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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 17/02/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Relatore
dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 4307/2024 v.g. promosso dai coniugi:
(c.f. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
EMANUELA MORANDI
ER RA (c.f. , con il patrocinio dell'avv. FAUSTO C.F._2
ZIRONI
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il
21/10/2014 dai coniugi predetti;
pagina 1 di 4
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato: di non volersi riconciliare con il coniuge;
di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dal 20/02/2018, data in cui i coniugi hanno deciso di separarsi consensualmente a mezzo di accordo di separazione stipulato a seguito di negoziazione assistita, ai sensi del D.L. 132/14,
convertito con L. 162/14, con rilascio del nulla osta del Procuratore in data 23/02/2018;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- rilevato che dall'unione non sono nati figli;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, concludeva per l'accoglimento della domanda;
-dato atto che il ricorso veniva comunicato al Pubblico Ministero;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data
20.07.97, in Castelnuovo Rangone (MO), trascritto, con annotazione di scelta del regime pagina 2 di 4 patrimoniale della separazione dei beni tra i coniugi, al n. 25, parte II, serie A, anno 1996
del Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune;
2) I coniugi vivranno liberi di fissare il loro domicilio e la loro residenza dove riterranno più opportuno, ma nell'obbligo del reciproco rispetto;
3) Essendosene tenuto conto ai fini delle pattuizioni di carattere economico di cui al presente atto, il diritto al godimento della casa coniugale, sita in Castelnuovo Rangone
(MO), via Piave n. 12/B, per ulteriori n. 6 (sei) mesi, rimane assegnato alla sig.ra BE
AB fino al 31.03.25: entro e non oltre tale data, la stessa dovrà liberare l'immobile da persone e cose per permetterne la vendita al marito, già formalizzata da Parte_1
con preliminare di compravendita stipulato in data 24.07.24. Il sig. ha da tempo Pt_1
trasferito altrove la propria residenza;
4) Il sig si impegna a corrispondere alla sig.ra AB, con liquidazione una tantum, Pt_1
la somma di € 150.000,00 (centocinquantamilaeuro) a titolo di assegno divorzile in unica soluzione, di cui € 50.000,00 (cinquantamilaeuro) già versati, la residua somma di €
100.000,00 (centomila) entro il 10.04.25, sempre mediante bonifico bancario sul c/c intestato a AB BE, già noto al medesimo, con conseguente rinuncia da parte della moglie all'assegno divorzile medesimo;
5) i coniugi dichiarano di avere già diviso i titoli e gli investimenti effettuati in costanza di matrimonio;
6) Le spese di assistenza legale relative alla presente procedura saranno interamente compensate tra i coniugi;
7) I coniugi dichiarano e si danno reciprocamente atto di avere, coi patti di cui al presente atto e salvo l'esatto adempimento delle obbligazioni qui assunte, definito e risolto, anche in via di transazione, di comune accordo tra loro, ogni questione di natura economica e pagina 3 di 4 finanziaria, comprese eventuali ragioni di natura risarcitoria, a titolo contrattuale ed extracontrattuale, di danni patrimoniali e non patrimoniali tutti e di null'altro avere reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra per qualsiasi, anche altro e qui non previsto,
titolo o ragione.
I coniugi si obbligano ad adempire e dare attuazione ai suestesi patti, ai quali,
concordemente, riconoscono immediata e vincolante efficacia contrattuale sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo da entrambi sin da ora rinunciata e rimossa”.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Castelnuovo
Rangone (MO) il 20/07/1997 fra nato a [...] il Parte_1
06/03/1963 e RA ER nata a [...] il [...] alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di CASTELNUOVO RANGONE
(MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune: Anno 1997 - Atto n. 25 - Parte II Serie A;
3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 05/02/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott.ssa Eleonora Ramacciotti dott. Riccardo Di Pasquale
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