Sentenza breve 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza breve 28/01/2026, n. 1654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1654 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01654/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05558/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm., sul ricorso numero di registro generale 5558 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco La Gattuta, presso il cui studio in Roma, viale Anicio Gallo n. 194, ha eletto domicilio, con ulteriore domicilio digitale p.e.c., come da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p. t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, preso la cui sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è legalmente domiciliato;
nei confronti
-OMISSIS-, controinteressato, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare
dei seguenti atti: 1) l’esclusione dalla procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti nella qualifica di Vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, riservata al personale volontario di cui al decreto del Capo Dipartimento dei Vigili del fuoco n. 238 del 14.11.2018, comunicata tramite la nota n. 9707 del 06.02.2025, del Dipartimento dei Vigili del fuoco – Direzione centrale per le Risorse umane – Ufficio V – Concorsi pubblici, nonché sulla posizione personale della ricorrente nel sito www.vigilfuoco.it , alla Sezione concorsi, considerandolo assente non giustificato alla prova di capacità operativa fissata per il 10 febbraio 2025, ai sensi dell'art. 13, comma 4, D.L. 13 giugno 2023 n. 69, convertito nella legge 10 agosto 2023 n. 103, il quale ha disposto che “ l'assenza ingiustificata o la mancata partecipazione per due volte, anche se giustificata, all'accertamento dell'idoneità o dei requisiti di idoneità psico-fisica e attitudinale, determinano l'esclusione del candidato dalla graduatoria ”, 2) ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anche se di data e numero sconosciuti, comunque, lesivo degli interessi del ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 il dott. RA CI, come specificato nel verbale;
Verbalizzato il preavviso di sentenza breve, ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I – Il ricorrente presentava domanda per la partecipazione alla procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti nella qualifica di Vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, riservata al personale volontario di cui al decreto n. 238 del 14.11.2018, a firma del Capo Dipartimento dei Vigili del fuoco.
A seguito di un esito infausto delle prove operative e dell’accoglimento dell’istanza di sospensiva da parte di questo T.a.r., in forza dell’ordinanza n. -OMISSIS- del 10.10.2024 nel giudizio iscritto al n.r.g. 2003/2024 (poi definito con sentenza di improcedibilità n. -OMISSIS- del 21.05.2025), il ricorrente veniva convocato per la ripetizione della prova di capacità operativa prevista dal modulo 2 lett. C), del Bando, per il giorno 18.12.2024, ed, a seguito del rinvio per motivi di salute, veniva riconvocato per la ripetizione della prova per il giorno 10.02.2025, data in relazione alla quale trasmetteva ulteriore certificazione medica, attestante l’impossibilità di partecipare alla prova di capacità operativa, chiedendo ulteriore rinvio.
Veniva comunicata all’istante dall’Amministrazione resistente, tramite nota del 06.02.2025, l’esclusione dalla procedura, ritenendosi che la duplice assenza non fosse giustificabile, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 4, D.L. 13 giugno 2023, n. 69, a tenore del quale: “ l'assenza ingiustificata o la mancata partecipazione per due volte, anche se giustificata, all'accertamento dell'idoneità o dei requisiti di idoneità psico-fisica e attitudinale, determinano l'esclusione del candidato dalla graduatoria ”.
Il ricorrente insorge, con il ricorso notificato il 07.04.2025 e depositato il 06.05.2025, per impugnare gli atti in epigrafe indicati.
Deduce i seguenti motivi di diritto: 1) eccesso di potere per difetto di istruttoria, per aver omesso di valutare che la certificazione medica trasmessa dal ricorrente costituisce prosecuzione del precedente periodo di malattia e comunque è strettamente connessa allo stesso, e non certificazione medica ex novo relativa ad altra malattia; violazione di legge ed eccesso di potere per disparità di trattamento ex art. 3 Costituzione; 2) illegittimità dell’esclusione del ricorrente, attesa l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 4, D.L. 13 giugno 2023 n. 69, convertito nella legge 10 agosto 2023 n. 103, per la violazione degli artt. 3, 32 e 97 Costituzione.
Si costituisce l’Amministrazione per resistere nel giudizio. Deduce, anche con successiva memoria, l’infondatezza del gravame.
Nella camera di consiglio del 27 gennaio 2026, sussistendone i presupposti e verbalizzatone il preavviso, la causa è trattenuta per la decisione di merito, con sentenza breve.
II – Il ricorso è infondato.
III – Come è noto, il D.L. 13 giugno 2023 n. 69, convertito nella legge 10 agosto 2023 n. 103, all’art. 13, comma 4, prevede espressamente quanto segue: “ in relazione alle assunzioni effettuate attingendo alla graduatoria formata ai sensi dell’articolo 1 comma 295 della Legge 27 dicembre 2017 n. 205, l’assenza ingiustificata o la mancata partecipazione per due volte, anche se giustificata, all’accertamento dell’idoneità o dei requisiti di idoneità psico-fisica e attitudinale, determinano l’esclusione del candidato dalla graduatoria ”.
L’Amministrazione, in piana applicazione del cennato disposto normativo, ha confermato l’esclusione del ricorrente dalla procedura selettiva, per duplice consecutiva assenza alla prova operativa, peraltro conseguente a un precedente fallimento della medesima prova.
IV – Il ricorso non è suscettibile di favorevole scrutinio, pur prescindendo da un plausibile profilo di improcedibilità di esso, rilevabile a seguito della sentenza di improcedibilità di questo T.a.r. n. -OMISSIS- del 21.05.2025, che ha pronunciato in rito sulla prima esclusione concorsuale del ricorrente, che dunque resta non annullata in via giurisdizionale.
IV.1 – Il ricorrente, nella prima censura, afferma che la patologia a supporto della duplice richiesta di rinvio della prova di capacità operativa è la medesima, cioè una “ cisti sebacea ”, causa di febbri e di malessere tali da determinare l’impossibilità del ricorrente di partecipare alla prova medesima per due volte consecutive.
La certificazione medica trasmessa dal ricorrente con la seconda istanza di rinvio integrerebbe, a dire del ricorrente, una prosecuzione del precedente periodo di malattia, di guisa che non si applicherebbe alla fattispecie il disposto del citato art. 13, comma 4, D.L. n. 69/2023.
Tale prospettazione è priva di fondamento giuridico e argomentativo, atteso che il citato art. 13, comma 4, non fa riferimento alcuno alla causa dell’assenza giustificata, bensì all’oggettiva “ mancata partecipazione per due volte, anche se giustificata ”.
Ne deriva che assentarsi, per due volte consecutive, alla prova operativa concorsuale, anche se per giustificate ragioni, produce automaticamente la conseguenza dell’esclusione dal concorso. La norma ha l’intento di impedire che i reiterati rinvii della prova, per assenze giustificate del candidato, determinino l’eccessivo rallentamento delle procedure concorsuali.
L’Amministrazione ha, dunque, fondato l’esclusione del ricorrente sulla corretta esegesi dell'art. 13, comma 4, citato.
IV.2 – Il ricorrente osserva poi che l’avviso datato 27.09.2023 del Dipartimento Vigili del fuoco determina una disparità di trattamento, laddove dispone quanto segue: “ Con riferimento alle sedute di prova di capacità operativa della procedura speciale di reclutamento a domanda in corso di svolgimento si comunica che, a parziale modifica ed integrazione degli avvisi precedentemente pubblicati, saranno riconvocati, qualora assenti per giustificato motivo, esclusivamente i candidati risultati assenti giustificati prima dell’entrata in vigore del Decreto legge 13 giugno 2023, n. 69 ”.
A dire del ricorrente, il complesso normativo realizzato in forza dell'art. 13, comma 4, D.L. n. 69/2023, sarebbe violativo dei precetti costituzionali di cui agli artt. 3, 32 e 97 Cost., in specie del principio di uguaglianza e di parità di trattamento tra i concorrenti della medesima procedura concorsuale, nonché del diritto alla salute e del diritto di accesso ai concorsi pubblici.
IV.2.1 - Vi sarebbe, in particolare, un’ingiusta disparità di trattamento tra i candidati chiamati a sostenere la medesima prova in un’unica procedura, nelle fasi precedente e successiva all’entrata in vigore della norma sopravvenuta.
A ben vedere, si tratta di una norma procedurale, sicché essa è da ritenersi direttamente applicabile ai procedimenti amministrativi in corso di svolgimento, per il principio del “ tempus regist actum ”.
Stando al consolidato orientamento della Corte costituzionale, ma anche del giudice amministrativo, la legittimità di un provvedimento amministrativo si deve accertare con riferimento allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della sua emanazione, secondo il principio del tempus regit actum , attinente alle sequenze procedimentali composte di atti dotati di propria autonomia funzionale (cfr.: Corte cost. nn. 108/2025, 260/2021; Cons. Stato, sez. III, febbraio 2020, n. 1199; Cons. Stato, sez. IV, 27 settembre 2004, n. 6328; T.a.r. Lazio Roma, 20 marzo 2025 n. 5720; T.a.r. Sicilia Palermo, sez. IV, 4 marzo 2025, n. 501).
Considerato che la stabilizzazione dei Vigili del fuoco volontari è una procedura complessa che si svolge in un prolungato arco di tempo, nonché basata sulla progressiva chiamata, a domanda, dei candidati che intendano sostenere le prove di idoneità, per essere stabilizzati nella posizione di ruolo, deve considerarsi che la sopravvenuta norma in questione non incide sostanzialmente sulla posizione dei concorrenti e, a ben vedere, neppure opera modifiche formali, poiché la regola di non consentire assenze alle prove concorsuali era, in qualche modo, già compresa nel principio che sancisce l’esclusione dal concorso pubblico per assenza del candidato alle prove, in ossequio alla par condicio dei concorrenti (cfr.: T.a.r. Puglia Bari, sez. I, 26 gennaio 2022, n. 152), principio rispetto al quale la riconvocazione in sessione speciale del candidato giustificatamente assente costituisce deroga; la detta regola, inoltre, era già vigente e operativa nella consueta prassi concorsuale del Ministero dell’Interno ed ha trovato un mero riconoscimento normativo, peraltro temperato, nel citato art. 13, comma 4, D.L. n. 69/2023.
E ciò, a prescindere dall’interpretazione che ne dà oggi l’Amministrazione, nell’avviso datato 27.09.2023.
IV.2.2 - Ad ogni modo, non si rinviene alcuna disparità di trattamento rispetto ai candidati eventualmente beneficiari, prima dell’emanazione del D.L. n. 69/2023, di reiterati rinvii delle prove.
Innanzitutto, perché si dubita che un’eventuale prassi in tal senso sia legittima alla stregua dei parametri costituzionali, sicché il « vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento (configurabile soltanto in caso di assoluta identità di situazioni di fatto e di conseguente assoluta irragionevole diversità del trattamento riservato alle stesse), non può essere dedotto quando viene rivendicata l’applicazione in proprio favore di posizioni giuridiche riconosciute ad altri soggetti in modo illegittimo, in quanto, in applicazione del principio di legalità, la legittimità dell’operato della P.A. non può comunque essere inficiata dall’eventuale illegittimità compiuta in altra situazione » (cfr.: Cons. Stato, sez. VII, 17 maggio 2022, n. 3875).
In secondo luogo, perché non può dirsi precluso, in linea generale, alla pubblica Amministrazione di modificare le regole di una procedura concorsuale, in presenza di giusti motivi, purché alle rettifiche venga data adeguata pubblicità (cfr.: Cass. civ., Sez. lavoro, 17 maggio 2012, n. 7756).
Nel caso di specie, la legittimità della modifica legislativa discende dall’esigenza di ripristinare le condizioni di un ordinato svolgimento della procedura e della sua tempestiva conclusione, in aderenza ai principi di imparzialità e buon andamento, nonché dalla sua conoscibilità, assicurata mediante la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del provvedimento di legge (anziché amministrativo) e l’applicazione della nuova regola nei confronti di tutti i candidati ancora in attesa, a quella data, di espletare le prove, indipendentemente dal numero di rinvii già ottenuti, a tutela del loro legittimo affidamento.
Ai sensi dell’art. 27 D.L. n. 69/2023, la disposizione di cui all’art. 13, comma 4, è entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale n. 136 del 13 giugno 2023, di guisa che il principio del legittimo affidamento è garantito dal riconoscimento, nei confronti di ogni candidato non valutato alla data del 14 giugno 2023, di due possibilità per sottoporsi agli accertamenti, anche se destinatario, antecedentemente, di altri rinvii, in quanto ciò gli consente di avere preliminarmente contezza degli effetti decadenziali connessi alla mancata effettuazione della prova di recupero accordatagli dopo l’entrata in vigore della norma sopravvenuta, sebbene, per le ragioni già espresse, dovuta a una causa a lui non imputabile.
A giudizio di questo Collegio, le superiori considerazioni consentono di ritenere superato il test di ragionevolezza della disposizione di cui all’art. 13, comma 4, D.L. n. 69/2023, nei termini efficacemente descritti dal giudice delle leggi (cfr. Corte cost., sent. 28 marzo 1996 n. 89).
IV.2.3 – Quanto alla censura di incostituzionalità per asserita violazione dell’art. 32 Cost., cioè del diritto alla salute, essa è palesemente infondata, poiché in nessun modo la norma incide in senso limitativo o pregiudizievole sul diritto alla salute.
IV.2.4 – Lo stesso dicasi per la censura di violazione dell’art. 97 Cost., cioè del diritto di accesso ai concorsi pubblici, poiché la norma di legge in questione non limita l’accesso al concorso, bensì regola le modalità di svolgimento di esso.
V - La constatata legittimità della norma di legge censurata dal ricorrente depone, pertanto, per il rigetto della domanda di annullamento del provvedimento di esclusione gravato.
Va evidenziato, infatti, che sulla base di quanto emerge dagli atti di causa, il ricorrente ha beneficiato di una riammissione alla prova, dopo che era risultato non idoneo alle prove operative (riammissione prevista in esecuzione di ordinanza cautelare di questo T.a.r. n. -OMISSIS- del 10.10.2024), nonché di un giustificato rinvio della stessa, a causa di indisposizione.
La sua posizione ricade integralmente nell’ambito di applicazione della norma citata, in quanto la convocazione alla prova del 18.12.2024 costituiva, per il ricorrente, l’ultima possibilità di prendere parte al concorso, non rilevando, per le ragioni sopra illustrate, le ragioni dell’impedimento, quindi la giustificabilità dell’assenza (cfr.: T.a.r. Lazio Roma, 1-quater, 29.07.2024 n. 15392).
VI – In conclusione, il ricorso è infondato. Le spese del giudizio, stante la particolarità del caso, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge perché infondato.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026, con l'intervento dei magistrati:
RA CI, Presidente, Estensore
Agatino Giuseppe Lanzafame, Primo Referendario
Dario Aragno, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RA CI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.