Sentenza 5 gennaio 2022
Decreto cautelare 1 febbraio 2022
Ordinanza cautelare 4 marzo 2022
Parere definitivo 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 10/03/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Numero 00182/2025 e data 10/03/2025 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 29 gennaio 2025
NUMERO AFFARE 00792/2022
OGGETTO:
Ministero università e ricerca.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dal signor CI OI, per l’annullamento: 1) del provvedimento, pubblicato in data 31.01.2022, con il quale gli è stato negato il conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale per la funzione di Professore universitario di prima fascia nel settore concorsuale 08/A2 – Ingegneria Sanitaria – Ambientale, Ingegneria degli Idrocarburi e Fluidi nel Sottosuolo, della Sicurezza e Protezione in Ambito Civile e segnatamente dei giudizi individuali e collegiali espressi dalla Commissione esaminatrice;
2) del Decreto Direttoriale 1666 del 9.7.2021 con il quale il Direttore Generale p.t., per la formazione universitaria, l’inclusione e il diritto allo studio del Ministero dell'Università e della Ricerca, dott.ssa Marcella Gargano, ha nominato la Commissione per l'abilitazione scientifica nazionale nel settore concorsuale di cui sopra;
3) di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso a quelli qui impugnati.
LA SEZIONE
Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 9548 del 3.7.2024 con la quale il Ministero università e ricerca ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Antonella De Miro;
Premesso:
1.- Il ricorrente chiede l’annullamento:
1) del provvedimento, pubblicato in data 31.01.2022, con il quale gli è stato negato il conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale per la funzione di Professore universitario di prima fascia nel settore concorsuale 08/A2 – Ingegneria Sanitaria – Ambientale, Ingegneria degli Idrocarburi e Fluidi nel Sottosuolo, della Sicurezza e Protezione in Ambito Civile e segnatamente dei giudizi individuali e collegiali espressi dalla Commissione esaminatrice;
2) del Decreto Direttoriale 1666 del 9.7.2021 con il quale il Direttore Generale p.t., per la formazione universitaria, l’inclusione e il diritto allo studio del Ministero dell'Università e della Ricerca, dott.ssa Marcella Gargano, ha nominato la Commissione per l'abilitazione scientifica nazionale nel settore concorsuale di cui sopra;
3) di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso a quelli qui impugnati
2.- L’interessato deduce diversi profili di illegittimità e, in via preliminare, lamenta vizi di illegittimità nella composizione della Commissione, relativamente al rispetto dell’art. 6, comma 3 della legge n. 240/2010, dell’art. 6 del d.P.R. n. 222/2011, così come modificato dal d.P.R. 95/2016, nonché dell’art. 8 del d.m. n. 76/2012. In particolare, a parere del dott. OI, nessuno dei membri della Commissione, sarebbe dotato di specifiche competenze nei settori scientifico – disciplinari ING-IND/28, ING-IND/29 e ING-IND/30.
Inoltre, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 16, comma 3 lettera I) della legge n. 240/2010 e
dell’art. 8 del d.P.R. 222/2011, così come modificato dal d.P.R. n. 95/2016 per eccesso di potere per
macroscopica illogicità, difetto di istruttoria, violazione del principio di efficienza dell’agire della P.A. In particolare, secondo il dott. OI, considerato che in seno alla Commissione non erano in alcun modo rappresentati i settori scientifico disciplinari ING-IND/28, ING-IND/29 e ING-IND/30, vi sarebbe stato l’obbligo da parte dei commissari della richiesta del parere pro veritate di cui all'art. 16, comma 1 lettera i) della l. n. 240/2010.
Il ricorrente lamenta pure la violazione dell’art. 3 della legge n. 241/90, dell’art.16 della legge n. 240/10 e dell’art. 8 del d.P.R. 222/2011, così come modificato dal d.P.R. n. 95/2016, e dell’art. 3 comma 1 del d.m. n. 76/2012. In particolare, secondo il dott. OI, la Commissione non avrebbe
effettuato un analitico esame dei titoli e delle pubblicazioni ex art. 7 d.m. n. 120/2016, e pertanto i giudizi non consentirebbero di comprendere quale sia stato l'iter logico che ciascun commissario ha seguito per giungere alla propria non positiva valutazione e quindi non sarebbero idonei a soddisfare l'obbligo di specifica motivazione imposto dal legislatore.
3.-Il Ministero controdeduce sottolineando, con puntuale e articolata argomentazione, la regolare composizione della Commissione e che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, i giudizi individuali risultano ampiamente estesi e argomentati, sicché dalla loro lettura è possibile ricostruire l’iter logico che ha condotto la Commissione ad esprimere un giudizio negativo in merito al non conseguimento dell’abilitazione scientifica da parte del dott. OI.
Considerato:
1.-Il ricorso è infondato.
2.- Con riferimento alla composizione della Commissione, la Sezione osserva, alla luce delle puntualizzazioni dell’Amministrazione che condivide, che i settori scientifico disciplinari ricompresi nel settore concorsuale 08/A2 Ingegneria Sanitaria – Ambientale, Ingegneria degli Idrocarburi e Fluidi nel Sottosuolo, della Sicurezza e Protezione in Ambito Civile sono:
ICAR/03 – INGEGNERIA SANITARIA-AMBIENTALE
ING-IND/28 – INGEGNERIA E SICUREZZA DEGLI SCAVI
ING-IND/29 – INGEGNERIA DELLE MATERIE PRIME
ING-IND/30 – IDROCARBURI E FLUIDI DEL SOTTOSUOLO
3.- L’art. 7, comma 3, del Decreto Direttoriale n. 251/2021 evidenzia “... l’esigenza
di assicurare, per quanto possibile, la presenza in ciascuna Commissione, di almeno un componente per ciascun settore scientifico-disciplinare di cui all’allegato A del D.M. 855/2015, ricompreso nel settore concorsuale, al quale afferiscono almeno dieci professori ordinari, ai sensi dell’articolo 6, comma 9, del d.P.R. 95/2016 e, nel rispetto dei principi di rappresentatività e di proporzionalità, secondo i criteri, le casistiche e le modalità previste dall’articolo 7, comma 2, del d.P.R. n.95/2016 e le procedure informatizzate validate dal Comitato tecnico di cui all’articolo 7, comma 5, del d.P.R. 95/2016”.
4.- Dal sorteggio sono risultati estratti i commissari appartenenti rispettivamente ai seguenti settori scientifico disciplinari:
CI RE ICAR/03
BR NO ICAR/03
SA EL ICAR/03
RO OL ICAR/03
PE Daniele Politecnico ING-IND/28
5.- Ne segue che il SSD del ricorrente risulta rappresentato dal prof.Daniele EI.
6.- A riguardo, in relazione alla qualificazione scientifica del prof. EI, il Ministero ha precisato che, nell’ambito della procedura per la formazione delle commissioni nazionali 2021/2023, ha trasmesso, secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 1 lett. d) del decreto direttoriale n. 251/2021, la lista degli aspiranti Commissari all’ANVUR, ai fini del relativo accertamento sulla qualificazione scientifica degli stessi, ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del d.m.n. 120/2016.
Nel caso specifico l’ANVUR, con delibera del Consiglio Direttivo n. 104 del 12 maggio 2021, ha dichiarato che, in merito alla domanda di partecipazione alla procedura per la formazione delle
Commissioni Nazionali per il conferimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale 2021 - 2023
presentata da parte del prof. Daniele EI, Professore ordinario afferente al settore concorsuale (SC)08/A2 e al settore scientifico disciplinare (SSD) INGI-ND/28, risultano soddisfatti i requisiti di
qualificazione scientifica, secondo quanto previsto dall’articolo 8, commi 3 e 4 e dall’Allegato E al d.m. n.120/2016.
Pertanto, l’organismo a cui è attribuito, tra l’altro, il compito di valutare i Professori Ordinari che intendono partecipare alle Commissioni nazionali incaricate della valutazione dei candidati ha comprovato la competenza del prof. EI con riferimento al SSD ING-IND/28.
Inoltre, tenuto conto che uno dei componenti era afferente allo stesso Settore scientifico disciplinare
del ricorrente, ai sensi dell’art. 5, comma 4, del Decreto Direttoriale n. 553/2021, non esisteva alcun obbligo da parte della Commissione di acquisire il parere pro veritate di un esperto dello specifico settore disciplinare ING-IND/28.
7.- In merito a quanto disposto dalla sentenza n.10009/2021 della Terza sezione bis del TAR Lazio, citata dal ricorrente, si osserva che la stessa attiene ad una vicenda non del tutto sovrapponibile al caso in questione, dal momento che nella Commissione nominata nel corso della tornata 2013, a cui si riferisce la decisione del TAR, non risultava presente alcun rappresentante del SSD del ricorrente, diversamente che nel caso in esame.
8.- Sono infondate anche le censure mosse al giudizio della Commissione.
9.- Il dott. OI lamenta, in particolare, la violazione dell’art. 3 della legge n. 241/90, dell’art.16 della legge n. 240/10, dell’art. 8 del d.P.R. 222/2011, così come modificato dal d.P.R. n. 95/2016, e dell’art. 3 comma 1 del d.m. n. 76/2012. Il ricorrente ritiene che la Commissione non avrebbe effettuato un analitico esame dei titoli e delle pubblicazioni ex art. 7 d.m. n. 120/2016, di modo che i giudizi non consentirebbero di comprendere quale sia stato l'iter logico che ciascun commissario ha seguito per giungere alla propria valutazione e quindi non sarebbero idonei a soddisfare l'obbligo di specifica motivazione imposto dal legislatore.
10.- Preliminarmente, la Sezione osserva che secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato, la Commissione di concorso ha poteri riconducibili all’ampia sfera della discrezionalità tecnica, insindacabile salvo che per profili di manifesta e intrinseca illogicità e irrazionalità (cfr.Cons. Stato, Sez. V, sent. 30.9.2020 n. 5743) e il sindacato giurisdizionale non può impingere nella correttezza delle scelte discrezionali tecniche del valutatore, né, tanto meno, può ammettersi che la valutazione del giudice amministrativo sostituisca quella compiuta dalla Commissione.
Pertanto, in relazione a giudizi afferenti a prove di esame e di concorso, il sindacato di legittimità del giudice amministrativo è limitato al riscontro del vizio di eccesso di potere per manifesta illogicità, con riferimento ad ipotesi di erroneità o irragionevolezza riscontrabili ab externo e ictu oculi dalla sola lettura degli atti (Cons. di Stato, Sez. IV, 5.1.2017, n. 11).
11.- Nel caso di specie occorre rilevare che l'articolo 6 del d.m. n. 120/2016 prevede che: “La Commissione attribuisce l'abilitazione esclusivamente ai candidati che soddisfano entrambe le seguenti condizioni:
a) ottengono una valutazione positiva del titolo di cui al numero 1 dell'Allegato A (impatto della
produzione scientifica) e sono in possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione, secondo quanto previsto al comma 2 dell'articolo 5;
b) presentano, ai sensi dell'articolo 7, pubblicazioni valutate in base ai criteri di cui all'articolo
4 e giudicate complessivamente di qualità "elevata" secondo la definizione di cui all'Allegato B”, vale a dire pubblicazioni che per il livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che forniscono al progresso della ricerca, abbiano conseguito o è presumibile che conseguano un
impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento.
12.- Orbene, la Commissione nel giudizio collegiale, oltre ad evidenziare che molte delle pubblicazioni vertono “…. su tematiche eterogenee molte delle quali non coerenti con le tematiche proprie del Settore Concorsuale”, fa presente che “ Il candidato sottomette solo 10 pubblicazioni scientifiche, rispetto alla 15 che potevano essere sottomesse di cui all’Art. 7 del DM 120/2016, il che evidenzia una produzione scientifica quantitativamente scarsa che è anche discontinua sotto il profilo temporale. La produzione scientifica è prevalentemente caratterizzata da una collocazione editoriale in congressi internazionali (5 pubblicazioni: n. 2, 3, 4, 5 e 6 che, per altro, sono state pubblicate solo sugli atti di due convegni) o su riviste di livello internazionale medio (n. 7, 8 e 9) e solo 2 pubblicazioni sono pubblicate su riviste di livello alto (n. 1 e 10). Si osserva, inoltre, che le tre pubblicazioni edite dell’anno 2017 sono pubblicate tutte allo stesso congresso. Complessivamente la collocazione editoriale della produzione scientifica del candidato è, quindi, valutata come molto bassa. Il numero degli autori delle pubblicazioni è il seguente:
2 pubblicazioni sono ad 1 autore, 2 pubblicazioni sono a 2 autori, 2 pubblicazioni sono a 3 autori, 1 pubblicazione è a 4 autori, e 3 pubblicazioni sono a 5 autori. Il candidato è unico autore o risulta primo autore per 7 lavori. L’apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione è ritenuto paritetico con gli altri co-autori. La pubblicazione n. 8 riporta le risultanze di prove geotecniche la cui interpretazione non presenta aspetti innovativi degni di nota e la pubblicazione non è coerente con le tematiche proprie del Settore Concorsuale, analogamente alla pubblicazione n. 7 che tratta dei processi deposizionali di sedimenti fluviali e alla pubblicazione n. 10 che analizza l’erosione delle scogliere marine, con lo studio di caso specifico che non porta a risultati generalizzabili e di particolare rilievo scientifico. I rilievi e il monitoraggio di frane sono affrontati con lo sviluppo di sonde dedicate o con rilievi topografici (n. 4 e 5) e sono solo marginalmente coerenti con le tematiche proprie del Settore Concorsuale. Le tecniche di rinaturalizzazione di fronti di scavo con nano fertilizzanti sono studiate con una sperimentazione limitata e con una ridotta ricerca bibliografica e, quindi, con uno scarso rigore metodologico (n. 3). I lavori n. 1 e 6 trattano dello sviluppo di sonde per la misurazione nel settore della geotermia mentre la pubblicazione 2 è di fatto una sintesi di modelli di dispersione degli inquinanti in atmosfera, con solo una breve sezione finale dedicata all’argomento riportato nel titolo dell’articolo. La pubblicazione n. 9 tratta della determinazione delle giaciture delle fratture sui fronti di cava e risulta di discreto livello. Complessivamente nella produzione scientifica del candidato si ravvisano lo sviluppo di ricerche prevalentemente applicative e nella maggioranza dei casi sviluppate senza un adeguato livello di innovatività e senza un adeguato rigore metodologico ”.
13.-Da quanto sopra precede, si ricava che al dott. OI è stato riconosciuto il possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione, secondo quanto previsto al comma 2 dell'articolo 5 del d.m. n. 120/2016 e che il giudizio di non abilitazione verte essenzialmente sulle pubblicazioni che secondo il giudizio dei commissari “… non possono essere ritenute di qualità elevata in relazione al settore concorsuale e alla fascia per la quale è stata richiesta l’abilitazione tenuto conto delle tematiche affrontate, del numero, del tipo, dei contenuti, del contributo individuale, della distribuzione temporale e della originalità, innovatività e rigore metodologico ..”.
La Commissione, all’unanimità dei suoi membri, ha ritenuto che “… complessivamente le pubblicazioni presentate…non contribuiscono in modo adeguato al progresso del Settore Concorsuale in relazione alle specifiche caratteristiche dello stesso e dei Settori Scientifico Disciplinari in esso ricompresi.”
14.- La Sezione osserva che dagli atti risulta che, contrariamente a quanto sostenuto dal dott. OI, ciascuna delle pubblicazioni è stata esaminata singolarmente e che le considerazioni espresse sia nei giudizi individuali che in quello collegiale consentono di ricostruire l’iter logico con il quale la commissione è pervenuta in modo unanime al giudizio di non abilitazione nei confronti del
ricorrente.
15.- Con riferimento, infine, ai titoli, il ricorrente sostiene che la Commissione avrebbe espresso una errata valutazione, riconoscendo il possesso in soli tre dei nove ambiti stabiliti dalla stessa commissione nel Verbale n. 1 del 7 settembre 2021 e cioè negli ambiti “C”, “D” ed “I”.
Tuttavia, dagli atti si ricava che:
in relazione al titolo B la commissione ha ritenuto la sua non congruenza con le tematiche proprie del settore 08/A2.
In merito al titolo H, ai sensi del D.M. n. 236 del 2 maggio 2011, la funzione di Maître de Conférences corrisponde nella tabella di conversione ad una posizione 2, cioè ad una posizione di ricercatore, quale quella attuale del ricorrente. Per attribuire l’equivalenza all’abilitazione scientifica di professore associato, la citata disposizione normativa prevede che questa sia da valutare “in relazione al CV e all'istituzione di appartenenza”. A riguardo il Ministero precisa che “ premesso che i titoli accademici di studio stranieri non hanno valore legale in Italia e che, qualora debbano essere utilizzati nel nostro paese in vari ambiti, è necessario chiederne il riconoscimento, da quanto inserito dal dott. OI nella domanda di partecipazione alla procedura ASN, non risulta che la predetta richiesta di riconoscimento di equivalenza del titolo conseguito all’estero sia stata sottoposta agli organi competenti in Italia.”
-Gli altri titoli allegati alla domanda dal ricorrente per lo stesso ambito riguardano un'altra qualifica di “Maître de Conférences” per l’area geologica (quindi non coerente con le tematiche del SC 08/A2 e per la quale vale comunque quando detto sopra per la qualifica precedente) e l’affiliazione ad associazioni professionali estere alcune delle quali, in aggiunta, non sono state valutate come pertinenti al settore in quanto secondo la commissione hanno per oggetto settori tematici/scientifici non congruenti gli ambiti culturali del SC 08/A2.
In relazione, invece, al mancato riconoscimento del titolo L la Commissione ha ritenuto che “…i titoli presentati, pur documentando un'intensa attività professionale del candidato, non evidenziano contenuti di ricerca degni di particolare nota o rilevanza” In proposito il ricorrente sostiene al contrario che “ tali attività sono invece degni di nota, poiché dai risultati di tali studi e ricerche, sono stati sviluppati i brevetti per invenzione industriale ”.
Secondo la Commissione la tesi del ricorrente non risulta comprovata da quanto riportato nella domanda di partecipazione alla procedura ASN, né risulta chiaro a quali studi e ricerche si faccia riferimento e come questi abbiano potuto produrre dei brevetti con una correlazione fattuale. In merito ai brevetti, la Commissione ritiene che, dalle tematiche trattate, molti di questi non siano congruenti con il SC 08/A2 ed inoltre che, dalla domanda presentata dal dott. OI per il I quadrimestre della tornata 2021/2023, non risultino informazioni sufficienti per documentare alcuna applicazione reale degli stessi nella propria attività professionale.
16.- Fermo restando che il Collegio non può sostituirsi alla Commissione nell’esercizio dell’ampio potere valutativo e discrezionale, la Sezione osserva che dagli atti si ricava che il giudizio della Commissione è ben strutturato e motivato.
17.- Ne segue che le censure dedotte dal ricorrente risultano infondate.
18.-Pertanto il ricorso deve essere respinto con assorbimento dell’istanza cautelare.
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso debba essere respinto con assorbimento dell’istanza cautelare.
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonella De Miro | Roberto Garofoli |
IL SEGRETARIO
Elisabetta Argiolas