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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 06/12/2025, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1319 /2024 R.G.
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 22/10/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da nata a [...] il [...], C. F. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. RE RENATO
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ILARDO GIANTONY verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di “Ritenuto l'anzidetto si richiede Parte_1 al Giudice adito di voler disporre quale peritus peritorum:
- In via preliminare, ricorrendo la nullità della perizia per le ripetute violazioni procedurali richiamate nella parte narrativa, disporre la rinnovazione della CTU con sostituzione dell'Ausiliario Dr. Per_1
- Nel merito accertate le lacune della perizia svolta che non da risposte esaustive come rilevano le osservazioni sopra richiamate, si richiede la sostituzione dell'Ausiliario ed in subordine che venga chiamato a fornire i chiarimenti dovuti che il caso richiede vista la nota depositata dal procuratore dell' Controparte_1
“richiama le conclusioni precedentemente formulate, da intendersi
[...] qui come integralmente ritrascritte».
Ai fini della pratica forense si da atto che le presenti note sono state redatte con la collaborazione della Dott.ssa . Persona_2 oggetto Assegno - pensione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del giudizio di merito ex art. 445 bis comma VI c.p.c, depositato il
11/10/2024 , la ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale del Lavoro di Sciacca, chiedendo accertarsi la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento dello status di portatore di handicap con connotazione di gravità ex art. 3 comma 3 L.104/92 e per la concessione dell'indennità di accompagnamento”, non riconosciute in sede di A.T.P. con condanna dell' . CP_2
Fissata udienza di comparizione, si costituiva l' , che eccepiva l'inammissibilità e, comunque, CP_2
l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto per l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della provvidenza in questione.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio; indi depositata la relazione di consulenza tecnica, all'udienza di discussione – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – parte ricorrente, stante l'esito della perizia, eccepiva una serie di violazioni procedurali al fine di dichiarare la nullità della perizia, e chiedeva o il richiamo o la sostituzione del CTU.
Rilevato che le doglianze sulla nullità della perizia non possono essere accolte atteso che il CTU ha provveduto a rinnovare la perizia e che la parte è stata presente ed ha presentato le relative note di contestazione, per cui il proprio diritto non risulta essere pregiudicato, e lette le contestazioni che non sono osservazioni mediche ma contestano le risultanze richiedendo valutazioni non medico-giuridico, ed alle quali il CTU ha risposto, rigetta la richiesta e dispone l'assunzione a decisione mediante pronuncia della presente sentenza contestuale.
***********
La domanda è infondata e deve essere rigettata.
Il consulente tecnico d'ufficio, in fedele esecuzione dell'incarico ricevuto, sulla base delle risultanze degli esami clinici e degli accertamenti espletati, ha accertato che la ricorrente è affetta da “
POLIIARTROSI IN OSTEOPOROSI ASSOCIATE A DISCOPATIE MULTIPE AD INCIIDENZA
FUNZIONALE, DISTURBO BIPOLARE IN TRATTAMENTO FARMACOLOGICO, DIABETE
MELLITO TIPO 2 IN TERAPIA CON IPOGLICEMIZZANTI ORALI, IPERTENSIONE ARTERIOSA,
FLEBOLINFEDEMA ARTI INFERIORI.
CONSIDERAZIONI MEDICO-LEGALI la SI,ra , in data 22.09.2023 presentava domanda amministrativa volta ad Parte_1 accertare la sua condizione di invalido civile e degli estremi medico – legali ai fini del riconoscimento dello status di portatore di handicap con connotazione di gravità ex art. 3 comma 3 L.104/92 e della concessione dell'indennità di accompagnamento , in data 22.01.2024 veniva sottoposta a visita medica collegiale presso Commissione Medica per l'accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità di e riconosciuta invalido Persona_3 ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età grave 100% e portatore di handicap (comma 1 art.3) con diagnosi di “..Esiti di colecistectomia.
Diabete mellito tipo 2 in terapia con IGO, spondiloartrosi con limitazione funzionale, osteopenia, ipertensione arteriosa, disturbo bipolare, ginocchio valgo bilaterale..”, non accordando i benefici derivanti dal riconoscimento dello status di portatore di handicap con connotazione di gravità ex art. 3 comma 3 L.104/92 e dalla concessione dell'indennità di accompagnamento.
Avverso tale decisione decideva di adire le vie legali depositando ricorso per Parte_1 accertamento tecnico prevenivo presso il Tribunale di Sciacca.
Il Il CTU nominato Dott. concludeva la sua CTU “Non sussistono, in Persona_4 atto, i requisiti medico – legali necessari ai fini del riconoscimento dello status di portatore di handicap con connotazione di gravità ex art. 3 comma 3 L.104/92 e della concessione dell'indennità di accompagnamento. il ricorrente dichiarava di contestare la CTU e proponeva giudizio di merito al fine di ottenere riconoscimento dello status di portatore di handicap con connotazione di gravità ex art. 3 comma 3
L.104/92 e della concessione dell'indennità di accompagnamento.
All'Udienza del 21/02/2025 venni nominato CTU al fine di sottoporre a visita la sig.ra
[...]
, la disamina della documentazione sanitaria, l'esame clinico e obiettivo sul paziente hanno Pt_1 evidenziato che lo stesso è affetto da:
POLIIARTROSI IN OSTEOPOROSI ASSOCIATE A DISCOPATIE MULTIPE AD INCIIDENZA
FUNZIONALE, DISTURBO BIPOLARE IN TRATTAMENTO FARMACOLOGICO, DIABETE
MELLITO TIPO 2 IN TERAPIA CON IPOGLICEMIZZANTI ORALI, IPERTENSIONE , CP_3
Controparte_4 per avere riconosciuto il diritto all'indennità di accompagnamento la legge 18/80 stabilisce che possono beneficiare della l'indennità di accompagnamento le persone "mutilati o invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, che non sono in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e che necessitano di assistenza continua e permanente.
Come si evince dall'esame della Legge, i requisiti fondamentali sono: l'impossibilità a deambulare autonomamente e/o l'impossibilità a compiere i normali atti della vita quotidiana e che necessitano di assistenza continua e permanente.
Del tutto evidente che non vi è impossibilità alla deambulazione, difficoltà si ma con l'aiuto di bastone la sig.ra si sposta passa da seduta ad in piedi, gli atti quotidiani della vita, vengono precisati in una circolare del 4/12/1981 dal Ministero della Sanità (Cir. n 500.6/AG. 927/58-1449): “... per atti quotidiani della vita, si intendono quelle azioni elementari che espleta quotidianamente un soggetto normale di corrispondente età e che rendono il minorato, che non è in grado di compierle, bisognevole di assistenza continua". Rientrano quindi nella sfera degli atti quotidiani sia quelli elementari della vita vegetativa (alimentarsi, curare l'igiene personale, vestirsi, svestirsi), che gli atti della vita di relazione (rapporti con il mondo esterno, possibilità di raggiungere sollecitamente il telefono, di acquistare alimenti, espletamento di passatempi etc..), la sigra sa usare il telefono,
“sceglie” come alimentarsi, certamente non esce da sola ma ha una sua autonomia gestionale infatti vive da sola se pur con una riferita compagnia.
Alla luce di quanto appena affermato, il quadro clinico posto in diagnosi NON è tale da limitare gli atti della vita quotidiana della ricorrente in misura così significativa da impedire quelle che sono definite “attività essenziali” quali la nutrizione, la cura dell'igiene personale, la vestizione e la deambulazione.
Discorso a parte va fatto per il riconoscimento dell'handicap, la L. 104/92, all'art 1 recita: "E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione". Tale criterio è correlabile alle patologie e condizioni cliniche del paziente che pertanto a parere dello scrivente è persona con handicap di cui all'art. 3 comma 1 In seguito, l'Art 3 al comma 3 continua : "Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità questo criterio non è rispettato nel caso in esame proprio nella mancata correlazione all'età, le stesse patologie con le stesse manifestazioni cliniche in un quarantenne sarebbero state considerate di particolare gravità e avrebbero permesso il riconoscimento di persona con disabilità art. 3 comma 3 L. 104/92.
CONCLUSIONI
Alla luce della diagnosi di cui sopra, tenuto conto della documentazione sanitaria agli atti, si ritiene,
Non sussistono, in atto, i requisiti medico – legali necessari ai fini del riconoscimento dello status di portatore di handicap con connotazione di gravità ex art. 3 comma 3 L.104/92 e della concessione dell'indennità di accompagnamento.
Alla superiore relazione il CTP concorda CP_2
Il CTP di parte attorea Avv. Renato Re e PO inviano osservazioni (che si allegano a parte).
Si riportano integralmente le osservazioni della parte e la risposta del CTU
“OSSERVAZIONI ALLA BOZZA DI CONSULENZA TECNICA redatta dal CTU designato Dott.
PEC: Persona_5 Email_1
Il CTU, Dr. , designato dal Tribunale di Sciacca all'udienza del 19 febbraio Persona_5
2025, ha prestato validamente il giuramento di rito all'udienza cartolare tenutasi in data 7 maggio
2025 con annullamento di ogni operazione peritale svoltasi irregolarmente prima di tale data. Il Dr. su ordine del Giudice, ha convocato la perizianda SI. per la Per_1 Parte_1 data dell'11 agosto 2025.
Il giorno 11 agosto 2025, data di convocazione per l'inizio delle operazioni peritali, la ricorrente a mezzo del difensore comunicava l'impossibilità di essere presente per la data indicata dal CTU, e presentava al Giudice adito istanza per essere riconvocata, allegando certificazione medica giustificativa.
Il Tribunale di Sciacca in persona della Dottssa Bandini autorizzava la riconvocazione della ricorrente con comunicazione di cancelleria pervenuta alle parti in causa –compreso il CTU – in data 18 agosto 2025.
Ma è accaduto che il Dr. prima di conoscere le determinazioni del Tribunale di Sciacca Per_1 in merito all'autorizzazione alla riconvocazione, convocava la ricorrente, mediante pec inviata e ricevuta dai difensori della stessa il 15 agosto 2025 alle ore 23.52, indicando come nuovo inizio delle operazioni peritali la data di lunedì 18 agosto 2025, ore 20.00 (il 16 agosto era sabato – il 17 agosto era domenica).
In sostanza ha riconvocato – senza la preventiva autorizzazione del Giudice – le parti processuali la mattina per la sera dello stesso giorno di convocazione. Va evidenziato che il Dr. come Per_1 le altre parti processuali, ha avuto conoscenza formale dell'autorizzazione ad una seconda convocazione della ricorrente solo in data 18 agosto 2025.
Per quanto descritto in fatto si rimette al Giudice adito la valutazione della legittimità delle operazioni di convocazione effettuata dal CTU nominato con Ordinanza del 7 maggio 2025 atteso che l'ausiliare del Giudice non può agire in autonomia e la mancata autorizzazione rappresenta un'indebita estensione del suo mandato.
In data 18 agosto 2025 alle ore 20.00 la ricorrente, avvertita dai difensori, ha risposto alla nuova convocazione del CTU Dr. presentandosi regolarmente a visita all'ora indicata da Per_1 quest'ultimo.
Il Dr. svolte le nuove operazioni peritali ha poi trasmesso la bozza di consulenza tecnica Per_1 ai difensori della ricorrente in data 31 agosto 2025 (domenica) con conseguenziale scadenza dei termini per le parti per la presentazione delle osservazioni alla data del 21 settembre 2025 domenica con proroga ex lege al giorno 22 settembre 2025.
Nel merito si contestano le conclusioni medico – legale ivi contenute per le seguenti motivazioni premettendo che le contestazioni hanno natura logico-giuridico e non medico-legale non essendo in discussione la comorbilità accertata, anche dal Dr. in capo alla SI.ra . Per_1 Parte_1
Al riguardo occorre poi rilevare che l'attendibilità delle osservazioni formulate dai difensori rientra nelle funzioni del Giudice quale “peritus peritorum” e non certamente all'Ausiliario del giudice il quale deve solo limitarsi a rispondere al quesito postogli in sede di ordinanza di nomina e non limitarsi a valutare le osservazioni dei difensori inattendibili anche nella misura in cui gli stessi si sono limitati a rilevare delle lacune nell'applicazione della normativa di riferimento alla quale lo stesso deve attenersi nell'espletamento della consulenza affidatagli.
Venendo al merito delle conclusioni formulate dal CTU Dr. si contesta quanto segue. Per_1
OGGETTO DELL'ACCERTAMENTO: valutazione delle comorbilità di cui è affetta parte ricorrente con ricorrenza dei presupposti di legge per il riconoscimento delle condizioni sanitarie utili per la concessione dell'indennità di accompagnamento e dello status di handicap grave ex art. 3, comma
3, legge 104/92.
Il Dr. è pervenuto al seguente giudizio diagnostico: Persona_5
<<poliartrosi in osteopenia ad incidenza funzionale. disturbo bipolare
TRATTAMENTO FARMACOLOGICO. DIABETE MELLITO TIPO 2 IN TERAPIA CON
IPOGLICEMIZZANTI ORALI. IPERTENSIONE ARTERIOSA. FLEBOLINFEDEMA ARTI
INFERIORI>>.
Ha poi concluso come segue:
<<alla luce della diagnosi di cui sopra, tenuto conto documentazione sanitaria agli atti, si ritiene, non sussistono, in atto, i requisiti medico-legali necessari ai fini del riconoscimento dello status di portatore di handicap con connotazione di gravità ex art. 3 comma 3 L. 104/92 e della concessione dell'indennità di accompagnamento>>.
Ed a sostegno delle conclusioni sopraindicate ha espresso le seguenti valutazioni: <<… la sig.ra sa usare il telefono, “sceglie” come alimentarsi, certamente non esce da sola ma ha una sua autonomia gestionale infatti vive da sola se pur con una riferita compagnia …>>; ed ancora: <<… le stesse patologie con le stesse manifestazioni cliniche in un quarantenne sarebbero state considerate di particolare gravità e avrebbero permesso il riconoscimento di persona con disabilità art. 3 comma 3 L. 104/92>>.
Il Dr. nelle sue valutazioni non ha assolutamente tenuto conto degli effetti dell'obesità, Per_1 dell'osteoporosi diffusa (al riguardo si limita alla diagnosi di osteopenia) della gonartrosi bilaterale con ginocchio valgo, della cifosi e delle diagnosticate discopatie multiple nello svolgimento da parte dell'odierna ricorrente degli atti quotidiani della vita.
La valutazione sull'incidenza invalidante delle patologie tutte, riscontrate sull'odierna ricorrente, impone una digressione di carattere sistematico sulla finalità dell'istituto.
L'indennità di accompagnamento svolge una funzione di sostegno alla famiglia così da agevolare la permanenza in essa di soggetti bisognevoli di continuo controllo, evitandone il ricovero in istituti pubblici di assistenza, con conseguente diminuzione della spesa sociale (Cass. Sez. L, Sentenza n.
28705 del 23/12/2011).
Ai fini del riconoscimento si valuta la capacità del malato di compiere gli elementari atti giornalieri, considerati l'individuo nella sua interezza e le patologie sofferte nella loro incidenza funzionale (v.
Sez.
6 - L, Ordinanza n. 25255 del 27/11/2014).
Per la concessione dell'indennità di accompagnamento sono considerati alternativamente come presupposti: l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza.
Il quadro morboso che affligge l'odierna istante compromette l'autonomia della ricorrente con riguardo alle comuni attività quotidiane, in modo tale da rendere necessaria l'assistenza di terzi: la ricorrente 'dipende' dagli altri per il compimento di plurimi atti essenziali della vita quali ad esempio gli spostamenti all'infuori dell'ambiente domestico, il superamento di ostacoli quali le scale, fare la spesa, la preparazione dei pasti. Ma anche nell'igiene intima personale necessita di assistenza, così come nello svolgimento delle comuni attività domestiche, fare il bucato e prendersi cura della casa.
Si tratta di attività le quali, pur non coprendo la totalità dei gesti quotidiani della persona, sono tuttavia evidentemente indispensabili per una vita effettivamente autonoma.
Le suddette ragioni consentono di ritenere che sussistano i presupposti medico-sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, osservato che secondo i principi espressi della giurisprudenza <<… il difetto di autosufficienza capace di giustificare il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ricorre certamente anche allorquando – senza che si sia in presenza di una totale ed oggettiva impossibilità di movimento – la deambulazione del soggetto si presenti particolarmente difficoltosa e limitata (nello spazio e nel tempo) ed inoltre fonte di grave pericolo in ragione di una incombente e concreta possibilità di cadute, tanto da tradursi di fatto in una incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita e da rendere, conseguentemente, necessario il permanente aiuto di un accompagnatore>>(Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 20819 del 20/08/2018;
Cass. n. 3228/99).
Ed ancora la Suprema Corte ha affermato che <<È legittimamente riconosciuta l'indennità di accompagnamento in favore di colui il quale palesi un'alta difficoltà di deambulazione ed un grave quanto verosimile pericolo di caduta rendendo di talché necessaria una figura che coadiuvi il soggetto interessato nell'espletamento delle attività di vita quotidiane, senza necessità che si tratti di impossibilità totale di movimento>> (Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 20819 del 20/08/2018).
Inoltre va ribadito il noto principio espresso dalla giurisprudenza: <<alla luce della diagnosi di cui sopra, tenuto conto documentazione sanitaria agli atti, si la necessità di far ricorso all'aiuto di terzi si manifesta nel corso della giornata ogni volta che il soggetto deve compiere una data attività della vita quotidiana per la quale non può fare a meno del suddetto aiuto, per cui si alternano momenti di attesa, qualificabili come di assistenza passiva, a momenti di assistenza attiva>> (Corte di Cassazione, Sezione 6 Civile, Ordinanza 27 novembre
2014, n. 25255).
Nella suddetta ordinanza viene precisato altresì che <<la capacità del malato di compiere gli elementari atti giornalieri si deve parametrare non sul numero degli giornalieri, ma,
SOPRATTUTTO, SULLE LORO RICADUTE IN TERMINI DI INCIDENZA SULLA SALUTE DEL
MALATO E SULLA SUA DIGNITÀ COME PERSONA, sicché anche l'incapacità di compiere un solo genere di atti può, per la rilevanza di questi ultimi e l'imprevedibilità del loro accadimento, attestare la necessità di una effettiva assistenza giornaliera (Cass., Ord., n. 2525/2014).
Al riguardo il Dr. si è limitato alla seguente affermazione: la SI.ra Per_1 Parte_1
“deambula con l'ausilio di un bastone”.
Non ha invece specificato in che misura, le comorbilità di cui è affetta parte ricorrente, incidano sulla capacità della stessa di attendere, SENZA PERICOLO DI CADUTE, agli atti quotidiani della vita.
In particolar modo gli effetti della obesità, della poliartrosi con osteoporosi diffusa, la gonartrosi bilaterale, che hanno già deformato le articolazioni degli arti inferiori e superiori della SI.ra
[...]
, richiedono senza alcun dubbio il permanente aiuto di un accompagnatore. Pt_1
La necessità di un accompagnatore è anche una diretta conseguenza dell'accertata dispnea dopo modico sforzo di cui non si è assolutamente tenuto conto nelle conclusioni finali.
Infatti, sulla base dei sopraindicati principi enunciati dalla Cassazione, la SI.ra si Parte_1 trova in uno stato di continuo e grave pericolo rischiando ad ogni passaggio posturale una caduta rovinosa a terra con nefaste conseguenze sulla sua già cagionevole salute.
PER CUI NELLO SPECIFICO SI RICHIEDE AL CTU DESIGNATO DI VOLERE CHIARIRE E
SPIEGARE SE LE COMORBILITÀ, DI CUI È AFFETTA LA PERIZIATA, ED IL SEMPLICE USO
DEL BASTONE, ELIMINANO OGNI PERICOLO DI CADUTA NEI PASSAGGI POSTURALI E
SOPRATTUTTO SE LA PERIZIATA POSSA AL CONTEMPO TENERE IL BASTONE, VESTIRSI,
SVESTIRSI, PROVVEDERE ALLA CURA IGIENICA DELLA PERSONA.
Sul “SAPER USARE IL TELEFONO E SCEGLIERE COME ALIMENTARSI” :sembra abbastanza poco per poter giustificare la non necessità di assistenza continua di terze persone quando la ricorrente rischia in ogni spostamento posturale di cadere e farsi male. Sicuramente “saper usare il telefono o scegliere come alimentarsi” non sono dimostrazione di poter svolgere gli atti quotidiani della vita. Atto quotidiano della vita è essere in grado di cucinarsi e non certamente scegliere cosa mangiare.
Al contempo non sono state valutate espressamente le conseguenze dirette e le ricadute negative della
“dispnea dopo modico sforzo” di cui la SI.ra è affetta nello svolgimento degli eventuali atti Pt_1 quotidiani che la vita richiede.
IN MERITO INVECE AL RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI si richiama CP_5 innanzitutto quanto statuito dall'art. 3, comma 3, della legge 104/92 (“situazione di gravità”) il quale recita: “qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità”.
Pertanto nella procedura di riconoscimento dello stato di handicap, deve essere presa in considerazione la difficoltà d'inserimento sociale, difficoltà che è dovuta alla patologia o menomazione di cui una persona è affetta. In questo caso la valutazione non verte, dunque, solo sull'accertamento di tipo fisico, ma anche sulle conseguenze di tipo sociale che la minorazione comporta (art. 3, comma 3, della Legge 104/92).
Il concetto di handicap – sempre come definito dalla Legge n. 104/92 – esprime la condizione di svantaggio sociale che una persona presenta nei confronti delle altre persone ritenute normali e si differenzia dalla menomazione (fisica, psichica o sensoriale) che di quella condizione ne è la causa.
Nel caso di specie, non vi è alcun dubbio, che gli effetti delle patologie ed in particolar modo l'accertata limitazione nei movimenti articolari nonché i sintomi cronici della “patologie accertate in capo alla SI.ra ” hanno ridotto sensibilmente l'autonomia personale della Parte_1 ricorrente per la quale si rende necessario un intervento continuo di terzi che la sostenga nella sfera sia individuale che relazionale.
In merito, pertanto, nell'accertamento dello status di handicap grave il Dott. è venuto Per_1 meno alla valutazione sulle conseguenze che le minorazioni accertate comportano sulla vita sociale e di relazione della SI.ra . Pt_1
Concludere che “… le stesse patologie con le stesse manifestazioni cliniche in un quarantenne sarebbero state considerate di particolare gravità e avrebbero permesso il riconoscimento di persona con disabilità art. 3 comma 3 L. 104/92…” significa negare la possibilità ad una settantenne di svolgere una vita sociale e di relazione. FORSE CHE LA SIG.RA PIAZZA PUÒ ANDARE
AUTONOMAMENTE IN CHIESA? PUÒ ANDARE AL SUPERMERCATO A FARE LA SPESA? PUÒ
RECARSI IN BANCA E PROVVEDERE AL PRELIEVO DI SOLDI?! ... PUÒ ANDARE AUTONOMAMENTE A FARE UNA PASSEGGIATA? Oppure avendo raggiunto la 'veneranda' età di 73 anni deve rassegnarsi a non compiere in autonomia le suddette attività?!
Al contempo a parità di patologie queste hanno una maggiore incidenza su un settantenne che su un quarantenne che ha una maggiore fisicità oltre che una maggiore forza muscolare.
Riteniamo, pertanto, che la comorbilità di cui è affetta la SI,ra le impedisca di avere una vita Pt_1 sociale e di relazione senza che una terza persona la coadiuvi e l'assista nelle svolgimento delle attività sociali.
E tale circostanza è richiamata dallo stesso Dr. quando afferma “…certamente non esce Per_1 da sola … infatti vive da sola se pur con una riferita compagnia”.
Già tale circostanza rileva lo status di handicap con connotazione di gravità.
Del resto una persona che ha bisogno e ha la necessità di vivere accompagnata da una terza persona non vive da sola! Sarebbe una contraddizione in termini.
Alquanto improbabili appaiono poi i richiamati test ADL AD che il Dr. avrebbe Per_1 effettuato il giorno 18 agosto 2025 di cui da un risultato rispettivamente di 6/6 e 8/8.
In sostanza abbiamo una “super perizianda” che potrebbe anche giocare a pallavolo.
In particolare le ADL (Activities of Daily Living) misurano le funzioni essenziali per l'autocura e la sopravvivenza, ad esempio: capacità di lavarsi, di fare il bagno, di vestirsi, di camminare senza rischio di cadute rovinose, capacità di recarsi autonomamente in bagno per utilizzare il WC.
Sicuramente la comorbilità della SI.ra non le consente di lavarsi o fare il bagno da sola, di Pt_1 vestirsi, di alimentarsi da sola senza una terza persona che la metta in condizione di sedersi a tavola, la ponga sopra il WC. Per svolgere tali attività è infatti coadiuvata da una badante.
Le AD (Instrumental Activities of Daily Living) misurano abilità più complesse, necessarie per vivere in autonomia nella società, come: capacità di usare il telefono, capacità di fare la spesa, capacità di preparare i pasti, fare il bucato, cura della casa, capacità di utilizzare i mezzi di trasporto.Anche in relazione alle AD il Dr. dovrebbe chiarire come un soggetto con le Per_1 comorbilità della SI.ra possa fare la spesa, usare i mezzi di trasporto, andare in farmacia. Pt_1
Di tutte le indicate attività la SI. , come riferisce in perizia il dr. è in grado in via Pt_1 Per_1 autonoma solo di utilizzare il telefono e scegliere come alimentarsi.
Poi il Dr. dovrebbe chiarire come un soggetto possa alimentarsi se da sola non è in grado Per_1 fare la spesa o prendere i farmaci senza poter andare prima dal medico curante e poi in farmacia.
Di conseguenza per tutte le osservazioni sopra esposte e richiamate si contestano le conclusioni operate dal Dott. con invito allo stesso ad una revisione delle valutazioni Persona_5 peritali effettuate e ciò in applicazione del su richiamato dato normativo a cui occorre uniformarsi per rispondere al quesito posto dal giudice . RISPOSTE ALLE OSSERVAZIONI CTU PIAZZA DEGLI AVV. RE E LUPO
Con riferimento all'asserita irregolarità della convocazione della sigra si fa presente che a seguito dell'assenza nel giorno indicato e della presentazione della certificazione cui è stato posto il visto dal Giudice dott.Bandini il 14/8/2025 costatata la banalità della prognosi invitavo la sigra per il giorno 18/08/2025. La sigra si presentava regolarmente.
Con riferimento alla indennità di accompagnamento si precisa che la norma di riferimento è “La legge 18/80 la quale stabilisce che possono beneficiare della l'indennità di accompagnamento le persone "mutilati o invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, che non sono in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e che necessitano di assistenza continua e permanente. Come si evince dall'esame della Legge, i requisiti fondamentali sono: l'impossibilità a deambulare autonomamente e/o l'impossibilità a compiere i normali atti della vita quotidiana e che necessitano di assistenza continua e permanente.” Si che cosi come si evince dall'esame obiettivo la sigra è in grado di deambulare senza aiuto, per quanto riguarda gli atti quotidiani ADL e AD rilevati durante il colloquio hanno mostrato l'autonomia della sigra. A tal pproposito si precisa che sia ADL che AD non vengono somministrati ma rilevati dal CTU durante il colloquio e l'osservazione della paziente anche non collaborante.
Per quanto riguarda le “comorbilità” Non è la qualità delle patologie a determinare la necessità di assistenza continua ma la qualità delle stesse, a solo titolo di esempio una carie dentaria associata alla frattura della 2^ falange del mignolo, ad una cataratta iniziale ad un unghia incarnita pur essendo comorbilità non determinano la necessità di assistenza continua.
Per quanto attiene le svariate sentenze citate dagli Avvocati possono essere valide per i casi presi in esame e d'altronde ci sono sentenze non citate che dicono il contrario. Si precisa inoltre che l'asserita dispnea NON è stata rilevata malgrado la necessità di compiere un tragitto a piedi fino al raggiungimento del luogo di visita.
Infine ma per questo non meno importante per cio che riguarda la L. 104 si fa rilevare che l'esempio portato nella bozza fa riferimento al fatto che le menomazioni debbono essere valutate
CORRELANDOLE ALL'ETÀ ed è fisiologico che un settantene quale sono pure io abbia delle difficoltà nelle normali attività quotidiane.
Per tutto quanto sopradetto si ribadiscono le conclusioni della CTU “ (v. conclusioni della relazione tecnica).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio meritano di essere integralmente condivise perché immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e basate su rigorosi accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria esaminata. La domanda, pertanto, deve essere rigettata.
La ricorrente soccombente può, tuttavia, essere esonerata dal pagamento delle spese del giudizio, avendo allegato la dichiarazione dalla quale risulta che il reddito riferito all'intero nucleo familiare all'anno precedente a quello della pronuncia, è stato ai sensi dell'art..152 disp.att.c.p.c., pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, comma da 1 a 3, e 77
d.p.r. 115/02 -. CP_ Le spese relative alla consulenza tecnica vanno poste definitivamente carico dell' con riferimento ad entrambe le fasi di giudizio (sommaria e di merito).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- rigetta il ricorso proposto da;
Parte_1
- dichiara irripetibili le spese di lite;
- lascia definitivamente a carico dell' convenuto il compenso al c.t.u. già liquidato ( con CP_6 riferimento ad entrambe le fasi, sommaria e di merito) –
Così deciso in Sciacca 5/12/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 22/10/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da nata a [...] il [...], C. F. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. RE RENATO
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ILARDO GIANTONY verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di “Ritenuto l'anzidetto si richiede Parte_1 al Giudice adito di voler disporre quale peritus peritorum:
- In via preliminare, ricorrendo la nullità della perizia per le ripetute violazioni procedurali richiamate nella parte narrativa, disporre la rinnovazione della CTU con sostituzione dell'Ausiliario Dr. Per_1
- Nel merito accertate le lacune della perizia svolta che non da risposte esaustive come rilevano le osservazioni sopra richiamate, si richiede la sostituzione dell'Ausiliario ed in subordine che venga chiamato a fornire i chiarimenti dovuti che il caso richiede vista la nota depositata dal procuratore dell' Controparte_1
“richiama le conclusioni precedentemente formulate, da intendersi
[...] qui come integralmente ritrascritte».
Ai fini della pratica forense si da atto che le presenti note sono state redatte con la collaborazione della Dott.ssa . Persona_2 oggetto Assegno - pensione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del giudizio di merito ex art. 445 bis comma VI c.p.c, depositato il
11/10/2024 , la ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale del Lavoro di Sciacca, chiedendo accertarsi la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento dello status di portatore di handicap con connotazione di gravità ex art. 3 comma 3 L.104/92 e per la concessione dell'indennità di accompagnamento”, non riconosciute in sede di A.T.P. con condanna dell' . CP_2
Fissata udienza di comparizione, si costituiva l' , che eccepiva l'inammissibilità e, comunque, CP_2
l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto per l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della provvidenza in questione.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio; indi depositata la relazione di consulenza tecnica, all'udienza di discussione – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – parte ricorrente, stante l'esito della perizia, eccepiva una serie di violazioni procedurali al fine di dichiarare la nullità della perizia, e chiedeva o il richiamo o la sostituzione del CTU.
Rilevato che le doglianze sulla nullità della perizia non possono essere accolte atteso che il CTU ha provveduto a rinnovare la perizia e che la parte è stata presente ed ha presentato le relative note di contestazione, per cui il proprio diritto non risulta essere pregiudicato, e lette le contestazioni che non sono osservazioni mediche ma contestano le risultanze richiedendo valutazioni non medico-giuridico, ed alle quali il CTU ha risposto, rigetta la richiesta e dispone l'assunzione a decisione mediante pronuncia della presente sentenza contestuale.
***********
La domanda è infondata e deve essere rigettata.
Il consulente tecnico d'ufficio, in fedele esecuzione dell'incarico ricevuto, sulla base delle risultanze degli esami clinici e degli accertamenti espletati, ha accertato che la ricorrente è affetta da “
POLIIARTROSI IN OSTEOPOROSI ASSOCIATE A DISCOPATIE MULTIPE AD INCIIDENZA
FUNZIONALE, DISTURBO BIPOLARE IN TRATTAMENTO FARMACOLOGICO, DIABETE
MELLITO TIPO 2 IN TERAPIA CON IPOGLICEMIZZANTI ORALI, IPERTENSIONE ARTERIOSA,
FLEBOLINFEDEMA ARTI INFERIORI.
CONSIDERAZIONI MEDICO-LEGALI la SI,ra , in data 22.09.2023 presentava domanda amministrativa volta ad Parte_1 accertare la sua condizione di invalido civile e degli estremi medico – legali ai fini del riconoscimento dello status di portatore di handicap con connotazione di gravità ex art. 3 comma 3 L.104/92 e della concessione dell'indennità di accompagnamento , in data 22.01.2024 veniva sottoposta a visita medica collegiale presso Commissione Medica per l'accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità di e riconosciuta invalido Persona_3 ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età grave 100% e portatore di handicap (comma 1 art.3) con diagnosi di “..Esiti di colecistectomia.
Diabete mellito tipo 2 in terapia con IGO, spondiloartrosi con limitazione funzionale, osteopenia, ipertensione arteriosa, disturbo bipolare, ginocchio valgo bilaterale..”, non accordando i benefici derivanti dal riconoscimento dello status di portatore di handicap con connotazione di gravità ex art. 3 comma 3 L.104/92 e dalla concessione dell'indennità di accompagnamento.
Avverso tale decisione decideva di adire le vie legali depositando ricorso per Parte_1 accertamento tecnico prevenivo presso il Tribunale di Sciacca.
Il Il CTU nominato Dott. concludeva la sua CTU “Non sussistono, in Persona_4 atto, i requisiti medico – legali necessari ai fini del riconoscimento dello status di portatore di handicap con connotazione di gravità ex art. 3 comma 3 L.104/92 e della concessione dell'indennità di accompagnamento. il ricorrente dichiarava di contestare la CTU e proponeva giudizio di merito al fine di ottenere riconoscimento dello status di portatore di handicap con connotazione di gravità ex art. 3 comma 3
L.104/92 e della concessione dell'indennità di accompagnamento.
All'Udienza del 21/02/2025 venni nominato CTU al fine di sottoporre a visita la sig.ra
[...]
, la disamina della documentazione sanitaria, l'esame clinico e obiettivo sul paziente hanno Pt_1 evidenziato che lo stesso è affetto da:
POLIIARTROSI IN OSTEOPOROSI ASSOCIATE A DISCOPATIE MULTIPE AD INCIIDENZA
FUNZIONALE, DISTURBO BIPOLARE IN TRATTAMENTO FARMACOLOGICO, DIABETE
MELLITO TIPO 2 IN TERAPIA CON IPOGLICEMIZZANTI ORALI, IPERTENSIONE , CP_3
Controparte_4 per avere riconosciuto il diritto all'indennità di accompagnamento la legge 18/80 stabilisce che possono beneficiare della l'indennità di accompagnamento le persone "mutilati o invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, che non sono in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e che necessitano di assistenza continua e permanente.
Come si evince dall'esame della Legge, i requisiti fondamentali sono: l'impossibilità a deambulare autonomamente e/o l'impossibilità a compiere i normali atti della vita quotidiana e che necessitano di assistenza continua e permanente.
Del tutto evidente che non vi è impossibilità alla deambulazione, difficoltà si ma con l'aiuto di bastone la sig.ra si sposta passa da seduta ad in piedi, gli atti quotidiani della vita, vengono precisati in una circolare del 4/12/1981 dal Ministero della Sanità (Cir. n 500.6/AG. 927/58-1449): “... per atti quotidiani della vita, si intendono quelle azioni elementari che espleta quotidianamente un soggetto normale di corrispondente età e che rendono il minorato, che non è in grado di compierle, bisognevole di assistenza continua". Rientrano quindi nella sfera degli atti quotidiani sia quelli elementari della vita vegetativa (alimentarsi, curare l'igiene personale, vestirsi, svestirsi), che gli atti della vita di relazione (rapporti con il mondo esterno, possibilità di raggiungere sollecitamente il telefono, di acquistare alimenti, espletamento di passatempi etc..), la sigra sa usare il telefono,
“sceglie” come alimentarsi, certamente non esce da sola ma ha una sua autonomia gestionale infatti vive da sola se pur con una riferita compagnia.
Alla luce di quanto appena affermato, il quadro clinico posto in diagnosi NON è tale da limitare gli atti della vita quotidiana della ricorrente in misura così significativa da impedire quelle che sono definite “attività essenziali” quali la nutrizione, la cura dell'igiene personale, la vestizione e la deambulazione.
Discorso a parte va fatto per il riconoscimento dell'handicap, la L. 104/92, all'art 1 recita: "E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione". Tale criterio è correlabile alle patologie e condizioni cliniche del paziente che pertanto a parere dello scrivente è persona con handicap di cui all'art. 3 comma 1 In seguito, l'Art 3 al comma 3 continua : "Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità questo criterio non è rispettato nel caso in esame proprio nella mancata correlazione all'età, le stesse patologie con le stesse manifestazioni cliniche in un quarantenne sarebbero state considerate di particolare gravità e avrebbero permesso il riconoscimento di persona con disabilità art. 3 comma 3 L. 104/92.
CONCLUSIONI
Alla luce della diagnosi di cui sopra, tenuto conto della documentazione sanitaria agli atti, si ritiene,
Non sussistono, in atto, i requisiti medico – legali necessari ai fini del riconoscimento dello status di portatore di handicap con connotazione di gravità ex art. 3 comma 3 L.104/92 e della concessione dell'indennità di accompagnamento.
Alla superiore relazione il CTP concorda CP_2
Il CTP di parte attorea Avv. Renato Re e PO inviano osservazioni (che si allegano a parte).
Si riportano integralmente le osservazioni della parte e la risposta del CTU
“OSSERVAZIONI ALLA BOZZA DI CONSULENZA TECNICA redatta dal CTU designato Dott.
PEC: Persona_5 Email_1
Il CTU, Dr. , designato dal Tribunale di Sciacca all'udienza del 19 febbraio Persona_5
2025, ha prestato validamente il giuramento di rito all'udienza cartolare tenutasi in data 7 maggio
2025 con annullamento di ogni operazione peritale svoltasi irregolarmente prima di tale data. Il Dr. su ordine del Giudice, ha convocato la perizianda SI. per la Per_1 Parte_1 data dell'11 agosto 2025.
Il giorno 11 agosto 2025, data di convocazione per l'inizio delle operazioni peritali, la ricorrente a mezzo del difensore comunicava l'impossibilità di essere presente per la data indicata dal CTU, e presentava al Giudice adito istanza per essere riconvocata, allegando certificazione medica giustificativa.
Il Tribunale di Sciacca in persona della Dottssa Bandini autorizzava la riconvocazione della ricorrente con comunicazione di cancelleria pervenuta alle parti in causa –compreso il CTU – in data 18 agosto 2025.
Ma è accaduto che il Dr. prima di conoscere le determinazioni del Tribunale di Sciacca Per_1 in merito all'autorizzazione alla riconvocazione, convocava la ricorrente, mediante pec inviata e ricevuta dai difensori della stessa il 15 agosto 2025 alle ore 23.52, indicando come nuovo inizio delle operazioni peritali la data di lunedì 18 agosto 2025, ore 20.00 (il 16 agosto era sabato – il 17 agosto era domenica).
In sostanza ha riconvocato – senza la preventiva autorizzazione del Giudice – le parti processuali la mattina per la sera dello stesso giorno di convocazione. Va evidenziato che il Dr. come Per_1 le altre parti processuali, ha avuto conoscenza formale dell'autorizzazione ad una seconda convocazione della ricorrente solo in data 18 agosto 2025.
Per quanto descritto in fatto si rimette al Giudice adito la valutazione della legittimità delle operazioni di convocazione effettuata dal CTU nominato con Ordinanza del 7 maggio 2025 atteso che l'ausiliare del Giudice non può agire in autonomia e la mancata autorizzazione rappresenta un'indebita estensione del suo mandato.
In data 18 agosto 2025 alle ore 20.00 la ricorrente, avvertita dai difensori, ha risposto alla nuova convocazione del CTU Dr. presentandosi regolarmente a visita all'ora indicata da Per_1 quest'ultimo.
Il Dr. svolte le nuove operazioni peritali ha poi trasmesso la bozza di consulenza tecnica Per_1 ai difensori della ricorrente in data 31 agosto 2025 (domenica) con conseguenziale scadenza dei termini per le parti per la presentazione delle osservazioni alla data del 21 settembre 2025 domenica con proroga ex lege al giorno 22 settembre 2025.
Nel merito si contestano le conclusioni medico – legale ivi contenute per le seguenti motivazioni premettendo che le contestazioni hanno natura logico-giuridico e non medico-legale non essendo in discussione la comorbilità accertata, anche dal Dr. in capo alla SI.ra . Per_1 Parte_1
Al riguardo occorre poi rilevare che l'attendibilità delle osservazioni formulate dai difensori rientra nelle funzioni del Giudice quale “peritus peritorum” e non certamente all'Ausiliario del giudice il quale deve solo limitarsi a rispondere al quesito postogli in sede di ordinanza di nomina e non limitarsi a valutare le osservazioni dei difensori inattendibili anche nella misura in cui gli stessi si sono limitati a rilevare delle lacune nell'applicazione della normativa di riferimento alla quale lo stesso deve attenersi nell'espletamento della consulenza affidatagli.
Venendo al merito delle conclusioni formulate dal CTU Dr. si contesta quanto segue. Per_1
OGGETTO DELL'ACCERTAMENTO: valutazione delle comorbilità di cui è affetta parte ricorrente con ricorrenza dei presupposti di legge per il riconoscimento delle condizioni sanitarie utili per la concessione dell'indennità di accompagnamento e dello status di handicap grave ex art. 3, comma
3, legge 104/92.
Il Dr. è pervenuto al seguente giudizio diagnostico: Persona_5
<<poliartrosi in osteopenia ad incidenza funzionale. disturbo bipolare
TRATTAMENTO FARMACOLOGICO. DIABETE MELLITO TIPO 2 IN TERAPIA CON
IPOGLICEMIZZANTI ORALI. IPERTENSIONE ARTERIOSA. FLEBOLINFEDEMA ARTI
INFERIORI>>.
Ha poi concluso come segue:
<<alla luce della diagnosi di cui sopra, tenuto conto documentazione sanitaria agli atti, si ritiene, non sussistono, in atto, i requisiti medico-legali necessari ai fini del riconoscimento dello status di portatore di handicap con connotazione di gravità ex art. 3 comma 3 L. 104/92 e della concessione dell'indennità di accompagnamento>>.
Ed a sostegno delle conclusioni sopraindicate ha espresso le seguenti valutazioni: <<… la sig.ra sa usare il telefono, “sceglie” come alimentarsi, certamente non esce da sola ma ha una sua autonomia gestionale infatti vive da sola se pur con una riferita compagnia …>>; ed ancora: <<… le stesse patologie con le stesse manifestazioni cliniche in un quarantenne sarebbero state considerate di particolare gravità e avrebbero permesso il riconoscimento di persona con disabilità art. 3 comma 3 L. 104/92>>.
Il Dr. nelle sue valutazioni non ha assolutamente tenuto conto degli effetti dell'obesità, Per_1 dell'osteoporosi diffusa (al riguardo si limita alla diagnosi di osteopenia) della gonartrosi bilaterale con ginocchio valgo, della cifosi e delle diagnosticate discopatie multiple nello svolgimento da parte dell'odierna ricorrente degli atti quotidiani della vita.
La valutazione sull'incidenza invalidante delle patologie tutte, riscontrate sull'odierna ricorrente, impone una digressione di carattere sistematico sulla finalità dell'istituto.
L'indennità di accompagnamento svolge una funzione di sostegno alla famiglia così da agevolare la permanenza in essa di soggetti bisognevoli di continuo controllo, evitandone il ricovero in istituti pubblici di assistenza, con conseguente diminuzione della spesa sociale (Cass. Sez. L, Sentenza n.
28705 del 23/12/2011).
Ai fini del riconoscimento si valuta la capacità del malato di compiere gli elementari atti giornalieri, considerati l'individuo nella sua interezza e le patologie sofferte nella loro incidenza funzionale (v.
Sez.
6 - L, Ordinanza n. 25255 del 27/11/2014).
Per la concessione dell'indennità di accompagnamento sono considerati alternativamente come presupposti: l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza.
Il quadro morboso che affligge l'odierna istante compromette l'autonomia della ricorrente con riguardo alle comuni attività quotidiane, in modo tale da rendere necessaria l'assistenza di terzi: la ricorrente 'dipende' dagli altri per il compimento di plurimi atti essenziali della vita quali ad esempio gli spostamenti all'infuori dell'ambiente domestico, il superamento di ostacoli quali le scale, fare la spesa, la preparazione dei pasti. Ma anche nell'igiene intima personale necessita di assistenza, così come nello svolgimento delle comuni attività domestiche, fare il bucato e prendersi cura della casa.
Si tratta di attività le quali, pur non coprendo la totalità dei gesti quotidiani della persona, sono tuttavia evidentemente indispensabili per una vita effettivamente autonoma.
Le suddette ragioni consentono di ritenere che sussistano i presupposti medico-sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, osservato che secondo i principi espressi della giurisprudenza <<… il difetto di autosufficienza capace di giustificare il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ricorre certamente anche allorquando – senza che si sia in presenza di una totale ed oggettiva impossibilità di movimento – la deambulazione del soggetto si presenti particolarmente difficoltosa e limitata (nello spazio e nel tempo) ed inoltre fonte di grave pericolo in ragione di una incombente e concreta possibilità di cadute, tanto da tradursi di fatto in una incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita e da rendere, conseguentemente, necessario il permanente aiuto di un accompagnatore>>(Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 20819 del 20/08/2018;
Cass. n. 3228/99).
Ed ancora la Suprema Corte ha affermato che <<È legittimamente riconosciuta l'indennità di accompagnamento in favore di colui il quale palesi un'alta difficoltà di deambulazione ed un grave quanto verosimile pericolo di caduta rendendo di talché necessaria una figura che coadiuvi il soggetto interessato nell'espletamento delle attività di vita quotidiane, senza necessità che si tratti di impossibilità totale di movimento>> (Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 20819 del 20/08/2018).
Inoltre va ribadito il noto principio espresso dalla giurisprudenza: <<alla luce della diagnosi di cui sopra, tenuto conto documentazione sanitaria agli atti, si la necessità di far ricorso all'aiuto di terzi si manifesta nel corso della giornata ogni volta che il soggetto deve compiere una data attività della vita quotidiana per la quale non può fare a meno del suddetto aiuto, per cui si alternano momenti di attesa, qualificabili come di assistenza passiva, a momenti di assistenza attiva>> (Corte di Cassazione, Sezione 6 Civile, Ordinanza 27 novembre
2014, n. 25255).
Nella suddetta ordinanza viene precisato altresì che <<la capacità del malato di compiere gli elementari atti giornalieri si deve parametrare non sul numero degli giornalieri, ma,
SOPRATTUTTO, SULLE LORO RICADUTE IN TERMINI DI INCIDENZA SULLA SALUTE DEL
MALATO E SULLA SUA DIGNITÀ COME PERSONA, sicché anche l'incapacità di compiere un solo genere di atti può, per la rilevanza di questi ultimi e l'imprevedibilità del loro accadimento, attestare la necessità di una effettiva assistenza giornaliera (Cass., Ord., n. 2525/2014).
Al riguardo il Dr. si è limitato alla seguente affermazione: la SI.ra Per_1 Parte_1
“deambula con l'ausilio di un bastone”.
Non ha invece specificato in che misura, le comorbilità di cui è affetta parte ricorrente, incidano sulla capacità della stessa di attendere, SENZA PERICOLO DI CADUTE, agli atti quotidiani della vita.
In particolar modo gli effetti della obesità, della poliartrosi con osteoporosi diffusa, la gonartrosi bilaterale, che hanno già deformato le articolazioni degli arti inferiori e superiori della SI.ra
[...]
, richiedono senza alcun dubbio il permanente aiuto di un accompagnatore. Pt_1
La necessità di un accompagnatore è anche una diretta conseguenza dell'accertata dispnea dopo modico sforzo di cui non si è assolutamente tenuto conto nelle conclusioni finali.
Infatti, sulla base dei sopraindicati principi enunciati dalla Cassazione, la SI.ra si Parte_1 trova in uno stato di continuo e grave pericolo rischiando ad ogni passaggio posturale una caduta rovinosa a terra con nefaste conseguenze sulla sua già cagionevole salute.
PER CUI NELLO SPECIFICO SI RICHIEDE AL CTU DESIGNATO DI VOLERE CHIARIRE E
SPIEGARE SE LE COMORBILITÀ, DI CUI È AFFETTA LA PERIZIATA, ED IL SEMPLICE USO
DEL BASTONE, ELIMINANO OGNI PERICOLO DI CADUTA NEI PASSAGGI POSTURALI E
SOPRATTUTTO SE LA PERIZIATA POSSA AL CONTEMPO TENERE IL BASTONE, VESTIRSI,
SVESTIRSI, PROVVEDERE ALLA CURA IGIENICA DELLA PERSONA.
Sul “SAPER USARE IL TELEFONO E SCEGLIERE COME ALIMENTARSI” :sembra abbastanza poco per poter giustificare la non necessità di assistenza continua di terze persone quando la ricorrente rischia in ogni spostamento posturale di cadere e farsi male. Sicuramente “saper usare il telefono o scegliere come alimentarsi” non sono dimostrazione di poter svolgere gli atti quotidiani della vita. Atto quotidiano della vita è essere in grado di cucinarsi e non certamente scegliere cosa mangiare.
Al contempo non sono state valutate espressamente le conseguenze dirette e le ricadute negative della
“dispnea dopo modico sforzo” di cui la SI.ra è affetta nello svolgimento degli eventuali atti Pt_1 quotidiani che la vita richiede.
IN MERITO INVECE AL RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI si richiama CP_5 innanzitutto quanto statuito dall'art. 3, comma 3, della legge 104/92 (“situazione di gravità”) il quale recita: “qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità”.
Pertanto nella procedura di riconoscimento dello stato di handicap, deve essere presa in considerazione la difficoltà d'inserimento sociale, difficoltà che è dovuta alla patologia o menomazione di cui una persona è affetta. In questo caso la valutazione non verte, dunque, solo sull'accertamento di tipo fisico, ma anche sulle conseguenze di tipo sociale che la minorazione comporta (art. 3, comma 3, della Legge 104/92).
Il concetto di handicap – sempre come definito dalla Legge n. 104/92 – esprime la condizione di svantaggio sociale che una persona presenta nei confronti delle altre persone ritenute normali e si differenzia dalla menomazione (fisica, psichica o sensoriale) che di quella condizione ne è la causa.
Nel caso di specie, non vi è alcun dubbio, che gli effetti delle patologie ed in particolar modo l'accertata limitazione nei movimenti articolari nonché i sintomi cronici della “patologie accertate in capo alla SI.ra ” hanno ridotto sensibilmente l'autonomia personale della Parte_1 ricorrente per la quale si rende necessario un intervento continuo di terzi che la sostenga nella sfera sia individuale che relazionale.
In merito, pertanto, nell'accertamento dello status di handicap grave il Dott. è venuto Per_1 meno alla valutazione sulle conseguenze che le minorazioni accertate comportano sulla vita sociale e di relazione della SI.ra . Pt_1
Concludere che “… le stesse patologie con le stesse manifestazioni cliniche in un quarantenne sarebbero state considerate di particolare gravità e avrebbero permesso il riconoscimento di persona con disabilità art. 3 comma 3 L. 104/92…” significa negare la possibilità ad una settantenne di svolgere una vita sociale e di relazione. FORSE CHE LA SIG.RA PIAZZA PUÒ ANDARE
AUTONOMAMENTE IN CHIESA? PUÒ ANDARE AL SUPERMERCATO A FARE LA SPESA? PUÒ
RECARSI IN BANCA E PROVVEDERE AL PRELIEVO DI SOLDI?! ... PUÒ ANDARE AUTONOMAMENTE A FARE UNA PASSEGGIATA? Oppure avendo raggiunto la 'veneranda' età di 73 anni deve rassegnarsi a non compiere in autonomia le suddette attività?!
Al contempo a parità di patologie queste hanno una maggiore incidenza su un settantenne che su un quarantenne che ha una maggiore fisicità oltre che una maggiore forza muscolare.
Riteniamo, pertanto, che la comorbilità di cui è affetta la SI,ra le impedisca di avere una vita Pt_1 sociale e di relazione senza che una terza persona la coadiuvi e l'assista nelle svolgimento delle attività sociali.
E tale circostanza è richiamata dallo stesso Dr. quando afferma “…certamente non esce Per_1 da sola … infatti vive da sola se pur con una riferita compagnia”.
Già tale circostanza rileva lo status di handicap con connotazione di gravità.
Del resto una persona che ha bisogno e ha la necessità di vivere accompagnata da una terza persona non vive da sola! Sarebbe una contraddizione in termini.
Alquanto improbabili appaiono poi i richiamati test ADL AD che il Dr. avrebbe Per_1 effettuato il giorno 18 agosto 2025 di cui da un risultato rispettivamente di 6/6 e 8/8.
In sostanza abbiamo una “super perizianda” che potrebbe anche giocare a pallavolo.
In particolare le ADL (Activities of Daily Living) misurano le funzioni essenziali per l'autocura e la sopravvivenza, ad esempio: capacità di lavarsi, di fare il bagno, di vestirsi, di camminare senza rischio di cadute rovinose, capacità di recarsi autonomamente in bagno per utilizzare il WC.
Sicuramente la comorbilità della SI.ra non le consente di lavarsi o fare il bagno da sola, di Pt_1 vestirsi, di alimentarsi da sola senza una terza persona che la metta in condizione di sedersi a tavola, la ponga sopra il WC. Per svolgere tali attività è infatti coadiuvata da una badante.
Le AD (Instrumental Activities of Daily Living) misurano abilità più complesse, necessarie per vivere in autonomia nella società, come: capacità di usare il telefono, capacità di fare la spesa, capacità di preparare i pasti, fare il bucato, cura della casa, capacità di utilizzare i mezzi di trasporto.Anche in relazione alle AD il Dr. dovrebbe chiarire come un soggetto con le Per_1 comorbilità della SI.ra possa fare la spesa, usare i mezzi di trasporto, andare in farmacia. Pt_1
Di tutte le indicate attività la SI. , come riferisce in perizia il dr. è in grado in via Pt_1 Per_1 autonoma solo di utilizzare il telefono e scegliere come alimentarsi.
Poi il Dr. dovrebbe chiarire come un soggetto possa alimentarsi se da sola non è in grado Per_1 fare la spesa o prendere i farmaci senza poter andare prima dal medico curante e poi in farmacia.
Di conseguenza per tutte le osservazioni sopra esposte e richiamate si contestano le conclusioni operate dal Dott. con invito allo stesso ad una revisione delle valutazioni Persona_5 peritali effettuate e ciò in applicazione del su richiamato dato normativo a cui occorre uniformarsi per rispondere al quesito posto dal giudice . RISPOSTE ALLE OSSERVAZIONI CTU PIAZZA DEGLI AVV. RE E LUPO
Con riferimento all'asserita irregolarità della convocazione della sigra si fa presente che a seguito dell'assenza nel giorno indicato e della presentazione della certificazione cui è stato posto il visto dal Giudice dott.Bandini il 14/8/2025 costatata la banalità della prognosi invitavo la sigra per il giorno 18/08/2025. La sigra si presentava regolarmente.
Con riferimento alla indennità di accompagnamento si precisa che la norma di riferimento è “La legge 18/80 la quale stabilisce che possono beneficiare della l'indennità di accompagnamento le persone "mutilati o invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, che non sono in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e che necessitano di assistenza continua e permanente. Come si evince dall'esame della Legge, i requisiti fondamentali sono: l'impossibilità a deambulare autonomamente e/o l'impossibilità a compiere i normali atti della vita quotidiana e che necessitano di assistenza continua e permanente.” Si che cosi come si evince dall'esame obiettivo la sigra è in grado di deambulare senza aiuto, per quanto riguarda gli atti quotidiani ADL e AD rilevati durante il colloquio hanno mostrato l'autonomia della sigra. A tal pproposito si precisa che sia ADL che AD non vengono somministrati ma rilevati dal CTU durante il colloquio e l'osservazione della paziente anche non collaborante.
Per quanto riguarda le “comorbilità” Non è la qualità delle patologie a determinare la necessità di assistenza continua ma la qualità delle stesse, a solo titolo di esempio una carie dentaria associata alla frattura della 2^ falange del mignolo, ad una cataratta iniziale ad un unghia incarnita pur essendo comorbilità non determinano la necessità di assistenza continua.
Per quanto attiene le svariate sentenze citate dagli Avvocati possono essere valide per i casi presi in esame e d'altronde ci sono sentenze non citate che dicono il contrario. Si precisa inoltre che l'asserita dispnea NON è stata rilevata malgrado la necessità di compiere un tragitto a piedi fino al raggiungimento del luogo di visita.
Infine ma per questo non meno importante per cio che riguarda la L. 104 si fa rilevare che l'esempio portato nella bozza fa riferimento al fatto che le menomazioni debbono essere valutate
CORRELANDOLE ALL'ETÀ ed è fisiologico che un settantene quale sono pure io abbia delle difficoltà nelle normali attività quotidiane.
Per tutto quanto sopradetto si ribadiscono le conclusioni della CTU “ (v. conclusioni della relazione tecnica).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio meritano di essere integralmente condivise perché immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e basate su rigorosi accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria esaminata. La domanda, pertanto, deve essere rigettata.
La ricorrente soccombente può, tuttavia, essere esonerata dal pagamento delle spese del giudizio, avendo allegato la dichiarazione dalla quale risulta che il reddito riferito all'intero nucleo familiare all'anno precedente a quello della pronuncia, è stato ai sensi dell'art..152 disp.att.c.p.c., pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, comma da 1 a 3, e 77
d.p.r. 115/02 -. CP_ Le spese relative alla consulenza tecnica vanno poste definitivamente carico dell' con riferimento ad entrambe le fasi di giudizio (sommaria e di merito).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- rigetta il ricorso proposto da;
Parte_1
- dichiara irripetibili le spese di lite;
- lascia definitivamente a carico dell' convenuto il compenso al c.t.u. già liquidato ( con CP_6 riferimento ad entrambe le fasi, sommaria e di merito) –
Così deciso in Sciacca 5/12/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini