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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. V, sentenza 05/02/2026, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 111/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 5, riunita in udienza il
18/11/2025 alle ore 12:30 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente
CE RA, Relatore
DI VIZIO FABIO, Giudice
in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 145/2024 depositato il 13/02/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
contro
Regione Toscana
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Resistente_1 - CF Resistente_1
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 151/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GROSSETO sez. 2 e pubblicata il 29/08/2023
Atti impositivi:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 05180202200001002000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05120160010124228000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05120170003228055000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05120180001743472000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05120190004399013000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 526/2025 depositato il
19/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accogliersi l'appello
Resistente/Appellato: respingersi l'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate Riscossione propone appello avverso la sentenza n. 151/23, resa dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Grosseto, che ha accolto il ricorso di Resistente_1 avverso i preavvisi di fermo amministrativo, tasse automobilistiche 2013,2014,2015,2016, meglio indicati in epigrafe.
Il primo giudice riteneva che Trattandosi di tributi relativi agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, in mancanza di prova su eventuali atti interruttivi, la notifica del preavviso di fermo avvenuta il 20 ottobre 2022 è palesemente tardivo.
Appella l'agenzia delle entrate riscossione censurando invia preliminare l'inammissibilità delle opposizioni a fronte della presentazione di domanda di definizione agevolata. Lamenta in particolare come vi sia incompatibilità tra le stesse e l'avvenuta presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata. Censura, inoltre, l'errore del primo giudice per aver ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione.
Si costituisce la Regione Toscana eccependo il difetto di legittimazione e chiedendo la comunque la riforma della decisione.
Si costituisce Resistente_1 contro deducendo;
asseriva, in particolare, la pretestuosità delle doglianze dell'appellante e come la Regione Toscana non abbia dato prova di aver regolarmente notificato gli avvisi di accertamento sottesi al preavviso di fermo opposto.
All'odierna udienza la causa era tenuta in decisione sulle conclusioni delle parti costituite precisate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è integralmente fondato.
Corretta, infatti, l'assunta incompatibilità tra dichiarazione di adesione alla definizione agevolata e opposizione alle cartelle di pagamento.
Erronea, altresì, la ritenuta prescrizione successiva alla notifica degli atti esattivi, posto che l'appellante ha dato prova della corretta notifica delle cartelle impugnate, alla luce della documentazione versata in atti, tenuto conto, inoltre, del periodo di sospensione della prescrizione intercorsa dall'8.3.2020 al
31.8.2021.
Da condividersi, infine, l'orientamento giurisprudenziale invocato dall'appellante (ved.ex m.29978/18), che ritiene la non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo, perché rimasto incontestato. Da tale principio consegue l'infondatezza anche dell'eccezione di prescrizione relativa al termine di prescrizione asseritamente maturato prima della notifica degli atti medesimi, in quanto preclusa dalla definitività dell'atto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello; Condanna la parte appellata al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi euro 1.000,00 quanto al primo grado ed in complessivi euro 1.500,00 quanto al grado di appello.
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 5, riunita in udienza il
18/11/2025 alle ore 12:30 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente
CE RA, Relatore
DI VIZIO FABIO, Giudice
in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 145/2024 depositato il 13/02/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
contro
Regione Toscana
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Resistente_1 - CF Resistente_1
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 151/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GROSSETO sez. 2 e pubblicata il 29/08/2023
Atti impositivi:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 05180202200001002000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05120160010124228000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05120170003228055000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05120180001743472000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05120190004399013000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 526/2025 depositato il
19/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accogliersi l'appello
Resistente/Appellato: respingersi l'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate Riscossione propone appello avverso la sentenza n. 151/23, resa dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Grosseto, che ha accolto il ricorso di Resistente_1 avverso i preavvisi di fermo amministrativo, tasse automobilistiche 2013,2014,2015,2016, meglio indicati in epigrafe.
Il primo giudice riteneva che Trattandosi di tributi relativi agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, in mancanza di prova su eventuali atti interruttivi, la notifica del preavviso di fermo avvenuta il 20 ottobre 2022 è palesemente tardivo.
Appella l'agenzia delle entrate riscossione censurando invia preliminare l'inammissibilità delle opposizioni a fronte della presentazione di domanda di definizione agevolata. Lamenta in particolare come vi sia incompatibilità tra le stesse e l'avvenuta presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata. Censura, inoltre, l'errore del primo giudice per aver ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione.
Si costituisce la Regione Toscana eccependo il difetto di legittimazione e chiedendo la comunque la riforma della decisione.
Si costituisce Resistente_1 contro deducendo;
asseriva, in particolare, la pretestuosità delle doglianze dell'appellante e come la Regione Toscana non abbia dato prova di aver regolarmente notificato gli avvisi di accertamento sottesi al preavviso di fermo opposto.
All'odierna udienza la causa era tenuta in decisione sulle conclusioni delle parti costituite precisate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è integralmente fondato.
Corretta, infatti, l'assunta incompatibilità tra dichiarazione di adesione alla definizione agevolata e opposizione alle cartelle di pagamento.
Erronea, altresì, la ritenuta prescrizione successiva alla notifica degli atti esattivi, posto che l'appellante ha dato prova della corretta notifica delle cartelle impugnate, alla luce della documentazione versata in atti, tenuto conto, inoltre, del periodo di sospensione della prescrizione intercorsa dall'8.3.2020 al
31.8.2021.
Da condividersi, infine, l'orientamento giurisprudenziale invocato dall'appellante (ved.ex m.29978/18), che ritiene la non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo, perché rimasto incontestato. Da tale principio consegue l'infondatezza anche dell'eccezione di prescrizione relativa al termine di prescrizione asseritamente maturato prima della notifica degli atti medesimi, in quanto preclusa dalla definitività dell'atto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello; Condanna la parte appellata al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi euro 1.000,00 quanto al primo grado ed in complessivi euro 1.500,00 quanto al grado di appello.