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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 21/10/2025, n. 2107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 2107 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
n.4184/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, NI AR
EL, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
, con l'assistenza e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 degli avv.ti DI PI MICHELE -c.f. , DI PI C.F._2
AT -c.f. e DI PI OB -c.f. C.F._3
; C.F._4
-parte ricorrente-
e
-con l'assistenza e difesa dell'avv. BOVE ANTONIO -c.f. CP_1
; C.F._5
-parte resistente- all'udienza del 21/10/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La parte ricorrente, contestate le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio (nominato nella fase di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere), ha depositato in data 16/05/2025 – entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso – il ricorso introduttivo del giudizio di merito ATP, chiedendo, previo accertamento della sussistenza
1 dei requisiti sanitari prescritti dalla legge, la declaratoria del diritto di ottenere l'indennità di accompagnamento ed il riconoscimento dello status di persona handicappata in situazione di gravità con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa o da quella successiva accertata in corso di causa, oltre spese di lite.
Ha resistito l' , chiedendo il rigetto della domanda, in quanto CP_1 inammissibile e infondata.
La domanda attorea è infondata e, pertanto, deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Premessa la sussistenza della legittimazione passiva esclusiva dell' – in quanto il procedimento per ATP ex art.445 bis CP_1
c.p.c. è diretto esclusivamente all'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per conseguire il diritto alla prestazione assistenziale menzionata in ricorso e non anche ad ottenere la declaratoria del corrispondente diritto – nel merito occorre evidenziare che l'indennità di accompagnamento spetta ai mutilati e invalidi dichiarati totalmente inabili “non deambulanti” e “non autosufficienti”, bisognosi di assistenza continua, aventi diritto alla pensione di inabilità, e ai ciechi assoluti, purché non ricoverati gratuitamente in istituto;
compete al solo titolo delle minorazioni, indipendentemente, quindi, dalle condizioni economiche dell'invalido civile (cfr., fra le tante, Cass., Sez.
Lav., sent. 16/04/1992, n. 4640) e non è reversibile;
invece, ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art.3 della L.
n.104/92, è portatore di handicap “colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione… Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità”.
2 In via preliminare, si deve rimarcare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità al quale si ritiene di dare continuità (Cass. Sez. 6 – Lav., est. Dott.
AN ZO, Ordinanza n.12429 del 2019, ud. 06/02/2019 dep.
09/05/2019), «il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile solo in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, pretendendo da questa Corte un sindacato di merito inammissibile
(v. Cass., ord. 3 febbraio 2012, n. 1652)».
Applicando i predetti principi, occorre evidenziare che il CTU nominato nel corso del presente giudizio di merito ATP – le cui conclusioni Questo Giudicante reputa condivisibili, in quanto fondate sull'anamnesi delle condizioni di salute della parte ed immuni da errori di metodo o vizi logici – ha escluso la sussistenza, in capo alla parte ricorrente, dei requisiti sanitari prescritti dalla legge sia per la fruizione dell'indennità di accompagnamento sia per il riconoscimento dello status di persona handicappata in situazione di gravità (si vedano la valutazione medico-legale e le conclusioni esposte dal CTU a pagg.2, 3 e 4 della sua relazione scritta).
In particolare, si condivide la seguente valutazione medico-legale espressa dal CTU: «Dalla Visita Peritale e dall'esame della documentazione Sanitaria sono degne di nota patologie riguardanti gli Apparati: Cardiovascolare, Locomotore, Endocrino.
App. Cardiovascolare: Relazione di Dimissione del 14/12/2023, refertava: ipertensiva. Portatrice di P M, Ipotiroidismo. Anemia sideropenica>.
3 Descrizione: L'aterosclerosi coronarica costituisce di fatto un processo d'invecchiamento dei vasi che a secondo dei casi può essere precoce o tardivo con perdita della fisiologica elasticità.
Inoltre l'aumento di spessore dei vasi per aterosclerosi, può comportare un aumento della pressione arteriosa.
Il Pace Maker è un dispositivo in grado di generare degli impulsi elettrici, che stimolano la contrazione di una o più camere del cuore (atri e ventricoli) in caso di disturbi della conduzione dell'impulso elettrico, per far sì, che il cuore possa svolgere correttamente il suo ruolo di pompa.
Il suo impianto stabilisce regolarità funzionale all'App. cardiaco per condurre una vita normale.
L'ecocardiogramma del 13/12/2023, evidenzia la presenza del
Ventricolo sn di normali dimensioni, atrio lievemente dilatato, valvole cardiache non stenotiche, insuff. Mitralica lieve, insuff.tricuspidalica lieve, insufficienza aortica lieve.
Obiettivamente, il ritmo cardiaco si presenta regolare, elettroindotti, con F.C.72 bpm, non edemi agli arti inferiori
(caviglie), non dispnea durante i cambi posturali, Forza di
Eiezione Cardiaca=55/60%, nella norma.
App. locomotore: V. Ortopedica del 13/11/2022, referta che la deambula ed esegue cambi posturali con lieve Parte_2 precauzione, lieve zoppia ds, intervento di protesi bilaterale alle ginocchia, stenosi del canale lombare>.
Obiettivamente, Flessione/Estensione, ginocchia bilat. si presenta limitata ai gradi medio/alti, rispettivamente 90°/5°, range
120°/5°, la flessione avviene con modesta dolenzia, maggiore a sn.
La manovra di SA (sollevamento degli arti inferiori in clinostatismo) è positiva ++ - con modesta algia, non solleva gli arti inferiori dal piano, manovra difficoltosa per il restringimento del canale lombare (stenosi del canale lombare) che riduce lo spazio di passaggio dei tronchi nervosi (emergenza radicolare), parestesia, claudicatio neurogena.
Si richiede EMG per valutare effettivamente la conduzione nervosa, che non è stata eseguita.
4 L'intervento chirurgico è maggiormente praticato per le stenosi spinali, tale procedura è volta ad allargare il canale spinale per alleviare la compressione sul midollo spinale e sintomi come formicolio e debolezza.
La V. Geriatrica del 24/01/2025 c/o esegue valutazione CP_2 funzionale ADL=3/6, IADL= 1/8.
La , riferisce che in casa usa il girello per gli Parte_2 spostamenti e per gli acquisti è accompagnata da famigliari, gestendo personalmente l'assolvenza dell'acquisto.
Non si riscontrano dati su altre patologie menzionate, ipotiroidismo, anemia sideropenica, ipoacusia.
Conclusioni: Eseguita la v. Peritale, dall'esame della documentazione Sanitaria, a mio parere, reputo giusto ed equo confermare quanto stabilito dalla Commissione Invalidante con decorrenza, 12/02/2024: persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età, medio-grave 67%-99%> ed Handicap art.3 comma 1.
La Peritata non versa in una situazione d'inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche o si trovi nella impossibilità di deambulare o non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, non presenta le condizioni per Handicap grave».
Si ritiene che la differente valutazione espressa dalla difesa di parte ricorrente si traduce in un mero dissenso diagnostico rispetto alla valutazione espressa dal CTU nominato nella fase di
ATP, che questo giudicante, invece, ritiene assolutamente condivisibile per le ragioni innanzi esposte.
In conclusione, occorre evidenziare che, non essendo stata prospettata nell'atto introduttivo del presente giudizio alcuna argomentazione ulteriore rispetto a quelle già esaminate dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo, la richiesta di rinnovazione della CTU avanzata dal difensore di parte ricorrente deve essere disattesa anche in funzione soltanto dell'accertamento di un eventuale aggravamento, in quanto non documentato in maniera idonea. Al riguardo, è sufficiente rimarcare che anche la certificazione medica del 09/06/2025 (di formazione successiva
5 rispetto alla data di deposito della relazione scritta del CTU) descrive un quadro patologico che è sostanzialmente sovrapponibile a quello già accertato dal CTU. Né va trascurata la circostanza che lo specialista in geriatria, che ha visitato la parte ricorrente, ha evidenziato:
«Non portata in visione alcuna documentazione clinica, esami ematochimici e terapia farmacologica in atto. La paziente riferisce di essere affetta da ipertensione arteriosa e problemi osteoarticolari e tiroidei. La paziente riferisce di vivere sola a domicilio, riferisce di avere 4 figli, con un figlio che viene talvolta ad aiutarla. Udito ipovalido.
Terapia in corso
Non portata in visione
Esame Obiettivo
PA: 130/70 mmHg Sp02: 97 in AA FC 60 bpm
E.O.C. Toni 2, ritmici, parafonici, pause mal valutabili.
E.O.P. MV normotrasmesso su tutto l'ambito polmonare. Assenti rumori patologici aggiunti.
Addome globoso per adipe, trattabile, non dolente alla CP_3 palpazione superficiale e profonda. Cicatrice mediana sovraombelicale.
Assenti edemi declivi bilateralmente
Cambi posturali autonomi, verticalizzazione con doppio appoggio, deambulazione con l'ausilio di un canadese con tronco flesso in avanti».
In altri termini, dall'esame obiettivo (condotto in assenza di
“documentazione clinica, esami ematochimici e terapia farmacologica in atto”, in quanto non portata in visione dalla paziente) lo specialista in geriatria ha riscontrato la presenza di un quadro patologico, da cui è possibile escludere che la parte ricorrente versi in una situazione di inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche e si trovi nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisogni di una assistenza continua.
6 Invero, la deambulazione è risultata, all'esame obiettivo, possibile “con l'ausilio di un canadese con tronco flesso in avanti”, i “cambi posturali autonomi, verticalizzazione con doppio appoggio”; mentre sulla base di quanto riferito dalla stessa paziente in sede di visita medica con riferimento alla circostanza di vivere da sola nella propria casa di residenza (“La paziente riferisce di vivere sola a domicilio, riferisce di avere 4 figli, con un figlio che viene talvolta ad aiutarla. Udito ipovalido”) deve giungersi alla conclusione che la stessa ricorrente è in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita senza l'aiuto di terzi.
In conclusione, la domanda deve essere integralmente rigettata.
Infine, attesa la produzione dell'autodichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. sottoscritta dalla parte ed attestante il diritto all'esonero dal pagamento delle spese processuali, va dichiarato non luogo a provvedere sulle spese processuali.
Analogamente, le spese della C.T.U. – nella misura già liquidata in corso di causa – vengono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
-dichiara l'insussistenza in capo alla parte ricorrente dei requisiti sanitari per beneficiare dell'indennità di accompagnamento;
-dichiara l'insussistenza in capo alla parte ricorrente dei requisiti sanitari per il riconoscimento dello status di persona handicappata in situazione di gravità;
-dichiara non luogo a provvedere sulle spese processuali;
-pone le spese delle consulenze tecniche d'ufficio definitivamente a carico dell' CP_1
Trani, 21/10/2025
Il Giudice del Lavoro
NI AR EL
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, NI AR
EL, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
, con l'assistenza e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 degli avv.ti DI PI MICHELE -c.f. , DI PI C.F._2
AT -c.f. e DI PI OB -c.f. C.F._3
; C.F._4
-parte ricorrente-
e
-con l'assistenza e difesa dell'avv. BOVE ANTONIO -c.f. CP_1
; C.F._5
-parte resistente- all'udienza del 21/10/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La parte ricorrente, contestate le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio (nominato nella fase di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere), ha depositato in data 16/05/2025 – entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso – il ricorso introduttivo del giudizio di merito ATP, chiedendo, previo accertamento della sussistenza
1 dei requisiti sanitari prescritti dalla legge, la declaratoria del diritto di ottenere l'indennità di accompagnamento ed il riconoscimento dello status di persona handicappata in situazione di gravità con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa o da quella successiva accertata in corso di causa, oltre spese di lite.
Ha resistito l' , chiedendo il rigetto della domanda, in quanto CP_1 inammissibile e infondata.
La domanda attorea è infondata e, pertanto, deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Premessa la sussistenza della legittimazione passiva esclusiva dell' – in quanto il procedimento per ATP ex art.445 bis CP_1
c.p.c. è diretto esclusivamente all'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per conseguire il diritto alla prestazione assistenziale menzionata in ricorso e non anche ad ottenere la declaratoria del corrispondente diritto – nel merito occorre evidenziare che l'indennità di accompagnamento spetta ai mutilati e invalidi dichiarati totalmente inabili “non deambulanti” e “non autosufficienti”, bisognosi di assistenza continua, aventi diritto alla pensione di inabilità, e ai ciechi assoluti, purché non ricoverati gratuitamente in istituto;
compete al solo titolo delle minorazioni, indipendentemente, quindi, dalle condizioni economiche dell'invalido civile (cfr., fra le tante, Cass., Sez.
Lav., sent. 16/04/1992, n. 4640) e non è reversibile;
invece, ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art.3 della L.
n.104/92, è portatore di handicap “colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione… Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità”.
2 In via preliminare, si deve rimarcare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità al quale si ritiene di dare continuità (Cass. Sez. 6 – Lav., est. Dott.
AN ZO, Ordinanza n.12429 del 2019, ud. 06/02/2019 dep.
09/05/2019), «il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile solo in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, pretendendo da questa Corte un sindacato di merito inammissibile
(v. Cass., ord. 3 febbraio 2012, n. 1652)».
Applicando i predetti principi, occorre evidenziare che il CTU nominato nel corso del presente giudizio di merito ATP – le cui conclusioni Questo Giudicante reputa condivisibili, in quanto fondate sull'anamnesi delle condizioni di salute della parte ed immuni da errori di metodo o vizi logici – ha escluso la sussistenza, in capo alla parte ricorrente, dei requisiti sanitari prescritti dalla legge sia per la fruizione dell'indennità di accompagnamento sia per il riconoscimento dello status di persona handicappata in situazione di gravità (si vedano la valutazione medico-legale e le conclusioni esposte dal CTU a pagg.2, 3 e 4 della sua relazione scritta).
In particolare, si condivide la seguente valutazione medico-legale espressa dal CTU: «Dalla Visita Peritale e dall'esame della documentazione Sanitaria sono degne di nota patologie riguardanti gli Apparati: Cardiovascolare, Locomotore, Endocrino.
App. Cardiovascolare: Relazione di Dimissione del 14/12/2023, refertava: ipertensiva. Portatrice di P M, Ipotiroidismo. Anemia sideropenica>.
3 Descrizione: L'aterosclerosi coronarica costituisce di fatto un processo d'invecchiamento dei vasi che a secondo dei casi può essere precoce o tardivo con perdita della fisiologica elasticità.
Inoltre l'aumento di spessore dei vasi per aterosclerosi, può comportare un aumento della pressione arteriosa.
Il Pace Maker è un dispositivo in grado di generare degli impulsi elettrici, che stimolano la contrazione di una o più camere del cuore (atri e ventricoli) in caso di disturbi della conduzione dell'impulso elettrico, per far sì, che il cuore possa svolgere correttamente il suo ruolo di pompa.
Il suo impianto stabilisce regolarità funzionale all'App. cardiaco per condurre una vita normale.
L'ecocardiogramma del 13/12/2023, evidenzia la presenza del
Ventricolo sn di normali dimensioni, atrio lievemente dilatato, valvole cardiache non stenotiche, insuff. Mitralica lieve, insuff.tricuspidalica lieve, insufficienza aortica lieve.
Obiettivamente, il ritmo cardiaco si presenta regolare, elettroindotti, con F.C.72 bpm, non edemi agli arti inferiori
(caviglie), non dispnea durante i cambi posturali, Forza di
Eiezione Cardiaca=55/60%, nella norma.
App. locomotore: V. Ortopedica del 13/11/2022, referta che la deambula ed esegue cambi posturali con lieve Parte_2 precauzione, lieve zoppia ds, intervento di protesi bilaterale alle ginocchia, stenosi del canale lombare>.
Obiettivamente, Flessione/Estensione, ginocchia bilat. si presenta limitata ai gradi medio/alti, rispettivamente 90°/5°, range
120°/5°, la flessione avviene con modesta dolenzia, maggiore a sn.
La manovra di SA (sollevamento degli arti inferiori in clinostatismo) è positiva ++ - con modesta algia, non solleva gli arti inferiori dal piano, manovra difficoltosa per il restringimento del canale lombare (stenosi del canale lombare) che riduce lo spazio di passaggio dei tronchi nervosi (emergenza radicolare), parestesia, claudicatio neurogena.
Si richiede EMG per valutare effettivamente la conduzione nervosa, che non è stata eseguita.
4 L'intervento chirurgico è maggiormente praticato per le stenosi spinali, tale procedura è volta ad allargare il canale spinale per alleviare la compressione sul midollo spinale e sintomi come formicolio e debolezza.
La V. Geriatrica del 24/01/2025 c/o esegue valutazione CP_2 funzionale ADL=3/6, IADL= 1/8.
La , riferisce che in casa usa il girello per gli Parte_2 spostamenti e per gli acquisti è accompagnata da famigliari, gestendo personalmente l'assolvenza dell'acquisto.
Non si riscontrano dati su altre patologie menzionate, ipotiroidismo, anemia sideropenica, ipoacusia.
Conclusioni: Eseguita la v. Peritale, dall'esame della documentazione Sanitaria, a mio parere, reputo giusto ed equo confermare quanto stabilito dalla Commissione Invalidante con decorrenza, 12/02/2024: persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età, medio-grave 67%-99%> ed Handicap art.3 comma 1.
La Peritata non versa in una situazione d'inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche o si trovi nella impossibilità di deambulare o non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, non presenta le condizioni per Handicap grave».
Si ritiene che la differente valutazione espressa dalla difesa di parte ricorrente si traduce in un mero dissenso diagnostico rispetto alla valutazione espressa dal CTU nominato nella fase di
ATP, che questo giudicante, invece, ritiene assolutamente condivisibile per le ragioni innanzi esposte.
In conclusione, occorre evidenziare che, non essendo stata prospettata nell'atto introduttivo del presente giudizio alcuna argomentazione ulteriore rispetto a quelle già esaminate dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo, la richiesta di rinnovazione della CTU avanzata dal difensore di parte ricorrente deve essere disattesa anche in funzione soltanto dell'accertamento di un eventuale aggravamento, in quanto non documentato in maniera idonea. Al riguardo, è sufficiente rimarcare che anche la certificazione medica del 09/06/2025 (di formazione successiva
5 rispetto alla data di deposito della relazione scritta del CTU) descrive un quadro patologico che è sostanzialmente sovrapponibile a quello già accertato dal CTU. Né va trascurata la circostanza che lo specialista in geriatria, che ha visitato la parte ricorrente, ha evidenziato:
«Non portata in visione alcuna documentazione clinica, esami ematochimici e terapia farmacologica in atto. La paziente riferisce di essere affetta da ipertensione arteriosa e problemi osteoarticolari e tiroidei. La paziente riferisce di vivere sola a domicilio, riferisce di avere 4 figli, con un figlio che viene talvolta ad aiutarla. Udito ipovalido.
Terapia in corso
Non portata in visione
Esame Obiettivo
PA: 130/70 mmHg Sp02: 97 in AA FC 60 bpm
E.O.C. Toni 2, ritmici, parafonici, pause mal valutabili.
E.O.P. MV normotrasmesso su tutto l'ambito polmonare. Assenti rumori patologici aggiunti.
Addome globoso per adipe, trattabile, non dolente alla CP_3 palpazione superficiale e profonda. Cicatrice mediana sovraombelicale.
Assenti edemi declivi bilateralmente
Cambi posturali autonomi, verticalizzazione con doppio appoggio, deambulazione con l'ausilio di un canadese con tronco flesso in avanti».
In altri termini, dall'esame obiettivo (condotto in assenza di
“documentazione clinica, esami ematochimici e terapia farmacologica in atto”, in quanto non portata in visione dalla paziente) lo specialista in geriatria ha riscontrato la presenza di un quadro patologico, da cui è possibile escludere che la parte ricorrente versi in una situazione di inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche e si trovi nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisogni di una assistenza continua.
6 Invero, la deambulazione è risultata, all'esame obiettivo, possibile “con l'ausilio di un canadese con tronco flesso in avanti”, i “cambi posturali autonomi, verticalizzazione con doppio appoggio”; mentre sulla base di quanto riferito dalla stessa paziente in sede di visita medica con riferimento alla circostanza di vivere da sola nella propria casa di residenza (“La paziente riferisce di vivere sola a domicilio, riferisce di avere 4 figli, con un figlio che viene talvolta ad aiutarla. Udito ipovalido”) deve giungersi alla conclusione che la stessa ricorrente è in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita senza l'aiuto di terzi.
In conclusione, la domanda deve essere integralmente rigettata.
Infine, attesa la produzione dell'autodichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. sottoscritta dalla parte ed attestante il diritto all'esonero dal pagamento delle spese processuali, va dichiarato non luogo a provvedere sulle spese processuali.
Analogamente, le spese della C.T.U. – nella misura già liquidata in corso di causa – vengono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
-dichiara l'insussistenza in capo alla parte ricorrente dei requisiti sanitari per beneficiare dell'indennità di accompagnamento;
-dichiara l'insussistenza in capo alla parte ricorrente dei requisiti sanitari per il riconoscimento dello status di persona handicappata in situazione di gravità;
-dichiara non luogo a provvedere sulle spese processuali;
-pone le spese delle consulenze tecniche d'ufficio definitivamente a carico dell' CP_1
Trani, 21/10/2025
Il Giudice del Lavoro
NI AR EL
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