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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 09/12/2025, n. 1378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1378 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SIRACUSA Sezione Prima civile
Settore Lavoro e Previdenza
VERBALE DI UDIENZA della causa n. 2683 /2021 R.G. Tra
Parte_1
E
Pt_2
All'udienza del 09/12/2025 alle ore 9:00 e ss., avanti al Giudice onorario dott.ssa Giovanna Pedalino, sono comparsi per la parte ricorrente l'avv. Luciano Lucia Lavinia e per l' l'avv. Laura Schermi, in sostituzione dell'avv. Marcedone Ivano. Pt_2
Il Giudice invita le parti a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti discutano la causa e precisano le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi.
Il G.L. si ritira in camera di consiglio per la decisione autorizzando i difensori ad allontanarsi dall'aula Il Giudice
all'esito della camera di consiglio, alle ore 16:30 , rientrata in aula decide ex art. 429 c.p.c. con l'allegata sentenza a verbale con motivazione contestuale dandone integrale lettura in pubblica udienza in assenza delle parti che si sono allontanate.
Il Giudice Dott.ssa Giovanna Pedalino
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice Onorario dott.ssa Giovanna Pedalino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato all'udienza di discussione del 09/12/2025 ex art. 429 c.p.c., dandone pubblica e integrale lettura, la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al n. 2683/2021 R.G. vertente
TRA
, (codice fiscale ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Luciano Lucia Lavinia , per procura in calce al ricorso introduttivo,
- ricorrente
E
, (C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 suo Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marcedone Ivano , giusta procura generale alle liti in atti
- resistente
OGGETTO: pensione
Si dà atto che presente fascicolo è stato assegnato allo scrivente magistrato onorario in data 21/10/2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 31/12/2021 il signor esponeva: che in minore Parte_1 età era stato riconosciuto invalido con diritto a percepire l'indennità di frequenza ai sensi della legge 289/90, che in seguito a domanda di aggravamento aveva chiesto il riconoscimento dello stato di handicap grave e la concessione della indennità di accompagnamento e la commissione medica lo aveva riconosciuto portatore di Pt_2 handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/1992; che la prestazione della indennità di accompagnamento non riconosciuta dalla Commissione medica gli era stata riconosciuta con sentenza del Tribunale di Siracusa n. 579/2021 Pt_2
2 del 1.04.2021; che al fine di ottenere la liquidazione delle prestazioni aveva trasmesso all' il modulo AP 70 come richiesto;
che l' aveva liquidato soltanto la indennità Pt_2 Pt_2 di accompagnamento (riconosciuta in sentenza) mentre non aveva liquidato i ratei di pensione relativi al riconoscimento del 100% di inabilità ex lege 18/1971. Sosteneva che erroneamente l' non aveva liquidato anche la pensione di invalidità che , invece, gli Pt_2 spetta, con decorrenza dal mese di aprile 2001, mese successivo al compimento del diciottesimo anno di età ai sensi della legge 114/2014, in conseguenza del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento avvenuto nel giudizio di merito ATPO definito con la citata sentenza n. 579/2021 del 1.04.2021. Concludeva chiedendo al tribunale di accertare e dichiarare il suo diritto alla prestazione relativa alla sua condizione di invalidità al 100% ai sensi della legge 114/ 2014, dal mese di aprile 2021, oltre interessi legali dalla maturazione al soddisfo e rivalutazione monetaria e per l'effetto condannare L' ad Pt_2 erogare la somma.
Costituitosi ritualmente l' chiedeva il rigetto del ricorso per infondatezza argomentando Pt_2 che “a sentenza non conferisce il diritto all'erogazione della prestazione, ma si limita ad accertare la sussistenza del mero requisito sanitario” e che “in ogni caso non può valutarsi il diritto alla pensione di inabilità civile in quanto il minore non aveva più diritto all'indennità di frequenza, per essergli stato riconosciuto, su domanda di aggravamento, il diritto all'indennità di accompagnamento”.
La causa veniva istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti.
La causa dopo l'assegnazione al giudice Gurrieri è stata delegata al giudice onorario dott.
, successivamente al giudice onorario dott. Marescalco, poi assegnata alla dott.ssa Per_1
Bologna e , infine, in data 21.10.2025 è stata assegnata allo scrivente magistrato onorario.
Dopo lo scambio di note autorizzate, la causa all'udienza odierna all'esito della discussione viene decisa con la presente sentenza a verbale dando lettura integrale del dispositivo e della motivazione.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
L'art. 25, comma 6, della legge 114/2014 (Decreto Semplificazioni) statuisce che: “Ai minori titolari dell'indennità di accompagnamento per invalidi civili di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, ovvero dell'indennità di accompagnamento per ciechi civili di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 406, e alla legge 27 maggio 1970, n. 382, ovvero dell'indennità di comunicazione di cui all'art. 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, nonché ai soggetti riconosciuti dalle Commissioni mediche, individuate dall'art. 20, comma 1, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge
3 3 agosto 2009, n. 102, affetti dalle patologie di cui all'art. 42- ter, comma 1, del decreto- legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.
98, sono attribuite al compimento della maggiore età le prestazioni economiche erogabili agli invalidi maggiorenni, senza ulteriori accertamenti sanitari, ferma restando la sussistenza degli altri requisiti previsti dalla normativa di settore”.
Con l'introduzione della legge 114/2014 è stato previsto che i minori che percepiscono l'indennità di accompagnamento (o di comunicazione per i sordi) hanno diritto alla pensione di inabilità (o ciechi/sordi) al compimento dei 18 anni senza dover ripetere l'accertamento sanitario, ma devono presentare all' il modulo AP70 per autocertificare Pt_2
i requisiti reddituali, permettendo così la prosecuzione automatica delle prestazioni e l'erogazione della pensione spettante ai maggiorenni.
Dall'istruttoria è risultato provato che il ricorrente prima del raggiungimento della maggiore età è stato riconosciuto invalido al 100% con diritto a percepire l'indennità di accompagnamento previsto dalla legge 11 febbraio 1980, n. 18 dal mese di gennaio 2000
(quando aveva ancora 16 anni). Tale riconoscimento è avvenuto con sentenza Persona_2 definitiva n. 579/2021 del 01/04/2021 resa dal tribunale di Siracusa. Infatti, in quel giudizio il CTU ha accertato che , è affetto da “Disabilità intellettiva di grado Parte_1 moderato in soggetto con deficit delle autonomie. Affetto da disturbo dell'emotività e della condotta con connotazioni psicotiche, anomalie neuroradiologiche aspecifiche ed alterazioni cromosomiche in trattamento farmacologico con neurolettico e stabilizzanti dell'umore. […] in considerazione dell'esame obiettivo effettuato in sede di operazioni peritali, che depone per un quadro clinico complessivamente grave con deficit dell'autonomia personale, possa ritenersi invalido civile con assoluta impossibilità a compiere dli atti della vita quotidiana senza aiuto di altra persona e, pertanto, avente diritto all'indennità di accompagnamento a far data dal Gennaio 2020”
In quel giudizio i genitori di non hanno chiesto espressamente al ctu di Parte_1 riconoscere che il minore era invalido al 100% e il CTU non ha specificato che il minore era invalido al 100 % , ciò in quanto la specificazione sarebbe stata ultronea non avendo
, allora minore, diritto alla pensione. Tuttavia, l'accertamento della invalidità Parte_1 totale e permanente al 100% deve ritenersi implicita nel riconoscimento della indennità di accompagnamento perché ne costituisce presupposto imprescindibile e indefettibile ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18 che ne prevede la concessione solo a mutilati ed invalidi civili totalmente inabili.
4 Ne consegue che, in applicazione corretta della legge 114/2014, il ricorrente, minore titolare di indennità di accompagnamento, al raggiungimento della maggiore età ha maturato il diritto alle prestazioni economiche erogabili agli invalidi totali maggiorenni, senza ulteriori accertamenti sanitari. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso va accolto con riconoscimento in capo a del diritto a percepire i ratei di Parte_1 pensione relativi alla invalidità al 100% con decorrenza dal 01.04.2021 (mese successivo al compimento della maggiore età) oltre interessi dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e devono essere poste a carico di , in Pt_2 persona del legale rappresentante p.t., e sono liquidate come in dispositivo sulla base del
D.M. 55/2014 in ragione del valore della causa, applicando i compensi in base ai valori minimi, in considerazione della istruttoria documentale e della limitata attività difensiva svolta. Spese da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., a favore del difensore che ha compiuto rituale dichiarazione.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così statuisce:
- In accoglimento del ricorso dichiara che ha diritto a percepire i ratei di Parte_1 pensione relativi alla sua invalidità al 100% con decorrenza da 1.01.2020 e , per l'effetto, condanna al pagamento delle relative somme oltre interessi dalla scadenza dei singoli Pt_2 ratei al soddisfo.
- Condanna , in persona del legale rappresentane pro tempore, alle spese processuali Pt_2 in favore del ricorrente, che liquida in complessivi euro 2540,00 (duemilacinquecento quaranta/00) per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA se dovute per legge, da distrarsi ex art 93 c.c. in favore dell'avv. Luciano Lucia Lavinia, dichiaratasi antistatario.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Siracusa, 09/12/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Giovanna Pedalino
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