Decreto cautelare 21 dicembre 2024
Ordinanza cautelare 17 gennaio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 29/05/2025, n. 1715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1715 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2025
N. 01715/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02357/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di AN (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2357 del 2024, proposto da
Bistrot dei Mori s.r.l.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Trimboli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Taormina, in persona del rappresentante legale pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro De Pace, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
VI FR, EL RA OM, RO Scarpata, non costituiti in giudizio;
DA AC, LE FL, IA TU, NO RU, NA RU, RI RU, AR AL, rappresentati e difesi dall'avvocato Grazia Renata Vecchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dei seguenti atti:
1) il provvedimento del Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria del Comune di Taormina prot. n. 0051153 del 17.12.2024, notificato in pari data, con cui è stata disposta la revoca della concessione di suolo pubblico n. 41/2023, rilasciata alla ricorrente il 17.10.2023, ed è stato ordinato lo sgombero in via consequenziale;
2) la non conosciuta nota del Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria dell’11.10.2024 (richiamata nell’atto sub 1) con cui quest’ultimo ha trasmesso le osservazioni della ricorrente al Comando di polizia municipale, all’Area tecnica e al SUAP, per acquisirne le valutazioni;
3) la non conosciuta nota prot. n. 0050512 del 4.12.2024 del tecnico SUAP e del Comandante della polizia municipale (richiamata nell’atto di cui sub 1), con cui è stato dato riscontro alle osservazioni presentate dalla ricorrente;
4) l’atto prot. n. 8062 del 17.09.2024 di avvio del procedimento finalizzato alla predetta revoca della concessione di suolo pubblico (di cui pure al provvedimento sub 1);
5) le note non conosciute richiamate nel predetto atto di avvio del procedimento del 17.09.2024, e precisamente: a) la nota prot. n. 55057 del 27.08.2024, resa dall’Ufficio Comunale SUAP, e VV.UU.; b) la nota prot. n. 35831 del 2.09.2024, resa dal Responsabile del procedimento dell’Area LL.PP. – Patrimonio SUAP, unitamente al Vice Comandante della polizia municipale; c) la nota prot. n. 36624 del 6.09.2024, resa dall’Ufficio del Responsabile dell’Area Economica Finanziaria; d) la nota prot. n. 37650 del 13.09.2024, resa dall’Ufficio SUAP;
6) ogni altro atto o provvedimento antecedente o successivo o comunque connesso o presupposto ai sopradetti atti impugnati,
e per il risarcimento del danno derivante dagli atti avversati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di DA AC, LE FL, IA TU, NO RU, NA RU, RI RU, AR AL e del Comune di Taormina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2025 il dott. Francesco Fichera e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Comune di Taormina (ME), concedeva alla sig.ra NA IE, in qualità di amministratrice unica e legale rappresentante della società Bistrot dei Mori s.r.l.s. (da ora anche “società Bistrot dei Mori”), con provvedimento n. 41/2023 del 17.10.2023, l’occupazione del suolo pubblico sito in IC DI LO n. 2, allo scopo di collocarvi tavoli e sedie posizionati su pedana amovibile.
La concessione era emessa “a condizione che sia garantita una larghezza della carreggiata minima di ml 2,60, come da parere della Polizia Locale prot. 29260 del 12.09.2023”, rilasciato a seguito di sopralluogo eseguito in data 30.08.2023, con il quale, più specificatamente, veniva altresì proposta la delimitazione dell’area in concessione attraverso struttura fissa al fine di rispettare tali misure.
Con nota del 3.07.2024 l’Area Lavori Pubblici – Patrimonio – SUAP del predetto Ente comunale rilevava la necessità di richiedere una separata autorizzazione per la collocazione della pedana, cui faceva seguito, con nota prot. 28593 del 10.07.2024, la comunicazione di avvio del procedimento per la modifica della concessione n. 41/2023 e la rimozione della predetta pedana.
Nelle more della conclusione di tale procedimento, con ordinanza prot. n. 29217 del 12.07.2024 il Comune ordinava alla società Bistrot dei Mori, con effetto immediato, l’inibizione della pedana posizionata in IC DI LO, poiché sprovvista di certificazione sulla sicurezza, e la rimozione della stessa per carenza della predetta autorizzazione separata.
Eseguita tale ordinanza, la società Bistrot dei Mori presentava al Comune, in data 24.07.2024, un’ulteriore istanza per poter posizionare una pedana amovibile sul suolo avuto in concessione, allegando tra i documenti richiesti una planimetria dalla quale risultava che lo spazio residuo della carreggiata fosse di soli 2,30 metri.
A seguito della richiesta, l’Area Lavori Pubblici-Patrimonio-SUAP del Comune di Taormina, con relazione n. 35057 del 27.08.2024, rappresentava che il rilascio della concessione di plateatico a servizio dei pubblici esercizi fosse subordinato alla condizione che l’occupazione non costituisse una barriera architettonica al transito veicolare e pedonale, come previsto dal Regolamento Comunale.
Si evidenziava che l’autorizzazione al posizionamento di una pedana amovibile in IC DI LO si ponesse in contrasto con quanto previsto dagli artt. 18 e 20 del Codice della Strada.
L’Area Lavori Pubblici-Patrimonio-SUAP trasmetteva all’Area Finanziaria, in data 2.09.2024, la relazione n. 35831, con cui confermava integralmente quanto espresso con la precedente relazione n. 35057 del 27.08.2024.
A seguito delle relazioni sopra menzionate, il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, con nota n. 38062 del 17.09.2024, comunicava alla società ricorrente il diniego all’istanza per il posizionamento di una pedana amovibile in IC DI LO, e, contestualmente, l’avvio del procedimento per la revoca della concessione di suolo pubblico.
Il 4.10.2024 pervenivano al Comune di Taormina le osservazioni con cui l’amministratrice unica della società Bistrot dei Mori chiedeva l’archiviazione del procedimento di revoca.
A tali osservazioni, seguivano, con nota n. 5051, le controdeduzioni a firma del tecnico UTC e del comandante della Polizia Locale.
Al termine del procedimento il responsabile dell’Area economico finanziaria, con provvedimento n. 51153 del 17.12.2024, revocava la concessione n. 41/2023 rilasciata alla società Bistrot dei Mori, assegnando il termine di dieci giorni per lo sgombero del suolo pubblico.
2. Con ricorso notificato in data 20.12.2024 e nello stesso giorno depositato la società Bistrot dei Mori ha impugnato, chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare dei relativi effetti, i seguenti atti: 1) il provvedimento del Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria del Comune di Taormina prot. n. 0051153 del 17.12.2024, notificato in pari data, con cui è stata disposta la revoca della concessione di suolo pubblico n. 41/2023, rilasciata alla ricorrente il 17.10.2023, ed è stato ordinato lo sgombero in via consequenziale; 2) la non conosciuta nota del Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria dell’11.10.2024 (richiamata nell’atto sub 1) con cui quest’ultimo ha trasmesso le osservazioni della ricorrente al Comando di polizia municipale, all’Area tecnica ed al SUAP, per acquisirne le valutazioni; 3) la non conosciuta nota prot. n. 0050512 del 4.12.2024 tecnico SUAP e del Comandante della polizia municipale (richiamata nell’atto di cui sub 1), con cui è stato dato riscontro alle osservazioni presentate dalla ricorrente; 4) l’atto prot. n. 8062 del 17.09.2024 di avvio del procedimento finalizzato alla predetta revoca della concessione di suolo pubblico (di cui pure al provvedimento sub 1); 5) le note non conosciute richiamate nel predetto atto di avvio del procedimento del 17.09.2024, e precisamente: a) la nota prot. n. 55057 del 27.08.2024, resa dall’Ufficio Comunale SUAP, e VV.UU.; b) la nota prot. n. 35831 del 2.09.2024, resa dal Responsabile del procedimento dell’Area LL.PP. – Patrimonio SUAP, unitamente al Vice Comandante della polizia municipale; c) la nota prot. n. 36624 del 6.09.2024, resa dall’Ufficio del Responsabile dell’Area Economica Finanziaria; d) la nota prot. n. 37650 del 13.09.2024, resa dall’Ufficio SUAP; 6) ogni altro atto o provvedimento antecedente o successivo o comunque connesso o presupposto ai sopradetti atti impugnati.
I suddetti atti sono stati avversati per i seguenti motivi di diritto: 1) Violazione e falsa applicazione degli articoli 1, 2, 3, 7 della L. 241/1990; difetto di motivazione; violazione dei principi del giusto procedimento, di collaborazione, buona fede e correttezza dell’azione amministrativa; violazione dell’art. 97 Cost., del principio di autodeterminazione procedimentale, del principio di ragionevolezza e del principio del buon andamento dell’azione amministrativa; eccesso di potere per mancanza di presupposto, per illogicità, per difetto di istruttoria, per contraddittorietà e per travisamento ; 2) Violazione degli artt. 1 e 3 legge 241/1990; violazione o falsa applicazione degli artt. 33 e 36 del Regolamento CUP vigente; violazione e falsa applicazione dell’art. 18 commi 2 e 3 CdS, dell’art. 3 punti 25 e 26 CdS e dell’art. 20 CdS; eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento e sviamento dell’interesse pubblico, violazione del principio di ragionevolezza. Difetto di motivazione ; 3) Violazione per falsa applicazione degli artt. 21 quinquies e 21 nonies L. 241/1990; eccesso di potere per illogicità, travisamento, carenza istruttoria e difetto di motivazione, nonché la violazione dell’art. 3 legge 241/1990 .
2.1. Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente deduce il difetto di istruttoria in cui sarebbe incorso il Comune procedente e la violazione delle regole di partecipazione al procedimento. È evidenziato, più specificatamente, che le medesime risultanze istruttorie che hanno portato, in precedenza, all’adozione dell’atto concessorio siano state valorizzate dall’Ente comunale per procedere alla sua successiva revoca.
È inoltre rilevato che l’Amministrazione, in sede di comunicazione di avvio del procedimento del 17.09.2024, abbia esplicitamente precisato, secondo il principio di autodeterminazione, i tempi per la conclusione del procedimento, disponendo che “… il procedimento dovrà concludersi in giorni quaranta dalla ricezione della presente …”, violando successivamente tale termine.
2.2. Con la seconda doglianza viene dedotto l’erroneo richiamo, nell’atto di revoca, all’art. 33 del Regolamento Comunale per la concessione di spazi ed aree pubbliche, approvato con delibera di C.C. n. 37/2021, e all’art. 36 dell’attuale Regolamento Comunale in materia, approvato con delibera di C.C. n. 68/2023, i quali non sarebbero applicabili al caso di specie, evidenziandosi, in particolare, che la concessione del suolo pubblico in oggetto non costituisca una barriera architettonica o un limite per il transito pedonale e veicolare.
Sarebbe altresì privo di fondamento il richiamo agli artt. 18 e 20 del Codice della Strada, in quanto l’attività di ristorazione posta in essere dalla ricorrente, secondo quanto prospettato dalla parte, non creerebbe alcun intralcio alla circolazione pedonale e stradale. L’area interessata, in particolare, sarebbe sostanzialmente interdetta al traffico e tra la Via Di AN e il IC LO non vi sarebbe una “intersezione a livelli sfalsati”, né sussisterebbero “correnti veicolari” da smistare.
Le asserite violazioni delle richiamate norme del Codice della Strada, continua la società ricorrente, non sarebbero supportate da un’adeguata attività istruttoria, né sarebbero accompagnate da una congrua motivazione.
2.3. Con la terza e ultima censura la parte che ricorre in giudizio deduce la violazione dell’art. 21- nonies della L. 241/1990, e, in particolare, del termine di dodici mesi previsto ai fini dell’esercizio del potere ivi disciplinato, così come non sussisterebbero le ragioni di interesse pubblico per intervenire in autotutela.
Viene altresì lamentata la violazione dell’art. 21- quinques , della L. 241/1990, difettando i presupposti tali da consentire il ricorso all’adozione di un atto di revoca.
2.4. La società ricorrente ha infine chiesto il risarcimento del danno subito, quantificato, al momento della proposizione del ricorso, in euro 50.000,00, come da apposita perizia di parte versata in atti.
3. Con decreto monocratico n. 530 del 21.12.2024 il Presidente della Sezione ha respinto l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla società ricorrente, escludendo la presenza del richiesto requisito della “ estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio ” di cui all’art. 56 c.p.a..
4. I sig.ri DA AC, LE FL, IA TU, TO RU, NA RU, RI RU, AR AL, controinteressati, si sono costituiti in giudizio in data 4.01.2024 per chiedere il rigetto del ricorso.
4.1. I suddetti controinteressati hanno eccepito, preliminarmente, l’irricevibilità dell’odierno atto di gravame per tardività ab origine dei precedenti tre ricorsi connessi (R.G. n. 1846/2024, R.G. n. 2069/2024 e R.G. n. 2111/2024).
4.2. Viene altresì eccepita la temerarietà del ricorso per abuso del diritto e del processo, scaturente dalla moltiplicazione dei giudizi intrapresi a fronte della medesima vicenda fattuale, in violazione del principio di concentrazione processuale, con conseguente richiesta di condanna della parte ricorrente ai sensi dell’art. 96 c.p.c..
4.3. I controinteressati hanno eccepito anche l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, asserendo che gli atti impugnati non avrebbero portata lesiva, in quanto la parte ricorrente, in violazione dell’art. 60 del Regolamento comunale n. 37 del 2021, avrebbe continuato a svolgere la propria attività di ristorazione all’aperto (mediante il posizionamento di un numero maggiore di tavoli), pur rimuovendo la pedana, traendone un vantaggio economico. È inoltre rilevato che la parte ricorrente avrebbe dovuto impugnare entro i termini gli atti che abbiano proceduto l’atto di revoca e che il presente ricorso avrebbe dovuto essere notificato anche al Comandante della polizia municipale del Comune di Taormina, ritenuto litisconsorte processuale necessario.
4.4. Viene eccepita anche la presunta genericità dei motivi di gravame, in violazione dell’art. 40 c.p.a..
4.5. Nel merito, i controinteressati rilevano che le violazioni dell’art. 33 del Regolamento Comunale per la concessione di spazi ed aree pubbliche, approvato con delibera di C.C. n. 37/2021, e dell’art. 36 dell’attuale Regolamento Comunale in materia, approvato con delibera di C.C. n. 68/2023, nonché degli artt. 18 e 20 del Codice della Strada, siano state correttamente rilevate dall’Ente comunale e che le censure mosse dalla società ricorrente siano fuori centro.
4.6. Viene inoltre eccepita l’inammissibilità della domanda risarcitoria, risultando non provati dalla parte ricorrente né il danno-evento né il danno-conseguenza, né gli ulteriori elementi costitutivi della pretesa risarcitoria.
4.7. In ultimo, viene formulata formale istanza di riunione del presente ricorso con i ricorsi sopracitati (R.G. n. 1846/2024; R.G. n. 2069/2024; R.G. n. 2111/2024) per ragioni di connessione.
5. Il Comune di Taormina, Amministrazione intimata, si è costituito in giudizio in data 7.01.2025 e, con successiva memoria del 10.01.2025, ha controdedotto in ordine alle censure sollevate dalla parte ricorrente.
5.1. Con riguardo al primo motivo di ricorso viene evidenziato, in particolare, che non sussisterebbe alcun difetto di istruttoria e di motivazione, rilevato che il provvedimento di revoca n. 51153 del 17.12.2024 richiama espressamente tutti gli atti dell’istruttoria svolta, rispetto ai quali va considerato motivato per relationem .
È altresì rilevato che il termine di conclusione del procedimento de quo , in quanto non previsto da una specifica disposizione di legge, deve considerarsi meramente sollecitatorio o ordinatorio, e il suo superamento non determinerebbe l’illegittimità del provvedimento finale.
5.2. In ordine alla seconda censura, l’Amministrazione comunale resistente asserisce che l’interesse pubblico da tutelare sia stato individuato con precisione nell’atto impugnato e che la concessione di suolo pubblico abbia ad oggetto una barriera architettonica, o, comunque, un limite al transito veicolare e pedonale, in violazione dell’art. 33 del Regolamento Comunale sull’utilizzo di suolo pubblico. È inoltre evidenziato che la concessione di suolo pubblico originaria era subordinata alla condizione che fosse garantita una larghezza della carreggiata di 2,60 metri, imposta dal parere della polizia municipale, e che tale misura non sia stata rispettata, rendendo vincolato il successivo atto di revoca, sotto tale profilo, in considerazione di quanto previsto dall’art. 35 dello stesso Regolamento comunale.
L’Ente che resiste in giudizio asserisce, inoltre, che il ridotto spazio di manovra nell’area interessata rappresenti un intralcio alla circolazione dei veicoli dei soggetti residenti, e che la mancanza di un ingente traffico veicolare non renda la strada in oggetto esente dall’applicazione dell’art. 20 del Codice della Strada.
Il fatto che IC DI LO sia un vicolo chiuso, continua la parte, rende ancor più necessario lo sgombero dei manufatti che costituiscono ingombro sulla sede stradale, posto che l’area di intersezione con Via Di AN rappresenta l’unica via di accesso e di uscita per i soggetti residenti e per i mezzi di soccorso.
Quanto all’applicazione dell’art. 18 del Codice della Strada, il Comune afferma che Via Di AN e il IC DI LO diano luogo a una intersezione.
5.3. Con specifico riguardo alla terza doglianza l’Ente rileva che non trovi applicazione al caso di specie l’art. 21- novies della L. 241/1990 e che, invece, risulti correttamente applicato l’art. 21- quinques della stesa Legge sul procedimento amministrativo, il quale prevede, tra le sue condizioni alternative, la “ nuova valutazione dell’interesse pubblico originario ”.
5.4. Per quanto concerne la richiesta risarcitoria, se ne esclude la fondatezza in considerazione dell’asserita legittimità dell’azione amministrativa oggetto del presente scrutinio, contestandosi altresì la perizia di parte, in quanto priva di sottoscrizione.
6. Con memoria dell’11.01.2025 la parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento del proprio ricorso e della correlata domanda cautelare.
7. A seguito della camera di consiglio del 15.01.2025, con ordinanza cautelare n. 28 del 17.01.2025 il Collegio ha ritenuto che le esigenze cautelari della parte ricorrente fossero adeguatamente tutelabili con la sollecita definizione del giudizio nel merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10 c.p.a., tenuto conto che la situazione di periculum prospettata non integrasse una situazione di “ pregiudizio grave e irreparabile durante il tempo necessario a giungere alla decisione sul ricorso ” tale da determinare la sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati, come previsto dall’art. 55, comma 1, c.p.a., e che, in un’ottica di bilanciamento dei reciproci interessi, le esigenze di sicurezza della circolazione e di tutela della pubblica incolumità sottese all’adozione dell’atto di revoca qui impugnato fossero prevalenti rispetto ai danni conseguenti alla prospettata contrazione dell’attività economica svolta nell’area oggetto di concessione per l’occupazione di suolo pubblico sottoposta a revoca. Il Collegio, pertanto, ha fissato per la trattazione del ricorso l’udienza pubblica del 21.05.2025, disponendo, per tale data, anche la trattazione dei ricorsi R.G. n. 1846/2024, R.G. n. 2069/2024, R.G. n. 2111/2024, con i quali sussistono taluni profili di connessione rispetto alla presente vicenda controversa.
8. Con memoria del 18.04.2025 il Comune di Taormina ha preliminarmente chiesto la riunione del presente procedimento, per ragioni di connessione, con i ricorsi R.G. n. 1846/2024, n. 2069/2024 e n. 2111/2024.
La parte ha altresì controdedotto, nel merito, rispetto ai motivi di ricorso, chiedendone il rigetto.
9. Con memoria del 19.04.2025 la parte ricorrente ha preliminarmente chiesto la riunione del presente ricorso con i ricorsi connessi R.G. n. 1846/2024, n. 2069/2024 e n. 2111/2024. Nel merito, la società ricorrente ha insistito per l’accoglimento delle proprie doglianze.
10. Con memoria del 19.04.2025 la parte controinteressata ha insistito nelle proprie eccezioni e controdeduzioni, chiedendo il rigetto del ricorso.
11. Con memoria di replica del 29.04.2025 il Comune di Taormina ha insistito nelle proprie controdeduzioni, chiedendo il rigetto del ricorso.
12. Con memoria di replica del 29.04.2025 la parte controinteressata ha parimenti insistito nelle proprie eccezioni e controdeduzioni, chiedendo il rigetto del ricorso.
13. Con memoria di replica del 30.04.2025 la parte ricorrente ha ulteriormente articolato le proprie censure, chiedendo l’accoglimento del ricorso.
14. All’udienza pubblica del 21.05.2025, presenti i difensori delle parti come da verbale, la causa è stata posta in decisione.
15. Deve preliminarmente esaminarsi l’istanza di riunione presentata dalle parti con i ricorsi R.G. n. 1846/2024, n. 2069/2024 e n. 2111/2024, trattati nella medesima udienza pubblica, la quale viene respinta.
15.1. Il Collegio, pur consapevole della presenza di taluni profili di connessione oggettiva e soggettiva sussistenti con i suddetti procedimenti, ritiene, nell’esercizio della propria discrezionalità che si desume dalla formulazione testuale dell'art. 70 c.p.a., che, per ragioni di opportunità e di economia processuale, le vicende processuali interessate dall’istanza di riunione debbano essere trattate disgiuntamente, attesa la non completa coincidenza delle doglianze prospettate nei predetti ricorsi.
16. Il Collegio ritiene di prescindere, per ragioni di economia processuale, dall’esame delle eccezioni di rito sollevate dalla parte controinteressata, attesa l’infondatezza nel merito del ricorso.
17. Il primo motivo di ricorso è infondato.
17.1. Il provvedimento del Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria del Comune di Taormina prot. n. 0051153 del 17.12.2024, con cui è stata disposta la revoca della concessione di suolo pubblico n. 41/2023 ed è stato ordinato lo sgombero in via consequenziale, è stato preceduto da un’ampia fase istruttoria condotta dall’Ufficio SUAP e dal Comando di polizia municipale, come si evince:
(i) dalla comunicazione di avvio del procedimento di revoca prot. n. 38062 del 17.09.2024, ove si fa espressa menzione delle note prot. 35057 del 27.08.2024, prot. 35831 del 2.09.2024, prot. 37650 del 13.09.2024 e viene riportato il relativo contenuto;
(ii) dallo stesso testo del provvedimento di revoca, ove viene fatta menzione della nota prot. n. 50512 del 4.12.2024, nell’ambito della quale il tecnico UTC e il Comandante di polizia locale hanno specificatamente riscontrato, replicando rispetto al relativo contenuto, alle osservazioni trasmesse dalla società ricorrente in seno al procedimento di revoca in data 11.10.2024.
Ne discende l’infondatezza delle censure prospettate dalla società ricorrente per quanto concerne l’asserito difetto di istruttoria e il presunto difetto di motivazione.
Il modus operandi adoperato dall’Amministrazione che resiste in giudizio, invero, risulta pienamente coerente con il disposto di cui all’art. 3 della L. 241/1990, nella parte in cui afferma, in materia di motivazione per relationem , che essa è legittima a condizione che siano indicati e resi disponibili gli atti cui si fa rinvio. Tale disposizione, secondo il diffuso orientamento della giurisprudenza amministrativa a cui aderisce questo Tribunale, va intesa nel senso che all'interessato deve essere garantita la possibilità di prenderne visione, di richiederne e ottenerne copia in base alla normativa sul diritto di accesso ai documenti amministrativi e di chiederne la produzione in giudizio, con la conseguenza che non sussiste per la pubblica amministrazione l'obbligo di notificare all'interessato tutti gli atti richiamati nel provvedimento, ma soltanto di indicarne gli estremi e di metterli a disposizione su richiesta dell'interessato ( ex multis , T.A.R. Sicilia, AN, sez. I, 23 giugno 2023, n. 1976; C.G.A.R.S. 18 gennaio 2022, n. 86; 20 marzo 2023, n. 146; 23 maggio 2012, n. 463; Cons. Stato, sez. VI, 2 gennaio 2023, n. 27; 20 gennaio 2022, n. 372; sez. II, 22 giugno 2022, n. 5133; sez. III, 15 marzo 2022, n. 1803).
Quanto alla violazione del termine di conclusione del procedimento, individuato dall’Amministrazione procedente in “ giorni 40 ” dalla ricezione della comunicazione di avvio della procedura di revoca da parte della società interessata, si rammenta che, al di fuori dei casi in cui tale termine sia qualificato perentorio dalla legge (da escludersi nella fattispecie in esame, ove l’Amministrazione procedente ha individuato il suddetto termine nell’esercizio dei propri poteri di autovincolo), alla sua inosservanza non consegue un vizio di illegittimità dell’atto tardivamente adottato. L'art. 2- bis della L. 241/1990, infatti, correla all'inosservanza del termine conseguenze significative sul piano della responsabilità dell'Amministrazione, ma non include, tra le conseguenze giuridiche del ritardo, profili afferenti la stessa legittimità dell'atto tardivamente adottato. Il ritardo, in definitiva, non è quindi un vizio in sé dell'atto ma è un presupposto che può determinare, in concorso con altre condizioni, una possibile forma di responsabilità risarcitoria dell'Amministrazione ( ex multis , Cons. Stato, sez. V, 15.05.2025, n. 4165; C.G.A.R.S., 13.03.2024, n. 196).
18. Il secondo motivo è parimenti infondato.
18.1. Deve al riguardo premettersi che il provvedimento di revoca è stato adottato dall’Ente comunale resistente nell’esercizio di un potere espressamente disciplinato dal Regolamento Comunale per la concessione di spazi ed aree pubbliche, il quale stabilisce che “ Le concessioni o le autorizzazioni per l’occupazione di suolo pubblico sono sempre revocabili o modificabili per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, pubblica utilità o sopravvenuta necessità di utilizzo dell’area (...)”.
Si rammenta, inoltre, che per regola generale, sancita dal comma 1 dell’art. 21- quinques della L. 241/1990, “ Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge (...)”.
Le valutazioni sottese all’esercizio del potere di revoca, peraltro, sono espressione di un’ampia discrezionalità in capo alla pubblica amministrazione, che ne dispone ai fini del conseguimento e della cura dell'interesse pubblico ad essa affidato dalla legge. Ne discende che tali valutazioni risultano, in quanto tali, sottratte al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non siano manifestamente inficiate da illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità o travisamento dei fatti.
18.2. Ciò evidenziato a fini di inquadramento sistematico, il Collegio evidenzia che il provvedimento di revoca oggetto del presente scrutinio ha natura di provvedimento plurimotivato, con il quale si suole intendere l’atto amministrativo che reca un dispositivo sorretto non già da una sola motivazione, ma da plurime, tra loro indipendenti, ragioni fattuali-giuridiche.
È necessario, ai fini della suddetta qualificazione, che i capi della motivazione costituiscano componenti autonome dell’apparato che ricostruisce le ragioni fattuali-giuridiche sottese al provvedimento, assumendo le vesti di vere e proprie motivazioni parallele, ciascuna dotata di una propria autosufficienza e capace, da sola, di sorreggere il dispositivo secondo i canoni di cui all’art. 3 della L. 241/1990.
In presenza di un atto amministrativo che abbia una tale strutturazione, a fronte dell’impugnazione processuale volta a censurarne le singole argomentazioni giuridiche è sufficiente che un solo capo dell’apparato argomentativo declinato dall’amministrazione sia immune da censure per impedire l’annullamento dell’atto per via giurisdizionale.
Infatti, se è vero che il provvedimento plurimotivato si regge su autonome motivazioni tra loro autonome e ciascuna di per sé sufficiente a fondare il dispositivo, il venir meno dell’una (o di più di una) non comprometterà la stabilità delle altre (o dell’unica «sufficiente» che residua), garantendo quindi la sopravvivenza del provvedimento nel suo complesso considerato.
A fronte di un gravame che evidenzi la presunta illegittimità di tutti i capi della motivazione dell’atto avversato, il giudice amministrativo potrà fermarsi all’esame di una singola censura, ove dal suo scrutinio scaturisca il riconoscimento della legittimità di quello specifico capo motivazionale, risultando ininfluente, sotto il profilo dell’utilità della propria pronuncia e dell’interesse coltivato nel ricorso dal privato, esaminare le doglianze relative agli altri capi della motivazione del provvedimento, rilevato che dalla loro fondatezza non discenderebbe comunque, in ogni caso, la caducazione dell’atto.
Tale condotta processuale tenuta dall’organo giudicante è certamente coerente con il decalogo enucleato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 5 del 2015 in materia di assorbimento dei motivi, secondo cui la tecnica dell’assorbimento è spendibile, tra gli altri, nei casi in cui sussistano evidenti e ineludibili ragioni di ordine logico-pregiudiziale o ove siano evincibili ragioni di economia processuale, che tuttavia non ledano l’effettività della tutela dell’interesse legittimo e della funzione pubblica. Tale assorbimento, in ottica sostanziale, si traduce in un riconoscimento del difetto d’interesse alla decisione della specifica questione, in quanto comunque insufficiente a mutare l’esito del giudizio.
18.3. Ebbene, nell’atto di revoca, le cui motivazioni vanno tratte dai plurimi atti istruttori (sopra richiamati) che ne hanno preceduto l’adozione, sono indicate distinte ragioni giuridico-fattuali poste alla base della determinazione assunta in via di autotutela. In particolare, in coerenza con quanto disposto dall’art. 33 del vigente Regolamento Comunale per la concessione di spazi ed aree pubbliche (il quale stabilisce le condizioni in presenza delle quali l’occupazione di suolo pubblico possa essere consentita), viene rilevato che l’occupazione oggetto di concessione:
(i) risulti in contrasto con le limitazioni e i divieti previsti dall’art. 18, comma 3, del Codice della Strada, il quale stabilisce che “ In corrispondenza di intersezioni stradali a livelli sfalsati è vietata la costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione all'interno dell'area di intersezione che pregiudichino, a giudizio dell'ente proprietario, la funzionalità dell'intersezione stessa e le fasce di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle relative alla categoria di strada di minore importanza tra quelle che si intersecano ”;
(ii) sia altresì in contrasto con le limitazioni e i divieti previsti dall’art. 20, comma 1, del Codice della Strada, ai sensi del quale “ Sulle strade di tipo A), B), C) e D) è vietata ogni tipo di occupazione della sede stradale, ivi compresi fiere e mercati, con veicoli, baracche, tende e simili; sulle strade di tipo E) ed F) l'occupazione della carreggiata può essere autorizzata a condizione che venga predisposto un itinerario alternativo per il traffico ovvero, nelle zone di rilevanza storico-ambientale, a condizione che essa non determini intralcio alla circolazione o pregiudizio della sicurezza stradale ”. L’art. 2, comma 1, del Codice della Strada qualifica, in particolare, la strada di tipo F) quale “strada locale”, ossia quale strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata ai fini di cui al comma 1 (destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali) non facente parte degli altri tipi di strade;
(iii) violi l’art. 20, comma 3, secondo capoverso, del Codice della Strada, ai sensi del quale “ Le occupazioni non possono comunque ricadere all'interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni, di cui all'art. 18, comma 2. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria ”. L’art. 18, comma 2, citato, prevede che “ In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle fasce di rispetto indicate nel comma 1 devesi aggiungere l'area di visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nel regolamento a seconda del tipo di strada, e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti estremi ”;
(iv) “ mette a repentaglio l’incolumità e la sicurezza dei cittadini residenti, rendendo quasi impossibile l’accesso ai mezzi di soccorso (ambulanza, vigili del fuoco) ”.
Ebbene, come si evince anche dalla documentazione fotografica versata in atti dalle parti costituite, le valutazioni sottese all’esercizio del proprio potere di revoca da parte dell’Ente comunale resistente sono state espresse alla luce di un non illogico contemperamento degli interessi coinvolti nel procedimento. L’Amministrazione, invero, adoperando una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario che aveva determinato la stessa all’adozione dell’atto concessorio n. 41/2023, ha valorizzato, non irragionevolmente, dandone puntuale indicazione, i seguenti elementi che, ad avviso del Collegio, rendono esente da censure l’atto avversato:
(i) le peculiarità del tratto di “strada locale” interessato dal provvedimento, ove, alla luce del ridotto spazio di transito, l'occupazione della carreggiata avrebbe dovuto essere concessa, ab origine , “ a condizione che venga predisposto un itinerario alternativo per il traffico ”, come prescritto dall’art. 20, comma 1, del Codice della Strada;
(ii) le esigenze di sicurezza e di incolumità dei cittadini ivi residenti nel IC LO, le quali, tenuto conto dell’angusto spazio di accesso consentito a taluni specifici mezzi di soccorso (quali ambulanze e mezzi in dotazione ai vigili del fuoco), appaiono meritevoli di essere considerate preminenti rispetto agli interessi di natura economica, pur suscettibili di ricevere adeguata considerazione, in capo alla società ricorrente.
Rilevato che l’essenza della revoca è da ricercarsi nella rimozione di un provvedimento anteriore valido, ma ritenuto inopportuno, come in questo caso, anche a causa di una rivalutazione dell'interesse pubblico originariamente considerato dall'amministrazione (cfr. Cons. Stato, sez. V, 20 dicembre 2024, n. 10265), la valutazione di opportunità compiuta dal Comune di Taormina nell’atto qui censurato, caratterizzato per sua natura, lo si ribadisce, da un’ampia discrezionalità, non può essere considerata illegittima.
19. Fuori fuoco è la doglianza prospettata con il terzo motivo di ricorso.
19.1. Non rileva, nella fattispecie in esame, la dedotta violazione del termine di dodici mesi previsto dall’art. 21- novies della L. 241/1990, il quale opera esclusivamente con riguardo all’esercizio del differente potere di autotutela dell’annullamento d’ufficio, che poggia su differenti presupposti e non è espressione dello ius poenitendi , proprio, invece, del potere di revoca.
Inconferenti risultano, alla luce di quanto già osservato dal Collegio nell’ambito della trattazione del precedente motivo di ricorso, le doglianze in ordine alla presunta violazione della disciplina dell’art. 21- quinques della stessa Legge sul procedimento amministrativo. Come già evidenziato, il potere di revoca può essere esercitato, oltreché per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento, anche ad esito di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, come espressamente previsto dalla norma e come è avvenuto nel caso di specie.
20. Con specifico riguardo alla domanda risarcitoria, si osserva quanto segue.
20.1. Giova preliminarmente rilevare che in materia di azione risarcitoria innanzi al Giudice amministrativo opera il principio dispositivo di cui all'art. 2697 comma 1, c.c., senza alcun temperamento del metodo acquisitivo caratteristico dell'azione giurisdizionale di annullamento; spetta quindi al danneggiato fornire in giudizio la prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria, ivi compresa quella della presenza di un nesso causale che colleghi la condotta commissiva o omissiva della Pubblica Amministrazione all'evento dannoso, dell’elemento soggettivo nonché quella dell'effettività del danno di cui si invoca il ristoro, con la conseguenza che, ove la domanda di risarcimento manchi di tale necessaria prova, essa va respinta ( ex multis , Consiglio di Stato sez., IV, 11/09/2023, n. 8259; Consiglio di Stato, sez. II, 10/10/2022, n. 8644).
L’azione risarcitoria, ove proposta, implica quindi che il presunto danneggiato fornisca innanzitutto prova degli elementi costitutivi dell’art. 2043 c.c., in quanto la mera illegittimità dell'attività provvedimentale non può costituire presupposto di per sé sufficiente per l'attribuzione di tale forma di tutela.
Ciò posto, nella fattispecie in esame la parte ricorrente si è limitata a dedurre la presunta contrarietà al diritto della condotta tenuta dall’Amministrazione resistente, senza dar prova di aver subito un danno economico ingiusto, della sussistenza del nesso causale tra la condotta antigiuridica e il suddetto evento lesivo, né dell’elemento soggettivo dell’illecito.
Parimenti priva di alcun concreto apporto probatorio è la quantificazione dell’asserito danno subito, pari a € 50.000,00, tenuto conto che la perizia di parte allegata sul punto in merito alle perdite di incasso non è supportata da una documentazione suscettibile di comprovare le perdite ivi indicate.
L’assenza dell’elemento costitutivo dell’antigiuridicità della condotta posta in essere dal Comune di Taormina, come rilevato dal Collegio nell’ambito della trattazione della domanda annullatoria presentata dalla società ricorrente, rende in ogni caso infondata la domanda risarcitoria, la quale, a differenza della domanda di liquidazione di un indennizzo ex art. 21- quinques (non proposta con il ricorso in trattazione), presuppone sempre la presenza di una condotta contra ius dell’Amministrazione procedente.
21. Per tutte le ragioni sopra esposte il ricorso, in quanto infondato, deve essere respinto.
22. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Si esclude, invece, che sussistano i presupposti di cui all’art. 96 c.p.c. ai fini della responsabilità aggravata per lite temeraria in capo alla parte ricorrente, respingendosi la correlata richiesta formulata in tal senso dalla parte processuale controinteressata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di AN (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’Amministrazione resistente e della parte controinteressata, che liquida in complessivi € 2.000,00 (euro duemila/00) oltre accessori se e in quanto dovuti, da ripartirsi come segue: € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori se e in quanto dovuti, nei confronti del Comune di Taormina; € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori se e in quanto dovuti, nei confronti della parte controinteressata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AN nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Aurora Lento, Presidente
Daniele Profili, Primo Referendario
Francesco Fichera, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Fichera | Aurora Lento |
IL SEGRETARIO