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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 01/10/2025, n. 631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 631 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trapani
SEZIONE CIVILE
N. R.G. 1790/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
CH RU Presidente
CA LV HA DI
NR RE DI relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per divorzio promosso da
, C.F. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. TOCCO PASQUALE
Ricorrente
contro
C.F. , Controparte_1 C.F._2
Resistente CONTUMACE
con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni: come da ricorso introduttivo RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 16.12.2024, ha rappresentato di avere contratto Parte_1 matrimonio con in data 21.1.2012 e, con sentenza n. 929/2023 Controparte_1 del 28.12.2023, il Tribunale di Trapani ha pronunciato la separazione personale dai coniugi, riconoscendo l'impossibilità di ricostruire la comunione materiale e spirituale tra gli stessi.
L'odierna ricorrente chiede dichiararsi “la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 21.01.2012, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di San Vito Lo Capo (atto anno 2012 n. 1 p. 2 S. B) con il regime della separazione dei beni;
–confermare e/o disporre l'affidamento esclusivo alla madre del figlio Per_1
–confermare e/o disporre l'erogazione dell'assegno di mantenimento in favore del minore per € 200,00 e della ricorrente in € 150,00 ed al pagamento delle spese straordinarie ex protocollo del Tribunale trapanese;
–confermare e/o disporre il diritto di frequentazione paterno;
–disporre la trasmissione della sentenza all'ufficio dello stato civile per le annotazioni ex art. 69 d.P.R.
396/2000”.
Parte convenuta, pur regolarmente citata, non si è costituita in giudizio ed è rimasta contumace.
Tanto premesso, va sicuramente accolta la domanda principale, dovendosi dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) della l. 898/1970 e non ricorrono i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi, come limpidamente espresso dalla ricorrente tanto nell'atto introduttivo, quanto nel corso dell'udienza del 9.4.2025.
Preso atto del contenuto delle relazioni dei Servizi Sociali e Sanitari in atti, deve essere confermato l'affidamento super esclusivo del figlio minore alla madre e Per_1 riconoscere esclusivamente la possibilità di contatti telefonici settimanali tra e Per_1
. Controparte_1
Tale scelta è giustificata tanto dalla distanza geografica dal luogo ove il padre sta scontando l'esecuzione di una pena in regime di detenzione domiciliare, quanto dal perdurante disinteresse mostrato da nei confronti del figlio, palesato peraltro dalla mancata CP_1 partecipazione al presente giudizio.
In ogni caso, trattasi di provvedimenti aventi efficacia rebus sic stantibus e suscettibili di modifiche future in caso di mutamento del comportamento del resistente e rinnovato e
Pag. 2 di 4 serio interesse a mantenere il contatto con il proprio figlio, relazione che, allo stato attuale, non esiste e non appare strumentale alla realizzazione del superiore interesse della prole.
Devono, poi, essere esaminate le domande aventi contenuto economico;
con riferimento alla richiesta di assegno dovuto a titolo di contributo al mantenimento del figlio, deve rammentarsi che, a seguito della separazione o del divorzio tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, trovando applicazione gli artt. 315 bis e 316 bis c.c.
Può confermarsi il contributo di mantenimento a carico di in € 200,00 mensili, CP_1 rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese.
, inoltre, deve essere obbligato a partecipare, nella misura del 50%, alle spese CP_1 straordinarie nell'interesse del figlio minore determinate come da Protocollo stipulato dal
Tribunale di Trapani con il COA in Sede.
Ciò premesso ed esaminate le condizioni economiche delle parti, non ricorrono i presupposti per imporre il contributo di mantenimento in favore di , essendo Pt_1 sufficiente l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente per vivervi con la prole minore.
Le statuizioni adottate in ordine alla regolamentazione dei rapporti economici tra i coniugi vanno considerate come decorrenti dalla presente decisione, a modifica del precedente assetto provvisorio che va mantenuto per il pregresso.
Tenuto conto dell'accoglimento parziale della domanda del ricorrente e del comportamento processuale del resistente, sussistono le ragioni per procedere alla compensazione delle spese.
Le spese seguono la soccombenza;
si liquidano in dispositivo in favore dell'Erario, stante l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato (art. 133 d.P.R. 115/2002).
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da , Parte_1 nata a [...] il [...] (C.F. e , C.F._1 Controparte_1
Pag. 3 di 4 nato ad [...] [...] (C.F. ), e trascritto nei registri dello Pt_1 CodiceFiscale_3 stato civile del Comune di San Vito Lo Capo (atto anno 2012 n. 1 p. 2 S. B).
Affida il figlio minore della coppia, alla madre, con diritto di Persona_2
a contatti telefonici settimanali. Controparte_1
Assegna la casa coniugale a . Parte_1
Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 Pt_1 un assegno mensile di € 200,00 a titolo di mantenimento del figlio della coppia,
[...]
da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente Persona_2 secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
Dichiara le parti tenute al pagamento del 50% delle spese straordinarie nell'interesse della prole minore, individuate come da Protocollo del Tribunale di Trapani con il COA in Sede.
Dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396.
Compensa le spese di lite.
Trapani, 26.9.2025
Il DI est. Il Presidente
NR RE CH RU
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trapani
SEZIONE CIVILE
N. R.G. 1790/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
CH RU Presidente
CA LV HA DI
NR RE DI relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per divorzio promosso da
, C.F. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. TOCCO PASQUALE
Ricorrente
contro
C.F. , Controparte_1 C.F._2
Resistente CONTUMACE
con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni: come da ricorso introduttivo RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 16.12.2024, ha rappresentato di avere contratto Parte_1 matrimonio con in data 21.1.2012 e, con sentenza n. 929/2023 Controparte_1 del 28.12.2023, il Tribunale di Trapani ha pronunciato la separazione personale dai coniugi, riconoscendo l'impossibilità di ricostruire la comunione materiale e spirituale tra gli stessi.
L'odierna ricorrente chiede dichiararsi “la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 21.01.2012, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di San Vito Lo Capo (atto anno 2012 n. 1 p. 2 S. B) con il regime della separazione dei beni;
–confermare e/o disporre l'affidamento esclusivo alla madre del figlio Per_1
–confermare e/o disporre l'erogazione dell'assegno di mantenimento in favore del minore per € 200,00 e della ricorrente in € 150,00 ed al pagamento delle spese straordinarie ex protocollo del Tribunale trapanese;
–confermare e/o disporre il diritto di frequentazione paterno;
–disporre la trasmissione della sentenza all'ufficio dello stato civile per le annotazioni ex art. 69 d.P.R.
396/2000”.
Parte convenuta, pur regolarmente citata, non si è costituita in giudizio ed è rimasta contumace.
Tanto premesso, va sicuramente accolta la domanda principale, dovendosi dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) della l. 898/1970 e non ricorrono i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi, come limpidamente espresso dalla ricorrente tanto nell'atto introduttivo, quanto nel corso dell'udienza del 9.4.2025.
Preso atto del contenuto delle relazioni dei Servizi Sociali e Sanitari in atti, deve essere confermato l'affidamento super esclusivo del figlio minore alla madre e Per_1 riconoscere esclusivamente la possibilità di contatti telefonici settimanali tra e Per_1
. Controparte_1
Tale scelta è giustificata tanto dalla distanza geografica dal luogo ove il padre sta scontando l'esecuzione di una pena in regime di detenzione domiciliare, quanto dal perdurante disinteresse mostrato da nei confronti del figlio, palesato peraltro dalla mancata CP_1 partecipazione al presente giudizio.
In ogni caso, trattasi di provvedimenti aventi efficacia rebus sic stantibus e suscettibili di modifiche future in caso di mutamento del comportamento del resistente e rinnovato e
Pag. 2 di 4 serio interesse a mantenere il contatto con il proprio figlio, relazione che, allo stato attuale, non esiste e non appare strumentale alla realizzazione del superiore interesse della prole.
Devono, poi, essere esaminate le domande aventi contenuto economico;
con riferimento alla richiesta di assegno dovuto a titolo di contributo al mantenimento del figlio, deve rammentarsi che, a seguito della separazione o del divorzio tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, trovando applicazione gli artt. 315 bis e 316 bis c.c.
Può confermarsi il contributo di mantenimento a carico di in € 200,00 mensili, CP_1 rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese.
, inoltre, deve essere obbligato a partecipare, nella misura del 50%, alle spese CP_1 straordinarie nell'interesse del figlio minore determinate come da Protocollo stipulato dal
Tribunale di Trapani con il COA in Sede.
Ciò premesso ed esaminate le condizioni economiche delle parti, non ricorrono i presupposti per imporre il contributo di mantenimento in favore di , essendo Pt_1 sufficiente l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente per vivervi con la prole minore.
Le statuizioni adottate in ordine alla regolamentazione dei rapporti economici tra i coniugi vanno considerate come decorrenti dalla presente decisione, a modifica del precedente assetto provvisorio che va mantenuto per il pregresso.
Tenuto conto dell'accoglimento parziale della domanda del ricorrente e del comportamento processuale del resistente, sussistono le ragioni per procedere alla compensazione delle spese.
Le spese seguono la soccombenza;
si liquidano in dispositivo in favore dell'Erario, stante l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato (art. 133 d.P.R. 115/2002).
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da , Parte_1 nata a [...] il [...] (C.F. e , C.F._1 Controparte_1
Pag. 3 di 4 nato ad [...] [...] (C.F. ), e trascritto nei registri dello Pt_1 CodiceFiscale_3 stato civile del Comune di San Vito Lo Capo (atto anno 2012 n. 1 p. 2 S. B).
Affida il figlio minore della coppia, alla madre, con diritto di Persona_2
a contatti telefonici settimanali. Controparte_1
Assegna la casa coniugale a . Parte_1
Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 Pt_1 un assegno mensile di € 200,00 a titolo di mantenimento del figlio della coppia,
[...]
da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente Persona_2 secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
Dichiara le parti tenute al pagamento del 50% delle spese straordinarie nell'interesse della prole minore, individuate come da Protocollo del Tribunale di Trapani con il COA in Sede.
Dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396.
Compensa le spese di lite.
Trapani, 26.9.2025
Il DI est. Il Presidente
NR RE CH RU
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