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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 07/08/2025, n. 510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 510 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1599/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.SS Sofia Nobile de Santis ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1599/2016 promoSS da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. NAPOLI GIUSEPPE, presso il cui studio sono C.F._2 elettivamente domiciliati, giusta procura in atti ATTORE/I contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._3
(C.F. ) Controparte_2 C.F._4 CONVENUTO/I CONTUMACE/I
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 10 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 3.08.2016, ritualmente notificato, Parte_1
e convenivano in giudizio e per
[...] Parte_2 Controparte_1 Controparte_2 ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti a seguito della morte del loro figlio di dieci anni, vittima della strage posta in essere dai convenuti il 25.6.2009 presso via Per_1 delle Orchidee a Crotone, zona Gabella. Esponevano che il piccolo mentre giocava in un Per_1 campetto da calcio insieme al padre e ad altre persone, veniva attinto da colpi d'arma da fuoco riportando delle gravissime lesioni alla testa con fuoriuscita di materiale cerebrale;
a seguito di tali lesioni decedeva presso l'Azienda Ospedaliera “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro ove veniva ricoverato, senza avere mai avuto segni di ripresa.
La responsabilità dei convenuti risulta definitivamente accertata dalla sentenza della Corte di Assise del Tribunale di Catanzaro del 5.2.2013 n. 7 che condannava i convenuti alla pena dell'ergastolo per il reato di strage ex art. 422 c.p., confermata dalla Corte di Assise d'Appello di Catanzaro con sentenza n. 6 del 25.02.2014 e dalla Corte di caSSzione con sentenza n. 526 del 13.05.2015.
1).1 Con ordinanza del 21.2.2018 il rito veniva mutato da sommario ad ordinario per la complessità dell'istruttoria.
Con sentenza non definitiva n. 1116/2018 del 10.9.2018, questo Tribunale nella persona del dott.
Gaetano Negro condannava i convenuti in solido al pagamento, in favore di e Parte_1
, di euro 330.190,00 pro capite per il danno da perdita del rapporto parentale, Parte_2 rimettendo la causa sul ruolo istruttorio per la determinazione delle residue voci di danno (patrimoniale e non patrimoniale, sia iure proprio che iure successionis).
1).2 Dopo la concessione dei termini ex art. 183, c. 6, c.p.c, l'istruttoria è stata completata mediante acquisizione di prova testimoniale e CT medico-legale affidata alla dr.SS , depositata Persona_2 in data 8.02.2023 e successivamente integrata con supplemento di relazione del 5.09.2023.
I convenuti sono rimasti contumaci per l'intero corso del procedimento.
Esaurita l'istruttoria, all'udienza del 10.10.2023 la causa veniva ritenuta matura per la decisione e rinviata, per precisazione delle conclusioni, al 21.03.2024.
Dopo alcuni rinvii disposti a causa dell'assenza per congedo del giudice titolare del ruolo (assegnatario in via definitiva della causa a far data dal 30.11.2022), all'udienza del 6.02.2025 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini per il deposito della comparsa conclusionale. pagina 2 di 10 2) In punto an debeatur, la responsabilità dei convenuti per i fatti di causa può ritenersi provata sulla scorta della complessiva documentazione probatoria versata in atti, ed in particolare della sentenza penale paSSta in giudicato (sentenza della Corte di Assise del Tribunale di Catanzaro del 5.2.2013 n.
7, confermata dalla Corte di Assise d'Appello di Catanzaro con sentenza n. 6 del 25.02.2014 e in
CaSSzione con sentenza n. 526 del 13.05.2015 e, pertanto, definitiva).
Avuto riguardo alla sentenza pronunciata nei confronti dei convenuti, giova rammentare che, in conformità alla giurisprudenza della Suprema Corte, “la sentenza del giudice penale, che pronunci condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandando la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, ha effetto vincolante, in sede civile, in ordine all'affermata responsabilità dell'imputato. Questi non potrà contestare la condanna al risarcimento, ma solo l'esistenza e l'entità del pregiudizio risarcibile” (cfr. ex multis Cass. civ., s.u., n. 17289 del 2006).
Nella fattispecie, pertanto, non sussiste alcun dubbio circa la responsabilità civile dei convenuti per la morte del minore essendo tale responsabilità definitivamente accertata in sede Persona_3 penale con efficacia di giudicato ex art. 651 c.p.p.
3) Tanto premesso in punto an, occorre procedere alla liquidazione delle voci di danno oggetto della presente fase del giudizio (con esclusione, dunque, del danno non patrimoniale derivante dalla perdita del rapporto parentale, già liquidato con sentenza non definitiva, non modificabile né revocabile come confermato dalla giurisprudenza di legittimità – v. ex multis Cass. Ordinanza n. 12065 del 13.04.2022).
3).1 Quanto al danno iure hereditatis, si rammenta che secondo il consolidato orientamento della
Suprema Corte, il danno morale terminale e quello biologico terminale si distinguono, in quanto il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subìto dalla vittima in ragione della sofferenza provata nel consapevolmente avvertire l'ineluttabile approssimarsi della propria fine ed è risarcibile a prescindere dall'apprezzabilità dell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando soltanto l'intensità della sofferenza medesima;
mentre il secondo, quale pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste, per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla percezione cosciente della gravissima lesione dell'integrità personale della vittima nella fase terminale della steSS, ma richiede, ai fini della risarcibilità, che tra le lesioni e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo (cfr. ex multis, Cass. Civ., Sez. III, Ord. n. 21837 del 30.08.2019).
pagina 3 di 10 È stato poi chiarito che per il danno biologico da invalidità temporanea totale (sempre presente e che si protrae dalla data dell'evento lesivo fino a quella del decesso) la liquidazione può ben essere effettuata sulla base delle tabelle relative all'invalidità temporanea e deve essere effettuata in relazione alla menomazione dell'integrità fisica patita dal danneggiato sino al decesso;
tale danno, qualificabile come danno “biologico terminale”, dà luogo ad una pretesa risarcitoria, trasmissibile “iure hereditatis” da commisurare soltanto all'inabilità temporanea, adeguando tuttavia la liquidazione alle circostanze del caso concreto, ossia al fatto che, se pur temporaneo, tale danno è massimo nella sua intensità ed entità, tanto che la lesione alla salute non è suscettibile di recupero ed esita, anzi, nella morte (v., in tal senso,
Cass., Sez. L, Ordinanza n. 36841 del 2022).
Tanto premesso, sotto il profilo del danno biologico, la CT ha accertato che il minore Per_3
ha riportato un periodo di inabilità temporanea assoluta di 87 giorni (dal 25.6.2009 al
[...]
20.9.2009) in relazione al trauma cranico con fuoriuscita di materia cerebrale e conseguente stato di coma profondo da malattia traumatica dell'encefalo, protrattosi sino al decesso.
Il danno biologico terminale risulta dunque chiaramente configurabile, sussistendo tutti i presupposti richiesti dalla giurisprudenza di legittimità: le gravissime lesioni riportate hanno comportato un pregiudizio alla salute massimo nella sua entità ed intensità per un lasso di tempo oggettivamente apprezzabile (87 giorni), a prescindere dalla percezione cosciente della vittima. Non risulta invece configurabile il danno morale terminale, poiché lo stato di coma profondo documentato dalla CT (v. integrazione depositata in data 5.09.2023) esclude l'esistenza della consapevole sofferenza nell'avvertire l'approssimarsi della propria fine, presupposto indefettibile per tale voce di danno.
Richiamati i criteri di liquidazione sopra enucleati - i quali specificano che occorre adeguare la liquidazione alle circostanze del caso concreto - e considerato che, con l'applicazione delle tabelle del
Tribunale di Milano, con punto base I.T.T. massimo pari ad Euro 173,00, si determinerebbe in astratto un quantum pari ad Euro 15.051,00 (87 giorni x € 173), tenuto conto dell'enormità del pregiudizio in questione e delle peculiari circostanze del caso concreto, ovvero la giovanissima età del de cuius (10 anni al momento del decesso), la natura particolarmente grave delle lesioni cerebrali, nonché la durata dell'agonia in stato comatoso, si ritiene equo liquidare agli attori, iure hereditatis, la complessiva somma di Euro 30.000,00 a titolo di danno biologico terminale.
3).2 Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, la morte di un prossimo congiunto può causare nei superstiti sia una sofferenza morale per la perdita del rapporto parentale, sia pagina 4 di 10 un danno biologico vero e proprio, con la precisazione che quest'ultimo sussiste solo in presenza di una effettiva compromissione dello stato di salute fisica o psichica di chi lo invoca (cfr. Cass. n.
28423/2008).
Nella fattispecie in esame, a seguito della morte del figlio entrambi i genitori hanno Per_1 riportato un trauma psichico che ha comportato un danno biologico psichico permanente. Tale circostanza risulta accertata dalla relazione peritale della CT dr.SS , il cui contenuto e Persona_2 le cui conclusioni sono integralmente condivise da questo Giudice in quanto risultano suffragate da accertamenti specifici e corredate da argomentazioni di indubbio valore scientifico.
In particolare, si legge nella CT: “i genitori e riportavano Parte_1 Parte_2 un danno psichico definito “Disturbo da lutto persistente complicato”. I due coniugi sembrano completarsi l'un l'altro in una patologia bipolare di tipo maniaco-depressiva, oramai cronicizzata, che ha sostituito la figura del figlio, di cui il padre assume la parte maniacale e la madre vive quotidianamente l'aspetto depressivo” (v. p. 12 CT).
Per il sig. : “Considerata la situazione attuale in cui il sig. ha abbandonato Parte_1 Pt_1 la propria attività lavorativa, ma ha trovato comunque uno scopo nella vita, anche se connotato da risvolti patologici di tipo monotematico quasi 'maniacale', il danno biologico (...) può essere valutato
(...) con una percentuale del 28% (ventotto per cento)” (v. p. 13 CT).
Per la sig.ra : “ella ha perso qualsiasi interesse, partecipando alle iniziative del Parte_2 marito solo sporadicamente ed in modo marginale, in più ha rinunciato definitivamente alla maternità
(...), per cui il danno biologico che la steSS presenta (...) [è] una percentuale del 33% (trentatré per cento)” (v. pag. 14 CT). La CT ha inoltre precisato che “dall'evento sono trascorsi tredici anni, si ritiene che non vi sia più modo di attenuare od eliminare i postumi”, configurandosi quindi postumi stabilizzati e permanenti.
Infine, con integrazione all'elaborato peritale depositata in data 5.09.2023, la consulente ha precisato che entrambi i genitori hanno affrontato un periodo di invalidità valutato in 120 giorni al 75%, relativo al periodo tra l'evento lesivo ed il primo mese successivo al decesso oltre al primo mese dopo lo stesso, ed un periodo di almeno sei mesi (180 giorni) in cui è lecito ritenere che la loro vita fosse una vita a metà (ITP 50%).
Per il ristoro di detti pregiudizi si ritiene di dover utilizzare i criteri adottati dalle Tabelle del Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale, le cui tabelle prevedono una liquidazione pagina 5 di 10 congiunta del danno non patrimoniale conseguente alla lesione permanente dell'integrità psicofisica sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali che relazionali, nonché del danno morale unitariamente considerati, secondo un valore medio personalizzabile in ragione delle peculiarità del caso concreto (in base ai principi espressi, tra le altre, da Cass., 13 dicembre 2016 n. 25485)
Quanto al danno subito dal sig. tenuto conto della gravità del trauma psichico Parte_1 subito, della durata dell'invalidità temporanea, dell'età della persona al momento della stabilizzazione dei postumi (anni 45: cfr. Cass. civ. 26897/2014 in ordine alla decorrenza del danno biologico di natura permanente soltanto dalla ceSSzione di quello temporaneo) e dell'entità dei postumi permanenti, alla luce delle citate tabelle milanesi, è possibile liquidare in via equitativa, per la voce di danno non patrimoniale, le somme di Euro 25.200,00 in moneta attuale per ciò che riguarda l'inabilità temporanea (reputandosi equo calcolare un parametro giornaliero di Euro 140,00 per ogni giorno di inabilità totale) e di Euro 149.940,00 in moneta attuale per le conseguenze riferibili ai postumi permanenti, per un complessivo importo di Euro 175.140,00 in valori monetari attuali.
Quanto al danno subito dalla sig.ra , tenuto conto della particolare gravità del Parte_2 trauma psichico, della durata dell'invalidità temporanea, dell'età della persona al momento della stabilizzazione dei postumi (anni 41: cfr. Cass. civ. 26897/2014 in ordine alla decorrenza del danno biologico di natura permanente soltanto dalla ceSSzione di quello temporaneo) e dell'entità dei postumi permanenti, alla luce delle citate tabelle milanesi, è possibile liquidare in via equitativa, per la voce di danno non patrimoniale, le somme di Euro 25.200,00 in moneta attuale per ciò che riguarda l'inabilità temporanea (reputandosi equo calcolare un parametro giornaliero di Euro 140,00 per ogni giorno di inabilità totale) e di Euro 211.106,00 in moneta attuale per le conseguenze riferibili ai postumi permanenti, per un complessivo importo di Euro 236.306,00 in valori monetari attuali.
Trattandosi di liquidazione del danno conseguente a reato doloso, tenuto conto della modalità particolarmente efferata dell'azione criminosa che ha causato la distruzione del nucleo familiare, con la perdita dell'unico figlio in un contesto di particolare drammaticità e considerate le conseguenti sofferenze (v. anche le dichiarazioni dei testi escussi, verbali di udienza del 10.10.2019 e 19.12.2019), si ritiene di personalizzare la liquidazione delle somme sopra determinate con il riconoscimento a titolo di danno non patrimoniale della somma onnicomprensiva di Euro 200.000,00 per Parte_1
e di Euro 270.000,00 per .
[...] Parte_2
pagina 6 di 10 Si precisa che nella presente liquidazione è già ricompresa la componente di sofferenza morale conneSS al danno biologico subito, per cui non si procede alla separata liquidazione del danno morale come richiesto dagli attori, al fine di evitare indebite duplicazioni risarcitorie. Infatti, il carattere unitario della liquidazione del danno non patrimoniale ex art. 2059 cod. civ. preclude un risarcimento separato e autonomo per ogni tipo di sofferenza patita dalla persona, fermo comunque l'obbligo del giudice di tener conto nel caso concreto di tutte le peculiari modalità di manifestazione del danno non patrimoniale, così da assicurare la personalizzazione della liquidazione (v., in tal senso, Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 15491 del 08.07.2014).
3).3 Alle complessive somme, come sopra determinate (Euro 30.000,00 iure hereditatis in favore di entrambi gli attori, Euro 200.000,00 iure proprio in favore di ed Euro 270.000,00 Parte_1 iure proprio in favore di ), devono essere altresì riconosciuti gli interessi Parte_2 compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto.
Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., SS.UU., n. 1712 del 17.2.1995), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice
Istat.
Pertanto, recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle Sezioni Unite della Corte di CaSSzione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento delle somme dovute, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali, calcolati con le seguenti modalità: sulle somme come sopra liquidate devalutate all'epoca dell'evento lesivo (25.06.2009) e poi progressivamente rivalutate, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. dal 25.06.2009 fino alla presente sentenza;
sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
3).4 Dalle somme complessivamente dovute devono essere detratte le somme già corrisposte agli attori a titolo di provvisionale, pari ad Euro 100.000,00 ciascuno.
pagina 7 di 10 Dette somme devono essere imputate prima al capitale e poi agli interessi, dopo aver reso omogenei alla steSS data i valori del danno e dei versamenti con l'utilizzo degli indici Istat dei prezzi al consumo
(attesa l'inoperatività del disposto dell'art. 1194 c.c. in difetto di liquidità ed esigibilità del credito fino alla liquidazione del danno - cfr. Cass. civ. n. 6228 del 1994).
4) La domanda di risarcimento del danno patrimoniale futuro deve essere accolta nei limiti di seguito precisati.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, “affinché i genitori di una persona di giovane età, deceduta per colpa altrui, poSSno ottenere il risarcimento del danno patrimoniale per la perdita degli emolumenti che il figlio avrebbe loro verosimilmente elargito una volta divenuto economicamente autosufficiente, non è sufficiente dimostrare né la convivenza tra vittima ed aventi diritto, né la titolarità di un reddito da parte della prima, ma è neceSSrio dimostrare o che la vittima contribuiva stabilmente ai bisogni dei genitori, ovvero che questi, in futuro, avrebbero verosimilmente e probabilmente avuto bisogno delle sovvenzioni del figlio” (Cass. civ., sez. III, 11 maggio 2012, n.
7272); v. anche, nella giurisprudenza di merito, Tribunale Palermo, 08 febbraio 1993, secondo cui è da ritenersi risarcibile il danno futuro costituito dalla perdita dell'apporto patrimoniale che normalmente e presumibilmente il danneggiato avrebbe conseguito se non fosse intervenuto il fatto illecito;
pertanto, il danno futuro è anche quello derivante ai genitori dalla morte del figlio, non ancora produttore e percettore di reddito.
Tanto premesso, le testimonianze rese dalle insegnanti di nell'ambito del giudizio penale Per_1
(allegate al ricorso introduttivo) attestano le eccellenti qualità intellettuali e morali del piccolo
(vincitore del Premio Rotary quale miglior alunno dell'anno scolastico 2008/2009 – v. all. 7 Per_1 al ricorso introduttivo).
Dall'istruttoria svolta è emerso chiaramente che il bambino era particolarmente seguito dai genitori nell'attività scolastica e che, data l'attenzione della famiglia per la sua educazione e i risultati eccellenti conseguiti, verosimilmente avrebbe proseguito gli studi con successo, acquisendo una formazione tale da consentirgli, una volta adulto, di svolgere un'attività lavorativa qualificata.
Considerate le modeste condizioni economiche degli attori, che verosimilmente si sarebbero dovuti appoggiare sul figlio per il sostentamento nella vecchiaia, l'eccellente rendimento scolastico del minore e il legame affettivo particolarmente intenso con entrambi i genitori, può ritenersi altamente pagina 8 di 10 probabile che, una volta divenuto adulto, avrebbe fornito un contributo al sostentamento dei Per_1 genitori secondo i normali doveri di solidarietà familiare.
Si liquida pertanto equitativamente tale voce di danno nella misura di Euro 10.000,00 per ciascun genitore.
4).1 Sulla predetta somma devono essere riconosciute le maggiorazioni per rivalutazione ed interessi dal dì degli esborsi al saldo, oltre interessi legali ex art. 1282 c.c. dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
5) Ne risulta assorbito ogni altro profilo, anche istruttorio.
6) Le spese di lite seguono la soccombenza e sono calcolate ai sensi del D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, con applicazione dei valori medi.
Le spese di CT, come liquidate in separato decreto, sono poste definitivamente a carico delle parti convenute soccombenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando e in aggiunta alle somme già riconosciute a favore degli attori con sentenza non definitiva n. 1116/2018, pubblicata il 10.09.2018, ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
- condanna e , in solido, al pagamento a favore degli attori Controparte_1 Controparte_2
e , iure hereditatis, della complessiva somma di Euro Parte_1 Parte_2
30.000,00 a titolo di danno non patrimoniale, oltre accessori come in motivazione;
- condanna e , in solido, al pagamento a favore di: Controparte_1 Controparte_2
✓ iure proprio, dell'importo di Euro 200.000,00, oltre accessori come in Parte_1 motivazione, a titolo di danno non patrimoniale;
✓ , iure proprio, dell'importo di Euro 270.000,00, oltre accessori come in Parte_2 motivazione, a titolo di danno non patrimoniale;
- dispone che dal totale delle predette somme vengano detratte le somme già corrisposte a titolo di provvisionale, secondo i criteri di imputazione di cui in parte motiva;
- condanna e , in solido, al pagamento a favore di Controparte_1 Controparte_2 Parte_1
e dell'importo di Euro 10.000,00 ciascuno, oltre accessori come in
[...] Parte_2 motivazione, a titolo di danno patrimoniale;
pagina 9 di 10 - condanna e , in solido, a rifondere agli attori le spese di lite Controparte_1 Controparte_2 sostenute per il presente giudizio che si liquidano in complessivi Euro 37.951,00, oltre 15% rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
- pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico delle parti convenute soccombenti.
Deciso in Crotone, in data 25 luglio 2025
Il Giudice dott.SS Sofia Nobile de Santis
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.SS Sofia Nobile de Santis ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1599/2016 promoSS da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. NAPOLI GIUSEPPE, presso il cui studio sono C.F._2 elettivamente domiciliati, giusta procura in atti ATTORE/I contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._3
(C.F. ) Controparte_2 C.F._4 CONVENUTO/I CONTUMACE/I
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 10 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 3.08.2016, ritualmente notificato, Parte_1
e convenivano in giudizio e per
[...] Parte_2 Controparte_1 Controparte_2 ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti a seguito della morte del loro figlio di dieci anni, vittima della strage posta in essere dai convenuti il 25.6.2009 presso via Per_1 delle Orchidee a Crotone, zona Gabella. Esponevano che il piccolo mentre giocava in un Per_1 campetto da calcio insieme al padre e ad altre persone, veniva attinto da colpi d'arma da fuoco riportando delle gravissime lesioni alla testa con fuoriuscita di materiale cerebrale;
a seguito di tali lesioni decedeva presso l'Azienda Ospedaliera “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro ove veniva ricoverato, senza avere mai avuto segni di ripresa.
La responsabilità dei convenuti risulta definitivamente accertata dalla sentenza della Corte di Assise del Tribunale di Catanzaro del 5.2.2013 n. 7 che condannava i convenuti alla pena dell'ergastolo per il reato di strage ex art. 422 c.p., confermata dalla Corte di Assise d'Appello di Catanzaro con sentenza n. 6 del 25.02.2014 e dalla Corte di caSSzione con sentenza n. 526 del 13.05.2015.
1).1 Con ordinanza del 21.2.2018 il rito veniva mutato da sommario ad ordinario per la complessità dell'istruttoria.
Con sentenza non definitiva n. 1116/2018 del 10.9.2018, questo Tribunale nella persona del dott.
Gaetano Negro condannava i convenuti in solido al pagamento, in favore di e Parte_1
, di euro 330.190,00 pro capite per il danno da perdita del rapporto parentale, Parte_2 rimettendo la causa sul ruolo istruttorio per la determinazione delle residue voci di danno (patrimoniale e non patrimoniale, sia iure proprio che iure successionis).
1).2 Dopo la concessione dei termini ex art. 183, c. 6, c.p.c, l'istruttoria è stata completata mediante acquisizione di prova testimoniale e CT medico-legale affidata alla dr.SS , depositata Persona_2 in data 8.02.2023 e successivamente integrata con supplemento di relazione del 5.09.2023.
I convenuti sono rimasti contumaci per l'intero corso del procedimento.
Esaurita l'istruttoria, all'udienza del 10.10.2023 la causa veniva ritenuta matura per la decisione e rinviata, per precisazione delle conclusioni, al 21.03.2024.
Dopo alcuni rinvii disposti a causa dell'assenza per congedo del giudice titolare del ruolo (assegnatario in via definitiva della causa a far data dal 30.11.2022), all'udienza del 6.02.2025 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini per il deposito della comparsa conclusionale. pagina 2 di 10 2) In punto an debeatur, la responsabilità dei convenuti per i fatti di causa può ritenersi provata sulla scorta della complessiva documentazione probatoria versata in atti, ed in particolare della sentenza penale paSSta in giudicato (sentenza della Corte di Assise del Tribunale di Catanzaro del 5.2.2013 n.
7, confermata dalla Corte di Assise d'Appello di Catanzaro con sentenza n. 6 del 25.02.2014 e in
CaSSzione con sentenza n. 526 del 13.05.2015 e, pertanto, definitiva).
Avuto riguardo alla sentenza pronunciata nei confronti dei convenuti, giova rammentare che, in conformità alla giurisprudenza della Suprema Corte, “la sentenza del giudice penale, che pronunci condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandando la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, ha effetto vincolante, in sede civile, in ordine all'affermata responsabilità dell'imputato. Questi non potrà contestare la condanna al risarcimento, ma solo l'esistenza e l'entità del pregiudizio risarcibile” (cfr. ex multis Cass. civ., s.u., n. 17289 del 2006).
Nella fattispecie, pertanto, non sussiste alcun dubbio circa la responsabilità civile dei convenuti per la morte del minore essendo tale responsabilità definitivamente accertata in sede Persona_3 penale con efficacia di giudicato ex art. 651 c.p.p.
3) Tanto premesso in punto an, occorre procedere alla liquidazione delle voci di danno oggetto della presente fase del giudizio (con esclusione, dunque, del danno non patrimoniale derivante dalla perdita del rapporto parentale, già liquidato con sentenza non definitiva, non modificabile né revocabile come confermato dalla giurisprudenza di legittimità – v. ex multis Cass. Ordinanza n. 12065 del 13.04.2022).
3).1 Quanto al danno iure hereditatis, si rammenta che secondo il consolidato orientamento della
Suprema Corte, il danno morale terminale e quello biologico terminale si distinguono, in quanto il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subìto dalla vittima in ragione della sofferenza provata nel consapevolmente avvertire l'ineluttabile approssimarsi della propria fine ed è risarcibile a prescindere dall'apprezzabilità dell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando soltanto l'intensità della sofferenza medesima;
mentre il secondo, quale pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste, per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla percezione cosciente della gravissima lesione dell'integrità personale della vittima nella fase terminale della steSS, ma richiede, ai fini della risarcibilità, che tra le lesioni e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo (cfr. ex multis, Cass. Civ., Sez. III, Ord. n. 21837 del 30.08.2019).
pagina 3 di 10 È stato poi chiarito che per il danno biologico da invalidità temporanea totale (sempre presente e che si protrae dalla data dell'evento lesivo fino a quella del decesso) la liquidazione può ben essere effettuata sulla base delle tabelle relative all'invalidità temporanea e deve essere effettuata in relazione alla menomazione dell'integrità fisica patita dal danneggiato sino al decesso;
tale danno, qualificabile come danno “biologico terminale”, dà luogo ad una pretesa risarcitoria, trasmissibile “iure hereditatis” da commisurare soltanto all'inabilità temporanea, adeguando tuttavia la liquidazione alle circostanze del caso concreto, ossia al fatto che, se pur temporaneo, tale danno è massimo nella sua intensità ed entità, tanto che la lesione alla salute non è suscettibile di recupero ed esita, anzi, nella morte (v., in tal senso,
Cass., Sez. L, Ordinanza n. 36841 del 2022).
Tanto premesso, sotto il profilo del danno biologico, la CT ha accertato che il minore Per_3
ha riportato un periodo di inabilità temporanea assoluta di 87 giorni (dal 25.6.2009 al
[...]
20.9.2009) in relazione al trauma cranico con fuoriuscita di materia cerebrale e conseguente stato di coma profondo da malattia traumatica dell'encefalo, protrattosi sino al decesso.
Il danno biologico terminale risulta dunque chiaramente configurabile, sussistendo tutti i presupposti richiesti dalla giurisprudenza di legittimità: le gravissime lesioni riportate hanno comportato un pregiudizio alla salute massimo nella sua entità ed intensità per un lasso di tempo oggettivamente apprezzabile (87 giorni), a prescindere dalla percezione cosciente della vittima. Non risulta invece configurabile il danno morale terminale, poiché lo stato di coma profondo documentato dalla CT (v. integrazione depositata in data 5.09.2023) esclude l'esistenza della consapevole sofferenza nell'avvertire l'approssimarsi della propria fine, presupposto indefettibile per tale voce di danno.
Richiamati i criteri di liquidazione sopra enucleati - i quali specificano che occorre adeguare la liquidazione alle circostanze del caso concreto - e considerato che, con l'applicazione delle tabelle del
Tribunale di Milano, con punto base I.T.T. massimo pari ad Euro 173,00, si determinerebbe in astratto un quantum pari ad Euro 15.051,00 (87 giorni x € 173), tenuto conto dell'enormità del pregiudizio in questione e delle peculiari circostanze del caso concreto, ovvero la giovanissima età del de cuius (10 anni al momento del decesso), la natura particolarmente grave delle lesioni cerebrali, nonché la durata dell'agonia in stato comatoso, si ritiene equo liquidare agli attori, iure hereditatis, la complessiva somma di Euro 30.000,00 a titolo di danno biologico terminale.
3).2 Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, la morte di un prossimo congiunto può causare nei superstiti sia una sofferenza morale per la perdita del rapporto parentale, sia pagina 4 di 10 un danno biologico vero e proprio, con la precisazione che quest'ultimo sussiste solo in presenza di una effettiva compromissione dello stato di salute fisica o psichica di chi lo invoca (cfr. Cass. n.
28423/2008).
Nella fattispecie in esame, a seguito della morte del figlio entrambi i genitori hanno Per_1 riportato un trauma psichico che ha comportato un danno biologico psichico permanente. Tale circostanza risulta accertata dalla relazione peritale della CT dr.SS , il cui contenuto e Persona_2 le cui conclusioni sono integralmente condivise da questo Giudice in quanto risultano suffragate da accertamenti specifici e corredate da argomentazioni di indubbio valore scientifico.
In particolare, si legge nella CT: “i genitori e riportavano Parte_1 Parte_2 un danno psichico definito “Disturbo da lutto persistente complicato”. I due coniugi sembrano completarsi l'un l'altro in una patologia bipolare di tipo maniaco-depressiva, oramai cronicizzata, che ha sostituito la figura del figlio, di cui il padre assume la parte maniacale e la madre vive quotidianamente l'aspetto depressivo” (v. p. 12 CT).
Per il sig. : “Considerata la situazione attuale in cui il sig. ha abbandonato Parte_1 Pt_1 la propria attività lavorativa, ma ha trovato comunque uno scopo nella vita, anche se connotato da risvolti patologici di tipo monotematico quasi 'maniacale', il danno biologico (...) può essere valutato
(...) con una percentuale del 28% (ventotto per cento)” (v. p. 13 CT).
Per la sig.ra : “ella ha perso qualsiasi interesse, partecipando alle iniziative del Parte_2 marito solo sporadicamente ed in modo marginale, in più ha rinunciato definitivamente alla maternità
(...), per cui il danno biologico che la steSS presenta (...) [è] una percentuale del 33% (trentatré per cento)” (v. pag. 14 CT). La CT ha inoltre precisato che “dall'evento sono trascorsi tredici anni, si ritiene che non vi sia più modo di attenuare od eliminare i postumi”, configurandosi quindi postumi stabilizzati e permanenti.
Infine, con integrazione all'elaborato peritale depositata in data 5.09.2023, la consulente ha precisato che entrambi i genitori hanno affrontato un periodo di invalidità valutato in 120 giorni al 75%, relativo al periodo tra l'evento lesivo ed il primo mese successivo al decesso oltre al primo mese dopo lo stesso, ed un periodo di almeno sei mesi (180 giorni) in cui è lecito ritenere che la loro vita fosse una vita a metà (ITP 50%).
Per il ristoro di detti pregiudizi si ritiene di dover utilizzare i criteri adottati dalle Tabelle del Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale, le cui tabelle prevedono una liquidazione pagina 5 di 10 congiunta del danno non patrimoniale conseguente alla lesione permanente dell'integrità psicofisica sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali che relazionali, nonché del danno morale unitariamente considerati, secondo un valore medio personalizzabile in ragione delle peculiarità del caso concreto (in base ai principi espressi, tra le altre, da Cass., 13 dicembre 2016 n. 25485)
Quanto al danno subito dal sig. tenuto conto della gravità del trauma psichico Parte_1 subito, della durata dell'invalidità temporanea, dell'età della persona al momento della stabilizzazione dei postumi (anni 45: cfr. Cass. civ. 26897/2014 in ordine alla decorrenza del danno biologico di natura permanente soltanto dalla ceSSzione di quello temporaneo) e dell'entità dei postumi permanenti, alla luce delle citate tabelle milanesi, è possibile liquidare in via equitativa, per la voce di danno non patrimoniale, le somme di Euro 25.200,00 in moneta attuale per ciò che riguarda l'inabilità temporanea (reputandosi equo calcolare un parametro giornaliero di Euro 140,00 per ogni giorno di inabilità totale) e di Euro 149.940,00 in moneta attuale per le conseguenze riferibili ai postumi permanenti, per un complessivo importo di Euro 175.140,00 in valori monetari attuali.
Quanto al danno subito dalla sig.ra , tenuto conto della particolare gravità del Parte_2 trauma psichico, della durata dell'invalidità temporanea, dell'età della persona al momento della stabilizzazione dei postumi (anni 41: cfr. Cass. civ. 26897/2014 in ordine alla decorrenza del danno biologico di natura permanente soltanto dalla ceSSzione di quello temporaneo) e dell'entità dei postumi permanenti, alla luce delle citate tabelle milanesi, è possibile liquidare in via equitativa, per la voce di danno non patrimoniale, le somme di Euro 25.200,00 in moneta attuale per ciò che riguarda l'inabilità temporanea (reputandosi equo calcolare un parametro giornaliero di Euro 140,00 per ogni giorno di inabilità totale) e di Euro 211.106,00 in moneta attuale per le conseguenze riferibili ai postumi permanenti, per un complessivo importo di Euro 236.306,00 in valori monetari attuali.
Trattandosi di liquidazione del danno conseguente a reato doloso, tenuto conto della modalità particolarmente efferata dell'azione criminosa che ha causato la distruzione del nucleo familiare, con la perdita dell'unico figlio in un contesto di particolare drammaticità e considerate le conseguenti sofferenze (v. anche le dichiarazioni dei testi escussi, verbali di udienza del 10.10.2019 e 19.12.2019), si ritiene di personalizzare la liquidazione delle somme sopra determinate con il riconoscimento a titolo di danno non patrimoniale della somma onnicomprensiva di Euro 200.000,00 per Parte_1
e di Euro 270.000,00 per .
[...] Parte_2
pagina 6 di 10 Si precisa che nella presente liquidazione è già ricompresa la componente di sofferenza morale conneSS al danno biologico subito, per cui non si procede alla separata liquidazione del danno morale come richiesto dagli attori, al fine di evitare indebite duplicazioni risarcitorie. Infatti, il carattere unitario della liquidazione del danno non patrimoniale ex art. 2059 cod. civ. preclude un risarcimento separato e autonomo per ogni tipo di sofferenza patita dalla persona, fermo comunque l'obbligo del giudice di tener conto nel caso concreto di tutte le peculiari modalità di manifestazione del danno non patrimoniale, così da assicurare la personalizzazione della liquidazione (v., in tal senso, Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 15491 del 08.07.2014).
3).3 Alle complessive somme, come sopra determinate (Euro 30.000,00 iure hereditatis in favore di entrambi gli attori, Euro 200.000,00 iure proprio in favore di ed Euro 270.000,00 Parte_1 iure proprio in favore di ), devono essere altresì riconosciuti gli interessi Parte_2 compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto.
Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., SS.UU., n. 1712 del 17.2.1995), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice
Istat.
Pertanto, recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle Sezioni Unite della Corte di CaSSzione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento delle somme dovute, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali, calcolati con le seguenti modalità: sulle somme come sopra liquidate devalutate all'epoca dell'evento lesivo (25.06.2009) e poi progressivamente rivalutate, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. dal 25.06.2009 fino alla presente sentenza;
sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
3).4 Dalle somme complessivamente dovute devono essere detratte le somme già corrisposte agli attori a titolo di provvisionale, pari ad Euro 100.000,00 ciascuno.
pagina 7 di 10 Dette somme devono essere imputate prima al capitale e poi agli interessi, dopo aver reso omogenei alla steSS data i valori del danno e dei versamenti con l'utilizzo degli indici Istat dei prezzi al consumo
(attesa l'inoperatività del disposto dell'art. 1194 c.c. in difetto di liquidità ed esigibilità del credito fino alla liquidazione del danno - cfr. Cass. civ. n. 6228 del 1994).
4) La domanda di risarcimento del danno patrimoniale futuro deve essere accolta nei limiti di seguito precisati.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, “affinché i genitori di una persona di giovane età, deceduta per colpa altrui, poSSno ottenere il risarcimento del danno patrimoniale per la perdita degli emolumenti che il figlio avrebbe loro verosimilmente elargito una volta divenuto economicamente autosufficiente, non è sufficiente dimostrare né la convivenza tra vittima ed aventi diritto, né la titolarità di un reddito da parte della prima, ma è neceSSrio dimostrare o che la vittima contribuiva stabilmente ai bisogni dei genitori, ovvero che questi, in futuro, avrebbero verosimilmente e probabilmente avuto bisogno delle sovvenzioni del figlio” (Cass. civ., sez. III, 11 maggio 2012, n.
7272); v. anche, nella giurisprudenza di merito, Tribunale Palermo, 08 febbraio 1993, secondo cui è da ritenersi risarcibile il danno futuro costituito dalla perdita dell'apporto patrimoniale che normalmente e presumibilmente il danneggiato avrebbe conseguito se non fosse intervenuto il fatto illecito;
pertanto, il danno futuro è anche quello derivante ai genitori dalla morte del figlio, non ancora produttore e percettore di reddito.
Tanto premesso, le testimonianze rese dalle insegnanti di nell'ambito del giudizio penale Per_1
(allegate al ricorso introduttivo) attestano le eccellenti qualità intellettuali e morali del piccolo
(vincitore del Premio Rotary quale miglior alunno dell'anno scolastico 2008/2009 – v. all. 7 Per_1 al ricorso introduttivo).
Dall'istruttoria svolta è emerso chiaramente che il bambino era particolarmente seguito dai genitori nell'attività scolastica e che, data l'attenzione della famiglia per la sua educazione e i risultati eccellenti conseguiti, verosimilmente avrebbe proseguito gli studi con successo, acquisendo una formazione tale da consentirgli, una volta adulto, di svolgere un'attività lavorativa qualificata.
Considerate le modeste condizioni economiche degli attori, che verosimilmente si sarebbero dovuti appoggiare sul figlio per il sostentamento nella vecchiaia, l'eccellente rendimento scolastico del minore e il legame affettivo particolarmente intenso con entrambi i genitori, può ritenersi altamente pagina 8 di 10 probabile che, una volta divenuto adulto, avrebbe fornito un contributo al sostentamento dei Per_1 genitori secondo i normali doveri di solidarietà familiare.
Si liquida pertanto equitativamente tale voce di danno nella misura di Euro 10.000,00 per ciascun genitore.
4).1 Sulla predetta somma devono essere riconosciute le maggiorazioni per rivalutazione ed interessi dal dì degli esborsi al saldo, oltre interessi legali ex art. 1282 c.c. dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
5) Ne risulta assorbito ogni altro profilo, anche istruttorio.
6) Le spese di lite seguono la soccombenza e sono calcolate ai sensi del D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, con applicazione dei valori medi.
Le spese di CT, come liquidate in separato decreto, sono poste definitivamente a carico delle parti convenute soccombenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando e in aggiunta alle somme già riconosciute a favore degli attori con sentenza non definitiva n. 1116/2018, pubblicata il 10.09.2018, ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
- condanna e , in solido, al pagamento a favore degli attori Controparte_1 Controparte_2
e , iure hereditatis, della complessiva somma di Euro Parte_1 Parte_2
30.000,00 a titolo di danno non patrimoniale, oltre accessori come in motivazione;
- condanna e , in solido, al pagamento a favore di: Controparte_1 Controparte_2
✓ iure proprio, dell'importo di Euro 200.000,00, oltre accessori come in Parte_1 motivazione, a titolo di danno non patrimoniale;
✓ , iure proprio, dell'importo di Euro 270.000,00, oltre accessori come in Parte_2 motivazione, a titolo di danno non patrimoniale;
- dispone che dal totale delle predette somme vengano detratte le somme già corrisposte a titolo di provvisionale, secondo i criteri di imputazione di cui in parte motiva;
- condanna e , in solido, al pagamento a favore di Controparte_1 Controparte_2 Parte_1
e dell'importo di Euro 10.000,00 ciascuno, oltre accessori come in
[...] Parte_2 motivazione, a titolo di danno patrimoniale;
pagina 9 di 10 - condanna e , in solido, a rifondere agli attori le spese di lite Controparte_1 Controparte_2 sostenute per il presente giudizio che si liquidano in complessivi Euro 37.951,00, oltre 15% rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
- pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico delle parti convenute soccombenti.
Deciso in Crotone, in data 25 luglio 2025
Il Giudice dott.SS Sofia Nobile de Santis
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