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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIV, sentenza 09/02/2026, n. 1963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1963 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1963/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 14, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ACETO ALDO, Presidente
D'AL FABRIZIO, Relatore
GALLO GIANFRANCO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19406/2024 depositato il 27/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08920249005519930000 IRPEF-ALTRO 2008
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08920190009834219 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08920200006173537 REGISTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08920230008156406 REGISTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08920230008156507 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08920230008156608 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8RIPRN001522018 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 643/2026 depositato il
26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con il ricorso in epigrafe, la parte ricorrente, Ricorrente_1, rappresentata e difesa come in atti, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 08920249005519930000, notificata in data 20.11.2024, emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, concessionario del servizio nazionale di riscossione, che ha intimato alla medesima parte ricorrente il pagamento della somma di Euro 61.978,74.
In particolare, l'intimazione di pagamento è relativa alle seguenti cartelle di pagamento:
- n.08920190009834219000 asseritamente notificata il 17.12.2019, relativa omessi versamenti IRPEF interessi e sanzioni anno 2013 per un importo pari ad Euro 5.865,55 agli interessi di mora e compensi di riscossione ,calcolati pari ad Euro 5.056,95 per complessivi Euro 10.922,50;
- n.08920200006173537000 asseritamente notificata il 20.01.2022, relativa a omessi versamenti Imposta di Registro interessi e sanzioni anno 2018 per un importo pari ad Euro 200,00 agli interessi di mora e compensi di riscossione ,calcolati pari ad Euro 122,23 per complessivi Euro 322,23;
- n.08920230008156406000 asseritamente notificata il 23.10.2023, relativa a omessi versamenti Imposta di Registro interessi e sanzioni anno 2021 per un importo pari ad Euro 200,00 agli interessi di mora e compensi di riscossione ,calcolati pari ad Euro 84,08 per complessivi Euro 284,08;
- n.08920230008156507000 asseritamente notificata il 23.10.2023, relativa a omessi versamenti
Contributo Unificato Interessi anno 2023 per un importo pari ad Euro 777,00 agli interessi di mora e compensi di riscossione ,calcolati pari ad Euro 77,88 per complessivi Euro 854,88;
- n.08920230008156608000 asseritamente notificata il 23.10.2023, relativa a omessi versamenti
Contributo Unificato Interessi anno 2023, per un importo pari ad Euro 1.821,00 agli interessi di mora e compensi di riscossione, calcolati pari ad Euro 162,01 per complessivi Euro 1.983,01;
- nonché all'intimazione di pagamento n. T8RIPRN001522018 asseritamente notificata il 31.12.2018, inerente a omessi versamenti IRPEF interessi e sanzioni, Addizionale comunale e regionale Irpef
Interessi e sanzioni anno 2008 per un importo pari ad Euro 17.409,72 agli interessi di mora e compensi di riscossione ,calcolati pari ad Euro 30.202,32 per complessivi Euro 47.612,04.
2. Parte ricorrente ha lamentato formulato i seguenti rubricati motivi di ricorso: 1) Infondatezza della pretesa creditoria. Prescrizione e decadenza dell'Amministrazione Finanziaria dal diritto al recupero dell'imposta. Ha dedotto al riguardo l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti tributari e delle sanzioni intimate;
2) Nullità dell'intimazione e di tutti gli atti ad essa sottesi per omessa indicazione della base di calcolo degli interessi;
3) Nullità della intimazione e di tutti gli atti ad essa sottesi per difetto di titolo - mancata notificazione della cartella prodromica all'intimazione di pagamento;
4) Nullità dell'intimazione e di tutti gli atti ad essa sottesi per difetto di motivazione;
5) Nullità della intimazione e di tutti gli atti ad essa sottesi per omessa sottoscrizione del responsabile del procedimento;
6) Violazione dello Statuto del Contribuente. Ha lamentato, nello specifico, la violazione dei principi di affidamento e buona fede che debbono caratterizzare i rapporti tra contribuente e Amministrazione finanziaria.
3. Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione resistendo al ricorso.
4. In particolare, quest'ultimo ha eccepito, in via preliminare l'incompetenza territoriale della Corte di
Giustizia Tributaria di I grado di Roma adita, sostenendo la competenza territoriale della Corte di
Giustizia Tributaria di I grado di Pistoia, in quanto l'intimazione di pagamento gravato è stato adottata e notificata dalla sede di Pistoia dell'Agenzia in questione e nessuno degli Enti creditori ha sede nella provincia di Roma. Ha citato un precedente in termini tra le stesse parti (Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma, sez. 19, 3.5.2024, n. 5975).
Sempre in via preliminare, l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha eccepito l'inammissibilità ovvero improcedibilità per violazione dell'art. 14, comma 6 bis, del d.lgs. 546/1992, in quanto il ricorso non è stato notificato anche all'Ente impositore.
Nel merito la medesima Agenzia ha dedotto: - che tutte le cartelle di pagamento sottostanti all'intimazione di pagamento gravata sono state notificate;
- che la prescrizione non si è perfezionata;
- l'infondatezza della censura inerente alla mancata indicazione della base di calcolo degli interessi;
- che l'atto di intimazione è stato sottoscritto del Direttore Regionale protempore e che, in ogni caso, non sussisterebbe un vizio di invalidità dell'atto gravato;
l'insussistenza di alcuna violazione dello Statuto del contribuente.
4. All'udienza del 23 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'adita Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma è territorialmente Incompetente a decidere la controversia.
Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Decreto legislativo 31/12/1992, n. 546 “Le corti di giustizia tributaria di primo grado sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, che hanno sede nella loro circoscrizione. Se la controversia è proposta nei confronti di articolazioni dell'Agenzia delle Entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuate con il regolamento di amministrazione di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, è competente la corte di giustizia tributaria di primo grado nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso”.
Al riguardo, si ritiene di dare continuità al precedente in termini di cui alla citata decisione della Corte di
Giustizia Tributaria di I grado di Roma, sez. 19, 3.5.2024, n. 5975, adottata tra le stesse parti individuando il giudice territorialmente competente la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Pistoia.
Infatti, l'art. 4, comma 1, cod. proc. trib. consente di individuare la competenza territoriale del giudice tributario con riferimento al luogo in cui ha sede l'ufficio finanziarlo o il concessionario del servizio di riscossione che ha emesso il provvedimento impugnato (Cass. civ., Sez. V, 24/08/2022, n. 25194).
Secondo giurisprudenza, la Commissione tributaria provinciale competente per territorio si individua con riferimento al luogo in cui ha sede l'ufficio finanziario o il concessionario delservizio di riscossione che ha emesso il provvedimento impugnato;
nel processo tributario;
infatti (Cass. Ordi. n. 28064 del 31 ottobre
2019) vige la regola per la quale qualora il contribuente impugni l'atto della riscossione coattiva facendo valere, anche in via esclusiva, vizi propri della cartella e dell'atto presupposto, non notificato precedentemente, è territorialmente competente, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992, la Commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ricade la sede dell'Agente del servizio di riscossione (Corte di giustizia tributaria di primo grado Campania Napoli, Sez. II, 12/10/2023, n. 63; Corte di giustizia tributaria di secondo grado Lazio Roma, Sez. XVII, Sentenza, 01/08/2023, n. 4683)
In tema di competenza territoriale qualora il contribuente impugni l'atto della riscossione coattiva riferendosi oltre che a vizi propri della cartella impugnata anche a vizi propri dell'atto presupposto per il quale si adduce la mancanza di notifica, la competenza spetta alla Commissione Tributaria Provinciale nella cui circoscrizione ha sede l'agente della riscossione (Corte di giustizia tributaria di primo grado Piemonte Torino, Sez. I,
16/05/2023, n. 362; Cass. Civ. n. 28064/2019).
Nel caso in esame sussiste l'incompetenza territoriale di questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado in quanto le censure riguardano atti adottati dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione di Pistoia, quale concessionario della riscossione.
Deve, quindi, essere affermata l'incompetenza per territorio di questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado rientrando la controversia in esame nella competenza territoriale della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pistoia dinanzi alla quale il giudizio dovrà essere riassunto nel termine di legge decorrente dalla notifica della presente decisione.
6. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara la propria incompetenza per territorio a favore della Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Pistoia dinanzi alla quale rimette le parti con termine per riassunzione fissato per legge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese in favore dell'AdER che liquida per compensi in
Euro 1.000,00 oltre spese generali al 15%.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 14, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ACETO ALDO, Presidente
D'AL FABRIZIO, Relatore
GALLO GIANFRANCO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19406/2024 depositato il 27/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08920249005519930000 IRPEF-ALTRO 2008
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08920190009834219 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08920200006173537 REGISTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08920230008156406 REGISTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08920230008156507 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08920230008156608 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8RIPRN001522018 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 643/2026 depositato il
26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con il ricorso in epigrafe, la parte ricorrente, Ricorrente_1, rappresentata e difesa come in atti, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 08920249005519930000, notificata in data 20.11.2024, emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, concessionario del servizio nazionale di riscossione, che ha intimato alla medesima parte ricorrente il pagamento della somma di Euro 61.978,74.
In particolare, l'intimazione di pagamento è relativa alle seguenti cartelle di pagamento:
- n.08920190009834219000 asseritamente notificata il 17.12.2019, relativa omessi versamenti IRPEF interessi e sanzioni anno 2013 per un importo pari ad Euro 5.865,55 agli interessi di mora e compensi di riscossione ,calcolati pari ad Euro 5.056,95 per complessivi Euro 10.922,50;
- n.08920200006173537000 asseritamente notificata il 20.01.2022, relativa a omessi versamenti Imposta di Registro interessi e sanzioni anno 2018 per un importo pari ad Euro 200,00 agli interessi di mora e compensi di riscossione ,calcolati pari ad Euro 122,23 per complessivi Euro 322,23;
- n.08920230008156406000 asseritamente notificata il 23.10.2023, relativa a omessi versamenti Imposta di Registro interessi e sanzioni anno 2021 per un importo pari ad Euro 200,00 agli interessi di mora e compensi di riscossione ,calcolati pari ad Euro 84,08 per complessivi Euro 284,08;
- n.08920230008156507000 asseritamente notificata il 23.10.2023, relativa a omessi versamenti
Contributo Unificato Interessi anno 2023 per un importo pari ad Euro 777,00 agli interessi di mora e compensi di riscossione ,calcolati pari ad Euro 77,88 per complessivi Euro 854,88;
- n.08920230008156608000 asseritamente notificata il 23.10.2023, relativa a omessi versamenti
Contributo Unificato Interessi anno 2023, per un importo pari ad Euro 1.821,00 agli interessi di mora e compensi di riscossione, calcolati pari ad Euro 162,01 per complessivi Euro 1.983,01;
- nonché all'intimazione di pagamento n. T8RIPRN001522018 asseritamente notificata il 31.12.2018, inerente a omessi versamenti IRPEF interessi e sanzioni, Addizionale comunale e regionale Irpef
Interessi e sanzioni anno 2008 per un importo pari ad Euro 17.409,72 agli interessi di mora e compensi di riscossione ,calcolati pari ad Euro 30.202,32 per complessivi Euro 47.612,04.
2. Parte ricorrente ha lamentato formulato i seguenti rubricati motivi di ricorso: 1) Infondatezza della pretesa creditoria. Prescrizione e decadenza dell'Amministrazione Finanziaria dal diritto al recupero dell'imposta. Ha dedotto al riguardo l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti tributari e delle sanzioni intimate;
2) Nullità dell'intimazione e di tutti gli atti ad essa sottesi per omessa indicazione della base di calcolo degli interessi;
3) Nullità della intimazione e di tutti gli atti ad essa sottesi per difetto di titolo - mancata notificazione della cartella prodromica all'intimazione di pagamento;
4) Nullità dell'intimazione e di tutti gli atti ad essa sottesi per difetto di motivazione;
5) Nullità della intimazione e di tutti gli atti ad essa sottesi per omessa sottoscrizione del responsabile del procedimento;
6) Violazione dello Statuto del Contribuente. Ha lamentato, nello specifico, la violazione dei principi di affidamento e buona fede che debbono caratterizzare i rapporti tra contribuente e Amministrazione finanziaria.
3. Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione resistendo al ricorso.
4. In particolare, quest'ultimo ha eccepito, in via preliminare l'incompetenza territoriale della Corte di
Giustizia Tributaria di I grado di Roma adita, sostenendo la competenza territoriale della Corte di
Giustizia Tributaria di I grado di Pistoia, in quanto l'intimazione di pagamento gravato è stato adottata e notificata dalla sede di Pistoia dell'Agenzia in questione e nessuno degli Enti creditori ha sede nella provincia di Roma. Ha citato un precedente in termini tra le stesse parti (Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma, sez. 19, 3.5.2024, n. 5975).
Sempre in via preliminare, l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha eccepito l'inammissibilità ovvero improcedibilità per violazione dell'art. 14, comma 6 bis, del d.lgs. 546/1992, in quanto il ricorso non è stato notificato anche all'Ente impositore.
Nel merito la medesima Agenzia ha dedotto: - che tutte le cartelle di pagamento sottostanti all'intimazione di pagamento gravata sono state notificate;
- che la prescrizione non si è perfezionata;
- l'infondatezza della censura inerente alla mancata indicazione della base di calcolo degli interessi;
- che l'atto di intimazione è stato sottoscritto del Direttore Regionale protempore e che, in ogni caso, non sussisterebbe un vizio di invalidità dell'atto gravato;
l'insussistenza di alcuna violazione dello Statuto del contribuente.
4. All'udienza del 23 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'adita Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma è territorialmente Incompetente a decidere la controversia.
Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Decreto legislativo 31/12/1992, n. 546 “Le corti di giustizia tributaria di primo grado sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, che hanno sede nella loro circoscrizione. Se la controversia è proposta nei confronti di articolazioni dell'Agenzia delle Entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuate con il regolamento di amministrazione di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, è competente la corte di giustizia tributaria di primo grado nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso”.
Al riguardo, si ritiene di dare continuità al precedente in termini di cui alla citata decisione della Corte di
Giustizia Tributaria di I grado di Roma, sez. 19, 3.5.2024, n. 5975, adottata tra le stesse parti individuando il giudice territorialmente competente la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Pistoia.
Infatti, l'art. 4, comma 1, cod. proc. trib. consente di individuare la competenza territoriale del giudice tributario con riferimento al luogo in cui ha sede l'ufficio finanziarlo o il concessionario del servizio di riscossione che ha emesso il provvedimento impugnato (Cass. civ., Sez. V, 24/08/2022, n. 25194).
Secondo giurisprudenza, la Commissione tributaria provinciale competente per territorio si individua con riferimento al luogo in cui ha sede l'ufficio finanziario o il concessionario delservizio di riscossione che ha emesso il provvedimento impugnato;
nel processo tributario;
infatti (Cass. Ordi. n. 28064 del 31 ottobre
2019) vige la regola per la quale qualora il contribuente impugni l'atto della riscossione coattiva facendo valere, anche in via esclusiva, vizi propri della cartella e dell'atto presupposto, non notificato precedentemente, è territorialmente competente, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992, la Commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ricade la sede dell'Agente del servizio di riscossione (Corte di giustizia tributaria di primo grado Campania Napoli, Sez. II, 12/10/2023, n. 63; Corte di giustizia tributaria di secondo grado Lazio Roma, Sez. XVII, Sentenza, 01/08/2023, n. 4683)
In tema di competenza territoriale qualora il contribuente impugni l'atto della riscossione coattiva riferendosi oltre che a vizi propri della cartella impugnata anche a vizi propri dell'atto presupposto per il quale si adduce la mancanza di notifica, la competenza spetta alla Commissione Tributaria Provinciale nella cui circoscrizione ha sede l'agente della riscossione (Corte di giustizia tributaria di primo grado Piemonte Torino, Sez. I,
16/05/2023, n. 362; Cass. Civ. n. 28064/2019).
Nel caso in esame sussiste l'incompetenza territoriale di questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado in quanto le censure riguardano atti adottati dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione di Pistoia, quale concessionario della riscossione.
Deve, quindi, essere affermata l'incompetenza per territorio di questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado rientrando la controversia in esame nella competenza territoriale della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pistoia dinanzi alla quale il giudizio dovrà essere riassunto nel termine di legge decorrente dalla notifica della presente decisione.
6. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara la propria incompetenza per territorio a favore della Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Pistoia dinanzi alla quale rimette le parti con termine per riassunzione fissato per legge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese in favore dell'AdER che liquida per compensi in
Euro 1.000,00 oltre spese generali al 15%.