Art. 5.
Il numero delle borse da attribuire agli alunni ai sensi dell' art. 5 del regio decreto 18 gennaio 1914, numero 260 , che approva il regolamento per la Scuola archeologica di Atene, sara' determinato di anno in anno dal Ministero della pubblica istruzione su proposta del direttore della Scuola stessa.
Le borse non potranno comunque eccedere il numero di quattro con facolta' al direttore di proporne la proroga per un secondo anno.
Ad ogni alunno vincitore di borsa sara' corrisposta una somma stabilita di anno in anno dai Ministri per la pubblica istruzione e per il tesoro, su proposta del direttore della Scuola.
La borsa agli alunni s'intende conferita per un soggiorno in Grecia e nel prossimo Oriente non inferiore a nove mesi.
Agli aggregati, di cui al secondo comma del citato art. 5 del regio decreto 18 gennaio 1914, n. 260 , possono essere conferite, con la stessa procedura, borse di studio in numero non superiore a due, per un periodo massimo di sei mesi, dell'ammontare ciascuna non superiore a due terzi di quelle da conferirsi agli alunni.
Agli alunni e agli aggregati, oltre alle spese di andata e ritorno dall'Italia, saranno rimborsate le spese vive per i viaggi di istruzione e per quelli inerenti agli studi in Grecia e nel prossimo Oriente autorizzati dal direttore della Scuola.
Il numero delle borse da attribuire agli alunni ai sensi dell' art. 5 del regio decreto 18 gennaio 1914, numero 260 , che approva il regolamento per la Scuola archeologica di Atene, sara' determinato di anno in anno dal Ministero della pubblica istruzione su proposta del direttore della Scuola stessa.
Le borse non potranno comunque eccedere il numero di quattro con facolta' al direttore di proporne la proroga per un secondo anno.
Ad ogni alunno vincitore di borsa sara' corrisposta una somma stabilita di anno in anno dai Ministri per la pubblica istruzione e per il tesoro, su proposta del direttore della Scuola.
La borsa agli alunni s'intende conferita per un soggiorno in Grecia e nel prossimo Oriente non inferiore a nove mesi.
Agli aggregati, di cui al secondo comma del citato art. 5 del regio decreto 18 gennaio 1914, n. 260 , possono essere conferite, con la stessa procedura, borse di studio in numero non superiore a due, per un periodo massimo di sei mesi, dell'ammontare ciascuna non superiore a due terzi di quelle da conferirsi agli alunni.
Agli alunni e agli aggregati, oltre alle spese di andata e ritorno dall'Italia, saranno rimborsate le spese vive per i viaggi di istruzione e per quelli inerenti agli studi in Grecia e nel prossimo Oriente autorizzati dal direttore della Scuola.