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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 17/01/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MATERA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Matera, nella persona del Giudice del Lavoro dott.
Sabino Digregorio, all'esito del procedimento cartolare ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al NRG. 942/2023 vertente
TRA
C.F.: ) nato ad [...] Parte_1 C.F._1
(MT) e ivi residente, rappresentato e difeso dagli avv.ti Lorenzo
Scarano e Maria Pastore giusta procura in atti;
-RICORRENTE -
E
Controparte_1
in persona del legale
[...]
rappresentante pro tempore;
-RESISTENTE contumace -
OGGETTO: malattia professionale.
FATTO E DIRITTO
I - Con ricorso depositato il 9 ottobre 2023, Parte_1
agiva in giudizio nei confronti dell' rassegnando le seguenti CP_1
conclusioni: “- accertare e dichiarare che il ricorrente è affetto dalle malattie come indicate in ricorso contratte ed eziologicamente Tribunale di Matera Giudice dott. Sabino Digregorio ____________________________________________________________________________
collegate con le mansioni espletate dall'istante nella carriera lavorativa;
- per l'effetto, accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto al riconoscimento della rendita, ovvero in subordine alla liquidazione del capitale, per la inabilità derivante dalla malattia professionale contratta, nella misura accertanda a mezzo C.T.U., con indennizzo del danno sofferto;
- condannare l' in persona del suo legale rappresentante pro CP_1
tempore , al pagamento come per legge della rendita, nonché al pagamento dei singoli ratei, dalla data della denuncia sino all'effettivo saldo, ovvero del capitale per l'ipotesi di inabilità inferiore al 16%, in ogni caso oltre interessi come per legge;
- con vittoria di spese e di competenze di causa, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari .
Con ordinanza del 4 aprile 2024 veniva dichiarata la contumacia dell' CP_1
Espletate prove testimoniali e C.T.U., a seguito dell'ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 5 novembre 2024 soltanto il ricorrente depositava note scritte.
II – La domanda è fondata e va accolta nei termini che seguono, sussistendo un nesso di causalità fra l'attività espletata dal
(v. anche prova testimoniale del 23 maggio 2024, ove Parte_1
viene descritta sufficientemente l'attività lavorativa espletata dal ricorrente) e le patologie denunciate in ricorso.
Invero, il C.T.U. (al quale, peraltro, non sono state trasmesse osservazioni nel termine di cui all'ordinanza del 23 maggio 2024) ha accertato un danno biologico permanente del 10% con decorrenza dal 22 febbraio 2023.
2 Tribunale di Matera Giudice dott. Sabino Digregorio ____________________________________________________________________________
Le alterazioni documentate sono state ritenute, quindi, correlate con l'attività lavorativa svolta dal ricorrente. Le conclusioni della consulenza appaiono condivisibili- salvo quanto si dirà appresso sulla decorrenza della prestazione-, in quanto adeguatamente motivate ed immuni da vizi logici o scientifici (sulla possibilità di richiamare le conclusioni del consulente da parte del giudice, v. Cass.
Civ. Sez. lav. 13 luglio 2023 n. 20090 e Cass. Civ. Sez. III, 9 gennaio 2024, n. 800).
Deve essere riconosciuta la percentuale del 10% con riferimento tuttavia, quanto alla decorrenza della prestazione, alla denuncia del
5 maggio 2023, richiamata peraltro nel ricorso in opposizione nella fase amministrativa (“In conformità del principio secondo cui il titolare del diritto ad una prestazione previdenziale deve manifestare la propria volontà di farlo valere e la manifestazione di tale volontà costituisce il momento di decorrenza del diritto stesso, la rendita da infortunio sul lavoro o da malattia professionale non può decorrere da data anteriore a quella della domanda amministrativa": così
Cass. Civ. Sez. VI, 31 agosto 2011 n. 17909, in De Jure).
III - L'art. 13 del d.lgs. n. 38/2000 – applicabile ratione temporis all'odierna fattispecie - ha previsto l'erogazione da parte dell' di un indennizzo in capitale per le menomazioni di CP_1
grado pari o superiore al 6% ed inferiore al 16%, ed in rendita per le menomazioni di grado pari o superiore al 16%.
Essendo risultata una inabilità permanente al di sopra del minimo indennizzabile ma inferiore al 16%, al ricorrente deve essere riconosciuto il diritto all'indennizzo in capitale per il danno biologico
3 Tribunale di Matera Giudice dott. Sabino Digregorio ____________________________________________________________________________
permanente del 10% a decorrere dal 5 maggio 2023 (data di presentazione della domanda amministrativa), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nella misura e con la decorrenza di legge e fino al soddisfo.
IV – Le spese del procedimento seguono la soccombenza ex artt. 91 e 93 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della causa nonchè della non particolare difficoltà delle questioni affrontate.
Le spese della C.T.U., così come liquidate con separato decreto del 6 dicembre 2024, sono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Matera, nella persona del Giudice del Lavoro dott.
Sabino Digregorio, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) condanna l' a corrispondere a l'indennizzo in CP_1 Parte_1
capitale correlato al grado di inabilità permanente pari al 10% a decorrere dal 5 maggio 2023, oltre interessi e rivalutazione monetaria nella misura e con la decorrenza di legge, fino al soddisfo;
2) condanna l'lnail a pagare le spese di lite in favore del ricorrente, con la distrazione ex art. 93 c.p.c. ai difensori, che liquida in complessivi euro 2.697,00 per onorario (di cui euro 465,00 per la fase di studio, euro 389,00 per la fase introduttiva, euro 832,00 per la fase istruttoria ed euro 1.011,00 per la fase decisionale) ed euro 43,00 per esborsi, oltre spese generali 15%, nonché Cassa ed IVA (se dovuta) come per legge;
pone le spese della c.t.u., come già liquidate con
4 Tribunale di Matera Giudice dott. Sabino Digregorio ____________________________________________________________________________
separato decreto, definitivamente a carico dell' CP_1
Matera, lì 17 gennaio 2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Sabino Digregorio
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Matera, nella persona del Giudice del Lavoro dott.
Sabino Digregorio, all'esito del procedimento cartolare ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al NRG. 942/2023 vertente
TRA
C.F.: ) nato ad [...] Parte_1 C.F._1
(MT) e ivi residente, rappresentato e difeso dagli avv.ti Lorenzo
Scarano e Maria Pastore giusta procura in atti;
-RICORRENTE -
E
Controparte_1
in persona del legale
[...]
rappresentante pro tempore;
-RESISTENTE contumace -
OGGETTO: malattia professionale.
FATTO E DIRITTO
I - Con ricorso depositato il 9 ottobre 2023, Parte_1
agiva in giudizio nei confronti dell' rassegnando le seguenti CP_1
conclusioni: “- accertare e dichiarare che il ricorrente è affetto dalle malattie come indicate in ricorso contratte ed eziologicamente Tribunale di Matera Giudice dott. Sabino Digregorio ____________________________________________________________________________
collegate con le mansioni espletate dall'istante nella carriera lavorativa;
- per l'effetto, accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto al riconoscimento della rendita, ovvero in subordine alla liquidazione del capitale, per la inabilità derivante dalla malattia professionale contratta, nella misura accertanda a mezzo C.T.U., con indennizzo del danno sofferto;
- condannare l' in persona del suo legale rappresentante pro CP_1
tempore , al pagamento come per legge della rendita, nonché al pagamento dei singoli ratei, dalla data della denuncia sino all'effettivo saldo, ovvero del capitale per l'ipotesi di inabilità inferiore al 16%, in ogni caso oltre interessi come per legge;
- con vittoria di spese e di competenze di causa, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari .
Con ordinanza del 4 aprile 2024 veniva dichiarata la contumacia dell' CP_1
Espletate prove testimoniali e C.T.U., a seguito dell'ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 5 novembre 2024 soltanto il ricorrente depositava note scritte.
II – La domanda è fondata e va accolta nei termini che seguono, sussistendo un nesso di causalità fra l'attività espletata dal
(v. anche prova testimoniale del 23 maggio 2024, ove Parte_1
viene descritta sufficientemente l'attività lavorativa espletata dal ricorrente) e le patologie denunciate in ricorso.
Invero, il C.T.U. (al quale, peraltro, non sono state trasmesse osservazioni nel termine di cui all'ordinanza del 23 maggio 2024) ha accertato un danno biologico permanente del 10% con decorrenza dal 22 febbraio 2023.
2 Tribunale di Matera Giudice dott. Sabino Digregorio ____________________________________________________________________________
Le alterazioni documentate sono state ritenute, quindi, correlate con l'attività lavorativa svolta dal ricorrente. Le conclusioni della consulenza appaiono condivisibili- salvo quanto si dirà appresso sulla decorrenza della prestazione-, in quanto adeguatamente motivate ed immuni da vizi logici o scientifici (sulla possibilità di richiamare le conclusioni del consulente da parte del giudice, v. Cass.
Civ. Sez. lav. 13 luglio 2023 n. 20090 e Cass. Civ. Sez. III, 9 gennaio 2024, n. 800).
Deve essere riconosciuta la percentuale del 10% con riferimento tuttavia, quanto alla decorrenza della prestazione, alla denuncia del
5 maggio 2023, richiamata peraltro nel ricorso in opposizione nella fase amministrativa (“In conformità del principio secondo cui il titolare del diritto ad una prestazione previdenziale deve manifestare la propria volontà di farlo valere e la manifestazione di tale volontà costituisce il momento di decorrenza del diritto stesso, la rendita da infortunio sul lavoro o da malattia professionale non può decorrere da data anteriore a quella della domanda amministrativa": così
Cass. Civ. Sez. VI, 31 agosto 2011 n. 17909, in De Jure).
III - L'art. 13 del d.lgs. n. 38/2000 – applicabile ratione temporis all'odierna fattispecie - ha previsto l'erogazione da parte dell' di un indennizzo in capitale per le menomazioni di CP_1
grado pari o superiore al 6% ed inferiore al 16%, ed in rendita per le menomazioni di grado pari o superiore al 16%.
Essendo risultata una inabilità permanente al di sopra del minimo indennizzabile ma inferiore al 16%, al ricorrente deve essere riconosciuto il diritto all'indennizzo in capitale per il danno biologico
3 Tribunale di Matera Giudice dott. Sabino Digregorio ____________________________________________________________________________
permanente del 10% a decorrere dal 5 maggio 2023 (data di presentazione della domanda amministrativa), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nella misura e con la decorrenza di legge e fino al soddisfo.
IV – Le spese del procedimento seguono la soccombenza ex artt. 91 e 93 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della causa nonchè della non particolare difficoltà delle questioni affrontate.
Le spese della C.T.U., così come liquidate con separato decreto del 6 dicembre 2024, sono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Matera, nella persona del Giudice del Lavoro dott.
Sabino Digregorio, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) condanna l' a corrispondere a l'indennizzo in CP_1 Parte_1
capitale correlato al grado di inabilità permanente pari al 10% a decorrere dal 5 maggio 2023, oltre interessi e rivalutazione monetaria nella misura e con la decorrenza di legge, fino al soddisfo;
2) condanna l'lnail a pagare le spese di lite in favore del ricorrente, con la distrazione ex art. 93 c.p.c. ai difensori, che liquida in complessivi euro 2.697,00 per onorario (di cui euro 465,00 per la fase di studio, euro 389,00 per la fase introduttiva, euro 832,00 per la fase istruttoria ed euro 1.011,00 per la fase decisionale) ed euro 43,00 per esborsi, oltre spese generali 15%, nonché Cassa ed IVA (se dovuta) come per legge;
pone le spese della c.t.u., come già liquidate con
4 Tribunale di Matera Giudice dott. Sabino Digregorio ____________________________________________________________________________
separato decreto, definitivamente a carico dell' CP_1
Matera, lì 17 gennaio 2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Sabino Digregorio
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