Art. 10. (Disposizioni in favore delle famiglie delle
vittime civili italiane decedute in seguito
ad attentati terroristici all'estero) 1. Fino alla data di entrata in vigore di una nuova disciplina in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi, alle famiglie delle vittime civili italiane, decedute in seguito ad attentati terroristici occorsi all'estero, si applicano le disposizioni di cui all' articolo 1, commi 1 , 2 e 3, del decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 369 . 2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in euro 415.600 per l'anno 2004, in euro 16.000 per l'anno 2005 e in euro 16.400 a decorrere dall'anno 2006, si provvede, quanto ad euro 415.600 per l'anno 2004, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall' articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 , e quanto ad euro 16.000 per l'anno 2005 e ad euro 16.400 a decorrere dall'anno 2006, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2005 e 2006 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell' articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978 .
Note all' art. 10:
- Il decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 369 , recante «Disposizioni urgenti in favore delle vittime militari e civili di attentati terroristici all'estero», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 8 del 12 gennaio 2004. Si riporta il testo dell'art. 1, commi 1, 2 e 3, come modificato dall' art. 1-bis del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68 :
«Art. 1. Alle famiglie delle vittime civili italiane degli attentati avvenuti a Nassiriya in data 12 novembre 2003, e ad Istanbul in data 15 novembre 2003, sono concessi la speciale elargizione di cui all' art. 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 , e l'assegno vitalizio previsto dall' art. 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407 , e successive modificazioni, da corrispondere a decorrere dal primo giorno successivo alla data dell'evento, nonche' il diritto al collocamento obbligatorio previsto dall' art. 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407 , e successive modificazioni, e il beneficio delle borse di studio previsto all'art. 4, comma 1, della medesima legge, e successive modificazioni, nei limiti delle risorse ivi previste.
1-bis. (Omissis).
1-ter. (Omissis).
2. I benefici di cui al comma 1, esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPHF), sono corrisposti ai familiari superstiti individuati secondo le modalita' dell' art. 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 .
3. Per il conferimento dei benefici previsti dal presente articolo, gli interessati devono presentare, nel termine di decadenza di due anni successivi alla data dell'evento, apposita domanda al prefetto della provincia di residenza, ovvero alla competente autorita' diplomatico-consolare, per la successiva trasmissione al Ministero dell'interno.».
- La legge 24 dicembre 2003, n. 350 , recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)», e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 299 del 27 dicembre 2003.
Si riporta il testo dell'art. 3, comma 8:
«8. Per l'anno 2004 e' istituito un fondo di riserva di 1.200 milioni di euro per provvedere ad eventuali esigenze connesse con la proroga delle missioni internazionali di pace.».
- La legge 5 agosto 1978, n. 468 , recante «Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 233 del 22 agosto 1978. Si riporta il testo dell'art. 7 e dell'art. 11-ter, comma 7, come modificato dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 6 settembre 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 259 del 5 novembre 2002):
«Art. 7. (Fondo di riserva per le spese obbligarorie e di ordine). - Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e' istituito, nella parte corrente, un «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» le cui dotazioni sono annualmente determinate, con apposito art., dalla legge di aprovazione del bilancio.
Con decreti del Ministero del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
1) per il pagamento del residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, (in caso di richiesta da parte degli aventi diritto, con reiscrizione ai capitoli di provenienza, ovvero a capitoli di nuova istituzione nel caso in cui quello di provenienza sia stato nel frattempo soppresso);
2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento e le riscossione delle entrate.
Allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e' allegato l'elenco dei capitoli di cui al precedente numero 2), da approversi, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.».
«Art. 11-ter (Copertura finanziaria delle leggi). - 1. (Omissis).
7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria, il Ministro competente ne da' notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative. La relazione individua le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' altresi' promuovere la procedura di cui al presente comma allorche' riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal documento di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari. La stessa procedura e' applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.».
vittime civili italiane decedute in seguito
ad attentati terroristici all'estero) 1. Fino alla data di entrata in vigore di una nuova disciplina in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi, alle famiglie delle vittime civili italiane, decedute in seguito ad attentati terroristici occorsi all'estero, si applicano le disposizioni di cui all' articolo 1, commi 1 , 2 e 3, del decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 369 . 2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in euro 415.600 per l'anno 2004, in euro 16.000 per l'anno 2005 e in euro 16.400 a decorrere dall'anno 2006, si provvede, quanto ad euro 415.600 per l'anno 2004, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall' articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 , e quanto ad euro 16.000 per l'anno 2005 e ad euro 16.400 a decorrere dall'anno 2006, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2005 e 2006 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell' articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978 .
Note all' art. 10:
- Il decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 369 , recante «Disposizioni urgenti in favore delle vittime militari e civili di attentati terroristici all'estero», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 8 del 12 gennaio 2004. Si riporta il testo dell'art. 1, commi 1, 2 e 3, come modificato dall' art. 1-bis del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68 :
«Art. 1. Alle famiglie delle vittime civili italiane degli attentati avvenuti a Nassiriya in data 12 novembre 2003, e ad Istanbul in data 15 novembre 2003, sono concessi la speciale elargizione di cui all' art. 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 , e l'assegno vitalizio previsto dall' art. 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407 , e successive modificazioni, da corrispondere a decorrere dal primo giorno successivo alla data dell'evento, nonche' il diritto al collocamento obbligatorio previsto dall' art. 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407 , e successive modificazioni, e il beneficio delle borse di studio previsto all'art. 4, comma 1, della medesima legge, e successive modificazioni, nei limiti delle risorse ivi previste.
1-bis. (Omissis).
1-ter. (Omissis).
2. I benefici di cui al comma 1, esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPHF), sono corrisposti ai familiari superstiti individuati secondo le modalita' dell' art. 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 .
3. Per il conferimento dei benefici previsti dal presente articolo, gli interessati devono presentare, nel termine di decadenza di due anni successivi alla data dell'evento, apposita domanda al prefetto della provincia di residenza, ovvero alla competente autorita' diplomatico-consolare, per la successiva trasmissione al Ministero dell'interno.».
- La legge 24 dicembre 2003, n. 350 , recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)», e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 299 del 27 dicembre 2003.
Si riporta il testo dell'art. 3, comma 8:
«8. Per l'anno 2004 e' istituito un fondo di riserva di 1.200 milioni di euro per provvedere ad eventuali esigenze connesse con la proroga delle missioni internazionali di pace.».
- La legge 5 agosto 1978, n. 468 , recante «Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 233 del 22 agosto 1978. Si riporta il testo dell'art. 7 e dell'art. 11-ter, comma 7, come modificato dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 6 settembre 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 259 del 5 novembre 2002):
«Art. 7. (Fondo di riserva per le spese obbligarorie e di ordine). - Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e' istituito, nella parte corrente, un «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» le cui dotazioni sono annualmente determinate, con apposito art., dalla legge di aprovazione del bilancio.
Con decreti del Ministero del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
1) per il pagamento del residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, (in caso di richiesta da parte degli aventi diritto, con reiscrizione ai capitoli di provenienza, ovvero a capitoli di nuova istituzione nel caso in cui quello di provenienza sia stato nel frattempo soppresso);
2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento e le riscossione delle entrate.
Allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e' allegato l'elenco dei capitoli di cui al precedente numero 2), da approversi, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.».
«Art. 11-ter (Copertura finanziaria delle leggi). - 1. (Omissis).
7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria, il Ministro competente ne da' notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative. La relazione individua le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' altresi' promuovere la procedura di cui al presente comma allorche' riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal documento di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari. La stessa procedura e' applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.».