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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 02/05/2025, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Rita Cuzzola ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 844 2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
(c.f. ) legale rapp.te pro tempore della Parte_1 C.F._1 CP_1
rappresentata e difeso dall'Avv. ALOISI FRANCESCO , come da procura in atti. in persona del legale rappresentante (P.Iva ) CP_1 P.IVA_1
rappresentati e difesi dall'Avv. ALOISI FRANCESCO , come da procura in atti.
attori, contro
di rappresentato e difeso Controparte_2 CP_3
dal Dirigente dell' Ing. ( CF Controparte_4 CP_5
), rappresentato e difeso dall'Avv. LO CONTI VENERANDO C.F._2
come da procura in atti. convenuto, avente ad oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L689/1981 relative a sa.
Conclusioni delle parti: le parti concludevano come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale di Barcellona P.G. il 18.05.2021, la Sig.ra in proprio e quale legale rappresentante della società Parte_1
proponeva opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione nr 20/0829, n. prot. CP_6
2021/7204 del 19.04.2021, emessa dal Dirigente Responsabile dell' Controparte_2
, e notificata con racc. del 20.04.2021, con la quale veniva ingiunto il pagamento
[...]
di € 16.666,67 per aver violato le disposizioni di cui all'art. dell'art. 29, co. 1, del D. Lgs del
10.9.2003 n. 276 avendo stipulato ed eseguito un contratto di appalto, d'opera o di servizi, in assenza dei requisiti previsti dalla citata normativa e chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato e, comunque, qualsiasi procedimento ad esso connesso;
- in via preliminare dichiararsi l'illegittimità dell'ordinanza in quanto fondata su precedenti accertamenti effettuati dalla GdF, trattandosi di autorità priva di potere ispettivo, per la decadenza ex art. 14 della L. 689/81, per la prescrizione ex art. 28 della L. 689/81, nonché per la mancata audizione richiesta espressamente con gli scritti difensivi del CP_7
- nel merito, ritenere e dichiarare nulla, annullabile, illegittima, infondata e, comunque, inefficace con qualsiasi statuizione, l'ordinanza ingiunzione opposta per tutte le ragioni esposte in narrativa e per quant'altro in fatto e in diritto sarà fatto valere.
-in via del tutto subordinata e in caso di rigetto della domanda nel merito, ridurre la sanzione al minimo edittale per le motivazioni di cui in narrativa.
Si costituiva in giudizio l' il quale contestava le Controparte_8
eccezioni di controparte e chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Disposta la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato a seguito di istanza cautelare avanzata dalla ricorrente, veniva istruita la causa tramite l'escussione dei testi ammessi in esito alla quale veniva fissata udienza per la discussione.
Dopo una serie di rinvii, la causa giungeva all'udienza per la discussione, per la quale è stata fissata la trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
*******
L'opposizione è fondata e merita accoglimento.
In ossequio del principio della ragione più liquida, si deve verificare se la violazione ipotizzata sia fondata.
Considerato che
in ordine alle norme che disciplinano l'onere probatorio, in ipotesi di opposizione ad ordinanza di ingiunzione questo giudice condivide il principio espresso dalla Suprema Corte in ultimo con la ordinanza gennaio 2019, n. 1921 secondo la quale: “
All'Amministrazione, che viene a rivestire - dal punto di vista sostanziale - la posizione di attrice, incombe
l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa;
all'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione.stata tempestivamente contestata al ricorrente”, e che nel caso di specie l'Ente impositore non ha fornito altra prova, oltre il verbale di accertamento, riguardante la validità dei propri rilievi, appare sprovvista di prova la richiesta formulata con l'ordinanza di ingiunzione opposta.
L'ordinanza segue un accertamento incrociato eseguito dalla Guardia di Finanza sui rapporti intercorsi tra la e le diverse società e il Parte_2 Parte_3
verbale cui si riferisce l'atto impugnato, in realtà, riguarda altro accertamento cui ha fatto seguito altra ordinanza-ingiunzione. Quindi anche il verbale di accertamento non fornisce alcuna prova.
Ma vi è di più, dall'esame delle deposizioni dei testi escussi, che questo giudice ritiene attentibili sia per la conoscenza diretta dei fatti, sia per la concordanza delle risposte, risulta chiaramente che il rapporto posto alla base del contestato accertamento non può considerarsi fondato su un contratto di appalto simulato.
Infatti, è emersa genuinità del contratto intercorso tra la e la CP_1 Parte_4
avente per oggetto l'affidamento di servizi da espletare nella struttura già fornita di arredi e strumenti.
In particolare, i testi escussi, che come sopra già scritto si considerano attendibili anche in considerazione della loro qualifica, hanno chiaramente confermato che l'attività espletata dai collaboratori coincideva con quella oggetto della convenzione stipulata tra la e la Soc. Coop.. CP_1
Come è noto le cooperative sono delle società che hanno come fine uno scopo mutualistico anziché lucrativo. Questo fine è l'elemento essenziale che distingue questo tipo di società dalle altre. La cooperativa instaura una cooperazione tra i soci volta Pt_3 a fornire beni, servizi e possibilità di lavoro a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle del mercato ai soci stessi. Appare evidente, quindi, che l'impiego dei lavoratori, nella fattispecie in esame, rientra pienamente in quella che è la vera natura della Cooperativa e non può invece inquadrarsi nel contratto di appalto che tra l'altro prevede anche la fornitura di attrezzatura, nel caso di specie assente.
Alla luce di quanto sopra, si accoglie l'opposizione proposta da , in Parte_1
proprio e quale legale rappresentante della e si annulla l'ordinanza -ingiunzione CP_1
nr 20/0819 del 19.04.2021,
Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico del resistente di in favore della ricorrente, nella misura Controparte_2 CP_3
liquidata in dispositivo in applicazione del D.M. n. 147/22, avuto riguardo al valore della controversia e all'attività difensiva svolta, nei valori minimi stante la modesta complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
P. Q. M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, disattesa ogni contraria e ulteriore istanza, pronunciando nel giudizio n. 844/2021 R.G., così provvede:
- 1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ordinanze ingiunzione nr 20/0829,
n. prot. 2021/7204 del 19.04.2021, emessa dal Dirigente Responsabile dell'
[...]
, e notificata con racc. del 20.04.2021, Controparte_2
- 2) condanna il resistente Ente alla rifusione delle spese processuali sostenute nel presente giudizio dalla , calcolate in €.2.540,00 per compensi Parte_1
professionali, oltre spese generali al 15%, iva e c.p.a., se dovute, come per legge, da liquidarsi in favore del procuratore antistatario, Avvocato Francesco Aloisi;
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 2/05/2025 .
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Maria Rita Cuzzola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Rita Cuzzola ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 844 2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
(c.f. ) legale rapp.te pro tempore della Parte_1 C.F._1 CP_1
rappresentata e difeso dall'Avv. ALOISI FRANCESCO , come da procura in atti. in persona del legale rappresentante (P.Iva ) CP_1 P.IVA_1
rappresentati e difesi dall'Avv. ALOISI FRANCESCO , come da procura in atti.
attori, contro
di rappresentato e difeso Controparte_2 CP_3
dal Dirigente dell' Ing. ( CF Controparte_4 CP_5
), rappresentato e difeso dall'Avv. LO CONTI VENERANDO C.F._2
come da procura in atti. convenuto, avente ad oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L689/1981 relative a sa.
Conclusioni delle parti: le parti concludevano come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale di Barcellona P.G. il 18.05.2021, la Sig.ra in proprio e quale legale rappresentante della società Parte_1
proponeva opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione nr 20/0829, n. prot. CP_6
2021/7204 del 19.04.2021, emessa dal Dirigente Responsabile dell' Controparte_2
, e notificata con racc. del 20.04.2021, con la quale veniva ingiunto il pagamento
[...]
di € 16.666,67 per aver violato le disposizioni di cui all'art. dell'art. 29, co. 1, del D. Lgs del
10.9.2003 n. 276 avendo stipulato ed eseguito un contratto di appalto, d'opera o di servizi, in assenza dei requisiti previsti dalla citata normativa e chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato e, comunque, qualsiasi procedimento ad esso connesso;
- in via preliminare dichiararsi l'illegittimità dell'ordinanza in quanto fondata su precedenti accertamenti effettuati dalla GdF, trattandosi di autorità priva di potere ispettivo, per la decadenza ex art. 14 della L. 689/81, per la prescrizione ex art. 28 della L. 689/81, nonché per la mancata audizione richiesta espressamente con gli scritti difensivi del CP_7
- nel merito, ritenere e dichiarare nulla, annullabile, illegittima, infondata e, comunque, inefficace con qualsiasi statuizione, l'ordinanza ingiunzione opposta per tutte le ragioni esposte in narrativa e per quant'altro in fatto e in diritto sarà fatto valere.
-in via del tutto subordinata e in caso di rigetto della domanda nel merito, ridurre la sanzione al minimo edittale per le motivazioni di cui in narrativa.
Si costituiva in giudizio l' il quale contestava le Controparte_8
eccezioni di controparte e chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Disposta la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato a seguito di istanza cautelare avanzata dalla ricorrente, veniva istruita la causa tramite l'escussione dei testi ammessi in esito alla quale veniva fissata udienza per la discussione.
Dopo una serie di rinvii, la causa giungeva all'udienza per la discussione, per la quale è stata fissata la trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
*******
L'opposizione è fondata e merita accoglimento.
In ossequio del principio della ragione più liquida, si deve verificare se la violazione ipotizzata sia fondata.
Considerato che
in ordine alle norme che disciplinano l'onere probatorio, in ipotesi di opposizione ad ordinanza di ingiunzione questo giudice condivide il principio espresso dalla Suprema Corte in ultimo con la ordinanza gennaio 2019, n. 1921 secondo la quale: “
All'Amministrazione, che viene a rivestire - dal punto di vista sostanziale - la posizione di attrice, incombe
l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa;
all'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione.stata tempestivamente contestata al ricorrente”, e che nel caso di specie l'Ente impositore non ha fornito altra prova, oltre il verbale di accertamento, riguardante la validità dei propri rilievi, appare sprovvista di prova la richiesta formulata con l'ordinanza di ingiunzione opposta.
L'ordinanza segue un accertamento incrociato eseguito dalla Guardia di Finanza sui rapporti intercorsi tra la e le diverse società e il Parte_2 Parte_3
verbale cui si riferisce l'atto impugnato, in realtà, riguarda altro accertamento cui ha fatto seguito altra ordinanza-ingiunzione. Quindi anche il verbale di accertamento non fornisce alcuna prova.
Ma vi è di più, dall'esame delle deposizioni dei testi escussi, che questo giudice ritiene attentibili sia per la conoscenza diretta dei fatti, sia per la concordanza delle risposte, risulta chiaramente che il rapporto posto alla base del contestato accertamento non può considerarsi fondato su un contratto di appalto simulato.
Infatti, è emersa genuinità del contratto intercorso tra la e la CP_1 Parte_4
avente per oggetto l'affidamento di servizi da espletare nella struttura già fornita di arredi e strumenti.
In particolare, i testi escussi, che come sopra già scritto si considerano attendibili anche in considerazione della loro qualifica, hanno chiaramente confermato che l'attività espletata dai collaboratori coincideva con quella oggetto della convenzione stipulata tra la e la Soc. Coop.. CP_1
Come è noto le cooperative sono delle società che hanno come fine uno scopo mutualistico anziché lucrativo. Questo fine è l'elemento essenziale che distingue questo tipo di società dalle altre. La cooperativa instaura una cooperazione tra i soci volta Pt_3 a fornire beni, servizi e possibilità di lavoro a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle del mercato ai soci stessi. Appare evidente, quindi, che l'impiego dei lavoratori, nella fattispecie in esame, rientra pienamente in quella che è la vera natura della Cooperativa e non può invece inquadrarsi nel contratto di appalto che tra l'altro prevede anche la fornitura di attrezzatura, nel caso di specie assente.
Alla luce di quanto sopra, si accoglie l'opposizione proposta da , in Parte_1
proprio e quale legale rappresentante della e si annulla l'ordinanza -ingiunzione CP_1
nr 20/0819 del 19.04.2021,
Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico del resistente di in favore della ricorrente, nella misura Controparte_2 CP_3
liquidata in dispositivo in applicazione del D.M. n. 147/22, avuto riguardo al valore della controversia e all'attività difensiva svolta, nei valori minimi stante la modesta complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
P. Q. M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, disattesa ogni contraria e ulteriore istanza, pronunciando nel giudizio n. 844/2021 R.G., così provvede:
- 1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ordinanze ingiunzione nr 20/0829,
n. prot. 2021/7204 del 19.04.2021, emessa dal Dirigente Responsabile dell'
[...]
, e notificata con racc. del 20.04.2021, Controparte_2
- 2) condanna il resistente Ente alla rifusione delle spese processuali sostenute nel presente giudizio dalla , calcolate in €.2.540,00 per compensi Parte_1
professionali, oltre spese generali al 15%, iva e c.p.a., se dovute, come per legge, da liquidarsi in favore del procuratore antistatario, Avvocato Francesco Aloisi;
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 2/05/2025 .
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Maria Rita Cuzzola