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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 30/10/2025, n. 1821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1821 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1144/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere Relatore dott. Silvia Romagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1144/2022 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. GRIECO ANTONIO APPELLANTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. BIGI MARCO **1974**BO e dell'avv. MARCHI FRANCESCA ( ) VIA SAN GIORGIO, 1 40100 BOLOGNA;
, C.F._1
7 (C.F. ), CP_2 CP_3 P.IVA_3 con il patrocinio dell'avv. BANTI FEDERICO e dell'avv. D'ALESSANDRO ANDREA ( ) ; , C.F._2 Email_1
(C.F. ), Controparte_4 P.IVA_4
APPELLATI
Conclusioni
Per “Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Controparte_5 Bologna, disattesa e respinta ogni avversa contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento del presente appello, reiectis contraris : 1) Annullare e/o riformare la sentenza del Tribunale di Modena, sezione III civile, pubblicata in data
25.05.2022 al n. 679/2022 resa inter partes nel giudizio iscritto al nrg. 2567/2019, notificata in data
26.05.2022 e per l'effetto confermare la cartella esattoriale opposta, n. 07020190014587754600 e dichiarare il diritto di in qualità di gestore del Controparte_5 Fondo di Garanzia ex L n. 662 del 1996, di procedere esecutivamente nei confronti della
[...] in persona del legale rappresentante p.t., per il credito di cui al ruolo sotteso alla cartella Controparte_6 opposta;
2) in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'adita Corte di Appello di Bologna dovesse comunque ritenere, anche soltanto in parte fondata l'opposizione avanzata dalla in riforma Controparte_7 della pronuncia del Tribunale di Modena, condannare la , quale successore per Controparte_8
pagina 1 di 16 incorporazione della in persona del suo legale rappresentante Controparte_9 pro tempore, con sede in Torino Piazza San Carlo n. 156, alla restituzione della somma di euro 368.128,64 (euro trecentosessantottomilacentoventotto/64) o di quella nella misura diversa da determinarsi all'esito del presente giudizio in appello, a favore della in Controparte_5 persona del suo legale rappresentante pro tempore, oltre gli interessi dall'erogazione sino al soddisfo, per i motivi di cui in premessa. 3) vinte le spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Per Game 7 Athletics “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, CP_3 eccezione e deduzione, previa ogni più opportuna declaratoria, per tutte le ragioni in fatto ed in diritto esposte in atti, così giudicare: in via principale
- rigettare l'appello proposto da per tutti i motivi Controparte_5 esposti in atti;
in via incidentale e subordinata nella denegata ipotesi in cui l'appello proposto da Controparte_5 dovesse essere accolto in tutto o in parte, ritenere fondati i motivi di gravame formulati da
[...] e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di Modena n. 679/2022 resa in data Controparte_6 23.5.2022 e depositata in data 25.5.2022,
- accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in atti, la nullità e/o l'inefficacia e/o l'improcedibilità e/o l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo del credito vantato da Controparte_5 nei confronti di
[...] Controparte_6
- accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in atti, la nullità e/o l'inefficacia e/o l'illegittimità del Ruolo n. 2019/000771, reso esecutivo in data 30.11.2018, e della Cartella di Pagamento n. 070 2019 00145875 46 000, notificata in data 15.3.2019;
- accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in atti e in relazione ai fatti di causa, che nulla è dovuto da a favore di Controparte_6 Controparte_5 Con vittoria di spese, dei compensi professionali, spese generali in misura del 15%, IVA e CPA come per legge, di entrambi i gradi di giudizio”. Per “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, contrariis reiectis, Controparte_8
- IN VIA PREGIUDIZIALE;
dichiarare inammissibile per violazione dell'art. 345 II comma c.p.c. le produzioni documentali effettuate da parte appellante con la nota di deposito del 08.07.2022;
- NEL MERITO;
- in via principale;
rigettare integralmente l'appello di Controparte_5 per inammissibilità della chiamata in causa del terzo tenuto conto dell'oggetto
[...] Controparte_8 del presente giudizio;
- in via subordinata;
rigettare integralmente l'appello di Controparte_5 in quanto infondato in fatto e diritto.
[...]
- in estremo subordine;
nelle denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello e della domanda svolta nei confronti di previo accertamento del credito per capitale, Controparte_8 interessi e spese vantato dalla Banca nei confronti di ER alla data in cui è dimostrato CP_10 l'effettivo pagamento da parte di limitare la Controparte_5 condanna alla restituzione dell'eventuale esubero percepito rispetto al credito a quel momento vantato.
- IN OGNI IPOTESI;
con vittoria di spese e compensi giudiziali del grado oltre accessori di legge”.
IN FATTO
1. proponeva opposizione a precetto ex art. 615 co. 1 c.p.c. nei confronti di Parte_2 [...]
e Controparte_11 Controparte_12 avverso la cartella di pagamento notificatale in data 4.4.2019, chiedendo Controparte_13
pagina 2 di 16 accertarsi la nullità e/o l'inefficacia e/o l'improcedibilità e/o l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo del credito vantato da nei confronti di Controparte_5 [...]
la nullità e/o l'inefficacia e/o l'illegittimità del ruolo e della cartella di pagamento, Controparte_6 notificata in data 15.03.2019, e che nulla era dovuto da a favore di Controparte_6 [...]
Controparte_5
Esponeva l'opponente, succeduta a seguito di fusione per incorporazione alla a Controparte_14 far data dall'1.6.2017, che in data 28.6.2013 l'allora aveva ottenuto dalla Controparte_14 [...] un finanziamento di euro 600.000,00, garantito, nella misura Controparte_9 dell'80%, da ID Società Consortile per azioni (in seguito ID S.c.a.r.l.), giusto contratto di concessione di garanzia del 21.6.2013, a sua volta
contro
-garantita dal Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese (“Fondo PMI”) istituito ai sensi dell'art. 2, comma 100, lett. a) Legge
662/1996; che, con ricorso ex art. 161, comma 6, l.f. depositato in data 11.10.2013, la CP_14 aveva depositato davanti al Tribunale di Firenze istanza di concordato (in bianco), proseguita
[...] sino all'omologazione del concordato preventivo (con decreto del 16.07.2014), poi integralmente eseguito (come da decreto del Tribunale di Firenze di chiusura della procedura concordataria del
5.4.2017); che, con raccomandata del 31.10.2018, la Controparte_5
premesso di aver versato in data 8.10.2018 direttamente alla l'importo di Euro
[...] Controparte_15
368.128,64 a seguito della escussione della “
contro
-garanzia” da parte di ID, aveva diffidato la società debitrice al pagamento della somma complessiva di € 368.193,06 nel termine di 15 giorni, con l'avvertimento che “in caso di mancato pagamento nel termine suddetto, al recupero del predetto credito di natura pubblica si procederà mediante iscrizione a ruolo esattoriale ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 e successive modificazioni, come già previsto dall'art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123/1998, nonché come chiarito dall'articolo 8-bis del d.l. n. 3/2015, convertito con modificazioni nella legge n. 33/2015, per il tramite dell' nella Controparte_4 qualità di esattore pubblico”; che l'intimata, odierna opponente, aveva replicato che, in esecuzione del concordato preventivo in continuità omologato, la società debitrice (al tempo Controparte_14 aveva provveduto alla completa soddisfazione di tutti i creditori privilegiati e di quelli chirografari secondo quanto previsto dal piano concordatario e che, nello specifico, la banca era stata CP_15 soddisfatta integralmente per il credito di cui al finanziamento chirografario in premessa nella misura prevista per i creditori chirografari, ovvero per un importo di euro 298.470,98 (pari al 52% dell'intero credito chiesto e riconosciuto, al momento dell'apertura della procedura concordataria, di euro
573.982,66), con conseguente insussistenza di qualsivoglia residua pretesa ai sensi e per gli effetti dell'art. 184 LF;
che, in data 15.3.2019, aveva ricevuto la notifica della cartella CP_16 pagina 3 di 16 Contr esattoriale n. 0702019001458754600, con la quale (per il tramite dell'Agente della Riscossione della Provincia di chiedeva la restituzione dell'importo di € 368.193,06. CP_13
Contr Tanto premesso in fatto, l'opponente contestava il diritto del creditore procedente opposto di procedere esecutivamente, per 1) illegittimità dell'iscrizione a ruolo per mancanza dei suoi presupposti, ovvero per carenza di “titolo avente efficacia esecutiva” ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 46/1999; 2) carenza di credito certo, liquido ed esigibile, siccome non supportato da alcuna prova circa l'avvenuta escussione della garanzia da parte della Banca finanziatrice nei confronti della garante ID e conseguente escussione della
contro
-garanzia da parte di quest'ultimo nei confronti dell'odierna Contr creditrice opposta (non avendo la fornito la prova dei pagamenti, solo allegati); 3) in ogni caso, assoggettamento ex art. 184 LF del “fideiussore escusso”, che agisce in sede di rivalsa, alla falcidia concordataria, e dunque opponibilità dell'effetto esdebitatorio derivante dall'integrale esecuzione del Contr concordato, avendo agito in surroga ex art. 1203 c.c. di un creditore chirografario anteriore all'apertura della procedura di concordato;
4) natura chirografaria e non privilegiata del "credito di Contr regresso" fatto valere da sull'assunto della inapplicabilità ratione temporis dell'art. 8 bis L. n. 33 del 2015 a tutte quelle posizioni vantate dal n surroga ex art. 1203 c.c. di creditori chirografari, CP_11 il cui credito era sorto prima dell'emanazione della norma che dispone tale privilegio (norma eccezionale, innovativa e come tale insuscettibile di applicazione retroattiva).
In via subordinata, eccepiva la non debenza di parte degli importi richiesti 'in surroga' dal garante (per circa € 92.616,96), siccome esorbitanti rispetto all'intero credito (non falcidiato) esistente e fatto valere dalla banca finanziatrice in sede concordataria;
segnatamente, il credito chirografario pacificamente dovuto alla banca al momento dell'apertura della procedura Controparte_9 concordataria, ammontava ad € 573.982,66 e, detratto l'importo ricevuto di € 298.470,98, pari al 52% dell'intero credito, il residuo credito suscettibile di successiva surroga per pagamento ammontava al più Contr ad € 275.511,68 e non già ad € 368.128,64, come intimato da
Contr
2. Si costituiva eccependo 1) l'inammissibilità dell'opposizione per essere la stessa qualificabile come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., e in quanto tale tardiva;
2) il difetto di Contr legittimazione passiva di sull'assunto di asserite contestazioni mosse da parte opponente all'attività relativa alla regolarità formale della cartella esattoriale, delle quali era chiamata a rispondere la (sola) convenuta;
3) la certezza, liquidità ed esigibilità del credito Controparte_17 sorto a seguito dell'escussione della “
contro
-garanzia” del Fondo ex L. n. 662 del 1996 da parte di
ID, considerato altresì che “il pagamento di € 368.128,64, sarebbe comunque avvenuto nei limiti della garanzia prestata da ID, pari al 80% del credito residualmente vantato in virtù del
pagina 4 di 16 finanziamento chirografario n. 0735065922593”; 4) la legittimità della procedura promossa per la restituzione di quanto corrisposto direttamente alla banca CR Firenze, su richiesta della “
contro
- garantita” ID (garante della prima), mediante l'iscrizione a ruolo esattoriale, in base al combinato disposto dell'art. 9, comma 5, del D.Lgs. n. 123 del 1998 e dell'art. l'art. 8 bis D.L. n. 3 del 24 gennaio
2015 convertito con modificazione nella L. n. 33 del 2015.
Chiedeva di essere autorizzata a chiamare in giudizio quale successore per Controparte_8 incorporazione della , affinchè in via subordinata, Controparte_9 nell'ipotesi di accoglimento anche parziale dell'opposizione, quest'ultima fosse condannata alla restituzione della somma di euro 368.128,64 o di quella nella misura diversa da determinarsi all'esito del giudizio, a favore della Controparte_5
3. rimaneva contumace. Controparte_17
4. Autorizzata la chiamata, si costituiva chiedendo dichiararsi Controparte_1 inammissibile la propria chiamata, e in subordine, rigettarsi integralmente la domanda di
[...]
e in ulteriore subordine, previo accertamento del credito Controparte_5 per capitale, interessi e spese della nei confronti di alla data in cui era CP_5 Controparte_14 dimostrato l'effettivo pagamento da parte di CP_5 Controparte_5 limitarsi la condanna alla restituzione dell'eventuale esubero percepito rispetto al credito a quel momento vantato.
5. Con sentenza n. 679/2022, il Tribunale di Modena, in accoglimento dell'opposizione ex art. 615 co.1 c.p.c., dichiarava la nullità della cartella esattoriale opposta per insussistenza del diritto di in qualità di Controparte_5 gestore del Fondo di garanzia ex L. n. 662 del 1996, di procedere esecutivamente nei confronti di CP_6
7 per il credito restitutorio di cui al ruolo sotteso alla cartella opposta;
dichiarava Controparte_6 improcedibile, per difetto di contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario, ID Società
Consortile per azioni (ora ), la domanda proposta dalla convenuta Controparte_18 opposta nei confronti della terza chiamata in Controparte_5 causa, e compensava integralmente le spese di lite tra le parti. Controparte_1
Rigettate le eccezioni preliminari sollevate dalla convenuta opposta, e l'eccezione sollevata dal Contr creditore opposto di 'estraneità al rapporto di finanziamento' con l'impresa debitrice, premetteva che la l. n. 662 del 1996, art. 2, comma 100 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) aveva previsto il finanziamento pubblico di un Fondo di garanzia presso il CP_5
"allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di
[...] credito a favore delle piccole e medie imprese". Dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive del pagina 5 di 16 D.M. 20 giugno 2005, art. 2 (in G.U. n. 152 del 2/7/2005), che aveva rideterminato le caratteristiche degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, si evinceva che: a) la "garanzia diretta è concessa" alle banche ed agli intermediari finanziari iscritti negli albi ivi indicati (comma 1);
b) "la garanzia è esplicita, incondizionata ed irrevocabile ed è concessa nella misura massima variabile, ai sensi della normativa vigente, tra il 60% e l'80% di ciascuna operazione finanziaria. Nei limiti della copertura massima di ciascuna operazione, la garanzia diretta copre in misura variabile tra il 60% e l'80% dell'importo dell'esposizione dei soggetti richiedenti nei confronti delle piccole e medie imprese." (comma 2); c) "la garanzia è inoltre diretta, nel senso che si rivolge ad una singola esposizione" (comma 3); d) "In caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anzichè continuare a perseguire il debitore principale. Ai sensi dell'art. 1203 c.c., nell'effettuare il pagamento, il Fondo acquisiva il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate.
Nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione si applicava, così come previsto dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123, art. 9, comma 5, la procedura esattoriale di cui al
D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, art. 67, così come sostituita dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 17."
(comma 4). La c.d. “controgaranzia” era poi la garanzia prestata dal Fondo a favore dei Confidi e degli altri fondi di garanzia che prestano la loro garanzia a favore dei soggetti finanziatori.
Inoltre, secondo i principi che regolano i procedimenti amministrativi concernenti gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, ivi compresi gli incentivi, i contributi, le agevolazioni, le sovvenzioni e i benefici di qualsiasi genere, concessi da amministrazioni pubbliche, anche attraverso soggetti terzi ex D.Lgs. n. 123 del 1998 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma della L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 4, comma 4, lett. c) - ai sensi dell'art. 9, commi 4 e 5, "4. Nei casi di restituzione dell'intervento in conseguenza della revoca di cui al comma 3, o comunque disposta per azioni o fatti addebitati all'impresa beneficiaria, e della revoca di cui al comma 1, disposta anche in misura parziale purchè proporzionale all'inadempimento riscontrato, l'impresa stessa versa il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, ovvero alla data di concessione del credito di imposta, maggiorato di cinque punti percentuali. In tutti gli altri casi la maggiorazione da applicare è determinata in misura pari al tasso ufficiale di sconto.
5. Per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751-bis c.c. e fatti salvi i diritti preesistenti
pagina 6 di 16 dei terzi. Al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi del D.P.R. 28 gennaio
1988, n. 43, art. 67, comma 2, delle somme oggetto di restituzione, nonchè delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni". Dall'anzidetto complesso assetto normativo, si evinceva che: - la garanzia diretta è concessa dal Fondo di garanzia alla banca o al soggetto finanziatore in misura percentuale rispetto all'importo da questi complessivamente finanziato, e non alle P.M.I. che ricevono l'erogazione del finanziamento, rispetto alle quali il Fondo non assume la posizione di coobbligato solidale ex art. 1292 e s.s. c.c.; - in caso di inadempimento delle P.M.I. il soggetto finanziatore può rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anzichè continuare a perseguire il debitore principale, ed il Fondo, nell'effettuare il pagamento, acquisisce il diritto a rivalersi sulle P.M.I. inadempienti per le somme da esso pagate in surroga legale, ex art. 1203 c.c.; - i crediti del Fondo di garanzia nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del D.Lgs. n. 123 del 1998 e delle disposizioni ivi richiamate sono assistiti da privilegio sin dalla nascita.
In particolare, secondo la S.C., non poteva assegnarsi al termine 'finanziamento' - indicato dall'art. 9 comma del D.Lgs. n. 123 del 1998 - il significato di indicare in via esclusiva la tipologia negoziale dei cd. contratti di credito, e quindi di designare - ai fini del privilegio di cui alla norma - solo gli interventi pubblici caratterizzati dall'erogazione diretta di una somma di danaro nelle mani del soggetto tenuto a restituirli, in quanto "quest'assunto non risulta per nulla giustificato. La giurisprudenza di questa Corte ha rilevato, invero, che il termine "finanziamento" non risulta assumere, "nel contesto del diritto vigente", un "significato unico e costante;
soprattutto, non viene senz'altro a ridursi a formula equivalente di quella di "contratti di credito" (cfr., in particolare, Cass. 31 gennaio 2019, n. 3017, ove pure l'analisi dei dati normativi di riferimento;
Cass., 30 gennaio 2019, n. 2664; Cass., 15 maggio 2018,
n. 11878).
Quanto poi alla corretta lettura della norma di cui all'art. 2, comma 4, D.M. 20 giugno 2005, la S.C., sempre nella citata sentenza n. 14915/2019, aveva chiarito che la stessa debba essere interpretata e ricostruita alla luce, e in sintonia, con la normativa primaria che viene a completare, atteso che "questa disposizione, se richiama la norma elencativa delle ipotesi di surroga legale, qualifica la posizione del garante, che ha pagato, in termini di semplice "rivalsa" (ovvero di "regresso", si può anche dire), così facendo generico riferimento alla posizione del garante che ha pagato e che, in quanto tale, ha comunque diritto di recuperare dal debitore finale quanto per lui pagato (posto appunto che è su quest'ultimo - non già sul garante solvens - che non può non ricadere il depauperamento patrimoniale conseguente alla rilevata sussistenza di un "debito"" ).
pagina 7 di 16 In tal senso, il più recente art. 8 bis comma 3 del D.L. n. 3 del 2015, conv. in L. n. 33 del 2015
("Potenziamento del Fondo Centrale di Garanzia per le piccole e medie imprese"), aveva espressamente previsto che "Il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di G. di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della L. 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti. Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni".
Corollari applicativi del quadro normativo e giurisprudenziale sopra delineato erano: 1) la natura pubblicistica del credito restitutorio in esame, garantito dal privilegio speciale di cui al .Lgs. n. 123 del
1998, art. 9, comma 5 (meramente ricognitiva di disciplina già vigente, non innovativa, la previsione di cui all'art.
8-bis citato); 2) l'insorgenza del credito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI), fondato sul rapporto di garanzia, non da una erogazione diretta di somme di denaro in favore del debitore (finanziato), ma dal pagamento (a seguito della escussione della garanzia o
contro
- garanzia) all'istituto di credito che aveva erogato il finanziamento bancario, in caso di inadempimento all'obbligo di restituzione delle somme alla banca;
3) la conseguente inapplicabilità della previsione di cui all'art. 184 LF co. 1 (e correlato effetto esdebitatorio opponibile al fideiussore escusso), dal momento che il credito in questione non è "anteriore rispetto alla proposta concordataria” (e, come tale, destinato, a sopportare le conseguenze del dissesto e l'eventuale falcidia concordataria, come sostenuto dall'opponente), bensì autonomo -privilegiato ex lege ai sensi dell'art.
8-bis della L. 24 marzo
2015, n. 33- sorgendo al momento del pagamento alla banca finanziatrice, a seguito dell'escussione della garanzia (in tal senso, mutatis mutandis, cfr. Cass. civ., Sez. VI - 1, Ord., 05/01/2022, n. 261 a mente della quale “secondo la disciplina propria di questa tipologia di interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive - il gestore del Fondo di garanzia non è affatto Pt_3 coobbligato solidale ex art. 1292 e s.s. c.c. del debitore principale fallito, in quanto non ha garantito quest'ultimo, ma il soggetto finanziatore;
pertanto, contrariamente a quanto erroneamente assunto dal
Tribunale, non può trovare applicazione alla fattispecie in esame della L. Fall., art. 61, comma 2, nè il principio richiamato in decreto”, in punto di cristallizzazione della massa passiva).
Disatteso, dunque, in buona parte, l'ordito argomentativo di parte opponente, l'opposizione andava comunque accolta per l'assorbente rilievo della carenza di prova dell'elemento costitutivo (nell'an e pagina 8 di 16 Contr nel quantum) del credito restitutorio dedotto da ossia l'avvenuto pagamento alla banca finanziatrice dell'importo in forza del quale risulta iscritto il ruolo sotteso alla cartella di pagamento.
Nel caso, infatti, di contestazioni sull'an e quantum del credito restitutorio indicato nell'estratto di ruolo sotteso alla cartella di pagamento opposta, gravava sull'ente creditore opposto l'onere di provare gli elementi costitutivi della pretesa creditoria, con la produzione dei documenti giustificativi a Contr supporto del mero estratto di ruolo e, nella specie, il creditore opposto - a fronte delle puntuali contestazioni dell'opponente - non aveva fornito alcuna prova dell'avvenuta erogazione delle somme oggetto della '
contro
-garanzia' (escussa da ID) in favore della banca finanziatrice. Non Contr risolutiva, in tal senso, era la nota prodotta da (allegato 15) indirizzata ad EU (soggetto terzo, non parte processuale), meramente ricognitiva delle operazioni per le quali era stata autorizzata l'erogazione dei contributi “da liquidare” (come indicato nella nota medesima) “con nota di accredito
a parte”, mai prodotta (neppure nel termine ex art. 183 comma 6 n.2 c.p.c. e nonostante le contestazioni di parte opponente); né la banca terza chiamata in causa aveva riconosciuto detta erogazione (della quale anch'essa aveva chiesto la prova, quale elemento costitutivo dell'azione di ripetizione promossa nei suoi confronti). Tanto bastava ad assorbire, in ossequio al principio della ragione più liquida, la questione, pur logicamente preliminare, circa la sussistenza, nella specie, di idoneo titolo esecutivo sotteso alla cartella di pagamento opposta: questione, allo stato, oggetto di vivace contrasto giurisprudenziale. Invero, la tesi della inidoneità, nella fattispecie in esame, del ruolo a fungere da titolo esecutivo (alla stregua della lettura combinata degli artt. 17 e 21 del D.Lgs. 46/1999
e della natura privatistica del rapporto da cui origina il credito), risultava recessiva, propendendo la più recente giurisprudenza per la natura pubblicistica del credito restitutorio in esame e, dunque, per l'idoneità del ruolo ad integrare il titolo esecutivo (coerentemente alla ratio della norma di cui all'art. 9, comma 5 citato.
Quanto alla chiamata in causa della terza , che era stata rimessa alla valutazione della parte CP_1 convenuta istante “l'opportunità di dar corso a detta vocatio in ius”, andava certamente esclusa la chiamata in garanzia (propria ed impropria, non essendo neppure configurabile, nel presente giudizio oppositivo, una pretesa condannatoria nei confronti della convenuta opposta, suscettibile di manleva da parte della terza chiamata in causa nei rapporti con l'attore), sicchè doveva concludersi che la chiamata traesse origine dalla allegata 'comunanza di causa', onde rendere opponibile alla banca beneficiaria del pagamento, a seguito dell'escussione della garanzia, l'accertamento del credito in contestazione, ai fini della eventuale ripetizione in favore del Fondo di quanto indebitamente ricevuto per (illegittima) escussione della garanzia, in tutto o in parte.
pagina 9 di 16 Contr Ciò posto, era pacifico e documentale, alla stregua delle stesse allegazioni della convenuta che, nella fattispecie in esame: - la domanda di ammissione al fondo era stata presentata in data 30.04.2013 dalla ID S.c.a.r.l., individuato quale soggetto “Confidi” autorizzato ai sensi dell'art.
3.6 DM
248/1999, a sua volta garante con riferimento al finanziamento erogato dalla Controparte_9
Contr alla ora che quale
[...] Controparte_19 Controparte_6 concessionario dello Stato, aveva concesso la (contro)garanzia non a favore della banca finanziatrice, ma del soggetto richiedente l'ammissione al Fondo (ovvero EU); che il soggetto richiedente
(ossia il soggetto “Confidi”), anziché pagare direttamente la banca garantita e poi escutere la
contro
- Contr garanzia, aveva richiesto (e ottenuto) il pagamento da parte di direttamente al soggetto finanziatore (rectius la Banca finanziatrice) e per l'importo indicato.
Litisconsorte necessario dell'azione di ripetizione, nella fattispecie trilaterale in esame, non era dunque soltanto l'accipiens finale (banca finanziatrice chiamata in causa), ma anche EU (beneficiario Contr della
contro
-garanzia), su richiesta del quale (e per l'importo indicato dallo stesso) aveva deliberato la liquidazione della perdita in favore dello stesso richiedente ed il suo pagamento 'diretto' alla banca finanziatrice (pagamento non documentato).
Ne conseguiva che la domanda in esame (che andava ben oltre i limiti di ammissibilità, invero ristretti, della chiamata in causa del terzo nel giudizio di opposizione all'esecuzione), introducendo un'autonoma causa avente, come causa petendi , la validità e i limiti di operatività, da un lato, della garanzia rilasciata a favore della terza chiamata-banca mutuante da parte di EU (garante) e, Contr dall'altro, della
contro
-garanzia escussa da EU nei confronti di (in collegamento negoziale con la prima), con richiesta/autorizzazione al pagamento diretto in favore della prima, era improcedibile per difetto di contraddittorio, non risultando evocato in giudizio un litisconsorte necessario della domanda medesima, ossia EU. Né sussistevano i presupposti per ordinare l'integrazione del contraddittorio, previa remissione della causa sul ruolo con separazione della domanda in esame (e regressione del giudizio, in parte qua), avuto riguardo all'oggetto del giudizio e, dunque, all'inammissibilità, invero, più a monte della domanda come formulata nella presente sede.
Non appariva superfluo, tuttavia, incidenter tantum, precisare al riguardo, che, sebbene l'adempimento del concordato preventivo (in continuità) omologato avesse prodotto la definitiva estinzione del debito della società ammessa al concordato, con effetto liberatorio nei confronti dell'istituto bancario, nondimeno, ai sensi dell'art. 184 comma 1 L.F.: "i creditori anteriori conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso".
pagina 10 di 16 In tale senso, andava richiamato anche l'art. 135 comma 2 L.F., norma che prevede espressamente che
"…i creditori conservano la loro azione per l'intero credito contro i coobbligati.
Ne conseguiva che i creditori dell'imprenditore in crisi conservano, a prescindere dal contenuto della proposta concordataria e dalla sua integrale esecuzione, impregiudicati i propri diritti nei confronti dei coobbligati del debitore, dei suoi fideiussori e degli eventuali obbligati in via di regresso (cfr. funditus
Cass. n. 22382/2019).
Doveva quindi ritenersi che, in caso di procedura concorsuale minore, i fideiussori, coobbligati ed obbligati in via di regresso ben potessero essere chiamati ad adempiere alla propria obbligazione nei confronti del creditore (rimasto parzialmente insoddisfatto anche a fronte di una proposta concordataria integralmente seguita) successivamente alla chiusura della procedura concorsuale.
6. a impugnato la suddetta Controparte_20 CP_11 sentenza;
si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello di e Controparte_6 Pt_3 spiegando appello incidentale condizionato.
Si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello e, in subordine, la limitazione Controparte_8 della eventuale condanna alla restituzione dell'eventuale esubero percepito rispetto al credito a quel momento vantato.
è rimasta contumace. Controparte_4
All'udienza cartolare del 24.0.2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
IN DIRITTO
7. Con il primo motivo dell'appello principale censura la decisione impugnata per Parte_4 illogicità manifesta, laddove ha ritenuto la nullità della cartella impugnata e l'insussistenza del diritto a Contr procedere esecutivamente da parte di nonostante sia stata riconosciuta l'inapplicabilità dell'art. Contr 184 LF, e la natura pubblicistica del credito vantato dalla e la natura privilegiata del credito del
Fondo di garanzia.
8. Con il secondo e il terzo motivo censura l'erroneità della motivazione e la violazione dell'art. 116
c.p.c. per erronea valutazione delle prove offerte a dimostrazione del credito fatto valere, portato nella cartella esattoriale, deducendo la erronea valutazione del documento n. 15) allegato al fascicolo di primo grado della società oggi appellante (nota del 4.10.2018 con l'indicazione del relativo pagamento effettuato e della relativa valuta), che costituirebbe prova del credito fatto valere, con la cartella esattoriale, e la conseguente legittimità del titolo esecutivo.
pagina 11 di 16 In particolare il tribunale avrebbe dovuto ritenere che la documentazione depositata, volta a comprovare l'istruttoria espletata per la liquidazione della perdita nella misura di euro 368.128,64 (cfr. all 11,12,13,14 di cui al fascicolo di parte del primo grado), unitamente alla comunicazione (mai Contr contestata da entrambe le controparti) del 4.10.2018, che ha inviato a ID, con l'elenco – contenuto nella stessa missiva - delle singole posizioni cui si riferivano i pagamenti, e l'indicazione della relativa valuta, tra gli altri anche quello relativamente alla posizione CP_14
(successivamente , con indicazione del pagamento avvenuto con valuta del Controparte_6 giorno 8.10.2018 ed importo di euro 368.128,64 (all 15, pg. 4, rigo 6), costituisse idonea prova a dimostrare il pagamento effettuato alla Banca finanziatrice Controparte_9
(ora ). Controparte_1
Con la conseguenza che il giudice avrebbe dovuto confermare la cartella esattoriale, e quindi il diritto Contr della di procedere esecutivamente nei confronti della in base alla cartella Controparte_6 esattoriale, integrante titolo esecutivo.
Il tribunale avrebbe pertanto errato nell'affermare che la lettera del 4.10.2018 sia una mera
“ricognizione” delle operazioni relativamente alla procedura di liquidazione della perdita;
invero, la Contr missiva in questione sarebbe qualcosa di più, ossia una comunicazione che la ha inviato alla
Confidi, con l'elenco di tutte le operazioni di bonifico già effettuate, tra cui vi è quella relativamente alla posizione (successivamente Game 7 Atletichs s.r.l.), con pagamento effettuato alla CP_14
. Controparte_9
Il primo giudice avrebbe altresì omesso di considerare che il pagamento, di cui all'elenco, con valuta del giorno 8.10.2018, è stato effettuato dopo che la ne aveva, Controparte_9 mesi addietro, sollecitato il pagamento, con lettera del 19.03.2018, ben guardandosi la banca stessa dall'avvisare che – come emerso nel corso del processo di primo grado – questa aveva già percepito cospicue somme in sede di procedura concordataria dalla in concordato, e CP_6 Controparte_7 rifiutando persino di fornire i dovuti chiarimenti anche successivamente.
9. Con il quarto motivo dell'appello principale si lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per aver dichiarato l'inammissibilità della domanda – svolta in via subordinata – di ripetizione rivolta al terzo che risulterebbe invece ammissibile e fondata, e nella quale si insite Controparte_1 pertanto in via subordinata.
10. Con il primo motivo dell'appello incidentale condizionato si lamenta l'erroneità della sentenza Contr impugnata laddove il giudice di primo grado ha ritenuto che avrebbe potuto procedere ad esecuzione pur in assenza di un valido titolo esecutivo. pagina 12 di 16 11. Con il secondo motivo di appello incidentale condizionato si deduce l'erroeneità della decisione Contr gravata nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che il credito di non sia anteriore rispetto alla proposta concordataria "bensì autonomo […] sorgendo al momento del pagamento alla banca Contr finanziatrice, a seguito dell'escussione della garanzia", rilevando che non sarebbe coobbligato solidale ai sensi dell'art. 1292 e ss. cod. civ. del debitore principale "in quanto non ha garantito quest'ultimo, ma il soggetto finanziatore", e che alla fattispecie in esame non potrebbe applicarsi l'art. 61 comma 2 L.F., né il principio della cristallizzazione della massa passiva, nonostante nell'ambito della procedura di concordato preventivo, 7 avesse integralmente estinto il proprio debito nei CP_6 confronti di (doc. 8, 16 e 17 fasc. primo grado) e che, di conseguenza, non residuasse più CP_15
Contr alcun diritto di credito di quest'ultima nel quale potesse utilmente surrogarsi. 12. Con il terzo motivo di appello incidentale condizionato si deduce la errata interpretazione e/o violazione dell'art. 9, comma 5, del d. lgs 123 del 1998, non avendo il credito di mcc natura privilegiata.
13. Con il terzo motivo di appello incidentale condizionato si censura la parte della sentenza in cui è Contr stata riconosciuta la natura privilegiata del credito di anche sulla base della disciplina contenuta nell'art.
8-bis, comma 3, Decreto Legge n. 3/2015 (quale disposizione "ripetitiva, e confermativa, del regime già vigente"), secondo cui “il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione", trattandosi di norma pacificamente successiva alla nascita del rapporto obbligatorio oggetto di causa, alla quale non può riconoscersi alcun effetto retroattivo, né tanto meno ripetitivo o confermativo.
14. Così riepilogati i motivi di gravame, appare opportuno esaminare per primi il secondo e il terzo motivo dell'appello principale, tra loro strettamente connessi e potenzialmente assorbenti, in quanto Contr volti a contestare la statuizione concernente la mancata prova del credito vantato da sul quale risulta fondata la cartella di pagamento opposta.
In proposito, l'appellante sostiene che il tribunale non avrebbe tenuto conto della documentazione prodotta "volta a comprovare l'istruttoria espletata per la liquidazione della perdita nella misura di euro 368.128,64" e che avrebbe errato nel valutare la portata della nota del 4.10.2018 (doc. n. 15 del Contr Contr fascicolo di primo grado di inviata da ad ID e contenente un elenco di tutte le operazioni di bonifico che sarebbero già state effettuate.
Contr 15. Orbene, va rilevato al riguardo rilevato in fatto che, con raccomandata del 31.10.2018, comunicava a 7 che, a seguito dell'escussione della controgaranzia relativa al finanziamento, CP_6 pagina 13 di 16 aveva provveduto a versare a in data 8.10.2018, l'importo di Euro 368.128,64 e, CP_15 conseguentemente, dichiarava la propria intenzione di surrogarsi nel diritto di credito restitutorio della banca finanziatrice, diffidando quindi l'odierna appellata al pagamento del complessivo importo di
Euro 368.193,06.
7, contestando la domanda e dando atto del decreto del 5 aprile 2017 con il quale il Giudice CP_6
Delegato aveva dato atto dell'avvenuta esecuzione del concordato preventivo presentato da
[...]
Contr
chiedeva comunque a di dimostrare l'asserito pagamento a favore di CP_14 CP_15
Contr tuttavia, non forniva alcun riscontro a tale richiesta, ma notificava direttamente a la CP_6 cartella di pagamento e il ruolo oggetto di causa.
Contr Nel corso del giudizio ha poi effettuato produzioni documentali volte a provare il suddetto credito, ed in particolare ha versato in atti la nota del 4.10.2018 (doc. 15) indirizzata a ID, con la Contr quale dà atto di avere disposto ai sensi della legge n. 662/1996 una serie di ordinativi di accredito per complessivi € 3.608.130,20 con valuta 8.10.2008, tra i quali uno a favore di di Controparte_14
Contr
€ 366.128,04. Trattasi tuttavia di una mera dichiarazione unilaterale proveniente dalla stessa e che, peraltro, fa riferimento a una data di valuta successiva e pertanto si riferisce presumibilmente a importi ancora da liquidare;
in ogni caso, lo specifico ordinativo di accredito – bonifico a favore di nonostante le contestazioni delle altre parti circa la mancata prova della sua CP_14 effettuazione, non è stato mai prodotto nel giudizio di primo grado.
16. Solo in data 8.7.2022, successivamente al deposito della sentenza di primo grado e nelle more del Contr termine per l'iscrizione a ruolo del giudizio di appello, d'appello, ha depositato nel presente giudizio due documenti mai prodotti in precedenza, e segnatamente 1) richiesta contabile da parte di a;
2) comunicazione del 28.06.2022 di di esito positivo di Parte_4 CP_21 CP_21 ricerca contabile su archivio informatico con allegata evidenza del bonifico che era stato effettuato da parte di di euro 368.128,64 con valuta del 8.10.2018 a Parte_4 Controparte_9
(oggi .
[...] Controparte_8
Con le note di trattazione scritta depositate in occasione della prima udienza l'appellante ha poi dedotto che "l'ulteriore documento depositato in appello (nota di del 28.06.2022) è documento CP_21 che non era nella disponibilità della Società appellante durante il giudizio di primo grado (altrimenti sarebbe già stato prodotto nel corso del giudizio di primo grado). Nella non creduta ipotesi in cui la
Corte di Appello adita non dovesse ritenere già raggiunta la prova con la produzione avvenuta nel giudizio di primo grado, il documento di cui sopra è documento rilevante ai fini della decisione e come tale ammissibile". pagina 14 di 16 17. Si osserva in proposito che i documenti in questione (segnatamente una richiesta priva di data Contr effettuata da a di invio di contabile del bonifico e la relativa risposta datata CP_21
28.06.2022 di con allegata contabile in formato pdf della disposizione di pagamento) CP_21 sono nuovi, come eccepito dalle appellate, in quanto mai prodotti in precedenza, e pertanto in violazione del divieto di nuovi mezzi di prova di cui all'art. 345 c.p.c. nella sua attuale formulazione.
Va infatti ricordato che “Nel giudizio di appello, la nuova formulazione dell'art. 345, comma 3, c.p.c., quale risulta dalla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, nella l. n. 134 del
2012 (applicabile nel caso in cui la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dopo l'11 settembre 2012), pone il divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello, senza che assuma rilevanza l'"indispensabilità" degli stessi, e ferma per la parte la possibilità di dimostrare di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile” (Cass., n. 26522/2017).
Nel caso di specie, l'odierna appellante avrebbe senz'altro potuto formulare la richiesta a CP_21
e produrre la relativa documentazione in primo grado, essendo stata l'esistenza del credito da essa vantato immediatamente contestata fin dall'atto di opposizione ex art. 615 c.p.c.; ne discende che i Contr documenti prodotti nel presente giudizio di appello vanno considerati inammissibili, non avendo dimostrato di non averli potuti produrre in primo grado per causa ad essa non imputabile.
18. Deve dunque concordarsi con il giudice di primo grado, per quanto sopra osservato, circa l'inidoneità della nota del 4.10.2018 (doc. 15) indirizzata a ID a provare il credito vantato da Contr
ciò comporta il rigetto dell'appello, risultando assorbite tutte le ulteriori questioni prospettate, anche in sede di appello incidentale condizionato.
Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento alle altre parti costituite delle spese di lite del grado.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato nei confronti dell'appellante principale e dell'appellante incidentale a norma dello stesso art. 13, comma 1
– bis.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da
[...]
e la condanna a rifondere alle appellate 7 Controparte_5 CP_6
pagina 15 di 16 e le spese di lite del grado, che liquida, per ciascuna di esse, in € Controparte_6 Controparte_8
12.000,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA.
Dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 – quater D.P.R. n. 115/2002 (T.U. Spese di
Giustizia) per il raddoppio del C.U. a carico dell'appellante.
Così deciso in Bologna, il 27.10.2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente
dott. Manuela Velotti dott. Giovanni Salina
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere Relatore dott. Silvia Romagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1144/2022 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. GRIECO ANTONIO APPELLANTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. BIGI MARCO **1974**BO e dell'avv. MARCHI FRANCESCA ( ) VIA SAN GIORGIO, 1 40100 BOLOGNA;
, C.F._1
7 (C.F. ), CP_2 CP_3 P.IVA_3 con il patrocinio dell'avv. BANTI FEDERICO e dell'avv. D'ALESSANDRO ANDREA ( ) ; , C.F._2 Email_1
(C.F. ), Controparte_4 P.IVA_4
APPELLATI
Conclusioni
Per “Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Controparte_5 Bologna, disattesa e respinta ogni avversa contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento del presente appello, reiectis contraris : 1) Annullare e/o riformare la sentenza del Tribunale di Modena, sezione III civile, pubblicata in data
25.05.2022 al n. 679/2022 resa inter partes nel giudizio iscritto al nrg. 2567/2019, notificata in data
26.05.2022 e per l'effetto confermare la cartella esattoriale opposta, n. 07020190014587754600 e dichiarare il diritto di in qualità di gestore del Controparte_5 Fondo di Garanzia ex L n. 662 del 1996, di procedere esecutivamente nei confronti della
[...] in persona del legale rappresentante p.t., per il credito di cui al ruolo sotteso alla cartella Controparte_6 opposta;
2) in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'adita Corte di Appello di Bologna dovesse comunque ritenere, anche soltanto in parte fondata l'opposizione avanzata dalla in riforma Controparte_7 della pronuncia del Tribunale di Modena, condannare la , quale successore per Controparte_8
pagina 1 di 16 incorporazione della in persona del suo legale rappresentante Controparte_9 pro tempore, con sede in Torino Piazza San Carlo n. 156, alla restituzione della somma di euro 368.128,64 (euro trecentosessantottomilacentoventotto/64) o di quella nella misura diversa da determinarsi all'esito del presente giudizio in appello, a favore della in Controparte_5 persona del suo legale rappresentante pro tempore, oltre gli interessi dall'erogazione sino al soddisfo, per i motivi di cui in premessa. 3) vinte le spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Per Game 7 Athletics “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, CP_3 eccezione e deduzione, previa ogni più opportuna declaratoria, per tutte le ragioni in fatto ed in diritto esposte in atti, così giudicare: in via principale
- rigettare l'appello proposto da per tutti i motivi Controparte_5 esposti in atti;
in via incidentale e subordinata nella denegata ipotesi in cui l'appello proposto da Controparte_5 dovesse essere accolto in tutto o in parte, ritenere fondati i motivi di gravame formulati da
[...] e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di Modena n. 679/2022 resa in data Controparte_6 23.5.2022 e depositata in data 25.5.2022,
- accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in atti, la nullità e/o l'inefficacia e/o l'improcedibilità e/o l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo del credito vantato da Controparte_5 nei confronti di
[...] Controparte_6
- accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in atti, la nullità e/o l'inefficacia e/o l'illegittimità del Ruolo n. 2019/000771, reso esecutivo in data 30.11.2018, e della Cartella di Pagamento n. 070 2019 00145875 46 000, notificata in data 15.3.2019;
- accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in atti e in relazione ai fatti di causa, che nulla è dovuto da a favore di Controparte_6 Controparte_5 Con vittoria di spese, dei compensi professionali, spese generali in misura del 15%, IVA e CPA come per legge, di entrambi i gradi di giudizio”. Per “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, contrariis reiectis, Controparte_8
- IN VIA PREGIUDIZIALE;
dichiarare inammissibile per violazione dell'art. 345 II comma c.p.c. le produzioni documentali effettuate da parte appellante con la nota di deposito del 08.07.2022;
- NEL MERITO;
- in via principale;
rigettare integralmente l'appello di Controparte_5 per inammissibilità della chiamata in causa del terzo tenuto conto dell'oggetto
[...] Controparte_8 del presente giudizio;
- in via subordinata;
rigettare integralmente l'appello di Controparte_5 in quanto infondato in fatto e diritto.
[...]
- in estremo subordine;
nelle denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello e della domanda svolta nei confronti di previo accertamento del credito per capitale, Controparte_8 interessi e spese vantato dalla Banca nei confronti di ER alla data in cui è dimostrato CP_10 l'effettivo pagamento da parte di limitare la Controparte_5 condanna alla restituzione dell'eventuale esubero percepito rispetto al credito a quel momento vantato.
- IN OGNI IPOTESI;
con vittoria di spese e compensi giudiziali del grado oltre accessori di legge”.
IN FATTO
1. proponeva opposizione a precetto ex art. 615 co. 1 c.p.c. nei confronti di Parte_2 [...]
e Controparte_11 Controparte_12 avverso la cartella di pagamento notificatale in data 4.4.2019, chiedendo Controparte_13
pagina 2 di 16 accertarsi la nullità e/o l'inefficacia e/o l'improcedibilità e/o l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo del credito vantato da nei confronti di Controparte_5 [...]
la nullità e/o l'inefficacia e/o l'illegittimità del ruolo e della cartella di pagamento, Controparte_6 notificata in data 15.03.2019, e che nulla era dovuto da a favore di Controparte_6 [...]
Controparte_5
Esponeva l'opponente, succeduta a seguito di fusione per incorporazione alla a Controparte_14 far data dall'1.6.2017, che in data 28.6.2013 l'allora aveva ottenuto dalla Controparte_14 [...] un finanziamento di euro 600.000,00, garantito, nella misura Controparte_9 dell'80%, da ID Società Consortile per azioni (in seguito ID S.c.a.r.l.), giusto contratto di concessione di garanzia del 21.6.2013, a sua volta
contro
-garantita dal Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese (“Fondo PMI”) istituito ai sensi dell'art. 2, comma 100, lett. a) Legge
662/1996; che, con ricorso ex art. 161, comma 6, l.f. depositato in data 11.10.2013, la CP_14 aveva depositato davanti al Tribunale di Firenze istanza di concordato (in bianco), proseguita
[...] sino all'omologazione del concordato preventivo (con decreto del 16.07.2014), poi integralmente eseguito (come da decreto del Tribunale di Firenze di chiusura della procedura concordataria del
5.4.2017); che, con raccomandata del 31.10.2018, la Controparte_5
premesso di aver versato in data 8.10.2018 direttamente alla l'importo di Euro
[...] Controparte_15
368.128,64 a seguito della escussione della “
contro
-garanzia” da parte di ID, aveva diffidato la società debitrice al pagamento della somma complessiva di € 368.193,06 nel termine di 15 giorni, con l'avvertimento che “in caso di mancato pagamento nel termine suddetto, al recupero del predetto credito di natura pubblica si procederà mediante iscrizione a ruolo esattoriale ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 e successive modificazioni, come già previsto dall'art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123/1998, nonché come chiarito dall'articolo 8-bis del d.l. n. 3/2015, convertito con modificazioni nella legge n. 33/2015, per il tramite dell' nella Controparte_4 qualità di esattore pubblico”; che l'intimata, odierna opponente, aveva replicato che, in esecuzione del concordato preventivo in continuità omologato, la società debitrice (al tempo Controparte_14 aveva provveduto alla completa soddisfazione di tutti i creditori privilegiati e di quelli chirografari secondo quanto previsto dal piano concordatario e che, nello specifico, la banca era stata CP_15 soddisfatta integralmente per il credito di cui al finanziamento chirografario in premessa nella misura prevista per i creditori chirografari, ovvero per un importo di euro 298.470,98 (pari al 52% dell'intero credito chiesto e riconosciuto, al momento dell'apertura della procedura concordataria, di euro
573.982,66), con conseguente insussistenza di qualsivoglia residua pretesa ai sensi e per gli effetti dell'art. 184 LF;
che, in data 15.3.2019, aveva ricevuto la notifica della cartella CP_16 pagina 3 di 16 Contr esattoriale n. 0702019001458754600, con la quale (per il tramite dell'Agente della Riscossione della Provincia di chiedeva la restituzione dell'importo di € 368.193,06. CP_13
Contr Tanto premesso in fatto, l'opponente contestava il diritto del creditore procedente opposto di procedere esecutivamente, per 1) illegittimità dell'iscrizione a ruolo per mancanza dei suoi presupposti, ovvero per carenza di “titolo avente efficacia esecutiva” ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 46/1999; 2) carenza di credito certo, liquido ed esigibile, siccome non supportato da alcuna prova circa l'avvenuta escussione della garanzia da parte della Banca finanziatrice nei confronti della garante ID e conseguente escussione della
contro
-garanzia da parte di quest'ultimo nei confronti dell'odierna Contr creditrice opposta (non avendo la fornito la prova dei pagamenti, solo allegati); 3) in ogni caso, assoggettamento ex art. 184 LF del “fideiussore escusso”, che agisce in sede di rivalsa, alla falcidia concordataria, e dunque opponibilità dell'effetto esdebitatorio derivante dall'integrale esecuzione del Contr concordato, avendo agito in surroga ex art. 1203 c.c. di un creditore chirografario anteriore all'apertura della procedura di concordato;
4) natura chirografaria e non privilegiata del "credito di Contr regresso" fatto valere da sull'assunto della inapplicabilità ratione temporis dell'art. 8 bis L. n. 33 del 2015 a tutte quelle posizioni vantate dal n surroga ex art. 1203 c.c. di creditori chirografari, CP_11 il cui credito era sorto prima dell'emanazione della norma che dispone tale privilegio (norma eccezionale, innovativa e come tale insuscettibile di applicazione retroattiva).
In via subordinata, eccepiva la non debenza di parte degli importi richiesti 'in surroga' dal garante (per circa € 92.616,96), siccome esorbitanti rispetto all'intero credito (non falcidiato) esistente e fatto valere dalla banca finanziatrice in sede concordataria;
segnatamente, il credito chirografario pacificamente dovuto alla banca al momento dell'apertura della procedura Controparte_9 concordataria, ammontava ad € 573.982,66 e, detratto l'importo ricevuto di € 298.470,98, pari al 52% dell'intero credito, il residuo credito suscettibile di successiva surroga per pagamento ammontava al più Contr ad € 275.511,68 e non già ad € 368.128,64, come intimato da
Contr
2. Si costituiva eccependo 1) l'inammissibilità dell'opposizione per essere la stessa qualificabile come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., e in quanto tale tardiva;
2) il difetto di Contr legittimazione passiva di sull'assunto di asserite contestazioni mosse da parte opponente all'attività relativa alla regolarità formale della cartella esattoriale, delle quali era chiamata a rispondere la (sola) convenuta;
3) la certezza, liquidità ed esigibilità del credito Controparte_17 sorto a seguito dell'escussione della “
contro
-garanzia” del Fondo ex L. n. 662 del 1996 da parte di
ID, considerato altresì che “il pagamento di € 368.128,64, sarebbe comunque avvenuto nei limiti della garanzia prestata da ID, pari al 80% del credito residualmente vantato in virtù del
pagina 4 di 16 finanziamento chirografario n. 0735065922593”; 4) la legittimità della procedura promossa per la restituzione di quanto corrisposto direttamente alla banca CR Firenze, su richiesta della “
contro
- garantita” ID (garante della prima), mediante l'iscrizione a ruolo esattoriale, in base al combinato disposto dell'art. 9, comma 5, del D.Lgs. n. 123 del 1998 e dell'art. l'art. 8 bis D.L. n. 3 del 24 gennaio
2015 convertito con modificazione nella L. n. 33 del 2015.
Chiedeva di essere autorizzata a chiamare in giudizio quale successore per Controparte_8 incorporazione della , affinchè in via subordinata, Controparte_9 nell'ipotesi di accoglimento anche parziale dell'opposizione, quest'ultima fosse condannata alla restituzione della somma di euro 368.128,64 o di quella nella misura diversa da determinarsi all'esito del giudizio, a favore della Controparte_5
3. rimaneva contumace. Controparte_17
4. Autorizzata la chiamata, si costituiva chiedendo dichiararsi Controparte_1 inammissibile la propria chiamata, e in subordine, rigettarsi integralmente la domanda di
[...]
e in ulteriore subordine, previo accertamento del credito Controparte_5 per capitale, interessi e spese della nei confronti di alla data in cui era CP_5 Controparte_14 dimostrato l'effettivo pagamento da parte di CP_5 Controparte_5 limitarsi la condanna alla restituzione dell'eventuale esubero percepito rispetto al credito a quel momento vantato.
5. Con sentenza n. 679/2022, il Tribunale di Modena, in accoglimento dell'opposizione ex art. 615 co.1 c.p.c., dichiarava la nullità della cartella esattoriale opposta per insussistenza del diritto di in qualità di Controparte_5 gestore del Fondo di garanzia ex L. n. 662 del 1996, di procedere esecutivamente nei confronti di CP_6
7 per il credito restitutorio di cui al ruolo sotteso alla cartella opposta;
dichiarava Controparte_6 improcedibile, per difetto di contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario, ID Società
Consortile per azioni (ora ), la domanda proposta dalla convenuta Controparte_18 opposta nei confronti della terza chiamata in Controparte_5 causa, e compensava integralmente le spese di lite tra le parti. Controparte_1
Rigettate le eccezioni preliminari sollevate dalla convenuta opposta, e l'eccezione sollevata dal Contr creditore opposto di 'estraneità al rapporto di finanziamento' con l'impresa debitrice, premetteva che la l. n. 662 del 1996, art. 2, comma 100 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) aveva previsto il finanziamento pubblico di un Fondo di garanzia presso il CP_5
"allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di
[...] credito a favore delle piccole e medie imprese". Dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive del pagina 5 di 16 D.M. 20 giugno 2005, art. 2 (in G.U. n. 152 del 2/7/2005), che aveva rideterminato le caratteristiche degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, si evinceva che: a) la "garanzia diretta è concessa" alle banche ed agli intermediari finanziari iscritti negli albi ivi indicati (comma 1);
b) "la garanzia è esplicita, incondizionata ed irrevocabile ed è concessa nella misura massima variabile, ai sensi della normativa vigente, tra il 60% e l'80% di ciascuna operazione finanziaria. Nei limiti della copertura massima di ciascuna operazione, la garanzia diretta copre in misura variabile tra il 60% e l'80% dell'importo dell'esposizione dei soggetti richiedenti nei confronti delle piccole e medie imprese." (comma 2); c) "la garanzia è inoltre diretta, nel senso che si rivolge ad una singola esposizione" (comma 3); d) "In caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anzichè continuare a perseguire il debitore principale. Ai sensi dell'art. 1203 c.c., nell'effettuare il pagamento, il Fondo acquisiva il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate.
Nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione si applicava, così come previsto dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123, art. 9, comma 5, la procedura esattoriale di cui al
D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, art. 67, così come sostituita dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 17."
(comma 4). La c.d. “controgaranzia” era poi la garanzia prestata dal Fondo a favore dei Confidi e degli altri fondi di garanzia che prestano la loro garanzia a favore dei soggetti finanziatori.
Inoltre, secondo i principi che regolano i procedimenti amministrativi concernenti gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, ivi compresi gli incentivi, i contributi, le agevolazioni, le sovvenzioni e i benefici di qualsiasi genere, concessi da amministrazioni pubbliche, anche attraverso soggetti terzi ex D.Lgs. n. 123 del 1998 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma della L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 4, comma 4, lett. c) - ai sensi dell'art. 9, commi 4 e 5, "4. Nei casi di restituzione dell'intervento in conseguenza della revoca di cui al comma 3, o comunque disposta per azioni o fatti addebitati all'impresa beneficiaria, e della revoca di cui al comma 1, disposta anche in misura parziale purchè proporzionale all'inadempimento riscontrato, l'impresa stessa versa il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, ovvero alla data di concessione del credito di imposta, maggiorato di cinque punti percentuali. In tutti gli altri casi la maggiorazione da applicare è determinata in misura pari al tasso ufficiale di sconto.
5. Per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751-bis c.c. e fatti salvi i diritti preesistenti
pagina 6 di 16 dei terzi. Al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi del D.P.R. 28 gennaio
1988, n. 43, art. 67, comma 2, delle somme oggetto di restituzione, nonchè delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni". Dall'anzidetto complesso assetto normativo, si evinceva che: - la garanzia diretta è concessa dal Fondo di garanzia alla banca o al soggetto finanziatore in misura percentuale rispetto all'importo da questi complessivamente finanziato, e non alle P.M.I. che ricevono l'erogazione del finanziamento, rispetto alle quali il Fondo non assume la posizione di coobbligato solidale ex art. 1292 e s.s. c.c.; - in caso di inadempimento delle P.M.I. il soggetto finanziatore può rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anzichè continuare a perseguire il debitore principale, ed il Fondo, nell'effettuare il pagamento, acquisisce il diritto a rivalersi sulle P.M.I. inadempienti per le somme da esso pagate in surroga legale, ex art. 1203 c.c.; - i crediti del Fondo di garanzia nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del D.Lgs. n. 123 del 1998 e delle disposizioni ivi richiamate sono assistiti da privilegio sin dalla nascita.
In particolare, secondo la S.C., non poteva assegnarsi al termine 'finanziamento' - indicato dall'art. 9 comma del D.Lgs. n. 123 del 1998 - il significato di indicare in via esclusiva la tipologia negoziale dei cd. contratti di credito, e quindi di designare - ai fini del privilegio di cui alla norma - solo gli interventi pubblici caratterizzati dall'erogazione diretta di una somma di danaro nelle mani del soggetto tenuto a restituirli, in quanto "quest'assunto non risulta per nulla giustificato. La giurisprudenza di questa Corte ha rilevato, invero, che il termine "finanziamento" non risulta assumere, "nel contesto del diritto vigente", un "significato unico e costante;
soprattutto, non viene senz'altro a ridursi a formula equivalente di quella di "contratti di credito" (cfr., in particolare, Cass. 31 gennaio 2019, n. 3017, ove pure l'analisi dei dati normativi di riferimento;
Cass., 30 gennaio 2019, n. 2664; Cass., 15 maggio 2018,
n. 11878).
Quanto poi alla corretta lettura della norma di cui all'art. 2, comma 4, D.M. 20 giugno 2005, la S.C., sempre nella citata sentenza n. 14915/2019, aveva chiarito che la stessa debba essere interpretata e ricostruita alla luce, e in sintonia, con la normativa primaria che viene a completare, atteso che "questa disposizione, se richiama la norma elencativa delle ipotesi di surroga legale, qualifica la posizione del garante, che ha pagato, in termini di semplice "rivalsa" (ovvero di "regresso", si può anche dire), così facendo generico riferimento alla posizione del garante che ha pagato e che, in quanto tale, ha comunque diritto di recuperare dal debitore finale quanto per lui pagato (posto appunto che è su quest'ultimo - non già sul garante solvens - che non può non ricadere il depauperamento patrimoniale conseguente alla rilevata sussistenza di un "debito"" ).
pagina 7 di 16 In tal senso, il più recente art. 8 bis comma 3 del D.L. n. 3 del 2015, conv. in L. n. 33 del 2015
("Potenziamento del Fondo Centrale di Garanzia per le piccole e medie imprese"), aveva espressamente previsto che "Il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di G. di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della L. 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti. Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni".
Corollari applicativi del quadro normativo e giurisprudenziale sopra delineato erano: 1) la natura pubblicistica del credito restitutorio in esame, garantito dal privilegio speciale di cui al .Lgs. n. 123 del
1998, art. 9, comma 5 (meramente ricognitiva di disciplina già vigente, non innovativa, la previsione di cui all'art.
8-bis citato); 2) l'insorgenza del credito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI), fondato sul rapporto di garanzia, non da una erogazione diretta di somme di denaro in favore del debitore (finanziato), ma dal pagamento (a seguito della escussione della garanzia o
contro
- garanzia) all'istituto di credito che aveva erogato il finanziamento bancario, in caso di inadempimento all'obbligo di restituzione delle somme alla banca;
3) la conseguente inapplicabilità della previsione di cui all'art. 184 LF co. 1 (e correlato effetto esdebitatorio opponibile al fideiussore escusso), dal momento che il credito in questione non è "anteriore rispetto alla proposta concordataria” (e, come tale, destinato, a sopportare le conseguenze del dissesto e l'eventuale falcidia concordataria, come sostenuto dall'opponente), bensì autonomo -privilegiato ex lege ai sensi dell'art.
8-bis della L. 24 marzo
2015, n. 33- sorgendo al momento del pagamento alla banca finanziatrice, a seguito dell'escussione della garanzia (in tal senso, mutatis mutandis, cfr. Cass. civ., Sez. VI - 1, Ord., 05/01/2022, n. 261 a mente della quale “secondo la disciplina propria di questa tipologia di interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive - il gestore del Fondo di garanzia non è affatto Pt_3 coobbligato solidale ex art. 1292 e s.s. c.c. del debitore principale fallito, in quanto non ha garantito quest'ultimo, ma il soggetto finanziatore;
pertanto, contrariamente a quanto erroneamente assunto dal
Tribunale, non può trovare applicazione alla fattispecie in esame della L. Fall., art. 61, comma 2, nè il principio richiamato in decreto”, in punto di cristallizzazione della massa passiva).
Disatteso, dunque, in buona parte, l'ordito argomentativo di parte opponente, l'opposizione andava comunque accolta per l'assorbente rilievo della carenza di prova dell'elemento costitutivo (nell'an e pagina 8 di 16 Contr nel quantum) del credito restitutorio dedotto da ossia l'avvenuto pagamento alla banca finanziatrice dell'importo in forza del quale risulta iscritto il ruolo sotteso alla cartella di pagamento.
Nel caso, infatti, di contestazioni sull'an e quantum del credito restitutorio indicato nell'estratto di ruolo sotteso alla cartella di pagamento opposta, gravava sull'ente creditore opposto l'onere di provare gli elementi costitutivi della pretesa creditoria, con la produzione dei documenti giustificativi a Contr supporto del mero estratto di ruolo e, nella specie, il creditore opposto - a fronte delle puntuali contestazioni dell'opponente - non aveva fornito alcuna prova dell'avvenuta erogazione delle somme oggetto della '
contro
-garanzia' (escussa da ID) in favore della banca finanziatrice. Non Contr risolutiva, in tal senso, era la nota prodotta da (allegato 15) indirizzata ad EU (soggetto terzo, non parte processuale), meramente ricognitiva delle operazioni per le quali era stata autorizzata l'erogazione dei contributi “da liquidare” (come indicato nella nota medesima) “con nota di accredito
a parte”, mai prodotta (neppure nel termine ex art. 183 comma 6 n.2 c.p.c. e nonostante le contestazioni di parte opponente); né la banca terza chiamata in causa aveva riconosciuto detta erogazione (della quale anch'essa aveva chiesto la prova, quale elemento costitutivo dell'azione di ripetizione promossa nei suoi confronti). Tanto bastava ad assorbire, in ossequio al principio della ragione più liquida, la questione, pur logicamente preliminare, circa la sussistenza, nella specie, di idoneo titolo esecutivo sotteso alla cartella di pagamento opposta: questione, allo stato, oggetto di vivace contrasto giurisprudenziale. Invero, la tesi della inidoneità, nella fattispecie in esame, del ruolo a fungere da titolo esecutivo (alla stregua della lettura combinata degli artt. 17 e 21 del D.Lgs. 46/1999
e della natura privatistica del rapporto da cui origina il credito), risultava recessiva, propendendo la più recente giurisprudenza per la natura pubblicistica del credito restitutorio in esame e, dunque, per l'idoneità del ruolo ad integrare il titolo esecutivo (coerentemente alla ratio della norma di cui all'art. 9, comma 5 citato.
Quanto alla chiamata in causa della terza , che era stata rimessa alla valutazione della parte CP_1 convenuta istante “l'opportunità di dar corso a detta vocatio in ius”, andava certamente esclusa la chiamata in garanzia (propria ed impropria, non essendo neppure configurabile, nel presente giudizio oppositivo, una pretesa condannatoria nei confronti della convenuta opposta, suscettibile di manleva da parte della terza chiamata in causa nei rapporti con l'attore), sicchè doveva concludersi che la chiamata traesse origine dalla allegata 'comunanza di causa', onde rendere opponibile alla banca beneficiaria del pagamento, a seguito dell'escussione della garanzia, l'accertamento del credito in contestazione, ai fini della eventuale ripetizione in favore del Fondo di quanto indebitamente ricevuto per (illegittima) escussione della garanzia, in tutto o in parte.
pagina 9 di 16 Contr Ciò posto, era pacifico e documentale, alla stregua delle stesse allegazioni della convenuta che, nella fattispecie in esame: - la domanda di ammissione al fondo era stata presentata in data 30.04.2013 dalla ID S.c.a.r.l., individuato quale soggetto “Confidi” autorizzato ai sensi dell'art.
3.6 DM
248/1999, a sua volta garante con riferimento al finanziamento erogato dalla Controparte_9
Contr alla ora che quale
[...] Controparte_19 Controparte_6 concessionario dello Stato, aveva concesso la (contro)garanzia non a favore della banca finanziatrice, ma del soggetto richiedente l'ammissione al Fondo (ovvero EU); che il soggetto richiedente
(ossia il soggetto “Confidi”), anziché pagare direttamente la banca garantita e poi escutere la
contro
- Contr garanzia, aveva richiesto (e ottenuto) il pagamento da parte di direttamente al soggetto finanziatore (rectius la Banca finanziatrice) e per l'importo indicato.
Litisconsorte necessario dell'azione di ripetizione, nella fattispecie trilaterale in esame, non era dunque soltanto l'accipiens finale (banca finanziatrice chiamata in causa), ma anche EU (beneficiario Contr della
contro
-garanzia), su richiesta del quale (e per l'importo indicato dallo stesso) aveva deliberato la liquidazione della perdita in favore dello stesso richiedente ed il suo pagamento 'diretto' alla banca finanziatrice (pagamento non documentato).
Ne conseguiva che la domanda in esame (che andava ben oltre i limiti di ammissibilità, invero ristretti, della chiamata in causa del terzo nel giudizio di opposizione all'esecuzione), introducendo un'autonoma causa avente, come causa petendi , la validità e i limiti di operatività, da un lato, della garanzia rilasciata a favore della terza chiamata-banca mutuante da parte di EU (garante) e, Contr dall'altro, della
contro
-garanzia escussa da EU nei confronti di (in collegamento negoziale con la prima), con richiesta/autorizzazione al pagamento diretto in favore della prima, era improcedibile per difetto di contraddittorio, non risultando evocato in giudizio un litisconsorte necessario della domanda medesima, ossia EU. Né sussistevano i presupposti per ordinare l'integrazione del contraddittorio, previa remissione della causa sul ruolo con separazione della domanda in esame (e regressione del giudizio, in parte qua), avuto riguardo all'oggetto del giudizio e, dunque, all'inammissibilità, invero, più a monte della domanda come formulata nella presente sede.
Non appariva superfluo, tuttavia, incidenter tantum, precisare al riguardo, che, sebbene l'adempimento del concordato preventivo (in continuità) omologato avesse prodotto la definitiva estinzione del debito della società ammessa al concordato, con effetto liberatorio nei confronti dell'istituto bancario, nondimeno, ai sensi dell'art. 184 comma 1 L.F.: "i creditori anteriori conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso".
pagina 10 di 16 In tale senso, andava richiamato anche l'art. 135 comma 2 L.F., norma che prevede espressamente che
"…i creditori conservano la loro azione per l'intero credito contro i coobbligati.
Ne conseguiva che i creditori dell'imprenditore in crisi conservano, a prescindere dal contenuto della proposta concordataria e dalla sua integrale esecuzione, impregiudicati i propri diritti nei confronti dei coobbligati del debitore, dei suoi fideiussori e degli eventuali obbligati in via di regresso (cfr. funditus
Cass. n. 22382/2019).
Doveva quindi ritenersi che, in caso di procedura concorsuale minore, i fideiussori, coobbligati ed obbligati in via di regresso ben potessero essere chiamati ad adempiere alla propria obbligazione nei confronti del creditore (rimasto parzialmente insoddisfatto anche a fronte di una proposta concordataria integralmente seguita) successivamente alla chiusura della procedura concorsuale.
6. a impugnato la suddetta Controparte_20 CP_11 sentenza;
si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello di e Controparte_6 Pt_3 spiegando appello incidentale condizionato.
Si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello e, in subordine, la limitazione Controparte_8 della eventuale condanna alla restituzione dell'eventuale esubero percepito rispetto al credito a quel momento vantato.
è rimasta contumace. Controparte_4
All'udienza cartolare del 24.0.2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
IN DIRITTO
7. Con il primo motivo dell'appello principale censura la decisione impugnata per Parte_4 illogicità manifesta, laddove ha ritenuto la nullità della cartella impugnata e l'insussistenza del diritto a Contr procedere esecutivamente da parte di nonostante sia stata riconosciuta l'inapplicabilità dell'art. Contr 184 LF, e la natura pubblicistica del credito vantato dalla e la natura privilegiata del credito del
Fondo di garanzia.
8. Con il secondo e il terzo motivo censura l'erroneità della motivazione e la violazione dell'art. 116
c.p.c. per erronea valutazione delle prove offerte a dimostrazione del credito fatto valere, portato nella cartella esattoriale, deducendo la erronea valutazione del documento n. 15) allegato al fascicolo di primo grado della società oggi appellante (nota del 4.10.2018 con l'indicazione del relativo pagamento effettuato e della relativa valuta), che costituirebbe prova del credito fatto valere, con la cartella esattoriale, e la conseguente legittimità del titolo esecutivo.
pagina 11 di 16 In particolare il tribunale avrebbe dovuto ritenere che la documentazione depositata, volta a comprovare l'istruttoria espletata per la liquidazione della perdita nella misura di euro 368.128,64 (cfr. all 11,12,13,14 di cui al fascicolo di parte del primo grado), unitamente alla comunicazione (mai Contr contestata da entrambe le controparti) del 4.10.2018, che ha inviato a ID, con l'elenco – contenuto nella stessa missiva - delle singole posizioni cui si riferivano i pagamenti, e l'indicazione della relativa valuta, tra gli altri anche quello relativamente alla posizione CP_14
(successivamente , con indicazione del pagamento avvenuto con valuta del Controparte_6 giorno 8.10.2018 ed importo di euro 368.128,64 (all 15, pg. 4, rigo 6), costituisse idonea prova a dimostrare il pagamento effettuato alla Banca finanziatrice Controparte_9
(ora ). Controparte_1
Con la conseguenza che il giudice avrebbe dovuto confermare la cartella esattoriale, e quindi il diritto Contr della di procedere esecutivamente nei confronti della in base alla cartella Controparte_6 esattoriale, integrante titolo esecutivo.
Il tribunale avrebbe pertanto errato nell'affermare che la lettera del 4.10.2018 sia una mera
“ricognizione” delle operazioni relativamente alla procedura di liquidazione della perdita;
invero, la Contr missiva in questione sarebbe qualcosa di più, ossia una comunicazione che la ha inviato alla
Confidi, con l'elenco di tutte le operazioni di bonifico già effettuate, tra cui vi è quella relativamente alla posizione (successivamente Game 7 Atletichs s.r.l.), con pagamento effettuato alla CP_14
. Controparte_9
Il primo giudice avrebbe altresì omesso di considerare che il pagamento, di cui all'elenco, con valuta del giorno 8.10.2018, è stato effettuato dopo che la ne aveva, Controparte_9 mesi addietro, sollecitato il pagamento, con lettera del 19.03.2018, ben guardandosi la banca stessa dall'avvisare che – come emerso nel corso del processo di primo grado – questa aveva già percepito cospicue somme in sede di procedura concordataria dalla in concordato, e CP_6 Controparte_7 rifiutando persino di fornire i dovuti chiarimenti anche successivamente.
9. Con il quarto motivo dell'appello principale si lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per aver dichiarato l'inammissibilità della domanda – svolta in via subordinata – di ripetizione rivolta al terzo che risulterebbe invece ammissibile e fondata, e nella quale si insite Controparte_1 pertanto in via subordinata.
10. Con il primo motivo dell'appello incidentale condizionato si lamenta l'erroneità della sentenza Contr impugnata laddove il giudice di primo grado ha ritenuto che avrebbe potuto procedere ad esecuzione pur in assenza di un valido titolo esecutivo. pagina 12 di 16 11. Con il secondo motivo di appello incidentale condizionato si deduce l'erroeneità della decisione Contr gravata nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che il credito di non sia anteriore rispetto alla proposta concordataria "bensì autonomo […] sorgendo al momento del pagamento alla banca Contr finanziatrice, a seguito dell'escussione della garanzia", rilevando che non sarebbe coobbligato solidale ai sensi dell'art. 1292 e ss. cod. civ. del debitore principale "in quanto non ha garantito quest'ultimo, ma il soggetto finanziatore", e che alla fattispecie in esame non potrebbe applicarsi l'art. 61 comma 2 L.F., né il principio della cristallizzazione della massa passiva, nonostante nell'ambito della procedura di concordato preventivo, 7 avesse integralmente estinto il proprio debito nei CP_6 confronti di (doc. 8, 16 e 17 fasc. primo grado) e che, di conseguenza, non residuasse più CP_15
Contr alcun diritto di credito di quest'ultima nel quale potesse utilmente surrogarsi. 12. Con il terzo motivo di appello incidentale condizionato si deduce la errata interpretazione e/o violazione dell'art. 9, comma 5, del d. lgs 123 del 1998, non avendo il credito di mcc natura privilegiata.
13. Con il terzo motivo di appello incidentale condizionato si censura la parte della sentenza in cui è Contr stata riconosciuta la natura privilegiata del credito di anche sulla base della disciplina contenuta nell'art.
8-bis, comma 3, Decreto Legge n. 3/2015 (quale disposizione "ripetitiva, e confermativa, del regime già vigente"), secondo cui “il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione", trattandosi di norma pacificamente successiva alla nascita del rapporto obbligatorio oggetto di causa, alla quale non può riconoscersi alcun effetto retroattivo, né tanto meno ripetitivo o confermativo.
14. Così riepilogati i motivi di gravame, appare opportuno esaminare per primi il secondo e il terzo motivo dell'appello principale, tra loro strettamente connessi e potenzialmente assorbenti, in quanto Contr volti a contestare la statuizione concernente la mancata prova del credito vantato da sul quale risulta fondata la cartella di pagamento opposta.
In proposito, l'appellante sostiene che il tribunale non avrebbe tenuto conto della documentazione prodotta "volta a comprovare l'istruttoria espletata per la liquidazione della perdita nella misura di euro 368.128,64" e che avrebbe errato nel valutare la portata della nota del 4.10.2018 (doc. n. 15 del Contr Contr fascicolo di primo grado di inviata da ad ID e contenente un elenco di tutte le operazioni di bonifico che sarebbero già state effettuate.
Contr 15. Orbene, va rilevato al riguardo rilevato in fatto che, con raccomandata del 31.10.2018, comunicava a 7 che, a seguito dell'escussione della controgaranzia relativa al finanziamento, CP_6 pagina 13 di 16 aveva provveduto a versare a in data 8.10.2018, l'importo di Euro 368.128,64 e, CP_15 conseguentemente, dichiarava la propria intenzione di surrogarsi nel diritto di credito restitutorio della banca finanziatrice, diffidando quindi l'odierna appellata al pagamento del complessivo importo di
Euro 368.193,06.
7, contestando la domanda e dando atto del decreto del 5 aprile 2017 con il quale il Giudice CP_6
Delegato aveva dato atto dell'avvenuta esecuzione del concordato preventivo presentato da
[...]
Contr
chiedeva comunque a di dimostrare l'asserito pagamento a favore di CP_14 CP_15
Contr tuttavia, non forniva alcun riscontro a tale richiesta, ma notificava direttamente a la CP_6 cartella di pagamento e il ruolo oggetto di causa.
Contr Nel corso del giudizio ha poi effettuato produzioni documentali volte a provare il suddetto credito, ed in particolare ha versato in atti la nota del 4.10.2018 (doc. 15) indirizzata a ID, con la Contr quale dà atto di avere disposto ai sensi della legge n. 662/1996 una serie di ordinativi di accredito per complessivi € 3.608.130,20 con valuta 8.10.2008, tra i quali uno a favore di di Controparte_14
Contr
€ 366.128,04. Trattasi tuttavia di una mera dichiarazione unilaterale proveniente dalla stessa e che, peraltro, fa riferimento a una data di valuta successiva e pertanto si riferisce presumibilmente a importi ancora da liquidare;
in ogni caso, lo specifico ordinativo di accredito – bonifico a favore di nonostante le contestazioni delle altre parti circa la mancata prova della sua CP_14 effettuazione, non è stato mai prodotto nel giudizio di primo grado.
16. Solo in data 8.7.2022, successivamente al deposito della sentenza di primo grado e nelle more del Contr termine per l'iscrizione a ruolo del giudizio di appello, d'appello, ha depositato nel presente giudizio due documenti mai prodotti in precedenza, e segnatamente 1) richiesta contabile da parte di a;
2) comunicazione del 28.06.2022 di di esito positivo di Parte_4 CP_21 CP_21 ricerca contabile su archivio informatico con allegata evidenza del bonifico che era stato effettuato da parte di di euro 368.128,64 con valuta del 8.10.2018 a Parte_4 Controparte_9
(oggi .
[...] Controparte_8
Con le note di trattazione scritta depositate in occasione della prima udienza l'appellante ha poi dedotto che "l'ulteriore documento depositato in appello (nota di del 28.06.2022) è documento CP_21 che non era nella disponibilità della Società appellante durante il giudizio di primo grado (altrimenti sarebbe già stato prodotto nel corso del giudizio di primo grado). Nella non creduta ipotesi in cui la
Corte di Appello adita non dovesse ritenere già raggiunta la prova con la produzione avvenuta nel giudizio di primo grado, il documento di cui sopra è documento rilevante ai fini della decisione e come tale ammissibile". pagina 14 di 16 17. Si osserva in proposito che i documenti in questione (segnatamente una richiesta priva di data Contr effettuata da a di invio di contabile del bonifico e la relativa risposta datata CP_21
28.06.2022 di con allegata contabile in formato pdf della disposizione di pagamento) CP_21 sono nuovi, come eccepito dalle appellate, in quanto mai prodotti in precedenza, e pertanto in violazione del divieto di nuovi mezzi di prova di cui all'art. 345 c.p.c. nella sua attuale formulazione.
Va infatti ricordato che “Nel giudizio di appello, la nuova formulazione dell'art. 345, comma 3, c.p.c., quale risulta dalla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, nella l. n. 134 del
2012 (applicabile nel caso in cui la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dopo l'11 settembre 2012), pone il divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello, senza che assuma rilevanza l'"indispensabilità" degli stessi, e ferma per la parte la possibilità di dimostrare di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile” (Cass., n. 26522/2017).
Nel caso di specie, l'odierna appellante avrebbe senz'altro potuto formulare la richiesta a CP_21
e produrre la relativa documentazione in primo grado, essendo stata l'esistenza del credito da essa vantato immediatamente contestata fin dall'atto di opposizione ex art. 615 c.p.c.; ne discende che i Contr documenti prodotti nel presente giudizio di appello vanno considerati inammissibili, non avendo dimostrato di non averli potuti produrre in primo grado per causa ad essa non imputabile.
18. Deve dunque concordarsi con il giudice di primo grado, per quanto sopra osservato, circa l'inidoneità della nota del 4.10.2018 (doc. 15) indirizzata a ID a provare il credito vantato da Contr
ciò comporta il rigetto dell'appello, risultando assorbite tutte le ulteriori questioni prospettate, anche in sede di appello incidentale condizionato.
Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento alle altre parti costituite delle spese di lite del grado.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato nei confronti dell'appellante principale e dell'appellante incidentale a norma dello stesso art. 13, comma 1
– bis.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da
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e la condanna a rifondere alle appellate 7 Controparte_5 CP_6
pagina 15 di 16 e le spese di lite del grado, che liquida, per ciascuna di esse, in € Controparte_6 Controparte_8
12.000,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA.
Dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 – quater D.P.R. n. 115/2002 (T.U. Spese di
Giustizia) per il raddoppio del C.U. a carico dell'appellante.
Così deciso in Bologna, il 27.10.2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente
dott. Manuela Velotti dott. Giovanni Salina
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