Sentenza 26 settembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 26/09/2022, n. 1442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1442 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/09/2022
N. 01442/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01583/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1583 del 2017, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Paolo Gerardo D'Arcangelo, Massimiliano Ruggieri, con domicilio eletto presso lo studio Paolo Gerardo D'Arcangelo in Martina Franca, viale dei Lecci n.46;
contro
Ministero dell'Interno, Questura Taranto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ope legis ;
per l'annullamento
dei provvedimenti di DASPO (Divieto di Accedere alle manifestazioni Sportive) del Questore della Provincia di Taranto n. -OMISSIS- DIV. P.A.C. - M.P.S. DEL 19.09.2017.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Ministero dell'Interno, Questura di Taranto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 22 settembre 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Sono impugnati i provvedimenti del Questiore della Provincia di Taranto descritti in epigrafe, con cui è stato ordinato al ricorrente -OMISSIS- per un periodo di anni cinque, e al ricorrente -OMISSIS- per un periodo di anni due, di accedere ai luoghi in cui si svolgono incontri di calcio, relativi ai campionati nazionali professionistici e dilettantistici, ai tornei internazionali, ai tornei amichevoli, alle partite della nazionale italiana di calcio disputate sul territorio nazionale, nonché sul territorio degli altri Stati appartenenti all'Unione Europea, con estensione del divieto, nelle medesime circostanze di tempo, di accedere da due ore prima a due ore dopo lo svolgimento degli incontri di calcio del Martina Franca, sia in casa che fuori casa, alle vie adiacenti lo stadio di Martina Franca, a tutti quei luoghi interessati alla sosta, al transito od al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle predette manifestazioni, ivi compresi i caselli autostradali, le strade, vie o piazze utilizzate per portarsi dai parcheggi agli impianti sportivi.
A sostegno del ricorso, i ricorrenti hanno articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) violazione dell’art. 6 l. n. 401/89; 2) eccesso di potere; 3) violazione degli artt. 24 Cost; 7 e 8 l. n. 241/90.
Hanno chiesto pertanto l’annullamento dell’atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
L’Amministrazione resistente si è costituita con atto depositato in data 16.1.2018.
All’udienza pubblica del 22.9.2022 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a. – il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Con i vari motivi di gravame, che possono essere esaminati congiuntamente, per comunanza delle relative censure, i ricorrenti lamentano l’illegittimità dell’atto impugnato, per difetto di istruttoria in ordine ai fatti posti a presupposto della sua emanazione.
In secondo luogo, i ricorrenti lamentano la pretermissione degli istituti di partecipazione procedimentale.
Le censure sono infondate.
2.1. Ai sensi dell’art. 6 co. 1 l. n. 401/89 (nella versione applicabile ratione temporis ): “ Nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi cinque anni per uno dei reati … ovvero per aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza, il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime. … ”.
2.2. Tale essendo il tenore della cennata previsione normativa, occorre ora indagarne la portata.
Sul punto, rileva il Collegio che, come chiarito dalla Corte regolatrice: “ La ratio della disposizione in questione è … quella di prevenire fenomeni di violenza, tali da mettere a repentaglio l'ordine e la sicurezza pubblica, laddove questi siano connessi non con la pratica sportiva ma con l'insorgenza di quegli incontrollabili stati emotivi e passionali che, tanto più ove ci si trovi di fronte ad una moltitudine di persone, spesso covano e si nutrono della appartenenza a frange di tifoserie organizzate, perlopiù, ma non esclusivamente, operanti nell'ambito del gioco del calcio. Si tratta di fenomeni per i quali fungono da catalizzatore, spesso con improvvise e incontrollabili interazioni, sia l'andamento agonistico più o meno soddisfacente della compagine per la quale si parteggia, sia l'eventuale confronto con una tifoseria avversa … ” (Cass. pen, III, 16.1.2017, n. 1767).
In termini confermativi, si è altresì affermato che: “ Il divieto di accesso agli impianti sportivi costituisce una misura di prevenzione volta a evitare il prodursi, de futuro, di turbative all'ordine o alla sicurezza pubblica nel corso di manifestazioni di carattere sportivo; … ” (TAR Firenze, II, 2.3.2021, n. 320).
2.3. Tanto premesso, e venendo ora alla fattispecie in esame, si legge nell’atto impugnato che il -OMISSIS- – al termine dell’incontro calcistico tra il Martina Franca e l’A.S. Conversano disputatosi il 4.12.2016 – si è reso autore di un’accesa protesta nei confronti degli operatori di Polizia ivi presenti, proferendo al loro indirizzo le seguenti parole: “ Andate via! Voi siete la rovina di Martina Franca! Qui non vi vogliamo! Vergognatevi! ”.
Ciò induceva il personale di P.S. ad indietreggiare, in attesa dell’arrivo di personale in ausilio.
La medesima condotta veviva tenuta anche dall’ulteriore ricorrente -OMISSIS-.
2.4. Ebbene, tali condotte costituiscono motivo di per sé sufficiente a giustificare la misura preventiva adottata, avendo i ricorrenti, con tale loro modo di operare, messo a repentaglio l’ordinato svolgimento di manifestazioni sportive, ponendosi altresì quali pericolosi modelli di pseudo-tifosi, che altri, in futuro, potrebbero essere tentati di emulare.
Per tali ragioni, gli atti impugnati si sottraggono alle lamentate censure, costituendo espressione di buon governo della discrezionalità amministrativa, anche in punto di ragionevolezza e proporzionalità dei provvedimenti concretamente adottati.
2.5. Ne consegue il rigetto del primo motivo di gravame.
3. Va altresì rigettato l’ulteriore motivo di ricorso, fondato sulla pretermissione degli istituti di partecipazione procedimentale (artt. 7 ss. l. n. 241/90), trattandosi di motivo documentalmente smentito dalla produzione di parte resistente (cfr. note di comunicazione di avvio del procedimento, depositate dall’Amministrazione in data 16.1.2018).
4. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è infondato.
Ne consegue il suol rigetto.
5. Sussistono giusti motivi, rappresentati dalla natura delle questioni esaminate, per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone dei ricorrenti.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2022 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a. – con l'intervento dei magistrati:
Ettore Manca, Presidente FF
Patrizia Moro, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Ettore Manca |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.