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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 31/10/2025, n. 6342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6342 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 6568/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
-Sez. V civile-
In persona del presidente, dott.ssa AR D'VI ha pronunciato seguente:
SENTENZA
-nella causa civile in epigrafe emarginata, avente ad oggetto l'opposizione ex art. 170 T.U
115/2002, art. 15 D. L.vo 150/2011;
TRA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Marco Machetta (C.F. , presso C.F._1
il cui studio elettivamente domicilia come da procura in atti.
E
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI
APPELLO DI ROMA (C.F. ). P.IVA_2
(imputato). CP_1
(C.F. , in persona del Ministro p,t., Controparte_2 P.IVA_3
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. ), presso P.IVA_4
cui ope legis domicilia.
All'udienza del 03.10.2025 le parti costituite hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto il ricorso in esame al fine di impugnare il decreto di Parte_2 Pt_1
pagamento emesso in suo favore – quale custode giudiziario – dalla Corte di Appello di
Roma, III sezione penale, in data 08.10.2024, nell'ambito del procedimento n. 4042/14 –
3204/2024 SIAMM, depositato in data 08.10.2024 e comunicato in data 03.12.2024,
lamentando l'erronea liquidazione della somma di euro 125.499,40, oltre I.V.A. ed accessori, di gran lunga inferiore a quella richiesta, pari ad euro 1.320.135,00, oltre €
290.429,70 a titolo di Iva, per un totale di € 1.610.564,70 oltre interessi ex D.lgs. n. 231/02
con decorrenza ex lege e sino al saldo.
Nel ricorso introduttivo di questo giudizio, alla cui integrale lettura si rinvia quale parte necessaria di questa decisione, l'opponente ha esposto motivi di censura così rubricati:
A) errata liquidazione dell'indennità di custodia solo per il periodo dall'13.04.2014
al 10.04.2024, in quanto il termine di prescrizione per il pagamento delle indennità di custodia può iniziare a decorrere solo dal momento in cui il relativo credito è divenuto effettivamente liquido, esigibile ed azionabile ovvero in seguito all'effettiva conclusione dell'attività di custodia, avvenuta, nel caso di specie, in data 14.03.2024 (cfr. all. 4);
B) mancato riconoscimento degli importi riconosciuti dalla stessa tariffa applicata nel provvedimento impugnato, per la conservazione dei beni sottoposti a sequestro;
C) errata determinazione e/o errore di calcolo dell'importo complessivo giornaliero
dovuto: pur avendo correttamente individuato gli importi di partenza, sulla base delle singole voci delle tariffe applicabili al caso di specie, il provvedimento impugnato ha liquidato in maniera errata l'importo complessivo giornaliero dovuto, sulla base di un evidente errore di calcolo.
L'opponente ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
“1) IN VIA PRINCIPALE, accertare la nullità e/o l'annullabilità e/o l'illegittimità
del decreto impugnato, per tutti i motivi e le causali in atti, assumendo ogni provvedimento opportuno e/o conseguente, ivi incluso l'eventuale annullamento e/o riforma dello stesso provvedimento e per l'effetto: 2) procedere alla liquidazione
dell'indennità di custodia nei confronti della della somma di euro Parte_1
1.320.135,00, oltre € 290.429,70 a titolo di Iva, per un totale di € 1.610.564,70 oltre
interessi ex D.lgs. n. 231/02 con decorrenza ex lege e sino al saldo, assumendo ogni
provvedimento opportuno e/o conseguente, ivi inclusa la condanna del resistente al
pagamento della stessa somma, oltre interessi liquidati, in favore dell'odierna
ricorrente;
3) IN VIA ULTERIORMENTE GRADATA, procedere alla Parte_3
liquidazione dell'indennità di custodia nella maggiore o minore somma come
determinata nel corpo del presente atto e/o che si riterrà di Giustizia, oltre interessi
ex D.lgs. n.231/02 con decorrenza ex lege e sino al saldo, con ogni provvedimento
opportuno e/o conseguente, ivi inclusa la condanna del ricorrente al pagamento della
stessa somma, oltre interessi liquidati, in favore dell'odierna ricorrente;
4) IN OGNI CASO, con vittoria di spese, competenze ed onorari e spese generali ex
art 14 L.P.”.
§1.2-Si è costituito con l'Avvocatura dello Stato, tempestivamente, entro il termine all'uopo assegnato, il e ha contestato ogni avverso dedotto, a sua volta, CP_2
insistendo per l'accoglimento delle seguenti richieste: “in via preliminare, ove ritenuto necessario, integrare il contraddittorio nei confronti del Pubblico Ministero e degli indagati o imputati;
- nel merito, in via principale, rideterminare il compenso spettante all'opponente applicando il Protocollo di intesa richiamato in narrativa;
- sempre nel merito, rigettare la domanda perché infondata in fatto e in diritto, anche accertando e dichiarando la prescrizione delle somme nei termini ivi illustrati dell'eccezione di prescrizione;
- in subordine, liquidare il compenso spettante al custode applicando, anche in via analogica, le percentuali di riduzioni previste dall'art. 3 del D.M n. 265/06.
- in ogni caso, con vittoria delle spese di lite”.
§1.3-Alla prima udienza è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del P.M. e dell'imputato del reato che ha determinato il sequestro dei beni oggetto della dedotta custodia.
Verificata la regolare notifica del ricorso anche nei confronti dei soggetti da ultimo indicati, all'esito della discussione, all'udienza del 03.10.2025, è stato riservato il deposito della sentenza, ai sensi dell'art. 281-sexies, ult. comma, c.p.c., richiamato dall'art. 281-terdecies c.p.c..
§2-Deve anzitutto esaminarsi la pregiudiziale censura di merito relativa alla individuazione del dies a quo di decorrenza della prescrizione.
L'opponente ha lamentato che il primo giudice ha considerato prescritto il diritto al compenso oggetto di lite per tutto il periodo anteriore oltre il decennio all'esecuzione del provvedimento di dissequestro delle cose oggetto di custodia;
mentre, a suo giudizio, il termine decennale di prescrizione avrebbe dovuto essere computato solo a decorrere dal momento in cui il diritto al compenso avrebbe potuto essere fatto valere, coincidente, per l'appunto, con l'esecuzione del provvedimento di dissequestro, considerata la normativa applicabile.
In proposito devono richiamarsi le direttive ermeneutiche tracciate dalla consolidata interpretazione della giurisprudenza di legittimità, secondo cui: il diritto
del custode giudiziario di cose sequestrate nell'ambito di un procedimento penale al
compenso per l'attività svolta, che non deriva da un rapporto di diritto privato, ma da
un incarico di natura pubblicistica, è correlato a una prestazione continuativa e matura
di giorno in giorno, così che è soggetto a prescrizione decennale decorrente da ogni
singolo giorno, a meno che nel provvedimento di conferimento sia stabilita una determinata periodicità nella corresponsione del compenso, dovendosi, in tal caso,
ritenere configurabile una prestazione periodica, con conseguente applicazione del
termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 2948, n. 4, c.c. (cfr. Cass. civ. Sez. 2
-, Sentenza n. 22362 del 13/09/2018), e in ragione delle stesse ritenersi prescritto il diritto al compenso di cui si controverte, come ritenuto dal primo giudice, per il periodo anteriore al decennio alla cessazione della custodia, coincidente con l'esecuzione del provvedimento di dissequestro dei beni oggetto di custodia, in data 14.03.2024 (cfr. all.
4), siccome nessun atto interruttivo precedente alla richiesta del compenso in esame è
stato allegato.
A diversamente opinare non induce la tesi difensiva dell'opponente né la recente giurisprudenza della Corte di cassazione, che in relazione alla diversa ipotesi di custodia di beni mobili in sede amministrativa ha ritenuto il diritto del custode al pagamento della
relativa indennità soggetto all'ordinario termine di prescrizione decennale, che inizia a
decorrere dal momento in cui il diritto può esser fatto valere, cioè dal giorno in cui
la custodia cessa (cfr. Cass. civ. Sez. 1 -, Ordinanza n. 27202 del 21/10/2024), poiché
riferibile a quei rapporti connotati da diversa valenza e natura, siccome adottati in sede amministrativa.
§2.1-Alla disamina del secondo e terzo motivo di opposizione, da avvenire congiuntamente in quanto connessi, giova premettere che la parte opponente non ha contestato l'applicazione delle tariffe predisposte dall'Agenzia del demanio, piuttosto lamentando un errore di calcolo nell'applicazione delle stesse;
di contro, il CP_2
convenuto ha invocato l'applicazione del “Protocollo di Intesa” allegato in atti (cfr. all.
nn. 1-3). Appare dunque opportuno precisare che l'indennità prevista ex art. 58 comma 1
D.P.R. 115/2002 per il custode è determinata sulla base delle tariffe di cui alle tabelle approvate con decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con quello dell'Economia
e delle Finanze, da emettere ai sensi dell'art. 59 comma 1 del D.P.R. 115/2002. In ragione della norma transitoria posta dall'art. 276 DPR 115/2002, sino all'emanazione del regolamento previsto dall'art. 59, l'indennità di custodia in argomento avrebbe dovuto essere determinata sulla base delle tariffe esistenti presso la , ridotte secondo CP_3
equità e, in via residuale, secondo gli usi locali.
Il successivo D.M. n. 265 del 2006, adottando le tabelle di cui alla suddetta disciplina, si
è limitato a disporre per i soli veicoli a motore e per i natanti. Per quanto riguarda, invece,
la determinazione dell'indennità di custodia e conservazione relativa alle altre categorie di beni, diverse da quelle espressamente disciplinate, l'art. 5 del D.M. 265/2006 ha disposto che “Per la determinazione dell'indennità di custodia e conservazione relativa
ad altre categorie di beni si fa riferimento, in via residuale, agli usi locali, come previsto
dall'articolo 58, comma 2, del Testo Unico citato”.
Nel presente giudizio si fa riferimento ad un'attività di custodia di beni, scarpe con
CP_ marchio contraffatto non rientranti nella testuale previsione di cui al citato D.M.
265/2006. Tuttavia, secondo il già citato art. 58 DPR 115/2002 le indennità dei custodi sono determinate “sulla base delle tariffe contenute in tabelle …. e, in via residuale,
secondo gli usi locali”. E, soprattutto, ai sensi del successivo art. 59 DPR cit., le tabelle sono approvate con decreto del Ministro della giustizia, sono redatte “con riferimento alle
tariffe vigenti, eventualmente concernenti materie analoghe, contemperate con la natura
pubblica dell'incarico” e “prevedono, altresì le riduzioni percentuali dell'indennità in
relazione allo stato di conservazione del bene”.
In attuazione di tale disciplina di rango primario è stato adottato il regolamento di cui al decreto ministeriale n. 265/2006 il quale, tuttavia, sull'espresso presupposto che “il
rilievo statistico dei sequestri concerne essenzialmente i veicoli a motore ed i natanti” ha ritenuto di limitare a tali beni la determinazione dell'indennità di custodia (agli artt. 1-
4), prevedendo per “le altre categorie di beni” (all'art.5) che si debba far “riferimento, in via residuale, agli usi locali” così come già contemplato dall'art. 58, comma 2, d.p.r. n.
115/2002.
In ordine agli usi locali la giurisprudenza ha chiarito che trovano applicazione “quelli
vigenti nel luogo dove l'attività di custodia è svolta e non dove ha sede il giudice chiamato
a decidere sulla liquidazione” (Cass. n. 11421/2012); devono essere dimostrati “dalla
parte che li allega” (Cass. n. 2507/2022; Cass. n. 10309/2023); non possono essere sostituiti da criteri alternativi o dall'equità, escludendosi espressamente l'applicabilità
dell'art.2233 c.c. relativo al compenso per le professioni intellettuali (Cass. n. 1205/2020;
Cass. n. 2507/2022; Cass. n. 10309/2023).
Qualora difetti la vigenza di usi locali si ammette che il giudice possa “applicare, in via
analogica, la disciplina dettata per casi analoghi, in base alla similitudine fisica dei beni
(Cass. n. 22966 del 04/11/2011; Cass. n. 1205/2020; Cass. n. 3802/2022; Cass. n.
25536/2022; Cass. n. 21889/2022, che ritiene che anche le tabelle ministeriali di cui al
citato DM del 2006 potrebbero fungere da parametro suscettibile di utilizzazione ove si
ravvisi la similitudine fisica tra i beni oggetto di custodia)” (così, in motivazione, Cass.
n. 18367/2023).
Il ricorso alle tariffe approvate dall'Agenzia del Demanio di Roma quale uso locale
operato dal primo giudice deve perciò ritenersi pienamente condivisibile, in assonanza con quanto opinato dalla giurisprudenza di legittimità, ulteriormente dovendo segnalarsi:
“Nella specie, il Tribunale ha accertato che, sebbene non sussistesse, al riguardo, una
raccolta degli usi della Provincia di Roma, da anni la determinava Controparte_5
le indennità di custodia dei beni in sequestro con riferimento all'Agenzia del Demanio,
applicando le riduzioni di cui al DPR 265/2006, sicché la costante applicazione delle
suddette tariffe in ipotesi di custodia del tutto assimilabili a quelle in esame, aveva
assunto valore di consuetudine” (Cass n. 24933/ 2020; Cass. n. 11553/2019; Cass. n.
2789/2023; Cass. n. 8948/2021; Cass. n. 15272/2025). Ciò che invece non può essere condiviso è il calcolo che ne è derivato, siccome inficiato da errore, come evincibile dall'importo maggiore che risulta dovuto all'opponente, pur dopo aver applicato le riduzioni di cui all'art. 3 del DPR 265/2006, in accoglimento del contrapposto rilievo del tratto in lite. CP_2
In effetti, il primo giudice ha specificato di aver calcolato l'indennità di custodia per i beni sequestrati custoditi in locale chiuso e coperto, per ciascun metro cubo, in: euro 1,82
per i primi gg. 30; euro 1,20 per i successivi gg. 30 e in euro 90 dal 61° gg., per il decennio anteriore alla restituzione dei beni oggetto di custodia (14.03.2014-14.03.2024),
trascurando la consolidata interpretazione della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la riduzione del compenso del custode prevista dalla richiamata normativa si applica a prescindere dall'accertamento dell'effettivo “stato di conservazione della merce in
custodia, avendo il citato art. 3 presunto, sulla base dell'"id quod plerumque accidit",
un'incidenza negativa del tempo sullo stato di conservazione dei beni oggetto di custodia,
che impone di adeguare l'indennità alla perdita del valore dei beni stessi” (Cass. n.
22966/2011).
Ciò in quanto, le citate tariffe di forgia amministrativa prevedono le riduzioni delle indennità solo per i primi due mesi e dal 61° giorno sono fisse a tempo indeterminato;
tal che, mutuandole in sede penale, in ragione della durata pluriennale dei processi,
l'indennità viene a raggiungere un ammontare del tutto incompatibile con l'esigenza,
imposta dalla fonte primaria, di ridurre percentualmente l'indennità di custodia “in
relazione allo stato di conservazione del bene” ex art.59, comma 3, d. p.r. n. 115/2002,
venendo così in rilievo non solo e non tanto quella diminuzione del valore economico dei beni oggetto di custodia derivante dal tangibile deterioramento materiale – che, in ipotesi,
potrebbe anche mancare e comunque non essere oggetto di verifica – quanto, piuttosto,
quello indefettibilmente connesso al trascorrere del tempo. Le percentuali di riduzione previste dall'art.3 D.M n. 265/06 – piuttosto che disposizioni eccezionali – devono essere considerate applicazione del principio generale, formulato dalla norma primaria;
per altro, prestandosi la citata norma a tale applicazione analogica,
sia perché indica mere percentuali di riduzione sia soprattutto perché tali percentuali aumentano per ciascuna ulteriore scadenza annuale – fino alla sesta – per tener conto della durata complessiva propria dei processi penali, non confrontabile con quella ordinaria dei procedimenti amministrativi nell'ambito dei quali sono invalse le tariffe mutuate in sede penale.
Per quanto sin qui esposto, applicati i criteri innanzi illustrati e, quindi, considerando per la custodia di beni in locale chiuso le tariffe predisposte dall'Agenzia del demanio nella misura indicata sia nel decreto impugnato che dall'opponente, escluso l'aumento per la custodia in locale chiuso e, piuttosto, applicando le già citate riduzioni di cui all'art. 3 del
D.M. 265/2006 ovvero: “a) per il secondo anno o frazione di esso, l'importo dell'indennità
giornaliera è ridotto nella misura del 20%;
b) per il terzo anno o frazione di esso, l'importo dell'indennità giornaliera, come determinato secondo la lettera a), è ulteriormente ridotto nella misura del 30%;
c) per il quarto anno o frazione di esso, l'importo dell'indennità giornaliera, come determinato secondo la lettera b), è ulteriormente ridotto nella misura del 40%;
d) per il quinto anno o frazione di esso, l'importo dell'indennità giornaliera, come determinato secondo la lettera c), è ulteriormente ridotto nella misura del 50%.
2. Per il sesto anno o frazione di esso, l'importo dell'indennità giornaliera, come determinato alla lettera d) del comma 1 è ulteriormente ridotto nella misura del 50%.
3. L'importo dell'indennità giornaliera determinato per il sesto anno è dovuto per ciascun anno, o frazione di esso, successivo al sesto”, spetterà all'opponente la complessiva somma di euro 180.576,46, più euro 415 quali spese di trasporto, per un totale di euro 180.991,46, oltre iva e interessi al tasso legale richiesto dalla domanda all'effettivo soddisfo.
Assorbite tutte le altre eccezioni e deduzioni illustrate dalle parti in lite nei rispettivi scritti difensivi.
§3.2-Le spese di lite di questo grado di giudizio, stante la reciproca parziale soccombenza,
devono essere integralmente compensate.
Nulla per spese quanto alle parti non costituite.
PQM
1) Accoglie l'opposizione principale e incidentale, per quanto di ragione, nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto, riconosce in favore della parte istante, Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., il complessivo maggior importo di €.
180.991,46 oltre Iva e interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo.
2) Dichiara integralmente compensate le spese di lite fra le parti costituite.
Roma, 30.10.2025
La Presidente
AR D'VI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
-Sez. V civile-
In persona del presidente, dott.ssa AR D'VI ha pronunciato seguente:
SENTENZA
-nella causa civile in epigrafe emarginata, avente ad oggetto l'opposizione ex art. 170 T.U
115/2002, art. 15 D. L.vo 150/2011;
TRA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Marco Machetta (C.F. , presso C.F._1
il cui studio elettivamente domicilia come da procura in atti.
E
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI
APPELLO DI ROMA (C.F. ). P.IVA_2
(imputato). CP_1
(C.F. , in persona del Ministro p,t., Controparte_2 P.IVA_3
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. ), presso P.IVA_4
cui ope legis domicilia.
All'udienza del 03.10.2025 le parti costituite hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto il ricorso in esame al fine di impugnare il decreto di Parte_2 Pt_1
pagamento emesso in suo favore – quale custode giudiziario – dalla Corte di Appello di
Roma, III sezione penale, in data 08.10.2024, nell'ambito del procedimento n. 4042/14 –
3204/2024 SIAMM, depositato in data 08.10.2024 e comunicato in data 03.12.2024,
lamentando l'erronea liquidazione della somma di euro 125.499,40, oltre I.V.A. ed accessori, di gran lunga inferiore a quella richiesta, pari ad euro 1.320.135,00, oltre €
290.429,70 a titolo di Iva, per un totale di € 1.610.564,70 oltre interessi ex D.lgs. n. 231/02
con decorrenza ex lege e sino al saldo.
Nel ricorso introduttivo di questo giudizio, alla cui integrale lettura si rinvia quale parte necessaria di questa decisione, l'opponente ha esposto motivi di censura così rubricati:
A) errata liquidazione dell'indennità di custodia solo per il periodo dall'13.04.2014
al 10.04.2024, in quanto il termine di prescrizione per il pagamento delle indennità di custodia può iniziare a decorrere solo dal momento in cui il relativo credito è divenuto effettivamente liquido, esigibile ed azionabile ovvero in seguito all'effettiva conclusione dell'attività di custodia, avvenuta, nel caso di specie, in data 14.03.2024 (cfr. all. 4);
B) mancato riconoscimento degli importi riconosciuti dalla stessa tariffa applicata nel provvedimento impugnato, per la conservazione dei beni sottoposti a sequestro;
C) errata determinazione e/o errore di calcolo dell'importo complessivo giornaliero
dovuto: pur avendo correttamente individuato gli importi di partenza, sulla base delle singole voci delle tariffe applicabili al caso di specie, il provvedimento impugnato ha liquidato in maniera errata l'importo complessivo giornaliero dovuto, sulla base di un evidente errore di calcolo.
L'opponente ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
“1) IN VIA PRINCIPALE, accertare la nullità e/o l'annullabilità e/o l'illegittimità
del decreto impugnato, per tutti i motivi e le causali in atti, assumendo ogni provvedimento opportuno e/o conseguente, ivi incluso l'eventuale annullamento e/o riforma dello stesso provvedimento e per l'effetto: 2) procedere alla liquidazione
dell'indennità di custodia nei confronti della della somma di euro Parte_1
1.320.135,00, oltre € 290.429,70 a titolo di Iva, per un totale di € 1.610.564,70 oltre
interessi ex D.lgs. n. 231/02 con decorrenza ex lege e sino al saldo, assumendo ogni
provvedimento opportuno e/o conseguente, ivi inclusa la condanna del resistente al
pagamento della stessa somma, oltre interessi liquidati, in favore dell'odierna
ricorrente;
3) IN VIA ULTERIORMENTE GRADATA, procedere alla Parte_3
liquidazione dell'indennità di custodia nella maggiore o minore somma come
determinata nel corpo del presente atto e/o che si riterrà di Giustizia, oltre interessi
ex D.lgs. n.231/02 con decorrenza ex lege e sino al saldo, con ogni provvedimento
opportuno e/o conseguente, ivi inclusa la condanna del ricorrente al pagamento della
stessa somma, oltre interessi liquidati, in favore dell'odierna ricorrente;
4) IN OGNI CASO, con vittoria di spese, competenze ed onorari e spese generali ex
art 14 L.P.”.
§1.2-Si è costituito con l'Avvocatura dello Stato, tempestivamente, entro il termine all'uopo assegnato, il e ha contestato ogni avverso dedotto, a sua volta, CP_2
insistendo per l'accoglimento delle seguenti richieste: “in via preliminare, ove ritenuto necessario, integrare il contraddittorio nei confronti del Pubblico Ministero e degli indagati o imputati;
- nel merito, in via principale, rideterminare il compenso spettante all'opponente applicando il Protocollo di intesa richiamato in narrativa;
- sempre nel merito, rigettare la domanda perché infondata in fatto e in diritto, anche accertando e dichiarando la prescrizione delle somme nei termini ivi illustrati dell'eccezione di prescrizione;
- in subordine, liquidare il compenso spettante al custode applicando, anche in via analogica, le percentuali di riduzioni previste dall'art. 3 del D.M n. 265/06.
- in ogni caso, con vittoria delle spese di lite”.
§1.3-Alla prima udienza è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del P.M. e dell'imputato del reato che ha determinato il sequestro dei beni oggetto della dedotta custodia.
Verificata la regolare notifica del ricorso anche nei confronti dei soggetti da ultimo indicati, all'esito della discussione, all'udienza del 03.10.2025, è stato riservato il deposito della sentenza, ai sensi dell'art. 281-sexies, ult. comma, c.p.c., richiamato dall'art. 281-terdecies c.p.c..
§2-Deve anzitutto esaminarsi la pregiudiziale censura di merito relativa alla individuazione del dies a quo di decorrenza della prescrizione.
L'opponente ha lamentato che il primo giudice ha considerato prescritto il diritto al compenso oggetto di lite per tutto il periodo anteriore oltre il decennio all'esecuzione del provvedimento di dissequestro delle cose oggetto di custodia;
mentre, a suo giudizio, il termine decennale di prescrizione avrebbe dovuto essere computato solo a decorrere dal momento in cui il diritto al compenso avrebbe potuto essere fatto valere, coincidente, per l'appunto, con l'esecuzione del provvedimento di dissequestro, considerata la normativa applicabile.
In proposito devono richiamarsi le direttive ermeneutiche tracciate dalla consolidata interpretazione della giurisprudenza di legittimità, secondo cui: il diritto
del custode giudiziario di cose sequestrate nell'ambito di un procedimento penale al
compenso per l'attività svolta, che non deriva da un rapporto di diritto privato, ma da
un incarico di natura pubblicistica, è correlato a una prestazione continuativa e matura
di giorno in giorno, così che è soggetto a prescrizione decennale decorrente da ogni
singolo giorno, a meno che nel provvedimento di conferimento sia stabilita una determinata periodicità nella corresponsione del compenso, dovendosi, in tal caso,
ritenere configurabile una prestazione periodica, con conseguente applicazione del
termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 2948, n. 4, c.c. (cfr. Cass. civ. Sez. 2
-, Sentenza n. 22362 del 13/09/2018), e in ragione delle stesse ritenersi prescritto il diritto al compenso di cui si controverte, come ritenuto dal primo giudice, per il periodo anteriore al decennio alla cessazione della custodia, coincidente con l'esecuzione del provvedimento di dissequestro dei beni oggetto di custodia, in data 14.03.2024 (cfr. all.
4), siccome nessun atto interruttivo precedente alla richiesta del compenso in esame è
stato allegato.
A diversamente opinare non induce la tesi difensiva dell'opponente né la recente giurisprudenza della Corte di cassazione, che in relazione alla diversa ipotesi di custodia di beni mobili in sede amministrativa ha ritenuto il diritto del custode al pagamento della
relativa indennità soggetto all'ordinario termine di prescrizione decennale, che inizia a
decorrere dal momento in cui il diritto può esser fatto valere, cioè dal giorno in cui
la custodia cessa (cfr. Cass. civ. Sez. 1 -, Ordinanza n. 27202 del 21/10/2024), poiché
riferibile a quei rapporti connotati da diversa valenza e natura, siccome adottati in sede amministrativa.
§2.1-Alla disamina del secondo e terzo motivo di opposizione, da avvenire congiuntamente in quanto connessi, giova premettere che la parte opponente non ha contestato l'applicazione delle tariffe predisposte dall'Agenzia del demanio, piuttosto lamentando un errore di calcolo nell'applicazione delle stesse;
di contro, il CP_2
convenuto ha invocato l'applicazione del “Protocollo di Intesa” allegato in atti (cfr. all.
nn. 1-3). Appare dunque opportuno precisare che l'indennità prevista ex art. 58 comma 1
D.P.R. 115/2002 per il custode è determinata sulla base delle tariffe di cui alle tabelle approvate con decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con quello dell'Economia
e delle Finanze, da emettere ai sensi dell'art. 59 comma 1 del D.P.R. 115/2002. In ragione della norma transitoria posta dall'art. 276 DPR 115/2002, sino all'emanazione del regolamento previsto dall'art. 59, l'indennità di custodia in argomento avrebbe dovuto essere determinata sulla base delle tariffe esistenti presso la , ridotte secondo CP_3
equità e, in via residuale, secondo gli usi locali.
Il successivo D.M. n. 265 del 2006, adottando le tabelle di cui alla suddetta disciplina, si
è limitato a disporre per i soli veicoli a motore e per i natanti. Per quanto riguarda, invece,
la determinazione dell'indennità di custodia e conservazione relativa alle altre categorie di beni, diverse da quelle espressamente disciplinate, l'art. 5 del D.M. 265/2006 ha disposto che “Per la determinazione dell'indennità di custodia e conservazione relativa
ad altre categorie di beni si fa riferimento, in via residuale, agli usi locali, come previsto
dall'articolo 58, comma 2, del Testo Unico citato”.
Nel presente giudizio si fa riferimento ad un'attività di custodia di beni, scarpe con
CP_ marchio contraffatto non rientranti nella testuale previsione di cui al citato D.M.
265/2006. Tuttavia, secondo il già citato art. 58 DPR 115/2002 le indennità dei custodi sono determinate “sulla base delle tariffe contenute in tabelle …. e, in via residuale,
secondo gli usi locali”. E, soprattutto, ai sensi del successivo art. 59 DPR cit., le tabelle sono approvate con decreto del Ministro della giustizia, sono redatte “con riferimento alle
tariffe vigenti, eventualmente concernenti materie analoghe, contemperate con la natura
pubblica dell'incarico” e “prevedono, altresì le riduzioni percentuali dell'indennità in
relazione allo stato di conservazione del bene”.
In attuazione di tale disciplina di rango primario è stato adottato il regolamento di cui al decreto ministeriale n. 265/2006 il quale, tuttavia, sull'espresso presupposto che “il
rilievo statistico dei sequestri concerne essenzialmente i veicoli a motore ed i natanti” ha ritenuto di limitare a tali beni la determinazione dell'indennità di custodia (agli artt. 1-
4), prevedendo per “le altre categorie di beni” (all'art.5) che si debba far “riferimento, in via residuale, agli usi locali” così come già contemplato dall'art. 58, comma 2, d.p.r. n.
115/2002.
In ordine agli usi locali la giurisprudenza ha chiarito che trovano applicazione “quelli
vigenti nel luogo dove l'attività di custodia è svolta e non dove ha sede il giudice chiamato
a decidere sulla liquidazione” (Cass. n. 11421/2012); devono essere dimostrati “dalla
parte che li allega” (Cass. n. 2507/2022; Cass. n. 10309/2023); non possono essere sostituiti da criteri alternativi o dall'equità, escludendosi espressamente l'applicabilità
dell'art.2233 c.c. relativo al compenso per le professioni intellettuali (Cass. n. 1205/2020;
Cass. n. 2507/2022; Cass. n. 10309/2023).
Qualora difetti la vigenza di usi locali si ammette che il giudice possa “applicare, in via
analogica, la disciplina dettata per casi analoghi, in base alla similitudine fisica dei beni
(Cass. n. 22966 del 04/11/2011; Cass. n. 1205/2020; Cass. n. 3802/2022; Cass. n.
25536/2022; Cass. n. 21889/2022, che ritiene che anche le tabelle ministeriali di cui al
citato DM del 2006 potrebbero fungere da parametro suscettibile di utilizzazione ove si
ravvisi la similitudine fisica tra i beni oggetto di custodia)” (così, in motivazione, Cass.
n. 18367/2023).
Il ricorso alle tariffe approvate dall'Agenzia del Demanio di Roma quale uso locale
operato dal primo giudice deve perciò ritenersi pienamente condivisibile, in assonanza con quanto opinato dalla giurisprudenza di legittimità, ulteriormente dovendo segnalarsi:
“Nella specie, il Tribunale ha accertato che, sebbene non sussistesse, al riguardo, una
raccolta degli usi della Provincia di Roma, da anni la determinava Controparte_5
le indennità di custodia dei beni in sequestro con riferimento all'Agenzia del Demanio,
applicando le riduzioni di cui al DPR 265/2006, sicché la costante applicazione delle
suddette tariffe in ipotesi di custodia del tutto assimilabili a quelle in esame, aveva
assunto valore di consuetudine” (Cass n. 24933/ 2020; Cass. n. 11553/2019; Cass. n.
2789/2023; Cass. n. 8948/2021; Cass. n. 15272/2025). Ciò che invece non può essere condiviso è il calcolo che ne è derivato, siccome inficiato da errore, come evincibile dall'importo maggiore che risulta dovuto all'opponente, pur dopo aver applicato le riduzioni di cui all'art. 3 del DPR 265/2006, in accoglimento del contrapposto rilievo del tratto in lite. CP_2
In effetti, il primo giudice ha specificato di aver calcolato l'indennità di custodia per i beni sequestrati custoditi in locale chiuso e coperto, per ciascun metro cubo, in: euro 1,82
per i primi gg. 30; euro 1,20 per i successivi gg. 30 e in euro 90 dal 61° gg., per il decennio anteriore alla restituzione dei beni oggetto di custodia (14.03.2014-14.03.2024),
trascurando la consolidata interpretazione della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la riduzione del compenso del custode prevista dalla richiamata normativa si applica a prescindere dall'accertamento dell'effettivo “stato di conservazione della merce in
custodia, avendo il citato art. 3 presunto, sulla base dell'"id quod plerumque accidit",
un'incidenza negativa del tempo sullo stato di conservazione dei beni oggetto di custodia,
che impone di adeguare l'indennità alla perdita del valore dei beni stessi” (Cass. n.
22966/2011).
Ciò in quanto, le citate tariffe di forgia amministrativa prevedono le riduzioni delle indennità solo per i primi due mesi e dal 61° giorno sono fisse a tempo indeterminato;
tal che, mutuandole in sede penale, in ragione della durata pluriennale dei processi,
l'indennità viene a raggiungere un ammontare del tutto incompatibile con l'esigenza,
imposta dalla fonte primaria, di ridurre percentualmente l'indennità di custodia “in
relazione allo stato di conservazione del bene” ex art.59, comma 3, d. p.r. n. 115/2002,
venendo così in rilievo non solo e non tanto quella diminuzione del valore economico dei beni oggetto di custodia derivante dal tangibile deterioramento materiale – che, in ipotesi,
potrebbe anche mancare e comunque non essere oggetto di verifica – quanto, piuttosto,
quello indefettibilmente connesso al trascorrere del tempo. Le percentuali di riduzione previste dall'art.3 D.M n. 265/06 – piuttosto che disposizioni eccezionali – devono essere considerate applicazione del principio generale, formulato dalla norma primaria;
per altro, prestandosi la citata norma a tale applicazione analogica,
sia perché indica mere percentuali di riduzione sia soprattutto perché tali percentuali aumentano per ciascuna ulteriore scadenza annuale – fino alla sesta – per tener conto della durata complessiva propria dei processi penali, non confrontabile con quella ordinaria dei procedimenti amministrativi nell'ambito dei quali sono invalse le tariffe mutuate in sede penale.
Per quanto sin qui esposto, applicati i criteri innanzi illustrati e, quindi, considerando per la custodia di beni in locale chiuso le tariffe predisposte dall'Agenzia del demanio nella misura indicata sia nel decreto impugnato che dall'opponente, escluso l'aumento per la custodia in locale chiuso e, piuttosto, applicando le già citate riduzioni di cui all'art. 3 del
D.M. 265/2006 ovvero: “a) per il secondo anno o frazione di esso, l'importo dell'indennità
giornaliera è ridotto nella misura del 20%;
b) per il terzo anno o frazione di esso, l'importo dell'indennità giornaliera, come determinato secondo la lettera a), è ulteriormente ridotto nella misura del 30%;
c) per il quarto anno o frazione di esso, l'importo dell'indennità giornaliera, come determinato secondo la lettera b), è ulteriormente ridotto nella misura del 40%;
d) per il quinto anno o frazione di esso, l'importo dell'indennità giornaliera, come determinato secondo la lettera c), è ulteriormente ridotto nella misura del 50%.
2. Per il sesto anno o frazione di esso, l'importo dell'indennità giornaliera, come determinato alla lettera d) del comma 1 è ulteriormente ridotto nella misura del 50%.
3. L'importo dell'indennità giornaliera determinato per il sesto anno è dovuto per ciascun anno, o frazione di esso, successivo al sesto”, spetterà all'opponente la complessiva somma di euro 180.576,46, più euro 415 quali spese di trasporto, per un totale di euro 180.991,46, oltre iva e interessi al tasso legale richiesto dalla domanda all'effettivo soddisfo.
Assorbite tutte le altre eccezioni e deduzioni illustrate dalle parti in lite nei rispettivi scritti difensivi.
§3.2-Le spese di lite di questo grado di giudizio, stante la reciproca parziale soccombenza,
devono essere integralmente compensate.
Nulla per spese quanto alle parti non costituite.
PQM
1) Accoglie l'opposizione principale e incidentale, per quanto di ragione, nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto, riconosce in favore della parte istante, Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., il complessivo maggior importo di €.
180.991,46 oltre Iva e interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo.
2) Dichiara integralmente compensate le spese di lite fra le parti costituite.
Roma, 30.10.2025
La Presidente
AR D'VI