Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 06/03/2025, n. 774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 774 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
III Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dott.ssa Di Rauso Simona ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 1752/2019 di R.G., avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Caserta nr. 855/2018, pubblicata il 17 luglio 2018, non notificata in materia di contenzioso bancario;
TRA
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa Parte_1 in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello dagli avv.ti Giovanni Lupi e
Michelino Villani ed elettivamente domiciliata in Caserta alla Piazza Vanvitelli n. 1/2;
- Parte appellante
E
, rappresentata e difesa in virtù di procura in calce alla comparsa di CP_1 costituzione e risposta dall'avv. Fabrizio Fedele ed elettivamente domiciliata in Caserta alla piazza Ruggiero n. 3;
- Parte appellata
NONCHE'
, in persona del pro tempore, Controparte_2 CP_3 rappresentato e difeso in primo grado dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, ed elettivamente domiciliato per legge in Napoli, via Diaz n. 11;
- Parte appellata contumace
Come da atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato la citava in giudizio Parte_1
e il al fine di ottenere la riforma della CP_1 Controparte_2 sentenza n. 855/2018 del Giudice di Pace di Caserta.
Il giudizio traeva origine dalla richiesta di inoltrata alla Banca di IT di CP_1 conversione in euro della somma di 5 milioni di lire entro il termine prescrizionale del 28 febbraio 2012 ex artt. 3 l. 96/1997 e 52-ter d.lgs. 213/1998.
L'istante, pertanto, chiedeva l'accertamento del diritto e la condanna alla conversione, oltre interessi, con rifusione delle spese di lite.
La si costituiva in giudizio chiedendo, in via pregiudiziale, di dichiarare il Parte_1 difetto di giurisdizione del Giudice adito;
ancora, in via pregiudiziale, di accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo alla , convenuta nel Pt_1 Pt_1 presente giudizio;
nel merito, di rigettare la domanda;
in subordine, accertare il diritto di ad essere tenuta indenne e manlevata dal Parte_1 Controparte_2
Contro e, per l'effetto, condannare il a restituire alla una somma
[...] Parte_1 equivalente a quella eventualmente corrisposta da quest'ultima all'odierna attrice, per le ragioni di cui in narrativa.
Si costituiva altresì il chiedendo in via pregiudiziale CP_2 Controparte_2 di dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice adito e nel merito, di rigettare la domanda di cui deduceva l'infondatezza in fatto e in diritto, ed in specie per non essere tempestiva né corredata da documentazione idonea a comprovare la richiesta di conversione nel periodo compreso tra il 6 dicembre 2011 e il 28 febbraio 2012.
Il Giudice di Pace di Caserta, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da accoglieva la domanda e condannava la a convertire in euro la CP_1 Pt_1
Contr somma di lire cinque milioni;
rigettava le domande proposte nei confronti del con condanna della Banca di IT al pagamento in favore dell'attrice delle spese di lite e Contr compensazione delle spese tra . Parte_1
Con atto di appello tempestivamente notificato e seguito da tempestiva costituzione in giudizio la impugnava la predetta sentenza deducendo: il difetto di Parte_1 giurisdizione del giudice civile a favore del giudice amministrativo;
il difetto di legittimazione passiva della;
la violazione di legge per contrarietà alla Parte_1 normativa Europea;
mancato assolvimento dell'onere probatorio in merito alla tempestività della richiesta di conversione. Si costituiva che, contestando l'appello, chiedeva di dichiararne CP_1
l'improcedibilità per mancato deposito della copia conforme della sentenza impugnata;
l'inammissibilità dell'appello per assenza di requisiti specifici;
inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento. Contr Il benché regolarmente citato non si costituiva e pertanto ne va dichiarata la contumacia.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.12.2024 la causa veniva assegnata in decisione con termini di venti giorni per il deposito della comparsa conclusionale e venti per le memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va precisato che il gravame è ammissibile e procedibile nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c.
Ancora preliminarmente va rigettata l'eccezione di improcedibilità dell'appello per aver l'appellante prodotto in giudizio copia della sentenza priva della conformità.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha stabilito che, è vero che ai sensi dell'art. 347, comma 2,
c.p.c. l'appellante deve inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza impugnata, ma,
l'omissione del deposito non determina la sanzione dell'improcedibilità come previsto, invece, dall'art. 348 c.p.c. per la mancata costituzione nei termini o per l'omessa comparizione dell'appellante alla prima udienza ed a quella successiva all'uopo fissata.
Pertanto, la mancanza in atti della sentenza impugnata non preclude al giudice la possibilità di decidere nel merito qualora, sulla base degli atti, egli disponga di elementi sufficienti. (Cfr.
Cass. Civile ordinanza n. 20849/2021).
Non essendo prevista la sanzione dell'improcedibilità per l'omesso deposito della sentenza, appare evidente che, la predetta sanzione non può essere comminata nel caso in cui, come nel caso di specie, a difettare sia la mera attestazione di conformità.
Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex artt. 342
c.p.c. Invero, dalla lettura dell'atto di citazione in appello si evince quali sono le parti della sentenza impugnate dalla e quali sono i motivi, giuridici e fattuali, di Controparte_5 gravame, oltre alle modifiche richieste rispetto alle statuizioni di primo grado.
Del resto che l'appello sia sufficientemente “specifico” - in ossequio al dettato normativo dell'articolo 342 c.p.c., come modificato con il D.L. n. 83/2012, convertito con Legge n.
143/2012- si evince altresì dalla circostanza che parte appellata ha potuto prendere precisamente posizione in relazione ai singoli motivi di gravame, in tal modo esercitando il proprio diritto di difesa (cfr. sul punto, Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza del 16.11.17 n. 27199, secondo cui “l'interpretazione degli artt. 343 e 434 cpc, nel testo di cui al D.L. n. 83 del 2012 (…), deve essere effettuata nel senso che l'impugnazione individui chiaramente le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata e con essi dei relativi motivi di dissenso, affiancandosi alla parte volitiva una parte argomentativa che contrasti le ragioni del provvedimento impugnato, ma dovendosi escludere, permanendo la natura di 'revisio prioris istantiae' dell'appello, permanendo la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che il relativo atto debba rivestire particolari forme sacramentali o contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione”).
Passando al merito della controversia l'appello è infondato e va rigettato per quanto di ragione.
In primo luogo, va esaminata l'eccezione relativa al difetto di giurisdizione del Tribunale adito in favore giudice amministrativo.
Parte appellante ha dedotto che l'oggetto della controversia riguardi la materia del “debito pubblico”, riservata alla giurisdizione del giudice amministrativo ex art 133, lett.v, d.lgs.
104/2010 in base al quale: “le controversie fra lo Stato e i suoi creditori riguardanti
l'interpretazione dei contratti aventi per oggetto i titoli di Stato o le leggi relative ad essi o comunque sul debito pubblico”.
L'eccezione è priva di pregio.
Ed invero, il “debito pubblico” è costituito dalle passività delle amministrazioni pubbliche riconducibili a “biglietti, monete e depositi, titoli a breve termine nonché altri crediti a medio e lungo termine”; mentre i biglietti e le monete in lire - fuori corso legale dall'1.3.2002- non costituiscono debito pubblico, in quanto inserite nel bilancio d'esercizio dell'anno 2003 della sotto la voce “altre passività”.
Va evidenziato, inoltre, che l'art. 2001, secondo comma, c.c., sancisce che “i titoli del debito pubblico, i biglietti di banca e gli altri titoli equivalenti sono regolati da leggi speciali”, con ciò distinguendo nettamente tra i titoli del debito pubblico, da una parte;
i biglietti di banca ed altri titoli equivalenti, dall'altra (Cfr. Tribunale Di Milano n. 3877/2020)
Ebbene, di regola si definisce biglietto di banca o banconota quel buono, emesso da una banca a ciò autorizzata, a fronte del quale l'istituzione finanziaria si obbliga a pagare “a vista
e al portatore” il corrispettivo valore. Sicché, la banconota rappresenta un buono, corrispondente ad un determinato valore, che, ove presentato ad una banca, obbliga quest'ultima alla conversione del buono in valore, ossia in metallo prezioso. Ciò significa che la banconota è una valuta corrente, utilizzata come denaro dallo Stato, che incorpora un certo valore in argento o in oro ma non lo contiene, giungendo ad assomigliare ad un titolo di credito. Essa va distinta dal diverso concetto di debito pubblico. In particolare, il d.P.R. 30.12.2003,
n. 398, all'art. 2, comma 1, lett. g) ed h), definisce il debito pubblico interno “prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine emessi in euro” e il debito pubblico estero “titoli e prodotti finanziari emessi in valuta e quelli emessi secondo le medesime modalità procedurali”. Inoltre, il legislatore precisa che per titoli si devono intendere i
“documenti, certificati o scritture, anche nelle forme di iscrizioni contabili rappresentativi di diritti su strumenti finanziari” (art. 2, comma 1, lett. n)) e per prodotti finanziari le
“obbligazioni e titoli non negoziabili” (art. 2, comma 1, lett. o)).
Il debito pubblico, dunque, è costituito di titoli emessi nel tempo dallo Stato al precipuo scopo di reperire risorse per il fabbisogno finanziario della pubblica amministrazione.
Devono quindi inevitabilmente escludersi dal concetto di debito pubblico i biglietti di banca, che non sono finalizzati al reperimento di risorse per il soggetto che li emette, bensì all'utilizzo per convenzione, legale e forzoso, tra tutti i componenti della società civile, nel commercio e nella vita quotidiana. Peraltro, proprio il carattere forzoso della valuta corrente manca al titolo di debito pubblico, che può essere sottoscritto sulla base della fiducia di cui gode lo Stato e, comunque, facoltativamente.
Ne consegue, coerentemente, l'esclusione della fattispecie per cui è causa dalle controversie in materia di “debito pubblico” devolute alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo.
Anche l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell'appellante non può trovare positiva valutazione.
Come correttamente rilevato dal primo giudicante, l'art. 87 L. 289/2002 ha conferito alla
Banca di IT un vero e proprio mandato ex lege la quale, quindi, in qualità di mandataria Contr del ha assunto la titolarità sotto il lato passivo di un autonomo obbligo di effettuare la conversione in euro delle vecchie lire e trasferire ai terzi l'importo convertito.
Questo Tribunale ritiene di condividere l'impostazione in base alla quale non rileva, nel rapporto con i presentatori dei biglietti di banca fuori corso legale, il fatto che il beneficiario delle somme derivanti dalle monete non convertite fosse il Mef.
Ciò posto va rigettata l'eccezione del difetto di legittimazione passiva della Banca di IT.
L'appellante ha eccepito altresì la prescrizione del diritto azionato dalla ritenendo CP_1 non assolto l'onere probatorio gravante in capo all'attore circa la tempestività della richiesta di conversione.
Anche tale eccezione appare infondata.
Occorre premettere che, con l'introduzione dell'euro, il corso legale della lira è cessato alla data del 28.2.2002, ferma restando la previsione legislativa (art. 3, comma 1, L.
7.4.1997 n. 96), che fissava nel termine di dieci anni, e dunque al 28.2.2012, la data ultima entro la quale procedere per la conversione delle lire.
Nell'autunno del 2011 il legislatore interveniva con l'art. 26 D.L.
6.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni nella L. 22.12.2011 n. 214, derogando al citato art.3 e stabilendo con decorrenza immediata la prescrizione di tutte le banconote, i biglietti e le monete in lire ancora in circolazione, con riassegnazione del relativo controvalore al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima tale disposizione stabilendo che: “la disposizione censurata, che ha disposto la prescrizione anticipata, con effetto immediato, delle lire ancora in circolazione, e ha stabilito, altresì, che il relativo controvalore venga versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al Fondo per
l'ammortamento dei titoli di Stato, viola l'affidamento riposto dai possessori di banconote in lire nel fatto che la conversione delle stesse in euro potesse avvenire entro il previsto termine decennale di prescrizione, e la sopravvenienza dell'interesse dello Stato alla riduzione del debito pubblico, alla cui tutela è diretto l'intervento legislativo nell'ambito del quale si colloca anche la norma denunciata, non può costituire adeguata giustificazione di un intervento così radicale in danno ai possessori della vecchia valuta. L'obiettivo di ridurre il debito, se può giustificare scelte anche assai onerose e, sempre nei limiti della ragionevolezza e della proporzionalità, la compressione di situazioni giuridiche rispetto alle quali opera un legittimo affidamento, non può, infatti, essere perseguito senza una equilibrata valutazione comparativa degli interessi in gioco e, in particolare, non può essere raggiunto trascurando completamente gli interessi dei privati, con i quali va invece ragionevolmente contemperato;
e, nella specie, non risulta operato alcun bilanciamento fra l'interesse pubblico perseguito dal legislatore e il grave sacrificio imposto ai possessori di banconote in lire” (Cfr. Corte Costituzionale, n.216/2015).
Come noto, le pronunce di accoglimento della Corte costituzionale hanno effetto retroattivo, inficiando sin dall'origine la validità e l'efficacia della norma dichiarata contraria al dettato costituzionale, con l'unico limite costituito dalle situazioni consolidate, quali quelle derivanti da giudicato, da atto amministrativo non più impugnabile, da prescrizione o decadenza, sicchè, come condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza di merito, la sentenza della
Corte ha avuto l'effetto riespansivo dell'originaria prescrizione della conversione al data del
28.2.2012, con riviviscenza della normativa di cui alla L. n. 96/1997 .
Essa postula, ai fini dell' esercizio del diritto alla conversione, la presentazione, fra il
6.12.2011 e il 28.2.2012, di una richiesta di pagamento rivolta allo Stato o al delegato istituzionalmente preposto, ossia la Banca di IT, con caratteristiche di affidabilità. Ciò posto, parte appellante ha impugnato la statuizione del giudice di prime cure nella parte in cui ha ritenuto dimostrata l'interruzione del termine di prescrizione decennale sulla base di una e-mail del 10 gennaio 2012, con la quale la sig.ra avrebbe tempestivamente CP_6 richiesto alla deducente la conversione in euro dei biglietti in lire per cui è causa.
La Banca di IT ha dedotto che la predetta e-mail non era menzionata né nell'atto introduttivo del primo grado di giudizio, né nelle varie udienze ed infatti, già nella comparsa di costituzione e risposta di primo grado tanto la , quanto il , avevano Parte_1 CP_2 rilevato l'assenza di qualsivoglia documentazione idonea ad interrompere il termine di prescrizione.
Tale asserzione è priva di fondamento, dato che, nell'atto di citazione in primo grado,
l'istante affermava al punto 8: “l'attrice a fronte della mail inviata a mezzo posta elettronica nulla ha ricevuto”, allegando il messaggio di posta elettronica (come si evince dal foliario allegato da parte attrice al n.4, tra l'altro, vidimato dalla cancelleria)
I convenuti, nelle rispettive comparse di costituzione e risposta in primo grado, si limitavano ad affermare genericamente la non idoneità della documentazione presentata dall'attrice, senza contestare specificamente la mail allegata dalla . CP_1
Giova rilevare che, l'onere di contestazione rappresenta un principio cardine del processo civile, il quale impone a ciascuna parte di prendere posizione in modo chiaro, puntuale e specifico sui fatti addotti dall'altra, indicando le ragioni per cui l'allegazione di controparte vada contestata e disattesa;
la mancata contestazione, alla quale va equiparata la contestazione generica, comporta un effetto particolarmente significativo per la parte, posto che il fatto non contestato si ritiene pacifico e la controparte è esonerata dal relativo onere probatorio. (Cfr. Tribunale Savona n.567/2024).
La genericità della contestazione delle convenute in primo grado non è idonea a suffragare l'affermazione della inesistenza della mail, invero menzionata nella citazione e nel foliario.
Orbene, ritenendo allegato dall'attrice il documento comprovante l'interruzione della prescrizione, il diritto alla conversione delle lire in euro non può ritenersi prescritto, con conseguente rigetto dell'appello.
Le spese del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza.
Le spese del primo grado di giudizio vanno invece tenute ferme (cfr. sul punto Cass. civ.
15483/2008, secondo cui il potere del giudice d'appello di pronunciarsi d'ufficio sul precedete regolamento relativo alle spese di giudizio e, di conseguenza, di modificarlo, è legittimo soltanto nel caso di riforma della sentenza. Qualora, invece, vi sia la conferma della statuizione, non essendo cambiata la posizione finale delle parti in termini di vittoria e soccombenza, non vi è ragione di dare spazio ai poteri officiosi del giudice, essendo, invece, necessario che la parte che ne ha interesse impugni specificamente il capo della sentenza relativo alle spese processuali (cfr. Cass. 15483/2008; 4052/2009; 18073/2013).
Visto l'esito dell'appello e visto l'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12 - che prevede l'obbligo del versamento, per l'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda
(ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013 (cfr. Cass. SS.UU. n. 9938/14 e circolare Ministero della
Giustizia del 6.07.2015) - l'appellante è tenuto alla refusione del doppio del contributo unificato, mandando alla cancelleria di curare il relativo adempimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nella persona della dott.ssa Simona Di Rauso, in funzione di giudice di appello, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.
1752/2019, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da Banca Di IT nei confronti di e, per l'effetto, CP_1 conferma la sentenza gravata;
-condanna la Banca di IT al pagamento in favore di delle spese del CP_1 secondo grado di giudizio che si liquidano in euro 2.127,00, per onorari, oltre spese generali
15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge con attribuzione al procuratore Fabrizio Fedele dichiaratosi antistatario;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2010.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere 6.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Simona Di Rauso