Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 680
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Sentenza 20 gennaio 2026

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    Ottemperanza agli obblighi di pagamento delle spese di lite

    La Corte ha ritenuto che la domanda di ottemperanza per il pagamento delle spese di lite sia ammissibile anche senza costituzione in mora o passaggio in giudicato della sentenza che ha disposto il pagamento. Ha inoltre chiarito che il giudice dell'ottemperanza non può attribuire nuovi diritti ma solo enucleare e precisare gli obblighi derivanti dalla sentenza da eseguire. Ha preso atto che il Comune ha ottemperato alla sentenza principale, dichiarando l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

  • Accolto
    Liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza

    La Corte ha liquidato le spese e competenze della procedura di ottemperanza, considerando la minima complessità della questione e il comportamento processuale della controparte, ponendole nei minimi tariffari.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 680
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 680
    Data del deposito : 20 gennaio 2026

    Testo completo