Articolo 17 della Legge 29 gennaio 1986, n. 21
Articolo 16Articolo 18
Versione
1 gennaio 1987
Art. 17. Comunicazioni obbligatorie alla Cassa - Sanzioni 1. Tutti gli iscritti agli albi dei dottori commercialisti che esercitano l'attivita' professionale devono comunicare alla Cassa con lettera raccomandata, da inviare entro trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, l'ammontare del reddito professionale di cui all'articolo 10 dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente, nonche' il volume complessivo d'affari di cui all'articolo 11, dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno. La comunicazione deve essere inviata anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative e deve contenere le indicazioni del codice fiscale e della partita IVA nonche' quelle relative allo stato di famiglia.
2. Relativamente al volume d'affari dei partecipanti a societa' o ad associazioni di professionisti, si applicano i criteri di cui all'articolo 11, comma 2.
3. In caso di morte, la denuncia di cui al comma 1, relativa all'anno del decesso, se non presentata dall'iscritto, deve essere prodotta dai superstiti entro due mesi dalla data in cui ne ricevono richiesta da parte della Cassa, salvo maggiori termini di legge.
4. La ritardata, omessa o infedele comunicazione di cui ai commi precedenti comporta la sanzione nel primo caso pari al 10 per cento del contributo dovuto, nel secondo caso pari al 50 per cento del contributo dovuto e nel terzo caso pari al 100 per cento del contributo evaso.
5. Si intende ritardata la comunicazione presentata o spedita a mezzo di lettera raccomandata entro il novantesimo giorno dal termine fissato per la presentazione di cui al comma 1.
6. Trascorso il termine fissato dal comma precedente, la comunicazione si intende omessa a tutti gli effetti della presente legge.
7. Si intende infedele la comunicazione resa alla Cassa con l'indicazione di un reddito o di un volume di affari inferiore a quello dichiarato ai competenti uffici ai fini dell'IRPEF o dell'IVA.
8. L'omissione, il ritardo oltre novanta giorni e l'infedelta' della comunicazione non seguita da rettifica nel termine di cui sopra, costituiscono, se ripetuti, infrazione disciplinare.
9. Il consiglio di amministrazione della Cassa predispone il modulo col quale deve essere resa la comunicazione e devono essere autoliquidati i contributi e stabilisce con regolamento le modalita' per l'applicazione del presente articolo e degli articoli 18 e 25 della presente legge.
10. Entro il 30 giugno dell'anno successivo alla entrata in vigore della presente legge, i consigli degli ordini devono trasmettere alla Cassa l'elenco degli iscritti agli albi relativi, con la indicazione del domicilio fiscale e del codice fiscale. Successivamente, entro il mese di giugno di ciascun anno, devono essere comunicate le variazioni. Il consiglio di amministrazione della Cassa puo' determinare modalita' e termini per le comunicazioni di cui al presente comma.
11. La Cassa ha diritto in ogni momento di ottenere dai competenti uffici delle imposte dirette e dell'IVA le informazioni relative alle dichiarazioni di tutti i dottori commercialisti, compresi i pensionati.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1987
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