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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/11/2025, n. 8778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8778 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione, in persona della dott. ssa Maria
Rosaria Palumbo, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito del deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art. 127 ter cpc, per il giorno 20.11.2025, così come modificato dal d.lgs 149/2022, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, ha emesso la seguente sentenza
nella causa iscritta al n. 21169/2024 +21174/ 2024 del ruolo generale vertente tra
, rapp.to e difeso dall'avv. VERDE ANTONELLA, con cui elett.te Parte_1 domiciliato in Indirizzo Telematico
ricorrente e
, rapp.to e difeso dall'avv. TROVATI ANTONELLA ed elett.te domiciliato come CP_1 in atti resistente Conclusioni delle parti e ragioni della decisione
Con distinti ricorsi, aventi RG 21169/2024 e 21174/2024, depositati il
04/10/2024 e successivamente riuniti, l'istante di cui in epigrafe adiva il Tribunale di Napoli quale Giudice del Lavoro per sentire accertare e dichiarare il suo diritto a vedersi corrispondere, dal Fondo di Garanzia dell' , le somme già accertate CP_1 come dovute a titolo di TFR, in relazione al rapporto di lavoro intercorso con la
[...]
di (c.f. con sede in Napoli Parte_2 Persona_1 P.IVA_1 alla Via Foria n.133, dal 1 Settembre 2002 al 31 dicembre 2012, nonché dall'8 maggio 2013 al 31 dicembre 2015, con contratto a tempo indeterminato, orario full time e mansioni di panettiere, il tutto come accertato con sentenza n. 6770/2022 resa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli in data 20/12/2022, passata in giudicato;
premetteva che la predetta sentenza concludeva il giudizio promosso con ricorso depositato il 16/10/2019, nei confronti dei soci illimitatamente responsabili della predetta società (che, nelle more, aveva cessato l'attività)
e per sentire accertare la sussistenza del rapporto Persona_1 CP_2 di lavoro subordinato a tempo indeterminato per i periodi indicati e, quindi, sentire condannare, i predetti, al pagamento, in suo favore, delle differenze retributive, del
TFR e delle varie indennità maturate e non percepite per il periodo accertato;
che con la predetta sentenza n. 6770/2022 del 20/12/2022, i e Persona_1
in solido e quali soci della CP_2 Parte_3
, cancellata nel 2016, venivano condannati al pagamento delle differenze
[...] retributive dovute e non corrisposte, quantificate in € 35.733,12, nonché al pagamento dei TFR dovuti per i due distinti periodi lavorativi, così precisati: €
12.024,96 a titolo di TFR dovuto per il rapporto di lavoro svolto nel periodo compreso tra il 01/09/2002 e il 31/12/2012; € 4.051,63 per il rapporto di lavoro svolto nel periodo successivo, compreso tra l'08/05/2013 e il 31/12/2015; che la sentenza, non appellata, costituisce giudicato tra le parti, come certificato;
che in virtù del predetto titolo, egli intraprendeva azioni esecutive in danno dei convenuti, nella forma dei pignoramenti mobiliari presso le rispettive residenze, rimaste prive di esito (docc. nn 6 e 6a), quindi veniva accertata l'incapienza e l'impossidenza degli stessi, che non posseggono beni immobili;
che sussistendo, pertanto, i presupposti previsti dalla legge, con domanda telematica n. INPS.5100.25/07/2023.0577793, del 25/07/2023, e con domanda telematica n. .5100.25/07/2023.0577837 a CP_1 mezzo del procuratore a tanto delegato, provvedeva a richiedere la liquidazione del
TFR al Fondo di Garanzia presso l' , ai sensi della L.n.297/82 e del D. Lgs CP_1
n.80/92, per la somma di € 12.024,96 a titolo di TFR dovuto per il rapporto di lavoro svolto nel periodo compreso tra il 01/09/2002 e il 31/12/2012 (doc. n.1 fascicolo rg.21169.24); che con domanda telematica n.
.5100.25/07/2023.0577837, sempre per il tramite del procuratore delegato, CP_1 chiedeva la liquidazione del TFR al Fondo di Garanzia presso l' , per la somma CP_1 di € 4.051,63 per il rapporto di lavoro svolto nel periodo compreso tra l'08/05/2013
e il 31/12/2015, (doc.n.1 fascicolo rg 21174.24); che alle domande, veniva allegata breve nota esplicativa dell'attività svolta e gli atti comprovanti le azioni esecutive intraprese nei confronti dei soci illimitatamente responsabili;
che decorso infruttuosamente il termine di legge, in data 30/10/2023, proponeva ricorsi avverso il Comitato Provinciale;
che le predette istanze rimanevano inevase, per cui venivano introdotti, per ciascuna richiesta, distinti ricorsi dinanzi il Giudice del
Lavoro del Tribunale di Napoli, unitamente ad altro ricorso avente ad oggetto il periodo di lavoro successivo, svolto con altra società, come accertato dalla predetta sentenza;
che i ricorsi venivano assegnati allo stesso giudice che fissava la medesima udienza di comparizione del 20/03/2025.
Ritualmente notificati i ricorsi, si costituiva in giudizio l' il quale eccepiva la CP_1 connessione soggettiva e oggettiva tra i giudizi;
inoltre, eccepiva la decadenza e l'incompletezza della documentazione allegata ai ricorsi amministrativi.
Il giudice disponeva la riunione soltanto per i giudizi aventi Rg 21169 e
21174/2024, e fissava l'udienza di discussione, cui rinviava anche il terzo procedimento, abilitando le parti al deposito di note.
La domanda è ammissibile, proponibile e fondata e deve trovare accoglimento.
In via preliminare, si fa rilevare che risultano assolte le condizioni di procedibilità
e ammissibilità della domanda.
Infatti, il ricorrente ha espletato i ricorsi amministrativi, rimasti inevasi, e sono decorsi i termini di legge per l'azione giudiziaria.
La sentenza che ha accertato il diritto ed ha quantificato i crediti del lavoratore è stata depositata il 20/12/2022.
La prima istanza al Fondo di Garanzia presso l' veniva depositata in data CP_1
25/07/2023; decorsi inutilmente i 90 giorni, in mancanza di riscontro, l'istante impugnava proprio il provvedimento di reiezione, per silenzio – rigetto, e ne chiedeva l'annullamento.
Anche i ricorsi in opposizione depositati in data 30/10/2023, rimanevano inevasi, per cui, risulta ampiamente decorso anche il secondo termine.
Dalla esibita documentazione, pertanto, risulta la tempestività dei ricorsi, depositati il 04/10/2024, il che rende del tutto infondata la relativa eccezione di decadenza, formulata dall' . CP_1
Nel merito, la domanda è fondata e come tale può essere accolta.
Preliminarmente, le eccezioni di inammissibilità sono infondate.
Ed invero, il ricorso introduttivo è conforme ai dettami dell'art. 414 cpc, contenendo gli elementi necessari per l'individuazione del petitum e della causa petendi, in fatto e in diritto.
Nel merito, la domanda è fondata e come tale può essere accolta.
E' opportuno precisare al riguardo che il ricorrente invoca l' intervento del Fondo per la liquidazione delle competenze di fine rapporto, nei confronti del datore di lavoro non assoggettabile alle procedure concorsuali per cui sia dato seguito inutilmente all' azione esecutiva e le garanzie patrimoniali risultino insufficienti.
Nel dare attuazione alla direttiva ( n. 80/987), il legislatore italiano ( l. 29 maggio
1982, n. 297art. 2, Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), infatti ha istituito presso l' il fondo di garanzia – gestito dall' CP_1 istituto medesimo – per assicurare al lavoratore, nel caso di insolvenza del datore di lavoro- di soggezione- cioè a fallimento o ad altra procedura concursuale-la soddisfazione effettiva del credito – non contemplato dalla direttiva ( che ne risulta, quindi, derogata in melius, a favore dei lavoratori) – a titolo trattamento di fine rapporto ( sul punto, vedi, per tutte, Cass. n. 18481/2007, 1885/2005 cit., anche in motivazione).
Ne risulta quindi, stabilito che, il Fondo di garanzia – nelle prospettate ipotesi di insolvenza del datore di lavoro – assicura- “ il pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori subordinati” - in coerenza con la direttiva comunitaria – identificando i diritti stessi per il titolo, sul quale si fondano ( trattamento di fine rapporto appunto).
La direttiva comunitaria, stabilisce, contesutalmente ( comma 5), che qualora il datore di lavoro non sia soggetto a procedure concorsuali (di cui al R.D. 16 marzo
1942 n. 267) “ il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempre che, a seguito dell' esperimento dell' esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti.
Nell' estendere poi la garanzia del Fondo- ai “ crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro”, che risultano tutelati dalla direttiva ( n. 80/987 cit.) “in caso di insolvenza del datore di lavoro” - la successiva disciplina nella materia de qua
( D.Lgs 27 gennaio 1992 n.80 art. 1 e 2 Attuazione della direttiva 80/987/CEE in materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro) ribadisce esplicitamente ( articolo I comma 2) che il lavoratore o i lavoratori aventi diritto, possono chiedere il pagamento-( anche) di detti crediti di lavoro- al
Fondo di garanzia- parimenti- “ sempre che, a seguito dell' esperimento dell' esecuzione forzata per la realizzazione del credito, relativo a detto trattamento , le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto od in parte insufficienti”.
La procedura per l' accertamento ed il conseguimento di quanto dovuto al Fondo di garanzia – nel caso di datore di lavoro soggetto a procedure concorsuali – si articola nella insinuazione del credito del lavoratore ( e degli accessori relativi) nello stato passivo del fallimento ( o di altra procedura concorsuale) del datore di lavoro- reso esecutivo o, comunque, divenuto “ definitivo” ( a seguito della sentenza di rigetto delle eventuali opposizioni od impugnazioni, riguardanti quel credito) – e nella successiva presentazione al Fondo – una volta che sia trascorso inutilmente il previsto termine dilatorio ( di quindici giorni) – della domanda di pagamento.
Il diritto alla prestazione da parte del Fondo non nasce direttamente dal rapporto di lavoro, ma dal distinto rapporto assicurativo – previdenziale ( cfr, Cass., n.
27917/2005) e nella concorrenza dei presupposti previsti dalla legge, costituiti
( sempre con riferimento all' ipotesi qui presa in esame) dall' insolvenza del datore di lavoro e dell' accertamento del credito nell' ambito della procedura concorsuale, secondo le regole specifiche di quest' ultima.
Le previsioni di cui alle norme che le disciplinano escludono che il Fondo debba intervenire prima della dichiarazione di insolvenza e di ammissione al passivo del credito fatto valere;
dall' altro non dettano alcuna disposizioni affinchè l' venga CP_1 informato degli elementi necessari per l' accertamento del diritto e della misura della prestazione, essendo sufficiente a sorreggere la pretesa di pagamento nei confronti del Fondo di garanzia la dimostrazione che il credito sia stato ammesso al passivo;
tal che è stato desunto “ che la verifica sull' esistenza del credito non compete all' istituto” ( Cfr, Cass., n. 3939/2014).
Ed invero, attesa la già rilevata autonomia dell' obbligazione dei Fondo rispetto a quella del datore di lavoro ( non trattandosi di un' una obbligazione con pluralità di debitori, ma di distinte obbligazioni, una nascente dal rapporto assicurativo – previdenziale, l' altra dal rapporto di lavoro), ne deriva l' inapplicabilità della disciplina relativa alle obbligazioni solidali, cosicchè deve escludersi che l' sia CP_1 abilitato, secondo le regole di queste ultime, a contestare l' esistenza e l' ammontare del credito retributivo, esprimendo invece la legge la regola opposta, vale a dire che il presupposto dell' obbligazione del Fondo è che sia stato accertato, nei modi tassativamente specificati, un credito nei confronti del datore di lavoro.
Tale conclusione non solo appare coerente con la procedura per l' accertamento ed il conseguimento di quando dovuto dal Fondo di garanzia, ma risulta altresì funzionale allo scopo della norma di garantire al lavoratore proprio il pagamento di quel credito di lavoro ( TFR) che sia rimasto insoddisfatto per l' insolvenza del datore di lavoro.
Ne discende che il trattamento di fine rapporto e le ultime tre retribuzioni che il
Fondo di garanzia è tenuto a pagare ai lavoratori, in sostituzione del datore di lavoro insolvente, si identifica con l' oggetto del credito che, allo stesso titolo, risulta ammesso al passivo del fallimento.
Nell' altra ipotesi, che è quella per cui è causa, l' infruttuoso esercizio di alcuno dei mezzi di espropriazione di cui ai Capi secondo, terzo e quarto del titolo secondo del Libro terzo del codice di rito) intanto può legittimare l' azione nei confronti del
Fondo, in quanto non esistano le condizioni per la proficua utilizzazione di ogni altro mezzo.
La legge, prevede “ soltanto l' esperimento dell' esecuzione forzata” che presuppone un idoneo titolo esecutivo giudiziale.
Nella specie, è stata prodotta la sentenza n. 6770/2022 che consente la quantificazione del credito per cui oggi si agisce, e costituisce idoneo titolo esecutivo ai sensi dell' art. 472 c.c.
Per ottenere la liquidazione del TFR dal Fondo di Garanzia dell' pertanto, è CP_1 necessario dimostrare la sussistenza congiunta di questi presupposti:
- cessazione del rapporto (a prescindere dalla causa);
- mancato pagamento da parte del datore di lavoro;
- l'apertura del fallimento o di un' altra procedura concorsuale;
- il tentativo di pignoramento non andato a buon fine nel caso in cui l'imprenditore non possa essere sottoposto a procedura concorsuale.
Nel caso di specie, il diritto del lavoratore a ricevere il TFR, per i distinti rapporti di lavoro come accertati, risulta sancito dalla sentenza n. 6770/2022 del Giudice del
Lavoro del Tribunale di Napoli.
La società datrice di lavoro risulta cancellata dal Registro delle Imprese a far data dal 2016, tant'è vero che la sentenza condannava i soci della e i predetti Pt_2 sono stati inutilmente aggrediti con azioni esecutive risultate infruttuose, e inoltre essi, non possono essere soggetti a procedure concorsuali, come pure ha dichiarato la sez. Fallimentare del Tribunale di Napoli.
Pertanto, la parte ricorrente ha dimostrato documentalmente l'esistenza dei presupposti suddetti, in uno con la certificazione attestante il passaggio in giudicato della citata sentenza ( cfr. documenti n. 4, 5, 6 e 7).
Né l' può sollevare eccezioni sul merito della statuizione di cui alla sentenza di CP_1 condanna per cui è causa, sia nell'an che nel quantum, posto che il giudicato copre il dedotto e il deducibile.
Sussistono, pertanto, le condizioni per l'intervento del Fondo di Garanzia, costituito presso l' , tenuto a pagare il T.F.R. nel caso in cui l'azienda del datore di lavoro CP_1
è chiusa da oltre un anno ed il dipendente abbia eseguito un'azione esecutiva senza esito.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dott.ssa M.R., nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
a) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' quale fondo di garanzia, CP_1 al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 16.076,59 a titolo di TFR per la causali di cui in motivazione, oltre accessori come per legge dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo;
b) Condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in CP_1 complessivi euro 1.500.00, oltre iva, cpa e contributo spese generali con attribuzione.
Si comunichi. Così deciso, in Napoli, in data 27/11/2025
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Maria Rosaria Palumbo
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione, in persona della dott. ssa Maria
Rosaria Palumbo, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito del deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art. 127 ter cpc, per il giorno 20.11.2025, così come modificato dal d.lgs 149/2022, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, ha emesso la seguente sentenza
nella causa iscritta al n. 21169/2024 +21174/ 2024 del ruolo generale vertente tra
, rapp.to e difeso dall'avv. VERDE ANTONELLA, con cui elett.te Parte_1 domiciliato in Indirizzo Telematico
ricorrente e
, rapp.to e difeso dall'avv. TROVATI ANTONELLA ed elett.te domiciliato come CP_1 in atti resistente Conclusioni delle parti e ragioni della decisione
Con distinti ricorsi, aventi RG 21169/2024 e 21174/2024, depositati il
04/10/2024 e successivamente riuniti, l'istante di cui in epigrafe adiva il Tribunale di Napoli quale Giudice del Lavoro per sentire accertare e dichiarare il suo diritto a vedersi corrispondere, dal Fondo di Garanzia dell' , le somme già accertate CP_1 come dovute a titolo di TFR, in relazione al rapporto di lavoro intercorso con la
[...]
di (c.f. con sede in Napoli Parte_2 Persona_1 P.IVA_1 alla Via Foria n.133, dal 1 Settembre 2002 al 31 dicembre 2012, nonché dall'8 maggio 2013 al 31 dicembre 2015, con contratto a tempo indeterminato, orario full time e mansioni di panettiere, il tutto come accertato con sentenza n. 6770/2022 resa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli in data 20/12/2022, passata in giudicato;
premetteva che la predetta sentenza concludeva il giudizio promosso con ricorso depositato il 16/10/2019, nei confronti dei soci illimitatamente responsabili della predetta società (che, nelle more, aveva cessato l'attività)
e per sentire accertare la sussistenza del rapporto Persona_1 CP_2 di lavoro subordinato a tempo indeterminato per i periodi indicati e, quindi, sentire condannare, i predetti, al pagamento, in suo favore, delle differenze retributive, del
TFR e delle varie indennità maturate e non percepite per il periodo accertato;
che con la predetta sentenza n. 6770/2022 del 20/12/2022, i e Persona_1
in solido e quali soci della CP_2 Parte_3
, cancellata nel 2016, venivano condannati al pagamento delle differenze
[...] retributive dovute e non corrisposte, quantificate in € 35.733,12, nonché al pagamento dei TFR dovuti per i due distinti periodi lavorativi, così precisati: €
12.024,96 a titolo di TFR dovuto per il rapporto di lavoro svolto nel periodo compreso tra il 01/09/2002 e il 31/12/2012; € 4.051,63 per il rapporto di lavoro svolto nel periodo successivo, compreso tra l'08/05/2013 e il 31/12/2015; che la sentenza, non appellata, costituisce giudicato tra le parti, come certificato;
che in virtù del predetto titolo, egli intraprendeva azioni esecutive in danno dei convenuti, nella forma dei pignoramenti mobiliari presso le rispettive residenze, rimaste prive di esito (docc. nn 6 e 6a), quindi veniva accertata l'incapienza e l'impossidenza degli stessi, che non posseggono beni immobili;
che sussistendo, pertanto, i presupposti previsti dalla legge, con domanda telematica n. INPS.5100.25/07/2023.0577793, del 25/07/2023, e con domanda telematica n. .5100.25/07/2023.0577837 a CP_1 mezzo del procuratore a tanto delegato, provvedeva a richiedere la liquidazione del
TFR al Fondo di Garanzia presso l' , ai sensi della L.n.297/82 e del D. Lgs CP_1
n.80/92, per la somma di € 12.024,96 a titolo di TFR dovuto per il rapporto di lavoro svolto nel periodo compreso tra il 01/09/2002 e il 31/12/2012 (doc. n.1 fascicolo rg.21169.24); che con domanda telematica n.
.5100.25/07/2023.0577837, sempre per il tramite del procuratore delegato, CP_1 chiedeva la liquidazione del TFR al Fondo di Garanzia presso l' , per la somma CP_1 di € 4.051,63 per il rapporto di lavoro svolto nel periodo compreso tra l'08/05/2013
e il 31/12/2015, (doc.n.1 fascicolo rg 21174.24); che alle domande, veniva allegata breve nota esplicativa dell'attività svolta e gli atti comprovanti le azioni esecutive intraprese nei confronti dei soci illimitatamente responsabili;
che decorso infruttuosamente il termine di legge, in data 30/10/2023, proponeva ricorsi avverso il Comitato Provinciale;
che le predette istanze rimanevano inevase, per cui venivano introdotti, per ciascuna richiesta, distinti ricorsi dinanzi il Giudice del
Lavoro del Tribunale di Napoli, unitamente ad altro ricorso avente ad oggetto il periodo di lavoro successivo, svolto con altra società, come accertato dalla predetta sentenza;
che i ricorsi venivano assegnati allo stesso giudice che fissava la medesima udienza di comparizione del 20/03/2025.
Ritualmente notificati i ricorsi, si costituiva in giudizio l' il quale eccepiva la CP_1 connessione soggettiva e oggettiva tra i giudizi;
inoltre, eccepiva la decadenza e l'incompletezza della documentazione allegata ai ricorsi amministrativi.
Il giudice disponeva la riunione soltanto per i giudizi aventi Rg 21169 e
21174/2024, e fissava l'udienza di discussione, cui rinviava anche il terzo procedimento, abilitando le parti al deposito di note.
La domanda è ammissibile, proponibile e fondata e deve trovare accoglimento.
In via preliminare, si fa rilevare che risultano assolte le condizioni di procedibilità
e ammissibilità della domanda.
Infatti, il ricorrente ha espletato i ricorsi amministrativi, rimasti inevasi, e sono decorsi i termini di legge per l'azione giudiziaria.
La sentenza che ha accertato il diritto ed ha quantificato i crediti del lavoratore è stata depositata il 20/12/2022.
La prima istanza al Fondo di Garanzia presso l' veniva depositata in data CP_1
25/07/2023; decorsi inutilmente i 90 giorni, in mancanza di riscontro, l'istante impugnava proprio il provvedimento di reiezione, per silenzio – rigetto, e ne chiedeva l'annullamento.
Anche i ricorsi in opposizione depositati in data 30/10/2023, rimanevano inevasi, per cui, risulta ampiamente decorso anche il secondo termine.
Dalla esibita documentazione, pertanto, risulta la tempestività dei ricorsi, depositati il 04/10/2024, il che rende del tutto infondata la relativa eccezione di decadenza, formulata dall' . CP_1
Nel merito, la domanda è fondata e come tale può essere accolta.
Preliminarmente, le eccezioni di inammissibilità sono infondate.
Ed invero, il ricorso introduttivo è conforme ai dettami dell'art. 414 cpc, contenendo gli elementi necessari per l'individuazione del petitum e della causa petendi, in fatto e in diritto.
Nel merito, la domanda è fondata e come tale può essere accolta.
E' opportuno precisare al riguardo che il ricorrente invoca l' intervento del Fondo per la liquidazione delle competenze di fine rapporto, nei confronti del datore di lavoro non assoggettabile alle procedure concorsuali per cui sia dato seguito inutilmente all' azione esecutiva e le garanzie patrimoniali risultino insufficienti.
Nel dare attuazione alla direttiva ( n. 80/987), il legislatore italiano ( l. 29 maggio
1982, n. 297art. 2, Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), infatti ha istituito presso l' il fondo di garanzia – gestito dall' CP_1 istituto medesimo – per assicurare al lavoratore, nel caso di insolvenza del datore di lavoro- di soggezione- cioè a fallimento o ad altra procedura concursuale-la soddisfazione effettiva del credito – non contemplato dalla direttiva ( che ne risulta, quindi, derogata in melius, a favore dei lavoratori) – a titolo trattamento di fine rapporto ( sul punto, vedi, per tutte, Cass. n. 18481/2007, 1885/2005 cit., anche in motivazione).
Ne risulta quindi, stabilito che, il Fondo di garanzia – nelle prospettate ipotesi di insolvenza del datore di lavoro – assicura- “ il pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori subordinati” - in coerenza con la direttiva comunitaria – identificando i diritti stessi per il titolo, sul quale si fondano ( trattamento di fine rapporto appunto).
La direttiva comunitaria, stabilisce, contesutalmente ( comma 5), che qualora il datore di lavoro non sia soggetto a procedure concorsuali (di cui al R.D. 16 marzo
1942 n. 267) “ il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempre che, a seguito dell' esperimento dell' esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti.
Nell' estendere poi la garanzia del Fondo- ai “ crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro”, che risultano tutelati dalla direttiva ( n. 80/987 cit.) “in caso di insolvenza del datore di lavoro” - la successiva disciplina nella materia de qua
( D.Lgs 27 gennaio 1992 n.80 art. 1 e 2 Attuazione della direttiva 80/987/CEE in materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro) ribadisce esplicitamente ( articolo I comma 2) che il lavoratore o i lavoratori aventi diritto, possono chiedere il pagamento-( anche) di detti crediti di lavoro- al
Fondo di garanzia- parimenti- “ sempre che, a seguito dell' esperimento dell' esecuzione forzata per la realizzazione del credito, relativo a detto trattamento , le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto od in parte insufficienti”.
La procedura per l' accertamento ed il conseguimento di quanto dovuto al Fondo di garanzia – nel caso di datore di lavoro soggetto a procedure concorsuali – si articola nella insinuazione del credito del lavoratore ( e degli accessori relativi) nello stato passivo del fallimento ( o di altra procedura concorsuale) del datore di lavoro- reso esecutivo o, comunque, divenuto “ definitivo” ( a seguito della sentenza di rigetto delle eventuali opposizioni od impugnazioni, riguardanti quel credito) – e nella successiva presentazione al Fondo – una volta che sia trascorso inutilmente il previsto termine dilatorio ( di quindici giorni) – della domanda di pagamento.
Il diritto alla prestazione da parte del Fondo non nasce direttamente dal rapporto di lavoro, ma dal distinto rapporto assicurativo – previdenziale ( cfr, Cass., n.
27917/2005) e nella concorrenza dei presupposti previsti dalla legge, costituiti
( sempre con riferimento all' ipotesi qui presa in esame) dall' insolvenza del datore di lavoro e dell' accertamento del credito nell' ambito della procedura concorsuale, secondo le regole specifiche di quest' ultima.
Le previsioni di cui alle norme che le disciplinano escludono che il Fondo debba intervenire prima della dichiarazione di insolvenza e di ammissione al passivo del credito fatto valere;
dall' altro non dettano alcuna disposizioni affinchè l' venga CP_1 informato degli elementi necessari per l' accertamento del diritto e della misura della prestazione, essendo sufficiente a sorreggere la pretesa di pagamento nei confronti del Fondo di garanzia la dimostrazione che il credito sia stato ammesso al passivo;
tal che è stato desunto “ che la verifica sull' esistenza del credito non compete all' istituto” ( Cfr, Cass., n. 3939/2014).
Ed invero, attesa la già rilevata autonomia dell' obbligazione dei Fondo rispetto a quella del datore di lavoro ( non trattandosi di un' una obbligazione con pluralità di debitori, ma di distinte obbligazioni, una nascente dal rapporto assicurativo – previdenziale, l' altra dal rapporto di lavoro), ne deriva l' inapplicabilità della disciplina relativa alle obbligazioni solidali, cosicchè deve escludersi che l' sia CP_1 abilitato, secondo le regole di queste ultime, a contestare l' esistenza e l' ammontare del credito retributivo, esprimendo invece la legge la regola opposta, vale a dire che il presupposto dell' obbligazione del Fondo è che sia stato accertato, nei modi tassativamente specificati, un credito nei confronti del datore di lavoro.
Tale conclusione non solo appare coerente con la procedura per l' accertamento ed il conseguimento di quando dovuto dal Fondo di garanzia, ma risulta altresì funzionale allo scopo della norma di garantire al lavoratore proprio il pagamento di quel credito di lavoro ( TFR) che sia rimasto insoddisfatto per l' insolvenza del datore di lavoro.
Ne discende che il trattamento di fine rapporto e le ultime tre retribuzioni che il
Fondo di garanzia è tenuto a pagare ai lavoratori, in sostituzione del datore di lavoro insolvente, si identifica con l' oggetto del credito che, allo stesso titolo, risulta ammesso al passivo del fallimento.
Nell' altra ipotesi, che è quella per cui è causa, l' infruttuoso esercizio di alcuno dei mezzi di espropriazione di cui ai Capi secondo, terzo e quarto del titolo secondo del Libro terzo del codice di rito) intanto può legittimare l' azione nei confronti del
Fondo, in quanto non esistano le condizioni per la proficua utilizzazione di ogni altro mezzo.
La legge, prevede “ soltanto l' esperimento dell' esecuzione forzata” che presuppone un idoneo titolo esecutivo giudiziale.
Nella specie, è stata prodotta la sentenza n. 6770/2022 che consente la quantificazione del credito per cui oggi si agisce, e costituisce idoneo titolo esecutivo ai sensi dell' art. 472 c.c.
Per ottenere la liquidazione del TFR dal Fondo di Garanzia dell' pertanto, è CP_1 necessario dimostrare la sussistenza congiunta di questi presupposti:
- cessazione del rapporto (a prescindere dalla causa);
- mancato pagamento da parte del datore di lavoro;
- l'apertura del fallimento o di un' altra procedura concorsuale;
- il tentativo di pignoramento non andato a buon fine nel caso in cui l'imprenditore non possa essere sottoposto a procedura concorsuale.
Nel caso di specie, il diritto del lavoratore a ricevere il TFR, per i distinti rapporti di lavoro come accertati, risulta sancito dalla sentenza n. 6770/2022 del Giudice del
Lavoro del Tribunale di Napoli.
La società datrice di lavoro risulta cancellata dal Registro delle Imprese a far data dal 2016, tant'è vero che la sentenza condannava i soci della e i predetti Pt_2 sono stati inutilmente aggrediti con azioni esecutive risultate infruttuose, e inoltre essi, non possono essere soggetti a procedure concorsuali, come pure ha dichiarato la sez. Fallimentare del Tribunale di Napoli.
Pertanto, la parte ricorrente ha dimostrato documentalmente l'esistenza dei presupposti suddetti, in uno con la certificazione attestante il passaggio in giudicato della citata sentenza ( cfr. documenti n. 4, 5, 6 e 7).
Né l' può sollevare eccezioni sul merito della statuizione di cui alla sentenza di CP_1 condanna per cui è causa, sia nell'an che nel quantum, posto che il giudicato copre il dedotto e il deducibile.
Sussistono, pertanto, le condizioni per l'intervento del Fondo di Garanzia, costituito presso l' , tenuto a pagare il T.F.R. nel caso in cui l'azienda del datore di lavoro CP_1
è chiusa da oltre un anno ed il dipendente abbia eseguito un'azione esecutiva senza esito.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dott.ssa M.R., nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
a) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' quale fondo di garanzia, CP_1 al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 16.076,59 a titolo di TFR per la causali di cui in motivazione, oltre accessori come per legge dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo;
b) Condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in CP_1 complessivi euro 1.500.00, oltre iva, cpa e contributo spese generali con attribuzione.
Si comunichi. Così deciso, in Napoli, in data 27/11/2025
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Maria Rosaria Palumbo