Articolo 5 della Legge 12 giugno 1913, n. 611
Articolo 4Articolo 6
Versione
17 luglio 1913
Art. 5.

Le Societa' protettrici degli animali costituite in ente morale dovranno inviare copia dei loro bilanci preventivi e dei loro conti consuntivi al prefetto della provincia.

Ove il prefetto riconosca che per deficienza di mezzi, o per cattiva o negligente amministrazione la Societa' non possa rispondere ulteriormente allo scopo per cui fu eretta in ente morale, ne proporra' lo scioglimento al Ministero dell'interno.

Entrata in vigore il 17 luglio 1913