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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/10/2025, n. 5804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5804 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 2859/2021 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE VIII così composta: NC MA Presidente Caterina Garufi Consigliere est. Edoardo Mancini Giudice ausil. riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 2859 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 15.5.2025, con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, vertente TRA
(C.F. , in Parte_1 P.IVA_1 persona del rappresentante legale p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato appellante E Controparte_1
(P.IVA ), in persona del
[...] P.IVA_2 rappresentante legale p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Balzano in forza di procura in atti appellato OGGETTO: impugnazione lodo arbitrale
CONCLUSIONI Come da rispettivi atti introduttivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. L' , in data 27.5.2003, sottoscriveva Parte_1 un contratto di appalto con la società CP_1 CP_1 [...]
(di seguito, per brevità, , Controparte_1 CP_1 risultata aggiudicataria della gara di affidamento dei lavori di ristrutturazione della “Palazzina C.U.S.” sita a , Via Tuderte, Pt_1 per l'importo di euro 233.028,68 oltre I.V.A. La ristrutturazione
1 iniziava poco dopo ma, per problematiche esecutive, i lavori erano sospesi dalla direzione lavori per molti mesi;
a inizio 2005, una volta autorizzata la perizia di variante, la società non riprendeva CP_1
l'esecuzione degli interventi, notificando, in data 14.3.2005, la domanda di arbitrato diretta ad ottenere la risoluzione dell'appalto, ex artt. 1453 e 1455 c.c. In particolare, l'appaltatrice lamentava carenze e imprecisioni progettuali che avevano impedito il regolare svolgimento dei lavori, deducendo la violazione, da parte della stazione appaltante, della c.d. obbligazione progettuale, nonché dei principi di correttezza e cooperazione nell'esecuzione dell'appalto. Concludeva con la richiesta di declaratoria di risoluzione del contratto di appalto e di condanna dell'Amministrazione al risarcimento dei danni da risoluzione (corrispondenti al mancato utile sui lavori non eseguiti pari a euro 16.338,20 ed al valore venale delle opere eseguite pari a euro 10.016,58), al pagamento dei maggiori oneri sostenuti per lo slittamento dei lavori e per l'illegittima sospensione dei lavori, al pagamento dei corrispettivi per le lavorazioni eseguite ma non previste in progetto, nonché al pagamento di tutti i materiali presenti in cantiere;
oltre interessi e rivalutazione, spese di giudizio e di funzionamento del Collegio arbitrale. Nominava quale arbitro l'Avv. Francesco Delfino. In data 12.5.2005, l' nominava quale Parte_1 arbitro il Prof. Avv. Giovanni Tarantini. In assenza di un accordo tra i due arbitri designati in merito al terzo componente del Collegio, la società presentava istanza ai CP_1 sensi dell'art. 32 co. 2 ter della l. n. 109/1994 per la nomina del terzo arbitro, con funzioni di presidente del Collegio arbitrale. La Camera arbitrale, con delibera del 13.12.2005, nominava il dott. Per_1
, subordinando la costituzione del Collegio al versamento del
[...] deposito in acconto del corrispettivo arbitrale. Per il mancato pagamento dell'acconto, la Camera arbitrale dichiarava abbandonata la procedura, con verbale n. 253 del 17.1.2007. A seguito di nuova istanza di arbitrato presentata dalla società fermi i nominativi già CP_1 indicati dalle parti quali propri arbitri, la Camera arbitrale provvedeva a designare quale terzo arbitro, con funzioni di presidente, il Prof. Avv. Aristide Police ed il Collegio si costituiva in data 28.10.2008. Esperito infruttuosamente il tentativo di bonario componimento della controversia, il Collegio arbitrale assegnava alle parti termini per il deposito di memorie difensive, atti, documenti e istanze istruttorie. Con la prima memoria del 19.1.2009, la società insisteva CP_1 sull'accoglimento di tutti i quesiti già formulati con la domanda di arbitrato e chiedeva, altresì, in via subordinata, tenuto conto che la stazione appaltante, nelle more, aveva dichiarato, nell'esercizio del suo
2 potere di autotutela, la risoluzione del contratto con il Decreto rettorale n. 565 del 14.3.2006, di dichiarare illegittima la risoluzione del contratto di appalto disposta, unilateralmente, dall'Amministrazione ex art. 119 del d.P.R. n. 554/1999 “procedendo, ove occorra, alla disapplicazione ex art. 5 L.A.C.” del Decreto rettorale “e di conseguenza, anche lo svincolo della cauzione definitiva prestata dall'appaltatrice e di ogni altra somma detenuta a qualsiasi titolo dall'Amministrazione”. In via istruttoria, chiedeva la nomina di un C.T.U., nonché l'ordine di esibizione, ex art. 210 c.p.c., all'Università convenuta di tutti gli elaborati facenti parte del progetto originario. Con memoria depositata in data 15.1.2009, si costituiva in giudizio l' contestando la fondatezza della Parte_1 domanda avversaria e chiedendone il rigetto. In via riconvenzionale, chiedeva la condanna della società al pagamento del CP_1 complessivo importo di euro 178.035,97, oltre interessi e rivalutazioni, a titolo di danni e maggiori spese. All'esito dell'istruttoria (svoltasi, essenzialmente, in via documentale e con CTU), la causa era decisa con il lodo arbitrale n. 164, sottoscritto e depositato in data 18.12.2009. Il Collegio arbitrale, preliminarmente, accoglieva l'eccezione di inammissibilità formulata dalla società attrice con riferimento alla domanda riconvenzionale dell'Università, per tardività, stante la violazione dei termini perentori di cui all'art. 2 del D.M. n. 398/2000 (secondo cui “entro 60 giorni dalla notifica della domanda di arbitrato, la parte che intende resistervi deve nominare l'arbitro di propria competenza e proporre la propria risposta con atto di resistenza, anch'esso da notificarsi nelle forme degli atti processuali civili. Nello stesso atto deve proporre, a pena di decadenza, le eventuali domande riconvenzionali”). Accoglieva le domande proposte dalla società dichiarando la risoluzione del contratto di appalto n. CP_1
4976 del 27.5.2003 per grave inadempimento dell' Parte_1
e, per l'effetto, procedeva “alla disapplicazione ex art.
[...]
5 LAC del Decreto Rettorale n. 565 del 14.3.2006” (n.d.a. ovvero del provvedimento di risoluzione adottato, in via di autotutela, dalla stazione appaltante) ed allo “svincolo della cauzione definitiva prestata dall'appaltatore, ordinando in particolare il riaccredito delle somme escusse, maggiorate degli interessi legali dalla data dell'avvenuto pagamento e fino alla data dell'effettiva restituzione, nonché il riaccredito di ogni altra eventuale somma detenuta a qualsiasi titolo dall'Amministrazione”. Anche la domanda risarcitoria della società appaltatrice era accolta, seppure parzialmente, con la condanna dell' al pagamento di euro 16.338,20 a titolo di Parte_1 risarcimento del danno, di euro 12.294,93 a titolo di valore venale delle
3 opere eseguite, di euro 27.950,86 a titolo di maggiori oneri sostenuti per lo slittamento dei lavori, di euro 24.915,26 per lavorazioni extracontrattuali non previste in progetto, di euro 23.841,25 a titolo di maggiori oneri derivanti dall'illegittima sospensione dei lavori e di euro 500,00 per i materiali presenti in cantiere, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Quanto alle spese di lite, liquidate “in complessivi euro 20.000,00 (ventimila), oltre oneri previdenziali e fiscali”, stante la parziale soccombenza della ricorrente (per una parte della domanda risarcitoria), le compensava per un terzo mentre per i residui due terzi le poneva “a carico della parte convenuta che sopporterà integralmente le proprie spese”; analogamente, poneva le spese di funzionamento del Collegio arbitrale, gli onorari degli arbitri, il compenso del Segretario e il compenso del C.T.U. per due terzi a carico dell' Parte_1
e per un terzo a carico della fermo restando il
[...] CP_1 vincolo di solidarietà tra le parti per l'intero e salva la rivalsa tra di esse.
2. Con atto notificato in data 16.6.2010, l' Parte_1
impugnava il lodo arbitrale n. 164/2009 dinanzi alla Corte di
[...]
Appello di Roma, contestando le conclusioni cui era addivenuto il Collegio arbitrale. In particolare, criticava:
2.a) violazione e falsa applicazione degli artt. 1453 e 1455 c.c.; violazione e falsa applicazione dell'art. 25 L. 109/1994, degli artt. 133 e 134 D.P.R. 554/1999 e degli artt. 10, 24 e 25 D.M. 145/2000. Il Collegio arbitrale avrebbe erroneamente dichiarato la risoluzione del contratto di appalto inter partes sulla base di taluni comportamenti tenuti dall' appellante, asseritamente integranti gli estremi Parte_1 del grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c. e tali da determinare la “piena imputabilità all'Amministrazione stessa del negativo esito dell'appalto”, giustificando “la risoluzione del contratto inter partes per colpa della Committente". Con riguardo al profilo degli asseriti vizi e carenze progettuali, l'odierna appellante eccepiva come i rallentamenti e le difficoltà intervenute nel corso dei lavori non conseguissero a deficienze progettuali , dovendosi ascrivere, piuttosto, a eventi imprevisti e non prevedibili ex ante, come la mancanza, nell'edificio da ristrutturare, delle fondazioni, di alcuni setti murari perimetrali e dell'intero setto a piano terra. Deduceva, inoltre, la non conformità ai principi di correttezza e buona fede della condotta tenuta dalla controparte;
ciò in quanto sull'appaltatore, chiamato a dare esecuzione al progetto predisposto dalla Stazione appaltante, graverebbe “un puntuale onere di controllo della congruità e completezza dello stesso, con l'obbligo di segnalare le eventuali carenze o errori riscontrati”; l'impresa, dunque, non opera come nudus minister, “essendo tenuta non
4 solo ad eseguire a regola d'arte il progetto, ma prima ancora a controllarne, con diligenza e secondo le cognizioni tecniche ragionevolmente esigibili dalla sua qualifica, la completezza”, pertanto, la stessa avrebbe dovuto segnalare e, eventualmente, correggere gli errori ed integrare le lacune del progetto (cfr. pag. 11 atto di citazione in appello). Pertanto, se la progettazione predisposta dalla stazione appaltante fosse stata realmente carente e incompleta sin dall'inizio, per l'omessa considerazione di aspetti e circostanze prevedibili ex ante, sarebbe stato specifico onere della CP_1 provvedere alla denunzia e segnalazione della sua erroneità/lacunosità. L'appaltatrice, al contrario, “sia nella domanda di partecipazione al pubblico incanto, che in sede di consegna dei lavori, non ha mai sollevato alcun dubbio o perplessità in ordine alla completezza e correttezza degli elaborati progettuali”; per di più, in fase di esecuzione dell'opera, a fronte del verificarsi di situazioni impreviste ed imprevedibili determinanti la sospensione dei lavori, per l'approvazione di un progetto di variante, “l'impresa non ha mai manifestato la volontà di non proseguire nei lavori per carenze progettuali” (cfr. pagg. 11-12 atto di citazione in appello). Sotto l'ulteriore profilo della ritenuta responsabilità dell'amministrazione per un'asserita intempestività o inerzia nel predisporre rimedi e soluzioni, al fine di superare le difficoltà sopravvenute, l' rilevava come, al contrario, la Parte_1 stessa si fosse “sempre prontamente attivata, attraverso ordini di servizio e note di risposta alla ditta, per garantire la prosecuzione dei lavori” (cfr. pag. 12 atto di citazione in appello) e come, contrariamente, fosse stata l'impresa appaltatrice ad aver tenuto una condotta inadempiente, “avendo la stessa eseguito lavorazioni difformi rispetto al progetto e non essendosi conformata agli ordini della D.L., peraltro spesso impartiti proprio per far fronte a rilevate difformità dell'operato della ditta rispetto a quanto concordato” (cfr. pag. 13 atto di citazione in appello). Alla luce di quanto dedotto, la decisione gravata sarebbe illegittima, in quanto “disconoscendo qualsivoglia rilevanza alla condotta e alle inadempienze dell'appaltatrice, avrebbe ascritto all'esclusiva responsabilità della Committente il negativo andamento dell'appalto” (cfr. pag. 14 atto di citazione in appello);
2.b) violazione e falsa applicazione degli artt. 1453 c.c., 1223 c.c. e 1224 II co. c.c.; violazione dell'art. 2497 c.c.; violazione degli artt. 25 L. 109/1994, 24 co. IV e V e 25 del D.M. 145/2000, 133 del DPR 554/1999. Sulla base di quanto dedotto nel primo motivo di appello, sarebbe infondata qualsivoglia pretesa risarcitoria in capo alla controparte, stante la piena legittimità dell'operato della Stazione appaltante. Tuttavia, nella denegata ipotesi in cui dovesse riconoscersi
5 la responsabilità dell' e il conseguente obbligo risarcitorio su Parte_1 di essa gravante, sarebbe comunque illegittima la quantificazione dei danni asseritamente subiti dall'impresa in conseguenza della risoluzione del contratto. Innanzitutto, il Collegio arbitrale avrebbe quantificato il lucro cessante nel 10% dell'importo dei lavori non eseguiti, senza ulteriori precisazioni ed in modo del tutto automatico, determinando così un ragionamento carente “non essendo supportato da alcun elemento probatorio, non risultando positivamente provata l'effettiva perdita dell'utile, e nella specie, le occasioni di guadagno realmente rinunciate dall'impresa in conseguenza dell'immobilizzo della propria organizzazione nell'appalto in contestazione” (cfr. pag. 19 atto di citazione in appello). Il calcolo sarebbe viziato anche sotto altro profilo, stante la mancata detrazione delle spese generali dall'importo dei lavori non realizzati, le quali avrebbero dovuto essere conteggiate nella misura del 15% (“Escludendo tale sottrazione, infatti, non si perviene al calcolo dell'effettivo utile netto che l'impresa avrebbe conseguito, ma si finisce per riconoscere ad essa un indebito vantaggio ed un guadagno ben maggiore rispetto a quello che avrebbe ritratto dall'esecuzione dell'appalto, sulla base di rilievi meramente presuntivi”, cfr. pag. 20 atto di citazione in appello). L'appellante contestava, altresì, la liquidazione automatica e presuntiva del maggior danno, operato sul solo presupposto della qualità commerciale della e senza CP_1 fornire alcuna prova del pregiudizio ulteriore eventualmente risentito. Il Collegio, inoltre, avrebbe erroneamente riconosciuto all'appaltatore le maggiori spese e i maggiori oneri conseguenti allo slittamento dei lavori, nonché quelli conseguenti all'asserita illegittima sospensione degli stessi. In realtà, l'anomalo andamento dei lavori e l'allungamento dei tempi di esecuzione del contratto sarebbero riconducibili “non ad un presunto inadempimento della PA, quanto ad imprevisti, alla conseguente necessita di porre rimedio ad essi, e alla condotta inadempiente e carente, sul piano organizzativo ed operativo, della stessa impresa”, mentre invece la sospensione dei lavori sarebbe pienamente legittima in quanto derivata dall'esigenza di approvare una perizia di variante necessaria per assicurare la continuazione dei lavori (cfr. pag. 21 atto di citazione in appello). Da ultimo, l' Parte_1 appellante contestava la quantificazione operata dal Collegio in punto di corrispettivi per le lavorazioni eseguite ma non previste in progetto, calcolate secondo il loro valore venale (coerentemente alle modalità di calcolo già adottate dal Collegio per i corrispettivi degli interventi eseguiti in conformità al progetto), non in base ai prezzi di contratto, in violazione dell'art. 134 del d.P.R. 554/1999.
6 Concludeva chiedendo l'annullamento ovvero la riforma del lodo impugnato e, per l'effetto, nel merito, sentir dichiarare l'infondatezza della pretesa avversaria diretta ad ottenere la corresponsione del risarcimento conseguente alla risoluzione del contratto di appalto. Con vittoria di spese, competenze e onorari di lite. Si costituiva in giudizio la società eccependo in via CP_1 preliminare la nullità dell'atto di impugnazione del lodo arbitrale per mancato rispetto del termine a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c., nonché l'inammissibilità delle doglianze per la mancata specificazione dei motivi di nullità e per l'omessa indicazione del principio di diritto che sarebbe stato violato o disapplicato. Concludeva chiedendo di rigettare l'impugnazione, con vittoria di spese, diritti e onorari da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. La Corte di Appello di Roma, con la sentenza n. 1597/2015, preliminarmente, rilevava che l'impugnativa soggiaceva alla disciplina di cui agli artt. 827-831 c.p.c. nel testo anteriore a quello modificato dalla novella di cui al d.lgs. n. 40/2006 (atteso che la domanda di arbitrato era stata proposta antecedentemente all'entrata in vigore della predetta modifica). Pertanto, secondo l'art. 829 co. 2 c.p.c. (vecchio testo), l'impugnativa per nullità del lodo arbitrale era ammessa “se gli arbitri nel giudicare non hanno osservato le regole del diritto, salvo che le parti li avessero autorizzati a decidere secondo equità o avessero dichiarato il lodo non impugnabile”. Nel caso di specie, le parti non avevano autorizzato gli arbitri a decidere secondo equità e non avevano dichiarato il lodo non impugnabile (cfr. art. 16 contratto di appalto), per cui residuava la sola possibilità di impugnare il lodo per mancato rispetto, da parte degli arbitri, delle regole sostanziali di diritto. Sul punto, tuttavia, la Corte rilevava che l' appellante aveva Parte_1 dedotto “solo genericamente la violazione e la falsa applicazione degli art. 1453 e 1455 c.c., la falsa applicazione dell'art. 25 L. 109/1994 e degli artt. 133 e 134 del D.P.R. 554/1999 nonché degli artt. 10, 24 e 25 del D.M. 145/2000 senza specificare in che modo, di volta in volta, si sarebbe concretizzata da parte degli arbitri l'erroneità del canone di diritto applicato” (cfr. pag. 3 sentenza di secondo grado). Alla luce di ciò, siccome l'appellante ometteva l'indicazione specifica dei criteri ermeneutici non osservati dagli arbitri, dichiarava l'impugnativa inammissibile. Condannava l' appellante al pagamento delle Parte_1 spese processuali in favore di parte appellata, liquidate complessivamente in euro 5.632,00 (di cui euro 100,00 per spese ed euro 5.532,00 per compenso professionale), oltre accessori di legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
7 3. Avverso la sentenza n. 1597/2015 della Corte di Appello, l' proponeva ricorso per Cassazione, muovendo le Parte_1 seguenti censure:
3.a) violazione e falsa applicazione dell'art. 829 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. Il Giudice di secondo grado avrebbe erroneamente ritenuto che l'Amministrazione appellante si fosse limitata a dedurre la generica violazione e la falsa applicazione delle norme da parte del Collegio arbitrale, omettendo di specificare in che modo si sarebbe realizzata, da parte degli arbitri, l'asserita erroneità del canone di diritto applicato. Sul punto, l' ricorrente Parte_1 rappresentava che, sebbene nel giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale trovi applicazione la regola della specificità della formulazione dei motivi (come prescritta per il ricorso per Cassazione), la stessa sarebbe in qualche modo temperata dall'orientamento giurisprudenziale secondo cui “non è comunque necessario che l'impugnazione contenga l'indicazione specifica delle disposizioni di legge in tesi violate, ma è necessario che dal complesso del ricorso risulti quale sia stata la norma (o regola giuridica) violata dagli arbitri, anche se priva della sua (esatta) denominazione, ovvero il principio di diritto che si assume violato, il cui onere di identificazione compete a colui che impugna il lodo arbitrale (Cass. civ., sez. I, 20.02.2004 n. 3383)” (cfr. pag. 5 ricorso per cassazione). Dall'atto di impugnazione per nullità del lodo arbitrale proposto dall' emergerebbero Parte_1 chiaramente le norme e i principi di diritto che la deducente Amministrazione riteneva essere stati violati dal Collegio arbitrale, nonché le ragioni giuridiche poste a fondamento del gravame;
3.b) violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. La Corte territoriale avrebbe omesso di esaminare il secondo motivo di appello, relativo alla quantificazione dei danni asseritamente subiti dall'impresa appaltatrice in conseguenza della risoluzione contrattuale, violando il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c. Concludeva chiedendo di cassare la sentenza impugnata con ogni consequenziale pronuncia, anche in ordine alle spese di lite. La società si costituiva, lamentando l'inammissibilità delle CP_1 doglianze formulate dall'Università ricorrente, la quale ultima non avrebbe “sviluppato nell'esposizione alcun argomento in diritto, (…) per contestare, con specifico riferimento alle norme asseritamente violate, un qualche convincimento espresso dalla Corte di Appello nel quale potesse ravvisarsi la dedotta erronea applicazione della norma de qua” (cfr. pag. 11 controricorso), contrastando così il costante orientamento giurisprudenziale in materia (cfr. Cass., Sez. III, n. 15177
8 del 28.10.2002). Concludeva chiedendo di dichiarare inammissibile o infondato il ricorso di controparte, con condanna al pagamento delle spese, competenze e onorari di giudizio. La Suprema Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 8093/2021 depositata in data 23.3.2021, ritenendo rispettato il canone di specificità (“in questi casi ciò che occorre è solo il rispetto del canone di specificità; dal ricorso si evince, in prospettiva di autosufficienza, che tale canone era stato rispettato, e tanto si può affermare esaminando – poi – l'atto di impugnazione, avendo l'impugnante esplicitato le ragioni di doglianza in essenziale rapporto ai profili di diritto della controversia”, cfr. pag. 4 ordinanza), accoglieva il ricorso proposto dall' limitatamente al primo motivo, dichiarando Parte_1 assorbito il secondo. Cassava la sentenza impugnata e rinviava alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione, per provvedere all'esame dell'impugnazione del lodo, nonché alla liquidazione delle spese anche del giudizio svoltosi in sede di legittimità.
4. Con atto di citazione in riassunzione ex. art. 392 c.p.c., l' Parte_1 riassumeva la causa dinanzi al Giudice del rinvio,
[...] riproponendo le censure già formulate con l'atto di impugnazione del lodo arbitrale. Concludeva chiedendo di accogliere l'appello e, per l'effetto, di annullare o riformare il lodo arbitrale n. 164/2009, dichiarando l'infondatezza della pretesa avversaria alla corresponsione dell'indennizzo. Con vittoria di spese.
5. Si costituiva in giudizio la società concludendo per il CP_1 rigetto dell'impugnazione, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite.
6. Dopo lo scambio di note di trattazione scritta, con ordinanza depositata in data 19.11.2021 la Corte rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 15.5.2025, la causa era trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Questa Corte, tenuto conto dell'ordinanza della Suprema corte e della rituale riassunzione del giudizio, procede ad esaminare, nel merito, le doglianze formulate dall' avverso il lodo arbitrale. Parte_1
Come anticipato nello svolgimento del fatto, le parti in causa avevano concluso il contratto di appalto rep. n. 4976 del 27.05.2003, registrato a il 13.06.2003 al n. 3566. Nell'accordo, la committente Pt_1
affidava alla appaltatrice Parte_1 CP_1
i lavori di ristrutturazione e restauro della “Palazzina C.U.S.”, sita a in via Tuderte, come da progettazione predisposta dalla stessa Pt_1
9 e oggetto della gara che aveva visto come aggiudicataria la Parte_1 per i lavori dell'importo di euro 233.028,68 oltre IVA. CP_1
Dalla lettura della documentazione prodotta dalle parti nel giudizio arbitrale emerge che lo stabile C.U.S. era messo a disposizione all'appaltatrice in data 9.6.2003 e che, secondo quanto previsto dall'art. 3 del contratto di appalto e dall'art. 14 del C.S.A., i lavori si sarebbero dovuti compiere in 540 giorni dalla data della consegna. Nel corso dell'appalto, però, sorgevano “problematiche esecutive” (di seguito meglio specificate) che compromettevano il regolare svolgimento dei lavori concordati. Tanto che la direzione lavori (di seguito D.L.) aveva disposto, in alcune occasioni, la sospensione parziale dell'attività dell'appaltatrice (in particolare, con l'ordine di servizio n. 4, la D.L. aveva sospeso le lavorazioni riguardanti il solaio di calpestio del secondo piano, per un mese), fino a decidere di sospendere del tutto gli interventi dell'appaltatrice, in data 25.6.2004, per sette mesi, fino all'approvazione, all'inizio del 2005, della perizia di variante predisposta dalla stazione appaltante per integrare l'originaria progettazione predisposta dall'Amministrazione. In particolare, tale perizia di variante (in atti) prevedeva i seguenti interventi: “cordoli esterni per il collegamento dei 4 plinti;
completamento dei setti murari, sottomurature in mattoni pieni o realizzazione di un cordolo di fondazione per le porzioni prive di fondazioni;
consolidamento strutturale delle murature mediante tecnica cuci-scuci, chiusura di aperture a tutto spessore e parziale rifacimento di alcuni puri portanti interni;
modifiche di alcuni tramezzi;
posa in opera di un controsoffitto al piano primo per il passaggio degli impianti del piano secondo visto l'esiguo spessore del massetto;
consolidamento delle scale mediante cappa armata sulle volte in laterizio, ricostruzione di solai in acciaio, posa in opera di controsoffitto;
smaltimento dei serbatoi in cemento amianto posti nel sottotetto.” L'impresa, però, in data 14.3.2005, ritenendo l'Amministrazione gravemente inadempiente -per carenze progettuali e difformità tra la situazione reale e quella riportata nella documentazione, riconducibile alla committente , comportanti notevoli ritardi oltre che Parte_1
l'ampliamento delle lavorazioni concordate- faceva domanda di arbitrato, per la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni. A sua volta l' , l'anno dopo, con Decreto rettorale del Parte_1
14.3.2006 dichiarava la risoluzione del rapporto negoziale, in via di autotutela. Delineata, in sintesi, la vicenda oggetto del contenzioso, giova rammentare che i lavori in questione sono regolati dalla l. 11.2.1994, n.
10 109 (legge quadro sui lavori pubblici, c.d. legge Merloni, poi abrogata dal cd. Codice degli appalti d. lgs. 12.4.2006, n. 163 a sua volta abrogato nel 2023) e dal d.P.R. n. 554/1999 (Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici). Con riguardo a tale normativa, l'attenzione va focalizzata sulla disciplina in tema di progettazione, tenuto conto delle già richiamate argomentazioni a base della domanda di arbitrato della appaltatrice (che ha chiesto accertarsi il grave inadempimento della stazione appaltante, per aver predisposto una progettazione incompleta e inadeguata rispetto al reale stato dei luoghi) e delle difese dell'Amministrazione, la quale ultima, oltre a contestare alla società appaltatrice di non aver rispettato le indicazioni progettuali (profilo che, a giudizio della Corte, riguarda condotte di rilievo marginale che non hanno influito, in modo decisivo, sull'andamento dell'appalto, come di seguito chiarito), prospetta che l'impresa, non operando come nudus minister, avrebbe dovuto verificare, con diligenza, la completezza e correttezza del progetto predisposto dall'Amministrazione. In particolare, l'art. 16 della l. n. 109/1994 prevede, al co. 5, che “il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare ed il relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. In particolare il progetto è costituito dall'insieme delle relazioni, dei calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti e degli elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari costruttivi, dal capitolato speciale di appalto, prestazionale o descrittivo, dal computo metrico estimativo e dall'elenco dei prezzi unitari. Esso è redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi precedenti e degli eventuali ulteriori studi ed indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, che risultino necessari e sulla base di rilievi planoaltimetrici, di misurazioni e picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo (…)”. A seguire, l'articolo 17 della stessa legge assegna la redazione del progetto esecutivo alla stazione appaltante, ad eccezione dei casi ivi specificamente previsti. Inoltre, l'art. 19, co. 1, dopo aver precisato, alla lett. a), che “i contratti d'appalto di lavori pubblici di cui alla presente legge sono contratti a titolo oneroso (…), aventi per oggetto: a) la sola esecuzione dei lavori pubblici (…)”, prevede, alla lett. b), nn. 1) e 2), la possibilità che tali contratti possano avere ad oggetto anche la “progettazione esecutiva”, ma soltanto qualora in essi “sia prevalente la componente impiantistica o tecnologica”, ovvero “riguardino lavori di manutenzione, restauro o scavi archeologici”.
11 Sempre in tema di progetto esecutivo, il regolamento di attuazione d.P.R. n. 554/1999, all'art. 35, dispone che tale progetto “definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l'intervento da realizzare. Restano quindi esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamenti, nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisionali”; esso è composto anche da “gli elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture e degli impianti” e reca “i calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti”. I successivi artt. 38 e 39 del d.P.R. 554/99 indicano, nel dettaglio, i documenti facenti parte degli elaborati grafici del progetto esecutivo e dei calcoli delle strutture e degli impianti. Nell'interpretare tale disciplina, l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ha precisato che “l'attività di progettazione prevista dall'art. 16 della citata legge 109 si pone come cardine fondamentale della riforma ed il progetto – risultato finale di tale attività – assume un ruolo decisivo ed una posizione di effettiva centralità nel procedimento di realizzazione delle opere pubbliche”, poiché il progetto costituisce il contenuto dell'appalto ed identifica l'obbligazione posta a carico dell'appaltatore, ponendosi in correlazione con gli altri istituti dell'esecuzione, come le varianti, le garanzie, gli espropri, i piani di sicurezza, “in un contesto di reciproca influenza, dominato dall'esigenza della chiarezza, fin dall'inizio, dei costi e delle finalità che si intendono raggiungere” (Determin. A.V.C.P. 31 marzo 2001 n. 4). Inoltre, la giurisprudenza di legittimità, in tema di progetto esecutivo, ha più volte affermato che “l'amministrazione committente di opera pubblica, al di fuori dei casi e dei modi specificamente previsti, ha di regola l'obbligo di predisporre un progetto esecutivo immediatamente
“cantierabile”, non bisognoso di ulteriori specificazioni in quanto contenente la puntuale e dettagliata descrizione e rappresentazione dell'opera stessa, senza poter rendere necessari ulteriori livelli progettuali in senso proprio, né implicare attività volte a colmare le lacune eventualmente presenti nel progetto esecutivo (cfr. Cass. sez. I, 9 novembre 2018, sent. n. 28799; 31 maggio 2012, sent. n. 8779; 12 agosto 2010, sent. n.18644). Principio quest'ultimo derogabile dalle parti nell'esercizio dell'autonomia privata (v. Cass. ordin. n. 11658 del 16 giugno 2020) ma, nel caso in esame, dal contratto di appalto del 2003 non emerge alcuna pattuizione delle parti volta a far assumere all'appaltatore l'obbligo di predisporre -anche solo in parte- il progetto costruttivo o di cantiere;
né emergono le ipotesi speciali di cui ai citati artt. 17 e 19 della l. 11.2.1994, n. 109; nel gravame, del resto, l' non richiama Parte_1
12 specifiche clausole pattuite dalle parti o particolari caratteristiche degli interventi che avrebbero investito l'impresa di oneri progettuali. Inoltre, la Cassazione ha precisato che, “se è vero che l'appaltatore non è un nudus minister, ma un esecutore qualificato e dotato di adeguate cognizioni tecniche che gli consentono di interpretare correttamente le indicazioni progettuali e, al limite, di sopperire alle eventuali mancanze del progetto esecutivo, deve trattarsi pur sempre di attività marginali di adattamento, precisazione e integrazione di elementi di dettaglio che si rendono necessari, in corso d'opera, nella concreta realizzazione dell'opera” (Cass. n. 8779/2012 già citata). Per altro aspetto, le norme del Decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145 (“Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici”,) richiamate dall'Amministrazione per giustificare le sospensioni dei lavori (che, secondo la stazione appaltante, sarebbero derivate da eventi imprevisti, né prevedibili ex ante), sono le seguenti: l'art. 10 sulla variazione del progetto esecutivo (in particolare, comma “2. Per le sole ipotesi previste dall'articolo 25, comma 1, della legge, la stazione appaltante durante l'esecuzione dell'appalto può ordinare una variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto, e l'appaltatore è tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, salva l'eventuale applicazione dell'articolo 134, comma 6, e 136 del regolamento, e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori”); l'art. 24 sulla sospensione dei lavori ( “1. È ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 133, comma 1, del regolamento nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi;
tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 25, comma 1, lettere a), b), b-bis) e c) della legge, queste ultime due qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto.
2. La sospensione disposta ai sensi del comma 1 permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la interruzione dell'esecuzione dell'appalto. Nel caso di sospensione dovuta alla redazione di perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre al progetto (…)”; l'art. 25 sulle varianti al progetto esecutivo (“1. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentiti il progettista ed il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti
13 motivi: a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 3, o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;
b-bis) per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;
c) nei casi previsti dall'articolo 1664, secondo comma, del codice civile; d) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione;
in tal caso il responsabile del procedimento ne dà immediatamente comunicazione all'Osservatorio e al progettista”.
8. Sintetizzata la disciplina normativa di riferimento, le doglianze di cui al punto 2.a), che contestano al Collegio arbitrale di aver applicato in modo erroneo e/o violato la normativa del codice civile in tema di risoluzione del contratto ex artt. 1453 e 1455 c.c. e la citata normativa applicabile ratione temporis (art. 25 L. 109/1994, degli artt. 133 e 134 D.P.R. 554/1999 e degli artt. 10, 24 e 25 D.M. 145/2000) non sono fondate. L' , nell'impugnativa, non si è confrontata con gli Parte_1 esiti della consulenza tecnica di ufficio espletata nel giudizio arbitrale, i cui esiti sono condivisi da questa Corte. Sul punto, si rileva che l'elaborato peritale redatto dall'arch. risulta Persona_2 completo, logico, univoco e coerente alla documentazione acquisita al processo, la quale ultima (con particolare riguardo alle note redatte dal D.L ed alla perizia di variante) offre pieno riscontro alla domanda avanzata dall'appaltatrice di risoluzione del contratto, in ragione delle gravi inadempienze ascrivibili alla stazione appaltante. Come già cennato, i lavori concordati dalle parti avevano un andamento irregolare per problematiche esecutive, tanto che la direzione lavori disponeva varie sospensioni, in particolare, quella di tutti i lavori, da giugno 2004 al gennaio/febbraio 2005, per carenze progettuali che, nella massima parte, erano state denunciate proprio dall'impresa appaltatrice. Nel dettaglio, sono agli atti le segnalazioni della società che, acquisita la disponibilità materiale dell'edificio C.U.S. CP_1 di via Tuderte, aveva riscontrato, tra l'altro: la mancanza di fondazioni dello stabile;
l'assenza di parte dei setti murari;
la presenza di basamenti in cemento armato. Tutte circostanze oggettive non riportate nel
14 progetto esecutivo. Inoltre, la progettazione predisposta dalla stazione appaltante non dava atto dello stato di degrado delle murature, della presenza di tubature e di serbatoi in eternit. L'impresa segnalava, altresì, l'erroneità e l'insufficienza delle indicazioni progettuali per il consolidamento della volta delle scale e del solaio del secondo piano. A titolo esemplificativo, si richiamano le comunicazioni n.161/SPO- VL dell'1.4.2004 e n.175/SPO-VL del 2.4.2004, con le quali l'appaltatrice denunciava incongruenze progettuali, sollecitando la D.L. a fornire indicazioni in ordine ai lavori di consolidamento del solaio del secondo piano (“Siamo ancora in attesa di ricevere indicazioni per il consolidamento del solaio al secondo piano come stabilito da intercorsi colloqui fra la D.L. ed il geom. . In mancanza di una CP_2 sollecita comunicazione procederemo come da progetto…”). Sulla scorta di tali indicazioni, la direzione lavori, nel giugno 2004, ordinava la sospensione totale delle lavorazioni per predisporre una variante al progetto finalizzata, sostanzialmente, ad emendare l'originaria progettazione dalle mancanze e dalle inadeguatezze riscontrate dall'appaltatrice. Come preme evidenziare, mentre l'Amministrazione si difende prospettando che la variante fosse dovuta a problematiche esecutive derivanti da eventi imprevisti e non prevedibili ex ante (ipotesi quest'ultima che, se provata, avrebbe reso legittimo l'operato dell'Amministrazione, a norma dei citati artt. 24 e 25 del D.M. n. 145 del 2000 sulle varianti in corso d'opera), tale eventualità è nettamente smentita dalla documentazione in atti, come correttamente osservato dal C.T.U. arch. In particolare, la perizia di variante Per_2 indicava all'impresa di procedere ad ulteriori lavorazioni, tenuto conto della presenza di plinti, di basamenti in cemento armato nei quattro angoli del fabbricato, di tubature e di serbatoi in eternit non segnalati, oltre che della contestuale esigenza di realizzare, in parte, le fondamenta;
la stessa perizia chiariva come procedere per il consolidamento delle scale (l'impresa aveva segnalato che la quota all'estradosso della volta ingresso e scala non consentiva di intervenire con i profilati indicati nel progetto HEA200) e del solaio al secondo piano (lo spessore della soletta risultava, in concreto, insufficiente per consentire il passaggio degli impianti a pavimento previsti nella progettazione originaria). Conformemente alla documentazione acquisita al fascicolo, la CTU evidenziava che l'iniziale progetto dell'Amministrazione “è solo parzialmente corretto e risulta carente di dettagli costruttivi. Risulta carente nelle attività conoscitive e di indagine, a causa dell'utilizzo dell'edificio da parte degli uffici del CUS fino alla data di consegna dei
15 lavori; inoltre è stata riscontrata una carenza dei dettagli costruttivi forniti all'impresa, negli elaborati progettuali (carenza di quote negli elaborati grafici progettuali, carenza di dettagli architettonici relativamente all'intervento di consolidamento del solaio del secondo piano e delle volte delle scale, mancanza di dettagli relativi al posizionamento della catena in ferro nello spessore del solaio del secondo piano, mancanza delle quote finite dei pavimenti, pochi dettagli indicati nelle tavole per la realizzazione dei particolari costruttivi, estensione dell'intervento di consolidamento delle murature a parti delle murature interne ed esterne non indicate negli elaborati progettuali), nonché di insufficienti quotature che rendono il progetto per alcuni aspetti non interpretabile e non eseguibile, anche alla luce di quanto previsto dal d.P.R. 554/99, che stabilisce che gli elaborati debbono essere redatti in modo da consentire all'esecutore una sicura interpretazione ed esecuzione in ogni loro elemento. Inoltre sussistono indeterminazioni ed imprecisioni progettuali (relativi in particolare alle quote indicate per il consolidamento delle volte delle scale e per lo spessore della soletta del solaio del secondo piano)”. Il CTU concludeva il suo elaborato affermando che, alla luce di dette carenze progettuali, al fine di consentire la prosecuzione dei lavori, “in alcuni casi la D.L. ha dovuto sospendere parzialmente o totalmente i lavori, al fine di predisporre un'apposita perizia di variante”, “con l'allungamento dei tempi previsti per la realizzazione delle opere da progetto e l'esecuzione di lavorazioni extra-progettuali”. Tali “ritardi nell'esecuzione dell'appalto, a causa di problematiche e imprevisti generati da carenze progettuali, che risultano quindi imputabili alla stazione appaltante;
sebbene questi non abbiano impedito il prosieguo dei lavori, hanno comunque generato un anomalo andamento dell'appalto, con un rallentamento dei lavori e conseguente allungamento dei tempi contrattuali, implicando peraltro l'esecuzione di maggiori lavorazioni, riferite in particolare alle fondazioni, al consolidamento della muratura, della volta delle scale e del solaio del secondo piano. I conseguenti ritardi sono quindi imputabili a imprecisioni e carenze del progetto posto a base di gara”. Quindi, le segnalazioni dell'impresa, le note della direzione lavori e la variante, con le conseguenti valutazioni del CTU, esplicitano che il progetto elaborato dall'Amministrazione e posto a base della gara per l'affidamento dei lavori si basava un'indagine superficiale e incompleta dello stato dei luoghi, alla quale era poi conseguita la necessità di predisporre significative modifiche alla progettazione. Va esclusa, quindi, la sussistenza di fattori imprevedibili ex ante che avevano comportato la modifica e l'incremento delle lavorazioni. Nelle
16 controdeduzioni dell'impresa alla riserva n 1, la stessa direzione dei lavori affermava che “sono aumentate alcune lavorazioni quali chiusura di nicchie e cuciscuci, dovute ad imprevisti quali nicchie occulte, vecchi caminetti mal richiusi, vecchie aperture richiuse in maniera non idonea a garantire la continuità delle murature o celate da una controfodera in laterizio presente all'interno dell'edificio”, con ciò richiamando circostanze facilmente percepibili dall'Amministrazione se, prima di procedere alla progettazione, avesse esaminato, in modo effettivo e completo, lo stabile. Il CTU, del resto, accertava che lo stabile era stato occupato dal personale dell' fino al giorno prima dell'inizio dei lavori, Parte_1 circostanza indiziaria che conferma verifiche preliminari effettuate dalla stazione appaltante in modo parziale e poco approfondito. Tanto è vero che, sul punto, la direzione dei lavori ammetteva -in una relazione riservata richiamata dall'impresa senza smentita della controparte- che “sono aumentate alcune lavorazioni ma che tutto quanto non è emerso durante i saggi in quanto l'edificio è stato utilizzato come uffici del CUS fino alla data dell'inizio dei lavori.” Va confermata, sulla scorta di quanto finora esposto, la conclusione del CTU, che ha certificato l'andamento “anomalo” dell'appalto per
“problematiche impreviste e non presenti in progetto, la mancanza di dettagli e particolari costruttivi e carenze progettuali, che hanno comportato un rallentamento dei lavori e lo svolgimento di lavorazioni variate e/o aggiuntive, non consentendo il normale svolgimento dei lavori”. La versione alternativa fornita dall' , nell'enfatizzare Parte_1 alcuni comportamenti dell'appaltatrice difformi dalle indicazioni progettuali (in particolare, nell'ordine di servizio del 23.10.2003, la direzione lavori invitava l'impresa ad“ adottare idonei accorgimenti durante la fase di getto del completamento del solaio”), trascura che tali condotte della da un lato, erano poco significative CP_1
(perché incidenti in modo molto contenuto sull'andamento dei lavori, stando alle note della direzione lavori) e, dall'altro, conseguenti proprio alle carenze progettuali imputabili alla committente. Tanto è vero che l'appaltatrice, acquisita la disponibilità materiale dei locali e verificata l'insufficienza e l'erroneità di parte della progettazione esecutiva chiedeva, in modo chiaro, indicazioni alla direzione lavori stante l'adeguatezza delle prescrizioni progettuali originarie. A tal riguardo, si richiama la nota 141/SPO-VL del 23.03.04 della di risposta CP_1 al citato ordine di servizio del 23.10.2003: “relativamente alle lavorazioni di consolidamento dei setti murari interni, con specifico riferimento al cuci scuci della muratura portante, chiusura di canne fumarie, bonifica della muratura dalla presenza di elementi lignei,
17 chiusura di nicchie, si fa presente che tali lavorazioni, oltre che lo stato di notevole degrado sussistente, non sono stati riportate in alcuno degli elaborati di rilievo o di progetto. E' appena il caso di evidenziare la difficoltà di dover programmare i lavori senza seguire un progetto preciso ma solo attraverso indicazioni sommarie da voi fornite in occasione delle visite in cantiere. Ci è, inoltre impossibile quantificare la parte di muratura da consolidare e non prevista in progetto come da Voi richiesto sul Giornale dei Lavori in quanto, come già segnalatoVi con fax del 17.11.03, la stessa si presenta notevolmente ammalorata e, ciò che è peggio, costruita con elementi di diversa natura e provenienza (pietrame, ciottolate, elementi lignei, materiale di risulta) che ne determinano un'alta incoerenza e disgregabilità. A riprova di ciò ogni volta che andiamo a praticare un taglio nella muratura per eseguire qualsiasi lavorazione prevista, dobbiamo rimuovere una notevole quantità di muratura prima di trovare il supporto adeguato. Alla luce di quanto su esposto siamo, inoltre, costretti a dissentire sulla tipologia scelta per il risanamento della muratura. Attraverso il cuci e scuci, infatti, si inserisce nella muratura di pietrame un corpo (i mattoni pieni) dalle caratteristiche termomeccaniche estremamente diverse dal materiale da risanare. Per di più numerose esperienze condotte in zona sismica hanno dimostrato che la collaborazione tra la parte ricucita e l'intorno, sotto l'azione di forze orizzontali è molto scarsa, tanto che, in alcuni casi, le parti in mattoni si sono comportate come dei veri e propri cunei. Ancora una volta sugge-riamo come sistema di consolidamento dei paramenti murari quello del pannello sandwich. Con riferimento alla realizzazione degli architravi ed alla apertura di nuovi vani ci preme precisare che: non esistendo alcun elaborato specifico, e facendo riferimento ai prospetti ed alle sezioni di progetto, i lavori in questione sono stati svolti rispettando le altezze dei vani esistenti (sia per le porte che per le finestre). Alla difficoltà di dover desumere i dati a noi necessari alla prosecuzione dei lavori da elaborati di progetto a ciò non deputati, si aggiunga che gli stessi sono tra loro discordanti: in occasione della realizzazione delle aperture dei nuovi vani: la tavola 3A indica una larghezza finita dei vani pari a 85 cm mentre le tavole 2-3S indicano una larghezza finita dei vani pari a 75 cm. Ovviamente essendo le tavole 2-3S a scala maggiore si sono eseguite le indicazioni in esse contenute. E' evidente, pertanto, che quanto da Voi lamentato non è in alcun modo a noi imputabile bensì alle carenze progettuali ed al ritardo con il quale ci è stata trasmessa la tavola degli infissi. In riferimento a detta tavola, consegnata solo in data 04.03.04, si fa presente che gli infissi non fanno parte della nostra offerta e pertanto dovranno essere oggetto di perizia di variante. Per
18 quanto riguarda l'O.D.S. n.3 ci rendiamo disponibili ad effettuare le modifiche ai vani da Voi richieste ma non ritenendole un onere a noi imputabile i lavori per esse necessarie dovranno essere da Voi contabilizzati in economia. Per quanto attiene i tempi perentori assegnatici nel suddetto O.D.S. n.3 Vi facciamo notare che la D.L. non può in alcun modo condizionare la condotta dei lavori da parte dell'impresa, salvo esistano motivi di somma urgenza legati a cause di forza maggiore, in caso contrario ricadrebbero sull'amministrazione appaltante tutti gli oneri derivanti da tale intromissione”. Le poche contestazioni formulate dall' alla impresa appaltatrice, Parte_1 quindi, nell'economia complessiva dell'appalto avevano scarso peso e/o erano dipese dalle incongruenze e carenze progettuali imputabili all'Amministrazione. Escluse inadempienze dell'appaltatrice degne di nota e ravvisata l'assenza di prova su eventi legittimanti la sospensione dei lavori (l'art. 24 del DM n. 145/2000 ammette le sospensioni “ per cause impreviste e imprevedibili” che, nel caso di specie, non sono ravvisabili),la Corte rileva che, a norma del già richiamato art. 16 della l. 11.2.1994 n. 109, il progetto esecutivo, apprestato dall' , doveva contenere “in Parte_1 ogni dettaglio i lavori da realizzare ed il relativo costo e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma tipologia, qualità, dimensione e prezzo”. Inoltre, a norma degli artt. 35 e ss. del d.P.R. 554/1999, lo stesso doveva indicare “compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l'intervento da realizzare” ed è composto da “gli elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture e degli impianti”, nonché “i calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti”), consentendo all'appaltatrice di procedere secondo un piano concretamente realizzabile in ogni dettaglio (cd.
“cantierabile”). Invece, il progetto esecutivo predisposto dall' risulta incompleto e viziato perché non Parte_1 rispettoso delle specificità dello stabile, tanto da aver causato problematiche esecutive (imputabili alla sola Amministrazione) comportanti sospensioni, tra totali e parziali, di circa 250 giorni complessivi, su un appalto che doveva durare 540 giorni. Per altro profilo, a giudizio della Corte la non era nelle CP_1 condizioni di ravvisare, già al momento della partecipazione alla gara, le incongruenze e mancanze progettuali suesposte, inerendo queste ultime a specificità dell'edificio di natura concreta, ravvisabili solo in loco. Come già riferito, lo stabile era stato occupato dal personale dell' fino all'inizio dei lavori;
in ogni caso, l'onere della Parte_1 progettazione spettava all' (in assenza di clausola di tenore Parte_1
19 contrario), stando alla normativa applicabile (di cui ai citati d.P.R. 554/1999 e D.M. 145/2000). Pertanto, risulta ampiamente accertata la negligenza della stazione appaltante nell'effettuare la ricognizione dei luoghi preliminare alla predisposizione, da parte della stessa, dell'elaborato progettuale, risultato erroneo e carente per la mancata indicazione delle specifiche strutturali, degli impianti e delle dotazioni dell'edificio C.U.S. Ne consegue l'illegittimità della sospensione dei lavori, disposta per oltre sette mesi su un appalto della durata complessiva di giorni 540, dovendosi ascrivere il grave inadempimento, ex art. 1453 c.c., all'Ente appaltante, “tenuto prima della indizione della gara a controllare la validità in tutti i suoi presupposti tecnici e ad impiegare ogni cura volta ad eliminare il rischio di impedimenti alla realizzazione dell'opera come progettata” (Cass. sent. 22 luglio 2004 n. 13643); “anche nell'appalto di opere pubbliche, stante la natura privatistica del contratto, è configurabile, in capo all'amministrazione committente, creditrice dell'opus, un dovere – discendente dall'espresso riferimento contenuto nell'art. 1206 c.c. e, più in generale, dai principi di correttezza e buona fede oggettiva, che permeano la disciplina delle obbligazioni e del contratto – di cooperare all'adempimento dell'appaltatore, attraverso il compimento di quelle attività distinte rispetto al comportamento dovuto dall'appaltatore, necessarie affinché quest'ultimo possa realizzare il risultato cui è preordinato il rapporto obbligatorio.” (Cass. 31.5.2012, n. 8779 già citata).
8. In ordine alle censure sub 2.b) sulla liquidazione dei danni, il Collegio arbitrale condannava l' al pagamento di euro 16.338,20 a Parte_1 titolo di risarcimento del danno, di euro 12.294,93 a titolo di valore venale delle opere eseguite, di euro 27.950,86 a titolo di maggiori oneri sostenuti per lo slittamento dei lavori, di euro 24.915,26 per lavorazioni extracontrattuali non previste in progetto, di euro 23.841,25 a titolo di maggiori oneri derivanti dall'illegittima sospensione dei lavori e di euro 500,00 per i materiali presenti in cantiere, oltre interessi e rivalutazione monetaria. A fronte di tali statuizioni, l' critica, essenzialmente, i criteri Parte_1 utilizzati per procedere ad alcune delle citate liquidazioni senza contestare, nello specifico, i conteggi del CTU, i quali ultimi, anzi, risultano per ampi profili condivisi dalla stessa appellante. Partendo dalla quantificazione del lucro cessante in euro 16.338,20, quest'ultimo importo era stato liquidato dal Collegio arbitrale calcolando la percentuale del 10% sui lavori rimasti ineseguiti rispetto a quanto previsto nel contratto di appalto;
secondo la parte appellante, la liquidazione in parola non sarebbe stata sufficientemente motivata
20 dagli Arbitri. In senso contrario, questa Corte richiama l'orientamento consolidato dei Giudici di legittimità in caso di risoluzione del contratto per inadempimento della committente, secondo il quale spetta all'appaltatore il risarcimento del danno da lucro cessante calcolabile in via parametrica come 10% dell'importo contrattuale (v. Cass. sez. I, sentenze 2 ottobre 2023, n. 27690 : “In tema di appalto di opere pubbliche, la L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 345, all. F, ove stabilisce la percentuale del residuo corrispettivo dovuta all'impresa appaltatrice per il caso di esercizio da parte della committente della facoltà di recesso, regola i crediti pecuniari derivanti da detto atto legittimo dell'Amministrazione, e, pertanto, nella diversa ipotesi della responsabilità risarcitoria dell'Amministrazione medesima per inadempimento, può essere utilizzato quale parametro per la determinazione del lucro cessante dell'appaltatore). Va poi precisato, sempre sulla liquidazione del mancato utile (quantificato, nel lodo, in euro 16.338,20, con ciò facendo riferimento al 10% dell'utile netto complessivamente ricavabile dai lavori, detratte le lavorazioni già eseguite), che l' nell'impugnativa chiedeva Parte_1 la detrazione delle spese generali dall'importo finale (sul quale calcolare rivalutazione e interessi), richiamando a sostegno la CTU in atti che liquidava come importo dovuto la somma di euro 13.144,17, avendo il consulente detratto una quota in percentuale delle spese generali (poco più di euro 3000,00). Diversamente da quanto sostenuto dall' , il ragionamento seguito dal Collegio arbitrale (che, in Parte_1 parte qua, si discosta dall'elaborato peritale del quale riprende, in ogni caso, i computi materiali effettuati per quantificare il mancato utile) non è condivisibile. Anche le spese generali vanno liquidate all'impresa in quanto frutto del maggior aggravio patito dall'appaltatore, imputabile all' a causa dello stravolgimento dei tempi dei lavori Parte_1 conseguente all'illegittima sospensione (cfr. Cass. Sez. I ordin. n. 8765 del 3 aprile 2024). D'altra parte, l'Amministrazione richiede l'applicazione dell'art. 25 del D.M. n. 145/ 2000 (per i ritardi nei lavori, norma che riconosce all'appaltatore il 50% delle spese generali considerate al minimo delle indicazioni dei commi 1 e 2 dell'art. 34 del dPR n. 554/1999) trascurando che, risolto il contratto, non si può invocare l'applicazione della normativa citata, né di quella di cui al dPR n. 554/1999 per procedere alla liquidazione, trattandosi, nel caso in esame, di sospensione illegittima dei lavori comportante la risoluzione ex tunc dell'appalto pubblico. Precisamente, la risoluzione determina la totale restitutio in integrum tra le parti (“l'effetto restitutorio opera a pieno regime, facendo saltare il vincolo contrattuale”: Cass. 3.11.2016, sent. n. 22275).
21 Quanto alla critica sul riconoscimento della rivalutazione monetaria sull'importo così liquidato, la Cassazione chiarisce (sent. Sez. I, n. 11361 del 2.5.2023), in caso di risoluzione per grave inadempimento comportante l'obbligo dell'Amministrazione di risarcire i danni causati, la natura di “credito di valore del corrispondente diritto del danneggiato, implicante la computabilità, in sede di liquidazione, del sopravvenuto deprezzamento della moneta”; quindi, la censura è infondata. Infine, l'Amministrazione critica il lodo nella parte nella quale è stato seguito il criterio del valore venale per quantificare i lavori extracontrattuali. La doglianza (oltre ad essere contraddittoria perché lo stesso criterio del valore venale è stato utilizzato per quantificare i lavori contrattualmente pattuiti, capo del lodo non censurato) è priva di pregio, in quanto essendo venuto meno il rapporto, le lavorazioni effettuate non sono più giustificate (v. Cass. sez. II sent. n. 4225, 9 febbraio 2022). A tal riguardo, va rimarcato come l'Amministrazione, oltre a risarcire il lucro cessante, deve tenere indenne l'appaltatore dalle spese sostenute per le lavorazioni medio tempore effettuate, in quanto l'appalto pubblico ha natura di contratto ad esecuzione prolungata (e non continuata o periodica); la sua risoluzione per inadempimento produce effetti retroattivi ex art. 1458 c.c., come già cennato. Venendo meno tutti gli effetti negoziali (incluse le riserve iscritte dall'appaltatore), non si applica il D.M. n. 145/2000 o il dPR n. 554/1999 per procedere alla liquidazione. Chiarito tale profilo in punto di diritto, in concreto, l'importo individuato dal Collegio arbitrale sulla scorta della C.T.U. risulta corretto, in quanto già la direzione lavori, con la relazione dello stato del cantiere del 31.5.2005, aveva segnalato che all'appaltatrice dovevano essere corrisposti i costi per le lavorazioni effettuate, facendo espresso richiamo sia alle opere previste nell'appalto che alle lavorazioni extra richieste dalla stessa Amministrazione nel corso dei lavori;
inoltre, nel quantificare il dovuto, risultano detratti i compensi già corrisposti all'impresa per lo stesso titolo. Le residue censure sono assorbite dal rigetto del primo motivo di impugnativa.
9. Quanto alle spese processuali della presente fase e di quella precedente in Cassazione, esaminato unitariamente l'esito del giudizio, le stesse sono compensate tra le parti nella misura di un ¼, mentre per i residui ¾ sono poste a carico dell' , sia per il giudizio di Parte_1 legittimità che di appello, in quanto l'Amministrazione risulta vittoriosa solo per la censura sulla erronea declaratoria di inammissibilità del gravame, mentre per il merito la parte appellante risulta integralmente
22 soccombente;
i parametri utilizzati sono quelli medio /alti (stante la complessità della vicenda) delle cause di valore inferiore a euro 52.000,00, senza calcolare la fase istruttoria.
PQM.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, nel giudizio di rinvio a seguito dell'ordinanza n. 8093/2021 della Suprema Corte che cassava la sentenza n. 1597/2015 di questa Corte territoriale, rigetta l'impugnativa proposta dall' , avverso il lodo arbitrale Parte_1
n. 164/2009, nei confronti della società
[...]
Controparte_1
Compensa le spese processuali, per il giudizio di legittimità e quello di appello, nella misura di un ¼ mentre per i residui ¾ le pone a carico dell' , che condanna al pagamento a favore della società Parte_1
con distrazione all'antistatario Avv. Alessandro Balzano: CP_1 di euro 4800,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, oltre accessori di legge, per il giudizio in Cassazione;
di euro 7000,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, oltre accessori di legge, per la presente fase. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1 co. 17 della l. 228/12 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenuta il 10.10.2025 La Consigliera est. Caterina Garufi La Presidente
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