Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 17/06/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr.ssa Barbara Licitra ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 845/2024 promossa da
(c.f./p.iva ), con il patrocinio dell'avv. BERTOLA SILVIA Parte_1 C.F._1
MARIA contro
(c.f./p.iva ), con il patrocinio degli avv.ti GEROSA Controparte_1 C.F._2
MAURIZIO e STEFANETTI MICAELA
OGGETTO: Occupazione senza titolo di immobile
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso 19 11 24 chiedeva al Tribunale: Parte_1
– ordinare alla signora di rilasciare immediatamente nella piena disponibilità del signor Controparte_1
gli immobili contraddistinti al NCEU del Comune di Chiavenna a F. 13, mapp. 715, sub.5 e a Parte_1
F. 13, mapp. 1088, occupati senza titolo;
- condannare la stessa a risarcire il signor la somma Parte_1 di € 1.200,00 al mese dal momento dell'occupazione sino al rilascio, oltre interessi.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre ad accessori come per legge.
Si costituiva la convenuta, così concludendo:
Voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza avversaria, - in via pregiudiziale: accertata e dichiarata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 295 cpc sospendere il presente giudizio in attesa della definizione di quello già pendente tra le parti innanzi all'intestato Tribunale Giudice dott.ssa Riccardi causa n. 465/2024 R.G.; -
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- nel merito – rigettare tutte le domande svolte dal ricorrente in quanto infondate sia in fatto che in diritto;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Così incardinatosi il contraddittorio, la causa veniva istruita tramite acquisizione documentale ed infine trattenuta in decisione con provvedimento 21 maggio 2025.
Va innanzi tutto chiarito che non sussiste rapporto di pregiudizialità tra il presente giudizio e quello di separazione personale, posto che nel caso di specie, non essendovi prole da affidare e collocare, non può essere emesso un provvedimento di assegnazione della casa coniugale.
La figlia è da tempo maggiorenne e svolge attività lavorativa. Per_1
L'occupazione sine titulo non è compresa nella materia dei diritti reali onde non è necessario esperire il previo procedimento di mediazione.
L'immobile oggetto di lite è di proprietà esclusiva del ricorrente e la resistente non vanta alcun valido titolo per occuparlo.
Con l'abusiva occupazione la resistente ha causato un danno al ricorrente, che ha dovuto trovare alloggio alternativo.
Il danno arrecato può quantificarsi sulla base di un canone medio di locazione, che si ritiene equo fissare in euro
650 mensili.
Il ricorso viene pertanto accolto con conseguente statuizione in ordine alle spese, sulla scorta del principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accerta e dichiara che l'occupazione degli immobili contraddistinti al NCEU del Comune di Chiavenna a F. 13, mapp. 715, sub.5 (appartamento) e a F. 13, mapp. 1088 (garage) da parte della signora è Controparte_1 sine titulo;
- per l'effetto, ordina alla stessa di rilasciarli immediatamente nella piena disponibilità del legittimo proprietario,
pagina 2 di 3 signor;
Parte_1
- condannare la resistente a risarcire il signor la somma di € 650,00 al mese dal novembre 2024 Parte_1 sino al rilascio, oltre ad interessi.
Condanna la resistente alla rifusione delle spese di lite di parte ricorrente, liquidate in euro 5115,80, come da nota depositata.
Sondrio, 17 6 25
Il Giudice
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