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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 16/10/2025, n. 1728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1728 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Latina
Sezione II Civile
in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Stefano Fava ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 756/2014 del R.G.A.C, trattenuta in decisione all'udienza a trattazione scritta del 22 maggio 2025 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Ermanno Martusciello, per delega a margine dell'atto di citazione
PARTE ATTRICE
E
(P.I. in persona del Direttore Generale, rappresentata e difesa CP_1 P.IVA_1
dall'Avv. Rachele Ambrosio, per delega a margine della comparsa di costituzione
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: responsabilità medico-sanitaria
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni a trattazione scritta del 24 giugno 2025 i procuratori delle parti concludevano come da note scritte depositate in atti.
PREMESSO IN FATTO
Con atto di citazione notificato in data 30 gennaio 2014 la sig.ra Parte_1
conveniva in giudizio l' , in persona del rappresentante legale p.t.,
[...] CP_2
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti, cagionati dalla colposa condotta dei sanitari intervenuti durante e successivamente il parto. Deduceva:
a) che il 15 luglio 2009 si ricoverava presso l'Ospedale San Giovanni di Dio di Fondi
(Azienda USL di ) e, dopo una normale gravidanza, alle ore 4 del 16 luglio CP_1 dava alla luce un bambino con parto eutocico, naturale, senza problemi in fase di fuoriuscita del feto;
b) che dopo qualche ora dal parto si manifestava fuoriuscita di aria dalla vagina;
c) che a seguito di tale problematica, i sanitari, nella serata del 16 luglio, la sottoposero ad anestesia generale, rimozione dei punti e risuturazione per la terza volta;
d) che la problematica persisteva e si aggravava con emissione di materiale fecale dalla vagina;
e) che, ciononostante, la paziente veniva dimessa in data 27.7.2009 con diagnosi di
“lacerazione del retto prolungata dall'episiotomia”;
f) che i gravissimi disturbi continuavano con emissione di aria e materiale fecale dall'organo genitale;
g) che veniva convocata presso l'Ospedale di Fondi per effettuare una rettoscopia, ma l'intervento non veniva eseguito per assenza del sanitario incaricato;
h) di essere stata costretta a rivolgersi all'Ospedale San Carlo di Roma, ove veniva ricoverata ed i sanitari diagnosticavano una fistola retto vaginale;
i) che all'Ospedale San Carlo di Roma veniva sottoposta a più interventi e cure protrattesi nei vari ricoveri, dal 7.10.2009 al 12.10.2009, dal 24.2.2010 al 1.3.2010, dal
11.3.2010 al 14.3.2010, dal 26.3.2010 al 29.3.2010, dal 7.09.2010 al 13.09.2010 per fistolectomia retto vaginale, riparazione vaginale ed asportazione polipo anale;
j) che le è stato praticato anche un intervento di ileostomia, con applicazione di un sacchetto esterno per la raccolta delle deiezioni, determinante gravissimi disagi e sofferenze protratti per due anni;
k) che, anche dopo la guarigione clinica, ha sofferto gravissimi impedimenti fisici e morali, relativi alla sfera sessuale, alla vita di relazione, alla sfera psichica, e ad oggi
è ancora in cura presso una psicologa;
l) di aver subito anche danni di natura patrimoniale per l'impossibilità per quasi due anni di potere attendere alla sua attività di parrucchiera;
m) che la paziente prima del parto era in normali condizioni fisiche e l'operazione del parto si presentava di ordinaria routine;
n) di aver diritto al risarcimento di tutti i danni subiti per la grave negligenza ed imperizia dei sanitari intervenuti durante e successivamente il parto;
o) l'esito negativo della procedura di mediazione.
Per quanto dedotto, concludeva chiedendo di: “accertare e dichiarare che le lesioni e tutti i danni subiti e subendi dalla sig.ra sono stati direttamente causati delle Parte_1 errate manovre dei sanitari che l'avevano in cura presso l'Ospedale San Giovanni di Dio di Fondi, prima durante e dopo il parto, per colpa grave dei medesimi dipendenti della convenuta struttura sanitaria pubblica e comunque per inadempimento degli obblighi contrattuali di cura e tutela della Cont salute del paziente, che l'azienda convenuta si è assunta all'atto del suo ricovero. Per l'effetto condannare l' , in persona del suo legale rappresentante, a Controparte_3 risarcire alla tutti i danni, fisici, morali, biologici, psicologici, da vita di Parte_1 relazione, patrimoniali e non, di ogni ordine e specie, da ella subìti e subendi, nella misura ritenuta di giustizia e da accertarsi in corso di causa, anche tramite eligenda CTU. Con gli interessi e la rivalutazione dal giorno dell'evento (16.7.2009) al saldo. Vittoria di spese e compensi di giudizio.”
Con comparsa in data 9 maggio 2014 si costituiva l' , in persona del CP_1
Direttore Generale, deducendo:
a) l'infondatezza della domanda attorea;
b) di contestare la ricostruzione del fatto fornita dall'attrice;
c) l'assenza di responsabilità derivante da presunta malpractice dei sanitari intervenuti nel caso de quo;
d) di contestare, comunque, la genericità della richiesta risarcitoria. Per quanto dedotto, l'Azienda sanitaria convenuta concludeva chiedendo in via principale e nel merito, di accertare la piena correttezza della condotta dell'Azienda convenuta e rigettare ogni richiesta risarcitoria perché infondata e non provata.
All'udienza del 20 maggio 2014 il giudice concedeva i termini richiesti di cui all'art. 183 comma sei c.p.c..
Depositate le memorie istruttorie, il giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10 marzo 2015, con ordinanza del 14 maggio 2015 ammetteva la CTU medico legale, nominando il dott. Persona_1
Prestato il giuramento, all'udienza del 15 settembre 2015 veniva conferito al nominato
CTU l'incarico con i seguenti quesiti:
1) descriva gli interventi effettuati dai sanitari su presso la Parte_1 struttura convenuta, successivamente al parto avvenuto il 16/07/2009, specificandone le finalità; dica se i trattamenti prescelti potevano ritenersi astrattamente adeguati rispetto al caso specifico e se gli stessi siano stati eseguiti in conformità delle metodiche medico-chirurgiche stabilite dalla prassi o dalla scienza medica, specificando in caso di risposta negativa le cause della difettosa esecuzione
(in relazione alla: tempestività, regolarità, completezza, compatibilità dei mezzi impiegati, ecc.);
2) rilevi e descriva eventuali difficoltà (originarie o sopravvenute) nella esecuzione del trattamento indicato quali rimedi siano stati adottati (ovvero fossero in concreto adottabili) per il superamento delle stesse;
3) accerti se a causa degli interventi di cui sopra sia residuata all'attrice un'invalidità permanente o temporanea totale o parziale precisando se tale invalidità sia riferibile in termini causali al post-operatorio o agli interventi o eventualmente ad entrambi indicando la percentuale (tenuto conto di eventuali altri interventi successivi subiti dall'attrice e praticati da altri sanitari);
4) accerti la congruità delle spese mediche già sostenute qualora ritenute necessarie ed indichi i costi di spese mediche future ritenute necessarie per emendare all'eventuale danno riscontrato.
In data 20 gennaio 2016 il nominato CTU dott. depositava l'elaborato peritale Per_1 definitivo. All'udienza del 28 aprile 2016 parte attrice contestava le risultanze della CTU, chiedeva convocarsi a chiarimenti il consulente d'ufficio; il giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni.
Seguivano successive udienze di precisazione delle conclusioni (4.4.2017, 24.10.2017,
27.09.2018, 27.06.2019,17.12.2019).
In considerazione dell'emergenza epidemiologica da Covid19, visto il d.l. 17 marzo 2020, conv. in L. 27/2020, il procedimento subiva un ulteriore rinvio all'udienza a trattazione scritta del 16 luglio 2020.
All'udienza del 29 ottobre 2020 il giudice assegnava al Ctu termine per il deposito delle risposte scritte alla richiesta di chiarimenti formulata da parte attrice con le note del 15 luglio 2020.
In data 4 gennaio 2021 il consulente d'ufficio depositava l'integrazione alla CTU.
Con note scritte in data 15 febbraio 2021 parte convenuta si riportava ai precedenti scritti difensivi ed alle risultanze della CTU, chiedeva il rinvio per la precisazione delle conclusioni.
Con note in data 16 febbraio 2021 parte attrice rilevava la mancata trasmissione da parte del CTU della bozza di integrazione;
preso atto delle risposte fornite dal CTU, ne rilevava la non esaustività, genericità, reticenza e contraddittorietà; insisteva per l'integrale rinnovazione delle operazioni peritali;
chiedeva ammettersi prova orale così come articolata nella memoria istruttoria 2^ termine del 17.07.2014, nonché CTU contabile ai fini della quantificazione del danno patrimoniale subito dall'attrice nella sua attività professionale, anche in relazione alla documentazione fiscale e contabile depositata con la
2^ memoria istruttoria del 17.7.2014; nel merito chiedeva di accertare e dichiarare che le lesioni e tutti i danni subiti e subendi dalla sig.ra direttamente Parte_1 causati delle errate manovre dei sanitari dell'Ospedale San Giovanni di Dio di Fondi, per colpa grave dei medesimi e comunque per inadempimento degli obblighi contrattuali di cura e tutela della salute del paziente, per l'effetto condannare l'Azienda convenuta a risarcire alla tutti i danni, fisici, morali, biologici, psicologici, da Parte_1
vita di relazione, patrimoniali e non, subìti e subendi, nella misura ritenuta di giustizia.
Con ordinanza in data 25 febbraio 2021 il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, la rinviava per la precisazione delle conclusioni. Seguivano successive udienze a trattazione scritta per la precisazione delle conclusioni
(30.06.2022; 29.11.2022: 16.05.2023 ; 4.07.2024). P.IVA_2
Con note in data 24 giugno 2024 parte attrice ribadiva e richiamava le contestazioni e le richieste precedentemente formulate in esito alla CTU, insisteva nel chiedere la rinnovazione della CTU mediante un Collegio composto da medico specialistico nella materia della ginecologia ed ostetricia e da un medico legale, ai sensi dell'art 15 della L.
24/2017, ritenuta l'esperita CTU erronea, illogica, contraddittoria, evasiva, compiacente con la convenuta e punitiva nei confronti della paziente, sia in relazione alle negative conclusioni sulla responsabilità, ed anche in relazione alle risibili percentuali di danno liquidato;
rilevava parte attrice la nullità della CTU per situazione di incompatibilità del Contr dott. già dipendente della stessa nei cui confronti è stato chiamato ad Per_1 esprimere il proprio giudizio, che ne esce fortemente incrinato sotto il profilo della imparzialità; insisteva per la nullità della CTU per omessa trasmissione della bozza prima del deposito della integrazione della CTU;
chiedeva l'ammissione della prova orale come articolata nella memoria istruttoria 2^ termine del 17.07.2014 e di CTU contabile per meglio quantificare il danno patrimoniale anche in relazione alla documentazione fiscale e contabile depositata con la 2^ memoria istruttoria del 17.7.2014; nel merito, insisteva per la fondatezza della domanda chiedendo la condanna dell' Controparte_3
al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subìti e subendi, dall'attrice.
[...]
Con note in data 3 luglio 2024 parte convenuta si opponeva alla richiesta di completa rinnovazione della CTU e/o al suo annullamento nonché all'ammissione di prova orale e
CTU contabile, insisteva per il rigetto della domanda attorea con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Con decreto in data 16 agosto 2024 il giudice, ritenuto necessario per ragioni di opportunità rinnovare le indagini peritali in considerazione dei pregressi rapporti del Cont consulente tecnico con la , tenuto conto delle puntuali osservazioni critiche CP_3
mosse dalla parte attrice alla relazione peritale, ritenuto necessario nominare sanitari anche non iscritti in albi e/o non di area locale, nominava il Dott.
[...]
esperto in medicina legale, e il Dott. esperto in oncologia, Per_2 Persona_3
sottoponendo al collegio il quesito di cui al verbale di udienza del 15 settembre 2015. Con decreto in data 21 agosto 2024 il giudice disponeva la sostituzione del nominato dott.
cancellato dall'albo dei consulenti tecnici d'ufficio, con il dott. Persona_3 Per_4
, esperto in ginecologia.
[...]
Depositati dai CTU i giuramenti telematici, il giudice con decreto del 3 ottobre 2024 conferiva al collegio l'incarico di cui al verbale di udienza del 15 settembre 2015.
Il collegio dei consulenti ausiliari depositava l'elaborato peritale definitivo in data 17 aprile 2025 che così concludeva:
1) in seguito al parto della Signora si è verificata una lacerazione perineale di 4° grado Parte_1 non identificata e pertanto non diagnosticata. È stata, di conseguenza, eseguita una riparazione inadeguata che ha costretto ad un nuovo intervento dopo diverse ore. L'assistenza postoperatoria nei giorni successivi a questo secondo intervento non ha tenuto conto dell'alta possibilità che la lesione rettale non guarisse, non si sono considerati i segni e i sintomi riferiti dalla paziente (emissione di gas dalla vagina, evento peraltro riportato in cartella ma non ritenuto evidentemente significativo) e si è proceduto alla dimissione con sospensione della alimentazione parenterale e dell'antibioticoterapia, condizioni queste che hanno vieppiù aggravato il quadro clinico e gli esiti. La lesione conseguiva al parto di un feto di peso considerevole (4.000 g) in nullipara e, per tale circostanza, particolare attenzione andava posta nella verifica delle lacerazioni perineali esitate, e questo prima di procedere ad una sutura che non ha tenuto conto della lesione rettale avvenuta e che ha richiesto in seguito, dopo 15 ore dall'evento parto, un ulteriore intervento chirurgico, risultato inefficace anche per le condizioni della ferita (edema, sovvertimento dei piani anatomici conseguentemente alla prima sutura, contaminazione fecale della ferita e del campo chirurgico, etc.).
2) Il comportamento da adottarsi in sala da parto in questi casi sarebbe stato di verificare con attenzione e con adeguata illuminazione la lacerazione, praticando l'esplorazione rettale e considerando l'esecuzione di eventuali manovre strumentali (clistere marcato) per evidenziare lesioni del retto, sempre da sospettare perché particolarmente temibili ai fini prognostici.
Nel dubbio sarebbe stato utile richiedere una consulenza chirurgica immediata in quanto la riparazione rettale deve essere quanto più precoce e precisa possibile per ottenere le migliori possibilità di guarigione.
3) Il comportamento colposo messo in atto e riportato nella discussione e nelle conclusioni sopraindicate ha realizzato un periodo di invalidità temporanea totale per giorni 30, parziale al 75% per ulteriori giorni 30, parziale al 50% per ulteriori giorni 200. La dispareunia residuata e la persistenza di una cicatrice della regione addominale descritta nella foto allegata realizzano una menomazione permanente dell'integrità psicofisica valutabile nella misura del 17% facendo riferimento alle linee guida per la valutazione medico legale del danno della . L'invalidità Pt_2 residuata si ritiene riferibile in termini causali alle modalità del parto, al decorso post-operatorio e agli interventi, questi ultimi in percentuali identiche (50%-50%) tra le strutture sanitarie considerando che all'ospedale S. Carlo sono stati praticati tre interventi e, solo nell'ultimo approntando l'ileostomia, procedura che ha poi consentito di raggiungere la guarigione della fistola
4) Non risultano documentate spese mediche direttamente sostenute dalla e si ritiene Parte_1 che il tempo trascorso impedisca di attuare manovre chirurgiche per tentare di emendare il danno rilevato.
Con note critiche il CT di parte attrice contestava ai CCTTUU la paritaria ripartizione di responsabilità tra i sanitari dell' ed i sanitari dell' Controparte_4 Controparte_5
ritenendo più corretto ascrivere l'intera responsabilità esclusivamente ai primi, alla
[...]
luce delle plurime censure ravvisate dalla CTU in capo ai sanitari del primo nosocomio.
Alle osservazioni pervenute dal CT di parte attrice, i CCTTUU hanno replicato confermando la parziale responsabilità professionale dell' per non aver, Controparte_5
in occasione del secondo intervento praticato in quella struttura, messo in atto procedure protettive per la riparazione della lesione (drenaggi, derivazione intestinale); i CCTTUU hanno riformulato la ripartizione della responsabilità nella misura del 70% per l' CP_4
e del 30% per l' di Roma, confermando nel resto le conclusioni
[...] Controparte_5
già raggiunte.
Con ordinanza in data 22 maggio 2025, il giudice, letti gli atti di causa e la CTU, lette le note di udienza depositate da parte attrice in data 22 maggio 2025 e da parte convenuta in data 21 maggio 2025, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24 giugno 2025 da svolgersi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Con note in data 23 giugno 2025 parte attrice si riportava alle note critiche depositate dal
CT di parte, Dott. contestava la CTU limitatamente alla attribuzione di Persona_5 una responsabilità all'Ospedale San Carlo di Roma, ritenuto doversi individuare Contr esclusivamente in capo alla convenuta la responsabilità dei danni;
per l'ipotesi di ammissione di una responsabilità concorsuale delle due strutture, riteneva, ai sensi Contr dell'art. 1292 c.c. e 2055 c.c., comunque tenuta la convenuta all'integrale risarcimento del danno in favore dell'attrice; insisteva per l'ammissione della prova orale indicata nella
2^ memoria istruttoria, al fine provare la personalizzazione del danno e il danno patrimoniale;
concludeva chiedendo la condanna dell'azienda convenuta per la responsabilità colposa dei sanitari dell' prima durante e dopo il parto, Controparte_4
nonché per l'inadempimento degli obblighi contrattuali di cura e tutela della salute del paziente, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, subìti e subendi.
Con note in data 23 giugno 2025 parte convenuta si riportava ai precedenti scritti difensivi, precisava le proprie conclusioni insistendo nel rigetto della domanda attorea.
Con ordinanza in data 24 giugno 2025 il giudice, esaminati gli atti di causa, lette le note di udienza depositate dalle parti, assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c. ed assumeva la causa in decisione.
Parte attrice depositava comparsa conclusionale in data 22 settembre 2025 con la quale, richiamati i propri scritti difensivi, in particolare la memoria istruttoria 183 VI c. cpc II termine, la memoria difensiva del 24.06.2024, le note di trattazione scritta del 23.06.2025, nonché le note critiche del proprio CTP, insisteva per l'accoglimento della domanda risarcitoria.
Parte convenuta depositava comparsa conclusionale in data 22 settembre 2025 e, riportandosi ai precedenti scritti difensivi, riteneva non provata la totale responsabilità dei Contr sanitari dell' ribadiva la correttezza della condotta dell' convenuta, chiedeva CP_3 di rigettare la domanda attorea ritenuta infondata e sfornita di prova.
Parte attrice depositava memoria di replica in data 13 ottobre 2025 così concludendo “Nel riportarci a tutti i nostri scritti difensivi, ai principi codicistici e giurisprudenziali relativi al concorso di colpa richiamati nella nostra comparsa conclusionale del 18.9.2025 nonché alla quantificazione delle voci di danno analiticamente esposte nel medesimo scritto difensivo, confidiamo per l'integrale accoglimento della domanda”.
Parte convenuta depositava memoria di replica in data 13 ottobre 2025 così concludendo:
“Fermo quanto fin qui sostenuto, per la quantificazione dei danni (patrimoniale e non) nonché per
l'attribuzione di eventuali interessi e rivalutazione ci si rimette alla decisione del Giudice ed ai criteri che lo stesso riterrà più opportuni da applicarsi al caso di specie tenuto sempre conto che, in ogni caso, l'importo risarcitorio andrà determinato nei confronti dell per il solo 70%. CP_3
Tanto premesso, l' come sopra rappresentata e difesa, previa dichiarazione di CP_1 inammissibilità della nuova domanda e/o insussistenza del vincolo di solidarietà ex art. 2055 c.c., insiste nelle conclusioni rassegnate in atti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda spiegata è fondata e va accolta nei limiti di seguito precisati.
La fattispecie in esame è relativa ad evento verificatosi nel 2009, in epoca anteriore all'entrata in vigore della L. n. 24 del 2017, cd. Legge Gelli.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 28994/2019; Cass. n.
28811/2019) le norme sostanziali della predetta legge non sono retroattive, dunque, non possono applicarsi al caso di specie.
All'epoca dei fatti, era però già consolidato l'orientamento della giurisprudenza che riconduceva la responsabilità della struttura sanitaria per attività medico-chirurgica nell'ambito della responsabilità contrattuale per inadempimento alle obbligazioni assunte nei confronti del paziente, in forza di un atipico contratto di assistenza sanitaria o di spedalità con la struttura e di un contatto sociale con il medico ivi operante, che si perfeziona, anche sulla base di fatti concludenti, con l'affidamento del paziente alle cure della struttura sanitaria, ovvero del medico in essa operante (Cass. n. 8826/2007; Cass.
n.5590/2015).
Ne deriva che, dei danni subiti dal paziente, l'Ente ospedaliero risponde per fatto proprio, ex art. 1218 c.c., ove questi siano dipesi dall'inadeguatezza della struttura sanitaria, ovvero per fatto altrui, ex art. 1228 c.c., ove siano dipesi dalla colpa dei medici di cui l'Ente si sia avvalso nell'adempimento della propria obbligazione di cura (Cass. n. 1620/2012; Cass.
n.22390/2006).
L'attività dei sanitari si incardina, cioè, nella obbligazione della struttura, la quale si avvale dei suoi ausiliari per la realizzazione dell'assistenza del paziente, assumendosene il rischio.
Dalla natura contrattuale della responsabilità della struttura e dei sanitari ivi operanti, consegue che, ai fini del risarcimento del danno, è onere del danneggiato ai sensi dell'art.2697 c.c., provare l'esistenza del rapporto di cura ed il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre resta a carico della struttura sanitaria provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, o di avere agito con la diligenza richiesta o la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione (da ultimo Cass. n. 27142/2024; Cass. n. 13107/2023; Cass. n. 5808/2023;
Cass. Sez. U. n. 577/2008), tenuto conto che nell'adempimento della prestazione professionale, la diligenza esigibile dal medico è quella del debitore qualificato di cui al secondo comma dell'art.1176 c.c..
Deve aggiungersi che in tema di responsabilità civile, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio" (Sez. U, n. 576/2008).
Ed ancora, per quanto di interesse, il rigore del principio dell'equivalenza delle cause, posto dall'art. 40 cod. pen., in base al quale, se la produzione di un evento dannoso è riferibile a più azioni od omissioni, deve riconoscersi ad ognuna di esse efficienza causale, trova il suo temperamento solo nel principio della causalità efficiente, desumibile dal secondo comma dell'art. 41 dello stesso codice, in base al quale l'evento dannoso deve essere attribuito esclusivamente all'autore della condotta sopravvenuta, solo se questa azione risulti tale da rendere irrilevante le altre cause preesistenti, ponendosi al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale già in atto.
Nel caso di specie, deve ritenersi provato ai sensi dell'art.115 cpc, perché non contestato e comunque documentato, il rapporto di cura e assistenza intercorso tra l'attrice ed i sanitari dell'Ospedale San Giovanni di Dio di Fondi, Parte_1
Contr struttura riferibile alla convenuta . CP_3
Quanto all'inadempimento, la CTU esperita dal collegio peritale composto dai dottori e , con ampia motivazione, che ha Persona_2 Persona_4
tenuto conto delle osservazioni critiche del CT di parte attrice, ha consentito di accertare la sussistenza di una compromissione della salute della paziente eziologicamente riferita alle modalità del parto, al decorso post-operatorio e agli interventi chirurgici, imputabile alla prevalente (70%) responsabilità professionale dei sanitari dell' Controparte_4 intervenuti durante il parto e nella fase immediatamente successiva e alla minore responsabilità (30%) dei sanitari dell' di Roma che hanno Controparte_5
successivamente avuta in cura la paziente.
In sintesi, i CCTTUU hanno riferito che la paziente veniva ricoverata dal 15.07.2009 al
27.07.2009 presso l'Ospedale San Giovanni di Dio di Fondi, nel Reparto Ostetricia e
Ginecologia, per gravidanza a termine;
che a seguito del parto eutocico (vaginale-naturale) del 16.07.2009 la paziente subiva una lacerazione di 4° grado (massimo grado di compromissione, rel. pag. 10) non adeguatamente diagnosticata dagli operatori sanitari al momento della episiorrafia praticatale durante il parto, e che ha determinato il formarsi di una fistola retto-vaginale; che in data 16.07.2009 veniva eseguito dai sanitari dell'Ospedale San Giovanni di Dio di
Fondi un intervento chirurgico di riparazione fistola retto-vaginale per lacerazione a tutto spessore vagina-retto, con dimissione della paziente il 27.07.2009; che tale intervento è risultato tardivo ed inefficace, esitando una fistola retto-vaginale, per la cui risoluzione la paziente ha iniziato un percorso terapeutico in altro nosocomio,
l'Ospedale S.Carlo di Roma;
presso l'Ospedale S.Carlo di Roma veniva sottoposta a intervento chirurgico di
“Fistolectomia”, al quale seguivano, sempre presso la medesima struttura, ulteriori interventi chirurgici (25.02.2010 intervento di “Riparazione di fistola retto-vaginale; plastica vaginale;
plastica rettale;
11.03.2010 intervento di “Riparazione fistola retto- vaginale;
Colpoperineoplastica; Ileostomia.”; 26.03.2010 nuovo ingresso per complicazioni meccaniche della ileostomia;
07.09.2010 intervento di ricanalizzazione ileale).
Valutata l'intera vicenda clinica, i CCTTUU hanno individuato plurime condotte colpose dei sanitari dell' causalmente efficienti rispetto al danno subito dalla Controparte_4
paziente, consistenti in: omessa tempestiva diagnosi di lacerazione di 4° grado (massimo grado di compromissione, rel. pag. 10) avvenuta a seguito di parto vaginale, erronea episiorrafia, inadeguatezza e tardività dell'intervento chirurgico di riparazione della lacerazione eseguito quindici ore dopo la avvenuta lesione, non risolutivo, esitando una fistola retto- vaginale, criticità nell'assistenza post-operatoria fornita alla paziente (non ha tenuto conto dell'alta possibilità che la lesione rettale non guarisse, non si sono considerati i segni e i sintomi riferiti dalla paziente - emissione di gas dalla vagina, evento peraltro riportato in cartella ma non ritenuto evidentemente significativo - e si è proceduto alla dimissione con sospensione della alimentazione parenterale e dell'antibioticoterapia, condizioni queste che hanno vieppiù aggravato il quadro clinico e gli esiti.).
Anche nei confronti dei sanitari della diversa struttura dell' , che Controparte_5
hanno sottoposto la paziente a tre interventi chirurgici per riparazione di fistola retto- vaginale, i CCTTUU hanno rilevato una parziale responsabilità consistente nel non aver adeguatamente considerato la fistola ad alto rischio di recidiva e complicazioni e nell'aver omesso procedure protettive per la riparazione della lesione, tant'è che non sono riusciti a ripristinare una situazione ottimale se non al terzo intervento, praticato con l'esecuzione di una ileostomia protettiva, ottenendo la chiusura definitiva del tramite fistoloso.
Aggiungevano i CCTTUU che una tempestiva diagnosi, l'immediata e precisa riparazione della lesione retto-vaginale avrebbero modificato la prognosi e favorito la guarigione e che la mancata guarigione possa essere messa in relazione, con un alto grado di probabilità, alla diagnosi tardiva;
che le lesioni retto-vaginali non riparate immediatamente di rado guariscono se non si provvede ad una derivazione intestinale, cosa eseguita mesi dopo all' (11.03.2010). Controparte_5
In definitiva, condividendo le risultanze della CTU, adeguatamente motivate e prive di vizi logici, è possibile ritenere che la non tempestiva diagnosi della lacerazione di massimo grado di compromissione nell'immediatezza del parto e l'inadeguato trattamento chirurgico riparatorio eseguiti dai sanitari dell' rappresentano il fattore Controparte_4
eziologico che, in termini di elevata probabilità, ha determinato l'insorgere della fistola retto-vaginale; che il successivo intervento dei sanitari dell' di Roma si è inserito nel Controparte_5
processo produttivo del danno generato dai sanitari della prima struttura, al fine di rimediare al pregiudizio da questi determinato;
che, tuttavia, i sanitari dell'ospedale di San Carlo di Roma nel corso dei due dei tre interventi chirurgici eseguiti sulla paziente non hanno assunto misure risolutive ed idonee a porre riparo alla situazione patologica già sussistente, con ciò contribuendo in termini causali alla produzione dell'unico danno, dato dalla attuale condizione clinica della paziente nei termini accertati dai CCTTUU.
Ne consegue che la menomazione permanente e temporanea dell'integrità fisica nei limiti accertati dai CCTTUU è il risultato di una serie causale avviata sul piano logico, oltre che temporale, dal primo inadeguato e non tempestivo intervento dei Sanitari dell CP_4 che ha determinato per la paziente la necessità di ricorrere ad una diversa struttura
[...]
sanitaria ove, comunque, i sanitari non hanno posto adeguate misure atte alla risoluzione della problematica, con ciò contribuendo in maniera efficiente, seppur in misura inferiore, alla produzione dell'intero danno.
Il riconoscimento di più condotte illecite (modalità del parto, decorso post-operatorio e interventi chirurgici eseguiti nelle due strutture sanitarie) culminate in un unico danno, quale è la condizione patologica della paziente, comporta la configurabilità di una corresponsabilità solidale tra le strutture sanitarie coinvolte nell'iter clinico.
Infatti, ai fini della responsabilità solidale di cui all'art. 2055, comma 1, c.c., norma sulla causalità materiale integrata nel senso dell'art. 41 c.p., è richiesto solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità - contrattuale ed extracontrattuale -, in quanto la norma considera essenzialmente l'unicità del fatto dannoso, e riferisce tale unicità unicamente al danneggiato, senza intenderla come identità delle norme giuridiche violate;
la fattispecie di responsabilità implica che sia accertato il nesso di causalità tra le condotte caso per caso, in modo da potersi escludere se a uno degli antecedenti causali possa essere riconosciuta efficienza determinante e assorbente tale da escludere il nesso tra l'evento dannoso e gli altri fatti, ridotti al semplice rango di occasioni (Cass. Sez. Un. n.
13143/2022; Cass. n. 1070/2019) principio di solidarietà che può applicarsi anche ove la pluralità delle distinte condotte dannose sia riferibile a soggetti giuridici diversi (così
Cass.n. 5519/2024).
La circostanza che in esito alla CTU la Struttura sanitaria, unica convenuta in giudizio, sia risultata responsabile in concorso con alta struttura sanitaria, rimasta estranea al giudizio, non incide, nel rapporto con la paziente danneggiata, su "petitum" e "causa petendi", dato che la posizione debitoria della convenuta rimane basata sull'allegazione della sua qualità di autore dell'illecito, indipendentemente dalla riferibilità del fatto anche ad altri soggetti.
La giurisprudenza ritiene, infatti, che la circostanza che il danneggiato si sia rivolto in giudizio contro uno solo degli autori del fatto dannoso, o che, come nel caso di specie, abbia agito in maniera tale da escludere del tutto la responsabilità dell'altro, non comporta la rinuncia alla solidarietà esistente tra tutte le persone alle quali lo stesso fatto dannoso sia imputabile, sicché, se anche nel corso del giudizio emerga la graduazione di colpa tra i vari corresponsabili, ciò non preclude al danneggiato la possibilità di chiedere di essere integralmente risarcito da uno solo dei corresponsabili (Cass. n. 20170/2024; Cass. n. 2066 del 2018; Cass. n.19934/2004).
Si aggiunga che l' evocata in giudizio, pur avendone gli elementi per valutare, CP_3 non ha preventivamente chiamato in causa eventuale altro corresponsabile, al fine di esercitare il regresso contro questo per il caso di esito positivo dell'azione intrapresa dalla danneggiata.
Dunque, in applicazione dei richiamati principi, l' convenuta è tenuta ai sensi CP_3
degli art.1228 c.c. e 2055 c.c. a risarcire la paziente per la totalità, atteso che nel rapporto tra più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, non rilevando nei confronti di chi subisce il danno la questione delle differenti quote di responsabilità nella causazione dello stesso, salvo rivalsa ai sensi dell'art. 1299 c.c. della struttura convenuta nei confronti dell'Ospedale San Carlo.
Venendo alla liquidazione equitativa dei danni appurati dai CCTTUU, non può essere utilizzata la nuova tabella unica nazionale introdotta dal D.P.R. n. 12/2025 che si applica ad eventi dannosi verificatisi dopo la sua entrata in vigore, dunque successivi al 5 marzo
2025; pertanto, per il caso di specie (2009) si farà applicazione delle tabelle milanesi, come indicato da Cass. Sent. 12408/2011, attualmente vigenti (2024), conformemente al principio di unitarietà del danno biologico ed onnicomprensività rispetto ai pregiudizi fisici o psichici causati dall'altrui illecito, sancito dalla sentenza n. 26972 del 2008 delle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione, secondo il quale, il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, costituisce una componente del danno biologico, come anche il danno esistenziale/dinamico relazionale, tutte voci componenti un unitario danno alla persona considerata nel complesso della sua estrinsecazione soggettiva, sicché la liquidazione di ulteriori poste di danno comporterebbe una non consentita duplicazione risarcitoria.
Ai fini della liquidazione equitativa del danno si terrà conto degli esiti della CTU che ha accertato un periodo di inabilità temporanea assoluta di giorni 30, parziale al 75% di giorni
30, parziale al 50% di ulteriori giorni 200, una menomazione permanente dell'integrità psicofisica (danno biologico) rappresentata da dispareunia e esiti cicatriziali, quantificata nella misura del 17% con riferimento alle linee guida per la valutazione medico legale del danno della . Pt_3
Si ritiene doversi riconoscere la "personalizzazione" del danno con aumento nella misura del 15% del danno biologico, già depurato dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale (sofferenza interiore), onde evitare una indebita duplicazione del medesimo pregiudizio, in considerazione della indubbia sofferenza, ritenuta provata in via presuntiva, sulla scorta delle allegazioni di parte danneggiata, determinata dall'impossibilità di allattare il nascituro nei primi mesi di vita e dall'aver subito ripetute e ravvicinate suture, essendo stata sottoposta a n.4 interventi chirurgici per fistola retto- vaginale in un arco temporale di 8 mesi (dal 07.2009 al 03.2010), nonché per la compromissione dell'intimità di coppia indotta dal danno subito (dispareunia residuata) non emendabile.
In applicazione dei richiamati criteri, considerata l'età della danneggiata al momento del fatto (37 anni), il danno risarcibile va determinato nei seguenti termini (elaborato con l'ausilio di apposito software):
Punto base I.T.T. € 115,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 48.107,00
Invalidità temporanea totale € 3.450,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.587,50
Invalidità temporanea parziale al 50% € 11.500,00
Totale danno biologico temporaneo € 17.537,50
Totale generale: € 65.644,50
Applicazione aumento per personalizzazione del 15% € 75.491,175.
Detto importo, devalutato alla data dell'evento lesivo (16.07.2009) e nuovamente aumentato con gli interessi legali da calcolarsi sulla somma via via rivalutata (indice FOI), ammonta ad € 90.207,80, cui andranno aggiunti gli interessi legali dalla presente sentenza al saldo.
Quanto al danno patrimoniale richiesto dall'attrice per l'asserita riduzione dei guadagni
(di oltre i 2/3) da attività di parrucchiera subita in conseguenza all'evento dannoso (luglio
2009), dalle dichiarazioni dei redditi prodotte dall'attrice risulta un reddito netto da lavoratore autonomo (artigiano) oscillante tra gli € 14.467 (anno d'imposta 2006) e € 10.778
(anno d'imposta 2008), ridottosi nel 2009 a € 5.126, nel 2010 a € 6.488, nel 2011 a € 8.386, per ritornare nel 2012 sui livelli precedenti al fatto lesivo (€10.800).
Tuttavia, ai sensi dell'art. 1223 cod. civ., il danno da incapacità temporanea di guadagno
(da lucro cessante) può essere riconosciuto per il solo periodo complessivo di invalidità temporanea di 260 giorni pari a 8 mesi e 20 giorni (dal luglio 2009 fino al marzo 2010), tenuto conto che verosimilmente la paziente avrebbe comunque interrotto la propria attività lavorativa durante il periodo di maternità (5 mesi) e goduto della relativa indennità. Pertanto, si ritiene di dover liquidare in via equitativa considerati interessi e rivalutazione monetaria un danno patrimoniale nella misura complessiva di € 7.200,00.
In definitiva, ritenuta l' responsabile ai sensi dell'art. 1228 c.c. del fatto CP_1
colposo dei medici dell'Ospedale San Giovanni di Dio di Fondi per le prestazioni professionali da questi rese alla paziente , affermato il Parte_1
concorso di responsabilità dell'Azienda con altra struttura sanitaria non evocata in giudizio, l' deve, ai sensi dell'art.2055 c.c., corrispondere per l'intero il CP_1
risarcimento del danno in favore dell'attrice pari a € Parte_1
90.207,80 già rivalutati all'attualità per danno non patrimoniale ed € 7.200,00 per danno patrimoniale, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.
La soccombenza dell' convenuta nel merito della domanda regola le spese di lite CP_3
liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM 55/14, aggiornati al
DM 147/22, nella misura media, tenuto conto del decisum.
Per la medesima ragione, le spese delle due CTU, liquidate come da decreto del 10 maggio
2016 e del 17 aprile 2025, vanno poste a carico dell' convenuta. CP_3
P.Q.M.
il Tribunale di Latina, monocraticamente e definitivamente pronunciando nella causa n.
756/2014, ogni diversa domanda rigettata, così provvede:
- accoglie la domanda di parte attrice e condanna in persona del CP_1
rappresentante legale a corrispondere a l'importo di € Parte_1
90.207,80 già rivalutato all'attualità a titolo di danno non patrimoniale e di € 7.200,00 per danno patrimoniale, a cui importi andranno aggiunti gli interessi legali dalla sentenza al saldo;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice, che CP_1 liquida in € 14.103,00 per compensi e in € 477,00 per esborsi, oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore Avv. Ermanno Martusciello dichiaratosi antistatario;
- pone le spese delle due CTU, liquidate con decreto del 10 maggio 2016 e del 17 aprile
2025, definitivamente a carico della convenuta soccombente. CP_1
Lì 16 ottobre 2025.
IL GIUDICE dott. Stefano Fava
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Latina
Sezione II Civile
in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Stefano Fava ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 756/2014 del R.G.A.C, trattenuta in decisione all'udienza a trattazione scritta del 22 maggio 2025 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Ermanno Martusciello, per delega a margine dell'atto di citazione
PARTE ATTRICE
E
(P.I. in persona del Direttore Generale, rappresentata e difesa CP_1 P.IVA_1
dall'Avv. Rachele Ambrosio, per delega a margine della comparsa di costituzione
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: responsabilità medico-sanitaria
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni a trattazione scritta del 24 giugno 2025 i procuratori delle parti concludevano come da note scritte depositate in atti.
PREMESSO IN FATTO
Con atto di citazione notificato in data 30 gennaio 2014 la sig.ra Parte_1
conveniva in giudizio l' , in persona del rappresentante legale p.t.,
[...] CP_2
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti, cagionati dalla colposa condotta dei sanitari intervenuti durante e successivamente il parto. Deduceva:
a) che il 15 luglio 2009 si ricoverava presso l'Ospedale San Giovanni di Dio di Fondi
(Azienda USL di ) e, dopo una normale gravidanza, alle ore 4 del 16 luglio CP_1 dava alla luce un bambino con parto eutocico, naturale, senza problemi in fase di fuoriuscita del feto;
b) che dopo qualche ora dal parto si manifestava fuoriuscita di aria dalla vagina;
c) che a seguito di tale problematica, i sanitari, nella serata del 16 luglio, la sottoposero ad anestesia generale, rimozione dei punti e risuturazione per la terza volta;
d) che la problematica persisteva e si aggravava con emissione di materiale fecale dalla vagina;
e) che, ciononostante, la paziente veniva dimessa in data 27.7.2009 con diagnosi di
“lacerazione del retto prolungata dall'episiotomia”;
f) che i gravissimi disturbi continuavano con emissione di aria e materiale fecale dall'organo genitale;
g) che veniva convocata presso l'Ospedale di Fondi per effettuare una rettoscopia, ma l'intervento non veniva eseguito per assenza del sanitario incaricato;
h) di essere stata costretta a rivolgersi all'Ospedale San Carlo di Roma, ove veniva ricoverata ed i sanitari diagnosticavano una fistola retto vaginale;
i) che all'Ospedale San Carlo di Roma veniva sottoposta a più interventi e cure protrattesi nei vari ricoveri, dal 7.10.2009 al 12.10.2009, dal 24.2.2010 al 1.3.2010, dal
11.3.2010 al 14.3.2010, dal 26.3.2010 al 29.3.2010, dal 7.09.2010 al 13.09.2010 per fistolectomia retto vaginale, riparazione vaginale ed asportazione polipo anale;
j) che le è stato praticato anche un intervento di ileostomia, con applicazione di un sacchetto esterno per la raccolta delle deiezioni, determinante gravissimi disagi e sofferenze protratti per due anni;
k) che, anche dopo la guarigione clinica, ha sofferto gravissimi impedimenti fisici e morali, relativi alla sfera sessuale, alla vita di relazione, alla sfera psichica, e ad oggi
è ancora in cura presso una psicologa;
l) di aver subito anche danni di natura patrimoniale per l'impossibilità per quasi due anni di potere attendere alla sua attività di parrucchiera;
m) che la paziente prima del parto era in normali condizioni fisiche e l'operazione del parto si presentava di ordinaria routine;
n) di aver diritto al risarcimento di tutti i danni subiti per la grave negligenza ed imperizia dei sanitari intervenuti durante e successivamente il parto;
o) l'esito negativo della procedura di mediazione.
Per quanto dedotto, concludeva chiedendo di: “accertare e dichiarare che le lesioni e tutti i danni subiti e subendi dalla sig.ra sono stati direttamente causati delle Parte_1 errate manovre dei sanitari che l'avevano in cura presso l'Ospedale San Giovanni di Dio di Fondi, prima durante e dopo il parto, per colpa grave dei medesimi dipendenti della convenuta struttura sanitaria pubblica e comunque per inadempimento degli obblighi contrattuali di cura e tutela della Cont salute del paziente, che l'azienda convenuta si è assunta all'atto del suo ricovero. Per l'effetto condannare l' , in persona del suo legale rappresentante, a Controparte_3 risarcire alla tutti i danni, fisici, morali, biologici, psicologici, da vita di Parte_1 relazione, patrimoniali e non, di ogni ordine e specie, da ella subìti e subendi, nella misura ritenuta di giustizia e da accertarsi in corso di causa, anche tramite eligenda CTU. Con gli interessi e la rivalutazione dal giorno dell'evento (16.7.2009) al saldo. Vittoria di spese e compensi di giudizio.”
Con comparsa in data 9 maggio 2014 si costituiva l' , in persona del CP_1
Direttore Generale, deducendo:
a) l'infondatezza della domanda attorea;
b) di contestare la ricostruzione del fatto fornita dall'attrice;
c) l'assenza di responsabilità derivante da presunta malpractice dei sanitari intervenuti nel caso de quo;
d) di contestare, comunque, la genericità della richiesta risarcitoria. Per quanto dedotto, l'Azienda sanitaria convenuta concludeva chiedendo in via principale e nel merito, di accertare la piena correttezza della condotta dell'Azienda convenuta e rigettare ogni richiesta risarcitoria perché infondata e non provata.
All'udienza del 20 maggio 2014 il giudice concedeva i termini richiesti di cui all'art. 183 comma sei c.p.c..
Depositate le memorie istruttorie, il giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10 marzo 2015, con ordinanza del 14 maggio 2015 ammetteva la CTU medico legale, nominando il dott. Persona_1
Prestato il giuramento, all'udienza del 15 settembre 2015 veniva conferito al nominato
CTU l'incarico con i seguenti quesiti:
1) descriva gli interventi effettuati dai sanitari su presso la Parte_1 struttura convenuta, successivamente al parto avvenuto il 16/07/2009, specificandone le finalità; dica se i trattamenti prescelti potevano ritenersi astrattamente adeguati rispetto al caso specifico e se gli stessi siano stati eseguiti in conformità delle metodiche medico-chirurgiche stabilite dalla prassi o dalla scienza medica, specificando in caso di risposta negativa le cause della difettosa esecuzione
(in relazione alla: tempestività, regolarità, completezza, compatibilità dei mezzi impiegati, ecc.);
2) rilevi e descriva eventuali difficoltà (originarie o sopravvenute) nella esecuzione del trattamento indicato quali rimedi siano stati adottati (ovvero fossero in concreto adottabili) per il superamento delle stesse;
3) accerti se a causa degli interventi di cui sopra sia residuata all'attrice un'invalidità permanente o temporanea totale o parziale precisando se tale invalidità sia riferibile in termini causali al post-operatorio o agli interventi o eventualmente ad entrambi indicando la percentuale (tenuto conto di eventuali altri interventi successivi subiti dall'attrice e praticati da altri sanitari);
4) accerti la congruità delle spese mediche già sostenute qualora ritenute necessarie ed indichi i costi di spese mediche future ritenute necessarie per emendare all'eventuale danno riscontrato.
In data 20 gennaio 2016 il nominato CTU dott. depositava l'elaborato peritale Per_1 definitivo. All'udienza del 28 aprile 2016 parte attrice contestava le risultanze della CTU, chiedeva convocarsi a chiarimenti il consulente d'ufficio; il giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni.
Seguivano successive udienze di precisazione delle conclusioni (4.4.2017, 24.10.2017,
27.09.2018, 27.06.2019,17.12.2019).
In considerazione dell'emergenza epidemiologica da Covid19, visto il d.l. 17 marzo 2020, conv. in L. 27/2020, il procedimento subiva un ulteriore rinvio all'udienza a trattazione scritta del 16 luglio 2020.
All'udienza del 29 ottobre 2020 il giudice assegnava al Ctu termine per il deposito delle risposte scritte alla richiesta di chiarimenti formulata da parte attrice con le note del 15 luglio 2020.
In data 4 gennaio 2021 il consulente d'ufficio depositava l'integrazione alla CTU.
Con note scritte in data 15 febbraio 2021 parte convenuta si riportava ai precedenti scritti difensivi ed alle risultanze della CTU, chiedeva il rinvio per la precisazione delle conclusioni.
Con note in data 16 febbraio 2021 parte attrice rilevava la mancata trasmissione da parte del CTU della bozza di integrazione;
preso atto delle risposte fornite dal CTU, ne rilevava la non esaustività, genericità, reticenza e contraddittorietà; insisteva per l'integrale rinnovazione delle operazioni peritali;
chiedeva ammettersi prova orale così come articolata nella memoria istruttoria 2^ termine del 17.07.2014, nonché CTU contabile ai fini della quantificazione del danno patrimoniale subito dall'attrice nella sua attività professionale, anche in relazione alla documentazione fiscale e contabile depositata con la
2^ memoria istruttoria del 17.7.2014; nel merito chiedeva di accertare e dichiarare che le lesioni e tutti i danni subiti e subendi dalla sig.ra direttamente Parte_1 causati delle errate manovre dei sanitari dell'Ospedale San Giovanni di Dio di Fondi, per colpa grave dei medesimi e comunque per inadempimento degli obblighi contrattuali di cura e tutela della salute del paziente, per l'effetto condannare l'Azienda convenuta a risarcire alla tutti i danni, fisici, morali, biologici, psicologici, da Parte_1
vita di relazione, patrimoniali e non, subìti e subendi, nella misura ritenuta di giustizia.
Con ordinanza in data 25 febbraio 2021 il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, la rinviava per la precisazione delle conclusioni. Seguivano successive udienze a trattazione scritta per la precisazione delle conclusioni
(30.06.2022; 29.11.2022: 16.05.2023 ; 4.07.2024). P.IVA_2
Con note in data 24 giugno 2024 parte attrice ribadiva e richiamava le contestazioni e le richieste precedentemente formulate in esito alla CTU, insisteva nel chiedere la rinnovazione della CTU mediante un Collegio composto da medico specialistico nella materia della ginecologia ed ostetricia e da un medico legale, ai sensi dell'art 15 della L.
24/2017, ritenuta l'esperita CTU erronea, illogica, contraddittoria, evasiva, compiacente con la convenuta e punitiva nei confronti della paziente, sia in relazione alle negative conclusioni sulla responsabilità, ed anche in relazione alle risibili percentuali di danno liquidato;
rilevava parte attrice la nullità della CTU per situazione di incompatibilità del Contr dott. già dipendente della stessa nei cui confronti è stato chiamato ad Per_1 esprimere il proprio giudizio, che ne esce fortemente incrinato sotto il profilo della imparzialità; insisteva per la nullità della CTU per omessa trasmissione della bozza prima del deposito della integrazione della CTU;
chiedeva l'ammissione della prova orale come articolata nella memoria istruttoria 2^ termine del 17.07.2014 e di CTU contabile per meglio quantificare il danno patrimoniale anche in relazione alla documentazione fiscale e contabile depositata con la 2^ memoria istruttoria del 17.7.2014; nel merito, insisteva per la fondatezza della domanda chiedendo la condanna dell' Controparte_3
al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subìti e subendi, dall'attrice.
[...]
Con note in data 3 luglio 2024 parte convenuta si opponeva alla richiesta di completa rinnovazione della CTU e/o al suo annullamento nonché all'ammissione di prova orale e
CTU contabile, insisteva per il rigetto della domanda attorea con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Con decreto in data 16 agosto 2024 il giudice, ritenuto necessario per ragioni di opportunità rinnovare le indagini peritali in considerazione dei pregressi rapporti del Cont consulente tecnico con la , tenuto conto delle puntuali osservazioni critiche CP_3
mosse dalla parte attrice alla relazione peritale, ritenuto necessario nominare sanitari anche non iscritti in albi e/o non di area locale, nominava il Dott.
[...]
esperto in medicina legale, e il Dott. esperto in oncologia, Per_2 Persona_3
sottoponendo al collegio il quesito di cui al verbale di udienza del 15 settembre 2015. Con decreto in data 21 agosto 2024 il giudice disponeva la sostituzione del nominato dott.
cancellato dall'albo dei consulenti tecnici d'ufficio, con il dott. Persona_3 Per_4
, esperto in ginecologia.
[...]
Depositati dai CTU i giuramenti telematici, il giudice con decreto del 3 ottobre 2024 conferiva al collegio l'incarico di cui al verbale di udienza del 15 settembre 2015.
Il collegio dei consulenti ausiliari depositava l'elaborato peritale definitivo in data 17 aprile 2025 che così concludeva:
1) in seguito al parto della Signora si è verificata una lacerazione perineale di 4° grado Parte_1 non identificata e pertanto non diagnosticata. È stata, di conseguenza, eseguita una riparazione inadeguata che ha costretto ad un nuovo intervento dopo diverse ore. L'assistenza postoperatoria nei giorni successivi a questo secondo intervento non ha tenuto conto dell'alta possibilità che la lesione rettale non guarisse, non si sono considerati i segni e i sintomi riferiti dalla paziente (emissione di gas dalla vagina, evento peraltro riportato in cartella ma non ritenuto evidentemente significativo) e si è proceduto alla dimissione con sospensione della alimentazione parenterale e dell'antibioticoterapia, condizioni queste che hanno vieppiù aggravato il quadro clinico e gli esiti. La lesione conseguiva al parto di un feto di peso considerevole (4.000 g) in nullipara e, per tale circostanza, particolare attenzione andava posta nella verifica delle lacerazioni perineali esitate, e questo prima di procedere ad una sutura che non ha tenuto conto della lesione rettale avvenuta e che ha richiesto in seguito, dopo 15 ore dall'evento parto, un ulteriore intervento chirurgico, risultato inefficace anche per le condizioni della ferita (edema, sovvertimento dei piani anatomici conseguentemente alla prima sutura, contaminazione fecale della ferita e del campo chirurgico, etc.).
2) Il comportamento da adottarsi in sala da parto in questi casi sarebbe stato di verificare con attenzione e con adeguata illuminazione la lacerazione, praticando l'esplorazione rettale e considerando l'esecuzione di eventuali manovre strumentali (clistere marcato) per evidenziare lesioni del retto, sempre da sospettare perché particolarmente temibili ai fini prognostici.
Nel dubbio sarebbe stato utile richiedere una consulenza chirurgica immediata in quanto la riparazione rettale deve essere quanto più precoce e precisa possibile per ottenere le migliori possibilità di guarigione.
3) Il comportamento colposo messo in atto e riportato nella discussione e nelle conclusioni sopraindicate ha realizzato un periodo di invalidità temporanea totale per giorni 30, parziale al 75% per ulteriori giorni 30, parziale al 50% per ulteriori giorni 200. La dispareunia residuata e la persistenza di una cicatrice della regione addominale descritta nella foto allegata realizzano una menomazione permanente dell'integrità psicofisica valutabile nella misura del 17% facendo riferimento alle linee guida per la valutazione medico legale del danno della . L'invalidità Pt_2 residuata si ritiene riferibile in termini causali alle modalità del parto, al decorso post-operatorio e agli interventi, questi ultimi in percentuali identiche (50%-50%) tra le strutture sanitarie considerando che all'ospedale S. Carlo sono stati praticati tre interventi e, solo nell'ultimo approntando l'ileostomia, procedura che ha poi consentito di raggiungere la guarigione della fistola
4) Non risultano documentate spese mediche direttamente sostenute dalla e si ritiene Parte_1 che il tempo trascorso impedisca di attuare manovre chirurgiche per tentare di emendare il danno rilevato.
Con note critiche il CT di parte attrice contestava ai CCTTUU la paritaria ripartizione di responsabilità tra i sanitari dell' ed i sanitari dell' Controparte_4 Controparte_5
ritenendo più corretto ascrivere l'intera responsabilità esclusivamente ai primi, alla
[...]
luce delle plurime censure ravvisate dalla CTU in capo ai sanitari del primo nosocomio.
Alle osservazioni pervenute dal CT di parte attrice, i CCTTUU hanno replicato confermando la parziale responsabilità professionale dell' per non aver, Controparte_5
in occasione del secondo intervento praticato in quella struttura, messo in atto procedure protettive per la riparazione della lesione (drenaggi, derivazione intestinale); i CCTTUU hanno riformulato la ripartizione della responsabilità nella misura del 70% per l' CP_4
e del 30% per l' di Roma, confermando nel resto le conclusioni
[...] Controparte_5
già raggiunte.
Con ordinanza in data 22 maggio 2025, il giudice, letti gli atti di causa e la CTU, lette le note di udienza depositate da parte attrice in data 22 maggio 2025 e da parte convenuta in data 21 maggio 2025, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24 giugno 2025 da svolgersi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Con note in data 23 giugno 2025 parte attrice si riportava alle note critiche depositate dal
CT di parte, Dott. contestava la CTU limitatamente alla attribuzione di Persona_5 una responsabilità all'Ospedale San Carlo di Roma, ritenuto doversi individuare Contr esclusivamente in capo alla convenuta la responsabilità dei danni;
per l'ipotesi di ammissione di una responsabilità concorsuale delle due strutture, riteneva, ai sensi Contr dell'art. 1292 c.c. e 2055 c.c., comunque tenuta la convenuta all'integrale risarcimento del danno in favore dell'attrice; insisteva per l'ammissione della prova orale indicata nella
2^ memoria istruttoria, al fine provare la personalizzazione del danno e il danno patrimoniale;
concludeva chiedendo la condanna dell'azienda convenuta per la responsabilità colposa dei sanitari dell' prima durante e dopo il parto, Controparte_4
nonché per l'inadempimento degli obblighi contrattuali di cura e tutela della salute del paziente, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, subìti e subendi.
Con note in data 23 giugno 2025 parte convenuta si riportava ai precedenti scritti difensivi, precisava le proprie conclusioni insistendo nel rigetto della domanda attorea.
Con ordinanza in data 24 giugno 2025 il giudice, esaminati gli atti di causa, lette le note di udienza depositate dalle parti, assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c. ed assumeva la causa in decisione.
Parte attrice depositava comparsa conclusionale in data 22 settembre 2025 con la quale, richiamati i propri scritti difensivi, in particolare la memoria istruttoria 183 VI c. cpc II termine, la memoria difensiva del 24.06.2024, le note di trattazione scritta del 23.06.2025, nonché le note critiche del proprio CTP, insisteva per l'accoglimento della domanda risarcitoria.
Parte convenuta depositava comparsa conclusionale in data 22 settembre 2025 e, riportandosi ai precedenti scritti difensivi, riteneva non provata la totale responsabilità dei Contr sanitari dell' ribadiva la correttezza della condotta dell' convenuta, chiedeva CP_3 di rigettare la domanda attorea ritenuta infondata e sfornita di prova.
Parte attrice depositava memoria di replica in data 13 ottobre 2025 così concludendo “Nel riportarci a tutti i nostri scritti difensivi, ai principi codicistici e giurisprudenziali relativi al concorso di colpa richiamati nella nostra comparsa conclusionale del 18.9.2025 nonché alla quantificazione delle voci di danno analiticamente esposte nel medesimo scritto difensivo, confidiamo per l'integrale accoglimento della domanda”.
Parte convenuta depositava memoria di replica in data 13 ottobre 2025 così concludendo:
“Fermo quanto fin qui sostenuto, per la quantificazione dei danni (patrimoniale e non) nonché per
l'attribuzione di eventuali interessi e rivalutazione ci si rimette alla decisione del Giudice ed ai criteri che lo stesso riterrà più opportuni da applicarsi al caso di specie tenuto sempre conto che, in ogni caso, l'importo risarcitorio andrà determinato nei confronti dell per il solo 70%. CP_3
Tanto premesso, l' come sopra rappresentata e difesa, previa dichiarazione di CP_1 inammissibilità della nuova domanda e/o insussistenza del vincolo di solidarietà ex art. 2055 c.c., insiste nelle conclusioni rassegnate in atti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda spiegata è fondata e va accolta nei limiti di seguito precisati.
La fattispecie in esame è relativa ad evento verificatosi nel 2009, in epoca anteriore all'entrata in vigore della L. n. 24 del 2017, cd. Legge Gelli.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 28994/2019; Cass. n.
28811/2019) le norme sostanziali della predetta legge non sono retroattive, dunque, non possono applicarsi al caso di specie.
All'epoca dei fatti, era però già consolidato l'orientamento della giurisprudenza che riconduceva la responsabilità della struttura sanitaria per attività medico-chirurgica nell'ambito della responsabilità contrattuale per inadempimento alle obbligazioni assunte nei confronti del paziente, in forza di un atipico contratto di assistenza sanitaria o di spedalità con la struttura e di un contatto sociale con il medico ivi operante, che si perfeziona, anche sulla base di fatti concludenti, con l'affidamento del paziente alle cure della struttura sanitaria, ovvero del medico in essa operante (Cass. n. 8826/2007; Cass.
n.5590/2015).
Ne deriva che, dei danni subiti dal paziente, l'Ente ospedaliero risponde per fatto proprio, ex art. 1218 c.c., ove questi siano dipesi dall'inadeguatezza della struttura sanitaria, ovvero per fatto altrui, ex art. 1228 c.c., ove siano dipesi dalla colpa dei medici di cui l'Ente si sia avvalso nell'adempimento della propria obbligazione di cura (Cass. n. 1620/2012; Cass.
n.22390/2006).
L'attività dei sanitari si incardina, cioè, nella obbligazione della struttura, la quale si avvale dei suoi ausiliari per la realizzazione dell'assistenza del paziente, assumendosene il rischio.
Dalla natura contrattuale della responsabilità della struttura e dei sanitari ivi operanti, consegue che, ai fini del risarcimento del danno, è onere del danneggiato ai sensi dell'art.2697 c.c., provare l'esistenza del rapporto di cura ed il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre resta a carico della struttura sanitaria provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, o di avere agito con la diligenza richiesta o la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione (da ultimo Cass. n. 27142/2024; Cass. n. 13107/2023; Cass. n. 5808/2023;
Cass. Sez. U. n. 577/2008), tenuto conto che nell'adempimento della prestazione professionale, la diligenza esigibile dal medico è quella del debitore qualificato di cui al secondo comma dell'art.1176 c.c..
Deve aggiungersi che in tema di responsabilità civile, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio" (Sez. U, n. 576/2008).
Ed ancora, per quanto di interesse, il rigore del principio dell'equivalenza delle cause, posto dall'art. 40 cod. pen., in base al quale, se la produzione di un evento dannoso è riferibile a più azioni od omissioni, deve riconoscersi ad ognuna di esse efficienza causale, trova il suo temperamento solo nel principio della causalità efficiente, desumibile dal secondo comma dell'art. 41 dello stesso codice, in base al quale l'evento dannoso deve essere attribuito esclusivamente all'autore della condotta sopravvenuta, solo se questa azione risulti tale da rendere irrilevante le altre cause preesistenti, ponendosi al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale già in atto.
Nel caso di specie, deve ritenersi provato ai sensi dell'art.115 cpc, perché non contestato e comunque documentato, il rapporto di cura e assistenza intercorso tra l'attrice ed i sanitari dell'Ospedale San Giovanni di Dio di Fondi, Parte_1
Contr struttura riferibile alla convenuta . CP_3
Quanto all'inadempimento, la CTU esperita dal collegio peritale composto dai dottori e , con ampia motivazione, che ha Persona_2 Persona_4
tenuto conto delle osservazioni critiche del CT di parte attrice, ha consentito di accertare la sussistenza di una compromissione della salute della paziente eziologicamente riferita alle modalità del parto, al decorso post-operatorio e agli interventi chirurgici, imputabile alla prevalente (70%) responsabilità professionale dei sanitari dell' Controparte_4 intervenuti durante il parto e nella fase immediatamente successiva e alla minore responsabilità (30%) dei sanitari dell' di Roma che hanno Controparte_5
successivamente avuta in cura la paziente.
In sintesi, i CCTTUU hanno riferito che la paziente veniva ricoverata dal 15.07.2009 al
27.07.2009 presso l'Ospedale San Giovanni di Dio di Fondi, nel Reparto Ostetricia e
Ginecologia, per gravidanza a termine;
che a seguito del parto eutocico (vaginale-naturale) del 16.07.2009 la paziente subiva una lacerazione di 4° grado (massimo grado di compromissione, rel. pag. 10) non adeguatamente diagnosticata dagli operatori sanitari al momento della episiorrafia praticatale durante il parto, e che ha determinato il formarsi di una fistola retto-vaginale; che in data 16.07.2009 veniva eseguito dai sanitari dell'Ospedale San Giovanni di Dio di
Fondi un intervento chirurgico di riparazione fistola retto-vaginale per lacerazione a tutto spessore vagina-retto, con dimissione della paziente il 27.07.2009; che tale intervento è risultato tardivo ed inefficace, esitando una fistola retto-vaginale, per la cui risoluzione la paziente ha iniziato un percorso terapeutico in altro nosocomio,
l'Ospedale S.Carlo di Roma;
presso l'Ospedale S.Carlo di Roma veniva sottoposta a intervento chirurgico di
“Fistolectomia”, al quale seguivano, sempre presso la medesima struttura, ulteriori interventi chirurgici (25.02.2010 intervento di “Riparazione di fistola retto-vaginale; plastica vaginale;
plastica rettale;
11.03.2010 intervento di “Riparazione fistola retto- vaginale;
Colpoperineoplastica; Ileostomia.”; 26.03.2010 nuovo ingresso per complicazioni meccaniche della ileostomia;
07.09.2010 intervento di ricanalizzazione ileale).
Valutata l'intera vicenda clinica, i CCTTUU hanno individuato plurime condotte colpose dei sanitari dell' causalmente efficienti rispetto al danno subito dalla Controparte_4
paziente, consistenti in: omessa tempestiva diagnosi di lacerazione di 4° grado (massimo grado di compromissione, rel. pag. 10) avvenuta a seguito di parto vaginale, erronea episiorrafia, inadeguatezza e tardività dell'intervento chirurgico di riparazione della lacerazione eseguito quindici ore dopo la avvenuta lesione, non risolutivo, esitando una fistola retto- vaginale, criticità nell'assistenza post-operatoria fornita alla paziente (non ha tenuto conto dell'alta possibilità che la lesione rettale non guarisse, non si sono considerati i segni e i sintomi riferiti dalla paziente - emissione di gas dalla vagina, evento peraltro riportato in cartella ma non ritenuto evidentemente significativo - e si è proceduto alla dimissione con sospensione della alimentazione parenterale e dell'antibioticoterapia, condizioni queste che hanno vieppiù aggravato il quadro clinico e gli esiti.).
Anche nei confronti dei sanitari della diversa struttura dell' , che Controparte_5
hanno sottoposto la paziente a tre interventi chirurgici per riparazione di fistola retto- vaginale, i CCTTUU hanno rilevato una parziale responsabilità consistente nel non aver adeguatamente considerato la fistola ad alto rischio di recidiva e complicazioni e nell'aver omesso procedure protettive per la riparazione della lesione, tant'è che non sono riusciti a ripristinare una situazione ottimale se non al terzo intervento, praticato con l'esecuzione di una ileostomia protettiva, ottenendo la chiusura definitiva del tramite fistoloso.
Aggiungevano i CCTTUU che una tempestiva diagnosi, l'immediata e precisa riparazione della lesione retto-vaginale avrebbero modificato la prognosi e favorito la guarigione e che la mancata guarigione possa essere messa in relazione, con un alto grado di probabilità, alla diagnosi tardiva;
che le lesioni retto-vaginali non riparate immediatamente di rado guariscono se non si provvede ad una derivazione intestinale, cosa eseguita mesi dopo all' (11.03.2010). Controparte_5
In definitiva, condividendo le risultanze della CTU, adeguatamente motivate e prive di vizi logici, è possibile ritenere che la non tempestiva diagnosi della lacerazione di massimo grado di compromissione nell'immediatezza del parto e l'inadeguato trattamento chirurgico riparatorio eseguiti dai sanitari dell' rappresentano il fattore Controparte_4
eziologico che, in termini di elevata probabilità, ha determinato l'insorgere della fistola retto-vaginale; che il successivo intervento dei sanitari dell' di Roma si è inserito nel Controparte_5
processo produttivo del danno generato dai sanitari della prima struttura, al fine di rimediare al pregiudizio da questi determinato;
che, tuttavia, i sanitari dell'ospedale di San Carlo di Roma nel corso dei due dei tre interventi chirurgici eseguiti sulla paziente non hanno assunto misure risolutive ed idonee a porre riparo alla situazione patologica già sussistente, con ciò contribuendo in termini causali alla produzione dell'unico danno, dato dalla attuale condizione clinica della paziente nei termini accertati dai CCTTUU.
Ne consegue che la menomazione permanente e temporanea dell'integrità fisica nei limiti accertati dai CCTTUU è il risultato di una serie causale avviata sul piano logico, oltre che temporale, dal primo inadeguato e non tempestivo intervento dei Sanitari dell CP_4 che ha determinato per la paziente la necessità di ricorrere ad una diversa struttura
[...]
sanitaria ove, comunque, i sanitari non hanno posto adeguate misure atte alla risoluzione della problematica, con ciò contribuendo in maniera efficiente, seppur in misura inferiore, alla produzione dell'intero danno.
Il riconoscimento di più condotte illecite (modalità del parto, decorso post-operatorio e interventi chirurgici eseguiti nelle due strutture sanitarie) culminate in un unico danno, quale è la condizione patologica della paziente, comporta la configurabilità di una corresponsabilità solidale tra le strutture sanitarie coinvolte nell'iter clinico.
Infatti, ai fini della responsabilità solidale di cui all'art. 2055, comma 1, c.c., norma sulla causalità materiale integrata nel senso dell'art. 41 c.p., è richiesto solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità - contrattuale ed extracontrattuale -, in quanto la norma considera essenzialmente l'unicità del fatto dannoso, e riferisce tale unicità unicamente al danneggiato, senza intenderla come identità delle norme giuridiche violate;
la fattispecie di responsabilità implica che sia accertato il nesso di causalità tra le condotte caso per caso, in modo da potersi escludere se a uno degli antecedenti causali possa essere riconosciuta efficienza determinante e assorbente tale da escludere il nesso tra l'evento dannoso e gli altri fatti, ridotti al semplice rango di occasioni (Cass. Sez. Un. n.
13143/2022; Cass. n. 1070/2019) principio di solidarietà che può applicarsi anche ove la pluralità delle distinte condotte dannose sia riferibile a soggetti giuridici diversi (così
Cass.n. 5519/2024).
La circostanza che in esito alla CTU la Struttura sanitaria, unica convenuta in giudizio, sia risultata responsabile in concorso con alta struttura sanitaria, rimasta estranea al giudizio, non incide, nel rapporto con la paziente danneggiata, su "petitum" e "causa petendi", dato che la posizione debitoria della convenuta rimane basata sull'allegazione della sua qualità di autore dell'illecito, indipendentemente dalla riferibilità del fatto anche ad altri soggetti.
La giurisprudenza ritiene, infatti, che la circostanza che il danneggiato si sia rivolto in giudizio contro uno solo degli autori del fatto dannoso, o che, come nel caso di specie, abbia agito in maniera tale da escludere del tutto la responsabilità dell'altro, non comporta la rinuncia alla solidarietà esistente tra tutte le persone alle quali lo stesso fatto dannoso sia imputabile, sicché, se anche nel corso del giudizio emerga la graduazione di colpa tra i vari corresponsabili, ciò non preclude al danneggiato la possibilità di chiedere di essere integralmente risarcito da uno solo dei corresponsabili (Cass. n. 20170/2024; Cass. n. 2066 del 2018; Cass. n.19934/2004).
Si aggiunga che l' evocata in giudizio, pur avendone gli elementi per valutare, CP_3 non ha preventivamente chiamato in causa eventuale altro corresponsabile, al fine di esercitare il regresso contro questo per il caso di esito positivo dell'azione intrapresa dalla danneggiata.
Dunque, in applicazione dei richiamati principi, l' convenuta è tenuta ai sensi CP_3
degli art.1228 c.c. e 2055 c.c. a risarcire la paziente per la totalità, atteso che nel rapporto tra più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, non rilevando nei confronti di chi subisce il danno la questione delle differenti quote di responsabilità nella causazione dello stesso, salvo rivalsa ai sensi dell'art. 1299 c.c. della struttura convenuta nei confronti dell'Ospedale San Carlo.
Venendo alla liquidazione equitativa dei danni appurati dai CCTTUU, non può essere utilizzata la nuova tabella unica nazionale introdotta dal D.P.R. n. 12/2025 che si applica ad eventi dannosi verificatisi dopo la sua entrata in vigore, dunque successivi al 5 marzo
2025; pertanto, per il caso di specie (2009) si farà applicazione delle tabelle milanesi, come indicato da Cass. Sent. 12408/2011, attualmente vigenti (2024), conformemente al principio di unitarietà del danno biologico ed onnicomprensività rispetto ai pregiudizi fisici o psichici causati dall'altrui illecito, sancito dalla sentenza n. 26972 del 2008 delle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione, secondo il quale, il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, costituisce una componente del danno biologico, come anche il danno esistenziale/dinamico relazionale, tutte voci componenti un unitario danno alla persona considerata nel complesso della sua estrinsecazione soggettiva, sicché la liquidazione di ulteriori poste di danno comporterebbe una non consentita duplicazione risarcitoria.
Ai fini della liquidazione equitativa del danno si terrà conto degli esiti della CTU che ha accertato un periodo di inabilità temporanea assoluta di giorni 30, parziale al 75% di giorni
30, parziale al 50% di ulteriori giorni 200, una menomazione permanente dell'integrità psicofisica (danno biologico) rappresentata da dispareunia e esiti cicatriziali, quantificata nella misura del 17% con riferimento alle linee guida per la valutazione medico legale del danno della . Pt_3
Si ritiene doversi riconoscere la "personalizzazione" del danno con aumento nella misura del 15% del danno biologico, già depurato dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale (sofferenza interiore), onde evitare una indebita duplicazione del medesimo pregiudizio, in considerazione della indubbia sofferenza, ritenuta provata in via presuntiva, sulla scorta delle allegazioni di parte danneggiata, determinata dall'impossibilità di allattare il nascituro nei primi mesi di vita e dall'aver subito ripetute e ravvicinate suture, essendo stata sottoposta a n.4 interventi chirurgici per fistola retto- vaginale in un arco temporale di 8 mesi (dal 07.2009 al 03.2010), nonché per la compromissione dell'intimità di coppia indotta dal danno subito (dispareunia residuata) non emendabile.
In applicazione dei richiamati criteri, considerata l'età della danneggiata al momento del fatto (37 anni), il danno risarcibile va determinato nei seguenti termini (elaborato con l'ausilio di apposito software):
Punto base I.T.T. € 115,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 48.107,00
Invalidità temporanea totale € 3.450,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.587,50
Invalidità temporanea parziale al 50% € 11.500,00
Totale danno biologico temporaneo € 17.537,50
Totale generale: € 65.644,50
Applicazione aumento per personalizzazione del 15% € 75.491,175.
Detto importo, devalutato alla data dell'evento lesivo (16.07.2009) e nuovamente aumentato con gli interessi legali da calcolarsi sulla somma via via rivalutata (indice FOI), ammonta ad € 90.207,80, cui andranno aggiunti gli interessi legali dalla presente sentenza al saldo.
Quanto al danno patrimoniale richiesto dall'attrice per l'asserita riduzione dei guadagni
(di oltre i 2/3) da attività di parrucchiera subita in conseguenza all'evento dannoso (luglio
2009), dalle dichiarazioni dei redditi prodotte dall'attrice risulta un reddito netto da lavoratore autonomo (artigiano) oscillante tra gli € 14.467 (anno d'imposta 2006) e € 10.778
(anno d'imposta 2008), ridottosi nel 2009 a € 5.126, nel 2010 a € 6.488, nel 2011 a € 8.386, per ritornare nel 2012 sui livelli precedenti al fatto lesivo (€10.800).
Tuttavia, ai sensi dell'art. 1223 cod. civ., il danno da incapacità temporanea di guadagno
(da lucro cessante) può essere riconosciuto per il solo periodo complessivo di invalidità temporanea di 260 giorni pari a 8 mesi e 20 giorni (dal luglio 2009 fino al marzo 2010), tenuto conto che verosimilmente la paziente avrebbe comunque interrotto la propria attività lavorativa durante il periodo di maternità (5 mesi) e goduto della relativa indennità. Pertanto, si ritiene di dover liquidare in via equitativa considerati interessi e rivalutazione monetaria un danno patrimoniale nella misura complessiva di € 7.200,00.
In definitiva, ritenuta l' responsabile ai sensi dell'art. 1228 c.c. del fatto CP_1
colposo dei medici dell'Ospedale San Giovanni di Dio di Fondi per le prestazioni professionali da questi rese alla paziente , affermato il Parte_1
concorso di responsabilità dell'Azienda con altra struttura sanitaria non evocata in giudizio, l' deve, ai sensi dell'art.2055 c.c., corrispondere per l'intero il CP_1
risarcimento del danno in favore dell'attrice pari a € Parte_1
90.207,80 già rivalutati all'attualità per danno non patrimoniale ed € 7.200,00 per danno patrimoniale, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.
La soccombenza dell' convenuta nel merito della domanda regola le spese di lite CP_3
liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM 55/14, aggiornati al
DM 147/22, nella misura media, tenuto conto del decisum.
Per la medesima ragione, le spese delle due CTU, liquidate come da decreto del 10 maggio
2016 e del 17 aprile 2025, vanno poste a carico dell' convenuta. CP_3
P.Q.M.
il Tribunale di Latina, monocraticamente e definitivamente pronunciando nella causa n.
756/2014, ogni diversa domanda rigettata, così provvede:
- accoglie la domanda di parte attrice e condanna in persona del CP_1
rappresentante legale a corrispondere a l'importo di € Parte_1
90.207,80 già rivalutato all'attualità a titolo di danno non patrimoniale e di € 7.200,00 per danno patrimoniale, a cui importi andranno aggiunti gli interessi legali dalla sentenza al saldo;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice, che CP_1 liquida in € 14.103,00 per compensi e in € 477,00 per esborsi, oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore Avv. Ermanno Martusciello dichiaratosi antistatario;
- pone le spese delle due CTU, liquidate con decreto del 10 maggio 2016 e del 17 aprile
2025, definitivamente a carico della convenuta soccombente. CP_1
Lì 16 ottobre 2025.
IL GIUDICE dott. Stefano Fava