Sentenza breve 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza breve 05/06/2025, n. 10958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10958 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/06/2025
N. 10958/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13148/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 13148 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuela Mazzola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento dei seguenti atti:
1. Decreto del Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, del 12.09.2024, Registro Decreti.R.0000319.12-09-2024, con il quale l’Amministrazione ha escluso il ricorrente dal concorso pubblico, per titoli ed esami, a 250 posti nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, bandito con Decreto Dipartimentale n. 676 del 18 ottobre 2016, adottato a seguito della sentenza n. 15924 del 22.08.2024, del T.A.R. Lazio, Roma, a definizione del giudizio R.G. 11395/2019, non passata in giudicato;
- D.M. 11/03/2008 n. 78, con particolare riferimento all’art. 1, comma 2, all. B, punti 18 e 19, salvo altri;
- Bando di Concorso di cui al Decreto Dipartimentale n. 676 del 18.10.2016, per 250 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- Direttiva Tecnica e del Decreto di approvazione della stessa del 11.03.2016, Direttiva recante le modalità di accertamento e verifica dei parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per l’accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- Ogni altro provvedimento presupposto, collegato, connesso e conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2025 la dott.ssa Caterina Lauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che parte ricorrente, con il ricorso in epigrafe indicato, ha chiesto l’annullamento del Decreto del Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, del 12 settembre 2024, Registro Decreti.R.0000319.12-09-2024, con il quale l’amministrazione lo ha escluso dal concorso pubblico, per titoli ed esami, a 250 posti nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, bandito con Decreto Dipartimentale n. 676 del 18 ottobre 2016, adottato a seguito della sentenza n. 15924 del 22.08.2024, del T.A.R. Lazio, Roma, a definizione del giudizio R.G. 11395/2019, non passata in giudicato;
che all’udienza del 3 giugno 2025 parte ricorrente ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, avendo – l’amministrazione intimata – provveduto ad ammettere il ricorrente a pieno titolo nella graduatoria del concorso in questione;
che, pertanto, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, avendo il ricorrente ottenuto il bene della vita cui aspirava con la proposizione del presente contenzioso;
che, in ragione della peculiarità della vicenda, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Orazio Ciliberti, Presidente
Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario
Caterina Lauro, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Caterina Lauro | Orazio Ciliberti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.