Sentenza breve 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 23/12/2025, n. 23618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23618 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23618/2025 REG.PROV.COLL.
N. 14167/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 14167 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Mencarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, del 9.9.2025, notificato il 19.9.2025, con cui la Prefettura di Roma ha disposto la revoca del nulla osta n. -OMISSIS-, rilasciato in data 2.5.2023, e, per effetto, il rigetto della domanda di autorizzazione all’ingresso presentata dal datore di lavoro -OMISSIS-, in qualità di l.r della -OMISSIS-., in favore del ricorrente;
- di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2025 il dott. OV ME e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che:
- la revoca del nulla osta al lavoro subordinato impugnata è dipesa da plurimi motivi e, tra questi, dalla mancata produzione dell’asseverazione prevista dall’art. 44 D.L. 73/2022, secondo il modello previsto dalla circolare dell’Ispettorato del Lavoro n. 3/2022 (disposizione che attribuisce alle parti l’onere di dover attestare la capacità economica attraverso l’asseverazione redatta da un professionista terzo, rimettendo all’amministrazione i successivi controlli, questo al fine evidente di agevolare la procedura, in linea con l’esigenza, specificata dall’art. 1 l. n. 241/1990, di efficacia dell’attività dell’amministrazione);
- l’anzidetta asseverazione non è stata prodotta neppure in giudizio, questo parimenti ad altri documenti volti a dimostrare il superamento degli altri motivi evidenziati dalla Prefettura di Roma nell’atto impugnato (mancanza della certificazione di idoneità alloggiativa e della richiesta al centro per l’impego);
- dunque, anche nella presente sede processuale, non sono state colmate, previa loro allegazione, le carenze documentali che hanno portato all’adozione del provvedimento gravato, riguardanti, come indicato, la mancata produzione del certificato di idoneità alloggiativa, la necessaria asseverazione completa dei dati economici dell’azienda (-OMISSIS-) nonché la previa richiesta al centro per l’impiego;
- nella vicenda in oggetto l’amministrazione non poteva, come chiesto da parte ricorrente, neppure rilasciare un permesso con altro datore di lavoro, perché, in assenza di elementi contrari, deve ritenersi che nella specie vi fosse un’originaria mancanza del requisito reddituale in capo al datore iniziale; d’altra parte, laddove si ritenesse che in caso di insufficienza originaria del reddito del datore di lavoro fosse possibile e, anzi, doveroso il rilascio di permesso di lavoro con altro datore, si priverebbe di ogni rilevanza la previsione di un reddito minimo quale requisito per il datore di lavoro originario e, inoltre, ciò si presterebbe a condotte fraudolente volte ad aggirare le disposizioni normative in materia;
- in sintesi, ad avviso del Collegio, non sembra potersi prescindere dal fatto che, al momento dell’ingresso in Italia del ricorrente, dovessero comunque sussistere i requisiti necessari per la corretta instaurazione del rapporto di lavoro con l’originario datore di lavoro (cfr Cons. Stato, sez. III, nn. 4839/2025 e 7186/2025; ma anche TAR Veneto, sez. III, n. 2139/2025 e TAR Campania, sez. VI, n. 3995/2025);
- il ricorso va quindi respinto e le spese del giudizio seguono, come di regola, la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’amministrazione resistente che si liquidano in euro 1.000,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e il datore di lavoro.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EL IO, Presidente
OV ME, Referendario, Estensore
Francesco Vergine, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OV ME | EL IO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.