Sentenza 31 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 31/05/2022, n. 910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 910 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 31/05/2022
N. 00910/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01654/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso r.g. n. 1654 del 2019, proposto da:
- ON PI, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Marta Mangeli e Giuseppe Marcello Pascali, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia;
contro
- il Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso, ope legis , dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce e presso la medesima domiciliato;
per l’esecuzione
- del giudicato formatosi sul decreto della OR di LL di Lecce - Sezione Promiscua n. 604 del 2017 V.G.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia.
Visto l’art. 114 c.p.a.
Visti gli atti della causa.
Visto l’atto del 22 aprile 2022 con il quale il sig. PI conferiva ai propri difensori procura speciale ai fini della rinuncia al ricorso - limitatamente alle spese processuali liquidate dalla OR d’LL .
Relatore alla camera di consiglio del 18 maggio 2022 il Cons. Ettore Manca, presenti gli Avvocati di cui al relativo verbale.
FATTO e DIRITTO
1.- Premesso che:
- con il decreto citato in epigrafe la OR d’LL di Lecce accoglieva il ricorso proposto ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, dal sig. PI e, per l’effetto, condannava il Ministero della Giustizia al pagamento in suo favore delle somme precisate in atti - oltre che al pagamento con distrazione in favore dell’Avv. Pascali delle spese processuali, rispetto alle quali, inizialmente oggetto di questo ricorso, la parte manifestava, pur non in forma rituale (cfr. art. 84, comma 4, c.p.a.), l’intenzione di rinunciare all’azione .
- nonostante la rituale notifica del decreto al suddetto Ministero quest’ultimo non vi dava esecuzione.
- veniva quindi proposto il presente ricorso, con cui si chiede l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto in oggetto.
2.- Ritenuto che:
- va anzitutto confermata la regolarità in rito del ricorso medesimo, avendo il decreto in parola natura decisoria in materia di diritti soggettivi con valore ed efficacia di cosa giudicata, essendo stato notificato al Ministero della Giustizia, non essendo gravato da ricorso in Cassazione e sussistendo i presupposti di cui all’art. 14 d.l. n. 669 del 1996, convertito in legge n. 30/1997 e s.m.i.
- risulta depositata la documentazione di cui alla legge di stabilità n. 208 del 28 dicembre 2015.
- nel merito, quindi, dev’essere sancito l’obbligo del Ministero della Giustizia di dare esecuzione al decreto della OR di LL indicato in epigrafe, provvedendo al pagamento in favore dell’odierno ricorrente delle somme ivi indicate - se e nella misura in cui siano tuttora dovute -, oltre accessori di legge, anche mediante emissione di ordinativo di pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996.
- per il predetto adempimento si fissa il termine di 90 giorni decorrenti dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza.
- può inoltre, sin d’ora, nominarsi quale commissario ad acta il Dirigente che verrà specificamente individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di giustizia del Ministero intimato, il quale provvederà all’espletamento dell’incarico nell’ulteriore termine di 90 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza - a cura della parte ricorrente - e previa verifica dell’effettivo intervenuto integrale assolvimento degli obblighi di comunicazione.
- non è dovuto un compenso specifico al commissario ad acta in base al principio dell’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti di cui al comma 8 dell’art. 5- sexies della legge n. 89/2001, così come previsto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
- sussistono giustificate ragioni per compensare le spese di lite, considerate le caratteristiche dell’attività defensionale prestata e dell’affare esaminato, e, comunque, l’elevatissimo numero di analoghe statuizioni da eseguire da parte del Ministero intimato e le conseguenti, obiettive difficoltà in cui lo stesso veniva a trovarsi ( v. tra le molte, oltre alle pronunce di questa Sezione, Consiglio di Stato, IV, 9 ottobre 2019, n. 6892; T.a.r. Lazio, I-quater, 20 marzo 2019, n. 3685; 3 aprile 2018, n. 3644 ).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1654 del 2019, lo accoglie - ad esclusione della domanda relativa alle spese legali liquidate dalla OR d’LL di Lecce, relativamente alle quali deve dichiararsi il sopravvenuto difetto di interesse - nei sensi indicati in motivazione e, per l’effetto, ordina al Ministero della Giustizia di dare esecuzione al decreto indicato in epigrafe nel termine di 90 giorni dalla comunicazione e/o notificazione di questa sentenza.
Nomina inoltre quale commissario ad acta , per il caso di infruttuoso decorso del termine fissato, il Dirigente che verrà specificamente individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di giustizia del Ministero intimato.
Fissa il termine di ulteriori 90 giorni per l’espletamento dell’incarico assegnato.
Spese compensate.
Dispone che la Segretaria della Sezione provveda alle comunicazioni di rito - tra cui, specificamente, al Capo del Dipartimento per gli Affari di giustizia del Ministero della Giustizia .
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 18 maggio 2022, con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere, Estensore
Alessandro Cappadonia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ettore Manca | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO