Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. I, sentenza 13/01/2026, n. 9
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Sentenza 13 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Applicazione art. 38 D.P.R. 600/73

    La Corte ritiene che il reddito complessivo netto dichiarato sia inferiore al reddito sintetico deciso ridotto di un quarto, confermando la legittimità dell'adozione del metodo sintetico per il calcolo del reddito complessivo.

  • Rigettato
    Tenuta della prova presuntiva da parte dell'Ufficio

    La Corte, in applicazione del principio affermato dalla Cassazione, ritiene che i giudici di appello abbiano errato nell'annullare gli avvisi senza verificare se il reddito sinteticamente accertato fosse comunque superiore a quello dichiarato oltre la misura del 25%, anche non considerando i redditi agrari.

  • Accolto
    Verifica scostamento reddito

    La Corte condivide la valutazione dell'Ufficio circa l'applicazione dell'art. 38 D.P.R. 600/73, ritenendo legittima l'adozione del metodo sintetico.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. I, sentenza 13/01/2026, n. 9
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto
    Numero : 9
    Data del deposito : 13 gennaio 2026

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