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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/01/2025, n. 801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 801 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE NAPOLI
XI SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice monocratico, dott.ssa Carla Sorrentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21082/2020, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, e vertente
TRA in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dagli avv.ti Luigi Parte_1
e Bruno Pacileo, in virtù di procura in calce all'atto di opposizione.
OPPONENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., CP_1 Controparte_2 rapp.ta e difesa dall'avv. Gianni Masullo, in virtù di procura in calce alla comparsa depositata in data 25/1/2023 in sostituzione di precedente difensore.
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
31/10/2024.
FATTO E DIRITTO
La (d'ora in poi solo ) proponeva opposizione avverso Parte_1 Pt_1
il decreto ingiuntivo n. 4750/2020, emesso da questo Tribunale in data 26/8/2020, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore della società Controparte_3
Con (d'ora in poi “ ”), della somma € 19.407,86, oltre accessori, a titolo
[...]
di corrispettivo per servizi di trasporto merci.
A sostegno dell'opposizione, deduceva che nelle fatture per le prestazioni eseguite nel periodo maggio-dicembre 2019, erano state applicate condizioni economiche mai concordate tra le parti;
che, infatti, non essendo intercorso alcun
Con accordo modificativo di quello del 22/1/2019, i prezzi applicati dalla erano stati unilateralmente determinati.
Tanto premesso, chiedeva accertarsi e dichiararsi l'inesistenza della pretesa Con creditoria azionata dalla , con conseguente revoca del decreto ingiuntivo e vittoria delle spese di lite. Con
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la la quale chiedeva il rigetto dell'opposizione in regione della sua dedotta infondatezza, evidenziando, in particolare, che in data 21/5/2019 aveva inviato alla una mail contenente le Pt_1
nuove condizioni economiche e che la stessa aveva continuato a commissionare i trasporti così dimostrando di averle tacitamente accettate. Disconosceva, infine, la firma apposta in calce alla conferma d'ordine del 22/1/2019.
Disattese, con ordinanza resa in data 22/1/2021, l'istanza di provvisoria esecuzione, nonché, con ordinanza in data 11/10/2021, le richieste istruttorie articolate dalle parti, la causa, con provvedimento del 31/10/2024 reso all'esito dello scambio di note scritte in sostituzione dell'udienza, veniva riservata a sentenza, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Così riassunti i termini della controversia, rileva il Tribunale che l'opposizione proposta è fondata e deve essere accolta.
Preliminarmente, deve darsi atto che l'opposta, con la memoria depositata in data 7/6/2021, ha rinunciato al disconoscimento della firma apposta in calce alla conferma d'ordine del 22/1/2019, con la conseguenza, pertanto, che tale scrittura deve ritenersi riconosciuta a norma dell'art. 215 c.p.c. e, dunque, pienamente utilizzabile ai fini probatori.
Tanto premesso, giova osservare che, nonostante le argomentazioni svolte dall'opponente circa la mancanza di valore probatorio delle fatture commerciali e dell'estratto autentico notarile del libro fatture, non vi è contestazione tra le parti circa l'intercorso rapporto contrattuale e l'avvenuto svolgimento delle prestazioni di trasporto di cui alle fatture prodotte in atti. Ciò che è contestato, invece, è la sussistenza della pretesa creditoria in quanto, secondo l'assunto di parte opponente, essa sarebbe frutto della unilaterale applicazione di condizioni economiche diverse da quelle pattuite, condizioni la cui modificazione non sarebbe mai stata concordata tra le parti.
Ebbene, premesso che le condizioni economiche pattuite tra le parti sono quelle contenute nella scrittura denominata “Conferma d'Ordine” del 22/1/2019, sottoscritta da entrambe le società, la tesi dell'opposta secondo cui tali condizioni sarebbero state concordemente modificate e sostituite con quelle di cui alla mail del 21/5/2019 inviata alla è destituita di fondamento. Tale tesi si fonda sull'assunto secondo cui la Pt_1
avendo continuato a commissionare altri trasporti pur dopo l'invio della Pt_1 suindicata mail e l'acquisita conoscenza delle nuove tariffe, avrebbe dimostrato per facta concludentia di accettare l'avvenuta modifica delle precedenti pattuizioni. L'assunto come detto è privo di fondamento in quanto, al di là delle considerazioni svolte dalla opponente in ordine al valore probatorio della mail e alla mancanza di certezza circa la sua avvenuta consegna, è dirimente il fatto che il silenzio, in sé e per sé, non costituisce mai manifestazione di volontà negoziale, ma può assumere il significato di un fatto concludente o di una manifestazione tacita di volontà soltanto quando sia circostanziato, ossia quando il comune modo di agire o la buona fede nei rapporti instauratisi tra le parti, impongano l'onere o il dovere di parlare, ovvero se, in un dato momento storico e sociale, avuto riguardo alla qualità dei contraenti e alle loro relazioni di affari, il tacere di uno possa intendersi come adesione alla volontà dell'altro (cfr. Cass. 30/8/2023, n. 25460). Più precisamente, la Suprema Corte si è espressa nei seguenti termini “In altre parole, il silenzio può essere reso significativo, obiettivamente, da una consuetudine prevalente in una determinata cerchia sociale;
oppure soggettivamente, da una certa pratica invalsa, ovvero da un accordo stabilitosi tra gli interessati: consuetudini, pratiche e accordi, secondo i quali il silenzio è interpretabile come accettazione. Il silenzio, cioè, può considerarsi come manifestazione di volontà quando, instauratasi una certa relazione fra le parti, il comune modo di agire o la buona fede impongono l'onere o il dovere di parlare, cosicché il tacere dell'una possa essere inteso come adesione alla volontà dell'altra.
Pertanto, può valere come negozio solo il silenzio "circostanziato", ossia accompagnato da circostanze tali da renderlo significativo quale sintomo rivelatore dell'intenzione della parte. Sicché, per giurisprudenza costante, il silenzio, di per sé, non costituisce mai manifestazione negoziale, potendo acquistare significato soltanto in relazione alle circostanze in cui viene osservato o che lo accompagnano, nel qual caso, peraltro, si verte in tema di comportamento tacito o concludente o manifestazione negoziale tacita” (cfr. Cass.cit).
Ebbene, nel caso in esame, non può desumersi un silenzio “circostanziato” dal
Con solo fatto che la abbia continuato a commissionare alla il servizio di Pt_1
trasporto, pur dopo la ricezione della suindicata mail, in mancanza di altri elementi– che era onere dell'opposta allegare – idonei a rendere significativo tale silenzio. Al contrario, il breve tempo trascorso dalla regolamentazione pattizia del 22/1/2019, nonché il tenore della mail del 22/5/2019 costituiscono elementi significativi di segno opposto. Da tale missiva, in particolare, non si evince una manifestazione di volontà Con della di proseguire nei trasporti soltanto a condizione che fossero variate le tariffe concordate, essendo piuttosto ravvisabile una proposta di modifica di dette condizioni, come si evince dal riferimento ad un riscontro atteso dalla (riscontro che non vi Pt_1
è stato) “per dare le istruzioni…per le disposizioni del caso”.
Né a diverse conclusioni si può giungere valorizzando il contenuto di un'altra Con mail, quella del 18/5/2019, inviata dalla in risposta a quella della in pari Pt_1 data, in quanto è evidente che il consenso manifestato dall'opponente all'aumento della tariffa si riferiva soltanto alle soste oltre le due ore di franchigia consentite. Tanto si evince non solo dal contenuto inequivoco della mail, ma anche dal fatto che ad essa è
Con poi seguita la mail del 21/5/2019, con la quale la avanzava, invece, la proposta di riportare “il prezzo del nolo del trasporto ai livelli ante 1° Marzo ossia ad €. 1.850,00 a partire dal 1° Giugno 2019”, che è poi quello applicato con le fatture azionate nel presente giudizio.
In definitiva, alla stregua delle considerazioni svolte, l'opposizione proposta va accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, applicati nella misura percentuale media, da attribuirsi agli avv.ti Luigi e Bruno Pacileo, stante la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, pronunciando sull'opposizione proposta dalla avverso il decreto ingiuntivo n. 4750/2020 emesso in data 26- Parte_1
27/8/2020, nei confronti della così provvede: Controparte_5
a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo;
b) condanna l'opposta al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese processuali, che liquida in complessivi € 4.835,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, con attribuzione agli avv.ti Luigi e Bruno
Pacileo
Napoli, 24/1/2024
IL GIUDICE MONOCRATICO
(dott.ssa Carla Sorrentini)
XI SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice monocratico, dott.ssa Carla Sorrentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21082/2020, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, e vertente
TRA in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dagli avv.ti Luigi Parte_1
e Bruno Pacileo, in virtù di procura in calce all'atto di opposizione.
OPPONENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., CP_1 Controparte_2 rapp.ta e difesa dall'avv. Gianni Masullo, in virtù di procura in calce alla comparsa depositata in data 25/1/2023 in sostituzione di precedente difensore.
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
31/10/2024.
FATTO E DIRITTO
La (d'ora in poi solo ) proponeva opposizione avverso Parte_1 Pt_1
il decreto ingiuntivo n. 4750/2020, emesso da questo Tribunale in data 26/8/2020, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore della società Controparte_3
Con (d'ora in poi “ ”), della somma € 19.407,86, oltre accessori, a titolo
[...]
di corrispettivo per servizi di trasporto merci.
A sostegno dell'opposizione, deduceva che nelle fatture per le prestazioni eseguite nel periodo maggio-dicembre 2019, erano state applicate condizioni economiche mai concordate tra le parti;
che, infatti, non essendo intercorso alcun
Con accordo modificativo di quello del 22/1/2019, i prezzi applicati dalla erano stati unilateralmente determinati.
Tanto premesso, chiedeva accertarsi e dichiararsi l'inesistenza della pretesa Con creditoria azionata dalla , con conseguente revoca del decreto ingiuntivo e vittoria delle spese di lite. Con
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la la quale chiedeva il rigetto dell'opposizione in regione della sua dedotta infondatezza, evidenziando, in particolare, che in data 21/5/2019 aveva inviato alla una mail contenente le Pt_1
nuove condizioni economiche e che la stessa aveva continuato a commissionare i trasporti così dimostrando di averle tacitamente accettate. Disconosceva, infine, la firma apposta in calce alla conferma d'ordine del 22/1/2019.
Disattese, con ordinanza resa in data 22/1/2021, l'istanza di provvisoria esecuzione, nonché, con ordinanza in data 11/10/2021, le richieste istruttorie articolate dalle parti, la causa, con provvedimento del 31/10/2024 reso all'esito dello scambio di note scritte in sostituzione dell'udienza, veniva riservata a sentenza, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Così riassunti i termini della controversia, rileva il Tribunale che l'opposizione proposta è fondata e deve essere accolta.
Preliminarmente, deve darsi atto che l'opposta, con la memoria depositata in data 7/6/2021, ha rinunciato al disconoscimento della firma apposta in calce alla conferma d'ordine del 22/1/2019, con la conseguenza, pertanto, che tale scrittura deve ritenersi riconosciuta a norma dell'art. 215 c.p.c. e, dunque, pienamente utilizzabile ai fini probatori.
Tanto premesso, giova osservare che, nonostante le argomentazioni svolte dall'opponente circa la mancanza di valore probatorio delle fatture commerciali e dell'estratto autentico notarile del libro fatture, non vi è contestazione tra le parti circa l'intercorso rapporto contrattuale e l'avvenuto svolgimento delle prestazioni di trasporto di cui alle fatture prodotte in atti. Ciò che è contestato, invece, è la sussistenza della pretesa creditoria in quanto, secondo l'assunto di parte opponente, essa sarebbe frutto della unilaterale applicazione di condizioni economiche diverse da quelle pattuite, condizioni la cui modificazione non sarebbe mai stata concordata tra le parti.
Ebbene, premesso che le condizioni economiche pattuite tra le parti sono quelle contenute nella scrittura denominata “Conferma d'Ordine” del 22/1/2019, sottoscritta da entrambe le società, la tesi dell'opposta secondo cui tali condizioni sarebbero state concordemente modificate e sostituite con quelle di cui alla mail del 21/5/2019 inviata alla è destituita di fondamento. Tale tesi si fonda sull'assunto secondo cui la Pt_1
avendo continuato a commissionare altri trasporti pur dopo l'invio della Pt_1 suindicata mail e l'acquisita conoscenza delle nuove tariffe, avrebbe dimostrato per facta concludentia di accettare l'avvenuta modifica delle precedenti pattuizioni. L'assunto come detto è privo di fondamento in quanto, al di là delle considerazioni svolte dalla opponente in ordine al valore probatorio della mail e alla mancanza di certezza circa la sua avvenuta consegna, è dirimente il fatto che il silenzio, in sé e per sé, non costituisce mai manifestazione di volontà negoziale, ma può assumere il significato di un fatto concludente o di una manifestazione tacita di volontà soltanto quando sia circostanziato, ossia quando il comune modo di agire o la buona fede nei rapporti instauratisi tra le parti, impongano l'onere o il dovere di parlare, ovvero se, in un dato momento storico e sociale, avuto riguardo alla qualità dei contraenti e alle loro relazioni di affari, il tacere di uno possa intendersi come adesione alla volontà dell'altro (cfr. Cass. 30/8/2023, n. 25460). Più precisamente, la Suprema Corte si è espressa nei seguenti termini “In altre parole, il silenzio può essere reso significativo, obiettivamente, da una consuetudine prevalente in una determinata cerchia sociale;
oppure soggettivamente, da una certa pratica invalsa, ovvero da un accordo stabilitosi tra gli interessati: consuetudini, pratiche e accordi, secondo i quali il silenzio è interpretabile come accettazione. Il silenzio, cioè, può considerarsi come manifestazione di volontà quando, instauratasi una certa relazione fra le parti, il comune modo di agire o la buona fede impongono l'onere o il dovere di parlare, cosicché il tacere dell'una possa essere inteso come adesione alla volontà dell'altra.
Pertanto, può valere come negozio solo il silenzio "circostanziato", ossia accompagnato da circostanze tali da renderlo significativo quale sintomo rivelatore dell'intenzione della parte. Sicché, per giurisprudenza costante, il silenzio, di per sé, non costituisce mai manifestazione negoziale, potendo acquistare significato soltanto in relazione alle circostanze in cui viene osservato o che lo accompagnano, nel qual caso, peraltro, si verte in tema di comportamento tacito o concludente o manifestazione negoziale tacita” (cfr. Cass.cit).
Ebbene, nel caso in esame, non può desumersi un silenzio “circostanziato” dal
Con solo fatto che la abbia continuato a commissionare alla il servizio di Pt_1
trasporto, pur dopo la ricezione della suindicata mail, in mancanza di altri elementi– che era onere dell'opposta allegare – idonei a rendere significativo tale silenzio. Al contrario, il breve tempo trascorso dalla regolamentazione pattizia del 22/1/2019, nonché il tenore della mail del 22/5/2019 costituiscono elementi significativi di segno opposto. Da tale missiva, in particolare, non si evince una manifestazione di volontà Con della di proseguire nei trasporti soltanto a condizione che fossero variate le tariffe concordate, essendo piuttosto ravvisabile una proposta di modifica di dette condizioni, come si evince dal riferimento ad un riscontro atteso dalla (riscontro che non vi Pt_1
è stato) “per dare le istruzioni…per le disposizioni del caso”.
Né a diverse conclusioni si può giungere valorizzando il contenuto di un'altra Con mail, quella del 18/5/2019, inviata dalla in risposta a quella della in pari Pt_1 data, in quanto è evidente che il consenso manifestato dall'opponente all'aumento della tariffa si riferiva soltanto alle soste oltre le due ore di franchigia consentite. Tanto si evince non solo dal contenuto inequivoco della mail, ma anche dal fatto che ad essa è
Con poi seguita la mail del 21/5/2019, con la quale la avanzava, invece, la proposta di riportare “il prezzo del nolo del trasporto ai livelli ante 1° Marzo ossia ad €. 1.850,00 a partire dal 1° Giugno 2019”, che è poi quello applicato con le fatture azionate nel presente giudizio.
In definitiva, alla stregua delle considerazioni svolte, l'opposizione proposta va accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, applicati nella misura percentuale media, da attribuirsi agli avv.ti Luigi e Bruno Pacileo, stante la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, pronunciando sull'opposizione proposta dalla avverso il decreto ingiuntivo n. 4750/2020 emesso in data 26- Parte_1
27/8/2020, nei confronti della così provvede: Controparte_5
a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo;
b) condanna l'opposta al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese processuali, che liquida in complessivi € 4.835,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, con attribuzione agli avv.ti Luigi e Bruno
Pacileo
Napoli, 24/1/2024
IL GIUDICE MONOCRATICO
(dott.ssa Carla Sorrentini)