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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 09/09/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI POTENZA SEZIONE CIVILE in persona di: dott. Pasquale Cristiano Presidente rel. dott. Michele Videtta Consigliere dott. Alessia D'Alessandro Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 622/2021 Ruolo Gen., avente ad oggetto risarcimento del danno da responsabilità professionale, riservata in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 29- 4-2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, come previsto dall'art. 127 ter cod. proc. civ., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022 a decorrere dal 1-1- 2023, tra
( ) Parte_1 C.F._1
( ) Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso ex art. 702 bis c.p.c., dagli avvocati Leonardo Pinto ( ) e Cesare Pinto C.F._3
( , presso il cui studio elettivamente domicilia in C.F._4
Matera, alla via De Sariis 24 appellanti e avv. Marchitelli Giacomo ), rappresentato e C.F._5 difeso, giusta procura conferita su supporto cartaceo trasmessa in copia informatica autenticata con firma digitale dal difensore costituitosi attraverso strumenti telematici, dall'avv. Francesco Gallipoli ( ), con il quale elettivamente domicilia in Potenza in C.F._6
Via Rosica n. 1 (c/o Toscano) appellata nonché ( ) con sede in Milano, 2 via Largo Controparte_1 P.IVA_1
Tazio Nuvolari 1, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura conferita su supporto cartaceo trasmessa in copia informatica autenticata con firma digitale dal difensore costituitosi attraverso strumenti telematici, dall'avv. Giancarlo Lombardi ( ), elettivamente domiciliata presso il domicilio CodiceFiscale_7
1 digitale nonché presso lo studio Email_1 dell'avv. Antonio De Sanctis, in Potenza, al corso 18 Agosto 1860 appellata SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI Con atto di citazione notificato il 20-12-2021 e Parte_1 Parte_2 hanno proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Matera,
[...] in composizione monocratica, n. 368/2021, pubblicata il 21-5-2021, non notificata, di rigetto della domanda, da essi appellanti proposta con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. atto depositato il 22-6-2016 di condanna dell'avv. Marchitelli Giacomo al risarcimento del danno, quantificato in € 90.022,43, oltre interessi dal 31-5-2016 al soddisfo, a titolo di risarcimento del danno da responsabilità professionale;
consistita nel comportamento omissivo posto in essere dal professionista convenuto per non avere riassunto nei termini di legge, ai sensi dell'art. 80, comma 1 cod. proc. amm., il giudizio 437/2000, da essi attori promosso dinanzi al TAR della Basilicata in qualità di proprietari e usufruttuari delle particelle 2070 e 699 del foglio 65 perché venissero annullati gli atti relativi alla procedura ablativa relativa all'area di sviluppo industriale La Martella, cagionandone l'estinzione, dichiarata con provvedimento del 23-12-2011 ai sensi dell'art. 35 comma 2 lett. a) cod. proc. amm. Lamentavano gli attori di non essere stati informati dal professionista convenuto della sentenza della Corte Costituzionale 243/2011, cui il TAR aveva rimesso gli atti previa sospensione del giudizio – dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art.7 comma 9 della L.R. n. 41/1998 che riapprovava ex lege piani territoriali e nuclei di industrializzazione, originariamente approvati e scaduti, senza una preventiva verifica, caso per caso, della persistente attualità dell'interesse allo sviluppo industriale a distanza di tempo e con lesione del diritto di proprietà in assenza di un riconoscimento di un indennizzo – e di aver saputo solo dopo dell'apertura di trattative con la controparte, Controparte_2
, per la definizione bonaria della controversia.
[...]
Ha ritenuto il primo giudice come, sebbene la mancata riassunzione avrebbe verosimilmente consentito al TAR di ritenere illegittimi gli atti ablativi impugnati, poiché eseguiti in forza di una norma incostituzionale, “tale situazione, dalla risultanze che emergono nel presente giudizio, non sarebbe stata comunque modificata in quanto non risulterebbe impugnato il successivo atto di esproprio”, ovvero “circostanza affermata da parte convenuta e non smentita da parte attrice che conferma di aver ricevuto la notifica del decreto di esproprio il 17-7-2001”; sicché “l'omessa impugnazione del provvedimento di esproprio rende improcedibili le impugnative proposte nei confronti dei suoi atti preparatori, in quanto il provvedimento di esproprio è un atto conseguenziale (dei provvedimenti formativi del piano regolatore), dotato di propria autonomia in grado di realizzare il definitivo trasferimento della titolarità del bene”.
2 Sicché – stante l'idoneità del decreto di esproprio a determinare l'effetto traslativo del diritto di proprietà in capo alla pubblica amministrazione della accessione invertita – “nessun pregiudizio diretto, a titolo di risarcimento danni come oggi richiesto, deriverebbe agli attori per la mancata riassunzione del giudizio dinanzi al TAR”, laddove “non può qualificarsi danno il mancato risarcimento in quanto nel giudizio di annullamento degli atti di esproprio finalizzati ad ottenere la disponibilità dei terreni non vi è il petitum conseguenziale della domanda risarcitoria”. Ritenuta assorbita la domanda di garanzia proposta dal convenuto nei confronti della chiamata in causa, il primo giudice compensato per l'intero le spese di lite, previo rigetto sia della domanda attorea restituzione del fascicolo relativo al ricorso dinanzi al TAR, non essendo emerso il rifiuto o il comportamento ostativo del professionista alla restituzione, sia della domanda riconvenzionale spiegata dal professionista convenuto, finalizzata alla condanna al pagamento della parcella per l'attività difensiva svolta, giacché estinto per prescrizione il diritto al compenso. Gli appellanti hanno affidato l'appello a 2 motivi insistendo per l'accoglimento della domanda proposta in primo grado, con vittoria delle spese, inclusa, in via istruttoria, la nomina del CTU per la determinazione del quantum. L'avv. Marchitelli Giacomo ha contestato la fondatezza dell'appello chiedendone il rigetto, con il favore delle spese e attribuzione;
laddove la ha concluso, in via principale, per il rigetto dell'appello, Controparte_1 ovvero, in via subordinata, per il rigetto della domanda di manleva in quanto infondata per prescrizione, per non operatività della garanzia e per decadenza dal diritto all'indennizzo. All'udienza del 29-4-2025, svolta con le modalità in epigrafe, la causa è stata riservata in decisione all'esito degli adempimenti cui all'art. 190 cod. proc. civ. MOTIVI DELLA DECISIONE A) Lamentano gli appellanti: con il primo motivo l'erronea lettura degli atti di causa, il travisamento e la erronea valutazione dei fatti, nonché la violazione dell'art.112 cpc;
e ciò, avendo chiesto non già la restituzione dei terreni oggetto di esproprio o collegato la domanda di risarcimento a tale mancata restituzione, bensì il solo annullamento degli atti impugnati, senza domanda restitutoria dei terreni e/o domanda di risarcimento per occupazione sine titulo. In sintesi,
“la motivazione secondo cui gli attori, anche se gli atti impugnati fossero stati annullati, comunque non avrebbero ottenuto la restituzione dei terreni è completamente erronea atteso che tale restituzione non è stata oggetto del petitum e causa petendi del ricorso presentato al TAR dall'avv. Marchitelli”; con il secondo motivo la mancata valutazione di quanto dedotto con la memoria di replica depositata il 3-3-2021, ovvero:1) la rinuncia da parte del professionista convenuto alla prova testimoniale dedotta per provare che gli
3 attori avrebbero manifestato la volontà di non voler riassumere la causa davanti al TAR e sottoscrivere un atto di transazione con il;
2) la CP_2 non accettazione del contraddittorio su fatti, eccezioni e difese dedotte dal convenuto tardivamente ed indebitamente;
3) la erronea affermazione del primo giudice secondo cui i motivi della mancata impugnazione del decreto definitivo di esproprio, dedotta dal convenuto per difendersi, non riguarderebbero il presente giudizio;
4) la mancata considerazione delle sulle norme processuali richiamate dagli attori per provare l'infondatezza, strumentalità e speciosità delle avverse difese;
5) la mancata considerazione del conflitto di interessi in capo all'avv. Marchitelli, “vero ed unico motivo della mancata riassunzione del processo davanti al TAR, incontestabilmente documentato, il quale – come detto – ha difeso, in separati giudizi coevi, gli attori e il parte resistente nel ricorso davanti al TAR”; 6) la Controparte_2 mancata considerazione delle “motivazioni sulla grave responsabilità professionale dell'avv. Marchitelli specificatamente ribadite nella predetta memoria di replica con richiami giurisprudenziali pure trascurati”. B) L'appello è infondato. Posta la configurabilità della responsabilità dell'avvocato verso il cliente, ai sensi dell'art. 1176, comma 2 cod. civ., quando il professionista ignori o violi precise disposizioni di legge, ovvero erri nel risolvere questioni giuridiche prive di significativi margini di opinabilità, giova rammentare come, ove anche risulti provato l'inadempimento del professionista alla propria obbligazione, per negligente svolgimento della prestazione, il danno derivante da eventuali sue omissioni deve ritenersi sussistente solo qualora, sulla scorta di criteri probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito. Il giudizio prognostico, che il giudice del merito deve sempre compiere, consiste in una valutazione volta a verificare se la pretesa azionata a suo tempo, senza la negligenza del legale, sarebbe stata in termini probabilistici ritenuta fondata e se il risultato sarebbe stato diverso e più favorevole all'assistito. Ciò premesso, si osserva come l'ampia motivazione, nei termini innanzi trascritti, addotta dal primo giudice, non priva di pertinenti riferimento giurisprudenziali, sia in effetti ancorata ad un irrefutabile rilievo, non scalfito dai motivi formulati dagli appellanti, né peraltro attinto mercé l'atto introduttivo da specifica censura, ovvero, oppone efficacemente il professionista appellato, “che laddove il giudizio al TAR fosse stato riassunto, il ricorso sarebbe stato dichiarato improcedibile in ragione della omessa impugnativa del decreto di esproprio del 16-7-2001”. Infatti, oggetto della domanda articolata nel giudizio ammnistrativo presupposto dagli attuali appellanti era pacificamente il solo annullamento degli atti ablativi, escluso il decreto di esproprio, laddove d'altronde, a fondamento della domanda risarcitoria proposta dagli attuali appellanti in primo grado, è stato addotta la sola mancata riassunzione del giudizio presupposto, ad
4 onta della pronuncia di illegittimità costituzionale, da parte del professionista convenuto. È documentata, giova soggiungere, la circostanza del conferimento dell'incarico al professionista appellato, come pure da questi dedotto, prima (non già “a seguito”) del decreto di esproprio. In definitiva, non assume rilievo ai fini del decidere la circostanza particolarmente valorizzata dagli appellanti, ovvero la inesistenza di una domanda di restituzione del loro terreni, sembrando piuttosto opportuno richiamare l'ulteriore osservazione del primo giudice (non specificamente censurata mercé l'atto introduttivo e comunque condivisibile), ovvero che l'estinzione del giudizio non riassunto “non ha però estinto l'azione di risarcimento” – a prescindere, ai fini che qui occupano, della attuale concreta esperibilità della stessa – “soprattutto per esservi stata una pronuncia (quella della Corte Costituzionale) su di una questione di carattere pregiudiziale la cui efficacia sarà quella tipica del giudicato che varrà in tutti i futuri giudizi”. Consegue, indipendentemente dalle ragioni della mancata riassunzione, dettata o meno da una strategia processuali, come non abbiano pregio le considerazioni formulate a fondamento del secondo motivo, senza oltretutto che le stesse, ad onta delle prescrizioni di cui all'art. 342 c.p.c., diano adeguatamente conto delle erronee valutazioni in cui il primo giudice sarebbe incorso. Il dato dirimente è ad ogni modo rappresentato dall'esito sfavorevole nei termini dianzi esposti, della prescritta valutazione prognostica, in relazione alla quale non spiega incidenza alcuna il preteso non approfondimento di argomentazioni sviluppate in primo grado dagli attuali appellanti con la memoria di replica, della quale oltretutto è noto il carattere meramente illustrativo delle conclusioni già rassegnate. C) Pertanto, va rigettato l'appello e per l'effetto confermata l'impugnata sentenza, laddove il professionista appellato neppure ha riproposto la domanda di garanzia, la cui delibazione il primo giudice ha ritenuto assorbita, nei confronti della terza chiamata in epigrafe;
è appena il caso di rilevare come non siano state attinte da censura le statuizioni del primo giudice di rigetto della domanda attorea di restituzione degli atti e del fascicolo di parte relativo al ricorso dinanzi al TAR Basilicata n. 437/2000, nonché della domanda riconvenzionale. D) Segue alla soccombenza la condanna degli appellanti alla rifusione delle spese di questo grado del giudizio in favore dell'avv. Marchitelli Giacomo, liquidate in dispositivo avuto riguardo ai parametri minimi, stante la non complessità delle questioni affrontate, di cui al d.m. 147/22, nonché allo scaglione fino a € 260.000,00, con attribuzione al richiedente difensore antistatario. Ricorrono le prescritte ragioni per la compensazione delle spese del grado relativamente alla evocata dagli appellanti a titolo di Controparte_1 mera litis denuntiatio, nei cui confronti non sono state proposte domande, attesa peraltro la mancata delibazione nel merito della domanda di garanzia,
5 E) Occorre dare atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 del d.p.r. 115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17 della legge 228/2012, a mente del quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis”, disposizione, giusta il successivo comma 18, applicabile “ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore”, ovvero – attesa la entrata in vigore della cennata novella dal 1-1-2013 – dal 31 gennaio 2013.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Matera, in Parte_2 composizione monocratica, n. 368/2021, pubblicata il 21-5-2021, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede: rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
condanna gli appellanti in solido alla rifusione delle spese del grado in favore dell'appellato avv. Marchitelli Giacomo, liquidate in € 7.158,50 per compenso professionale, oltre iva, ca e rimborso forfetario, con attribuzione;
compensa le spese del grado relativamente all'appellata dà atto della Controparte_1 sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 del d.p.r. 115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17 della legge 228/2012. Così deciso il 9-9-2025 Il Presidente rel.
dott. Pasquale Cristiano
6
( ) Parte_1 C.F._1
( ) Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso ex art. 702 bis c.p.c., dagli avvocati Leonardo Pinto ( ) e Cesare Pinto C.F._3
( , presso il cui studio elettivamente domicilia in C.F._4
Matera, alla via De Sariis 24 appellanti e avv. Marchitelli Giacomo ), rappresentato e C.F._5 difeso, giusta procura conferita su supporto cartaceo trasmessa in copia informatica autenticata con firma digitale dal difensore costituitosi attraverso strumenti telematici, dall'avv. Francesco Gallipoli ( ), con il quale elettivamente domicilia in Potenza in C.F._6
Via Rosica n. 1 (c/o Toscano) appellata nonché ( ) con sede in Milano, 2 via Largo Controparte_1 P.IVA_1
Tazio Nuvolari 1, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura conferita su supporto cartaceo trasmessa in copia informatica autenticata con firma digitale dal difensore costituitosi attraverso strumenti telematici, dall'avv. Giancarlo Lombardi ( ), elettivamente domiciliata presso il domicilio CodiceFiscale_7
1 digitale nonché presso lo studio Email_1 dell'avv. Antonio De Sanctis, in Potenza, al corso 18 Agosto 1860 appellata SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI Con atto di citazione notificato il 20-12-2021 e Parte_1 Parte_2 hanno proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Matera,
[...] in composizione monocratica, n. 368/2021, pubblicata il 21-5-2021, non notificata, di rigetto della domanda, da essi appellanti proposta con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. atto depositato il 22-6-2016 di condanna dell'avv. Marchitelli Giacomo al risarcimento del danno, quantificato in € 90.022,43, oltre interessi dal 31-5-2016 al soddisfo, a titolo di risarcimento del danno da responsabilità professionale;
consistita nel comportamento omissivo posto in essere dal professionista convenuto per non avere riassunto nei termini di legge, ai sensi dell'art. 80, comma 1 cod. proc. amm., il giudizio 437/2000, da essi attori promosso dinanzi al TAR della Basilicata in qualità di proprietari e usufruttuari delle particelle 2070 e 699 del foglio 65 perché venissero annullati gli atti relativi alla procedura ablativa relativa all'area di sviluppo industriale La Martella, cagionandone l'estinzione, dichiarata con provvedimento del 23-12-2011 ai sensi dell'art. 35 comma 2 lett. a) cod. proc. amm. Lamentavano gli attori di non essere stati informati dal professionista convenuto della sentenza della Corte Costituzionale 243/2011, cui il TAR aveva rimesso gli atti previa sospensione del giudizio – dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art.7 comma 9 della L.R. n. 41/1998 che riapprovava ex lege piani territoriali e nuclei di industrializzazione, originariamente approvati e scaduti, senza una preventiva verifica, caso per caso, della persistente attualità dell'interesse allo sviluppo industriale a distanza di tempo e con lesione del diritto di proprietà in assenza di un riconoscimento di un indennizzo – e di aver saputo solo dopo dell'apertura di trattative con la controparte, Controparte_2
, per la definizione bonaria della controversia.
[...]
Ha ritenuto il primo giudice come, sebbene la mancata riassunzione avrebbe verosimilmente consentito al TAR di ritenere illegittimi gli atti ablativi impugnati, poiché eseguiti in forza di una norma incostituzionale, “tale situazione, dalla risultanze che emergono nel presente giudizio, non sarebbe stata comunque modificata in quanto non risulterebbe impugnato il successivo atto di esproprio”, ovvero “circostanza affermata da parte convenuta e non smentita da parte attrice che conferma di aver ricevuto la notifica del decreto di esproprio il 17-7-2001”; sicché “l'omessa impugnazione del provvedimento di esproprio rende improcedibili le impugnative proposte nei confronti dei suoi atti preparatori, in quanto il provvedimento di esproprio è un atto conseguenziale (dei provvedimenti formativi del piano regolatore), dotato di propria autonomia in grado di realizzare il definitivo trasferimento della titolarità del bene”.
2 Sicché – stante l'idoneità del decreto di esproprio a determinare l'effetto traslativo del diritto di proprietà in capo alla pubblica amministrazione della accessione invertita – “nessun pregiudizio diretto, a titolo di risarcimento danni come oggi richiesto, deriverebbe agli attori per la mancata riassunzione del giudizio dinanzi al TAR”, laddove “non può qualificarsi danno il mancato risarcimento in quanto nel giudizio di annullamento degli atti di esproprio finalizzati ad ottenere la disponibilità dei terreni non vi è il petitum conseguenziale della domanda risarcitoria”. Ritenuta assorbita la domanda di garanzia proposta dal convenuto nei confronti della chiamata in causa, il primo giudice compensato per l'intero le spese di lite, previo rigetto sia della domanda attorea restituzione del fascicolo relativo al ricorso dinanzi al TAR, non essendo emerso il rifiuto o il comportamento ostativo del professionista alla restituzione, sia della domanda riconvenzionale spiegata dal professionista convenuto, finalizzata alla condanna al pagamento della parcella per l'attività difensiva svolta, giacché estinto per prescrizione il diritto al compenso. Gli appellanti hanno affidato l'appello a 2 motivi insistendo per l'accoglimento della domanda proposta in primo grado, con vittoria delle spese, inclusa, in via istruttoria, la nomina del CTU per la determinazione del quantum. L'avv. Marchitelli Giacomo ha contestato la fondatezza dell'appello chiedendone il rigetto, con il favore delle spese e attribuzione;
laddove la ha concluso, in via principale, per il rigetto dell'appello, Controparte_1 ovvero, in via subordinata, per il rigetto della domanda di manleva in quanto infondata per prescrizione, per non operatività della garanzia e per decadenza dal diritto all'indennizzo. All'udienza del 29-4-2025, svolta con le modalità in epigrafe, la causa è stata riservata in decisione all'esito degli adempimenti cui all'art. 190 cod. proc. civ. MOTIVI DELLA DECISIONE A) Lamentano gli appellanti: con il primo motivo l'erronea lettura degli atti di causa, il travisamento e la erronea valutazione dei fatti, nonché la violazione dell'art.112 cpc;
e ciò, avendo chiesto non già la restituzione dei terreni oggetto di esproprio o collegato la domanda di risarcimento a tale mancata restituzione, bensì il solo annullamento degli atti impugnati, senza domanda restitutoria dei terreni e/o domanda di risarcimento per occupazione sine titulo. In sintesi,
“la motivazione secondo cui gli attori, anche se gli atti impugnati fossero stati annullati, comunque non avrebbero ottenuto la restituzione dei terreni è completamente erronea atteso che tale restituzione non è stata oggetto del petitum e causa petendi del ricorso presentato al TAR dall'avv. Marchitelli”; con il secondo motivo la mancata valutazione di quanto dedotto con la memoria di replica depositata il 3-3-2021, ovvero:1) la rinuncia da parte del professionista convenuto alla prova testimoniale dedotta per provare che gli
3 attori avrebbero manifestato la volontà di non voler riassumere la causa davanti al TAR e sottoscrivere un atto di transazione con il;
2) la CP_2 non accettazione del contraddittorio su fatti, eccezioni e difese dedotte dal convenuto tardivamente ed indebitamente;
3) la erronea affermazione del primo giudice secondo cui i motivi della mancata impugnazione del decreto definitivo di esproprio, dedotta dal convenuto per difendersi, non riguarderebbero il presente giudizio;
4) la mancata considerazione delle sulle norme processuali richiamate dagli attori per provare l'infondatezza, strumentalità e speciosità delle avverse difese;
5) la mancata considerazione del conflitto di interessi in capo all'avv. Marchitelli, “vero ed unico motivo della mancata riassunzione del processo davanti al TAR, incontestabilmente documentato, il quale – come detto – ha difeso, in separati giudizi coevi, gli attori e il parte resistente nel ricorso davanti al TAR”; 6) la Controparte_2 mancata considerazione delle “motivazioni sulla grave responsabilità professionale dell'avv. Marchitelli specificatamente ribadite nella predetta memoria di replica con richiami giurisprudenziali pure trascurati”. B) L'appello è infondato. Posta la configurabilità della responsabilità dell'avvocato verso il cliente, ai sensi dell'art. 1176, comma 2 cod. civ., quando il professionista ignori o violi precise disposizioni di legge, ovvero erri nel risolvere questioni giuridiche prive di significativi margini di opinabilità, giova rammentare come, ove anche risulti provato l'inadempimento del professionista alla propria obbligazione, per negligente svolgimento della prestazione, il danno derivante da eventuali sue omissioni deve ritenersi sussistente solo qualora, sulla scorta di criteri probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito. Il giudizio prognostico, che il giudice del merito deve sempre compiere, consiste in una valutazione volta a verificare se la pretesa azionata a suo tempo, senza la negligenza del legale, sarebbe stata in termini probabilistici ritenuta fondata e se il risultato sarebbe stato diverso e più favorevole all'assistito. Ciò premesso, si osserva come l'ampia motivazione, nei termini innanzi trascritti, addotta dal primo giudice, non priva di pertinenti riferimento giurisprudenziali, sia in effetti ancorata ad un irrefutabile rilievo, non scalfito dai motivi formulati dagli appellanti, né peraltro attinto mercé l'atto introduttivo da specifica censura, ovvero, oppone efficacemente il professionista appellato, “che laddove il giudizio al TAR fosse stato riassunto, il ricorso sarebbe stato dichiarato improcedibile in ragione della omessa impugnativa del decreto di esproprio del 16-7-2001”. Infatti, oggetto della domanda articolata nel giudizio ammnistrativo presupposto dagli attuali appellanti era pacificamente il solo annullamento degli atti ablativi, escluso il decreto di esproprio, laddove d'altronde, a fondamento della domanda risarcitoria proposta dagli attuali appellanti in primo grado, è stato addotta la sola mancata riassunzione del giudizio presupposto, ad
4 onta della pronuncia di illegittimità costituzionale, da parte del professionista convenuto. È documentata, giova soggiungere, la circostanza del conferimento dell'incarico al professionista appellato, come pure da questi dedotto, prima (non già “a seguito”) del decreto di esproprio. In definitiva, non assume rilievo ai fini del decidere la circostanza particolarmente valorizzata dagli appellanti, ovvero la inesistenza di una domanda di restituzione del loro terreni, sembrando piuttosto opportuno richiamare l'ulteriore osservazione del primo giudice (non specificamente censurata mercé l'atto introduttivo e comunque condivisibile), ovvero che l'estinzione del giudizio non riassunto “non ha però estinto l'azione di risarcimento” – a prescindere, ai fini che qui occupano, della attuale concreta esperibilità della stessa – “soprattutto per esservi stata una pronuncia (quella della Corte Costituzionale) su di una questione di carattere pregiudiziale la cui efficacia sarà quella tipica del giudicato che varrà in tutti i futuri giudizi”. Consegue, indipendentemente dalle ragioni della mancata riassunzione, dettata o meno da una strategia processuali, come non abbiano pregio le considerazioni formulate a fondamento del secondo motivo, senza oltretutto che le stesse, ad onta delle prescrizioni di cui all'art. 342 c.p.c., diano adeguatamente conto delle erronee valutazioni in cui il primo giudice sarebbe incorso. Il dato dirimente è ad ogni modo rappresentato dall'esito sfavorevole nei termini dianzi esposti, della prescritta valutazione prognostica, in relazione alla quale non spiega incidenza alcuna il preteso non approfondimento di argomentazioni sviluppate in primo grado dagli attuali appellanti con la memoria di replica, della quale oltretutto è noto il carattere meramente illustrativo delle conclusioni già rassegnate. C) Pertanto, va rigettato l'appello e per l'effetto confermata l'impugnata sentenza, laddove il professionista appellato neppure ha riproposto la domanda di garanzia, la cui delibazione il primo giudice ha ritenuto assorbita, nei confronti della terza chiamata in epigrafe;
è appena il caso di rilevare come non siano state attinte da censura le statuizioni del primo giudice di rigetto della domanda attorea di restituzione degli atti e del fascicolo di parte relativo al ricorso dinanzi al TAR Basilicata n. 437/2000, nonché della domanda riconvenzionale. D) Segue alla soccombenza la condanna degli appellanti alla rifusione delle spese di questo grado del giudizio in favore dell'avv. Marchitelli Giacomo, liquidate in dispositivo avuto riguardo ai parametri minimi, stante la non complessità delle questioni affrontate, di cui al d.m. 147/22, nonché allo scaglione fino a € 260.000,00, con attribuzione al richiedente difensore antistatario. Ricorrono le prescritte ragioni per la compensazione delle spese del grado relativamente alla evocata dagli appellanti a titolo di Controparte_1 mera litis denuntiatio, nei cui confronti non sono state proposte domande, attesa peraltro la mancata delibazione nel merito della domanda di garanzia,
5 E) Occorre dare atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 del d.p.r. 115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17 della legge 228/2012, a mente del quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis”, disposizione, giusta il successivo comma 18, applicabile “ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore”, ovvero – attesa la entrata in vigore della cennata novella dal 1-1-2013 – dal 31 gennaio 2013.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Matera, in Parte_2 composizione monocratica, n. 368/2021, pubblicata il 21-5-2021, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede: rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
condanna gli appellanti in solido alla rifusione delle spese del grado in favore dell'appellato avv. Marchitelli Giacomo, liquidate in € 7.158,50 per compenso professionale, oltre iva, ca e rimborso forfetario, con attribuzione;
compensa le spese del grado relativamente all'appellata dà atto della Controparte_1 sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 del d.p.r. 115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17 della legge 228/2012. Così deciso il 9-9-2025 Il Presidente rel.
dott. Pasquale Cristiano
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