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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 680 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 680/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
07/10/2025 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
MONTAGNA ALFREDO, Giudice monocratico per ottemperanza in data 07/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per ottemperanza R.G.A. n. 7183/2024 depositato il 05/11/2024
proposto da
Ricorrente_2 Sas - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Capua - Piazza Dei Giudici 81043 Capua CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Relativo a:
- sentenza n. 580/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado CAMPANIA sez. 1 e pubblicata il 16/01/2024
Atti impositivi:
- SPESE DI LITE SPESE DI LITE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5943/2025 depositato il
13/10/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso registrato con R. G. n 7183/2024, la Ricorrente_2 sas di d'Nominativo_1, rilevato che risultava scaduto il termine entro il quale era previsto l'adempimento a carico dell'ente impositore, richiedeva la ottemperanza, ex art. 70 del decreto legislativo n. 546/1992, degli obblighi derivanti dalla sentenza n.
580/2024 di questa Corte di Giustizia di II grado della Campania.
Vista la comunicazione, a cura della segreteria della commissione, ai soggetti obbligati a provvedere,
Comune di Capua.
Rilevato che il ricorrente ha fissato la propria domanda in E 650,00 oltre accessori (trattandosi di spese di giudizio), per u totale di Euro 837,40, richiedendo altresì la liquidazione delle spese e competenze del presente giudizio.
Si è costituita l'Amministrazione facendo presente che l'Ente, con propria determina dirigenziale n. 268 del 25/02/2025 (Allegata), ha dato seguito alla sola liquidazione delle spettanze derivanti dalla Sentenza
580/2024 con relativa emissione del Mandato n. 420 di pari data. Aggiungendo di non essere riuscita a raggiungere un accordo sulla richiesta liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte osserva che in tema di spese di lite nel processo tributario, se il pagamento in favore del contribuente, o del difensore antistatario, non è eseguito spontaneamente dall'Amministrazione nel termine di novanta giorni dalla notifica della sentenza, ai sensi dell'art. 38 del d.lgs. n. 546 del 1992, le somme dovute a tale titolo possono essere richieste con il giudizio di ottemperanza, senza necessità di formale costituzione in mora e senza dover attendere il passaggio in giudicato della sentenza che ha dato luogo al titolo di pagamento;
pur restando nella facoltà dell'Amministrazione procedere all'adempimento spontaneo sino a che il provvedimento attuativo non sia stato emesso.
Pertanto va esclusa la sussistenza della sanzione della inammissibilità sia per quanto sopra, sia in caso di omesso deposito del doppio originale di cui al comma primo dell'art. 70 del d.lgs 546/1992.
Ancora va esclusa la necessità della preventiva emissione di fattura da parte del professionista quale presupposto per l'emissione del mandato di pagamento.
Per quanto attiene al quantum l'art. 15, comma 1, D. Lgs. 546/92, prevede che “La parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza”; il comma 2°-ter, che
“Le spese di giudizio comprendono, oltre al contributo unificato, gli onorari e i diritti del difensore, le spese generali e gli esborsi sostenuti, oltre il contributo previdenziale e l'imposta sul valore aggiunto, se dovuti”, il comma 2-septies, che “nelle controversie di cui all'articolo 17-bis le spese di giudizio di cui al comma 1 sono maggiorate del 50 per cento a titolo di rimborso delle maggiori spese del procedimento".
Più in particolare va preso atto che la decisione di questa Corte di Giustizia ha disposto la condanna al
“pagamento delle spese e competenze del doppio grado, liquidate in Euro 650,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore anticipatario.”
In proposito va ricordato che il giudice dell'ottemperanza non può attribuire alle parti nuovi ed ulteriori diritti rispetto a quelli riconosciuti in sentenza, ma solo enucleare e precisare gli obblighi che derivano dalla stessa, atteso che il potere del giudice sul comando definitivo inevaso va esercitato entro i confini invalicabili posti dall'oggetto della controversia definita col giudicato (cd. "carattere chiuso" del giudizio di ottemperanza), sicché può essere enucleato e precisato il contenuto degli obblighi nascenti dalla decisione passata in giudicato, chiarendosene il reale significato e rendendolo quindi effettivo, ma non può attribuirsi un diritto nuovo ed ulteriore rispetto a quello riconosciuto con la sentenza da eseguire (che ove non condivisa andava impugnata nella sede competente sul relativo capo o punto della sentenza).
Pertanto deve prendersi atto che il giudice, al termine delle dovute contabilizzazioni, è giunto al computo finale, che deve essere letto alla luce della richiamata disposizione di cui al comma 2 ter “Le spese di giudizio comprendono, oltre al contributo unificato, gli onorari e i diritti del difensore, le spese generali e gli esborsi sostenuti”. L'importo così fissato non può che essere letto come comprensivo della valutazione anche del comma 2 septies (non essendo possibile, come chiarito in precedenza, una ottemperanza oltre i limiti definiti dal giudicato). A tale importo il giudice ha aggiunto gli “accessori”, nel rispetto del dettato
“oltre il contributo previdenziale e l'imposta sul valore aggiunto, se dovuti”.
Il Comune ha provato in giudizio la avvenuta ottemperanza alla sentenza di cui sopra, per cui va dichiarata la estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Per quanto attiene alle spese e competenze della procedura di ottemperanza queste, stante la minima complessità delle questione ed il comportamento processuale di controparte, vanno liquidate nei minimi tariffari e complessivamente in Euro 240,00 oltre accessori di legge ed Iva se dovuta
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del giudizio di ottemperanza della sentenza n. 580/2024 di questa Corte di Giustizia di II grado della Campania, Condanna l'Amministrazione al pagamento, in favore del ricorrente in ottemperanza, delle spese e competenze della procedura di ottemperanza, liquidate in Euro 240,00 oltre accessori ed iva se dovuta.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
07/10/2025 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
MONTAGNA ALFREDO, Giudice monocratico per ottemperanza in data 07/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per ottemperanza R.G.A. n. 7183/2024 depositato il 05/11/2024
proposto da
Ricorrente_2 Sas - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Capua - Piazza Dei Giudici 81043 Capua CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Relativo a:
- sentenza n. 580/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado CAMPANIA sez. 1 e pubblicata il 16/01/2024
Atti impositivi:
- SPESE DI LITE SPESE DI LITE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5943/2025 depositato il
13/10/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso registrato con R. G. n 7183/2024, la Ricorrente_2 sas di d'Nominativo_1, rilevato che risultava scaduto il termine entro il quale era previsto l'adempimento a carico dell'ente impositore, richiedeva la ottemperanza, ex art. 70 del decreto legislativo n. 546/1992, degli obblighi derivanti dalla sentenza n.
580/2024 di questa Corte di Giustizia di II grado della Campania.
Vista la comunicazione, a cura della segreteria della commissione, ai soggetti obbligati a provvedere,
Comune di Capua.
Rilevato che il ricorrente ha fissato la propria domanda in E 650,00 oltre accessori (trattandosi di spese di giudizio), per u totale di Euro 837,40, richiedendo altresì la liquidazione delle spese e competenze del presente giudizio.
Si è costituita l'Amministrazione facendo presente che l'Ente, con propria determina dirigenziale n. 268 del 25/02/2025 (Allegata), ha dato seguito alla sola liquidazione delle spettanze derivanti dalla Sentenza
580/2024 con relativa emissione del Mandato n. 420 di pari data. Aggiungendo di non essere riuscita a raggiungere un accordo sulla richiesta liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte osserva che in tema di spese di lite nel processo tributario, se il pagamento in favore del contribuente, o del difensore antistatario, non è eseguito spontaneamente dall'Amministrazione nel termine di novanta giorni dalla notifica della sentenza, ai sensi dell'art. 38 del d.lgs. n. 546 del 1992, le somme dovute a tale titolo possono essere richieste con il giudizio di ottemperanza, senza necessità di formale costituzione in mora e senza dover attendere il passaggio in giudicato della sentenza che ha dato luogo al titolo di pagamento;
pur restando nella facoltà dell'Amministrazione procedere all'adempimento spontaneo sino a che il provvedimento attuativo non sia stato emesso.
Pertanto va esclusa la sussistenza della sanzione della inammissibilità sia per quanto sopra, sia in caso di omesso deposito del doppio originale di cui al comma primo dell'art. 70 del d.lgs 546/1992.
Ancora va esclusa la necessità della preventiva emissione di fattura da parte del professionista quale presupposto per l'emissione del mandato di pagamento.
Per quanto attiene al quantum l'art. 15, comma 1, D. Lgs. 546/92, prevede che “La parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza”; il comma 2°-ter, che
“Le spese di giudizio comprendono, oltre al contributo unificato, gli onorari e i diritti del difensore, le spese generali e gli esborsi sostenuti, oltre il contributo previdenziale e l'imposta sul valore aggiunto, se dovuti”, il comma 2-septies, che “nelle controversie di cui all'articolo 17-bis le spese di giudizio di cui al comma 1 sono maggiorate del 50 per cento a titolo di rimborso delle maggiori spese del procedimento".
Più in particolare va preso atto che la decisione di questa Corte di Giustizia ha disposto la condanna al
“pagamento delle spese e competenze del doppio grado, liquidate in Euro 650,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore anticipatario.”
In proposito va ricordato che il giudice dell'ottemperanza non può attribuire alle parti nuovi ed ulteriori diritti rispetto a quelli riconosciuti in sentenza, ma solo enucleare e precisare gli obblighi che derivano dalla stessa, atteso che il potere del giudice sul comando definitivo inevaso va esercitato entro i confini invalicabili posti dall'oggetto della controversia definita col giudicato (cd. "carattere chiuso" del giudizio di ottemperanza), sicché può essere enucleato e precisato il contenuto degli obblighi nascenti dalla decisione passata in giudicato, chiarendosene il reale significato e rendendolo quindi effettivo, ma non può attribuirsi un diritto nuovo ed ulteriore rispetto a quello riconosciuto con la sentenza da eseguire (che ove non condivisa andava impugnata nella sede competente sul relativo capo o punto della sentenza).
Pertanto deve prendersi atto che il giudice, al termine delle dovute contabilizzazioni, è giunto al computo finale, che deve essere letto alla luce della richiamata disposizione di cui al comma 2 ter “Le spese di giudizio comprendono, oltre al contributo unificato, gli onorari e i diritti del difensore, le spese generali e gli esborsi sostenuti”. L'importo così fissato non può che essere letto come comprensivo della valutazione anche del comma 2 septies (non essendo possibile, come chiarito in precedenza, una ottemperanza oltre i limiti definiti dal giudicato). A tale importo il giudice ha aggiunto gli “accessori”, nel rispetto del dettato
“oltre il contributo previdenziale e l'imposta sul valore aggiunto, se dovuti”.
Il Comune ha provato in giudizio la avvenuta ottemperanza alla sentenza di cui sopra, per cui va dichiarata la estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Per quanto attiene alle spese e competenze della procedura di ottemperanza queste, stante la minima complessità delle questione ed il comportamento processuale di controparte, vanno liquidate nei minimi tariffari e complessivamente in Euro 240,00 oltre accessori di legge ed Iva se dovuta
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del giudizio di ottemperanza della sentenza n. 580/2024 di questa Corte di Giustizia di II grado della Campania, Condanna l'Amministrazione al pagamento, in favore del ricorrente in ottemperanza, delle spese e competenze della procedura di ottemperanza, liquidate in Euro 240,00 oltre accessori ed iva se dovuta.