Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 19/03/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
Il Tribunale di Chieti, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Ilaria
Prozzo, all'udienza del 19/03/2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
a seguito di deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al n. 633/2024;
TRA
, rappresentato e difeso, per procura in calce ricorso, dagli avv.ti Parte_1
Franco Crocetta e Cecilia Crocetta;
RICORRENTE/OPPONENTE
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti per notaio del 22/03/2024, dagli avv.ti Cristina Grappone e Carmine Barone;
Per_1
RESISTENTE/OPPOSTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 01/07/2024 il ricorrente proponeva opposizione all'atto di accertamento contributivo prot. 2300.30/11/2022.0417694, emesso dall' a CP_1 seguito del verbale di accertamento n. 24907 del 29/07/2021 dell'Ispettorato del Lavoro di Chieti-Pescara, con il quale era stato richiesto il pagamento di € 169.008,34, a titolo di contributi per il periodo dal 01/08/2016 al 31/12/2020, ritenuti dovuti in considerazione dell'effettiva prestazione lavorativa svolta da 8 dipendenti della ditta
[...]
. Pt_1
1
determinata su un numero di giornate di lavoro notevolmente superiore a quelle effettivamente lavorate dagli 8 dipendenti e deduceva, inoltre, l'erronea attribuzione al dipendente della qualifica superiore di operaio qualificato super, Testimone_1
qualifica non corrispondente alle mansioni effettivamente svolte dal predetto lavoratore per tutta la durata del rapporto di lavoro.
1.2. Tanto dedotto ed argomentato, il ricorrente formulava le seguenti conclusioni:
“IN VIA PRINCIPALE
A) ANNULLARE: la “Deliberazione della Commissione Centrale Per L'Accertamento
e la Riscossione dei Contributi Agricoli Unificati dell' n. 213 del 3.7.2023, CP_1
notificata a mezzo PEC al sottoscritto avv. Franco Crocetta il 5.7.2023, con la quale veniva respinto il ricorso amministrativo proposto dal Dott. -nella Parte_2 spiegata qualità- avverso l'atto di “Accertamento contributivo a seguito di CP_1
verbale di accertamento per obbligazione contributiva protocollo n. 24907 del
21/07/2021 per azienda assuntrice Controparte_2 di manodopera agricola” prot. 2300.30/11/2022.0417694, e al contempo Voglia:
B) ANNULLARE O REVOCARE O COMUNQUE DICHIARARE INEFFICACE: anche il predetto atto di “Accertamento contributivo a seguito di verbale di CP_1
accertamento per obbligazione contributiva protocollo n. 24907 del 21/07/2021
per azienda assuntrice di Controparte_2 manodopera agricola” prot. 2300.30/11/2022.0417694, nonché ogni ulteriore ed eventuale relativo atto presupposto e/o conseguente alla impugnata Deliberazione
Commissione Centrale n. 213 del 3.7.2023; CP_1
IN VIA SUBORDINATA
C) ACCERTARE: che nel periodo oggetto di causa e intercorso dall'1 agosto 2016 al
31 dicembre 2020, i dipendenti dell'azienda ricorrente hanno prestato attività lavorativa SOLTANTO per le seguenti giornate non riportate nelle rispettive buste paga:
2 : 427 giornate;
Controparte_3
: 466 giornate;
Controparte_4
c-DI : 237 giorni;
CP_5
: 343 giorni;
Controparte_6
: 45 giorni;
Controparte_7
: 301 giorni;
Controparte_8
g- : 45 giorni;
CP_9
h- : 259 giorni;
Controparte_10
D) CONFERMARE: per il lavoratore , le qualifiche formalmente Testimone_1 attribuitegli dall'azienda, segnatamente di “operaio comune” dal 1° agosto 2016 al 15 gennaio 2020, e di “operaio qualificato” dal 16 gennaio 2020 al 23 dicembre 2020, mentre per tutti gli altri 7 lavoratori confermare per l'intero periodo oggetto di causa la qualifica di “operaio comune” attribuita loro dall'azienda e riconosciuta anche dall'Ispettorato del lavoro;
E) DICHIARARE: conseguentemente che il dott. , nella spiegata Parte_2
qualità, era tenuto alla regolarizzazione contributiva a favore dei predetti 8 lavoratori, esclusivamente per le giornate come sopra indicate al punto B) delle conclusioni, e con le qualifiche riconosciute loro dall'azienda
F) PRENDERE ATTO: che a tutt'oggi il ricorrente ha già versato all' per i CP_1
menzionati titoli e in maniera dilazionata, quantomeno la predetta somma di euro
154.361,21 (come da documentazione agli atti), e pertanto:
CP_ G) CONDANNARE: l' resistente alla pronta restituzione a favore del deducente delle somme che dovessero risultare in eccedenza sul dovuto a seguito dell'espletanda istruttoria -con maggiorazione di interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito all'effettivo saldo-.
Sempre e in ogni caso con vittoria di spese di lite o quanto meno con compensazione delle stesse”.
***
2. L , costituitosi in giudizio, chiedeva di integrare il contraddittorio nei confronti CP_1 dell'Ispettorato del Lavoro e nel merito deduceva l'infondatezza in fatto ed in diritto del ricorso, chiedendone il rigetto.
3 ***
3. Disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con pronuncia fuori udienza della sentenza.
***
4. In via preliminare deve chiarirsi che la legittimazione passiva nel presente giudizio appartiene unicamente all' e che, pertanto, non si vi è alcuna necessità di integrare CP_1 il contraddittorio nei confronti dell'Ispettorato del Lavoro. Il ricorrente, infatti, ha impugnato un atto con il quale l' ha richiesto il pagamento dei contributi, sicché il CP_1 legittimo contraddittore è soltanto l' , in quanto titolare del credito rivendicato con CP_1
il predetto atto di accertamento, mentre è del tutto irrilevante, ai fini della individuazione dei soggetti tenuti a partecipare al giudizio, che la rivendicazione dell' si fondi su atti compiuti dall'Ispettorato del Lavoro. Controparte_12
***
5. Nel merito il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati.
5.1. La presente opposizione trae origine dai verbali di accertamento dell'Ispettorato
Territoriale del Lavoro di Chieti Pescara n. 24905 e n. 24907 del 21/07/2021, con i quali
è stato contestato al ricorrente di aver registrato nel LUL un numero di ore di lavoro inferiore rispetto a quelle effettivamente svolte da otto dipendenti (AKIMBODE
HAKEEM, , , , Testimone_1 Parte_3 Controparte_6
, , e Persona_2 Persona_3 CP_9 CP_10
) e di aver di fatto impiegato i suddetti dipendenti anche nei periodi
[...]
intercorrenti tra un contratto a tempo determinato ed un altro e, quindi, per periodi ulteriori rispetto a quelli risultanti dal LUL (doc. 2 e 9 ric.). Gli ispettori hanno, quindi, calcolato i maggiori contributi dovuti in relazione alle ore di lavoro non risultanti dal
LUL e ai periodi intercorrenti tra i vari contratti a tempo determinato, considerando continuativa, da gennaio a dicembre di ciascun anno, la prestazione lavorativa svolta dagli otto dipendenti citati. Gli ispettori, inoltre, hanno rideterminato i contributi dovuti per il dipendente , sulla base di una qualifica superiore (operaio Testimone_1
qualificato super) a quella attribuitagli dal datore di lavoro.
Il ricorrente ha contestato in maniera specifica, sia gli orari di lavoro sulla base dei quali gli ispettori hanno calcolato i contributi, che la pretesa continuità dei rapporti di lavoro,
4 riconoscendo lo svolgimento da parte degli otto dipendenti di giornate di lavoro non risultanti dal LUL nella seguente misura (inferiore rispetto a quella contestata nei verbali di accertamento del 21.07.2021): AKIMBODE HAKEEM, 427 giornate;
, 466 giornate;
, 237 giorni;
Testimone_1 Parte_3 CP_6
. 343 giorni;
, 45 giorni;
,
[...] Persona_2 Persona_3
301 giorni;
, 45 giorni;
, 259 giorni. CP_9 Controparte_10
5.2. Ciò premesso in punto di fatto, giova osservare, in primo luogo, che l'opposizione avverso il verbale di accertamento dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione relativo a diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale, con la conseguenza che grava sull'ente previdenziale, convenuto formale e attore sostanziale, l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo e sulla controparte l'onere di provare i fatti impeditivi, modificativi ed estintivi del diritto fatto valere. Sul punto la Corte di
Cassazione ha, in particolare, affermato che “in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la conseguenza che la sussistenza del credito contributivo dell preteso sulla base di verbale ispettivo, CP_1
deve essere comprovata dall con riguardo ai fatti costitutivi rispetto ai quali il CP_1
verbale non riveste efficacia probatoria (cfr. Cass. civ., sez. lavoro, sent. n. 22862/10; nello stesso senso Cass. civ., sez. lavoro, sent. n. 14965/2012; Cass. civ., sez. lavoro, sent. n. 12108/2010).
Si è, inoltre, affermato che “i verbali redatti dall'ispettorato del lavoro, o dai funzionari degli enti previdenziali in tema di comunicazioni dell'instaurazione di rapporti di lavoro e di omesso versamento di contributi, fanno fede fino a querela di falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest'ultimo attesta essere avvenuti in sua presenza, o essere stati da lui compiuti, con la conseguenza che incombe sulla controparte l'onere di fornire la prova contraria;
invece per le altre circostanze di fatto che il verbalizzante segnali di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese "de relato" o in seguito ad ispezione di documenti, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice, ma il materiale raccolto dal verbalizzante deve essere
5 liberamente apprezzato dal giudice, il quale può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può mai attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento addossando alla controparte l'onere di fornire la prova dell'insussistenza dei fatti contestatigli
(Cass. civ., sez. lavoro, ord. n. 23252/2024).
Pertanto, nel caso di specie, spetta all' l'onere di provare che gli otto dipendenti CP_1
indicati nel verbale di accertamento, benché assunti per alcuni mesi con contratto a tempo determinato, abbiano, in realtà, di fatto, lavorato in maniera continuativa da gennaio a dicembre di ciascun anno e, quindi, per periodi non risultanti dal LUL. Spetta sempre all' , inoltre, provare le ore di lavoro in cui i predetti dipendenti hanno CP_1
effettivamente prestato la loro attività lavorativa, ore che si assumono superiori rispetto a quelle registrate nel LUL.
5.3. Fatta questa premessa di carattere generale, deve ritenersi che nella specie l' CP_1 non abbia assolto tale onere probatorio. L'Istituto previdenziale si è limitato a richiedere genericamente la testimonianza dei lavoratori e degli ispettori a conferma del verbale e delle dichiarazioni rilasciate, senza specificare nella memoria di costituzione gli orari effettivamente osservati e senza formulare alcuno specifico capitolo di prova relativo alla durata del rapporto di lavoro di ogni singolo lavoratore, agli orari di lavoro giornalmente osservati e alle mansioni svolte. La prova testimoniale, quindi, non è stata ammessa, in quanto articolata senza il rispetto di quanto prescritto dall'art. 244 c.p.c., che onera le parti di dedurre la prova testimoniale con indicazione specifica dei fatti formulati in articoli separati su cui ciascun testimone deve essere sentito. Il richiamo alle dichiarazioni rilasciate in sede ispettiva e alla loro conferma è evidentemente generico e non soddisfa i requisiti richiesti dall'art. 244 c.p.c. ai fini dell'ammissibilità della prova, come correttamente e tempestivamente eccepito dalla parte ricorrente.
5.4. Le considerazioni che precedono portano ad affermare che le uniche giornate di lavoro non registrare nel LUL e per le quali il ricorrente ha quindi omesso il versamento della contribuzione, sono solo quelle indicate nell'atto introduttivo, ossia le seguenti:
427 per AKIMBODE HAKEEM, 466 per , 237 per Testimone_1 Parte_3
, 343 per , 45 per , 301 per
[...] Controparte_6 Persona_2
, 45 per e 259 per Persona_3 CP_9 CP_10
.
[...]
6 Il ricorrente è, pertanto, tenuto al versamento della contribuzione e delle sanzioni unicamente per le predette giornate. La somma dovuta, come correttamente calcolata dal ctu, è pari a € 91.044,45, di cui € 56.902,78 per contributi e € 37.141,67 per sanzioni, calcolate alla data del 30/12/2022, ai sensi dell'art. 116, comma 8, lett. b), della legge n. 388/2000.
Tale somma, come risulta dalle quietanze F24 prodotte dal ricorrente in allegato alla memoria conclusionale depositata il 7/3/2025, è stata integralmente già pagata dal ricorrente. Dalle suddette quietanze, risulta, inoltre, che il ricorrente ha in realtà pagato ratealmente tutta la somma richiesta con l'atto di accertamento contributivo impugnato in questa sede e pari a € 169.008,34, sicché, in accoglimento della domanda di cui al punto G del ricorso, l' va condannato alla restituzione in favore del ricorrente della CP_1 somma di € 77.963,89, pari alla differenza tra la somma richiesta dall' a titolo di CP_1
contributi e sanzioni ed integralmente pagata dal ricorrente a rate (€ 169.008,34) e quella effettivamente dovuta (€ 91.044,45). Sull'importo di € 77.963,89 sono inoltre dovuti gli interessi al tasso legale dalla data dei singoli pagamenti al saldo.
***
6. Il ricorso va quindi accolto nei limiti sopra precisati e va dichiarato l'obbligo del ricorrente di versare all' , in relazione all'atto di accertamento contributivo prot. CP_1
2300. 30/11/2022. 0417694, il minor importo di € 91.044,45, di cui € 56.902,78 per contributi e € 37.141,67 per sanzioni. Poiché il ricorrente ha già versato la maggior somma di cui all'atto di accertamento contributivo, l' va condannato alla CP_1 restituzione in suo favore della somma di € 77.963,89, oltre interessi al tasso legale dalla data dei singoli pagamenti al saldo.
La parziale reciproca soccombenza e, in particolare, l'accertamento in ordine alla sussistenza di un credito in capo all' , sia pure di importo inferiore a quello CP_1 rivendicato, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
Le spese di ctu vanno poste a carico di entrambe le parti, ciascuna nella misura del 50%;
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Ilaria
Prozzo, definitivamente pronunciando, così provvede:
7 accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara che la somma dovuta dal ricorrente, in relazione all'atto di accertamento contributivo prot. 2300. 30/11/2022.
, è pari a € 91.044,45; P.IVA_1 preso atto dell'avvenuto integrale pagamento della somma di cui al predetto atto di accertamento contributivo, condanna l' al pagamento in favore del ricorrente della CP_1 somma di € 77.963,89, oltre interessi al tasso legale dalla data dei singoli pagamenti al saldo;
compensa integralmente le spese di lite;
pone le spese di ctu a carico di entrambe le parti, ciascuna nella misura del 50%.
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti della presente sentenza.
Chieti, 19/03/2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Ilaria Prozzo
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