SI IN, ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Rosignano Marittimo (LI) di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Rosignano Marittimo (LI) il 19/01/2008 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 2 P. 2 Serie C anno 2008. DISPONE CHE:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) il figlio di anni 17, studente presso l'istituto alberghiero rimarrà affidato Per_2 congiuntamente e condivisivamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso l'abitazione coniugale sita in Livorno Via C. Battisti n.39 che viene assegnata al signor Detta unità immobiliare è in comproprietà Parte_1 ai coniugi ed è censita al N.C.E.U.: foglio 29, particella 60, sub 3, categoria A/2, classe 1, vani 7,5, rendita catastale € 813,42. In detta abitazione continuerà a vivere anche il figlio di anni 18 non ancora economicamente indipendente;
Per_1
3) il signor provvederà al mantenimento di entrambi i figli fino a che gli Pt_1 stessi non saranno economicamente indipendenti provvedendo a sostenere per intero anche le spese straordinarie per gli stessi necessarie;
4) l'assegno unico per la famiglia verrà riscosso interamente dal Signor dalla Pt_1 sottoscrizione del ricorso, con espressa rinuncia in questa sede da parte della signora NO alla percezione;
5) il signor si impegna altresì a corrispondere per intero la quota di mutuo Pt_1 ipotecario pari ad € 687,00 mensili che grava sull'unità immobiliare sopra indicata cointestato ad entrambi i coniugi fino al momento della vendita della stessa;
6) la signora NO si impegna a trasferirsi presso altra unità immobiliare entro il giorno 30 del mese di ottobre;
laddove la stessa trasferirò la residenza in un immobile in locazione il signor si impegna a corrispondere al locatario, al Pt_1 momento della sottoscrizione del contratto, in un unica soluzione, l'importo corrispondente a 12 mesi di locazione per un importo massimo di € 600,00 mensili;
7) al momento della vendita dell'immobile il relativo importo ricavato verrà prioritariamente destinato all'estinzione del mutuo ipotecario gravante sull'immobile. Detratto l'importo necessario per tale estinzione, la somma residua sarà così ripartita: una quota pari a euro 40.000,00 (quarantamila/00) verrà corrisposta alla moglie, mentre la restante parte sarà attribuita al marito. Tale ripartizione è concordemente giustificata dalle parti in considerazione del fatto che, sebbene l'immobile risulti in regime di comproprietà, il mutuo e tutte le spese inerenti l'acquisto, la gestione e la manutenzione dell'immobile sono state sostenute esclusivamente dal marito. La presente modalità di divisione del ricavato costituisce parte integrante delle condizioni patrimoniali della separazione.
8) i coniugi dichiarano di essere, ciascuno per sé, indipendenti economicamente, perciò in grado di provvedere al proprio mantenimento autonomamente e con mezzi propri;
quindi gli stessi dichiarano di rinunciare reciprocamente alla richiesta di qualsivoglia forma di sostegno economico e/o richiesta di assegno a titolo di concorso al proprio mantenimento e/o alimentare e ad ogni altra elargizione reciproca e/o rivendicazione;
9) i coniugi con il suddetto accordo di separazione, hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che – ad eccezione di quanto sopra previsto al punto 5 e 6 del presente ricorso, null'altro hanno a pretendere l'uno dall'altro;
10) i coniugi si scambiano il reciproco consenso al rinnovo/rilascio dei rispettivi passaporti e/o documenti validi per l'espatrio.
Spese di lite al definitivo;
Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Relatore dott. Giulio Scaramuzzino.
Livorno, 18/11/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Giulio Scaramuzzino dott.ssa Azzurra Fodra
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. 2845/2025 promossa da:
(c.f. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. EL ZI
e
SI IN (c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._2
EL ZI
Comunicati gli atti al PM sede che ha espresso parere favorevole
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso
FATTO
Con ricorso depositato in data 02/09/2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Rosignano Marittimo (LI) il 19/01/2008 e che dalla loro unione nascevano i figli , nato a [...] il [...] e , nato Per_1 Per_2
a Pisa il 06/03/2008. Con provvedimento in data 09/09/2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 13/11/2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, in data 13/11/2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova e indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso (o: come modificate in udienza). Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo. Giacché, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni di cui alla pronuncia di separazione, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi
– trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127- ter, quinto comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis 19, secondo comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis 51, secondo comma, c.p.c. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra Parte_1
e SI IN, ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Rosignano Marittimo (LI) di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Rosignano Marittimo (LI) il 19/01/2008 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 2 P. 2 Serie C anno 2008. DISPONE CHE:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) il figlio di anni 17, studente presso l'istituto alberghiero rimarrà affidato Per_2 congiuntamente e condivisivamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso l'abitazione coniugale sita in Livorno Via C. Battisti n.39 che viene assegnata al signor Detta unità immobiliare è in comproprietà Parte_1 ai coniugi ed è censita al N.C.E.U.: foglio 29, particella 60, sub 3, categoria A/2, classe 1, vani 7,5, rendita catastale € 813,42. In detta abitazione continuerà a vivere anche il figlio di anni 18 non ancora economicamente indipendente;
Per_1
3) il signor provvederà al mantenimento di entrambi i figli fino a che gli Pt_1 stessi non saranno economicamente indipendenti provvedendo a sostenere per intero anche le spese straordinarie per gli stessi necessarie;
4) l'assegno unico per la famiglia verrà riscosso interamente dal Signor dalla Pt_1 sottoscrizione del ricorso, con espressa rinuncia in questa sede da parte della signora NO alla percezione;
5) il signor si impegna altresì a corrispondere per intero la quota di mutuo Pt_1 ipotecario pari ad € 687,00 mensili che grava sull'unità immobiliare sopra indicata cointestato ad entrambi i coniugi fino al momento della vendita della stessa;
6) la signora NO si impegna a trasferirsi presso altra unità immobiliare entro il giorno 30 del mese di ottobre;
laddove la stessa trasferirò la residenza in un immobile in locazione il signor si impegna a corrispondere al locatario, al Pt_1 momento della sottoscrizione del contratto, in un unica soluzione, l'importo corrispondente a 12 mesi di locazione per un importo massimo di € 600,00 mensili;
7) al momento della vendita dell'immobile il relativo importo ricavato verrà prioritariamente destinato all'estinzione del mutuo ipotecario gravante sull'immobile. Detratto l'importo necessario per tale estinzione, la somma residua sarà così ripartita: una quota pari a euro 40.000,00 (quarantamila/00) verrà corrisposta alla moglie, mentre la restante parte sarà attribuita al marito. Tale ripartizione è concordemente giustificata dalle parti in considerazione del fatto che, sebbene l'immobile risulti in regime di comproprietà, il mutuo e tutte le spese inerenti l'acquisto, la gestione e la manutenzione dell'immobile sono state sostenute esclusivamente dal marito. La presente modalità di divisione del ricavato costituisce parte integrante delle condizioni patrimoniali della separazione.
8) i coniugi dichiarano di essere, ciascuno per sé, indipendenti economicamente, perciò in grado di provvedere al proprio mantenimento autonomamente e con mezzi propri;
quindi gli stessi dichiarano di rinunciare reciprocamente alla richiesta di qualsivoglia forma di sostegno economico e/o richiesta di assegno a titolo di concorso al proprio mantenimento e/o alimentare e ad ogni altra elargizione reciproca e/o rivendicazione;
9) i coniugi con il suddetto accordo di separazione, hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che – ad eccezione di quanto sopra previsto al punto 5 e 6 del presente ricorso, null'altro hanno a pretendere l'uno dall'altro;
10) i coniugi si scambiano il reciproco consenso al rinnovo/rilascio dei rispettivi passaporti e/o documenti validi per l'espatrio.
Spese di lite al definitivo;
Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Relatore dott. Giulio Scaramuzzino.
Livorno, 18/11/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Giulio Scaramuzzino dott.ssa Azzurra Fodra