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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 13/05/2025, n. 567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 567 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 3232/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott. Deli Luca – Presidente
Dott.ssa Marina Righi – Giudice rel.
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento ex art. 4 L. 01.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13 L. 06.03.1987 n. 74 promosso con ricorso congiunto presentato dai coniugi:
, Parte_1
con l'avv. RIONDATO PIERLUIGI
e
AVIONA IS, con l'avv. RIONDATO PIERLUIGI
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare dapprima la separazione personale, prendendo atto degli accordi intervenuti tra le stesse,
1 e successivamente - ai sensi dell'art. 473 bis.49 cod. proc. civ. – decorsi i termini di legge, lo scioglimento del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
La separazione personale dei coniugi è stata quindi pronunciata con la sentenza n. 709/2024 pubblicata e passata in giudicato in data 2/10/2024.
Con contestuale ordinanza, il Collegio ha rimesso la causa in istruttoria per la domanda di divorzio, rinviando il procedimento a data successiva al decorso del termine semestrale.
I coniugi medesimi, mediante il deposito di note in sostituzione dell'udienza del 22/04/2025 ex art. 127 ter c.p.c., hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso.
Poiché la separazione personale dura dal 26/09/2024 , data dell'ordinanza pronunciata in esito all'udienza celebrata ex art. 127 ter, e quindi per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970
n. 898 e successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
considerato che
le parti hanno inteso avvalersi della possibilità di cumulo della domanda di separazione e di quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Poiché la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 22/09/2006 tra i coniugi da Parte_1
nato a [...] il [...] e AVIONA IS nata a [...] il [...], matrimonio trascritto al n. 42, Parte II, Serie C, Anno 2016 del registro degli atti di matrimonio del Comune di
CASTELFRANCO VENETO, alle seguenti condizioni:
1) La casa coniugale di proprietà di ambedue i coniugi per uguali quote, sita in NC VE
(TV) Via Brenta, 93 resta assegnata con ogni arredo e corredo alla signora IS AVIONA la quale vi risiederà con i figli minori.
2 2) I figli minorenni e restano affidati congiuntamente a entrambi i Persona_1 Persona_2
genitori con residenza prevalenza presso la madre in NC VE (TV) Via Brenta, 93.
3) I genitori confermano il riconoscimento reciproco di ampio diritto di visita, che concorderanno di volta in volta tenendo conto delle esigenze scolastiche e ricreative dei figli;
ciascun genitore potrà tenere entrambi i figli con sé a fine settimana alterni dal venerdì sera per cena sino a domenica pomeriggio. Vacanze estive: poiché i genitori godono delle ferie in periodi differenti, ciascuno potrà tenere con sé e portare in vacanza entrambi i figli per un periodo di due settimane consecutive, da concordare entro il 30 giugno di ciascun anno;
Natalizie, ad anni alterni, dall'inizio delle vacanze scolastiche al 30 dicembre e dal 31 dicembre alla fine delle vacanze scolastiche;
Pasquali, sempre ad anni alterni, sino a Pasqua con un genitore e da Pasquetta con l'altro.
4) La signora IS AV continuerà a percepire per intero l'Assegno Unico erogato da INPS per i figli minori: a tanto il sig. dichiara di prestare espresso consenso. Parte_1
5) Il sig. a titolo di concorso al mantenimento dei figli, corrisponderà la somma mensile Parte_1
complessiva di euro 200,00 (Duecentoeuro), versandola entro il giorno 10 di ciascun mese direttamente alla sig.ra IS AV. Ciò con bonifico da effettuarsi alla signora su IBAN che la stessa indicherà o attraverso operazioni che risultino documentalmente per somme date e ricevute.
Tale somma sarà rivalutata ogni anno secondo gli indici ISTAT. Le spese straordinarie per i figli minori, da individuarsi secondo il 'protocollo' in uso presso Cotesto Tribunale di Treviso, saranno divise al 50% tra i genitori.
6) I ricorrenti si autorizzano reciprocamente alla richiesta di rilascio o di rinnovo dei documenti attinenti i figli, anche validi per l'espatrio.
7) I coniugi si danno reciprocamente atto di aver in precedenza definito i loro rapporti economici e di essere economicamente autosufficienti, rinunziando pertanto reciprocamente a richieste di assegno.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
3 Spese compensate
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio
Treviso, 22/04/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
D.ssa Marina Righi Dott. Deli Luca
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 3232/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott. Deli Luca – Presidente
Dott.ssa Marina Righi – Giudice rel.
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento ex art. 4 L. 01.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13 L. 06.03.1987 n. 74 promosso con ricorso congiunto presentato dai coniugi:
, Parte_1
con l'avv. RIONDATO PIERLUIGI
e
AVIONA IS, con l'avv. RIONDATO PIERLUIGI
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare dapprima la separazione personale, prendendo atto degli accordi intervenuti tra le stesse,
1 e successivamente - ai sensi dell'art. 473 bis.49 cod. proc. civ. – decorsi i termini di legge, lo scioglimento del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
La separazione personale dei coniugi è stata quindi pronunciata con la sentenza n. 709/2024 pubblicata e passata in giudicato in data 2/10/2024.
Con contestuale ordinanza, il Collegio ha rimesso la causa in istruttoria per la domanda di divorzio, rinviando il procedimento a data successiva al decorso del termine semestrale.
I coniugi medesimi, mediante il deposito di note in sostituzione dell'udienza del 22/04/2025 ex art. 127 ter c.p.c., hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso.
Poiché la separazione personale dura dal 26/09/2024 , data dell'ordinanza pronunciata in esito all'udienza celebrata ex art. 127 ter, e quindi per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970
n. 898 e successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
considerato che
le parti hanno inteso avvalersi della possibilità di cumulo della domanda di separazione e di quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Poiché la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 22/09/2006 tra i coniugi da Parte_1
nato a [...] il [...] e AVIONA IS nata a [...] il [...], matrimonio trascritto al n. 42, Parte II, Serie C, Anno 2016 del registro degli atti di matrimonio del Comune di
CASTELFRANCO VENETO, alle seguenti condizioni:
1) La casa coniugale di proprietà di ambedue i coniugi per uguali quote, sita in NC VE
(TV) Via Brenta, 93 resta assegnata con ogni arredo e corredo alla signora IS AVIONA la quale vi risiederà con i figli minori.
2 2) I figli minorenni e restano affidati congiuntamente a entrambi i Persona_1 Persona_2
genitori con residenza prevalenza presso la madre in NC VE (TV) Via Brenta, 93.
3) I genitori confermano il riconoscimento reciproco di ampio diritto di visita, che concorderanno di volta in volta tenendo conto delle esigenze scolastiche e ricreative dei figli;
ciascun genitore potrà tenere entrambi i figli con sé a fine settimana alterni dal venerdì sera per cena sino a domenica pomeriggio. Vacanze estive: poiché i genitori godono delle ferie in periodi differenti, ciascuno potrà tenere con sé e portare in vacanza entrambi i figli per un periodo di due settimane consecutive, da concordare entro il 30 giugno di ciascun anno;
Natalizie, ad anni alterni, dall'inizio delle vacanze scolastiche al 30 dicembre e dal 31 dicembre alla fine delle vacanze scolastiche;
Pasquali, sempre ad anni alterni, sino a Pasqua con un genitore e da Pasquetta con l'altro.
4) La signora IS AV continuerà a percepire per intero l'Assegno Unico erogato da INPS per i figli minori: a tanto il sig. dichiara di prestare espresso consenso. Parte_1
5) Il sig. a titolo di concorso al mantenimento dei figli, corrisponderà la somma mensile Parte_1
complessiva di euro 200,00 (Duecentoeuro), versandola entro il giorno 10 di ciascun mese direttamente alla sig.ra IS AV. Ciò con bonifico da effettuarsi alla signora su IBAN che la stessa indicherà o attraverso operazioni che risultino documentalmente per somme date e ricevute.
Tale somma sarà rivalutata ogni anno secondo gli indici ISTAT. Le spese straordinarie per i figli minori, da individuarsi secondo il 'protocollo' in uso presso Cotesto Tribunale di Treviso, saranno divise al 50% tra i genitori.
6) I ricorrenti si autorizzano reciprocamente alla richiesta di rilascio o di rinnovo dei documenti attinenti i figli, anche validi per l'espatrio.
7) I coniugi si danno reciprocamente atto di aver in precedenza definito i loro rapporti economici e di essere economicamente autosufficienti, rinunziando pertanto reciprocamente a richieste di assegno.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
3 Spese compensate
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio
Treviso, 22/04/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
D.ssa Marina Righi Dott. Deli Luca
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