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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 18/11/2025, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
2322 /2024 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLI' riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. MO Di PA Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento 2322 /2024 R.G.V.G. avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio celebrato in MATERA in data 27/09/2012 tra i coniugi:
1. nata a [...] in data [...], - Controparte_1
; C.F._1
2. nato a [...] in data [...], - Controparte_2
; C.F._2
rappresentati e difesi entrambi dall' avv. MASTROBATTISTA GIULIO;
rilevato:
- che con ricorso a firma congiunta, depositato in data 04/11/2024, i coniugi suddetti chiedevano dichiararsi lo scioglimento del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/70 e ss. mm., indicando le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici tra gli stessi;
1 - che sono trascorsi i termini di legge dalla separazione omologata/pronunciata con decreto/sentenza in data 14.3.2025;
- che tra gli stessi non vi è stata riconciliazione né ricostituzione della vita in comune;
- che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso, all'esito di udienza a trattazione scritta;
- che il P.M. ha espresso parere favorevole;
- che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato in MATERA in data 27/09/2012 tra i coniugi:
1. nata a [...] in data [...], - Controparte_1
; C.F._1
2. nato a [...] in data [...], - Controparte_2
; C.F._2
trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di MATERA – Atto N. 23 parte 2 serie C - anno 2012; dichiara esecutive le condizioni di cui al ricorso a firma congiunta depositato in data
04/11/2024, che integralmente si riportano:
“1) I coniugi vivranno separati con mutuo e reciproco rispetto;
2) Il figlio minore viene affidato congiuntamente ai genitori e Persona_1
collocato presso la madre, nella casa sita in Forlì (FC) in Via Marchini Giovanni n.
26;
3) Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio quando vuole, compatibilmente con i suoi impegni scolastici e di relazione, tenerlo con sé ogni fine settimana alternato, prelevandolo presso l'abitazione della madre il venerdì dalle ore 16,00 e
2 riportandolo la domenica, e tenerlo con sé anche un'altra notte in settimana sempre compatibilmente con i loro impegni. Il figlio minore trascorrerà almeno un mese estivo presso il padre, ad anni alterni il mese di luglio o il mese di agosto. Le vacanze natalizie e pasquali verranno concordate anno per anno dai genitori, che alternativamente trascorreranno il 24 dicembre o il 25 dicembre con il figlio;
così come ad anni alterni il figlio starà il giorno di Pasqua con il padre e il giorno di
Pasquetta con la madre;
4) Il padre contribuirà al concorso al mantenimento del figlio , Persona_1
versando alla moglie un assegno di euro 400,00 (quattrocento/00) entro il 5 di ogni mese, a far data dal mese di ottobre 2024, così come provvederà a farsi carico del50% di tutte le spese scolastiche, ludiche, eventualmente mediche, nonché quelle straordinarie;
5) ognuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti ed abili al lavoro.
Spese processuali a carico solidale delle parti”.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di MATERA per quanto di competenza.
Forlì, 18/11/2025 Il Presidente
MO Di PA
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Tribunale Ordinario di Forli'
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLI' riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. MO Di PA Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento 2322 /2024 R.G.V.G. avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio celebrato in MATERA in data 27/09/2012 tra i coniugi:
1. nata a [...] in data [...], - Controparte_1
; C.F._1
2. nato a [...] in data [...], - Controparte_2
; C.F._2
rappresentati e difesi entrambi dall' avv. MASTROBATTISTA GIULIO;
rilevato:
- che con ricorso a firma congiunta, depositato in data 04/11/2024, i coniugi suddetti chiedevano dichiararsi lo scioglimento del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/70 e ss. mm., indicando le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici tra gli stessi;
1 - che sono trascorsi i termini di legge dalla separazione omologata/pronunciata con decreto/sentenza in data 14.3.2025;
- che tra gli stessi non vi è stata riconciliazione né ricostituzione della vita in comune;
- che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso, all'esito di udienza a trattazione scritta;
- che il P.M. ha espresso parere favorevole;
- che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato in MATERA in data 27/09/2012 tra i coniugi:
1. nata a [...] in data [...], - Controparte_1
; C.F._1
2. nato a [...] in data [...], - Controparte_2
; C.F._2
trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di MATERA – Atto N. 23 parte 2 serie C - anno 2012; dichiara esecutive le condizioni di cui al ricorso a firma congiunta depositato in data
04/11/2024, che integralmente si riportano:
“1) I coniugi vivranno separati con mutuo e reciproco rispetto;
2) Il figlio minore viene affidato congiuntamente ai genitori e Persona_1
collocato presso la madre, nella casa sita in Forlì (FC) in Via Marchini Giovanni n.
26;
3) Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio quando vuole, compatibilmente con i suoi impegni scolastici e di relazione, tenerlo con sé ogni fine settimana alternato, prelevandolo presso l'abitazione della madre il venerdì dalle ore 16,00 e
2 riportandolo la domenica, e tenerlo con sé anche un'altra notte in settimana sempre compatibilmente con i loro impegni. Il figlio minore trascorrerà almeno un mese estivo presso il padre, ad anni alterni il mese di luglio o il mese di agosto. Le vacanze natalizie e pasquali verranno concordate anno per anno dai genitori, che alternativamente trascorreranno il 24 dicembre o il 25 dicembre con il figlio;
così come ad anni alterni il figlio starà il giorno di Pasqua con il padre e il giorno di
Pasquetta con la madre;
4) Il padre contribuirà al concorso al mantenimento del figlio , Persona_1
versando alla moglie un assegno di euro 400,00 (quattrocento/00) entro il 5 di ogni mese, a far data dal mese di ottobre 2024, così come provvederà a farsi carico del50% di tutte le spese scolastiche, ludiche, eventualmente mediche, nonché quelle straordinarie;
5) ognuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti ed abili al lavoro.
Spese processuali a carico solidale delle parti”.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di MATERA per quanto di competenza.
Forlì, 18/11/2025 Il Presidente
MO Di PA
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