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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 10/02/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata
-I Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marianna Lopian Presidente relatore
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
Dott.ssa Anna Coletti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 605/2024 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giuridizione dell'anno 2024 avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi su domanda congiunta proposta
DA
(C.F. ), nata in [...] il Parte_1 C.F._1
18.12.1960
E
(C.F. ) nato in [...] il [...]; Parte_2 C.F._2
entrambi residenti in [...] - scala B- interno
6 ed elettivamente domiciliati in Poggiomarino (NA) alla via XXV Aprile n. 13, presso lo studio dell'Avv. Felicia Bifulco (C.F. ), che li rappresenta e difende per procura su C.F._3
foglio separato allegato al ricorso (indirizzo p.e.c. per le comunicazioni:
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Ricorrenti
NONCHE'
IL P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
Interventore ex lege
CONCLUSIONI Con note di trattazione scritta depositate in data 13.9.2024, in sostituzione dell'udienza del 17.9.2024 il procuratore delle parti, dato atto del deposito del certificato di matrimonio e considerata l'assenza di modifiche dei patti riportati nel ricorso, si ribadisce la volontà dei coniugi a non volersi conciliare e ha chiesto al Giudice relatore di voler omologare la separazione alle condizioni menzionate al ricorso introduttivo ex art 473 bis. 51 c.p.c.
Il P.M. in data 13.11.2024 ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso congiunto depositato in data 25.3.2024, e hanno Parte_1 Parte_2
chiesto a questo tribunale di pronunciare la loro separazione personale, alle condizioni da essi concordate.
A fondamento della domanda hanno allegato di avere contratto matrimonio concordatario in Scafati (Sa) il 24.2.1979 e che dalla loro unione erano nati tre figli, ormai maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che il venir meno dell'affectio coniugalis e crescenti incomprensioni avevano reso intollerabile la prosecuzione della convivenza di fatto venuta meno già da molti anni.
Fissata con decreto del 2.4.2024 l'udienza del 21.5.2024, sostituita per comune istanza delle parti con il deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, ed evidenziato con lo stesso decreto che occorreva integrare la documentazione depositata in conformità a quanto previsto dall'art. 473bis.51, comma 2 cpc;
rilevata con ordinanza del 4.7.2024 la mancata acquisizione in atti del certificato di matrimonio rilasciato dal
Comune di celebrazione dello stesso, la causa veniva rinviata all'udienza cartolare del 17.9.2024, all'esito della quale, acquisito il documento richiesto, con ordinanza in data 17.10.2024, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, il giudice relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del P.M. non espresso nei termini di legge.
2.- Il ricorso è fondato e pertanto meritevole di accoglimento, avendo le parti concordemente dedotto che a causa di incomprensioni e del venir meno dell'affectio coniugale la convivenza, ormai divenuta intollerabile, era da tempo cessata.
3.- Quanto alle statuizioni accessorie consacrate negli accordi per la separazione consensuale, si osserva che in assenza di figli minori o maggiorenni ma non economicamente indipendenti e di domande a contenuto economico (i coniugi hanno dichiarato di rinunciare reciprocamente alla corresponsione dell'assegno di mantenimento), nessuna statuizione accessoria è stata concordata dalle parti, che si sono limitate a dichiarare di aver equamente diviso i beni comuni, di aver definito ogni altra pendenza in termini bonari, di rinunciare a qualsiasi reciproco mantenimento e di non avere reciprocamente null'altro a pretendere dal punto di vista patrimoniale, circostanze di cui il tribunale si limita a dare atto.
Nulla osta quindi alla omologazione dei predetti accordi.
Vanno quindi disposte le formalità previste dalla legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sulla domanda di separazione consensuale dei coniugi proposta con ricorso congiunto depositato in data 25.3.2024 da e così provvede: Parte_1 Parte_2
A) Omologa le condizioni della separazione personale dei coniugi (C.F. Parte_1
), nata in [...] il [...] e (C.F. C.F._1 Parte_2
) nato in [...] il [...] di seguito trascritte: C.F._2
1. I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto;
il sig. Parte_2
manterrà la propria residenza nella casa familiare sita in Boscoreale alla via Passanti Scafati Isolato 24 - scala B- interno 6, mentre la sig. che attualmente già detiene il proprio domicilio Parte_1 altrove, s'impegna a spostarvi anche la propria residenza;
2. I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente alla corresponsione dell'assegno di mantenimento;
3. I coniugi dichiarano che i beni comuni sono stati equamente divisi e di aver già definito ogni altra questione in termini bonari e di non avere al riguardo altro a pretendere l'una dall'altro.
4. I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni, che accettano e sottoscrivono, riservandosi di chiedere eventuali modificazioni nel caso di mutamento dell'attuale situazione.
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica, all' Ufficiale dello stato Civile del Comune di Scafati (Sa) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze
(atto n. 12, parte II, Serie A, anno 1979);
C) Nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 28.11.2024.
Il presidente estensore dott.ssa Marianna Lopiano