Ordinanza cautelare 9 marzo 2023
Ordinanza collegiale 18 ottobre 2024
Decreto presidenziale 18 ottobre 2024
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 14/02/2025, n. 3321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3321 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03321/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02794/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2794 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Tozzi e Giuseppe Feola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze e Guardia di Finanza - Comando Generale, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensiva:
- della graduatoria finale di merito inerente al “ Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione di n. 1.175 allievi marescialli al 94° corso – Contingente Ordinario ” (allegata alla Determinazione nr.-OMISSIS-emessa dal Comando Generale della Guardia di Finanza – I Reparto – Ufficio Reclutamento e Addestramento – Il Comandante Generale, datata 4 gennaio 2023), nella parte in cui non ricomprende l’odierno ricorrente a causa dell’esclusione dal concorso de qua intervenuta, nonché, del relativo atto d’approvazione della stessa (della determinazione nr.-OMISSIS-emessa dal Comando Generale della Guardia di Finanza – I Reparto – Ufficio Reclutamento e Addestramento – Il Comandante Generale, datata 4 gennaio 2023, con cui è stato determinato “[…] Le graduatorie finali di merito dei candidati risultati idonei al concorso, che fanno parte integrante della presente determinazione, sono approvate […] ”);
- dell’atto recante prot. nr. -OMISSIS- emesso dal Comando Generale della Guardia di Finanza – I Reparto – Ufficio Reclutamento e Addestramento – Il Capo del I Reparto, datato 24 novembre 2022 (notificato all’odierno ricorrente a mezzo P.E.C. in data 25 novembre 2022 con atto recante prot. nr. -OMISSIS-emesso dalla Guardia di Finanza – Centro di Reclutamento – Reparto Concorsi – Ufficio Reclutative – Sezione AA.MM.) con cui è stato determinato “ […] L’aspirante -OMISSIS-, nato a -OMISSIS-, è escluso dalla procedura concorsuale in premessa poiché non in possesso dei requisiti morali e di condotta previsti dall’articolo 2, comma 1, lettera b), numero 9), del bando di concorso […] ”;
- dell’art. 2, comma 1, lettera b), numero 9) del bando di concorso concernente i requisiti e condizioni per l’ammissione al concorso, nell’interpretazione resa dall’Amministrazione;
- dell’art. 2, comma 2, lettera b-bis) del d.lgs. n. 160 del 5 aprile 2006 recante “ Nuova disciplina dell’accesso in magistratura, nonché’ in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150 ”, nell’interpretazione resa dall’Amministrazione;
- nonché di ogni altro atto collegato, presupposto o connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Guardia di Finanza - Comando Generale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2025 la dott.ssa Marianna Scali e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente agisce avverso il provvedimento, come in epigrafe individuato, con il quale l’Amministrazione resistente ha disposto la sua esclusione dal concorso per “ il reclutamento di n. 1.175 allievi marescialli al 94° corso – Contingente Ordinario ”, relativo all’anno accademico 2022/2023. L’esclusione è motivata in ragione del mancato possesso, in capo al candidato, dei requisiti di moralità e di condotta previsti dall’articolo 2, comma 1, lettera b), del bando di concorso.
Si legge, in particolare, nel provvedimento di esclusione:
- « in data 23 agosto 2020, [NRD il sig. -OMISSIS-] è stato fermato dalla Polizia Municipale di Cellole (CE), alla guida di un’autovettura, con tasso alcolemico rivelatosi, a seguito del test “etilometro”, di 0,96 g/l alla prima prova e 0,98 g/l alla seconda prova. Per tale circostanza il medesimo candidato veniva deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in data 24/08/2020, per la violazione dell’art. 186, comma 2, lettera c, del D.lgs. 285/1992 “Codice della strada”. Allo stesso veniva, altresì, ritirata la patente di guida per “guida sotto l’influenza dell’alcool con tasso alcolemico tra 0.8 e 1.5. g/l”. In data 31 marzo 2021, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha disposto l’archiviazione. […]. »;
- «[…] la condotta dell’aspirante (guida in stato di ebbrezza), indipendentemente dall’esito del procedimento penale, oltre che essere esplicita causa di esclusione è altresì inconciliabile con i basilari doveri di ogni militare e, in particolare, con le attribuzioni e le funzioni deputate agli appartenente al Corpo e con l’espletamento dei relativi compiti istituzionali, atteso che lo status giuridico di finanziere – che assomma in sé la titolarità di poteri di polizia giudiziaria, economico-finanziaria e di pubblica sicurezza – prevede doveri ed obblighi nei confronti dell’intera collettività. Tali doveri e obblighi giustificano l’adozione di criteri particolarmente rigorosi riferiti ad elevati standard comportamentali […] ».
2. Il gravame è affidato ad un unico articolato motivo di ricorso rubricato come segue:
« Illegittimità e/o eccesso di potere per violazione, erronea e/o falsa applicazione ed interpretazione dell’art. 2, comma 1, lettera b), numero 9) del bando di concorso per “Concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di n. 1.175 allievi marescialli al 94° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza, per l’anno accademico 2022/2023” – Determinazione nr. -OMISSIS- emessa dal Comando Generale della Guardia di Finanza – I Reparto – Ufficio Reclutamento e Addestramento – Il Comandante Generale, datata 10.02.2022 – concernente i requisiti e condizioni per l’ammissione al concorso. Illegittimità e/o eccesso di potere per violazione, erronea e/o falsa applicazione ed interpretazione dell’art. 2, comma 2, lettera b-bis) del Decreto Legislativo nr. 160 del 05.04.2006 – “Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché' in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150”. Eccesso di potere per errore sui presupposti, incongruità, illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà, perplessità, ingiustizia manifesta. Eccesso di potere per travisamento e/o erronea valutazione della situazione di fatto, difetto di istruttoria. Illegittimità per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della Legge n. 241/1990: difetto e/o carenza della motivazione. Illegittimità per violazione degli artt. 3, 4, 27 comma 2 e 97 della Costituzione Italiana. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta e disparità di trattamento ».
In estrema sintesi parte ricorrente, con le censure, lamenta che l’Amministrazione:
- abbia concluso per l’assenza dei requisiti di moralità e di condotta in capo al candidato, in ragione di un singolo episodio di guida in stato di ebbrezza senza che sia mai stata accertata la penale responsabilità derivante dalla condotta, stante l’intervenuta archiviazione del procedimento per particolare tenuità del fatto;
- non abbia tenuto conto delle circostanze concrete del caso di specie, e segnatamente del fatto che vicenda contestata sia “ avvenuta in un periodo molto antecedente alla partecipazione al concorso de quo (in data 23.08.2020 avveniva il controllo a cui il ricorrente risultava positivo all’alcol test, mentre in data 18.03.2022 veniva presentata l’istanza di partecipazione al concorso in argomento – quasi due anni dopo )”;
- abbia omesso di considerare che la condotta del candidato, sotto ogni altro profilo, è esente da mende;
- abbia motivato l’esclusione con motivazioni generiche ed apodittiche.
L’Amministrazione sarebbe dunque incorsa in vizi di eccesso di potere, sub specie di violazione del principio di proporzionalità, nonché di difetto di motivazione.
3. L’Amministrazione si è costituita per resistere al giudizio articolando difese in rito e nel merito.
4. All’esito della camera di consiglio dell’8 marzo 2023, con ordinanza 9 marzo 2023, n. -OMISSIS-, questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare. Tale provvedimento è stato riformato dal Consiglio di Stato che, con ordinanza 19 marzo 2023, n. -OMISSIS-, in accoglimento dell’appello cautelare, ha disposto l’ammissione con riserva del ricorrente alle ulteriori fasi della procedura concorsuale.
5. All’udienza pubblica del 20 dicembre 2023, con ordinanza n. -OMISSIS- del 2023, questa Sezione, « preso atto che con ordinanza del Consiglio di Stato del 3 maggio 2023, n. -OMISSIS-era stato sollevato l’incidente di costituzionalità in relazione all’articolo 6, comma 1, lett. i) del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 199, nella parte in cui prevede quale causa di esclusione automatica dall’arruolamento nella Guardia di Finanza la guida in stato di ebbrezza costituente reato », ha sospeso il giudizio in attesa della pronuncia della Corte.
In data 11 marzo 2024 il ricorrente ha depositato istanza di fissazione udienza, anche ai sensi dell’art. 80 cod.proc.amm., rappresentando che la questione di costituzionalità era stata accolta dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 40/2024.
6. All’esito dell’udienza pubblica del 16 ottobre 2024, con ordinanza n. -OMISSIS- del 2024, il Collegio ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti controinteressati, inclusi nella graduatoria finale di merito.
7. All’udienza pubblica del 12 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Deve, in primo luogo, darsi atto che parte ricorrente ha provveduto ad integrare il contraddittorio, per pubblici proclami, nei confronti di tutti i soggetti controinteressati, secondo le modalità prescritte, su istanza di parte, con il decreto n. -OMISSIS- del 18 ottobre 2024, adottato dal Presidente di questa Sezione.
9. Nel merito il ricorso è fondato.
9.1. Va anzitutto ricordato che, con sentenza n. 40/2024, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 6, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, ove prevede quale causa automatica di esclusione dal concorso in epigrafe « la guida in stato di ebbrezza costituente reato ». Per effetto di siffatta pronuncia, l’accertamento di un episodio di guida di stato ebbrezza non può più determinare un automatismo espulsivo, ma è un elemento che può essere considerato come ostativo all’ingresso nel corpo solo se rivelatore - per ragioni che l’Amministrazione è tenuta a motivare puntualmente - di una inidoneità del candidato a prestare servizio nel Corpo.
9.2. Venendo al caso di specie, deve rilevarsi che il provvedimento impugnato si limita a riprodurre i contenuti dei verbali di accertamento dell’infrazione e a svolgere osservazioni astratte sui doveri degli appartenenti al Corpo, ma non spende considerazioni puntuali sulla fattispecie concreta, sugli elementi che connotano in termini di gravità l’episodio descritto e sulle ragioni che inducono l’Amministrazione a ritenere che lo stesso sia sintomatico, nell’attualità, di qualità del tutto incompatibili a prestar servizio nel Corpo. Ciò che, invece, risultava necessario per soddisfare l’onere motivazione cui l’Amministrazione è tenuta per dimostrare il corretto esercizio del proprio potere discrezionale in materia (cfr., nello stesso senso, in vicende analoghe, a seguito della citata pronuncia della Corte Costituzionale: Consiglio di Stato, sez. V, 5 luglio 2024, n. 5892; T.a.r. Lazio – Roma, sez. IV, 7 maggio 2024 n. 9003).
Vale, a fini di completezza, osservare che non è pertinente il richiamo, effettuato dall’Amministrazione resistente nelle memorie difensive, alla sentenza 20 maggio 2024, n. 10024 di questa Sezione ove è stato posto in luce come “[…] la pronuncia della Corte abbia sì censurato l’automatismo espulsivo, ma non abbia, viceversa, inciso sulla possibilità dell’Amministrazione di valutare, nell’ambito della propria discrezionalità, se un episodio di guida in stato di ebbrezza, tenuto conto di tutte le specificità della singola vicenda, possa considerarsi rilevatore dell’assenza dei requisiti di cui all'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 (ovvero le qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria) ”. Difatti, non è in contestazione che all’Amministrazione spetti effettivamente siffatta valutazione discrezionale. Si vuole però rimarcare la necessità che eventuali provvedimenti escludenti siano supportati da un apparato motivazionale che faccia evincere il nesso di causalità esistente tra l’episodio di guida in stato di ebbrezza e l’assenza, al momento in cui è disposta l’esclusione, dei requisiti morali; il che presuppone una descrizione circostanziata dell’episodio contestato e della sua gravità, non in astratto, ma con specifico riferimento alla singola vicenda e alla personalità del candidato.
Del resto, non può far a meno di osservarsi come, nella sopra citata sentenza 10024/2024, questa Sezione abbia ritenuto legittimo il provvedimento impugnato in quanto l’esclusione non era stata disposta in piana applicazione del citato articolo 36 comma 1, lettera b), bensì (anche) all’esito di una valutazione discrezionale, che aveva tenuto conto di una molteplicità di elementi che connotavano in termini di gravità l’episodio; segnatamente si era dato rilievo al fatto che, nell’episodio in contestazione, il candidato: avesse riportato un tasso alcolemico “pari a 1,35 g/l nella prima misurazione e a 1,31g/l nella seconda misurazione”; fosse stato trovato in evidente stato di alterazione psico-fisica, palesando “diversi sintomi correlati all’assunzione di sostanze alcoliche”; circolasse con un’automobile senza revisione; avesse tamponato un’auto in sosta con un’intensità sufficiente a coinvolgere altre due auto parcheggiate e ciò era avvenuto in un centro abitato (ove avrebbero potuto circolare anche dei pedoni).
Nessuno di elementi ricorre, viceversa, nel caso di specie, nel quale, peraltro, il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto ha cura di evidenziare che il ricorrente con la sua condotta non aveva arrecato alcun danno né a terzi né a cose.
Ne deriva la fondatezza del ricorso in relazione ai dedotti vizio di eccesso di potere e di difetto di motivazione, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
10. L’esistenza di orientamenti giurisprudenziali non uniformi sulla materia giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dispone l’annullamento del provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di parte ricorrente nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad indicare il suo coinvolgimento in vicende penali.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Mele, Presidente
Marianna Scali, Primo Referendario, Estensore
Giuseppe Bianchi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marianna Scali | Francesco Mele |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.