Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. II, sentenza 10/02/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00140/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00920/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 920 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da Associazione -OMISSIS- “-OMISSIS-”, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Damonte, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Corsica 10/4;
contro
il Comune di San Colombano Certenoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Grazia Gandolfo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
1) della nota del Comune di San Colombano Certenoli, -OMISSIS-del 4 settembre 2024, avente ad oggetto « -OMISSIS- --OMISSIS- -OMISSIS- in Loc. -OMISSIS- in Comune di San Colombano di Certenoli - comunicazione di avvio procedimento ex L. n. 241/1990 per accertamento e sanzione abusi edilizi, -OMISSIS-datata 24.05.2024; Riscontro vs Istanza di accesso agli atti -OMISSIS- del 06/08/2024 »;
2) della nota del Comune di San Colombano Certenoli, -OMISSIS- del 2 ottobre 2024, avente ad oggetto « -OMISSIS- --OMISSIS- -OMISSIS- in Loc. -OMISSIS- in Comune di San Colombano di Certenoli - comunicazione di avvio procedimento ex L. n. 241/1990 per accertamento e sanzione abusi edilizi, -OMISSIS-datata 24.05.2024 Riscontro vs nota del 25/09/2024 assunta a -OMISSIS-del 26/09/2024 »;
nonché di ogni ulteriore atto precedente, presupposto, conseguente e/o connesso e in particolare, per quanto possa occorrere, per l’annullamento e/o per la disapplicazione in parte qua del regolamento comunale del Comune di San Colombano Certenoli sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 19 dicembre 1997, e precisamente dell’art. 35 di detto regolamento, richiamato nella nota -OMISSIS- del 2 ottobre 2024;
per la conseguente condanna al rilascio di copia della documentazione richiesta relativa al procedimento sanzionatorio, avviato con nota comunale -OMISSIS-24 maggio 2024
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di San Colombano Certenoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2025 il dott. Nicola Pistilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 116 c.p.a., notificato in data 4 ottobre 2024 e depositato il successivo 15 ottobre 2024, integrato con motivi aggiunti notificati in data 3 dicembre 2024, l’Associazione -OMISSIS- “-OMISSIS-” ha impugnato i provvedimenti in epigrafe indicati, deducendo quanto segue.
2. L’Associazione ricorrente ha ricevuto una comunicazione di avvio del procedimento dal Comune di San Colombano Certenoli in relazione ad alcuni abusi edilizi perpetrati su terreni in uso alla stessa e adibiti a sede di un -OMISSIS- -OMISSIS-.
In data 6 agosto 2024 ha presentato un’istanza di accesso volta ad acquisire la relazione di sopralluogo -OMISSIS-del 26 aprile 2024, realizzata dal personale del Comune congiuntamente ai Carabinieri Forestali di Cicagna.
Con un primo riscontro -OMISSIS-del 4 settembre 2024 il Comune ha invitato la ricorrente a rivolgersi ai Carabinieri, che detengono l’originale del documento. Con un ulteriore riscontro-OMISSIS- del 2 ottobre 2024 il Comune ha comunicato che « la copia del documento richiesto è sottratta al diritto di accesso in ragione dell'articolo 35 del vigente Regolamento Comunale sul Procedimento Amministrativo e sul Diritto di Accesso approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 19/12/1997 ».
3. Avverso i suddetti atti l’Associazione affida il ricorso a plurimi motivi, tra i quali l’assenza di motivazione del diniego e la violazione della disciplina sull’accesso sotto diversi profili: in particolare, sostiene che anche la copia sarebbe accessibile (art. 25 della l. 7 agosto 1990, n. 241), che il Comune, invece di declinare l’istanza in occasione del primo pronunciamento, avrebbe dovuto indirizzarla all’Amministrazione competente (art. 6 del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184), e che l’ostensione è dovuta per esigenze difensive.
4. Il Comune si è costituito in giudizio negando l’accessibilità del documento, in quanto atto di polizia giudiziaria sottoposto a segreto investigativo ai sensi dell’art. 329 c.p.p., e contestando la compromissione delle istanze difensive, in quanto nella comunicazione di avvio del procedimento sono stati dettagliatamente descritti gli abusi contestati, mettendo in condizione la ricorrente di presentare memorie in seno al procedimento.
5. Alla camera di consiglio dell’11 dicembre 2024, la trattazione è stata rinviata in quanto la ricorrente ha rappresentato di aver proposto motivi aggiunti, notificati in data 3 dicembre 2024, con i quali ha impugnato anche l’art. 35 del regolamento comunale sul diritto di accesso.
Alla camera di consiglio del 29 gennaio 2025 la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è infondato.
6.1. Anzitutto, quanto alla carenza motivazione, occorre muovere dalla premessa che il giudizio in materia di accesso, quale modellato dall'art. 116 c.p.a., pur seguendo lo schema impugnatorio, è rivolto all'accertamento della sussistenza del diritto dell'istante all’ostensione dei documenti. Ne discende che « il giudice amministrativo è chiamato a svolgere un giudizio di accertamento e non di impugnazione » e « anche argomenti non espressi nel provvedimento impugnato possono trovare ingresso all'interno del processo » (Cons. Stato, Sez. III, 1° marzo 2021, n. 1717); « tanto è vero che, anche nel caso di impugnativa del silenzio diniego sull'accesso, l'Amministrazione può dedurre in giudizio le ragioni che precludono all' interessato di avere copia o di visionare i relativi documenti e la decisione da assumere, che deve comunque accertare la sussistenza o meno del titolo all'esibizione (ai sensi dell'ultimo comma del menzionato art. 25), si deve formare tenendo conto anche di tali deduzioni » (Cons. Stato, Sez. V, 27 gennaio 2004, n. 2766).
6.2. Tanto precisato, le ragioni ostative, alle quali il Comune ha solo accennato nella nota del 2 ottobre 2024 e che ha esplicitato nelle difese in giudizio, sono idonee a sorreggere il diniego.
Invero, « i documenti dell’amministrazione che costituiscono atti di polizia giudiziaria sono soggetti esclusivamente alla disciplina stabilita dall’art. 329 c.p.p. in base alla quale sono coperti da segreto fino a quando l’imputato non ne possa avere conoscenza e comunque non oltre la chiusura delle indagini preliminari »; l’attrazione in tale regime comporta che il diritto di chiedere copie, estratti e certificati va esercitato nei limiti e con le modalità del codice di procedura penale (Cons. Stato, Sez. IV, 28 ottobre 2016, n. 4537).
È evidente che in tale categoria rientra il verbale del quale si chiede l’accesso, che è stato redatto congiuntamente ai Carabinieri Forestali in veste di ufficiali di polizia giudiziaria: tale circostanza è menzionata nella comunicazione di avvio del procedimento, nonché affermata nelle difese del Comune, e non risulta contestata dalla ricorrente. La compartecipazione dei Carabinieri alla redazione del verbale attrae lo stesso nel regime proprio della notitia criminis , rispetto alla quale non è consentito l’accesso (Cons. Stato, Sez. III, 26 gennaio 2021, n. 770).
7. Per analoghe ragioni non possono trovare accoglimento le censure introdotte con motivi aggiunti, in quanto la disposizione del regolamento comunale in parte qua è conforme alle previsioni dell’art. 8 del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352.
8. In definitiva, il ricorso deve essere respinto.
Considerata la carenza motivazionale e la parziale contraddittorietà dei dinieghi opposti all’istanza di accesso, sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, integrato dai motivi aggiunti, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, co. 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Luca Morbelli, Presidente
Angelo Vitali, Consigliere
Nicola Pistilli, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Pistilli | Luca Morbelli |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.