Articolo 4 della Legge 26 gennaio 1949, n. 10
Articolo 3Articolo 5
Versione
1 febbraio 1949
Art. 4.
Le aliquote di tasse sulle concessioni governative di cui ai seguenti numeri della tabella allegato A al decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 604 , per la vidimazione annuale dei rispettivi provvedimenti amministrativi, sono dovute nelle stesse misure previste per il primo rilascio dei provvedimenti medesimi e con le stesse modalita' di pagamento:
24 (autorizzazione esercizio officine di prodotti chimici usati in medicina e di preparati galenici);
61 (licenza raccolta, detenzione armi da guerra, ecc.);
62 (licenza fabbricazione armi guerra, ecc.);
65 (licenza per andare in giro con un campionario di armi);
66 lettera b) (licenza vendita materiale esplosivo);
68 lettera b) (licenza vendita materiale esplodente);
69 lettera b) (licenza vendita materiale esplosivo);
92 (licenza esercizio arte tipografica, ecc.);
107 (licenza esercizio. rimessa autoveicoli o vetture);
108 (licenza, esercizio locali stallaggio e simili);
109 (certificato esercizio mestieri girovaghi);
121 (licenza fabbrica, commercio di oggetti preziosi, ecc.).
Entrata in vigore il 1 febbraio 1949