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Sentenza 26 aprile 2025
Sentenza 26 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 26/04/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
N. 816/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Volontaria Giurisdizione Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marianna Serrao Presidente
Dott. Michele Moggi Giudice Relatore
Dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 816/2025 R.G. promossa da:
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) entrambi rappresentati e difesi, per mandato in calce al ricorso C.F._2
congiunto, dall'Avv. Alice Giomi, presso il cui studio in Poggibonsi (SI), Via Salceto n. 91, sono elettivamente domiciliati
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)
CONCLUSIONI
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 23.4.2025, per e , l'Avv. Alice Giomi ha concluso chiedendo di Parte_1 Parte_2
“OMOLOGARE la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate, di seguito riprodotte:
1. I figli e vengono affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2
collocazione principale e residenza anagrafica presso la madre, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria 2 / 4
amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
2. La casa familiare sita a Poggibonsi Via del Chianti n. 81 è di proprietà della signora per la quota di ½ di nuda proprietà ed ½ di piena proprietà e viene assegnata alla Pt_1
stessa signora la quale continuerà ivi ad abitare con tutto quanto la arreda e Parte_1
correda, mentre il sig. si è già trasferito a vivere presso altra abitazione di sua proprietà Pt_2
sita in Poggibonsi (SI) Via Pisana n. 19
3. I coniugi stabiliscono che i figli staranno con il padre, salvo diverso e migliore accordo tra le parti, anche tenuto conto della loro età e delle loro inclinazioni, a settimane alternate nei giorni del lunedì e martedì e venerdì, sabato e domenica;
la settimana successiva andranno dal padre i giorni del mercoledì e giovedì, e così il tutto in modo alternato tra i genitori in modo che
i figli trascorrano due giorni consecutivi presso un genitore, due giorni consecutivi successivi presso l'altro e i tre giorni del fine settimana presso quello ove hanno trascorso i primi giorni della settimana;
I coniugi stabiliscono sin da adesso che potranno essere apportate modifiche ai periodi di visita sopra indicati, previo loro accordo, tenuto anche conto delle volontà dei figli e delle loro inclinazioni.
4. I figli minori, inoltre, salvo diverso e migliore accordo tra le parti, trascorreranno ad anni alterni, metà delle vacanze natalizie presso un genitore e l'altra metà presso l'altro genitore.
Analogamente i genitori stabiliscono che saranno divise equamente le vacanze pasquali dei figli.
Durante le vacanze estive entrambi i genitori trascorreranno quindici giorni, anche non consecutivi, con i figli minori, salvo diverso e migliore accordo;
i coniugi si impegnano a comunicarsi tempestivamente, e comunque entro la fine del mese di maggio di ogni anno, il periodo di vacanza prescelto.
I coniugi stabiliscono sin da adesso che potranno essere apportate modifiche ai periodi di visita sopra indicati, previo loro accordo, tenuto anche conto delle volontà dei figli e delle loro inclinazioni.
5. I genitori stabiliscono che entrambi provvederanno al mantenimento dei figli in misura diretta per il periodo di loro spettanza provvedendo al loro mantenimento direttamente;
3 / 4
6. Gli assegni unici o istituti equipollenti saranno percepiti interamente dalla signora
[...]
Pt_1
7. I signori e stabiliscono che le spese straordinarie familiari Parte_1 Parte_2
saranno supportate nella misura del 50% da ciascuno di loro e rinviano, per la determinazione e regolamentazione delle predette nonché per il loro rimborso e relative modalità al Protocollo in vigore alla data della presente presso il Tribunale di Siena.
8. I coniugi si rilasciano reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti nonché per il rilascio dei passaporti e documenti di identità validi per l'espatrio per i figli;
9. Le spese di procedura saranno sostenute al 50% da ciascun coniuge.
Pubblico Ministero: atti trasmessi in data 6.3.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 3.3.2025 dinanzi al Tribunale Ordinario di Siena,
[...]
e esponevano che avevano contratto matrimonio in Pt_1 Parte_2
Castelfiorentino (FI) il 5.9.2015, matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Castelfiorentino, atto n. 30, parte II, serie C, anno 2015, e che dal matrimonio erano nati in
Poggibonsi (SI) i figli il 22.12.2012 e il 20.08.2017; evidenziavano che la Per_1 Per_2
convivenza era divenuta intollerabile e concludevano chiedendo di omologare la separazione, alle condizioni concordate e riportate supra, e quindi il divorzio.
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 23.4.2025, i coniugi, con note scritte, dichiaravano di rinunciare alla comparizione personale, confermavano le condizioni contenute nel ricorso e ribadivano la propria volontà di non riconciliarsi.
La procuratrice delle parti precisava le conclusioni, come in epigrafe riportate, ed il Giudice
Istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti hanno chiesto la pronuncia della separazione alle condizioni Pt_1 Pt_2 concordate indicate supra, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., oltre che del divorzio.
A tal proposito, le prospettazioni contenute nel ricorso e la separazione di fatto già in corso comprovano, invero, una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di un'armonica comunione di intenti e di sentimenti, che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. 4 / 4
Ricorrono quindi, senza dubbio, le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e, conseguentemente, in accoglimento della domanda congiunta, deve essere omologata la separazione personale dei coniugi.
Per quanto riguarda le condizioni della separazione, si richiamano i patti espressi dai coniugi, in quanto risultano confacenti all'interesse dei figli minori e non contrastanti con norme imperative o con i principi di ordine pubblico morale e familiare.
Trattandosi di procedimento a domanda congiunta, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.
Con separata ordinanza, si provvederà a rimettere la causa sul ruolo ai fini della pronuncia del divorzio, all'esito del decorso del termine previsto dalla legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, omologa la separazione consensuale tra (C.F.: ) e Parte_1 C.F._1
(C.F.: ), alle condizioni concordate indicate Parte_2 C.F._2
supra; spese compensate;
provvede come da separata ordinanza a rimettere la causa sul ruolo per la decisione sulla domanda di divorzio congiunto.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Castelfiorentino (FI) di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio del 23 aprile 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Michele Moggi Dott.ssa Marianna Serrao
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Volontaria Giurisdizione Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marianna Serrao Presidente
Dott. Michele Moggi Giudice Relatore
Dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 816/2025 R.G. promossa da:
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) entrambi rappresentati e difesi, per mandato in calce al ricorso C.F._2
congiunto, dall'Avv. Alice Giomi, presso il cui studio in Poggibonsi (SI), Via Salceto n. 91, sono elettivamente domiciliati
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)
CONCLUSIONI
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 23.4.2025, per e , l'Avv. Alice Giomi ha concluso chiedendo di Parte_1 Parte_2
“OMOLOGARE la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate, di seguito riprodotte:
1. I figli e vengono affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2
collocazione principale e residenza anagrafica presso la madre, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria 2 / 4
amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
2. La casa familiare sita a Poggibonsi Via del Chianti n. 81 è di proprietà della signora per la quota di ½ di nuda proprietà ed ½ di piena proprietà e viene assegnata alla Pt_1
stessa signora la quale continuerà ivi ad abitare con tutto quanto la arreda e Parte_1
correda, mentre il sig. si è già trasferito a vivere presso altra abitazione di sua proprietà Pt_2
sita in Poggibonsi (SI) Via Pisana n. 19
3. I coniugi stabiliscono che i figli staranno con il padre, salvo diverso e migliore accordo tra le parti, anche tenuto conto della loro età e delle loro inclinazioni, a settimane alternate nei giorni del lunedì e martedì e venerdì, sabato e domenica;
la settimana successiva andranno dal padre i giorni del mercoledì e giovedì, e così il tutto in modo alternato tra i genitori in modo che
i figli trascorrano due giorni consecutivi presso un genitore, due giorni consecutivi successivi presso l'altro e i tre giorni del fine settimana presso quello ove hanno trascorso i primi giorni della settimana;
I coniugi stabiliscono sin da adesso che potranno essere apportate modifiche ai periodi di visita sopra indicati, previo loro accordo, tenuto anche conto delle volontà dei figli e delle loro inclinazioni.
4. I figli minori, inoltre, salvo diverso e migliore accordo tra le parti, trascorreranno ad anni alterni, metà delle vacanze natalizie presso un genitore e l'altra metà presso l'altro genitore.
Analogamente i genitori stabiliscono che saranno divise equamente le vacanze pasquali dei figli.
Durante le vacanze estive entrambi i genitori trascorreranno quindici giorni, anche non consecutivi, con i figli minori, salvo diverso e migliore accordo;
i coniugi si impegnano a comunicarsi tempestivamente, e comunque entro la fine del mese di maggio di ogni anno, il periodo di vacanza prescelto.
I coniugi stabiliscono sin da adesso che potranno essere apportate modifiche ai periodi di visita sopra indicati, previo loro accordo, tenuto anche conto delle volontà dei figli e delle loro inclinazioni.
5. I genitori stabiliscono che entrambi provvederanno al mantenimento dei figli in misura diretta per il periodo di loro spettanza provvedendo al loro mantenimento direttamente;
3 / 4
6. Gli assegni unici o istituti equipollenti saranno percepiti interamente dalla signora
[...]
Pt_1
7. I signori e stabiliscono che le spese straordinarie familiari Parte_1 Parte_2
saranno supportate nella misura del 50% da ciascuno di loro e rinviano, per la determinazione e regolamentazione delle predette nonché per il loro rimborso e relative modalità al Protocollo in vigore alla data della presente presso il Tribunale di Siena.
8. I coniugi si rilasciano reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti nonché per il rilascio dei passaporti e documenti di identità validi per l'espatrio per i figli;
9. Le spese di procedura saranno sostenute al 50% da ciascun coniuge.
Pubblico Ministero: atti trasmessi in data 6.3.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 3.3.2025 dinanzi al Tribunale Ordinario di Siena,
[...]
e esponevano che avevano contratto matrimonio in Pt_1 Parte_2
Castelfiorentino (FI) il 5.9.2015, matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Castelfiorentino, atto n. 30, parte II, serie C, anno 2015, e che dal matrimonio erano nati in
Poggibonsi (SI) i figli il 22.12.2012 e il 20.08.2017; evidenziavano che la Per_1 Per_2
convivenza era divenuta intollerabile e concludevano chiedendo di omologare la separazione, alle condizioni concordate e riportate supra, e quindi il divorzio.
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 23.4.2025, i coniugi, con note scritte, dichiaravano di rinunciare alla comparizione personale, confermavano le condizioni contenute nel ricorso e ribadivano la propria volontà di non riconciliarsi.
La procuratrice delle parti precisava le conclusioni, come in epigrafe riportate, ed il Giudice
Istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti hanno chiesto la pronuncia della separazione alle condizioni Pt_1 Pt_2 concordate indicate supra, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., oltre che del divorzio.
A tal proposito, le prospettazioni contenute nel ricorso e la separazione di fatto già in corso comprovano, invero, una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di un'armonica comunione di intenti e di sentimenti, che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. 4 / 4
Ricorrono quindi, senza dubbio, le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e, conseguentemente, in accoglimento della domanda congiunta, deve essere omologata la separazione personale dei coniugi.
Per quanto riguarda le condizioni della separazione, si richiamano i patti espressi dai coniugi, in quanto risultano confacenti all'interesse dei figli minori e non contrastanti con norme imperative o con i principi di ordine pubblico morale e familiare.
Trattandosi di procedimento a domanda congiunta, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.
Con separata ordinanza, si provvederà a rimettere la causa sul ruolo ai fini della pronuncia del divorzio, all'esito del decorso del termine previsto dalla legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, omologa la separazione consensuale tra (C.F.: ) e Parte_1 C.F._1
(C.F.: ), alle condizioni concordate indicate Parte_2 C.F._2
supra; spese compensate;
provvede come da separata ordinanza a rimettere la causa sul ruolo per la decisione sulla domanda di divorzio congiunto.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Castelfiorentino (FI) di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio del 23 aprile 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Michele Moggi Dott.ssa Marianna Serrao