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Sentenza 3 maggio 2025
Sentenza 3 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 03/05/2025, n. 1211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1211 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2025 |
Testo completo
N. 6611 /2024 R.G.TRIB.
JI PR NJ / Controparte_1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone di: Laura Cresta Presidente relatrice
Paola Bozzo Costa Giudice
Ottavio Colamartino Giudice riunito nella Camera di consiglio del 29.4.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 6611 / 2024 avente ad oggetto: impugnativa, ex art. 281 undecies e ss. c.p.c. e 19 ter d.lgs. 150/2011, del provvedimento del QUESTORE DELLA PROVINCIA DI GENOVA, n. protocollo: 0088078 del 31.05.2024 di rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per “casi speciali” n. P.IVA_1 proposto da nato in [...] il [...], C.F. Parte_1
, CUI: 059UTXT, VESTANET N: GE 0002804, elettivamente C.F._1 domiciliato presso lo studio dell'Avv. ALISEA NERONI, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE nei confronti di
in persona del Ministro pro tempore – AVVOCATURA Controparte_1
DISTRETTUALE ex lege -
RESISTENTE PREMESSO La controversia concerne l'impugnativa del provvedimento emesso dal Questore di Genova di rigetto dell'istanza, formalizzata in Questura in data 13.12.2022, volta al rinnovo del permesso di soggiorno per “casi speciali” n. I rilasciato il P.IVA_1
18.02.2021. Il Questore ha rigettato l'istanza dando atto che la Commissione Territoriale, con il provvedimento del 23.08.2023, avesse espresso parere non favorevole, ritenuto obbligatorio e vincolante, e che, sempre la Commissione Territoriale, chiamata a pronunciarsi successivamente all'inoltro di ulteriore documentazione da parte del
1 difensore in risposta alla comunicazione dei motivi ostativi, nella riunione del 02.04.2024, avesse confermato il precedente parere negativo. La Commissione Territoriale, nei propri provvedimenti, ha rilevato come il percorso di integrazione che aveva portato al riconoscimento della protezione umanitaria fosse proseguito in maniera discontinua, con brevi periodi di occupazione e come, al momento della richiesta del rinnovo, lo stesso fosse privo di occupazione;
ha poi evidenziato come lo stesso non si trovasse in una condizione di vulnerabilità sanitaria o psicologica e, infine, che risultasse iscritto un procedimento penale a carico del richiedente per i reati di truffa e presentazione di documenti falsi, per ottenere il reddito di cittadinanza. Alla luce di quanto sopra, nonostante le integrazioni documentali depositate dal difensore a seguito della comunicazione dei motivi ostativi, la Commissione non ha ritenuto sussistenti elementi sufficienti ad integrare una violazione del diritto alla vita privata e familiare in caso di rimpatrio, non ritenendo rilevante, sul punto, nemmeno la relazione con una cittadina nigeriana. Nell'atto introduttivo la difesa, in estrema sintesi, ha premesso in fatto che il ricorrente, giunto in Italia nel 2016, aveva formalizzato domanda di protezione internazionale;
che con ordinanza del 26.05.2020 il Tribunale di Genova gli aveva riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria e che, a seguito dell'ottenimento del permesso di soggiorno, lo stesso si era impegnato nel proprio percorso di inserimento. In particolare, ha evidenziato come l'istante avesse portato a termine i corsi per l'apprendimento della lingua italiana e svolto diverse attività lavorative. Sul punto ha sottolineato come, a causa di un incidente sul lavoro nel marzo 2022, motivo per cui gli era stata riconosciuta un'indennità da parte dell'INPS, lo stesso si era visto ostacolato nel reperire un'attività lavorativa. Dopo essersi reso indipendente ed essere uscito dal circuito di accoglienza, nel 2023, si era trasferito a vivere a , insieme alla CP_2 compagna, ed ivi aveva iniziato a lavorare, dapprima come interprete per la Guardia di finanza del luogo, successivamente iniziando un tirocinio presso la Falegnameria artigiana di Ponte P & c. snc, tirocinio conclusosi nel dicembre 2023. Dopo aver conseguito la patente di guida nel febbraio 2024, lo stesso, sprovvisto di valido permesso di soggiorno, non era riuscito a reperire regolare attività lavorativa e per tale motivo si era visto costretto a svolgere attività lavorativa non in regola. Con il ricorso è stata depositata documentazione relativa all'integrazione e segnatamente:
- Documenti identificativi, quali carta di identità, tessera sanitaria e cedolino per la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno;
- Attestato di conoscenza della lingua italiana, livello A2, rilasciato dal CPIA Centro Ponente in data 30.01.2018;
- Contratto di comodato gratuito per un appartamento sito in , dal CP_2
01.05.2022 al 31.05.2027, unitamente al certificato contestuale di residenza e stato di famiglia, aggiornato al 04.06.2024, dal quale il ricorrente risulta vivere in
, Via San Rocco 3/3 unitamente alla signora cittadina CP_2 Persona_1 nigeriana (titolare di permesso di soggiorno per asilo valido fino al 01.07.2026 e allegato);
- Patente di guida categoria B, rilasciata in data 20.02.2024;
- Modello C2 storico CPI Genova Centro Levante, rilasciato il 02.02.2024, dal quale risulta aver lavorato: dal 01.07.2019 al 13.07.2019 presso Controparte_3 con qualifica di facchino;
dal 01.10.2021 al 31.03.2022 presso T.E.Co.L.
[...] srl, con qualifica di addetto alla posa di cavi elettrici, ed infine dal 13.04.2023 al
2 31.12.2023 presso la Falegnameria Artigiana Ponte snc con contratto di tirocinio e qualifica di falegname mobiliere;
- Contratto di lavoro a tempo determinato presso dal 01.10.2021 Controparte_4 al 31.12.2021 unitamente alla Certificazione Unica 2022 relativa ai redditi percepiti dal 01.10.2021 al 31.12.2021 e pari ad € 4.558,01 nonché documentazione sanitaria e Inail relative all'infortunio sul lavoro occorso in data 21.03.2022;
- Certificazione unica 2023 relativa ai redditi percepiti nel 2022 da INPS e pari ad € 893,10;
- Verbale di nomina di ausiliario di polizia giudiziaria, datato 12.01.2023, emesso dal reparto della Guardia di Finanza, Tenenza di , per la medesima data;
CP_2
- Progetto formativo di tirocinio extracurriculare svolto presso Ponte Falegnameria Artigiana snc dal 13.04.2023 al 31.07.2023 ed ulteriore progetto dal 01.08.2023 al 31.12.2023 (soggetto promotore Synergie Italia spa); unitamente alle buste paga da aprile 2023 ad agosto 2023 oltreché di ottobre 2023 (da cui emerge un imponibile parziale pari ad € 5.280,00);
- Lettera del 25.06.2024 relativa alla proposta di assunzione con contratto a tempo determinato dal 01.07.2024 al 31.08.2024 con qualifica di operaio addetto al magazzino presso società Polimex srl;
- Verbale di audizione resa nanti la Commissione Territoriale in data 22.06.2023;
- Sentenza n. 2123 del 04.06.2024 emessa dal Tribunale di Genova all'esito del procedimento R.G. 4198-2022 in cui il ricorrente è stato assolto dalle accuse di cui agli artt. 7 c. 1 del D.l. 4/19 nonché del reato di cui agli artt 640 e 640 bis c.p. La difesa ha concluso pertanto nei seguenti termini:
“Voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
- in via preliminare, sospendere il provvedimento impugnato in attesa della definizione del presente giudizio;
- nel merito, annullare il decreto di rifiuto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari e recante la dicitura “casi speciali” emesso dal Questore della Provincia di Genova in data 30.05.2024, notificato via PEC al difensore per la fase stragiudiziale in data 31.05.2024 (Prot. n. 0088078) (doc. n. 2), nonché ogni altro atto presupposto e/o preparatorio, connesso e/o conseguente accertando e dichiarando che, se egli fosse costretto a rientrare nel proprio Paese di origine, verrebbe leso il suo diritto alla vita privata e familiare come stabilito dall'art 19 c 1.1 del D.L.vo 286/98, e riconoscergli dunque il diritto al rinnovo del permesso di soggiorno e il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre CPA come di legge, con distrazione a favore del difensore”. Il si è costituito a mezzo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Genova CP_1 rappresentando come non fosse emersa una reale integrazione del ricorrente, se non discontinua;
come non vi fosse alcun nucleo familiare da tutelare sul T.N. (contrariamente alla presenza, in Nigeria, dei propri familiari) e come non fosse emersa alcuna vulnerabilità sotto il profilo sanitario;
infine ha evidenziato come a carico dello stesso fosse emerso un rinvio a giudizio per truffa aggravata e falso (elementi tutti già rilevati dalla Commissione Territoriale nel proprio parere). Nelle conclusioni, dopo aver richiesto la revoca della sospensiva concessa inaudita altera parte, ha chiesto il rigetto del ricorso.
3 Dal certificato del casellario giudiziale, acquisito d'ufficio, non risultano precedenti condanne, mentre dai carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Genova, aggiornati a luglio 2024, risulta l'assoluzione del ricorrente nel procedimento penale che lo ha visto imputato per i reati di cui agli artt. 640 e 640 bis c.p. nonché art 7 c.1 Lg. 26/2019. Con le note per l'udienza, la difesa, dopo avere nuovamente sottolineato il percorso di integrazione svolto dal richiedente, la buona padronanza della lingua italiana, la disponibilità di un alloggio, l'importante legame presente in Italia, nonché la prospettiva di un'occupazione, ha depositato la seguente ulteriore documentazione:
- Contratto di lavoro a tempo pieno e determinato presso Polimex srl dal 01.08.2024 al 31.10.2024, con qualifica di addetto al magazzino, unitamente alla proroga del contratto fino al 31.12.2024 nonché buste paga da agosto a dicembre 2024 e Certificazione Unica 2025 per redditi percepiti nel 2024 e pari ad € 8.177,82;
- Lettera di assunzione presso la NO con contratto a Parte_2 tempo determinato part-time (16h/sett) con qualifica di collaboratore generico, addetto a lavori di piccola manutenzione, dal 19.03.2025 al 18.05.2025. La trattazione ed istruttoria del procedimento Nella fase sommaria, ed acquisite informative preliminare (certificati di rito negativi), la Giudice, con decreto del 08.07.2024, rilevata la competenza e la tempestività della domanda, ha sospeso inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, sospensione confermata all'udienza del 04.12.2024, all'esito della quale è stata fissata udienza di discussione orale. In sede di audizione davanti alla GI, il 03.04.2025, il ricorrente, che ha sostenuto l'intero esame in italiano, in sintesi, ha raccontato di risiedere nel Comune di , di CP_2 lavorare come tuttofare e giardiniere, con guadagno mensile di circa 450 €, presso l'abitazione della NO , a Sarissola, la quale le ha promesso di assumerlo Parte_2 per più ore allorquando esso di soggiorno. Ha poi riferito di aver preso la patente per avere più possibilità nel mondo del lavoro e di studiare per conseguire la patente di categoria C nonché il CQC, sempre per lo stesso motivo. Al termine, previa precisazione delle conclusioni della sola parte ricorrente, come in ricorso, e discussione orale, presente la sola parte ricorrente, la Giudice ha rimesso gli atti al Collegio per la decisione. Tutto ciò premesso OSSERVA La protezione speciale (applicabile ratione temporis). Va rilevato che nel caso in esame (relativo a domanda di protezione speciale avanzata precedentemente all'entrata in vigore della recente modifica, e precisamente in data 13.12.2022,) non trova applicazione il D.L. 10 marzo 2023, n.20, coordinato con la legge di conversione 5 maggio 2023, n. 50, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare”, che ha modificato l'art. 19 co. 1.1., abrogandone i periodi terzo e quarto;
ciò per l'espressa previsione contenuta all'art. 7 co. 2 del d.l. citato che stabilisce che la nuova disciplina non si applichi alle “istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente” (ovvero fino al 11.3.2023).
4 Ciò premesso, si osserva in merito che l'art. 1 del d.l. 21 ottobre 2020, n. 130 (convertito nella legge 173/2020), aveva modificato la disciplina delle protezioni
“complementari” e, per quanto qui interessa:
- alla lett. a) ha così modificato l'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98, aggiungendo nuovamente una parte che il D.L.- 113/18 aveva eliminato (in grassetto le parti aggiunte): “Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”.
- alla lett. e), il DL citato ha così modificato l'art. 19, comma 1.1., d. lgs. n. 286/1998 (in grassetto le parti aggiunte):
“1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.». È evidente, quindi, che questo decreto ha ampliato il perimetro delle forme di protezione gradata, in particolare introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale, i casi in cui il respingimento o l'espulsione del cittadino straniero dal territorio nazionale possa comportare un rischio di violazioni sistematiche e gravi dei suoi diritti umani ovvero una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, così come descritto dall'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti Umani (CEDU). Si tratta – tra l'altro - della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine andranno presi in considerazione l'integrazione lavorativa, in primis, ma anche significative relazioni a livello personale e sociale, elementi che rivelano un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza. Infatti, l'articolo 8 CEDU tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno e, dunque, tutela tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono, elementi che fanno parte integrante della nozione di "vita privata" (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII). In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non
5 più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “ vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “ sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità” ». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale. Tali principi sono stati confermati dalla S. C., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7861 del 10/03/2022, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di "radicamento" sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”. Il comma 1.2. successivo prevede che nell'ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, qualora sussistano i requisiti di cui ai commi precedenti, la Commissione territoriale trasmetta gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Il D.L. n. 130/20 ha inoltre ampliato i contenuti del permesso di soggiorno per protezione speciale, equiparandolo a quello del previgente (anteriormente al D.l. n. 113/18) permesso di soggiorno per motivi umanitari (in sintesi: durata biennale, rinnovabilità, convertibilità alla scadenza in permesso di soggiorno per motivi di lavoro). Protezione accordabile Precisato quanto sopra, con riferimento al caso in esame, si ritiene sussistano i presupposti per il riconoscimento dalla protezione speciale, tenuto conto del percorso di integrazione sociale, culturale e lavorativo svolto dall'istante, nonché dell'importante legame affettivo presente sul territorio nazionale, tutti elementi che denotano un radicamento effettivo sul territorio nazionale. Il ricorrente, difatti, giunto in Italia nel 2016, a seguito di pronuncia di questo Tribunale ha ottenuto il riconoscimento della protezione umanitaria nel 2020.
6 Grazie al permesso così ottenuto, lo stesso ha dato prova di volersi effettivamente integrare sul territorio nazionale, svolgendo diverse attività lavorative e impegnandosi nel portare avanti il proprio percorso di integrazione. Come è emerso dalla copiosa documentazione depositata nel corso del giudizio, il ricorrente in Italia ha intrapreso una stabile relazione con una connazionale, titolare dello status di rifugiata, con la quale ha dimostrato di convivere in . CP_2
Oltre al suddetto legame, occorre valutare il percorso di integrazione che il richiedente ha portato avanti negli ultimi anni, nonostante gli ostacoli incontrati.
, dopo un breve periodo in cui ha ricoperto le mansioni di facchino nel corso Parte_1 del 2019, ha lavorato con la qualifica di addetto alla posa di cavi elettrici per la società Tecol srl da ottobre 2021 fino al 31 marzo 2022, rapporto che poi si è dovuto interrompere a causa di un infortunio sul lavoro che ha visto il ricorrente coinvolto in un incidente stradale che gli ha comportato un'inabilità temporanea al lavoro. Una volta recuperata la piena capacità lavorativa, lo stesso si è impegnato nella ricerca di un impiego, rendendosi disponibile, vista la buona conoscenza della lingua italiana, come interprete per il reparto della Guardia di Finanza - reparto di . CP_2
Nel corso del 2023 è stato poi assunto con la qualifica di tirocinante presso l'Antica Falegnameria Ponte snc, ove ha lavorato da aprile a dicembre 2023. Successivamente, a far data dal 01.08.2024, è stato assunto con contratto a tempo determinato presso Polimex srl con qualifica di addetto al magazzino, inizialmente fino al 31.10.2024 e, successivamente, in forza di proroga, fino al 31.12.2024. Da ultimo l'istante è stato assunto con contratto a tempo determinato part-time come tuttofare presso la NO . Seppure tale ultimo contratto risulti avere una Pt_2 validità dal 19.03.2025 al 18.05.2025, in sede di audizione lo stesso richiedente ha dichiarato la disponibilità della datrice di lavoro a prorogare il suddetto contratto una volta ottenuto il permesso di soggiorno. Sotto il profilo economico, seppure dalle buste paga e dalle certificazioni in atti non sia possibile rilevare redditi tali da garantirgli una totale autonomia, si evidenzia come lo stesso possa usufruire, insieme alla compagna, di un alloggio in comodato gratuito, non dovendo, pertanto, sostenere alcun esborso per il canone. Ad ogni modo i redditi, così come documentati, appaiono più che sufficienti a garantire il sostentamento dell'istante, atteso che lo stesso, presumibilmente, condividerà le ulteriori spese con la compagna. Oltre all'impegno nel reperire un'attività lavorativa, occorre evidenziare come lo stesso abbia dato prova di volersi effettivamente inserire nel contesto sociale di riferimento impegnandosi nello studio della lingua italiana, di cui anche in sede di audizione ha dato prova di ottima conoscenza. A riprova delle sue competenze linguistiche si considerino, oltre all'attestato di livello A2 conseguito già nel 2018, il conseguimento della patente B, il cui esame presuppone una approfondita conoscenza della lingua, nonché la nomina ad interprete da parte della Guardia di Finanza. La discontinuità lavorativa evidenziata dal Ministero in comparsa di costituzione, oltre a non essere rilevante, attesi i numerosi rapporti di lavoro documentati, deve altresì essere valutata congiuntamente all'infortunio sul lavoro subito dall'istante, infortunio che certamente lo ha limitato sia nella prosecuzione del rapporto in essere sia nella ricerca di una nuova ed immediata occupazione. L'inserimento così documentato è la testimonianza di un percorso di integrazione tenacemente perseguito, che trova solo il culmine nella posizione lavorativa conseguita, la quale, deve ritenersi, si accompagna ad una serie di esperienze anche se non evidenti, ma comunque inevitabilmente vissute e rilevanti, perché facenti parte della quotidianità.
7 Il patrimonio della personalità del ricorrente può, cioè, dirsi già arricchito dalle esperienze di inserimento fin qui svolte in chiave di integrazione, rendendolo portatore di una vita privata altra e diversa da quella lasciata nel Paese di origine. Se è pur vero che il richiedente ha ancora nel suo Paese dei legami familiari (sorella e madre), deve rilevarsi come lo stesso, una volta giunto in Italia, si sia costituito un proprio nucleo familiare, con una connazionale, con la quale ha instaurato una stabile convivenza. L'arrivo in Italia gli ha permesso di iniziare un nuovo percorso di vita che un eventuale rimpatrio interromperebbe in maniera irrimediabile. Il ricorrente, allorquando si è trovato in possesso di regolare permesso di soggiorno, ha mostrato la capacità di trovare diversi impieghi che, seppur caratterizzati dal carattere della temporaneità, gli hanno garantito l'autosufficienza economica e la possibilità di provvedere ai propri fabbisogni. Tutti questi elementi fanno propendere per il riconoscimento della protezione speciale. Comparando le situazioni, relative alla realtà di rimpatrio, con quella in cui risulta ormai inserito, si ritiene che possa essere ravvisata “un'effettiva e incolmabile sproporzione tra i contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che sono presupposto indispensabile per una vita dignitosa” che renderebbe il forzato allontanamento dall'attuale positivo contesto di vita, contrario al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU. Solo per completezza, deve evidenziarsi che per il riconoscimento della protezione speciale ai sensi della seconda parte dell'art. 19 comma 1.1, nella particolare fattispecie della protezione speciale per integrazione sociale e familiare, applicabile al presente giudizio ratione temporis, non è necessaria la valutazione comparativa con la condizione del richiedente nel Paese di origine, secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità per il riconoscimento della protezione umanitaria, nemmeno nella forma della comparazione attenuata con proporzionalità inversa1. Il principio, già pacifico, è stato ribadito dalla Corte di Cassazione (Sez.
6 -1 n. 18455/22), che ha chiarito che “In tema di protezione internazionale "speciale", la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020(…) attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo, da valutare tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine, senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti in tale paese, neppure nelle forme della comparazione attenuata con proporzionalità inversa” (conforme: Sez. 1 - , Ordinanza n. 9080 del 31/3/2023). Solo ad abundatiam, pertanto merita una menzione la condizione del Paese di rimpatrio, la Nigeria, ove certamente non è configurabile un rischio per la popolazione civile dovuto a violenza indiscriminata, ma è tuttavia indubbia la sussistenza condizione di insicurezza e instabilità, la quale rende difficile e incerta la vita quotidiana dei cittadini. Per quanto attiene alle condizioni di mancata tutela e salvaguardia dei diritti umani, secondo l'ultimo report 2023-2024 redatto da Amnesty International, “Sono state emesse sanzioni contro i media e accuse penali contro giornalisti per presunta diffamazione. Le forze di difesa e di sicurezza hanno fatto uso eccessivo della forza, principalmente per disperdere le proteste. Persone sono state torturate durante gli interrogatori della polizia. Sono proseguiti gli sgomberi forzati e le autorità non hanno
8 saputo mettere in atto misure per mitigare l'impatto del cambiamento climatico. Tutte le parti impegnate nel conflitto armato hanno commesso violazioni del diritto internazionale. Sono stati documentati casi di sparizione forzata. La violenza sessuale e di genere è rimasta diffusa. Uomini sono stati incriminati ai sensi della legge sulla proibizione del matrimonio omosessuale. Le persone sfollate dalle loro case e reinsediate in altre località del paese non avevano cibo a sufficienza e accesso ai servizi di prima necessità.”2 In un'immagine più globale della Nigeria, Human Rights Watch riporta come l'accresciuta insicurezza in tutta la Nigeria continui a rappresentare una minaccia per i diritti umani. I gruppi scissionisti di , inclusa la provincia dell'Africa Per_2 occidentale dello Stato islamico, continuano a operare nel nord-est e a compiere attacchi all'interno e all'esterno della regione. Nel nord-ovest, gruppi di banditi emersi dopo anni di conflitto tra pastori nomadi e comunità agricole, rapiscono a scopo di riscatto, saccheggiano, uccidono e mutilano le persone a piacimento. Anche i violenti attori antigovernativi nel sud-est, dove ribolle l'agitazione separatista, minacciano la sicurezza dei cittadini. Le forze di sicurezza, nel rispondere a questi problemi, continuano a essere implicate negli abusi dei diritti. L'insicurezza è rimasta una preoccupazione nel periodo precedente alle elezioni presidenziali del 2023, che sono state segnate da violenze alle urne e altre irregolarità. è emerso Parte_3 come il vincitore della corsa presidenziale, succedendo al presidente Per_3 nel maggio 2023. I risultati delle elezioni sono stati tuttavia contestati in
[...] tribunale.3 Infine, ACLED ci mostra come la Nigeria, nella sua interezza, si posizioni in cima alla classifica per indice di conflitto, considerato di livello 5 “Estremo”: è il 6° Paese più mortale al mondo, il 7° come pericolo per i civili, 17° in quanto a diffusione dei conflitti e 11° in quanto a frammentarietà dei gruppi armati che vi operano. Gran parte del fenomeno del banditismo si concentra nel Nordovest e nella cd. “Middle Belt”, la zona centrale del Paese.4 Giusto tutto quanto sopra, ritiene il Collegio che, se il ricorrente fosse costretto a rientrare in Nigeria, si troverebbe in una situazione idonea a pregiudicare la possibilità di esercitare i diritti umani fondamentali, trovandosi privo di mezzi di sussistenza ed in un contesto dove sussiste una forte instabilità politica e sociale, laddove in Italia, dove vive da oltre 9 anni, ha costituito il proprio nucleo familiare. Non sono poi allegate né sono altrimenti emerse ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica ostative, idonee a giustificare il respingimento o l'espulsione. Sul punto si sottolinea come il procedimento penale a carico del ricorrente, relativo ai reati di truffa e presentazione di documentazione falsa finalizzata all'ottenimento del reddito di cittadinanza, si sia concluso con l'assoluzione dello stesso. Ciò premesso, valutata l'integrazione sociale e familiare complessivamente raggiunta dal suo arrivo in Italia, va ritenuto che una brusca interruzione del percorso svolto, con il suo rimpatrio, costituirebbe di per sé una condizione degradante ed integrerebbe una violazione del diritto alla vita privata e familiare sancito dall'art. 8 CEDU e dal citato art. 19 comma 1.1 d.lgs. 286/98.
9 Le circostanze di cui sopra, globalmente considerate, concretizzano una situazione che dà diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale. Ricorrendo i requisiti di cui al comma 1.1, gli atti vengono a tal fine trasmessi al Questore competente per territorio affinché rilasci in favore del ricorrente un permesso di soggiorno per protezione speciale. Da ultimo, va ancora chiarito che, a norma dell'art. 7 comma 2 e 3, DL 20/23 citato, trattandosi di decisione su istanza presentata prima della data di entrata in vigore del decreto (ovvero prima dell'11.03.2023), continuerà “…ad applicarsi la disciplina previgente” ed il permesso che verrà rilasciato sarà convertibile alla scadenza in permesso per motivi di lavoro. Gli atti vengono a tal fine trasmessi al Questore competente per territorio. Spese di giudizio In considerazione del fatto che l'accoglimento della domanda si sia fondata sulla produzione, anche nel corso del presente giudizio, di documentazione ulteriore ed idonea a ritenere effettiva l'integrazione del ricorrente, sia dal punto familiare che sociale, sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
• Annulla il provvedimento impugnato
• Visto l'art.32/3°comma d.lgs. 25/2008, dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 19 comma 1.1., terzo e quarto periodo, d.lgs. 286/98, applicabile ratione temporis, e conseguentemente dispone la trasmissione della presente sentenza al Questore di Genova per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art.19 comma 1.2, primo periodo, TUI, convertibile alla scadenza in permesso per lavoro, in favore del richiedente nato in [...] il [...], C.F. Parte_1
, CUI: 059UTXT, VESTANET N: GE 0002804. C.F._1
• Spese compensate
Così deciso in Camera di Consiglio in data 29.4.2025
La Presidente relatrice Dott. Laura Cresta
10
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sul principio della 'comparazione attenuata con proporzionalità inversa' cfr. da ultimo, Cass. SS.UU. 24413/21 2 Amnesty International, Rapporto 2023-2024, https://www.amnesty.it/rapporti-annuali/rapporto-2023-2024/africa- subsahariana/nigeria/ 3 HRW, Nigeria, https://www.hrw.org/africa/nigeria 4 ACLED, Nigeria: 2024 Conflict Index Infographic, 6 dicembre 2024, https://acleddata.com/2024/12/06/nigeria-2024-conflict-index-infographic/
JI PR NJ / Controparte_1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone di: Laura Cresta Presidente relatrice
Paola Bozzo Costa Giudice
Ottavio Colamartino Giudice riunito nella Camera di consiglio del 29.4.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 6611 / 2024 avente ad oggetto: impugnativa, ex art. 281 undecies e ss. c.p.c. e 19 ter d.lgs. 150/2011, del provvedimento del QUESTORE DELLA PROVINCIA DI GENOVA, n. protocollo: 0088078 del 31.05.2024 di rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per “casi speciali” n. P.IVA_1 proposto da nato in [...] il [...], C.F. Parte_1
, CUI: 059UTXT, VESTANET N: GE 0002804, elettivamente C.F._1 domiciliato presso lo studio dell'Avv. ALISEA NERONI, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE nei confronti di
in persona del Ministro pro tempore – AVVOCATURA Controparte_1
DISTRETTUALE ex lege -
RESISTENTE PREMESSO La controversia concerne l'impugnativa del provvedimento emesso dal Questore di Genova di rigetto dell'istanza, formalizzata in Questura in data 13.12.2022, volta al rinnovo del permesso di soggiorno per “casi speciali” n. I rilasciato il P.IVA_1
18.02.2021. Il Questore ha rigettato l'istanza dando atto che la Commissione Territoriale, con il provvedimento del 23.08.2023, avesse espresso parere non favorevole, ritenuto obbligatorio e vincolante, e che, sempre la Commissione Territoriale, chiamata a pronunciarsi successivamente all'inoltro di ulteriore documentazione da parte del
1 difensore in risposta alla comunicazione dei motivi ostativi, nella riunione del 02.04.2024, avesse confermato il precedente parere negativo. La Commissione Territoriale, nei propri provvedimenti, ha rilevato come il percorso di integrazione che aveva portato al riconoscimento della protezione umanitaria fosse proseguito in maniera discontinua, con brevi periodi di occupazione e come, al momento della richiesta del rinnovo, lo stesso fosse privo di occupazione;
ha poi evidenziato come lo stesso non si trovasse in una condizione di vulnerabilità sanitaria o psicologica e, infine, che risultasse iscritto un procedimento penale a carico del richiedente per i reati di truffa e presentazione di documenti falsi, per ottenere il reddito di cittadinanza. Alla luce di quanto sopra, nonostante le integrazioni documentali depositate dal difensore a seguito della comunicazione dei motivi ostativi, la Commissione non ha ritenuto sussistenti elementi sufficienti ad integrare una violazione del diritto alla vita privata e familiare in caso di rimpatrio, non ritenendo rilevante, sul punto, nemmeno la relazione con una cittadina nigeriana. Nell'atto introduttivo la difesa, in estrema sintesi, ha premesso in fatto che il ricorrente, giunto in Italia nel 2016, aveva formalizzato domanda di protezione internazionale;
che con ordinanza del 26.05.2020 il Tribunale di Genova gli aveva riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria e che, a seguito dell'ottenimento del permesso di soggiorno, lo stesso si era impegnato nel proprio percorso di inserimento. In particolare, ha evidenziato come l'istante avesse portato a termine i corsi per l'apprendimento della lingua italiana e svolto diverse attività lavorative. Sul punto ha sottolineato come, a causa di un incidente sul lavoro nel marzo 2022, motivo per cui gli era stata riconosciuta un'indennità da parte dell'INPS, lo stesso si era visto ostacolato nel reperire un'attività lavorativa. Dopo essersi reso indipendente ed essere uscito dal circuito di accoglienza, nel 2023, si era trasferito a vivere a , insieme alla CP_2 compagna, ed ivi aveva iniziato a lavorare, dapprima come interprete per la Guardia di finanza del luogo, successivamente iniziando un tirocinio presso la Falegnameria artigiana di Ponte P & c. snc, tirocinio conclusosi nel dicembre 2023. Dopo aver conseguito la patente di guida nel febbraio 2024, lo stesso, sprovvisto di valido permesso di soggiorno, non era riuscito a reperire regolare attività lavorativa e per tale motivo si era visto costretto a svolgere attività lavorativa non in regola. Con il ricorso è stata depositata documentazione relativa all'integrazione e segnatamente:
- Documenti identificativi, quali carta di identità, tessera sanitaria e cedolino per la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno;
- Attestato di conoscenza della lingua italiana, livello A2, rilasciato dal CPIA Centro Ponente in data 30.01.2018;
- Contratto di comodato gratuito per un appartamento sito in , dal CP_2
01.05.2022 al 31.05.2027, unitamente al certificato contestuale di residenza e stato di famiglia, aggiornato al 04.06.2024, dal quale il ricorrente risulta vivere in
, Via San Rocco 3/3 unitamente alla signora cittadina CP_2 Persona_1 nigeriana (titolare di permesso di soggiorno per asilo valido fino al 01.07.2026 e allegato);
- Patente di guida categoria B, rilasciata in data 20.02.2024;
- Modello C2 storico CPI Genova Centro Levante, rilasciato il 02.02.2024, dal quale risulta aver lavorato: dal 01.07.2019 al 13.07.2019 presso Controparte_3 con qualifica di facchino;
dal 01.10.2021 al 31.03.2022 presso T.E.Co.L.
[...] srl, con qualifica di addetto alla posa di cavi elettrici, ed infine dal 13.04.2023 al
2 31.12.2023 presso la Falegnameria Artigiana Ponte snc con contratto di tirocinio e qualifica di falegname mobiliere;
- Contratto di lavoro a tempo determinato presso dal 01.10.2021 Controparte_4 al 31.12.2021 unitamente alla Certificazione Unica 2022 relativa ai redditi percepiti dal 01.10.2021 al 31.12.2021 e pari ad € 4.558,01 nonché documentazione sanitaria e Inail relative all'infortunio sul lavoro occorso in data 21.03.2022;
- Certificazione unica 2023 relativa ai redditi percepiti nel 2022 da INPS e pari ad € 893,10;
- Verbale di nomina di ausiliario di polizia giudiziaria, datato 12.01.2023, emesso dal reparto della Guardia di Finanza, Tenenza di , per la medesima data;
CP_2
- Progetto formativo di tirocinio extracurriculare svolto presso Ponte Falegnameria Artigiana snc dal 13.04.2023 al 31.07.2023 ed ulteriore progetto dal 01.08.2023 al 31.12.2023 (soggetto promotore Synergie Italia spa); unitamente alle buste paga da aprile 2023 ad agosto 2023 oltreché di ottobre 2023 (da cui emerge un imponibile parziale pari ad € 5.280,00);
- Lettera del 25.06.2024 relativa alla proposta di assunzione con contratto a tempo determinato dal 01.07.2024 al 31.08.2024 con qualifica di operaio addetto al magazzino presso società Polimex srl;
- Verbale di audizione resa nanti la Commissione Territoriale in data 22.06.2023;
- Sentenza n. 2123 del 04.06.2024 emessa dal Tribunale di Genova all'esito del procedimento R.G. 4198-2022 in cui il ricorrente è stato assolto dalle accuse di cui agli artt. 7 c. 1 del D.l. 4/19 nonché del reato di cui agli artt 640 e 640 bis c.p. La difesa ha concluso pertanto nei seguenti termini:
“Voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
- in via preliminare, sospendere il provvedimento impugnato in attesa della definizione del presente giudizio;
- nel merito, annullare il decreto di rifiuto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari e recante la dicitura “casi speciali” emesso dal Questore della Provincia di Genova in data 30.05.2024, notificato via PEC al difensore per la fase stragiudiziale in data 31.05.2024 (Prot. n. 0088078) (doc. n. 2), nonché ogni altro atto presupposto e/o preparatorio, connesso e/o conseguente accertando e dichiarando che, se egli fosse costretto a rientrare nel proprio Paese di origine, verrebbe leso il suo diritto alla vita privata e familiare come stabilito dall'art 19 c 1.1 del D.L.vo 286/98, e riconoscergli dunque il diritto al rinnovo del permesso di soggiorno e il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre CPA come di legge, con distrazione a favore del difensore”. Il si è costituito a mezzo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Genova CP_1 rappresentando come non fosse emersa una reale integrazione del ricorrente, se non discontinua;
come non vi fosse alcun nucleo familiare da tutelare sul T.N. (contrariamente alla presenza, in Nigeria, dei propri familiari) e come non fosse emersa alcuna vulnerabilità sotto il profilo sanitario;
infine ha evidenziato come a carico dello stesso fosse emerso un rinvio a giudizio per truffa aggravata e falso (elementi tutti già rilevati dalla Commissione Territoriale nel proprio parere). Nelle conclusioni, dopo aver richiesto la revoca della sospensiva concessa inaudita altera parte, ha chiesto il rigetto del ricorso.
3 Dal certificato del casellario giudiziale, acquisito d'ufficio, non risultano precedenti condanne, mentre dai carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Genova, aggiornati a luglio 2024, risulta l'assoluzione del ricorrente nel procedimento penale che lo ha visto imputato per i reati di cui agli artt. 640 e 640 bis c.p. nonché art 7 c.1 Lg. 26/2019. Con le note per l'udienza, la difesa, dopo avere nuovamente sottolineato il percorso di integrazione svolto dal richiedente, la buona padronanza della lingua italiana, la disponibilità di un alloggio, l'importante legame presente in Italia, nonché la prospettiva di un'occupazione, ha depositato la seguente ulteriore documentazione:
- Contratto di lavoro a tempo pieno e determinato presso Polimex srl dal 01.08.2024 al 31.10.2024, con qualifica di addetto al magazzino, unitamente alla proroga del contratto fino al 31.12.2024 nonché buste paga da agosto a dicembre 2024 e Certificazione Unica 2025 per redditi percepiti nel 2024 e pari ad € 8.177,82;
- Lettera di assunzione presso la NO con contratto a Parte_2 tempo determinato part-time (16h/sett) con qualifica di collaboratore generico, addetto a lavori di piccola manutenzione, dal 19.03.2025 al 18.05.2025. La trattazione ed istruttoria del procedimento Nella fase sommaria, ed acquisite informative preliminare (certificati di rito negativi), la Giudice, con decreto del 08.07.2024, rilevata la competenza e la tempestività della domanda, ha sospeso inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, sospensione confermata all'udienza del 04.12.2024, all'esito della quale è stata fissata udienza di discussione orale. In sede di audizione davanti alla GI, il 03.04.2025, il ricorrente, che ha sostenuto l'intero esame in italiano, in sintesi, ha raccontato di risiedere nel Comune di , di CP_2 lavorare come tuttofare e giardiniere, con guadagno mensile di circa 450 €, presso l'abitazione della NO , a Sarissola, la quale le ha promesso di assumerlo Parte_2 per più ore allorquando esso di soggiorno. Ha poi riferito di aver preso la patente per avere più possibilità nel mondo del lavoro e di studiare per conseguire la patente di categoria C nonché il CQC, sempre per lo stesso motivo. Al termine, previa precisazione delle conclusioni della sola parte ricorrente, come in ricorso, e discussione orale, presente la sola parte ricorrente, la Giudice ha rimesso gli atti al Collegio per la decisione. Tutto ciò premesso OSSERVA La protezione speciale (applicabile ratione temporis). Va rilevato che nel caso in esame (relativo a domanda di protezione speciale avanzata precedentemente all'entrata in vigore della recente modifica, e precisamente in data 13.12.2022,) non trova applicazione il D.L. 10 marzo 2023, n.20, coordinato con la legge di conversione 5 maggio 2023, n. 50, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare”, che ha modificato l'art. 19 co. 1.1., abrogandone i periodi terzo e quarto;
ciò per l'espressa previsione contenuta all'art. 7 co. 2 del d.l. citato che stabilisce che la nuova disciplina non si applichi alle “istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente” (ovvero fino al 11.3.2023).
4 Ciò premesso, si osserva in merito che l'art. 1 del d.l. 21 ottobre 2020, n. 130 (convertito nella legge 173/2020), aveva modificato la disciplina delle protezioni
“complementari” e, per quanto qui interessa:
- alla lett. a) ha così modificato l'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98, aggiungendo nuovamente una parte che il D.L.- 113/18 aveva eliminato (in grassetto le parti aggiunte): “Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”.
- alla lett. e), il DL citato ha così modificato l'art. 19, comma 1.1., d. lgs. n. 286/1998 (in grassetto le parti aggiunte):
“1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.». È evidente, quindi, che questo decreto ha ampliato il perimetro delle forme di protezione gradata, in particolare introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale, i casi in cui il respingimento o l'espulsione del cittadino straniero dal territorio nazionale possa comportare un rischio di violazioni sistematiche e gravi dei suoi diritti umani ovvero una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, così come descritto dall'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti Umani (CEDU). Si tratta – tra l'altro - della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine andranno presi in considerazione l'integrazione lavorativa, in primis, ma anche significative relazioni a livello personale e sociale, elementi che rivelano un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza. Infatti, l'articolo 8 CEDU tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno e, dunque, tutela tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono, elementi che fanno parte integrante della nozione di "vita privata" (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII). In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non
5 più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “ vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “ sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità” ». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale. Tali principi sono stati confermati dalla S. C., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7861 del 10/03/2022, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di "radicamento" sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”. Il comma 1.2. successivo prevede che nell'ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, qualora sussistano i requisiti di cui ai commi precedenti, la Commissione territoriale trasmetta gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Il D.L. n. 130/20 ha inoltre ampliato i contenuti del permesso di soggiorno per protezione speciale, equiparandolo a quello del previgente (anteriormente al D.l. n. 113/18) permesso di soggiorno per motivi umanitari (in sintesi: durata biennale, rinnovabilità, convertibilità alla scadenza in permesso di soggiorno per motivi di lavoro). Protezione accordabile Precisato quanto sopra, con riferimento al caso in esame, si ritiene sussistano i presupposti per il riconoscimento dalla protezione speciale, tenuto conto del percorso di integrazione sociale, culturale e lavorativo svolto dall'istante, nonché dell'importante legame affettivo presente sul territorio nazionale, tutti elementi che denotano un radicamento effettivo sul territorio nazionale. Il ricorrente, difatti, giunto in Italia nel 2016, a seguito di pronuncia di questo Tribunale ha ottenuto il riconoscimento della protezione umanitaria nel 2020.
6 Grazie al permesso così ottenuto, lo stesso ha dato prova di volersi effettivamente integrare sul territorio nazionale, svolgendo diverse attività lavorative e impegnandosi nel portare avanti il proprio percorso di integrazione. Come è emerso dalla copiosa documentazione depositata nel corso del giudizio, il ricorrente in Italia ha intrapreso una stabile relazione con una connazionale, titolare dello status di rifugiata, con la quale ha dimostrato di convivere in . CP_2
Oltre al suddetto legame, occorre valutare il percorso di integrazione che il richiedente ha portato avanti negli ultimi anni, nonostante gli ostacoli incontrati.
, dopo un breve periodo in cui ha ricoperto le mansioni di facchino nel corso Parte_1 del 2019, ha lavorato con la qualifica di addetto alla posa di cavi elettrici per la società Tecol srl da ottobre 2021 fino al 31 marzo 2022, rapporto che poi si è dovuto interrompere a causa di un infortunio sul lavoro che ha visto il ricorrente coinvolto in un incidente stradale che gli ha comportato un'inabilità temporanea al lavoro. Una volta recuperata la piena capacità lavorativa, lo stesso si è impegnato nella ricerca di un impiego, rendendosi disponibile, vista la buona conoscenza della lingua italiana, come interprete per il reparto della Guardia di Finanza - reparto di . CP_2
Nel corso del 2023 è stato poi assunto con la qualifica di tirocinante presso l'Antica Falegnameria Ponte snc, ove ha lavorato da aprile a dicembre 2023. Successivamente, a far data dal 01.08.2024, è stato assunto con contratto a tempo determinato presso Polimex srl con qualifica di addetto al magazzino, inizialmente fino al 31.10.2024 e, successivamente, in forza di proroga, fino al 31.12.2024. Da ultimo l'istante è stato assunto con contratto a tempo determinato part-time come tuttofare presso la NO . Seppure tale ultimo contratto risulti avere una Pt_2 validità dal 19.03.2025 al 18.05.2025, in sede di audizione lo stesso richiedente ha dichiarato la disponibilità della datrice di lavoro a prorogare il suddetto contratto una volta ottenuto il permesso di soggiorno. Sotto il profilo economico, seppure dalle buste paga e dalle certificazioni in atti non sia possibile rilevare redditi tali da garantirgli una totale autonomia, si evidenzia come lo stesso possa usufruire, insieme alla compagna, di un alloggio in comodato gratuito, non dovendo, pertanto, sostenere alcun esborso per il canone. Ad ogni modo i redditi, così come documentati, appaiono più che sufficienti a garantire il sostentamento dell'istante, atteso che lo stesso, presumibilmente, condividerà le ulteriori spese con la compagna. Oltre all'impegno nel reperire un'attività lavorativa, occorre evidenziare come lo stesso abbia dato prova di volersi effettivamente inserire nel contesto sociale di riferimento impegnandosi nello studio della lingua italiana, di cui anche in sede di audizione ha dato prova di ottima conoscenza. A riprova delle sue competenze linguistiche si considerino, oltre all'attestato di livello A2 conseguito già nel 2018, il conseguimento della patente B, il cui esame presuppone una approfondita conoscenza della lingua, nonché la nomina ad interprete da parte della Guardia di Finanza. La discontinuità lavorativa evidenziata dal Ministero in comparsa di costituzione, oltre a non essere rilevante, attesi i numerosi rapporti di lavoro documentati, deve altresì essere valutata congiuntamente all'infortunio sul lavoro subito dall'istante, infortunio che certamente lo ha limitato sia nella prosecuzione del rapporto in essere sia nella ricerca di una nuova ed immediata occupazione. L'inserimento così documentato è la testimonianza di un percorso di integrazione tenacemente perseguito, che trova solo il culmine nella posizione lavorativa conseguita, la quale, deve ritenersi, si accompagna ad una serie di esperienze anche se non evidenti, ma comunque inevitabilmente vissute e rilevanti, perché facenti parte della quotidianità.
7 Il patrimonio della personalità del ricorrente può, cioè, dirsi già arricchito dalle esperienze di inserimento fin qui svolte in chiave di integrazione, rendendolo portatore di una vita privata altra e diversa da quella lasciata nel Paese di origine. Se è pur vero che il richiedente ha ancora nel suo Paese dei legami familiari (sorella e madre), deve rilevarsi come lo stesso, una volta giunto in Italia, si sia costituito un proprio nucleo familiare, con una connazionale, con la quale ha instaurato una stabile convivenza. L'arrivo in Italia gli ha permesso di iniziare un nuovo percorso di vita che un eventuale rimpatrio interromperebbe in maniera irrimediabile. Il ricorrente, allorquando si è trovato in possesso di regolare permesso di soggiorno, ha mostrato la capacità di trovare diversi impieghi che, seppur caratterizzati dal carattere della temporaneità, gli hanno garantito l'autosufficienza economica e la possibilità di provvedere ai propri fabbisogni. Tutti questi elementi fanno propendere per il riconoscimento della protezione speciale. Comparando le situazioni, relative alla realtà di rimpatrio, con quella in cui risulta ormai inserito, si ritiene che possa essere ravvisata “un'effettiva e incolmabile sproporzione tra i contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che sono presupposto indispensabile per una vita dignitosa” che renderebbe il forzato allontanamento dall'attuale positivo contesto di vita, contrario al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU. Solo per completezza, deve evidenziarsi che per il riconoscimento della protezione speciale ai sensi della seconda parte dell'art. 19 comma 1.1, nella particolare fattispecie della protezione speciale per integrazione sociale e familiare, applicabile al presente giudizio ratione temporis, non è necessaria la valutazione comparativa con la condizione del richiedente nel Paese di origine, secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità per il riconoscimento della protezione umanitaria, nemmeno nella forma della comparazione attenuata con proporzionalità inversa1. Il principio, già pacifico, è stato ribadito dalla Corte di Cassazione (Sez.
6 -1 n. 18455/22), che ha chiarito che “In tema di protezione internazionale "speciale", la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020(…) attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo, da valutare tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine, senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti in tale paese, neppure nelle forme della comparazione attenuata con proporzionalità inversa” (conforme: Sez. 1 - , Ordinanza n. 9080 del 31/3/2023). Solo ad abundatiam, pertanto merita una menzione la condizione del Paese di rimpatrio, la Nigeria, ove certamente non è configurabile un rischio per la popolazione civile dovuto a violenza indiscriminata, ma è tuttavia indubbia la sussistenza condizione di insicurezza e instabilità, la quale rende difficile e incerta la vita quotidiana dei cittadini. Per quanto attiene alle condizioni di mancata tutela e salvaguardia dei diritti umani, secondo l'ultimo report 2023-2024 redatto da Amnesty International, “Sono state emesse sanzioni contro i media e accuse penali contro giornalisti per presunta diffamazione. Le forze di difesa e di sicurezza hanno fatto uso eccessivo della forza, principalmente per disperdere le proteste. Persone sono state torturate durante gli interrogatori della polizia. Sono proseguiti gli sgomberi forzati e le autorità non hanno
8 saputo mettere in atto misure per mitigare l'impatto del cambiamento climatico. Tutte le parti impegnate nel conflitto armato hanno commesso violazioni del diritto internazionale. Sono stati documentati casi di sparizione forzata. La violenza sessuale e di genere è rimasta diffusa. Uomini sono stati incriminati ai sensi della legge sulla proibizione del matrimonio omosessuale. Le persone sfollate dalle loro case e reinsediate in altre località del paese non avevano cibo a sufficienza e accesso ai servizi di prima necessità.”2 In un'immagine più globale della Nigeria, Human Rights Watch riporta come l'accresciuta insicurezza in tutta la Nigeria continui a rappresentare una minaccia per i diritti umani. I gruppi scissionisti di , inclusa la provincia dell'Africa Per_2 occidentale dello Stato islamico, continuano a operare nel nord-est e a compiere attacchi all'interno e all'esterno della regione. Nel nord-ovest, gruppi di banditi emersi dopo anni di conflitto tra pastori nomadi e comunità agricole, rapiscono a scopo di riscatto, saccheggiano, uccidono e mutilano le persone a piacimento. Anche i violenti attori antigovernativi nel sud-est, dove ribolle l'agitazione separatista, minacciano la sicurezza dei cittadini. Le forze di sicurezza, nel rispondere a questi problemi, continuano a essere implicate negli abusi dei diritti. L'insicurezza è rimasta una preoccupazione nel periodo precedente alle elezioni presidenziali del 2023, che sono state segnate da violenze alle urne e altre irregolarità. è emerso Parte_3 come il vincitore della corsa presidenziale, succedendo al presidente Per_3 nel maggio 2023. I risultati delle elezioni sono stati tuttavia contestati in
[...] tribunale.3 Infine, ACLED ci mostra come la Nigeria, nella sua interezza, si posizioni in cima alla classifica per indice di conflitto, considerato di livello 5 “Estremo”: è il 6° Paese più mortale al mondo, il 7° come pericolo per i civili, 17° in quanto a diffusione dei conflitti e 11° in quanto a frammentarietà dei gruppi armati che vi operano. Gran parte del fenomeno del banditismo si concentra nel Nordovest e nella cd. “Middle Belt”, la zona centrale del Paese.4 Giusto tutto quanto sopra, ritiene il Collegio che, se il ricorrente fosse costretto a rientrare in Nigeria, si troverebbe in una situazione idonea a pregiudicare la possibilità di esercitare i diritti umani fondamentali, trovandosi privo di mezzi di sussistenza ed in un contesto dove sussiste una forte instabilità politica e sociale, laddove in Italia, dove vive da oltre 9 anni, ha costituito il proprio nucleo familiare. Non sono poi allegate né sono altrimenti emerse ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica ostative, idonee a giustificare il respingimento o l'espulsione. Sul punto si sottolinea come il procedimento penale a carico del ricorrente, relativo ai reati di truffa e presentazione di documentazione falsa finalizzata all'ottenimento del reddito di cittadinanza, si sia concluso con l'assoluzione dello stesso. Ciò premesso, valutata l'integrazione sociale e familiare complessivamente raggiunta dal suo arrivo in Italia, va ritenuto che una brusca interruzione del percorso svolto, con il suo rimpatrio, costituirebbe di per sé una condizione degradante ed integrerebbe una violazione del diritto alla vita privata e familiare sancito dall'art. 8 CEDU e dal citato art. 19 comma 1.1 d.lgs. 286/98.
9 Le circostanze di cui sopra, globalmente considerate, concretizzano una situazione che dà diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale. Ricorrendo i requisiti di cui al comma 1.1, gli atti vengono a tal fine trasmessi al Questore competente per territorio affinché rilasci in favore del ricorrente un permesso di soggiorno per protezione speciale. Da ultimo, va ancora chiarito che, a norma dell'art. 7 comma 2 e 3, DL 20/23 citato, trattandosi di decisione su istanza presentata prima della data di entrata in vigore del decreto (ovvero prima dell'11.03.2023), continuerà “…ad applicarsi la disciplina previgente” ed il permesso che verrà rilasciato sarà convertibile alla scadenza in permesso per motivi di lavoro. Gli atti vengono a tal fine trasmessi al Questore competente per territorio. Spese di giudizio In considerazione del fatto che l'accoglimento della domanda si sia fondata sulla produzione, anche nel corso del presente giudizio, di documentazione ulteriore ed idonea a ritenere effettiva l'integrazione del ricorrente, sia dal punto familiare che sociale, sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
• Annulla il provvedimento impugnato
• Visto l'art.32/3°comma d.lgs. 25/2008, dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 19 comma 1.1., terzo e quarto periodo, d.lgs. 286/98, applicabile ratione temporis, e conseguentemente dispone la trasmissione della presente sentenza al Questore di Genova per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art.19 comma 1.2, primo periodo, TUI, convertibile alla scadenza in permesso per lavoro, in favore del richiedente nato in [...] il [...], C.F. Parte_1
, CUI: 059UTXT, VESTANET N: GE 0002804. C.F._1
• Spese compensate
Così deciso in Camera di Consiglio in data 29.4.2025
La Presidente relatrice Dott. Laura Cresta
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sul principio della 'comparazione attenuata con proporzionalità inversa' cfr. da ultimo, Cass. SS.UU. 24413/21 2 Amnesty International, Rapporto 2023-2024, https://www.amnesty.it/rapporti-annuali/rapporto-2023-2024/africa- subsahariana/nigeria/ 3 HRW, Nigeria, https://www.hrw.org/africa/nigeria 4 ACLED, Nigeria: 2024 Conflict Index Infographic, 6 dicembre 2024, https://acleddata.com/2024/12/06/nigeria-2024-conflict-index-infographic/