Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/03/2025, n. 1596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1596 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 3637/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Roma, Sezione Persona e Famiglia, persona dei Signori Magistrati:
1) dott.ssa Sofia Rotunno Presidente rel. est.
2) dott.ssa Francesca Romana Salvadori Consigliere
3) dott. Gabriele Sordi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3637/22 del Ruolo Generale, vertente
TRA
nato a [...] il [...], (c.f. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Marrama, presso C.F._1
il cui studio è elettivamente domiciliato, in Roma, Via delle Milizie 138
APPELLANTE
E
nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
( ), rappresentata e difesa da se medesima ex art. 86 c.p.c. C.F._2 elettivamente domiciliata in Roma Viale dell'Umanesimo n. 303
APPELLATA avente a oggetto: appello avverso la sentenza n. 7625/2022 emessa in data 28.04.2022 dal
Tribunale di Roma, I Sezione Civile, depositata in Cancelleria in data 16.05.2022, a definizione del procedimento recante il numero RG 67151/2016, promosso dall'avv. contro l'avv. - opposizione a decreto Parte_1 Controparte_1
ingiuntivo n. 19735/2016 in materia di spese straordinarie per il mantenimento della prole.
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“1) In via preliminare si chiede lo stralcio di quanto illegittimamente inserito/riportato a pagina 11 e 12 della comparsa di costituzione, per i motivi già dedotti in atti;
1
2) Sempre in via preliminare si chiede lo stralcio della documentazione allegata alla costituzione avversaria in quanto non corrispondente ai documenti depositati nel fascicolo di primo grado nonché non integralmente riferibile al giudizio in questione;
3) Ancora in via preliminare si chiede dichiararsi l'inammissibilità dell'appello incidentale proposto per mancato rispetto dei contenuti previsti ex art. 342 c.p.c.;
4) Ancora in via preliminare/pregiudiziale si chiede ammettersi la documentazione prodotta con il presente atto (sub doc. all. 1) ai sensi e per gli effetti dell'art. 345 c.p.c. in quanto la parte appellante non la ha potuta produrre nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile;
5) In via pregiudiziale e/o assorbente il sottoscritto Avv. Antonella Marrama, costituito nel procedimento di cui sopra nell'interesse del Sig. , ed in Parte_1
possesso di speciale procura a tal fine (rilasciata contestualmente all'atto di appello notificato) chiede ammettersi, ai fini del procedimento di specie, il seguente giuramento decisorio da deferirsi all'avv. sui seguenti capi: Controparte_1
a) UR e giurando affermo o nego essere vero che in data 23.07.2015 ritiravo personalmente i certificati di idoneità di ed presso Per_1 Persona_2
l'Istituto Giovanni Paolo II di Roma”;
b) UR e giurando affermo o nego essere vero che la firma apposta sul predetto registro sub doc. 1 allegato alle presenti note è stata vergata di mio pugno”;
c) UR e giurando affermo o nego essere vero che il sig. era Parte_1
contrario a che le figlie frequentassero e quindi venissero iscritte presso la scuola privata Poliziano di Roma”.
E ancora:
6) in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi dedotti nel presente atto;
7) in via principale, nel merito, accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma integrale della sentenza n. 7625/2022 emessa dal Tribunale di
Roma, I sezione Civile Giudice Dott.ssa Di Giulio, in data 28.04.2022, depositata in
Cancelleria in data 16.05.2022, a definizione del procedimento recante RG
67151/2016 e notificata in data 23 maggio 2022 accertare e dichiarare l'illegittimità, nullità ed infondatezza della richiesta di pagamento dell'avv. Controparte_1
in quanto, per i motivi tutti rassegnati in atti, nessuna somma è dovuta alla stessa;
8) sempre nel merito in via subordinata accertare e dichiarare che nulla è dovuto all'avv.
2 R.G. 3637/2022
e, per l'effetto, in caso di somme eventualmente residue e giudicate dovute CP_1
dal compensare le predette con quanto dovuto allo stesso Parte_1 Parte_1
dall'avv. a titolo di mantenimento delle figlie ed almeno CP_1 Per_1 Per_2
per il periodo Marzo-Ottobre 2015 per l'importo totale di € 8.000,00, e, per l'effetto, condannare l' al pagamento in favore del per l'importo di € CP_1 Parte_1
4.395,00 per tutti i motivi di cui all'appello. In caso di condanna monetaria si chiede la rivalutazione e gli interessi dalle singole date di maturazione dei crediti;
9) Sempre nel merito rigettare l'appello incidentale proposto dalla in quanto, CP_1
oltre ad essere inammissibile, per i motivi tutti sopra esposti, è del tutto destituito di fondamento sia in fatto che in diritto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA
e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva dell'atto di appello oltre all'ammissione del giuramento decisorio da deferirsi all'avv. ” Controparte_1
Per l'appellata:
1. Rigettare il gravame proposto dal sig. perché infondato in fatto e Parte_1
in diritto e, comunque, inammissibile
2. Riformare la sentenza di Primo Grado n.7625/2022, emessa il 28.04.2022 e pubblicata il 16.05.2022, il Tribunale Ordinario di Roma, Sez.I, Giudice dott.ssa A. Di Giulio nella parte in cui statuisce “condanna al pagamento in favore di Parte_1
della somma di €.4.994,71 oltre interessi al tasso legale a Controparte_1
decorrere dalla data di notificazione del decreto ingiuntivo sino al saldo- Compensa per il 25% le spese di lite e condanna al pagamento in favore di Parte_1
della residua quota che liquida in € 3.500,00 oltre accessori di Controparte_1 legge” e per l'effetto condannare l'appellante al pagamento in favore di CP_1
della somma ingiunta nel Decreto Ingiuntivo n.19735/2016 del 17.08.2016
[...]
(R.G. 57605/2016)
3. Con vittoria di spese e competenze oltre accessori di legge di entrambi i giudizi
Fatto e motivi della decisione
Con ricorso per decreto ingiuntivo, , premesso che con sentenza di Controparte_1
divorzio n. 21323 del 10.11.2011 il Tribunale di Roma aveva statuito che Parte_1
doveva corrispondere un assegno per la somma mensile di Euro 1.053,00 quale
[...]
3 R.G. 3637/2022
contributo per il mantenimento delle figlie e , oltre al 50% delle spese Per_2 Per_1
straordinarie, agiva per ottenere la condanna dell'obbligato al pagamento della somma di
Euro 7.532,35, derivante dalla sommatoria delle seguenti voci:
- € 1.452,00 quale quota del 50% delle seguenti spese straordinarie, inerenti alla scuola privata Dante Alighieri, frequentata dalle figlie durante l'anno scolastico 2014/2015: €
104,00 come da ricevuta n. 62949 del 23.07.2015 del Complesso Giovanni Paolo II per il ritiro del certificato di ed;
€ 200,00 a titolo di acconto corso a.s. Per_1 Per_2
2014/2015, come dalle due fatture del 09.11.2015, ciascuna di € 100,00, e relativo assegno Monte Dei Paschi di Siena;
€ 200,00 a titolo di acconto corso a.s. 2014/2015, come dalle due fatture del 23.11.2015, ciascuna di € 100,00, e relativo assegno Monte
Dei Paschi di Siena;
€ 400,00 a titolo di acconto corso a.s. 2014/2015, come dalle due fatture del 16.12.2015, ciascuna di € 200,00; € 200,00 a titolo di acconto corso a.s.
2014/2015, come dalle due fatture del 14.01.2016, ciascuna di € 100,00 e relativo assegno
Monte Dei Paschi di Siena;
€ 400,00 a titolo di acconto corso a.s. 2014/2015, come dalle due fatture del 11.03.2016, ciascuna di € 200,00; € 1.000,00 a titolo di acconto corso a.s.
2014/2015, come dalle due fatture del 28.04.2016, ciascuna di € 500,00, e relativo assegno Monte Dei Paschi di Siena;
€ 400,00 a titolo di acconto corso a.s. 2014/2015, come dalle due fatture del 21.07.2016, ciascuna di € 200,00, e relativo assegno Monte dei
Paschi di Siena;
- € 4.105,00 quale quota del 50% delle seguenti spese straordinarie, inerenti alla scuola privata Poliziano, frequentata dalle figlie durante l'anno scolastico 2015/2016: € 26,00 quale differenza tra l'importo versato a titolo di contributo iscrizione e la retta scolastica del mese di settembre, come da fatture n. 1242 e 1243 del 09.10.2015 e relativo assegno
Monte dei Paschi di Siena;
€ 820,00 a titolo di retta scolastica mese di ottobre 2016, come da fatture n. 1343 e 1344 del 05.11.2015, ciascuna di € 412,00, e relativo assegno Monte dei Paschi di Siena;
€ 820,00 a titolo di retta scolastica mese di novembre 2015, come da fatture n. 1458 e 1459 del 09.12.2015, ciascuna di € 412,00, e relativo assegno Monte dei
Paschi di Siena;
€ 1.324,00 a titolo di retta scolastica mese di dicembre 2015 e acconto contributo esame di Stato, come da fatture n.1547 e 1548 del 22.12.2015, ciascuna di €
662,00, e mail del 28.12.2015; € 1.324,00 a titolo di retta scolastica mese di gennaio 2016
e saldo contributo esame di Stato, come da fatture n.138 e 139 del 29.01.2016, ciascuna di Euro 662,00, e mail del 24.03.2016; € 820,00 a titolo di retta scolastica mese di febbraio
2016, come da fatture n. 263 e 264 del 23.02.2016, ciascuna di Euro 412,00 e relativo assegno Monte dei Paschi di Siena;
€ 820,00 a titolo di retta scolastica mese di marzo
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2016, come da fatture n. 388 e 389 del 21.03.2016, ciascuna di Euro 412,00 e mail del
24.03.2016; € 820,00 a titolo di retta scolastica mese di aprile 2016, come da fatture n.
501 e 502 del 12.04.2016, ciascuna di Euro 412,00 e relativo assegno Monte dei Paschi di Siena;
€ 820,00 a titolo di retta scolastica mese di maggio 2016, come da fatture n.568
e 569 del 02.05.2016, ciascuna di Euro 412,00, e relativo assegno Monte dei Paschi di
Siena; € 412,00 a titolo di retta scolastica mese di giugno 2016, come da fattura n. 695 del 18.05.2016 e relativo assegno Monte dei Paschi di Siena;
€ 204,00 come da fatture n.
932 e 933 del 18.07.2016 per i diritti di segreteria di € 102,00 per ciascuna figlia e relativo assegno Monte dei Paschi di Siena;
- € 724,15 quale quota del 50% delle spese mediche obbligatorie e relativi farmaci per la figlia , rimasta incinta: € 25,00 come da quietanza del 24.09.2015 della Per_2 CP_2
per prestazione di diagnostica clinica e strumentale;
€ 152,00 come da ricevuta di pagamento n. 395 del 30.09.2015 per visita ostetrica ed ecografia;
€ 21,60 come da scontrino fiscale del 30.09.2015 della farmacia per acquisto farmaco;
€ 62,91 CP_3
come da fattura del 5.10.2015 del Servizio Sanitario Nazionale per esami del sangue;
€
602,00 come da fattura n. 50406 del 02.11.2015 dello studio medico specialistico
Colombo s.r.l. per esame prenatalsafe con annessa ricevuta pago bancomat;
€ 77,00 come da fattura del 01.12.2015 della Azienda USL Roma C per visita ostetrica;
€ 50,00 come da fattura del 30.12.2015 del Servizio Sanitario Nazionale per esami del sangue con ricevuta pagobancomat;
€ 58,17 come da scontrino fiscale Farmacap del 04.01.2016 per acquisto farmaci prescritti dal ginecologo Prof. € 72,00 come da fattura Persona_3
n. 2.062/2016 del 15.01.2016 dello studio medico specialistico Colombo s.r.l. per eco ostetrica morfologica con annessa ricevuta pagobancomat;
€ 26,62 come da fattura del
28.01.2016 del Servizio Sanitario Nazionale per analisi del sangue;
€ 74,00 come da fattura n. 12.214/2016 del 05.03.2016 dello studio medico specialistico Colombo s.r.l. per analisi del sangue;
€ 25,00 come da fattura n. 12.122/2016 del 05.03.2016 dello studio medico specialistico Colombo s.r.l. per E.C.G.; € 102,00 come da fattura del 05.04.2016 per ecografia ostetrica con relativo assegno Monte dei Paschi di Siena;
€ 100,00 come da fattura n. 213 dello studio medico specialistico Medicalsalus s.r.l. per Flusso ed Eco;
- € 1.251,20 quale quota del 50% delle seguenti spese straordinarie, inerenti all'acquisto e alla gestione di un ciclomotore, in uso ad una delle figlie, e alle feste di compleanno delle figlie: € 1.000,00 per acquisto ciclomotore KISBE nero tg. X6PDPK in uso alla figlia , il cui costo di € 1.550,00 è stato in parte affrontato dal padre (€ 550,00 Per_1
contanti); € 354,00 come da bonifico Monte dei Paschi di Siena del 09.02.2015, con
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causale polizza ciclomotore KISBE nero tg. X6PDPK in uso alla figlia;
€ 41,00 Per_1
come da fattura MSR del 11.01.2016 per la riparazione del ciclomotore KISBE nero tg.
X6PDPK in uso alla figlia , con relativa ricevuta pagobancomat;
€ 100,00 come Per_1 da scontrino del 03.02.2016 emesso dall'esercizio "Re Bacco" per la festa di compleanno per il diciottesimo di e;
€ 221,00 come da scontrino fiscale del Per_2 Per_1
13.02.2016 emesso dall'esercizio "Re Bacco" per la festa di compleanno per il diciottesimo di e con annessa ricevuta pago bancomat e mail del Per_2 Per_1
2.02.2016; € 30,00 per riparazione ciclomotore KISBE nero tg. X6PDPK in uso alla figlia come da fattura della del 23.02.2016 con relativa ricevuta Per_1 Parte_2
pagobancomat; € 115,00 come fattura del 23.03.2016 per il tagliando del Parte_2
ciclomotore KISBE nero tg. X6PDPK in uso alla figlia con annesso bonifico Per_1
Monte dei Paschi di Siena;
€ 58,40 per tre bollettini, due di Euro 16,00 intestati al
Dipartimento Trasporti Terrestri per Imposta di bollo, uno di Euro 26,40 intestato al
Dipartimento dei Trasporti Terrestri per diritti esame teoria patente di guida di;
Per_1
€ 235,00 come da ricevuta della Service Line s.r.l. del 30.03.2016 per il saldo dell'iscrizione per il conseguimento della patente B di con annessa ricevuta pago Per_1
bancomat; € 15,00 come da fattura n. 111 del 15.6.2016 di per Controparte_4
sostituzione olio motore del ciclomotore KISBEE tg. X6PDPK in uso a;
€ 100,00 Per_1
per n. 5 lezioni di guida per la figlia come da fatture n. 508 del 30.4.2016, n. 421 Per_1
del 30.05.2016, n. 425 del 31.05.2016, n. 435 del 03.06.2016 e la n. 505 del 28.6.2016, ciascuna di Euro 20,00; € 233,00 come da assegno Monte dei Paschi di Siena del
26.07.2016 per polizza ciclomotore KISBE nero tg. X6PDPK in uso alla figlia . Per_1
Il Tribunale di Roma in data 17.08.2016 emetteva il decreto ingiuntivo n. 19735/2016, per il pagamento, a carico di della somma di € 7.532,35. Parte_1
Avverso detto decreto proponeva opposizione, rilevando: Parte_1
- in via preliminare, l'incompetenza del Tribunale adito, in favore dell'Ufficio del Giudice di Pace di Roma, posto che, in seguito all'eccepito avvenuto pagamento di una parte della somma azionata, residuava un credito rientrante nella competenza del suddetto Ufficio;
- nel merito, con riguardo alle somme inerenti alla scuola privata Dante Alighieri, frequentata dalle figlie durante l'anno scolastico 2014/2015, la mancanza di prova in merito all'avvenuto pagamento, da parte della , della somma di € 904,00, e l'avvenuto CP_1
versamento, da parte del debitore, di un complessivo importo € 6.090,00, superiore a quello versato dalla ricorrente;
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- sempre nel merito, con riguardo alle somme relative alla scuola privata Poliziano, frequentata dalle figlie durante l'anno scolastico 2015/2016, la mancanza del consenso dell'opponente alla frequentazione di questa scuola privata da parte delle figlie;
l'avvenuto pagamento della somma di Euro 1.000,00, imputata alle spese di iscrizione a tale scuola;
la compensazione con un credito, pari ad Euro 9.427,28, derivante dal mantenimento diretto delle figlie da parte del padre, nel periodo compreso tra marzo ed ottobre 2015, trascorso dalle ragazze a casa del;
Parte_1
- con riguardo alle somme inerenti alle spese mediche obbligatorie e relativi farmaci per la figlia , la mancanza della prova dell'avvenuto pagamento da parte della madre Per_2
per la somma di Euro 515,91; la natura di medicinali da banco in relazione agli acquisti effettuati con la somma di Euro 79,77; l'effettuazione dell'acquisto da parte del padre e non della madre, in relazione alle somme spese nel periodo compreso tra marzo e ottobre
2015, trascorso dalle figlie con il padre;
il versamento di diverse somme di denaro in contanti direttamente nelle mani delle figlie;
la compensazione con le spese affrontate per il mantenimento dei cani;
- con riguardo alle somme inerenti alle spese relative all'acquisto e alla gestione di un ciclomotore in uso ad una delle figlie e alle feste di compleanno delle figlie, la mancanza del consenso all'effettuazione di tali spese;
il versamento della somma di Euro 550,00 per contribuire all'acquisto del ciclomotore;
la mancanza di prova in ordine all'avvenuto pagamento per la somma di Euro 173,40; la non linearità dei periodi temporali in relazione alla data indicata nella polizza assicurativa e alla data di acquisto del ciclomotore;
l'estraneità del costo della festa di compleanno rispetto al novero delle spese straordinarie;
il versamento di diverse somme di denaro in contanti direttamente nelle mani delle figlie.
Si costituiva in giudizio , chiedendo, in via preliminare, la Controparte_1
concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, il rigetto dell'opposizione proposta, in ragione della dedotta infondatezza delle eccezioni mosse da controparte.
In particolare, l'opposta evidenziava:
- che le somme versate dal padre per la scuola privata Dante Alighieri, frequentata dalle figlie durante l'anno scolastico 2014/2015 erano state in buona parte detratte dall'importo dell'assegno di mantenimento;
- che anche l'ultima rata per la scuola privata Dante Alighieri, precedentemente rimasta insoluta, era stata versata dalla madre, per un ulteriore importo di Euro 740,00;
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- che la scelta di far frequentare alle figlie la scuola privata Poliziano corrispondeva all'interesse prioritario di queste ultime, in quanto finalizzata al recupero degli anni scolastici perduti, tre per una figlia e due per l'altra;
- che diverse delle fatture mediche risultavano intestate alla madre, il che dimostrava che il padre non aveva partecipato a tali spese;
- che la differenza dei periodi temporali tra la data indicata nella polizza assicurativa e la data di acquisto del ciclomotore doveva essere imputata al rinnovo della polizza già esistente sul precedente ciclomotore e al successivo trasferimento della stessa sul veicolo acquistato;
- che il padre era stato avvisato in relazione all'organizzazione delle feste di compleanno delle figlie e che lo stesso non aveva fornito alcun riscontro.
Con ordinanza del 24.10.2017 veniva rigettata l'eccezione di incompetenza per valore del
Tribunale.
All'esito dell'istruttoria, con sentenza del 28 aprile 2022 il Tribunale di Roma così decideva:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 19735/2016 emesso dal Tribunale di Roma;
- condanna al pagamento, in favore di , della Parte_1 Controparte_1
somma di Euro 4.994,71, oltre interessi al tasso legale, a decorrere dalla data di notificazione del decreto ingiuntivo, sino al saldo effettivo;
- compensa per il 25% le spese di lite e condanna al pagamento in Parte_1
favore di della residua quota, che liquida in complessivi Euro Controparte_1
3.500,00 oltre accessori di legge.
Avverso detta sentenza, con atto di citazione notificato il 22 giugno 2022 proponeva appello formulando i seguenti motivi: Parte_1
1) Relativamente alle spese scolastiche per l' il giudice di primo Controparte_5
grado, ritenendo generica l'espressione “scuola”, non aveva riconosciuto a vantaggio dell'opponente l'importo di € 320,00, versato dal l'8 settembre 2014 Parte_1
(documento n. 2 depositato con l'opposizione), omettendo a tal fine di considerare che il pagamento in questione era stato effettuato proprio in coincidenza con l'inizio dell'anno scolastico, come dimostrato dal documento 19, rilasciato proprio dall' Controparte_5
in cui la data di iscrizione di presso detto istituto era indicata
[...] Controparte_6 in quella dell'8 settembre 2014;
2) Relativamente alle spese scolastiche per l'Istituto Poliziano, il giudice di primo grado aveva erroneamente ritenuto che il avesse prestato il proprio consenso a che le Parte_1
figlie frequentassero per l'anno scolastico 2015-2016 la suddetta scuola privata, senza
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tener conto del fatto che con e-mail del 4 novembre 2015 l' non chiedeva al CP_1
il pagamento della retta per la scuola frequentata dalle figlie, ma espressamente Parte_1
dichiarava ..avrei dovuto pagare la retta della scuola ma non ne ho la disponibilità avendo affrontato una serie di spese senza il tuo contributo ovviamente dato che mi ritengo persona corretta e che mantiene fede ai propri impegni troverò il modo di farmeli prestare e pagare la retta del mese di novembre 840.00... (doc. n.21 fascicolo di primo grado). Il giudice di primo grado, sul punto, aveva travisato i fatti ed era giunto ad affermare che la scelta di una scuola privata risultava conforme all'interesse delle figlie della coppia, senza a tal fine considerare il fatto che ed avevano già Per_1 Per_2
effettuato presso la scuola Dante Alighieri il recupero degli anni scolastici persi, e quindi nulla ostava a che le stesse potessero effettuare l'ultimo anno scolastico presso una scuola pubblica. Inoltre, non era stato valutato il fatto che la opposta, a pag.6 della sua comparsa di costituzione, a sostegno dell'asserito consenso dell'opponente, aveva sostenuto che il avrebbe effettuato il pagamento ed il ritiro degli attestati di idoneità rilasciati Parte_1
dall'Istituto Giovanni Paolo II e che successivamente, con email del 9 novembre 2015, avrebbe addirittura provveduto a inoltrarli alla affinché la stessa li utilizzasse CP_1
per l'iscrizione delle ragazze presso la scuola Poliziano, ciò in contrasto con quanto dalla stessa dedotto nel ricorso per decreto ingiuntivo, laddove la predetta aveva CP_1
chiesto il rimborso della spesa asseritamente da lei sostenuta per il rilascio e per il ritiro dei suddetti diplomi. Era inoltre assolutamente pacifico, oltre che confermato e provato proprio dalla stessa , che entrambe le figlie avevano convissuto con il padre, per CP_1
richiesta esplicita della stessa condivisa dal dal marzo 2015 CP_1 Parte_1
all'ottobre 2015 e che l' non aveva, durante il predetto periodo, contribuito al CP_1
mantenimento delle ragazze, sicché insisteva in appello nella domanda formulata in primo grado in via subordinata, chiedendo la compensazione del credito del Parte_1
per il mantenimento delle ragazze durante il suddetto lasso temporale (€ 8.000,00) con quello vantato dall' a titolo di rimborso per spese scolastiche (€ 3.605,00) e, per CP_1
l'effetto, di dichiarare che il vanta un credito nei confronti dell' di € Parte_1 CP_1
4.395,00;
3) Con riferimento alle voci di spesa relative all'acquisto e alla gestione del motorino in uso a , il Giudice di primo grado non aveva verificato la documentazione in atti Per_1
e, pertanto, aveva emesso una sentenza errata, affermando che la avesse offerto CP_1
la prova relativamente ai documenti 38,39,40,41,42,43,44,46,48 e 49 per un importo totale di €2409,00 e che, pertanto, la stessa vantasse un credito nei confronti
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dell'opponente di € 929,50, senza valutare i documenti prodotti dall'opponente
(documento n. 38: € 1.000,00 acquisto ciclomotore;
documenti nn. 23 e 24 dai quali si evinceva che l' riteneva che dovesse partecipare all'acquisto del CP_1 Per_1
ciclomotore, a causa della sua bocciatura all'Istituto Rossellini Cine e TV;
documento n.
39, bonifico 9 febbraio 2015 per assicurazione ciclomotore: la polizza assicurativa de qua non era stata effettuata per il motorino acquistato per a giugno del 2015 sicché Per_1
l'importo di € 355,10 doveva essere detratto dalla somma riconosciuta in capo alla
; fatture di cui al documento 46 per € 235,00 ed al documento 48 per € 40,00: il CP_1
giudice di primo grado aveva ritenuto che le fatture relative al conseguimento della patente da parte di fossero inerenti la guida del ciclomotore mentre, a ben Per_1
guardare, si riferivano al conseguimento della patente B. Sussisteva una duplicazione di domande, sia presso il Tribunale che presso il Giudice di Pace, per gli stessi titoli, ma le fatture depositate dalla relative alle predette lezioni di scuola guida non erano CP_1
per conseguire il patentino per la guida del motorino, bensì per il conseguimento della patente di guida cat. B per gli autoveicoli;
documento n. 24 depositato dall'opponente: verbale dei Carabinieri elevato nei confronti di ove viene riportata Controparte_6
nella parte dedicata alle dichiarazioni del trasgressore “non sapevo che ci volesse la patente per il motociclo”, sicché non erano dovute le spese di assicurazione né di conseguimento della patente, per l'importo totale di € 630,10, né la quota versata da di € 500,00, per un totale di € 1.130,10. Detraendo quest'ultimo importo dalla Per_1 somma per la quale si riteneva raggiunta la prova del credito della (€ 2.409,00 CP_1 si otteneva un importo di € 918,90, dalla quale doveva essere detratta la somma versata dal (€ 550,00)), sicché l importo effettivamente dovuto era di € 184,45 ( (€ Parte_1
368,90 : 2);
4) L'importo a carico del per la festa di compleanno non era dovuto ( € 321,00), Parte_1 avendo l'interessato espresso il proprio dissenso al riguardo;
5) Il primo giudice avrebbe dovuto disporre la compensazione del credito vantato dalla con quanto versato dal a titolo di spese straordinarie;
CP_1 Parte_1
6) Erroneità della condanna del al pagamento del 75% delle spese di lite, Parte_1 nonostante l'accoglimento dell'opposizione, ed erroneità della relativa liquidazione, in relazione al valore della causa.
Concludeva chiedendo di:
1. in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi dedotti nel presente atto;
10 R.G. 3637/2022
2. in via principale, nel merito, accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, per
l'effetto, in riforma integrale della sentenza n. 7625/2022 emessa dal Tribunale di Roma,
I° sezione Civile Giudice Dott.ssa Di Giulio, in data 28.04.2022, depositata in
Cancelleria in data 16.05.2022, a definizione del procedimento recante RG 67151/2016
e notificata in data 23 maggio 2022 accertare e dichiarare l'illegittimità, nullità ed infondatezza della richiesta di pagamento dell'avv. in quanto, per Controparte_1
i motivi tutti rassegnati in atti, nessuna somma è dovuta alla stessa;
3. sempre nel merito in via subordinata accertare e dichiarare che nulla è dovuto all'avv.
e, per l'effetto, in caso di somme eventualmente residue e giudicate dovute dal CP_1
compensare le predette con quanto dovuto allo stesso dall'avv. Parte_1 Parte_1
a titolo di mantenimento delle figlie ed almeno per il CP_1 Per_1 Per_2
periodo Marzo-Ottobre 2015 per l'importo totale di € 8.000,00, e, per l'effetto, condannare l' al pagamento in favore del per l'importo di € 4395,00 CP_1 Parte_1
per tutti i motivi di cui all'appello. In caso di condanna monetaria si chiede la rivalutazione e gli interessi dalle singole date di maturazione dei crediti.
4. per l'effetto, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il
Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
5. con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA
e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello.
L'appellata si costituiva in giudizio in data 12 ottobre 2022, contestando i motivi di gravame e chiedendone il rigetto.
In via di appello incidentale, lamentava la erronea valutazione, da parte del primo giudice, della documentazione relativa alle spese sostenute dalla per la scuola Dante CP_1
Alighieri frequentata dalle figlie ed e il mancato riconoscimento di Per_1 Per_2
tutte le spese sostenute dalla per la figlia durante la gravidanza e per CP_1 Per_2
la figlia per la riparazione del motorino e per la scuola guida. Lamentava, inoltre, Per_1
la parziale compensazione delle spese di primo grado.
Concludeva chiedendo di rigettare l'appello principale e, in accoglimento del gravame incidentale, di condannare l'appellante al pagamento dell'importo di cui al decreto ingiuntivo, con vittoria di spese per entrambi i gradi del giudizio.
11 R.G. 3637/2022
Con ordinanza del 1° dicembre 2022 questa Corte rigettava la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, fissando l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 20 giugno 2024 veniva ammesso il giuramento decisorio deferito all'appellata dall'avv. Antonella Marrama, difensore di Controparte_1 Parte_1 munito all'uopo di procura speciale, con note scritte sostitutive dell'udienza
[...]
del 9 maggio 2024, depositate telematicamente in data 2 maggio 2024 (punto 5), sui seguenti capitoli:
a) UR e giurando affermo o nego essere vero che in data 23.07.2015 ritiravo personalmente i certificati di idoneità di ed presso Per_1 Persona_2
l'Istituto Giovanni Paolo II di Roma”;
b) UR e giurando affermo o nego essere vero che la firma apposta sul predetto registro sub doc. 1 allegato alle presenti note è stata vergata di mio pugno”;
c) UR e giurando affermo o nego essere vero che il sig. era Parte_1
contrario a che le figlie frequentassero e quindi venissero iscritte presso la scuola privata Poliziano di Roma”.
All'udienza del 26 settembre 2024 la prestava il giuramento decisorio nei seguenti CP_1
termini:
UR e giurando affermo essere vera la circostanza di cui al capitolo A del giuramento”
UR e giurando affermo essere vera la circostanza di cui al capitolo B del giuramento”
UR e giurando nego essere vera la circostanza di cui al capitolo C del giuramento”.
In data 26 ottobre 2024 il P.G. formulava parere contrario all'accoglimento dell'appello.
Con ordinanza del 6 novembre 2024 venivano assegnati alle parti i termini di cui all'art. 190
c.p.c.. per il deposito delle comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica.
Ciò posto, al fine di inquadrare correttamente la vicenda oggetto di causa occorre brevemente puntualizzare che con sentenza n. 21323/201il Tribunale Civile di Roma ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 CP_1
ponendo a carico del l'obbligo di contribuire al mantenimento delle
[...] Parte_1 due figlie, ed , mediante versamento di un assegno mensile di € Per_1 Per_2
1.044,00, annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il decreto ingiuntivo è stato chiesto e ottenuto dalla relativamente all'asserito CP_1
mancato versamento, da parte del del 50% di alcune spese straordinarie Parte_1
12 R.G. 3637/2022
dettagliatamente indicate nel ricorso introduttivo, che la ricorrente avrebbe anticipato per l'intero, in favore delle figlie.
Giova sottolineare che per spese straordinarie devono intendersi quelle: a) concernenti eventi sostanzialmente eccezionali o comunque episodici nella vita della prole (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, attività sportive agonistiche, viaggi di studio); b) concernenti eventi, che seppure prevedibili, non possono considerarsi inclusi nella normale contribuzione al mantenimento in quanto di ammontare tale da comportare una significativa alterazione della regolamentazione definita mediante la previsione dell'assegno di mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo e materiale scolastico di inizio anno), ove la straordinarietà della spesa deriva dalla sua incidenza nella complessiva economia del nucleo familiare (secondo concetti peraltro usuali nelle famiglie non separate), con la precisazione che il parametro discretivo diventa in questo secondo caso proprio la misura dell'assegno di mantenimento, giacché la stessa spesa può essere considerata straordinaria o meno a seconda della misura della contribuzione ordinaria. In particolare, devono certamente escludersi dal concetto di spese straordinarie le spese medico-farmaceutiche, per il materiale scolastico, di trasporto di modesto ammontare che risultano fisiologiche e prevedibili nel corso dell'anno e faranno carico al singolo genitore che avrà cura dei figli in coincidenza con l'emergere della necessità della spesa.
Ciò posto, con riferimento alle singole contestazioni formulate dall'appellante principale occorre osservare quanto segue.
Relativamente alle spese per la Scuola Privata Dante Alighieri, il primo giudice ha ritenuto non provato il versamento, da parte del , dell'importo di € 320,00, in ragione Parte_1
della genericità della causale (“scuola”) indicata nel doc. 2 allegato all'atto di citazione in opposizione.
Ritiene questa Corte che sul punto la sentenza appellata debba essere riformata, posto che relativamente al versamento della somma di € 320,00 effettuato in data 8 settembre 2014 con la generica causale “scuola”, la relativa imputazione non può che essere riferita, in mancanza di altre plausibili giustificazioni, all'iscrizione di presso il suddetto Per_1
Istituto scolastico, avvenuta proprio in data 8 settembre 2014, come si rileva dalla scheda di cui al doc. 19 della produzione dell'appellata (schede economiche Dante Alighieri).
Il suddetto importo di € 320,00 dovrà, pertanto, essere interamente detratto dalla somma indicata nella sentenza impugnata.
13 R.G. 3637/2022
Sempre con riferimento alle spese relative alla scuola privata Dante Alighieri, la CP_1
ha formulato appello incidentale, rilevando che il Giudice di Primo Grado, ignorando l'allegato n.19 della memoria ex art.183 comma 6 n. 3 cpc, sarebbe pervenuto ad una conclusione errata sugli importi effettivamente versati dalle parti affermando che “Alla luce di ciò, si evince che le somme per la effettivamente a carico Parte_3 della madre si quantificano in €.4.124,40 e le somme a carico del padre si quantificano in
€.4.385,60”. Ha aggiunto l'appellante incidentale che un esame più attento delle “schede economiche” della Scuola, inviate con mail del 1.07.2015 alle ore 18:11, alla sig.ra
[...]
e, inoltrate da quest'ultima, con mail del 2.07 2015 ore 16:12, al Controparte_1
avrebbe indotto il Tribunale a riconsiderare quanto sostenuto da quest'ultimo Parte_1
circa le somme versate per i ratei scolastici delle figlie, posto che dalla suddetta scheda economica si evince che i pagamenti delle rette scolastiche per entrambe le figlie si sarebbero interrotti nel mese di Marzo 2015, mentre tutti gli altri pagamenti, da Aprile
2015 al 30.11.2015, sarebbero stati effettuati, per l'intero importo, dalla signora
[...]
. Controparte_1
Va osservato che la scheda alla quale l'appellata fa riferimento contiene esclusivamente i pagamenti effettuati dalla , e non anche quelli effettuati dal CP_1 Parte_1
Ritiene questa Corte che, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, sul punto il primo giudice abbia correttamente interpretato la documentazione prodotta dall'odierno appellante a sostegno dell'asserito pagamento di molteplici importi in favore della scuola privata delle figlie, per un totale di € 6.090,00 (3. bonifico del 30/09/2014 a Parte_3
5. bonifico del 30/10/2014 a 7. bonifico del 28/11/2014
[...] Parte_3
a 8. bonifico del 17/12/2014 a 10. Parte_3 Parte_3
bonifico del 07/01/2015 a 12. bonifico del 02/02/2015 a Parte_3 Pt_3
Dante Alighieri;
14. bonifico del 02/03/2015 a Dante Alighieri;
16. bonifico del Pt_3
02/04/2015 a 17. bonifico del 04/05/2015 a Parte_3 Parte_3
18. bonifico del 08/05/2015 a Scuola Giovanni Paolo II). Tale somma è stata
[...]
poi correttamente epurata dell'importo di € 1.384,40, che il ha arbitrariamente Parte_1 detratto dall'importo del mantenimento dovuto alle figlie, sicché risultano complessivamente versati dal , per la € 4.835,60, a Parte_1 Parte_3 fronte di € 4.124,40 versati, invece, dalla , con un credito residuo in favore CP_1 dell'odierno appellante, come calcolato dal primo giudice, di € 130,60, ai quali vanno sommati gli € 320,00 riconosciuti nella presente sede.
14 R.G. 3637/2022
Relativamente alle voci di spesa per la scuola privata Poliziano, frequentata dalle due ragazze nell'anno scolastico 2015/2016, l'appellante lamenta che il primo giudice avrebbe erroneamente ritenuto che il avesse prestato il proprio consenso a far Parte_1
frequentare alle figlie tale istituto. Rileva, a tal fine, il che la scelta di tale scuola Parte_1
privata era stata invece fatta in via esclusiva dalla , come risulterebbe dimostrato CP_1
dal contenuto di una e-mail del 4 novembre 2015, con la quale la non chiede CP_1 all'ex coniuge il contributo per il pagamento delle relative rette scolastiche, dichiarando espressamente che ella stessa avrebbe dovuto effettuare il pagamento, ma di non avere disponibilità di danaro.
La in primo grado ha sostenuto che il aveva effettuato il pagamento CP_1 Parte_1 dell'iscrizione a tale scuola e provveduto anche al ritiro dei diplomi e al pagamento delle relative spese, per consentire il passaggio delle ragazze alla nuova scuola. Nella memoria di costituzione in grado di appello, la ribadisce che tali comportamenti del CP_1 dimostrerebbero che quest'ultimo non ignorava la circostanza dell'iscrizione Parte_1 delle figlie all'Istituto Poliziano, atteso il suo contributo economico (€.1.000,00) e il suo fattivo interessamento per il ritiro degli attestati di idoneità. In ogni caso, il primo giudice, ricalcando la giurisprudenza di legittimità, nella sentenza impugnata aveva ritenuto che la scelta della iscrizione alla scuola privata rispondesse all'interesse delle figlie, in ragione della perdita di alcuni anni scolastici e della necessità di assicurare loro un più adeguato sostegno didattico, nell'ottica del futuro ingresso nel mondo del lavoro, e il Parte_1
non aveva opposto puntuali motivi di contrasto a tale scelta.
Sullo specifico punto in esame, l'appellante ha deferito giuramento decisorio alla , CP_1
la quale in data 26 settembre 2024 ha reso il seguente giuramento: UR e giurando affermo essere vera la circostanza di cui al capitolo A del giuramento” (UR e giurando affermo o nego essere vero che in data 23.07.2015 ritiravo personalmente i certificati di idoneità di ed presso l'Istituto Giovanni Paolo Per_1 Persona_2
II di Roma”); UR e giurando affermo essere vera la circostanza di cui al capitolo B del giuramento” “(GI e giurando affermo o nego essere vero che la firma apposta sul predetto registro sub doc. 1 allegato alle presenti note è stata vergata di mio pugno”);
UR e giurando nego essere vera la circostanza di cui al capitolo C del giuramento”
(UR e giurando affermo o nego essere vero che il sig. era Parte_1
contrario a che le figlie frequentassero e quindi venissero iscritte presso la scuola privata
Poliziano di Roma”).
15 R.G. 3637/2022
La prestazione del giuramento determina una presunzione iuris et de iure in ordine all'esistenza dei fatti che ne hanno formato l'oggetto.
Da ciò deriva che in relazione alla circostanza di cui al terzo capitolo, in relazione all'esito del giuramento (nego) deve ritenersi che non era contrario a che le Parte_1
figlie frequentassero e quindi venissero iscritte presso la scuola privata Poliziano di
Roma.
L'esito del giuramento consente pertanto di affermare che a fronte della piena corrispondenza all'interesse delle ragazze della scelta dell'istituto privato (trattandosi della soluzione migliore, considerato il loro percorso scolastico e la condizione di gravidanza di una delle due), il non abbia manifestato la sua contrarietà a che Parte_1 le figlie venissero iscritte e frequentassero l'istituto Poliziano,.
Tale circostanza, del resto, è confermata anche dal fatto che il non aveva proposto Parte_1
alcun altro istituto scolastico pubblico per l'iscrizione delle figlie all'anno scolastico
2015/2016,e che nessuna formale comunicazione di “parere contrario” all'iscrizione delle figlie a una scuola privata era mai stata stata mai inoltrata all'indirizzo della
(neppure in seguito all'invio della e-mail con la quale quest'ultima comunicava CP_1
al l'avvenuta iscrizione delle figlie alla Scuola Poliziano e il pagamento della Parte_1
relativa tassa anche mediante la somma di € 1.000,00 versata dal padre).
A nulla rileva, poi, la circostanza, ammessa dalla in sede di giuramento, che sia CP_1
stata ella stessa a provvedere al ritiro dei diplomi e al versamento delle relative spese, al fine di poter effettuare l'iscrizione alla nuova scuola.
L'appellante è quindi tenuto a versare la quota del 50% delle spese per la Scuola Poliziano versate dalla , come documentate in atti. CP_1
Non può essere disposta la compensazione del debito del con il maggior credito Parte_1 da quest'ultimo vantato nei confronti della per il mantenimento diretto delle CP_1
figlie nel periodo da marzo a ottobre 2015, difettando una revisione delle condizioni di divorzio disposta dal giudice su richiesta della parte obbligata al versamento del contributo.
Il secondo motivo di appello deve essere, pertanto, rigettato.
Con il terzo motivo, l'appellante principale contesta le spese relative all'acquisto, all'uso e alla manutenzione di un motorino per e le spese per il conseguimento della Per_1
patente, nonché le spese per il diciottesimo compleanno delle ragazze.
A tal fine, il rileva che relativamente al contributo paterno per l'acquisto del Parte_1
ciclomotore, il primo giudice non aveva tenuto conto del fatto che la stessa CP_1
16 R.G. 3637/2022
aveva ammesso che la figlia dovesse partecipare per un terzo all'acquisto del mezzo, essendo stata bocciata (doc. 23 e 24), e che di conseguenza egli aveva contribuito mediante versamento di 1/3, pari a € 550,00 (il prezzo totale era di € 1.500,00).
Relativamente alle spese di assicurazione (doc. 39), l'appellante deduce che la polizza assicurativa con premio di € 355,10 non poteva essere riferita al motorino acquistato da
, perché antecedente all'acquisto, mentre gli esborsi per il conseguimento della Per_1
patente non si riferivano alla guida di un ciclomotore, ma alla patente B, e il relativo rimborso era già stato chiesto in altro giudizio, con la conseguenza che non poteva essere riconosciuto il credito di € 275,00.
Anche per le feste di compleanno, l'appellante deduce di non essere tenuto a contribuire, sia perché non si tratterebbe di spese straordinarie, sia perché i festeggiamenti sarebbero avvenuti in due date diverse, nonostante si trattasse di due gemelle.
Il primo giudice ha riconosciuto come circostanza assolutamente pacifica l'avvenuto versamento, da parte del di € 550,00 per l'acquisto del motorino di , Parte_1 Per_1
e di conseguenza ha sottratto il relativo importo dalla somma portata dal decreto ingiuntivo.
Quanto alla discordanza di data della polizza del motorino, il Tribunale ha ritenuto la circostanza non rilevante, trattandosi di un ciclomotore di seconda mano, già dotato di copertura assicurativa.
Per le feste di compleanno, il primo giudice, ritenuto che le stesse rientrassero tra le spese straordinarie perché collegate a un evento eccezionale (diciottesimo compleanno), ha escluso l'obbligo di concertazione, trattandosi di esborsi attinenti a una effettiva utilità per le ragazze, in conformità con le condizioni economiche dei genitori.
L'appellata ha formulato a sua volta appello incidentale in ordine alle spese per il motorino e ha censurato la sentenza impugnata, nella parte in cui il primo giudice aveva ritenuto non adeguatamente dimostrate le spese per i bollettini relativi ai versamenti richiesti per la patente (€ 58,40), quella per la sostituzione dell'olio del ciclomotore (€ 15) e quella per una lezione di guida (€ 20,00).
Osserva questa Corte che la sentenza appellata merita censura relativamente all'avvenuto riconoscimento, in favore della ricorrente, del credito relativo alla anticipazione delle spese per la patente di (€ 275,00), trattandosi, nella specie, di patente B, Per_1
certamente non riferibile alla guida del ciclomotore, relativamente alla quale non è provato il consenso dell'appellante. Di conseguenza, non è dovuta dal la Parte_1
somma di € 137,50 (€ 275,00 : 2).
17 R.G. 3637/2022
Vanno invece riconosciute le spese per la polizza assicurativa del motorino e quelle per le feste dei diciotto anni, essendo sul punto del tutto condivisibile la motivazione del primo giudice.
Non può essere, poi, accolto l'appello incidentale formulato dalla relativamente CP_1
alla spese per tasse governative e per una sola guida non riconosciute dal primo giudice, trattandosi di esborsi relativi al conseguimento di un tipo di patente non compatibile con la guida del motorino, relativamente alla quale non vi è prova del consenso dell'odierno appellante.
Infine, quanto alle spese mediche e per l'acquisto di farmaci per la figlia , Per_2
l'appellante incidentale lamenta che erroneamente il primo giudice avrebbe ritenuto non supportati dal riscontro della relativa operazione una prestazione diagnostica clinica e strumentale per la somma di € 25,00, un esame del sangue di € 62,91, un'analisi del sangue di € 74,00, un'E.C.G. di € 74,00 e avrebbe inoltre escluso la natura di spese straordinarie, in quanto relative all'acquisto di medicinali da banco, relativamente all'acquisto di prodotti farmaceutici per € 21,60 (all. 26) e per € 58,17 (all. 31).
Ritiene questa Corte che il motivo possa essere parzialmente accolto, posto che il fatto che la madre abbia sempre accompagnato in occasione delle visite e degli Per_2
accertamenti ed esami durante il periodo di gravidanza (come dichiarato dalla stessa
), in una con il possesso e con la intestazione delle ricevute fiscali in capo alla Per_2
, fanno incontestabilmente presumere che tutte le prestazioni mediche e CP_1
ambulatoriali effettuate in favore di nel suddetto periodo siano state pagate Per_2
dalla genitrice, alla quale spetta, di conseguenza, il rimborso della metà, a carico del
. Quanto all'acquisto di farmaci, ritiene questa Corte che possa essere Parte_1
riconosciuto il diritto della appellante incidentale al rimborso della sola metà di € 58,17, costituente la spesa documentata sub 31, non essendo l'acquisto di cui al documento 26 specificamente individuabile quanto all'oggetto, stante la generica indicazione
“farmaco”.
Di conseguenza, in accoglimento dell'appello incidentale, dovrà essere rimborsato alla l'ulteriore importo, non riconosciuto in primo grado, di € 122,54 (€ 245,08 : CP_1
2).
Infine, deve essere accolto l'ultimo motivo di appello formulato dal con il quale Parte_1
si lamenta la sua parziale soccombenza riguardo alle spese di lite di primo grado (75%),
e di conseguenza va rigettato l'appello incidentale sulle spese formulato dalla . CP_1
18 R.G. 3637/2022
Sul punto, ritiene questa Corte che l'accogliento dell'opposizione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo e condanna dell'obbligato al pagamento di una somma (€ 4.994,71) notevolmente più ridotta rispetto a quella indicata nel monitorio (€ 7.532,35), avrebbe dovuto comportare la integrale compensazione delle spese, in ragione della reciproca soccombenza di entrambe le parti.
In definitiva, in parziale accoglimento dell'appello principale e dell'appello incidentale e in riforma della sentenza impugnata, a credito del dovranno essere riconosciute Parte_1 le somme di € 320,00 e di € 137,50, e a credito della la somma di € 122,54, CP_1
con la conseguenza che il dovrà essere condannato al pagamento, in favore Parte_1
della , della minor somma di € 4.659,75 (€ 4.994,71- € 320,00 - € 137,50 + € CP_1
122,54).
Le spese del presente grado, in ragione del solo parziale accoglimento sia dell'appello principale che dell'appello incidentale, devono essere compensate per intero tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente provvedendo sull'appello principale proposto da con atto di citazione Parte_1
del 22 giugno 2022 e sull'appello incidentale proposto da con Controparte_1
comparsa di costituzione del 12 dicembre 2022, avverso la sentenza n. 7625/2022 emessa il 28 aprile 2022 dal Tribunale di Roma, in parziale accoglimento sia dell'appello principale che dell'appello incidentale e in parziale riforma della sentenza impugnata
(capi I e III), che conferma nel resto, così dispone:
- condanna al pagamento, in favore di , della Parte_1 Parte_4 somma di € 4.659,75, con gli interessi come già riconosciuti in primo grado;
- compensa per intero tra le parti le spese del primo grado;
- compensa per intero tra le parti le spese del presente grado del giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 9 gennaio 2025
IL PRESIDENTE rel.
(dott. Sofia Rotunno)
19