Art. 1. Prima immatricolazione
Successivamente al 31 dicembre 1988 non potranno essere immessi in circolazione per la prima volta autobus, autoveicoli e rimorchi adibiti al trasporto di cose, i quali:
a) se la lunghezza superiore a m 7,50, non siano segnalati lateralmente a posteriormente da dispositivi retroriflettenti e fluorescenti, ad integrazione dei dispositivi previsti dalla normativa vigente;
b) non siano conformati od equipaggiati con idonei dispositivi in maniera tale da contenere la proiezione di spruzzi su strada bagnata;
c) non riportino su ciascun lato ed in corrispondenza di ciascun asse l'indicazione del carico massimo che puo' gravarvi e della pressione di gonfiaggio dei relativi pneumatici.
Successivamente al 31 dicembre 1988 non potranno essere immessi in circolazione per la prima volta autobus, autoveicoli e rimorchi adibiti al trasporto di cose, i quali:
a) se la lunghezza superiore a m 7,50, non siano segnalati lateralmente a posteriormente da dispositivi retroriflettenti e fluorescenti, ad integrazione dei dispositivi previsti dalla normativa vigente;
b) non siano conformati od equipaggiati con idonei dispositivi in maniera tale da contenere la proiezione di spruzzi su strada bagnata;
c) non riportino su ciascun lato ed in corrispondenza di ciascun asse l'indicazione del carico massimo che puo' gravarvi e della pressione di gonfiaggio dei relativi pneumatici.