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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 10/03/2025, n. 808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 808 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
R.G: 10272/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Giovanni D'Onofrio -Presidente-
Dott.ssa Luigia Franzese -Giudice-
Dott.ssa Maria Rita Guarino -Giudice Relatore- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10272/2019 promossa da: rappresentato e difeso Avv. GENTILE NICOLA, presso cui Parte_1 elettivamente domicilia
RICORRENTE
Contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. IANNIELLO GIOVANNI, presso cui Controparte_1 elettivamente domicilia
RESISTENTE
PM SEDE
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Il P.M ha espresso parere favorevole. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente depositato, il ricorrente, premesso di essere sposato con la resistente, adiva il
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere affinché fosse pronunciata la separazione tra i coniugi.
Le parti avevano contratto matrimonio concordatario in Caserta (CE) in data 10.08.1996 e dalla loro unione erano nati tre figli: , nato il [...], nata il [...], e nata il Per_1 Per_2 Per_3
14.05.2009.
Le parti comparivano per la prima volta dinanzi al Tribunale all'udienza del 05.03.2020 e il Presidente, preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separati e adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti. In particolare, disponeva che la figlia minore Per_3 venisse affidata ad entrambi i genitori, con collocamento privilegiato presso la madre, cui veniva assegnata la casa coniugale;
disciplinava il diritto di visita della minore da parte del padre e poneva a carico del ricorrente l'obbligo del versamento nei confronti delle figlie e di un assegno a titolo di Per_3 Per_2 contributo al mantenimento pari a 400,00 euro mensili e di un assegno a titolo di mantenimento nei confronti della moglie pari a 100,00 euro mensili. Infine, disponeva che la presa in carico dei Servizi
Sociali dell'intero nucleo familiare al fine di verificare l'esistenza di eventuali situazioni di pregiudizio per la minore.
All'udienza del 16.04.2024 si rinviava per la precisazione delle conclusioni in data 24.09.2024.
In questa sede il Collegio è chiamato a pronunciarsi sulla separazione tra i coniugi e la relativa domanda di reciproco addebito, sull'affido esclusivo e sul diritto di visita della figlia minore, sull'assegnazione della casa coniugale, sul mantenimento della figlia maggiorenne, e sul mantenimento a favore della moglie.
Sulla domanda di separazione tra i coniugi
La domanda di separazione è fondata, e pertanto va accolta.
Ed invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui, essendo venuta meno tra i coniugi ogni forma di comunione materiale e spirituale, ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
Dalla relazione dei Servizi Sociali emerge infatti un contesto familiare caratterizzato dalla forte difficoltà nel superare i conflitti relazionali, nonché un contrasto insanabile tra le posizioni dei due coniugi che non consente alcuno spazio di dialogo, né alcuna forma di collaborazione (cfr. Relazioni Servizi Sociali
Comune di Maddaloni emessa in data 26.09.2020) Alla luce di quanto esposto, si accoglie pertanto la domanda di separazione presentata da entrambi i coniugi.
Sulla reciproca domanda di addebito della separazione
Per quanto invece concerne la reciproca domanda di addebito della separazione, parte ricorrente deduce che la causa della crisi coniugale sia da ascriversi al comportamento della resistente, consistito nella violazione dei doveri di assistenza materiale e morale;
tale atteggiamento avrebbe determinato il venir meno dell'affectio maritalis. Parte resistente, d'altro canto, addebita la separazione al marito ed in particolare alle sue condotte aggressive perpetrate nei riguardi della stessa;
condotte che hanno portato la resistente alla denuncia di parte ricorrente e alla conseguente crisi coniugale.
Si evidenzia che la pronuncia invocata da entrambe le parti presupponga che sia raggiunta la prova di due circostanze: un comportamento posto in essere da parte di uno o di entrambi i coniugi volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita); ed il nesso di causalità tra la detta violazione e la intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il comportamento posto in essere da parte di uno dei coniugi in violazione dei citati doveri “sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza” (cfr. Corte di Cassazione, Sez. 1, sentenza n. 14840 del
27.6.2006).
Siffatta violazione costituisce, dunque, causa sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge che ne è responsabile, salvo che, all'esito di una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, ne risulti l'irrilevanza, per mancanza di un nesso di causalità tra essa e la crisi coniugale già in atto.
Peraltro, l'inesistenza di questo nesso di causalità deve costituire oggetto di un accertamento rigoroso, che permetta di affermare la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.
Orbene, in relazione all'addebito mosso nei confronti di parte resistente, parte ricorrente ha rinunciato nella memoria conclusionale alla domanda di addebito avendo chiesto unicamente la pronuncia della separazione dei coniugi ai sensi dell'art. 151 primo comma c..c
Quanto alla domanda di addebito formulata dalla resistente quest'ultima non risulta sufficientemente provata.
Risulta ex actis esclusivamente l'instaurazione di un procedimento penale (cfr. procedimento penale
Tribunale di SMCV RGNR 983/2020) conclusosi con sentenza di proscioglimento per remissione di querela, accettata ricorrente:
Pertanto, non risultano all'esito dell'istruttoria sufficienti elementi di prova idonei ad offrire la prova della condotta della causa di addebito della separazione e il nesso causale tra il comportamento e la fine dell'unione coniugale.
Pertanto, non è fondata la domanda di addebito della separazione alla parte ricorrente.
Sulla domanda di affido esclusivo e sul diritto di visita della figlia minore Per_3
Parte resistente chiede l'affido esclusivo della figlia minore stante l'elevata conflittualità tra i Per_3 coniugi.
Non essendo emerse nel corso del giudizio ragioni tali da determinare la deroga alla regola della bigenitorialità, mancando pertanto i presupposti per disporre l'affido esclusivo della minore alla madre, questo Tribunale ritiene che vada confermato quanto stabilito nell'ordinanza presidenziale in merito all'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente Per_3 della stessa presso la madre.
In ordine al diritto di visita, ritiene il Tribunale, fermo restando la possibilità delle parti di adeguare i tempi ed i modi di frequentazione della figlia con il padre alle esigenze di vita e di relazione della minore, che vada regolamentata la frequentazione padre-figlia al fine di evitare possibilità di disaccordo tra i coniugi. Pertanto, si richiama quanto stabilito in data 10.03.2020 nell'ambito dell'ordinanza presidenziale: in particolare, il Presidente “stabilisce che, salvo diversi accordi tra le parti, il padre debba tenere con sé la figlia il lunedì
e il mercoledì dall'uscita da scuola sino alle 21,00 e, a settimane alterne, dal sabato mattina alla domenica sera con pernottamento;
festività natalizie e pasquali, ad anni alterni;
per quindici giorni consecutivi durante l'estate in periodo da concordarsi con l'altro genitore entro il 30 aprile”.
Sull'assegnazione della casa coniugale
Parte resistente chiede l'assegnazione della ex casa familiare.
Sul punto, è opportuno osservare che la casa coniugale va intesa come luogo privilegiato per consentire lo sviluppo del benessere psico-fisico del minore e che pertanto segua le sorti del minore stesso.
Nel caso di specie, va conseguentemente assegnata la casa coniugale alla resistente in quanto convivente con la figlia minore.
Sull'assegno di mantenimento in favore della figlia minore Per_3
In merito alla domanda di mantenimento della figlia minore, parte ricorrente ha chiesto disporsi a carico del padre in favore della figlia un assegno di mantenimento pari a 200,00 euro mensili.
Considerato il regime di affidamento condiviso con collocamento presso la madre, deve essere riconosciuto un assegno di mantenimento in capo al genitore non collocatario, il padre. Tale determinazione trova conforto nelle statuizioni della Suprema Corte di Cassazione secondo la quale “La regola dell'affidamento condiviso a entrambi i genitori ai sensi dell'art. 155 c.c. – (…) – non implica deroga al principio secondo il quale ciascun genitore deve provvedere alla soddisfazione dei bisogni dei figli in misura proporzionale al suo reddito.
In applicazione di essa, pertanto, il giudice deve disporre, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico, che in caso di collocamento prevalente presso un genitore, va posto a carico del genitore non collocatario, prevendendone lo stesso art.
155 c.c. la determinazione in relazione ai tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore” (Cass. n. 22502/2010). Infatti, alla luce della prevalente giurisprudenza di legittimità, deve prevedersi a carico del genitore non collocatario l'obbligo di corrispondere un assegno periodico quantificato in base ai criteri dettati dall'art. 155 comma 4 c.c. in quanto “In tema di mantenimento di figli minori, la corresponsione di un assegno periodico a carico di uno dei genitori si rileva quantomeno opportuna, se non necessaria, quando l'affidamento condiviso dei figli preveda un collocamento prevalente presso uno di loro, tenuto conto che tale genitore (cd. collocatario) essendo più ampio il tempo di permanenza presso di lui, avrà da gestire, almeno in parte, il contributo al mantenimento da parte dell'altro genitore, dovendo provvedere in misura più ampia alle spese correnti e all'acquisto di beni durevoli che non attengono necessariamente alle spese straordinarie” (Cass. n. 23411/2009; cfr. Cass. n. 23630/2009).
Pertanto, alla luce della granitica giurisprudenza richiamata, ritenuto necessario disporre la corresponsione di un assegno di mantenimento a carico del padre in favore della figlia minore e passando alla disamina dei singoli criteri indicati dal legislatore per la determinazione del quantum del contributo paterno al mantenimento dei figli, va evidenziato quanto segue.
Il contributo al mantenimento è determinato in considerazione delle condizioni reddituali e patrimoniali dei genitori ed è parametrato ai sensi dell'art. 337 ter quarto comma alle attuali esigenze.
Nel caso di specie, oltre all'età della minore, va tenuto conto delle condizioni economiche della madre, la quale è attualmente disoccupata, e del padre, di professione operaio saldatore il quale a seguito di un licenziamento ha percepito l'indennità di disoccupazione (allegata al ricorso) e non ha depositato le dichiarazioni dei redditi recenti, tuttavia deve ritenersi che il medesimo abbia una potenziale capacità reddituale, non essendo state dedotte circostanze ostative allo svolgimento di una attività da parte dei quest'ultimo.
Ciò detto, il Tribunale ritiene congruo il versamento della somma pari ad euro 200,00 mensili a titolo di mantenimento a carico del padre in favore della figlia minore.
Alla luce del principio di proporzionalità, la ricorrente provvederà al mantenimento diretto della figlia minore atteso che la stessa vive nella sua residenza, mentre il resistente verserà un assegno di mantenimento mensile pari ad € 200,00.
L'assegno mensile, come determinato a favore della figlia, andrà versato alla ricorrente entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese ed automaticamente rivalutato annualmente secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di febbraio 2026.
Il padre dovrà altresì partecipare nella misura del 50% delle spese scolastiche, mediche e a tutte le altre spese straordinarie necessarie in favore della figlia (si richiama il Protocollo del Tribunale di S.M.C.V..).
Per_ Domanda di assegno di mantenimento in favore della figlia maggiorenne
In relazione all'assegno di mantenimento in favore della figlia maggiorenne, parte ricorrente si oppone al versamento, come statuito in ordinanza presidenziale, di un assegno, a titolo di contributo al mantenimento della figlia maggiorenne, pari a 200,00 euro mensili.
Sul punto, questo Collegio aderisce all'orientamento della Corte di legittimità, in forza del quale l'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne da parte del genitore non può protrarsi oltre ragionevoli limiti di tempo, ovvero sino a quando non si consideri ultimato il percorso formativo del figlio sia pur nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni, aspirazioni. La valutazione del requisito è rimessa al prudente apprezzamento del giudice atteso che non è possibile determinare in astratto l'età in cui viene meno l'obbligo genitoriale, poiché a seconda del percorso professionale prescelto dal figlio ed a seconda delle difficoltà di inserimento lavorativo nel contesto sociale in quello specifico settore può definirsi il limite di età con il quale cessa l'obbligo genitoriale.
La giurisprudenza, infatti, da tempo muove dalla finalità di bilanciare due opposte esigenze, da un lato quella di garantire al figlio il sostegno economico per il perseguimento dei suoi obiettivi professionali sino alla loro concreta realizzazione, dall'altro quello di evitare "forme di vero e proprio parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani" (v. Cass. n. 12477/2004, n. 4108/1993).
Orbene, secondo la più recente traccia giurisprudenziale (Cass. civ. n. 17183 del 14 agosto 2020) a cui il Collegio intende dare continuità, l'onere probatorio ex art. 2697 c.c. di dimostrare che il mancato raggiungimento dell'indipendenza economica sia dipeso da causa non imputabile al figlio maggiorenne
è a carico del richiedente e non del soggetto obbligato: “In virtù dei principi di autoresponsabilità e di vicinanza della prova l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente l'assegno: raggiunta la maggiore età, invero, si presume l'idoneità al reddito, che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore. Spetta quindi al soggetto che richiede il mantenimento provare (anche attraverso presunzioni) non soltanto la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso
- ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro. Non è dunque il soggetto passivo del rapporto onerato della prova della raggiunta effettiva e stabile indipendenza economica del figlio, o della circostanza che questi abbia conseguito un lavoro adeguato alle aspirazioni soggettive”.
Nel caso di specie, all'esito dell'istruttoria non è emerso alcun elemento di prova da cui si possa trarre il convincimento che possa porsi a carico del padre l'obbligo di mantenimento nei confronti della figlia, atteso che in ragione dell'età, 24 anni, appare verosimilmente terminato il percorso formativo e l'inserimento lavorativo.
Difatti, all'esito dell'attività istruttoria, non si è formata in giudizio la prova che il mancato raggiungimento del requisito dell'indipendenza economica da parte della figlia maggiorenne sia stato determinato da causa non imputabile alla stessa, ovvero che Ella abbia intrapreso un percorso formativo di tipo universitario, o ancora delle ulteriori specifiche ragioni che ostacolano l'ingresso nel mondo del lavoro, essendosi la resistente limitata a chiedere quanto era stato stabilito con ordinanza presidenziale.Dunque, stante la carenza di prove in ordine alle predette circostanze idonee a giustificare la sussistenza dell'obbligo di mantenimento e l'età ormai adulta della figlia, nulla va disposto in favore della stessa a titolo di mantenimento.
Sull'assegno di mantenimento in favore della moglie
In relazione alla regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, la ricorrente chiede la corresponsione, a carico del marito, di un assegno mensile a titolo di contributo al suo mantenimento.
Parte resistente, d'altro canto, chiede rigettarsi richiesta di mantenimento in considerazione della dell'età della stessa.
È noto che, per giurisprudenza prevalente della Suprema Corte che si ritiene di condividere (fr. tra le altre Cass. n.1480/ 2006; Cass. n. 23071/2005), al coniuge, cui non sia addebitata la separazione, spetta un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e sussista una differenza di reddito tra i coniugi.
Inoltre il coniuge, cui non sia addebitabile la separazione personale, nel richiedere l'assegno di mantenimento, pur essendo onerato della prova di impossidenza di sostanze o di redditi, non è tenuto a darne dimostrazione specifica e diretta, essendo sufficiente che deduca, anche implicitamente, una condizione inadeguata a mantenere il precedente tenore di vita, ferma restando la possibilità dell'altro coniuge di contestare la pretesa inesistenza o insufficienza di reddito o sostanze, indicando beni o proventi che evidenzino l'infondatezza della domanda (cfr. Cass. sez. I n. 17134 del 27.08.2004).
La separazione personale, infatti, diversamente dallo scioglimento del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo matrimoniale e pertanto i redditi adeguati cui va rapportato l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il medesimo tenore di vita goduto manente matrimonio, essendo ancora attuale l'obbligo di assistenza materiale (sul punto v. anche Cass. Civ. n. 21504 del 2021).
Orbene ritiene il Tribunale che la domanda di parte ricorrente sia fondata essendo verosimile ritenere che permanga una disparità reddituale tra le parti stante la potenziale capacità reddituale del ricorrente.
Al fine di poter esaminare la misura dell'assegno, occorre dunque tenere in considerazione la condizione economica del coniuge con maggiore capacità reddituale, nonché il tenore di vita tenuto dai coniugi durante il matrimonio ed il successivo deterioramento a seguito della crisi coniugale.
Applicando i principi esposti al caso in esame, all'esito dell'istruttoria si riscontra ex actis la disparità reddituale tra i coniugi, il ricorrente ha percepito un'indennità di disoccupazione di circa 1.000,00 euro mensili, come da documentazione allegata nel 2019, e ha una capacità reddituale in considerazione della professione svolta, operaio, maggiore a quella della resistente che è priva di competenze ed è inoccupata. Pertanto, considerate le condizioni economiche di entrambi i coniugi, considerato che permane una significativa disparità reddituale della moglie rispetto al marito che non consente alla medesima di conservare il medesimo tenore di vita goduto dalla medesima durante il matrimonio, viene accolta la richiesta dell'obbligo a carico del ricorrente di contribuire al mantenimento della resistente per un importo pari a 100,00 euro mensili, come già statuito in ordinanza presidenziale.
Spese di lite
Le spese sono compensate integralmente stante la soccombenza del ricorrente sulla domanda di revoca dell'assegno di mantenimento in favore della moglie e la soccombenza di quest'ultima sulla domanda di assegno di mantenimento in favore della figlia maggiorenne e sull'affido esclusivo della figlia Per_2 minore Per_3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Pronuncia ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c. la separazione personale dei coniugi;
2. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASERTA (CE) (l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396) Ordinamento dello Stato Civile - atto n. 139, parte II, Serie A UFF.
1, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1996.
3. Rigetta la richiesta di addebito della separazione formulata dalla resistente;
4. Assegna la casa coniugale alla resistente;
5. Pone a carico del ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento nei confronti della figlia minore, la somma mensile di € 200,00 da corrispondere alla ricorrente entro e non oltre il giorno
5 di ogni mese;
somma da rivalutarsi automaticamente ed annualmente secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di febbraio 2026;
6. Pone a carico del ricorrente la partecipazione nella misura del 50% delle spese scolastiche, mediche e a tutte le altre spese straordinarie necessarie in favore della figlia;
7. Rigetta la richiesta formulata da parte resistente in merito alla corresponsione a carico del ricorrente di un assegno mensile nei confronti della figlia maggiorenne;
8. Affida la figlia minore ad entrambi i genitori con collocamento della stessa presso la madre e con regolamentazione del diritto di visita del padre nei confronti della minore secondo le modalità di cui in parte motiva;
9. Accoglie la domanda di mantenimento nei confronti della moglie, nella misura mensile di € 100,00 da corrispondere alla resistente entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese;
somma da rivalutarsi automaticamente ed annualmente secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di febbraio 2026;
10. Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 28.2.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rita Guarino Dott.ssa Giovanni D'Onofrio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Giovanni D'Onofrio -Presidente-
Dott.ssa Luigia Franzese -Giudice-
Dott.ssa Maria Rita Guarino -Giudice Relatore- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10272/2019 promossa da: rappresentato e difeso Avv. GENTILE NICOLA, presso cui Parte_1 elettivamente domicilia
RICORRENTE
Contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. IANNIELLO GIOVANNI, presso cui Controparte_1 elettivamente domicilia
RESISTENTE
PM SEDE
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Il P.M ha espresso parere favorevole. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente depositato, il ricorrente, premesso di essere sposato con la resistente, adiva il
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere affinché fosse pronunciata la separazione tra i coniugi.
Le parti avevano contratto matrimonio concordatario in Caserta (CE) in data 10.08.1996 e dalla loro unione erano nati tre figli: , nato il [...], nata il [...], e nata il Per_1 Per_2 Per_3
14.05.2009.
Le parti comparivano per la prima volta dinanzi al Tribunale all'udienza del 05.03.2020 e il Presidente, preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separati e adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti. In particolare, disponeva che la figlia minore Per_3 venisse affidata ad entrambi i genitori, con collocamento privilegiato presso la madre, cui veniva assegnata la casa coniugale;
disciplinava il diritto di visita della minore da parte del padre e poneva a carico del ricorrente l'obbligo del versamento nei confronti delle figlie e di un assegno a titolo di Per_3 Per_2 contributo al mantenimento pari a 400,00 euro mensili e di un assegno a titolo di mantenimento nei confronti della moglie pari a 100,00 euro mensili. Infine, disponeva che la presa in carico dei Servizi
Sociali dell'intero nucleo familiare al fine di verificare l'esistenza di eventuali situazioni di pregiudizio per la minore.
All'udienza del 16.04.2024 si rinviava per la precisazione delle conclusioni in data 24.09.2024.
In questa sede il Collegio è chiamato a pronunciarsi sulla separazione tra i coniugi e la relativa domanda di reciproco addebito, sull'affido esclusivo e sul diritto di visita della figlia minore, sull'assegnazione della casa coniugale, sul mantenimento della figlia maggiorenne, e sul mantenimento a favore della moglie.
Sulla domanda di separazione tra i coniugi
La domanda di separazione è fondata, e pertanto va accolta.
Ed invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui, essendo venuta meno tra i coniugi ogni forma di comunione materiale e spirituale, ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
Dalla relazione dei Servizi Sociali emerge infatti un contesto familiare caratterizzato dalla forte difficoltà nel superare i conflitti relazionali, nonché un contrasto insanabile tra le posizioni dei due coniugi che non consente alcuno spazio di dialogo, né alcuna forma di collaborazione (cfr. Relazioni Servizi Sociali
Comune di Maddaloni emessa in data 26.09.2020) Alla luce di quanto esposto, si accoglie pertanto la domanda di separazione presentata da entrambi i coniugi.
Sulla reciproca domanda di addebito della separazione
Per quanto invece concerne la reciproca domanda di addebito della separazione, parte ricorrente deduce che la causa della crisi coniugale sia da ascriversi al comportamento della resistente, consistito nella violazione dei doveri di assistenza materiale e morale;
tale atteggiamento avrebbe determinato il venir meno dell'affectio maritalis. Parte resistente, d'altro canto, addebita la separazione al marito ed in particolare alle sue condotte aggressive perpetrate nei riguardi della stessa;
condotte che hanno portato la resistente alla denuncia di parte ricorrente e alla conseguente crisi coniugale.
Si evidenzia che la pronuncia invocata da entrambe le parti presupponga che sia raggiunta la prova di due circostanze: un comportamento posto in essere da parte di uno o di entrambi i coniugi volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita); ed il nesso di causalità tra la detta violazione e la intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il comportamento posto in essere da parte di uno dei coniugi in violazione dei citati doveri “sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza” (cfr. Corte di Cassazione, Sez. 1, sentenza n. 14840 del
27.6.2006).
Siffatta violazione costituisce, dunque, causa sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge che ne è responsabile, salvo che, all'esito di una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, ne risulti l'irrilevanza, per mancanza di un nesso di causalità tra essa e la crisi coniugale già in atto.
Peraltro, l'inesistenza di questo nesso di causalità deve costituire oggetto di un accertamento rigoroso, che permetta di affermare la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.
Orbene, in relazione all'addebito mosso nei confronti di parte resistente, parte ricorrente ha rinunciato nella memoria conclusionale alla domanda di addebito avendo chiesto unicamente la pronuncia della separazione dei coniugi ai sensi dell'art. 151 primo comma c..c
Quanto alla domanda di addebito formulata dalla resistente quest'ultima non risulta sufficientemente provata.
Risulta ex actis esclusivamente l'instaurazione di un procedimento penale (cfr. procedimento penale
Tribunale di SMCV RGNR 983/2020) conclusosi con sentenza di proscioglimento per remissione di querela, accettata ricorrente:
Pertanto, non risultano all'esito dell'istruttoria sufficienti elementi di prova idonei ad offrire la prova della condotta della causa di addebito della separazione e il nesso causale tra il comportamento e la fine dell'unione coniugale.
Pertanto, non è fondata la domanda di addebito della separazione alla parte ricorrente.
Sulla domanda di affido esclusivo e sul diritto di visita della figlia minore Per_3
Parte resistente chiede l'affido esclusivo della figlia minore stante l'elevata conflittualità tra i Per_3 coniugi.
Non essendo emerse nel corso del giudizio ragioni tali da determinare la deroga alla regola della bigenitorialità, mancando pertanto i presupposti per disporre l'affido esclusivo della minore alla madre, questo Tribunale ritiene che vada confermato quanto stabilito nell'ordinanza presidenziale in merito all'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente Per_3 della stessa presso la madre.
In ordine al diritto di visita, ritiene il Tribunale, fermo restando la possibilità delle parti di adeguare i tempi ed i modi di frequentazione della figlia con il padre alle esigenze di vita e di relazione della minore, che vada regolamentata la frequentazione padre-figlia al fine di evitare possibilità di disaccordo tra i coniugi. Pertanto, si richiama quanto stabilito in data 10.03.2020 nell'ambito dell'ordinanza presidenziale: in particolare, il Presidente “stabilisce che, salvo diversi accordi tra le parti, il padre debba tenere con sé la figlia il lunedì
e il mercoledì dall'uscita da scuola sino alle 21,00 e, a settimane alterne, dal sabato mattina alla domenica sera con pernottamento;
festività natalizie e pasquali, ad anni alterni;
per quindici giorni consecutivi durante l'estate in periodo da concordarsi con l'altro genitore entro il 30 aprile”.
Sull'assegnazione della casa coniugale
Parte resistente chiede l'assegnazione della ex casa familiare.
Sul punto, è opportuno osservare che la casa coniugale va intesa come luogo privilegiato per consentire lo sviluppo del benessere psico-fisico del minore e che pertanto segua le sorti del minore stesso.
Nel caso di specie, va conseguentemente assegnata la casa coniugale alla resistente in quanto convivente con la figlia minore.
Sull'assegno di mantenimento in favore della figlia minore Per_3
In merito alla domanda di mantenimento della figlia minore, parte ricorrente ha chiesto disporsi a carico del padre in favore della figlia un assegno di mantenimento pari a 200,00 euro mensili.
Considerato il regime di affidamento condiviso con collocamento presso la madre, deve essere riconosciuto un assegno di mantenimento in capo al genitore non collocatario, il padre. Tale determinazione trova conforto nelle statuizioni della Suprema Corte di Cassazione secondo la quale “La regola dell'affidamento condiviso a entrambi i genitori ai sensi dell'art. 155 c.c. – (…) – non implica deroga al principio secondo il quale ciascun genitore deve provvedere alla soddisfazione dei bisogni dei figli in misura proporzionale al suo reddito.
In applicazione di essa, pertanto, il giudice deve disporre, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico, che in caso di collocamento prevalente presso un genitore, va posto a carico del genitore non collocatario, prevendendone lo stesso art.
155 c.c. la determinazione in relazione ai tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore” (Cass. n. 22502/2010). Infatti, alla luce della prevalente giurisprudenza di legittimità, deve prevedersi a carico del genitore non collocatario l'obbligo di corrispondere un assegno periodico quantificato in base ai criteri dettati dall'art. 155 comma 4 c.c. in quanto “In tema di mantenimento di figli minori, la corresponsione di un assegno periodico a carico di uno dei genitori si rileva quantomeno opportuna, se non necessaria, quando l'affidamento condiviso dei figli preveda un collocamento prevalente presso uno di loro, tenuto conto che tale genitore (cd. collocatario) essendo più ampio il tempo di permanenza presso di lui, avrà da gestire, almeno in parte, il contributo al mantenimento da parte dell'altro genitore, dovendo provvedere in misura più ampia alle spese correnti e all'acquisto di beni durevoli che non attengono necessariamente alle spese straordinarie” (Cass. n. 23411/2009; cfr. Cass. n. 23630/2009).
Pertanto, alla luce della granitica giurisprudenza richiamata, ritenuto necessario disporre la corresponsione di un assegno di mantenimento a carico del padre in favore della figlia minore e passando alla disamina dei singoli criteri indicati dal legislatore per la determinazione del quantum del contributo paterno al mantenimento dei figli, va evidenziato quanto segue.
Il contributo al mantenimento è determinato in considerazione delle condizioni reddituali e patrimoniali dei genitori ed è parametrato ai sensi dell'art. 337 ter quarto comma alle attuali esigenze.
Nel caso di specie, oltre all'età della minore, va tenuto conto delle condizioni economiche della madre, la quale è attualmente disoccupata, e del padre, di professione operaio saldatore il quale a seguito di un licenziamento ha percepito l'indennità di disoccupazione (allegata al ricorso) e non ha depositato le dichiarazioni dei redditi recenti, tuttavia deve ritenersi che il medesimo abbia una potenziale capacità reddituale, non essendo state dedotte circostanze ostative allo svolgimento di una attività da parte dei quest'ultimo.
Ciò detto, il Tribunale ritiene congruo il versamento della somma pari ad euro 200,00 mensili a titolo di mantenimento a carico del padre in favore della figlia minore.
Alla luce del principio di proporzionalità, la ricorrente provvederà al mantenimento diretto della figlia minore atteso che la stessa vive nella sua residenza, mentre il resistente verserà un assegno di mantenimento mensile pari ad € 200,00.
L'assegno mensile, come determinato a favore della figlia, andrà versato alla ricorrente entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese ed automaticamente rivalutato annualmente secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di febbraio 2026.
Il padre dovrà altresì partecipare nella misura del 50% delle spese scolastiche, mediche e a tutte le altre spese straordinarie necessarie in favore della figlia (si richiama il Protocollo del Tribunale di S.M.C.V..).
Per_ Domanda di assegno di mantenimento in favore della figlia maggiorenne
In relazione all'assegno di mantenimento in favore della figlia maggiorenne, parte ricorrente si oppone al versamento, come statuito in ordinanza presidenziale, di un assegno, a titolo di contributo al mantenimento della figlia maggiorenne, pari a 200,00 euro mensili.
Sul punto, questo Collegio aderisce all'orientamento della Corte di legittimità, in forza del quale l'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne da parte del genitore non può protrarsi oltre ragionevoli limiti di tempo, ovvero sino a quando non si consideri ultimato il percorso formativo del figlio sia pur nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni, aspirazioni. La valutazione del requisito è rimessa al prudente apprezzamento del giudice atteso che non è possibile determinare in astratto l'età in cui viene meno l'obbligo genitoriale, poiché a seconda del percorso professionale prescelto dal figlio ed a seconda delle difficoltà di inserimento lavorativo nel contesto sociale in quello specifico settore può definirsi il limite di età con il quale cessa l'obbligo genitoriale.
La giurisprudenza, infatti, da tempo muove dalla finalità di bilanciare due opposte esigenze, da un lato quella di garantire al figlio il sostegno economico per il perseguimento dei suoi obiettivi professionali sino alla loro concreta realizzazione, dall'altro quello di evitare "forme di vero e proprio parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani" (v. Cass. n. 12477/2004, n. 4108/1993).
Orbene, secondo la più recente traccia giurisprudenziale (Cass. civ. n. 17183 del 14 agosto 2020) a cui il Collegio intende dare continuità, l'onere probatorio ex art. 2697 c.c. di dimostrare che il mancato raggiungimento dell'indipendenza economica sia dipeso da causa non imputabile al figlio maggiorenne
è a carico del richiedente e non del soggetto obbligato: “In virtù dei principi di autoresponsabilità e di vicinanza della prova l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente l'assegno: raggiunta la maggiore età, invero, si presume l'idoneità al reddito, che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore. Spetta quindi al soggetto che richiede il mantenimento provare (anche attraverso presunzioni) non soltanto la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso
- ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro. Non è dunque il soggetto passivo del rapporto onerato della prova della raggiunta effettiva e stabile indipendenza economica del figlio, o della circostanza che questi abbia conseguito un lavoro adeguato alle aspirazioni soggettive”.
Nel caso di specie, all'esito dell'istruttoria non è emerso alcun elemento di prova da cui si possa trarre il convincimento che possa porsi a carico del padre l'obbligo di mantenimento nei confronti della figlia, atteso che in ragione dell'età, 24 anni, appare verosimilmente terminato il percorso formativo e l'inserimento lavorativo.
Difatti, all'esito dell'attività istruttoria, non si è formata in giudizio la prova che il mancato raggiungimento del requisito dell'indipendenza economica da parte della figlia maggiorenne sia stato determinato da causa non imputabile alla stessa, ovvero che Ella abbia intrapreso un percorso formativo di tipo universitario, o ancora delle ulteriori specifiche ragioni che ostacolano l'ingresso nel mondo del lavoro, essendosi la resistente limitata a chiedere quanto era stato stabilito con ordinanza presidenziale.Dunque, stante la carenza di prove in ordine alle predette circostanze idonee a giustificare la sussistenza dell'obbligo di mantenimento e l'età ormai adulta della figlia, nulla va disposto in favore della stessa a titolo di mantenimento.
Sull'assegno di mantenimento in favore della moglie
In relazione alla regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, la ricorrente chiede la corresponsione, a carico del marito, di un assegno mensile a titolo di contributo al suo mantenimento.
Parte resistente, d'altro canto, chiede rigettarsi richiesta di mantenimento in considerazione della dell'età della stessa.
È noto che, per giurisprudenza prevalente della Suprema Corte che si ritiene di condividere (fr. tra le altre Cass. n.1480/ 2006; Cass. n. 23071/2005), al coniuge, cui non sia addebitata la separazione, spetta un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e sussista una differenza di reddito tra i coniugi.
Inoltre il coniuge, cui non sia addebitabile la separazione personale, nel richiedere l'assegno di mantenimento, pur essendo onerato della prova di impossidenza di sostanze o di redditi, non è tenuto a darne dimostrazione specifica e diretta, essendo sufficiente che deduca, anche implicitamente, una condizione inadeguata a mantenere il precedente tenore di vita, ferma restando la possibilità dell'altro coniuge di contestare la pretesa inesistenza o insufficienza di reddito o sostanze, indicando beni o proventi che evidenzino l'infondatezza della domanda (cfr. Cass. sez. I n. 17134 del 27.08.2004).
La separazione personale, infatti, diversamente dallo scioglimento del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo matrimoniale e pertanto i redditi adeguati cui va rapportato l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il medesimo tenore di vita goduto manente matrimonio, essendo ancora attuale l'obbligo di assistenza materiale (sul punto v. anche Cass. Civ. n. 21504 del 2021).
Orbene ritiene il Tribunale che la domanda di parte ricorrente sia fondata essendo verosimile ritenere che permanga una disparità reddituale tra le parti stante la potenziale capacità reddituale del ricorrente.
Al fine di poter esaminare la misura dell'assegno, occorre dunque tenere in considerazione la condizione economica del coniuge con maggiore capacità reddituale, nonché il tenore di vita tenuto dai coniugi durante il matrimonio ed il successivo deterioramento a seguito della crisi coniugale.
Applicando i principi esposti al caso in esame, all'esito dell'istruttoria si riscontra ex actis la disparità reddituale tra i coniugi, il ricorrente ha percepito un'indennità di disoccupazione di circa 1.000,00 euro mensili, come da documentazione allegata nel 2019, e ha una capacità reddituale in considerazione della professione svolta, operaio, maggiore a quella della resistente che è priva di competenze ed è inoccupata. Pertanto, considerate le condizioni economiche di entrambi i coniugi, considerato che permane una significativa disparità reddituale della moglie rispetto al marito che non consente alla medesima di conservare il medesimo tenore di vita goduto dalla medesima durante il matrimonio, viene accolta la richiesta dell'obbligo a carico del ricorrente di contribuire al mantenimento della resistente per un importo pari a 100,00 euro mensili, come già statuito in ordinanza presidenziale.
Spese di lite
Le spese sono compensate integralmente stante la soccombenza del ricorrente sulla domanda di revoca dell'assegno di mantenimento in favore della moglie e la soccombenza di quest'ultima sulla domanda di assegno di mantenimento in favore della figlia maggiorenne e sull'affido esclusivo della figlia Per_2 minore Per_3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Pronuncia ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c. la separazione personale dei coniugi;
2. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASERTA (CE) (l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396) Ordinamento dello Stato Civile - atto n. 139, parte II, Serie A UFF.
1, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1996.
3. Rigetta la richiesta di addebito della separazione formulata dalla resistente;
4. Assegna la casa coniugale alla resistente;
5. Pone a carico del ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento nei confronti della figlia minore, la somma mensile di € 200,00 da corrispondere alla ricorrente entro e non oltre il giorno
5 di ogni mese;
somma da rivalutarsi automaticamente ed annualmente secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di febbraio 2026;
6. Pone a carico del ricorrente la partecipazione nella misura del 50% delle spese scolastiche, mediche e a tutte le altre spese straordinarie necessarie in favore della figlia;
7. Rigetta la richiesta formulata da parte resistente in merito alla corresponsione a carico del ricorrente di un assegno mensile nei confronti della figlia maggiorenne;
8. Affida la figlia minore ad entrambi i genitori con collocamento della stessa presso la madre e con regolamentazione del diritto di visita del padre nei confronti della minore secondo le modalità di cui in parte motiva;
9. Accoglie la domanda di mantenimento nei confronti della moglie, nella misura mensile di € 100,00 da corrispondere alla resistente entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese;
somma da rivalutarsi automaticamente ed annualmente secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di febbraio 2026;
10. Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 28.2.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rita Guarino Dott.ssa Giovanni D'Onofrio