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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. I, sentenza 13/01/2026, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 9/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 1, riunita in udienza il 14/10/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
RISI ANGELO, Presidente
BUCCINI STEFANO, RE
MERCURIO FRANCESCO, Giudice
in data 14/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 911/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Treviso
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 33/2014 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale TREVISO sez. 3 e pubblicata il 13/01/2014
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6X01GO01863/2012 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6X01GO01863/2012 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6X01GO01863/2012 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6X01GO01859/2012 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6X01GO01859/2012 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6X01GO01859/2012 IRPEF-ALTRO 2007 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 322/2025 depositato il
17/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: chiede la conferma dell'annullamento degli avvisi di accertamento
Resistente/Appellato: si richiama alle controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 propone ricorso in riassunzione ex art. 63 D.L.vo 546/92 in relazione all'ordinanza della Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile n. 2073/24 depositata il 19 gennaio 2024 che ha cassato con rinvio la sentenza n. 658/2016 della CTR del Veneto che aveva annullato gli avvisi impugnati in riforma della sentenza di primo grado della CTP di Venezia che, invece, aveva parzialmente accolto i ricorsi presentati per gli anni 2007 e 2008, rideterminando la pretesa nella misura indicata dall'Ufficio nella propria proposta di conciliazione.
In particolare, rimandando al ricorso in riassunzione ed alle controdeduzioni quanto al dettagliato riepilogo delle vicende processuali, la Corte di Cassazione dopo aver dato atto che il “contribuente non ha depositato controricorso ma unicamente memoria”, ha accolto il secondo motivo di ricorso per cassazione dell'Ufficio per le seguenti ragioni: “La natura di impugnazione-merito del processo tributario impone al giudice, richiesto di un esame sostanziale dell'atto tributario, di verificare se esso sia fondato anche solo in misura parziale.
In tal senso questa Corte ha affermato che il processo tributario è annoverabile tra quelli di “impugnazione- merito”, in quanto diretto ad una decisione sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente sia dell'accertamento dell'Ufficio, sicché il giudice, ove ritenga invalido l'avviso di accertamento per motivi non formali, ma di carattere sostanziale, non può limitarsi al suo annullamento, ma deve esaminare nel merito la pretesa e ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte (Cass. 28/06/2016, n.
13294; Cass. 10/09/2020, n. 18777; Cass. 25/11/2022, n. 34723). Nel caso di specie hanno quindi errato i giudici di appello, nell'affermare l'annullamento degli avvisi “indipendentemente dal fatto che, nel caso specifico, la eventuale tenuta in conto degli altri elementi avrebbe portato allo stesso risultato”, in quanto, una volta rilevato che l'ufficio non aveva considerato i redditi agrari, avrebbero comunque dovuto verificare se, anche senza tenerne conto, il reddito sinteticamente accertato fosse comunque superiore a quello dichiarato oltre la misura del 25%, come dall'ufficio espressamente dedotto nelle controdeduzioni, corredate di specifica tabella sul punto”.
Il riassumente ribadisce l'infondatezza degli avvisi impugnati che devono comunque essere valutati alla stregua del c.d. nuovo redditometro (D.M. 24 dicembre 2012, n. 65648) di cui si chiede non l'applicazione retroattiva bensì di tenerne conto nel vaglio della tenuta della prova presuntiva offerta dall'Ufficio al fine di sostenere la fondatezza dei suoi avvisi di accertamento. In particolare si evidenzia che l'Ufficio pur avendo determinato (sia pure solo parzialmente) il valore della produzione (rectius il reddito agrario di competenza dei periodi d'imposta in questione), in sede accertativa non ne ha tenuto minimamente conto, né per equiparalo al “dichiarato” (ai fini del non superamento della soglia di legittimità del 25%), né per sottrarlo all'ammontare del reddito accertato sinteticamente (quale elemento configurante una prova contraria). Al riguardo il riassumente afferma che la ricostruzione del reddito presunto, alla luce degli elementi forniti dal contribuente, non avrebbe consentito l'utilizzo dell'art. 38 del Dpr 600/73 in quanto non è stato superato lo scostamento di un quarto tra il reddito determinato e quello dichiarato per due o più periodi di imposta.
In particolare, quanto agli incrementi patrimoniali, per l'acquisto dell'autovettura in data 2.2.2007 è stato documentato che sul conto vi era la disponibilità per il pagamento del saldo prezzo effettuato con assegno bancario;
per l'acquisto dei terreni agricoli che l'acconto è stato versato il 18.10.2007 mediante assegno tratto dal padre, Nominativo_1; quanto alle spese per il mantenimento dei beni servizi, si ribadisce che l'abitazione ha superficie inferiore a 240 mq e che l'immobile essendo asservito al fondo utilizzato dal contribuente per l'esercizio della propria attività di coltivatore diretto risulta accatastato in A/6 e viene utilizzato dallo stesso e dalla propria famiglia anche per le esigenze della propria attività agricola;
le spese sostenute per l'autovettura sono di gran lunga inferiori a quelle risultanti dall'applicazione di coefficienti che risultano palesemente incongrui poiché riferiti al 2012 (e non agli anni in accertamento 2007 e 2008). Quanto alla ricostruzione del reddito deve tenersi conto della qualità di imprenditore agricolo del contribuente e quindi della strumentalità di taluni beni indice;
in ogni caso - continua il contribuente - sommando redditi, contributi e indennizzi nonché la residua disponibilità liquida risultante a favore del contribuente quale differenza tra il netto ricavo del mutuo concesso da Banca_1 e quanto utilizzato dallo stesso per l'acquisto del terreno effettuato nell'anno 2008 (248.875,00 – 221.792,00 = 27.083,00), si ottiene un reddito disponibile che non si discosta per più di un quarto da quello accertato, risultando quindi soddisfatte le condizioni che consentono l'emissione degli accertamenti con il metodo sintetico ai sensi dell'art. 38 commi 4 e 5 del DPR. 600/1973.
L'Agenzia delle Entrate ha presentato controdeduzioni evidenziando preliminarmente come il contribuente non ha presentato ricorso incidentale avverso la sentenza di secondo grado relativamente alle questioni proposte nel proprio atto di appello rimaste assorbite ossia sul valore del reddito sintetico deciso dal giudice di primo grado nella misura di euro 63.155,00 per l'anno 2007 e di euro 67.028,00 per il 2008.; oggetto del giudizio di rinvio è, infatti, esclusivamente la verifica se tale reddito è o meno superiore a quello dichiarato oltre la misura del 25%. Tale verifica è positiva in quanto il reddito complessivo dichiarato per il 2006 pari a
15.618,00 euro e quello dichiarato per il 2007 pari a 15.119,00 euro, pur aumentati del reddito di cui all'attività agricola (valore produzione netta), risultano comunque inferiori ai redditi accertati in via sintetica di oltre il 25%.
L'Ufficio ripropone, poi, le difese svolte rispetto alle eccezioni riproposte dal contribuente nell'atto di riassunzione circa la corretta applicazione del vecchio redditometro e le modalità di ricostruzione del reddito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte di Giustizia di II Grado, in relazione al ricorso in riassunzione proposto dal contribuente, ritiene di dover accogliere l'appello dell'Ufficio e di confermare la sentenza di I grado che, in parziale accoglimento dei ricorsi riuniti, aveva rideterminato sinteticamente il reddito per l'anno 2007 in euro 63.155,00 e per il 2008 in euro 67.028,00, conformemente alla proposta di conciliazione avanzata dall'Ufficio.
Occorre al riguardo richiamare quanto affermato dalla Corte di Cassazione in sede di rinvio secondo cui:
“Nel caso di specie hanno quindi errato i giudici di appello, nell'affermare l'annullamento degli avvisi
“indipendentemente dal fatto che, nel caso specifico, la eventuale tenuta in conto degli altri elementi avrebbe portato allo stesso risultato”, in quanto, una volta rilevato che l'ufficio non aveva considerato i redditi agrari, avrebbero comunque dovuto verificare se, anche senza tenerne conto, il reddito sinteticamente accertato fosse comunque superiore a quello dichiarato oltre la misura del 25%, come dall'ufficio espressamente dedotto nelle controdeduzioni, corredate di specifica tabella sul punto”.
Oggetto del presente giudizio di rinvio è, quindi, la verifica se il reddito sinteticamente accertato dall'Ufficio, tenuto conto dei redditi agrari non considerati in sede di accertamento, è o meno superiore a quello dichiarato oltre la misura del 25%, così da legittimare l'applicazione dell'art. 38 del D.p.r. 600/73, applicabile ratione temporis.
Deve, infatti, convenirsi con quanto rilevato dall'Ufficio circa l'essersi formato giudicato interno sulle questioni decise in primo grado - e segnatamente sul valore del reddito sintetico determinato in sentenza di primo grado nella misura di euro 63.155,00 per l'anno 2007 e di euro 67.028,00 per il 2008 – non essendo stato presentato ricorso incidentale avverso la sentenza di secondo grado poi oggetto di cassazione.
La verifica che va quindi compiuta consiste nel sommare, in luogo del reddito agrario catastale, il reddito agrario effettivo – corrispondente al valore della produzione netta – agli altri redditi dichiarati, dedotti gli oneri deducibili, confrontando poi tale valore con quello del reddito sintetico sopra richiamato. Al riguardo deve evidenziarsi che si condivide la valutazione dell'Ufficio di non considerare, per l'anno di imposta 2008, nel calcolo di esso le spese per il pagamento dei ratei dei prestiti agrari (pari a euro 43.609,48) non essendo stata fornita prova idonea che ad esse si sia fatto fronte con disponibilità di terzi e, conseguentemente, dovendosi presumere che sia stato utilizzato quanto ritratto dall'attività agricola (reddito agrario effettivo pari a euro 43.876,00)
La comparazione dà luogo ai seguenti valori, come da tabella dell'Ufficio, che si trascrivono:
ANNI 2007 2008
Reddito agrario dichiarato 1.325 1.325
Reddito agrario effettivo: valore della produzione netta 9.717 34.159
Altri redditi dichiarati 17.593 17.296
Totale redditi (B+C) 27.310 51.455
Oneri deducibili 3.300 3.502
Reddito complessivo netto (D+E) 24.010 47.953
Reddito sintetico deciso come da sentenza 63.155 67.028
Reddito sintetico deciso ridotto di un quarto 47.366 50.271
Il reddito complessivo netto dichiarato è inferiore al reddito sintetico deciso ridotto di un quarto, conseguentemente è legittima ex art. 38 comma D.P.r. 600/73 l'adozione del metodo sintetico per calcolare il reddito complessivo.
Le spese seguono la soccombenza e tenuto conto del valore della lite si liquidano a favore dell'Agenza delle
Entrate nella misura di euro 2.000,00 per il grado di appello oggetto di cassazione, in euro 3.000,00 per il grado di legittimità ed in euro 2.000,00 per il presente giudizio di rinvio, oltre, in tutti i casi, rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa, come per legge, ex D.M. Giustizia 55/14 come modificato dal D.M. Giustizia 37/18.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del Veneto, decidendo in oggetto, ogni contraria istanza ed eccezione reietta, così dispone: rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza di I grado della CTP di
Treviso n. 33/3/2014; condanna Ricorrente_1 al pagamento delle spese di lite che liquida per la sentenza di II grado oggetto di annullamento in euro 2.000,00, per il grado di legittimità in euro 3.000,00 e per il presente grado in euro 2.000,00, in tutti i casi oltre al rimborso forfettario del 15% ed accessori. Così deciso in Venezia, il 14 ottobre 2025
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 1, riunita in udienza il 14/10/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
RISI ANGELO, Presidente
BUCCINI STEFANO, RE
MERCURIO FRANCESCO, Giudice
in data 14/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 911/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Treviso
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 33/2014 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale TREVISO sez. 3 e pubblicata il 13/01/2014
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6X01GO01863/2012 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6X01GO01863/2012 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6X01GO01863/2012 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6X01GO01859/2012 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6X01GO01859/2012 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6X01GO01859/2012 IRPEF-ALTRO 2007 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 322/2025 depositato il
17/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: chiede la conferma dell'annullamento degli avvisi di accertamento
Resistente/Appellato: si richiama alle controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 propone ricorso in riassunzione ex art. 63 D.L.vo 546/92 in relazione all'ordinanza della Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile n. 2073/24 depositata il 19 gennaio 2024 che ha cassato con rinvio la sentenza n. 658/2016 della CTR del Veneto che aveva annullato gli avvisi impugnati in riforma della sentenza di primo grado della CTP di Venezia che, invece, aveva parzialmente accolto i ricorsi presentati per gli anni 2007 e 2008, rideterminando la pretesa nella misura indicata dall'Ufficio nella propria proposta di conciliazione.
In particolare, rimandando al ricorso in riassunzione ed alle controdeduzioni quanto al dettagliato riepilogo delle vicende processuali, la Corte di Cassazione dopo aver dato atto che il “contribuente non ha depositato controricorso ma unicamente memoria”, ha accolto il secondo motivo di ricorso per cassazione dell'Ufficio per le seguenti ragioni: “La natura di impugnazione-merito del processo tributario impone al giudice, richiesto di un esame sostanziale dell'atto tributario, di verificare se esso sia fondato anche solo in misura parziale.
In tal senso questa Corte ha affermato che il processo tributario è annoverabile tra quelli di “impugnazione- merito”, in quanto diretto ad una decisione sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente sia dell'accertamento dell'Ufficio, sicché il giudice, ove ritenga invalido l'avviso di accertamento per motivi non formali, ma di carattere sostanziale, non può limitarsi al suo annullamento, ma deve esaminare nel merito la pretesa e ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte (Cass. 28/06/2016, n.
13294; Cass. 10/09/2020, n. 18777; Cass. 25/11/2022, n. 34723). Nel caso di specie hanno quindi errato i giudici di appello, nell'affermare l'annullamento degli avvisi “indipendentemente dal fatto che, nel caso specifico, la eventuale tenuta in conto degli altri elementi avrebbe portato allo stesso risultato”, in quanto, una volta rilevato che l'ufficio non aveva considerato i redditi agrari, avrebbero comunque dovuto verificare se, anche senza tenerne conto, il reddito sinteticamente accertato fosse comunque superiore a quello dichiarato oltre la misura del 25%, come dall'ufficio espressamente dedotto nelle controdeduzioni, corredate di specifica tabella sul punto”.
Il riassumente ribadisce l'infondatezza degli avvisi impugnati che devono comunque essere valutati alla stregua del c.d. nuovo redditometro (D.M. 24 dicembre 2012, n. 65648) di cui si chiede non l'applicazione retroattiva bensì di tenerne conto nel vaglio della tenuta della prova presuntiva offerta dall'Ufficio al fine di sostenere la fondatezza dei suoi avvisi di accertamento. In particolare si evidenzia che l'Ufficio pur avendo determinato (sia pure solo parzialmente) il valore della produzione (rectius il reddito agrario di competenza dei periodi d'imposta in questione), in sede accertativa non ne ha tenuto minimamente conto, né per equiparalo al “dichiarato” (ai fini del non superamento della soglia di legittimità del 25%), né per sottrarlo all'ammontare del reddito accertato sinteticamente (quale elemento configurante una prova contraria). Al riguardo il riassumente afferma che la ricostruzione del reddito presunto, alla luce degli elementi forniti dal contribuente, non avrebbe consentito l'utilizzo dell'art. 38 del Dpr 600/73 in quanto non è stato superato lo scostamento di un quarto tra il reddito determinato e quello dichiarato per due o più periodi di imposta.
In particolare, quanto agli incrementi patrimoniali, per l'acquisto dell'autovettura in data 2.2.2007 è stato documentato che sul conto vi era la disponibilità per il pagamento del saldo prezzo effettuato con assegno bancario;
per l'acquisto dei terreni agricoli che l'acconto è stato versato il 18.10.2007 mediante assegno tratto dal padre, Nominativo_1; quanto alle spese per il mantenimento dei beni servizi, si ribadisce che l'abitazione ha superficie inferiore a 240 mq e che l'immobile essendo asservito al fondo utilizzato dal contribuente per l'esercizio della propria attività di coltivatore diretto risulta accatastato in A/6 e viene utilizzato dallo stesso e dalla propria famiglia anche per le esigenze della propria attività agricola;
le spese sostenute per l'autovettura sono di gran lunga inferiori a quelle risultanti dall'applicazione di coefficienti che risultano palesemente incongrui poiché riferiti al 2012 (e non agli anni in accertamento 2007 e 2008). Quanto alla ricostruzione del reddito deve tenersi conto della qualità di imprenditore agricolo del contribuente e quindi della strumentalità di taluni beni indice;
in ogni caso - continua il contribuente - sommando redditi, contributi e indennizzi nonché la residua disponibilità liquida risultante a favore del contribuente quale differenza tra il netto ricavo del mutuo concesso da Banca_1 e quanto utilizzato dallo stesso per l'acquisto del terreno effettuato nell'anno 2008 (248.875,00 – 221.792,00 = 27.083,00), si ottiene un reddito disponibile che non si discosta per più di un quarto da quello accertato, risultando quindi soddisfatte le condizioni che consentono l'emissione degli accertamenti con il metodo sintetico ai sensi dell'art. 38 commi 4 e 5 del DPR. 600/1973.
L'Agenzia delle Entrate ha presentato controdeduzioni evidenziando preliminarmente come il contribuente non ha presentato ricorso incidentale avverso la sentenza di secondo grado relativamente alle questioni proposte nel proprio atto di appello rimaste assorbite ossia sul valore del reddito sintetico deciso dal giudice di primo grado nella misura di euro 63.155,00 per l'anno 2007 e di euro 67.028,00 per il 2008.; oggetto del giudizio di rinvio è, infatti, esclusivamente la verifica se tale reddito è o meno superiore a quello dichiarato oltre la misura del 25%. Tale verifica è positiva in quanto il reddito complessivo dichiarato per il 2006 pari a
15.618,00 euro e quello dichiarato per il 2007 pari a 15.119,00 euro, pur aumentati del reddito di cui all'attività agricola (valore produzione netta), risultano comunque inferiori ai redditi accertati in via sintetica di oltre il 25%.
L'Ufficio ripropone, poi, le difese svolte rispetto alle eccezioni riproposte dal contribuente nell'atto di riassunzione circa la corretta applicazione del vecchio redditometro e le modalità di ricostruzione del reddito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte di Giustizia di II Grado, in relazione al ricorso in riassunzione proposto dal contribuente, ritiene di dover accogliere l'appello dell'Ufficio e di confermare la sentenza di I grado che, in parziale accoglimento dei ricorsi riuniti, aveva rideterminato sinteticamente il reddito per l'anno 2007 in euro 63.155,00 e per il 2008 in euro 67.028,00, conformemente alla proposta di conciliazione avanzata dall'Ufficio.
Occorre al riguardo richiamare quanto affermato dalla Corte di Cassazione in sede di rinvio secondo cui:
“Nel caso di specie hanno quindi errato i giudici di appello, nell'affermare l'annullamento degli avvisi
“indipendentemente dal fatto che, nel caso specifico, la eventuale tenuta in conto degli altri elementi avrebbe portato allo stesso risultato”, in quanto, una volta rilevato che l'ufficio non aveva considerato i redditi agrari, avrebbero comunque dovuto verificare se, anche senza tenerne conto, il reddito sinteticamente accertato fosse comunque superiore a quello dichiarato oltre la misura del 25%, come dall'ufficio espressamente dedotto nelle controdeduzioni, corredate di specifica tabella sul punto”.
Oggetto del presente giudizio di rinvio è, quindi, la verifica se il reddito sinteticamente accertato dall'Ufficio, tenuto conto dei redditi agrari non considerati in sede di accertamento, è o meno superiore a quello dichiarato oltre la misura del 25%, così da legittimare l'applicazione dell'art. 38 del D.p.r. 600/73, applicabile ratione temporis.
Deve, infatti, convenirsi con quanto rilevato dall'Ufficio circa l'essersi formato giudicato interno sulle questioni decise in primo grado - e segnatamente sul valore del reddito sintetico determinato in sentenza di primo grado nella misura di euro 63.155,00 per l'anno 2007 e di euro 67.028,00 per il 2008 – non essendo stato presentato ricorso incidentale avverso la sentenza di secondo grado poi oggetto di cassazione.
La verifica che va quindi compiuta consiste nel sommare, in luogo del reddito agrario catastale, il reddito agrario effettivo – corrispondente al valore della produzione netta – agli altri redditi dichiarati, dedotti gli oneri deducibili, confrontando poi tale valore con quello del reddito sintetico sopra richiamato. Al riguardo deve evidenziarsi che si condivide la valutazione dell'Ufficio di non considerare, per l'anno di imposta 2008, nel calcolo di esso le spese per il pagamento dei ratei dei prestiti agrari (pari a euro 43.609,48) non essendo stata fornita prova idonea che ad esse si sia fatto fronte con disponibilità di terzi e, conseguentemente, dovendosi presumere che sia stato utilizzato quanto ritratto dall'attività agricola (reddito agrario effettivo pari a euro 43.876,00)
La comparazione dà luogo ai seguenti valori, come da tabella dell'Ufficio, che si trascrivono:
ANNI 2007 2008
Reddito agrario dichiarato 1.325 1.325
Reddito agrario effettivo: valore della produzione netta 9.717 34.159
Altri redditi dichiarati 17.593 17.296
Totale redditi (B+C) 27.310 51.455
Oneri deducibili 3.300 3.502
Reddito complessivo netto (D+E) 24.010 47.953
Reddito sintetico deciso come da sentenza 63.155 67.028
Reddito sintetico deciso ridotto di un quarto 47.366 50.271
Il reddito complessivo netto dichiarato è inferiore al reddito sintetico deciso ridotto di un quarto, conseguentemente è legittima ex art. 38 comma D.P.r. 600/73 l'adozione del metodo sintetico per calcolare il reddito complessivo.
Le spese seguono la soccombenza e tenuto conto del valore della lite si liquidano a favore dell'Agenza delle
Entrate nella misura di euro 2.000,00 per il grado di appello oggetto di cassazione, in euro 3.000,00 per il grado di legittimità ed in euro 2.000,00 per il presente giudizio di rinvio, oltre, in tutti i casi, rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa, come per legge, ex D.M. Giustizia 55/14 come modificato dal D.M. Giustizia 37/18.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del Veneto, decidendo in oggetto, ogni contraria istanza ed eccezione reietta, così dispone: rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza di I grado della CTP di
Treviso n. 33/3/2014; condanna Ricorrente_1 al pagamento delle spese di lite che liquida per la sentenza di II grado oggetto di annullamento in euro 2.000,00, per il grado di legittimità in euro 3.000,00 e per il presente grado in euro 2.000,00, in tutti i casi oltre al rimborso forfettario del 15% ed accessori. Così deciso in Venezia, il 14 ottobre 2025