Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIV, sentenza 09/02/2026, n. 1963
CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Incompetenza territoriale

    La Corte dichiara la propria incompetenza territoriale in quanto le censure riguardano atti adottati dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione di Pistoia, quale concessionario della riscossione. La competenza spetta alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pistoia.

  • Altro
    Inammissibilità/improcedibilità per violazione art. 14, comma 6 bis, d.lgs. 546/1992

    La Corte non si pronuncia su questo motivo in quanto dichiara l'incompetenza territoriale.

  • Altro
    Infondatezza della pretesa creditoria

    La Corte non si pronuncia nel merito in quanto dichiara l'incompetenza territoriale.

  • Altro
    Nullità per omessa indicazione base di calcolo interessi

    La Corte non si pronuncia nel merito in quanto dichiara l'incompetenza territoriale.

  • Altro
    Nullità per difetto di titolo - mancata notificazione cartella prodromica

    La Corte non si pronuncia nel merito in quanto dichiara l'incompetenza territoriale.

  • Altro
    Nullità per difetto di motivazione

    La Corte non si pronuncia nel merito in quanto dichiara l'incompetenza territoriale.

  • Altro
    Nullità per omessa sottoscrizione responsabile procedimento

    La Corte non si pronuncia nel merito in quanto dichiara l'incompetenza territoriale.

  • Altro
    Violazione Statuto del Contribuente

    La Corte non si pronuncia nel merito in quanto dichiara l'incompetenza territoriale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIV, sentenza 09/02/2026, n. 1963
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 1963
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

    Testo completo