Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. V, sentenza 05/02/2026, n. 111
CGT2
Sentenza 5 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Inammissibilità delle opposizioni a fronte della presentazione di domanda di definizione agevolata

    La Corte ha ritenuto corretta l'assunta incompatibilità tra la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata e l'opposizione alle cartelle di pagamento.

  • Accolto
    Erronea ritenuta prescrizione

    La Corte ha ritenuto errata la ritenuta prescrizione, posto che l'appellante ha dato prova della corretta notifica delle cartelle impugnate, tenuto conto del periodo di sospensione della prescrizione intercorsa dall'8.3.2020 al 31.8.2021.

  • Accolto
    Non impugnabilità degli atti successivi divenuti definitivi

    Da tale principio consegue l'infondatezza anche dell'eccezione di prescrizione relativa al termine di prescrizione asseritamente maturato prima della notifica degli atti medesimi, in quanto preclusa dalla definitività dell'atto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. V, sentenza 05/02/2026, n. 111
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana
    Numero : 111
    Data del deposito : 5 febbraio 2026

    Testo completo