CASS
Sentenza 21 novembre 2024
Sentenza 21 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/11/2024, n. 42756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42756 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile IA ANTIRACKET ANTIUSURA ETNEA LL GUERINI" ONLUS - AS.A.A.E. nel procedimento a carico di: AL NO GI nato a [...] il [...] RU OV nato a [...] il [...] RI CC ME nato a [...] il [...] AL NO TO nato a [...] il [...] inoltre: IA ANTIRACKET ED ANTIUSURA DI TROINA IA LE IA FR GO RI SA MI GI AL AN GI avverso la sentenza del 26/11/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere GI COSCIONI;
lette/saRttte le conclusioni del PG PASQUALE SERRAO D'AQUINO , a e I\ :Co Ir\rf\Cr .551U\ e i ri tfINN • Penale Sent. Sez. 2 Num. 42756 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: COSCIONI GI Data Udienza: 26/09/2024 FATTO E DIRITTO 1. Rilevato che: Con sentenza n 1009/22 resa all'udienza pubblica del 26 novembre 2021 questa Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi di TI OR IG, TI AN, RI CU EL e TI OR IO, condannandoli, per quanto qui di interesse, alla rifusione delle spese in favore di Associazione NT ed IS ET "che liquida in complessivi € 3.510,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell'Avv.to Caterina TI Rando..."; il difensore della parte civile presentava istanza di correzione della suddetta sentenza in quanto: la legge n. 512 del 22.12.1999, che permette l'accesso al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso per la refusione delle spese legali non trova più applicazione nel caso di avvocati antistatari;
le spese del giudizio di Cassazione potranno pertanto essere refuse direttamente alla Associazione rappresentata dal difensore, previa correzione nella parte relativa alla sola distrazione delle medesime. Ciò premesso, l'associazione ricorrente ha fatto pervenire rinuncia all'impugnazione, avendo raggiunto un accordo con l'ente amministrativo in base ad una diversa interpretazione della legge operata dall'ente medesimo;
la rinuncia all'impugnazione è causa di inammissibilità del ricorso introduttivo del presente procedimento ai sensi dell'art. 591, lett. d), cod. proc. pen. Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile;
ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 500,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende Così deciso il 26/09/2024
lette/saRttte le conclusioni del PG PASQUALE SERRAO D'AQUINO , a e I\ :Co Ir\rf\Cr .551U\ e i ri tfINN • Penale Sent. Sez. 2 Num. 42756 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: COSCIONI GI Data Udienza: 26/09/2024 FATTO E DIRITTO 1. Rilevato che: Con sentenza n 1009/22 resa all'udienza pubblica del 26 novembre 2021 questa Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi di TI OR IG, TI AN, RI CU EL e TI OR IO, condannandoli, per quanto qui di interesse, alla rifusione delle spese in favore di Associazione NT ed IS ET "che liquida in complessivi € 3.510,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell'Avv.to Caterina TI Rando..."; il difensore della parte civile presentava istanza di correzione della suddetta sentenza in quanto: la legge n. 512 del 22.12.1999, che permette l'accesso al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso per la refusione delle spese legali non trova più applicazione nel caso di avvocati antistatari;
le spese del giudizio di Cassazione potranno pertanto essere refuse direttamente alla Associazione rappresentata dal difensore, previa correzione nella parte relativa alla sola distrazione delle medesime. Ciò premesso, l'associazione ricorrente ha fatto pervenire rinuncia all'impugnazione, avendo raggiunto un accordo con l'ente amministrativo in base ad una diversa interpretazione della legge operata dall'ente medesimo;
la rinuncia all'impugnazione è causa di inammissibilità del ricorso introduttivo del presente procedimento ai sensi dell'art. 591, lett. d), cod. proc. pen. Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile;
ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 500,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende Così deciso il 26/09/2024