Sentenza 4 aprile 2023
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- 1. TAR Lombardia, sezione II, sentenza 14 gennaio 2026, n. 152https://www.eius.it/articoli/
- 2. TAR Lombardia, sezione II, sentenza 14 gennaio 2026, n. 152https://www.eius.it/articoli/ · 26 gennaio 2026
FATTO E DIRITTO Il sig. [omissis] è titolare di un'unità immobiliare sita al piano terra e soppalco del fabbricato di Via [omissis] in Milano, con relativi locali pertinenziali al piano seminterrato. Questi ultimi locali, in origine non destinati alla permanenza di persone, a seguito di presentazione di una SCIA in data 25 settembre 2020, sono stati oggetto di un intervento di recupero ai sensi della l.r. n. 7 del 2017, mediante il quale sono stati trasformati in locali ad uso abitativo. Con atto in data 30 maggio 2024, avente funzione di titolo esecutivo, il Comune di Milano ha chiesto al sig. [omissis] il versamento di una somma complessiva pari ad euro 46.810,20, di cui ero 41.267,44 …
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 04/04/2023, n. 844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 844 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/04/2023
N. 00844/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02949/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2949 del 2015, proposto da
OS SR, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Simone Porcu, con domicilio digitale come da Pec da Registri di giustizia e domicilio fisico ex art. 25 c.p.a. presso il suo studio in Milano, via F. Cavallotti, 13;
contro
Comune di San Donato Milanese, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Angela Sarli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex art. 25 c.p.a. presso il suo studio in Milano, corso di Porta Vittoria n. 17;
nei confronti
Agenzia delle Entrate, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento del 20 ottobre 2015 del dirigente dell’Area territorio, ambiente e attività produttive del Comune di San Donato Milanese, con il quale è stata richiesta la corresponsione di euro 402.262,53 a titolo di differenza di corrispettivo di monetizzazione;
- degli atti presupposti e in particolare della perizia di stima dell’Agenzia delle Entrate conosciuta in data 20 ottobre 2015;
- degli atti connessi e in particolare del provvedimento dirigenziale del 30 novembre 2015;
nonché per l’accertamento
del silenzio inadempimento formatosi a seguito della mancata conclusione del procedimento relativo alla sottoscrizione dell’atto di permuta inerente la porzione di area occupata dalla cabina Enel come richiesto nelle istanze del 25/09/2014, 23/12/2014, 03/09/2015, 20/10/2015;
nonché per la condanna
del Comune di San Donato Milanese al risarcimento del danno da ritardo in favore della società;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di San Donato Milanese;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 21 febbraio 2023 la dott.ssa Laura Patelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il ricorso in epigrafe concerne una controversia sorta tra il Comune di San Donato Milanese e OS SR nell’ambito di un rapporto convenzionale con la dante causa della ricorrente medesima relativa ad un intervento di riconversione di due fabbricati per l’attuazione del Piano Casa in deroga al Piano di governo del territorio (Pgt).
2. Per la migliore comprensione degli atti contestati in questa sede, va premesso che il Comune di San Donato Milanese, in data 14.10.2009, emanava la delibera n. 35 con cui approvava le modalità di intervento per l’attuazione del “Piano Casa in Comune di San Donato Milanese” , così come previsto dalla L.R. n. 13/2009, rubricata “Azioni straordinarie per lo sviluppo e qualificazione del patrimonio edilizio e urbanistico della Lombardia” .
Tale delibera, al punto 2.3, escludeva dall’applicazione della L.R. n. 13/2009 le aree ubicate all’interno del tessuto urbanizzato e densamente abitato, prevedendo tuttavia la possibilità di interventi eccezionali qualora lo standard urbanistico generato a norma del piano regolatore generale venisse raggiunto con cessione o corresponsione della relativa monetizzazione, attraverso la stipula di una convenzione o di un atto unilaterale d’obbligo.
3. In tale quadro normativo, con nota del 15.07.2010, prot. n. 21236, la CA SR – dante causa dell’odierna ricorrente – proponeva al Comune uno schema di convenzione per la riconversione, in luogo del complesso industriale dismesso, di due fabbricati, da destinarsi a uso residenziale e da realizzare nell’area di sua proprietà, censita al catasto fabbricati al foglio 22, mappali 32, 223 e 225 sub. 501, per una superficie territoriale di 5.333 mq. Tale complesso immobiliare era stato realizzato in forza della licenza edilizia n. 386 del 1960, in base alla quale gli edifici sviluppavano una volumetria pari a 24.771,59 mc.
4. Con la delibera n. 30 del 28.07.2010, il consiglio comunale approvava lo schema di convenzione, divenuto poi definitivo con la sottoscrizione della convezione urbanistica avvenuta il successivo 26.11.2010 a rogito del Notaio Garbagnati, rep. n. 171002/28819.
In particolare, con la convenzione, la CA si impegnava (i) a trasformare la volumetria esistente in volumetria residenziale, dopo le necessarie demolizioni dei fabbricati industriali esistenti (art. 2), (ii) a realizzare le opere di urbanizzazione primaria e secondaria (artt. 2 e 3), (iii) al pagamento del contributo del costo di costruzione, calcolato al momento del rilascio dei singoli titoli abilitativi (art. 4), (iv) alla cessione delle aree per urbanizzazioni primarie e secondarie (artt. 5 e 6), (v) alla la corresponsione del valore a titolo di monetizzazione delle aree a standard non cedute (art. 6), quantificato in euro 1.287.127,47, parti a euro 205,71/mq sulla base della perizia estimativa redatta del tecnico di parte Geom. Giuseppe Garbetta il 14 luglio 2010 (di seguito solo “Perizia”, doc. 5); era poi prevista (vi) la messa a disposizione del Comune di due alloggi (art. 10).
5. L’area in esame veniva poi acquistata con atto notarile rep. 1099/620 del 19.06.2013 (cfr. doc. 5 della ricorrenet) da parte di OS SR, che subentrava, ai sensi dell’art. 1, nelle obbligazioni scaturenti dalla convenzione predetta.
6. Va precisato che nelle aree cedute al Comune per la realizzazione di una pista ciclopedonale, era collocata una cabina Enel. In ragione di ciò, in data 25 settembre 2014, la società OS presentava al Comune una domanda di permuta di aree, con la quale richiedeva una modifica convenzionale per motivi tecnici.
Con nota del 12 gennaio 2015, prot. n. 0000795, il Comune riscontrava la domanda comunicando (i) l’avvio dell’istruttoria per “ la verifica delle quantità minime proposte in permuta con le quantità minime previste dall’originaria convenzione già cedute ” e (ii) di aver riscontrato alcune imprecisioni ed anomalie.
In effetti, con la successiva nota del 26 gennaio 2015, prot. n. 0003046, il Comune invitava la società a eseguire ulteriori e più approfonditi rilievi necessari e preliminari ad ogni eventuale atto di permuta, poiché aveva riscontrato una discrepanza nelle risultanze catastali tra la superficie reale e la superficie nominale dei mappali nn. 472 e 487 già oggetto di cessione con la convenzione predetta.
Infine, con nota prot. n. 0003684 del 30 gennaio 2015, il Comune comunicava che non era possibile procedere ad alcuna variazione convenzionale finché non fossero “ puntualmente definite le misure del compendio immobiliare e le misure delle aree standard previste in cessione al Comune di San Donato Milanese dalla succitata originaria convenzione, che non possono non avere una superficie inferiore a mq. 1.266 ”.
7. Ritenendo quindi che vi fosse un errore nella perizia del Geom. Garbetta rispetto al calcolo dell’importo totale di monetizzazione indicato in convenzione, con determina n. 161 del 10 aprile 2015, il Comune incaricava l’Agenzia delle Entrate di provvedere alla “ verifica di congruità del prezzo unitario di monetizzazione di aree standard non cedute nell’ambito della procedura di approvazione dello schema di convezione per l’attuazione del Piano Casa ” relativamente all’area in questione.
8. Seguivano diverse pec con cui la società intimava al Comune di concludere l’atto di permuta a prescindere da dette verifiche.
9. Una volta ricevuta la perizia di stima da parte dell’Agenzia delle Entrate, con nota prot. n. 0036931 del 20 ottobre 2015, il Comune comunicava a OS che l’importo della monetizzazione degli standard era stato erroneamente calcolato nella perizia di parte e che, nello specifico, il valore unitario di monetizzazione corretto era di euro 270,00/mq, anziché di euro 205,71/mq, con una differenza economica in favore del Comune di euro 402.262,53; tale differenza avrebbe dovuto essere corrisposta dalla società, prevedendosi una modifica della convenzione unitamente alla modifica richiesta dalla società medesima.
Con successiva nota del 30.11.2015, prot. n. 0041827, in risposta alle osservazioni della società, ribadiva poi l’errore di calcolo per cui si era proposta la rettifica e precisava che, data la rilevanza di detto riscontro, sarebbe stato necessario procedere alle variazioni convenzionali in ordine di importanza, ovverosia dando seguito alla stipula della permuta non appena sarebbe stato corretto il valore di monetizzazione delle aree.
10. La società ha quindi proposto il ricorso in epigrafe, mandato alla notifica il 18 dicembre 2015 e depositato il successivo 22 dicembre.
In particolare, con il ricorso, OS SR ha chiesto (i) l’annullamento della nota del Dirigente dell’Area Territorio, Ambiente ed Attività Produttive p.g. 0036931 del 20/10/2015, mediante il quale veniva richiesta la corresponsione di euro 402.262.53 a titolo di differenza di corrispettivo di monetizzazione, nonché di tutti gli atti presupposti e connessi, (ii) l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento formatosi a seguito della mancata conclusione del procedimento relativo alla sottoscrizione dell’atto di permuta inerente la porzione di area occupata dalla cabina Enel e (iii) la condanna del Comune di San Donato Milanese al risarcimento in favore della società ricorrente del danno da ritardo.
11. Il Comune si è costituito in giudizio il 5 gennaio 2017, per resistere al ricorso.
In vista dell’udienza di trattazione di merito, la sola difesa comunale ha depositato memoria, insistendo nelle proprie difese.
12. Infine, all’udienza pubblica del 21 febbraio 2023, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. La domanda di annullamento è fondata su tre motivi di diritto con cui la società lamenta (i) che la rideterminazione unilaterale della monetizzazione standard da parte dell’amministrazione sarebbe illegittima, oltre che erronea, poiché rientrerebbe nella libertà negoziale delle parti, (ii) la mancanza della comunicazione di avvio del procedimento in relazione all’istruttoria relativa alla richiesta di permuta delle aree avanzata dalla società, alla nuova stima del valore di monetizzazione e alla successiva rideterminazione e (iii) che la modifica contrattuale, oltre a un pregiudizio patrimoniale, configurerebbe una disparità di trattamento rispetto ad altri comparti siti nel territorio del Comune di San Donato Milanese.
Quanto alla richiesta risarcitoria (iv), la ricorrente sostiene che essa sia dovuta per il sol fatto del ritardo nella risposta dell’amministrazione sulla domanda di permuta e, in punto di quantificazione, si riserva di « produrre documentazione probante le spese tecniche, gli oneri finanziari e manutentivi che la ricorrente ha dovuto sostenere ingiustificatamente a causa dell’inerzia e delle richieste del Comune ». Nessun documento né memoria sono stati tuttavia depositati dalla ricorrente dopo la proposizione del gravame introduttivo.
Quanto alla domanda sul silenzio (v), la ricorrente non articola delle autonome difese, limitandosi ad affermare in più parti del ricorso la doverosità della conclusione del procedimento volto alla permuta delle aree da parte dell’amministrazione.
2. Pregiudizialmente va affermata la giurisdizione del giudice amministrativo sulla presente controversia. Secondo una consolidata giurisprudenza, condivisa dal Collegio, le questioni attinenti alla spettanza e alla liquidazione del contributo per gli oneri di urbanizzazione, così come quelle di monetizzazione degli standard, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a.; le stesse, poi, avendo ad oggetto l'accertamento di un rapporto di credito a prescindere dall'esistenza di atti della pubblica amministrazione, non sono soggette alle regole delle azioni impugnatorie-annullatorie degli atti amministrativi ed ai rispettivi termini di decadenza (cfr., nella giurisprudenza della Sezione, T.A.R. per la Lombardia, Milano, Sez. II, 5 febbraio 2021, n. 352; id. , 13 ottobre 2020, n. 1888; id ., 23 luglio 2020, n. 1418; id ., 18 giugno 2020, n. 1109; id ., 10 maggio 2018, n. 1242).
Deve inoltre richiamarsi la pronuncia dell’Adunanza Plenaria n. 12 del 30 agosto 2018, la quale ha ribadito che “ il contributo per gli oneri di urbanizzazione, per quanto non abbia natura tributaria, costituisce, comunque, un corrispettivo di diritto pubblico posto a carico del costruttore, connesso al rilascio della concessione edilizia, a titolo di partecipazione del concessionario ai costi delle opere di urbanizzazione in proporzione all’insieme dei benefici che la nuova costruzione ne ritrae, e che «per la determinazione di esso deve essere fatto necessario ed esclusivo riferimento alle norme di legge che regolano i relativi criteri di conteggio, norme che vanno rigorosamente rispettate anche in osservanza del principio di cui all’art. 23 della Costituzione , secondo il quale nessuna prestazione patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge» (Cons. St., sez. V, 21 aprile 2006, n. 2228) . L’affermazione secondo cui il contributo di costruzione costituisce una prestazione patrimoniale imposta e rientra a tale titolo nell’ambito dei rapporti di diritto pubblico in quanto necessariamente legata al rilascio del titolo edilizio, tuttavia, non comporta ex se che i relativi atti di determinazione abbiano necessariamente carattere autoritativo, si colorino, per così dire, di imperatività e siano espressione di potestà pubblicistica. Il privato che intende ottenere il permesso di costruire ha avanti a sé la scelta di corrispondere il contributo di costruzione o di rinunciare al rilascio del titolo. Effettuata questa scelta, che comporta la necessaria corresponsione del corrispettivo di diritto pubblico, il pagamento di questo, esclusa pacificamente la sua natura tributaria, non può che costituire l’oggetto di un ordinario rapporto obbligatorio, disciplinato dalle norme di diritto privato, come prescrive l’art. 1, comma 1-bis, della l. n. 241 del 1990, salvo che la legge disponga diversamente ”.
Considerato che il pagamento del contributo di costruzione, così come quello della monetizzazione degli standard, costituisce oggetto di un ordinario rapporto obbligatorio, ne consegue la non necessarietà di una rituale impugnazione della nota con cui il Comune, come nel caso di specie, ridetermina la corresponsione della differenza di quanto dovuto a titolo di monetizzazione degli standard. A ben vedere, poi, con la nota impugnata, nemmeno il Comune ha ancora richiesto la corresponsione del dovuto, essendosi per il momento limitato a proporre una modifica convenzionale.
In altre parole, la domanda di annullamento proposta dalla società ricorrente deve essere interpretata, nell’ambito della giurisdizione esclusiva di cui si è detto, come una domanda di accertamento negativo della possibilità per il Comune di rideterminare il proprio credito e della sua consistenza.
3. Operata tale precisazione in punto di giurisdizione e tipologia di azione, va poi chiarito che, pacificamente, OS SR è subentrata nelle obbligazioni convenzionali assunte dalla società dante causa e ciò non solo perché così previsto nell’atto di acquisto, ma anche perché, trattandosi di obbligazioni propter rem , l’acquirente di un’area in convenzione urbanistica è tenuto all’adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione ( ex plurimis , Consiglio di Stato, sez. II, 23 settembre 2019, n. 6282).
4. Nel merito, il ricorso è infondato e deve essere respinto con riferimento a tutte le domande proposte.
5. Iniziando dalla domanda di annullamento – riqualificata nei termini sopra precisati – OS SR lamenta, con il primo motivo, che il Comune non potrebbe rideterminare unilateralmente la monetizzazione degli standard, aspetto ormai dedotto in convenzione e sottratto quindi al potere del Comune.
5.1. Il motivo è infondato.
Il punto centrale della censura risiede nella possibilità o meno per l’amministrazione comunale di rideterminarsi sulla monetizzazione degli standard anche dopo la sottoscrizione di una convenzione con il richiedente un permesso di costruire.
Va ricordato in proposito, come già ritenuto dalla giurisprudenza amministrativa (cfr., ex plurimis , Consiglio di Stato, Sez. IV, 24 gennaio 2022, n. 456), che il Collegio condivide, che « non vi è dubbio circa il fatto che i provvedimenti relativi al calcolo degli oneri di costruzione non richiedono una puntuale motivazione dovendosi far riferimento ai parametri legali degli stessi costi contenuti nelle relative tabelle comunali. […] La procedura amministrativa volta alla liquidazione ed al pagamento del contributo di costruzione attiene infatti ad attività non autoritativa, che si fonda sull'applicazione automatica di regole di calcolo previste da fonte normativa, senza alcun contenuto di discrezionalità per l'Amministrazione. […] Inoltre, sebbene l'Amministrazione comunale nel richiedere il contributo agisca secondo le regole di diritto privato, è escluso che in tale fattispecie possa essere applicato l'art. 1431 c.c., in quanto l'eventuale errore della p.a. nella liquidazione del contributo è sempre riconoscibile dal privato, non riguardando elementi estranei o ignoti al debitore ma essendo evidentemente circoscritto alla mera applicazione di tabelle parametriche, che il medesimo debitore conosce o comunque avrebbe dovuto conoscere (cfr. Cons. Stato, Ad. plen. n. 12/2018). […] Quanto alla presenza di una convenzione sottoscritta dall’appellato e dal Comune, la stessa non può essere assunta come parametro di riferimento per discostarsi dal calcolo improntato sull’applicazione delle tabelle e delle norme comunali. […] La portata degli obblighi scaturenti dalla convenzione, come detto, non consente di ritenere immodificabile la determinazione sugli oneri di costruzione non suscettibili di essere oggetto nel loro minimo a negoziazione. […] In proposito, va preliminarmente ricordato che l'obbligo di pagare gli oneri di urbanizzazione trova causa nella normativa di settore, attualmente rappresentata dall'art. 16 del D.P.R. n. 380/2001. L'obbligo di contribuzione è quindi indissolubilmente correlato all'effettivo esercizio dello ius aedificandi, essendo gli oneri di urbanizzazione, e di costruzione, oggetto di una obbligazione ex lege, che ne collega la debenza alla specifica trasformazione del territorio oggetto del titolo. […] Nel caso in cui l’obbligo di pagamento degli oneri di urbanizzazione, nonché del costo di costruzione, sia fatto oggetto di una convenzione urbanistica, esso assume natura convenzionale e trova causa nella convenzione di lottizzazione, nell'ambito della quale tale debenza deve essere valutata e rapportata alla intera operazione, la cui complessiva remuneratività "costituisce il reale parametro per valutare l'equilibrio del sinallagma a base dell'accordo e, quindi, la sostanziale liceità degli impegni assunti” (cfr. Cons. Stato, IV, n. 1069/2019 e n. 6668/2019). E stato quindi puntualizzato che "La causa della convenzione urbanistica, e cioè l'interesse che l'operazione contrattuale è diretta a soddisfare, in particolare, va valutata non con riferimento ai singoli impegni assunti, ma con riguardo alla oggettiva funzione economico-sociale della convenzione, in cui devono trovare equilibrata soddisfazione sia gli interessi del privato sia quelli della pubblica amministrazione” e che , inoltre, "non è affatto escluso dal sistema che un operatore, nella convenzione urbanistica, possa assumere oneri anche maggiori di quelli astrattamente previsti dalla legge, trattandosi di una libera scelta imprenditoriale (o, anche, di una libera scelta volta al benessere della collettività locale), rientrante nella ordinaria autonomia privata, non contrastante di per sé con norme imperative” » .
5.2. Le osservazioni sopra svolte valgono ad escludere, come invece preteso dalla ricorrente, l’assoluta immodificabilità della somma dovuta a titolo di monetizzazione solo in quanto dedotta in convenzione.
5.3. Nel caso di specie, la variazione convenzionale proposta dal Comune – e dunque la richiesta di corresponsione della differenza per monetizzazione degli standard – non è fondata su una decisione discrezionale né tantomeno arbitraria, bensì sul riscontro oggettivo dell’errore di calcolo. Come emerge dalla narrativa in punto di fatto, a seguito della richiesta di permuta delle aree avanzata da OS, si è addivenuti ad accertare l’erroneità del calcolo originario sul valore di monetizzazione degli standard.
Nel dettaglio, come rappresentato dal Comune, nella prima perizia – redatta da un tecnico scelto dalla parte privata – il valore unitario al metro cubo del costo medio di costruzione veniva impropriamente moltiplicato per la superficie lorda vendibile di pavimento e non per il relativo volume.
Né può affermarsi la nuova perizia effettuata da un ente terzo e imparziale, quale l’Agenzia delle Entrate, contenga incongruenze o applichi in maniera errata i criteri di determinazione del valore di mercato di terreni destinati a standard urbanistici da monetizzare in attuazione della deliberazione n. 35/2009.
In particolare, le valutazioni operate dall’Agenzia delle Entrate sono riferite al presunto costo di espropriazione a carico dell’Amministrazione comunale qualora avesse dovuto reperire terreni da destinare a servizi pubblici.
In questi termini, attraverso l’applicazione del criterio del valore di trasformazione – vale a dire il medesimo utilizzato nella perizia originaria – risultava, con riferimento alla superficie da monetizzare di 6.257 mq, il valore unitario del terreno è di € 270,00/mq.
5.4. In relazione a quanto già sopra osservato, il Comune – nella fattispecie – era privo di discrezionalità, dovendo invece applicare, ai fini della monetizzazione degli standard, i medesimi parametri stabiliti per la generalità dei consociati.
Si osserva in proposito che l’art. 46 della L.R. n. 12/2005 attribuisce al Comune la facoltà di richiedere, all’interno dei piani attuativi e in luogo dell’obbligazione di cessione delle aree destinate a standard urbanistici, di versare una “ somma commisurata all’utilità economica conseguita per effetto della mancata cessione e comunque non inferiore al costo di acquisizione di altre aree ”.
Con riguardo alla ratio dell’istituto della monetizzazione, ha evidenziato il Consiglio di Stato (sentenza n. 1436 del 27 febbraio 2020) che “ esiste una differenza ontologica tra l’istituto giuridico della monetizzazione e quello relativo al contributo di costruzione (cfr. Cons Stato, sez. V, n. 4417 del 2016; sez. IV, n. 1820 del 2014 e n. 6211 del 2013). Il primo attiene infatti alla disciplina del territorio […]. In sostanza, la monetizzazione è un elemento essenziale della validità del titolo edilizio, mentre il contributo di costruzione opera sul piano dell’efficacia all’interno del rapporto paritetico fra Amministrazione e contribuente. […] Gli atti con i quali l’Amministrazione comunale determina o ridetermina il contributo di costruzione, di cui all’art. 16 T.U. edilizia, hanno infatti natura privatistica (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., n. 12 del 2018), con la conseguenza che l’obbligazione di corrispondere il contributo nasce nel momento in cui viene rilasciato il titolo ed è a tale momento che occorre aver riguardo per la determinazione dell’entità dello stesso (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 5412 del 2015 e n. 6202 del 2019). […] La monetizzazione sostitutiva della cessione degli standard afferisce, invece, al reperimento delle aree necessarie alla realizzazione delle opere di urbanizzazione all'interno della specifica zona di intervento […]» .
In altre parole, se è vero che il pagamento del valore di monetizzazione rientra tra le obbligazioni assunte dal privato attuatore della convenzione urbanistica, assumendo natura convenzionale, ciò non fa venir meno la ragione pubblicistica sottesa all’istituto che è quella di compensare la rinuncia consapevole alla realizzazione di spazi pubblici in cambio di somme di denaro che la pubblica amministrazione deve destinare alla realizzazione di ulteriori opere di urbanizzazione, mantenendo complessivamente inalterato il livello di dotazione di standard fissato dallo strumento urbanistico.
5.5. Le osservazioni sopra svolte determinano la doverosità del recupero delle somme da parte dell’amministrazione e l’infondatezza dell’affermazione della ricorrente circa la natura meramente privatistica dell’obbligazione dedotta in convenzione.
5.6. Sotto quest’ultimo profilo, non può poi rilevare la tutela dell’affidamento, posto che l’oggettività dei parametri ha reso vincolato il conteggio da parte del Comune in un quadro in cui era consentita a priori la conoscibilità e la verificabilità dell’errore contenuto nella perizia originaria, con l’ordinaria diligenza.
6. La seconda censura – attinente alla mancata comunicazione di avvio del procedimento in relazione all’istruttoria relativa alla richiesta di permuta delle aree avanzata dalla società, alla nuova stima del valore di monetizzazione e alla successiva rideterminazione – è infondata poiché muove dall’erroneo presupposto che trattasi di attività provvedimentale della pubblica amministrazione, mentre così non è, come esplicitato nelle premesse in diritto.
In ogni caso e a prescindere da quanto sopra, nella specie, è stato comunque raggiunto lo scopo di rendere edotto il privato dell’avvio del procedimento amministrativo, avendo lo stesso partecipato all’istruttoria attraverso la presentazione di osservazioni e lo scambio formale (e informale) intercorso tra le parti nei mesi a seguire, di cui si è dato conto in narrativa.
7. Anche il terzo motivo – con cui si deduce disparità di trattamento rispetto ad altri comparti siti nel territorio comunale – è infondato.
Anzitutto, per poter dedurre fondatamente il vizio di disparità di trattamento, la ricorrente avrebbe dovuto dimostrare l’assoluta identità delle situazioni di fatto, onere della prova non soddisfatto.
Inoltre, la valutazione circa la monetizzazione va effettuata caso per caso, in relazione alle specifiche aree e agli standard di dotazione di dette aree, senza che l’amministrazione possa applicare i medesimi parametri indistintamente.
8. Quanto sopra chiarito circa la domanda di annullamento, vale anche a dichiarare l’infondatezza della – pur generica e ai limiti dell’inammissibilità – domanda avverso il silenzio.
In rito, si precisa che la domanda sul silenzio viene trattata col rito ordinario in quanto proposta congiuntamente ad altre domande connesse, ai sensi dell’art. 32 c.p.a.
Nel merito, la domanda è infondata: da un lato, l’amministrazione non ha serbato alcun silenzio sulla domanda di permuta della società, tant’è che quest’ultima ha proposto il ricorso in epigrafe contestando le determinazioni espressamente assente in ordine alla domanda di permuta.
Dall’altro lato, trattandosi di aree cedute nell’ambito di un rapporto obbligatorio, nessun dovere di modifica della convenzione è sorto in capo al Comune a fronte dell’istanza unilaterale della società.
9. Infine, anche la domanda di risarcimento del danno deve essere respinta.
Ciò in quanto, relativamente all’illecito asseritamente produttivo di danno, non vi è stato alcun silenzio illegittimamente serbato dall’amministrazione.
D’atro canto, poi, la ricorrente non ha in alcun modo affermato né dimostrato quale sia il danno sofferto, limitandosi a generiche e non documentate affermazioni circa il “prolungamento di finanziamenti” in essere. Anche sotto tale profilo la domanda di risarcimento del danno deve quindi essere respinta.
10. Conclusivamente, tutte le domande proposte devono essere respinte.
11. In ragione della peculiarità della fattispecie e del tempo trascorso prima della rideterminazione dell’amministrazione, le spese di giudizio devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Maria Ada Russo, Presidente
Giovanni Zucchini, Consigliere
Laura Patelli, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Laura Patelli | Maria Ada Russo |
IL SEGRETARIO