Sentenza 5 marzo 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 05/03/2019, n. 1243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1243 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2019 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/03/2019
N. 01243/2019 REG.PROV.COLL.
N. 01862/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1862 del 2016, proposto da
CO IE, rappresentata e difesa dall'avvocato Mario Trotta, con domicilio digitale come da pubblici registri e domicilio fisico eletto presso lo studio LA Pellegrino in Napoli, via Santa Lucia n. 20;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici è domiciliato ex lege in Napoli, via Diaz, 11;
per l’esecuzione del giudicato
formatosi sul decreto decisorio cron. n. 2676/14 reso, nel procedimento R.G. n. 642/14, dalla Corte di Appello di Napoli, Seconda Sezione Civile, il 17 giugno 2014 e depositato il 26 giugno 2014 - equa riparazione ex lege 89/01 (legge Pinto).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2019 la dott.ssa Viviana Lenzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
RILEVATO che, con ricorso notificato in data 15 aprile 2016 e depositato il successivo 27 aprile, IE CO ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto decisorio cron. n. 2676/14 reso, nel procedimento R.G. n. 642/14, dalla Corte di Appello di Napoli, Seconda Sezione Civile, il 17 giugno 2014 e depositato il 26 giugno 2014, concernente l’equa riparazione ex lege n. 89/2001;
CONSIDERATO che alla camera di consiglio dell’11 luglio 2018 il Presidente, ritenendo di porre a fondamento dell’odierna decisione la questione di inammissibilità del ricorso, rilevata d’ufficio, per mancata prova dell'effettuazione delle comunicazioni ex L. “Pinto”, ha indicato la questione medesima, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., dandone atto a verbale;
CONSIDERATO che parte ricorrente, che aveva fatto richiesta di concessione di un termine per dedurre sulla sollevata questione, non ha fatto pervenire alcuna memoria, né è comparsa alla camera di consiglio del 27 febbraio 2019;
RITENUTA assorbente la questione di inammissibilità del ricorso, rilevata d’ufficio;
CONSIDERATO, infatti, che:
- l’art. 5 sexies della L. n. 89/2001 – come inserito dall’art. 1, comma 777, lett. l), L. 28 dicembre 2015, n. 208, in vigore dal 1° gennaio 2016 – prevede al comma 1 che “Al fine di ricevere il pagamento delle somme liquidate a norma della presente legge, il creditore rilascia all'amministrazione debitrice una dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l'esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l'ammontare degli importi che l'amministrazione è ancora tenuta a corrispondere, la modalità di riscossione prescelta ai sensi del comma 9 del presente articolo, nonché a trasmettere la documentazione necessaria a norma dei decreti di cui al comma 3.”
- il successivo comma 5 prevede altresì che “L'amministrazione effettua il pagamento entro sei mesi dalla data in cui sono integralmente assolti gli obblighi previsti ai commi precedenti. Il termine di cui al periodo precedente non inizia a decorrere in caso di mancata, incompleta o irregolare trasmissione della dichiarazione ovvero della documentazione di cui ai commi precedenti.”;
- il comma 7, infine, per quanto di interesse, prevede che “Prima che sia decorso il termine di cui al comma 5, i creditori non possono procedere all'esecuzione forzata, alla notifica dell'atto di precetto, né proporre ricorso per l'ottemperanza del provvedimento.”;
RILEVATO che la parte ricorrente non ha dato prova di avere posto in essere gli adempimenti di cui ai richiamati commi 1 e 5, per cui il ricorso in epigrafe non poteva essere proposto, ai sensi del richiamato comma 7 (cfr. TAR Lazio, Roma, Sezione I Quater, 2 febbraio 2018, n. 1329);
RITENUTO, alla luce di quanto sopra, di dover conseguentemente dichiarare il ricorso inammissibile;
RITENUTO di poter compensare le spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2019 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Gaudieri, Presidente
Michelangelo Maria Liguori, Consigliere
Viviana Lenzi, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Viviana Lenzi | Francesco Gaudieri |
IL SEGRETARIO